35.2017.128
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
23 luglio 2018Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.128
PC/MM/sc
Lugano
23 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 settembre 2017 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 febbraio 1987 RI 1,
nato il __________, di professione impiegato al 100% presso la __________ di __________
dal 1° ottobre 1986, mentre stava camminando sul lato sinistro del rettilineo
della strada cantonale __________ /__________ è stato improvvisamente investito
sulla parte destra da una vettura bianca in fase di sorpasso ed ha riportato
delle contusioni al fianco destro, una distrazione (strappo) alla spalla destra
ed un colpo di frusta cervicale (cfr. doc. 15, 16, 19 e 64).
L’istituto assicuratore (in casu: la CO 1) ha riconosciuto la propria
responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
In seguito, l'assicurato ha sviluppato, tra l'altro, una sindrome cervicale
cronica consecutiva a un trauma da allungamento, una sindrome cervico-cefalica
e una sindrome cervico-brachiale (doc. 67, 92, 123, 132, 269 e 572).
Esperiti gli accertamenti medici e amministrativi del caso (in particolare,
dopo aver acquisito la perizia pluridisciplinare dell'Ospedale __________ di __________
del 1° luglio 1992: doc. 269), con decisione del 25 agosto 1993, l’istituto
assicuratore ha riconosciuto a RI 1 una rendita intera a far tempo dal 1°
luglio 1993, a fronte di un tasso di invalidità del 100%, (doc. 330).
In seguito l'assicurato ha sviluppato, tra l'altro, anche dei disturbi
gastrointestinali.
Nel corso degli anni l'assicurato si è sottoposto a svariate visite/valutazioni
mediche, alcune delle quali specialistiche (segnatamente in ambito ortopedico,
neurologico, psichiatrico e gastroenterologico).
1.2. In data 7 gennaio 2015 RI 1
si è sottoposto a una artro-RMN della spalla destra a causa dei forti dolori
denunciati a quel livello (doc. 599).
Il 22 marzo 2016 l'assicurato è stato visitato dal PD dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato
locomotore presso la Clinica __________ di __________ (doc. 599).
Il 18 aprile 2016 l'assicurato è stato operato alla spalla destra dal precitato
specialista (doc. 602).
1.3. Sulla base di quanto indicato
dal proprio medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica, nei rapporti del 7 aprile (doc. 600) e del 6 ottobre 2016
(doc. 607), con decisione formale del 20 ottobre 2016, la CO 1 si è rifiutata
di prendere a carico il precitato intervento (doc. 608).
In data 11 novembre 2016 la __________, nella sua qualità di assicuratore
contro le malattie, ha interposto opposizione contro la decisione formale appena
menzionata (doc. 609).
1.4. A seguito dell'opposizione
cautelativa interposta dall'avv. RA 1 il 14 novembre 2016 (doc. 610), completata
il 10 febbraio 2017 con la produzione dell’apprezzamento 23 novembre 2016 del
PD __________, della certificazione del 2 dicembre 2016 del PD dr. med. __________
della __________ di __________ e della valutazione del 20 gennaio 2017 del
Prof. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e traumatologia e
chirurgia toracica (doc. 616), la CO 1 ha nuovamente sottoposto l’incarto al
dr. med. __________, il quale, in data 6 settembre 2017, si è pronunciato in
merito a quanto sostenuto dagli specialisti consultati privatamente
dall'assicurato (doc. 618).
Sulla base di quanto indicato dal proprio medico fiduciario nel precitato apprezzamento,
la CO 1, in data 21 settembre 2017, ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 620).
1.5. Con tempestivo ricorso del 31
ottobre 2017, RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha postulato il
riconoscimento del nesso di causalità naturale fra i disturbi alla spalla
destra che hanno condotto all'intervento chirurgico del 18 aprile 2016 e
l'infortunio del 13 febbraio 1987 e, di conseguenza, l'assunzione da parte
della CO 1 dei costi generati dall’operazione come pure dei costi dei relativi
trattamenti (cfr. doc. I, pag. 13).
Il patrocinatore dell'assicurato contesta la valutazione medica operata dal
medico fiduciario dell'istituto assicuratore sulla base di quanto attestato
dagli specialisti consultati privatamente dal suo assistito, in particolare con
riferimento alla valutazione del 23 novembre 2016 del dr. med. __________,
all'attestazione del 2 dicembre 2016 del dr. med. __________ e alla valutazione
del 20 gennaio 2017 del dr. med. __________ (doc. 616).
Il rappresentante del ricorrente contesta l'operato dell'assicuratore convenuto
per non aver preso posizione in merito ai sintomi ponte individuati dal Prof. __________
nella sua valutazione del 20 gennaio 2017, lamentando una violazione del
diritto di essere sentito. Anche in questa sede ribadisce l'esistenza di
sintomi a ponte nel corso dei 39 anni trascorsi dall'incidente, così come
attestato dal Prof. dr. med. __________ nella precitata valutazione.
Puntualizza che, in base a quanto accertato dallo specialista in questione, la
lesione subita dal suo assistito è assimilabile a una lesione corporea da
infortunio.
L'avvocato dell'insorgente
evidenzia che il dr. med. __________ aveva pure rimproverato al medico
fiduciario di aver ignorato che una rottura parziale del tendine avrebbe potuto
mantenere il muscolo abbastanza lungo per i 30 anni trascorsi e che i sintomi a
ponte individuati dal perito di parte (documentati dall'uso continuo di
dolorifici, poi rivelatosi eccessivo e nocivo) sono una prova ulteriore che una
rottura parziale e dolente persisteva dal momento dell'incidente fino al
momento della sua completa rottura nei mesi che precedettero l'intervento e ne
permise la reinserzione.
1.6. Con la risposta
del 23 novembre 2017, la CO 1ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
III).
1.7. Il 14 dicembre 2017 il
patrocinatore dell'assicurato ha versato agli atti il rapporto 2 novembre 2017
del PD dr. med. __________ (doc. V 1), chiedendo, nella denegata ipotesi in cui
il TCA dovesse nutrire dubbi circa la fondatezza delle considerazioni espresse
dal Prof. __________, l'esperimento di una perizia giudiziaria (cfr. doc. V).
1.8. Il 9 gennaio 2018 la CO 1ha
comunicato al TCA di non avere “… osservazioni da formulare e rinvia quindi
ai suoi scritti precedenti, integralmente confermati. Essa rinnova inoltre le
conclusioni già espresse." (doc. VII).
1.9. Il doc. VII è stato trasmesso
al patrocinatore del ricorrente per conoscenza (doc. VIII).
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2. Sempre in ordine, il
patrocinatore dell'assicurato contesta l'operato dell'istituto assicuratore per
non aver preso posizione in merito ai sintomi ponte evidenziati dal dr. med. __________
nella sua valutazione del 20 gennaio 2017, lamentando sostanzialmente una
violazione del diritto di essere sentito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza
(STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito
deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V
387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito
comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale
obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare
con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007
consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
Infine, ai sensi della
giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non
sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora
l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso
che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437;
cfr. STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2).
Secondo il TCA, la decisione
impugnata è sufficientemente motivata e pure comprensibile. In effetti, nella medesima,
l'istituto resistente ha chiaramente indicato i motivi per cui non ha riconosciuto
il nesso di causalità naturale tra i disturbi alla spalla destra che
hanno condotto all'intervento chirurgico del 18 aprile 2016 e l'infortunio del
13 febbraio 1987. Nella sua risposta di causa (cfr. doc. III), l'amministrazione
ha di nuovo chiaramente spiegato le ragioni per le quali non ha ammesso la causalità
naturale. Anche se non affronta tutte le obiezioni sollevate dal
patrocinatore dell'assicurato, la decisione avversata tocca comunque ogni
aspetto fattuale e giuridico oggettivamente rilevante per l'esito della vertenza,
tenendo in debita considerazione gli argomenti di rilievo allegati dal
rappresentante. Quest'ultimo ha inoltre impugnato la decisione avversata in
modo congruo e completo, dimostrando di aver perfettamente compreso le motivazioni
poste a suo fondamento e di non aver subito alcun pregiudizio ai propri diritti
processuali.
La censura di violazione
del diritto di essere sentito va dunque disattesa. Il TCA può
pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se la CO 1era legittimata a negare la
propria responsabilità a proposito dei disturbi della spalla destra
dell'assicurato che hanno determinato la necessità di procedere all'intervento
chirurgico del 18 aprile 2016, oppure no.
2.4. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può
includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio (cpv. 2).
Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei
postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in
applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto
all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.5. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento,
se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma
non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.6. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. In
virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere
l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata
in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una
ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa
soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione
del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni
dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi
disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è
provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere
riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni.
In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale
intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto
indimostrato.
2.8. Dalle carte processuali
emerge che la CO 1ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi
alla spalla destra che hanno condotto all'intervento chirurgico del 18 aprile
2016, facendo capo al parere del 7 aprile (doc. 600) e del 6 ottobre 2016 (doc.
607), come pure del 6 settembre 2017 (doc. 618) del proprio medico fiduciario,
dr. med. __________.
Da parte sua, il ricorrente fa valere, fondandosi segnatamente sulla valutazione
del novembre 2016 del PD dr. med. __________, sulle certificazioni 2 dicembre
2016 e 2 novembre 2017 del PD dr. med. __________, nonché sull’apprezzamento 20
gennaio 2017 del Prof. dr. med. __________, che i disturbi di cui ha sofferto
alla spalla destra sarebbero conseguenti all'evento infortunistico del 13
febbraio 1987 (doc. I e doc. V).
2.9. Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che
concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine,
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10
pag. 35 consid. 4b).
2.10. Dagli atti dell’incarto si
evince che, in data 7 gennaio 2015, RI 1 è stato sottoposto a un esame di
artro-RMN alla spalla destra. Dal relativo referto risulta in particolare
quanto segue:
" (…).
Seit ca. einem Jahr chronisches PHS der Schulter,
…
(…).
Beurteilung
Leichte Tendinopathie der Supraspinatussehne mit
ansatznahe kleiner ganz oberflächlicher partieller Rissbildung auf der
artikülären Seite (nicht höhergrandig und nicht transmural) bei im Übrigen intakter
Rotatorenmanschette.
Mässiggradige AC-Gelenksarthrose und gegen
lateral steiles Akromion mit engen Platzverhältnissen subacromial (Impigement
möglich). Alterationen der Spitze des oberen Labrums im Sinne einer diskreten
SLAP Läsion mit leichter proximaler Tendinopathie der langen Bizepsehne."
(doc.
599)
In data 22 marzo 2016,
l'assicurato è stato visitato dal PD __________, il quale, in base pure agli
esiti del precitato accertamento radiologico, gli ha proposto di accettare la
situazione come tale oppure di sottoporsi a un intervento chirurgico (doc.
599).
Il 7
aprile 2016, il medico fiduciario della CO 1 ha osservato che "si cet
accident (n.d.r.: del 1987) avait entraîné des lésions traumatiques, elles
seraient beaucoup plus graves que celles décrites à cet examen (n.d.r.: artro-RMN
del gennaio 2015), d'une part, en reprenant tous les rapports médicaux reçus
jasqu’à ce jour, une lésion traumatique remontant à cet accident n'est pas
mentionée, d'autre part, à mon avis, il s'agit de lésions dégénératives
banales, fréquemment rencontrées chez un homme de cet âge. (…)." (doc.
600).
Il 18 aprile 2016 l'assicurato è stato operato alla spalla destra dal dr. med. __________,
il quale ha intraoperativamente riscontrato quanto segue:
" (…).
Die Supraspinatusunterfläche zeigt eine
Partialruptur, sie wird débridiert, dann fällt der Shaver in eine grosse,
praktisch subtotale Supraspinatussehnenruptur mit stark entzündlichen
Veränderungen. Dieser Befund war auf dem MRI nicht sichtbar, ist aber sehr
eindrücklich (…)." (doc. 602)
Il 4 ottobre 2016 il dr.
med. __________ ha dichiarato di aver preso conoscenza del “… rapport
opératoire du 18.04.2016. Celui-ci mentionne une grosse
déchirure du sus-épineux très impressionnante qui n'aurait pas été visible à
l'IRM. Voici mes arguments: l'arthroscopie est évidemment différente de
l'arthro-IRM, comme cela est souvent le cas. La déchirure partielle du
sus-épineux est bien déjà décrite à l'IRM, comme retrouvée à l'arthroscopie.
Mais elle est partielle (intra-tendineuse) et non totale. Dès le moment où
celle-ci est débridée, elle devient obligatoirement plus importante. Le
sus-épineux a pu parfaitement être réinséré ce qui est incompatible avec une
rupture datant d'il y a 30 ans: en raison d'une rétraction du tendon, cela
aurait été impossible à réaliser. En conclusion et au vu des éléments
ci-dessus, je ne peux que maintenir ma position: les lésions mises en évidence
le 07.01.2015 et prises en charge chirurgicalement le 18.04.2016 sont sans
rapport de causalité naturelle avec l'accident du 13.02.1987 mais
sont d'origine dégénérative (…)." (doc. 607).
Il 23 ottobre 2016 il PD dr. med. __________, posta la diagnosi di "- St. n. Schulterarthroskopie rechts,
Rotatorenmanschettenrekonstruktion (Supraspinatussehne zentrale 2/3),
Bicepstenotomie und -tenodese, Acromioplastik und AC-Resektion Schulter rechts
am 18.04.2016; HWS-Distorsiontrauma 1987; Diabete mellitus", ha attestato
un "exzellentes Operationsergebnis mit schmerzenfreien Patienten. Die Rotatorenmanschette ist intakt. Bezüglich der rechten Schulter
Abschluss der Behandlung. Es geht um die Frage nach Unfall oder Krankheit. Herr
RI 1 hatte einen Unfall 1987 und seither persistierende Schulterbeschwerden und
schliesslich die operative Behandlung. Die Rotatorenmanschettenruptur im
Bereiche der rechten Schulter ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
unfallbedingt (…)." (doc. 616).
Il 2
dicembre 2016, il dr. med. __________ ha osservato che "der obengenannte
Patient ist bei mir seit 1988 in Behandlung. Ich habe den Patienten als
Leitender Arzt am Universitätsspital zusammen mit Professor __________ betreut,
seit 1992 bei mir in der Praxis. Der Patient hat seit dem Unfall unter anderem
die Schulterschmerzen rechts. Das Unfalltrauma war in der Lage das AC-Gelenk zu
verletzen, so dass daraus die chronischen Schmerzen in dieser Region mit
unterhalten werden. Dabei ist sicher auch eine direkte Kontusion der distalen
Supraspinatussehne aufgetreten, was nicht zu einer direkten Ruptur geführt hat,
aber zu einem Locus minoris resistentiae. Als Folge des Unfalls ist die
AC-Arthrose aufgetreten. Diese Arthrose hat dazu beigetragen, dass beim
Patienten ein Impingement der Supraspinatussehne aufgetreten ist. Dies führte
schliesslich zur jetzt festgestellten Läsion der Sehne. Ich bin mit Dr. __________
einverstanden, dass der Riss in der Sehne nicht beim Umfall aufgetreten ist,
sonst wäre jetzt tatsächlich keine Rekonstruktion möglich gewesen. Entscheidend
ist aber, wie oben erwähnt, dass die Schulter verletzt wurde. Das führte zur
Arthrose und neben der direkten Kontusion in der Folge zur Supraspinatusläsion.
Bei diesem Patienten ist dieser Pathomechanismus wesentlich verantwortlich für
die Schulterschmerzen und die Supraspinatusläsion. In diesem Sinne handelt es
sich bei unserem Patienten um eine sichere Unfallfolge (…)." (doc.
616).
Il 20 gennaio 2017 il Prof.
__________ - dopo aver, tra l'altro, illustrato i sintomi a ponte risultanti
dalle valutazioni cliniche e peritali eseguite successivamente all'evento
traumatico del 1987 (sino all'operazione del 2016) - ha affermato quanto segue:
" (…).
Il signor RI 1 fu travolto da un'automobile ad alta velocità il
13.02.1987 subendo una lesione da stiramento del plesso dell'arto superiore
destro e una violenta lesione da stiramento della spalla destra equivalente a
una sospensione improvvisa del peso totale del corpo al braccio destro. I
sintomi insorti dopo l'incidente e persistiti nei mesi e anni seguenti sono
stati connotati dalla sovrapposizione di dolori di origine nervosa (stiramento
del plesso) con dolori riferibili a lesioni legamentose e tendinose della
spalla destra causati dal violento strappo. Prova della violenza del trauma è la
constatazione della retinite di Purtscher (con perdita della sensibilità della
luce nell'emivisus destro). Nel corso delle visite ulteriori mirate soprattutto
a obiettivare lo stiramento del plesso, si registra solo a margine la
persistenza di dolori conseguenti al violento stiramento della spalla destra ma
si riscontrano le registrazioni obiettive e costanti della limitazione
altrimenti inspiegabile dell'articolarità attiva della spalla destra con
deficit rilevante della postergazione. I dolori si accentuarono alcuni mesi
prima della visita del PD Dr. __________ nel 2016, quasi sicuramente a seguito
del totalizzarsi della rottura parziale del tendine del M. supraspinam avvenuta
al momento dell'incidente. È difficile dire che ruolo abbia giocato in questa
rottura l'intervenuta artrosi dell'articolazione acromio-clavicolare destra,
essa stessa quasi sicuramente causata da una sublussazione avvenuta durante
l'incidente del 1987.
Per concludere è inoppugnabile che il trauma fu violento e
adeguato nella sua meccanica per provocare una rottura progressiva del tendine
del M. supraspinam. I disturbi alla spalla destra sono stati persistenti e del
continuo registrati nelle osservazioni peritali citate. Sono sfociati
nell'operazione di ricostruzione del tendine supraspinam da parte del PD Dr. __________
nel 2016. Essi sono con verosimiglianza preponderante da mettere in reazione di
causalità naturale con l'infortunio del 13.02.201987.
La violenza del trauma e i sintomi a ponte ben documentati nel
seguito permettono di affermare che la causalità dell'infortunio per la rottura
del tendine del M. supraspinato è altamente probabile se non sicura. Per
quanto riguarda le affermazioni del Dr. __________, fiduciario della CO 1, mi
permetto di osservare che egli non ha valutato sufficientemente elementi
anamnestici e clinici che riguardavano la violenza del trauma, trauma che
provocò una lesione di distrazione della spalla destra Nelle argomentazioni
successive, citando il fatto che il tendine supra-spinato ha potuto essere reinserito
sul tubercolo dell'omero, afferma essere impossibile che una rottura avvenuta
30 anni fa avrebbe permesso questa manovra perché il muscolo si sarebbe
raccorciato. Egli ignora che una rottura parziale del tendine avrebbe potuto
mantenere il muscolo abbastanza lungo per i 30 anni trascorsi. Completandosi
poi nei mesi che precedettero l'intervento essa ne permise la reinserzione. I
sintomi a ponte (del resto "ad abundantiam" documentati dall'uso
continuo di antidolorifici poi rivelatosi eccessivo e nocivo) sono una prova
ulteriore che una rottura parziale e dolente persisteva dal momento
dell'incidente fino al momento del suo completamento prima dell'operazione. (…)."
(doc. 616)
Il fiduciario della CO 1, con
rapporto del 6 settembre 2017, ha confermato il parere secondo il quale non è dato
un nesso di causalità naturale tra l'infortunio del 13 febbraio 1987 ed i
disturbi alla spalla destra che hanno condotto all'intervento chirurgico del 18
aprile 2016, evidenziando in particolare quanto segue:
" (…).
Le PD Dr. __________, dans son rapport du 2
décembre 2016, partage mon avis, soit: si la déchirure du sus-épineux remontait
à 1987, elle n'aurait plus été réparable. Dans son rapport du 23 novembre 2016,
le PD Dr. __________ décrit une évolution post-arthroscopique à 7 mois comme
excellente et une épaule indolore. Il est tout à fait surprenant qu'une épaule
douloureuse pendant 30 ans soit, 7 mois après une arthroscopie, absolument
indolore.
Le PD Dr. __________ mentionne aussi l'arthrose acromio-claviculaire
comme post-traumatique. Néanmoins, y'a-t-il eu réellement une lésion
traumatique de cette articulation en 1987?
L'arthrose acromio-claviculaire, si elle était
post-traumatique, n'aurait probablement pas été tolérée pendant tant d'années.
Cette arthrose est, d'autre part, retrouvée presque chez toutes les personnes
âgées de 50-60 ans, elle est donc extrêmement fréquente sans qu'elle soit
associée à une déchirure de la coiffe des rotateurs.
Maître RA 1, dans son rapport du 14 novembre 2016,
mentionne une expertise réalisée aux HUG le 1er juillet 1992 où il n'est
absolument pas mentionné de traumatisme de l'épaule. Les douleurs à l'épaule
sont des irradiations radiculaires de la colonne cervicale en particulier C8.
Dans le rapport du Prof. __________, du 20 juin 2017, il est bien mentionné les brachialgies provenant de la
colonne cervicale sur lésion du plexus, brachialgies expliquées déjà le 30
janvier 1989 par le Dr. __________ et mentionnées, à nouveau, le 9 juin 1989
dans le rapport de la clinique rhumatologique de l'Université de __________ avec
des douleurs irradiant jusqu'à l'avant-bras.
La rétropulsion est
nettement diminuée à droite. Cette limitation est retrouvée lors d'une
déchirure du sous-scapulaire et non du sus-épineux. Les douleurs, dans les
années qui suivent l'accident, s'expliquent par une atteinte radiculaire
d'origine cervicale, elles ne sont pas localisées à l'épaule (…)."
(doc.
618)
Il 2 novembre 2017 il PD __________
ha ancora espresso le seguenti considerazioni:
" Die beklagten Beschwerden des Patienten in der rechten Schulter sind
in einem natürlichen Kausalzusammenhang mit dem Unfall vom 13.02.1987. Wie
bereits Prof. __________ detailliert ausführt hat, war der Unfall geeignet,
eine Schädigung der rechten Schulter herbeizuführen. PD Dr. __________ als
Operateur hat die intraoperativen Befunde im Zusammenhang mit dem Unfall
gesehen. Wann und in welchem Ausmass die Supraspinatusläsion aufgetreten ist,
kann post hoc nicht beurteilt werden. Sicher ist aber, dass der Patient seit
dem Unfall Schmerzen hat. Das Beschwerdebild des Patienten ist sicher im
Zusammenhang mit dem Unfall. Der Unfallmechanismus war sicher geeignet eine
Läsion in der Schulter, AC-Gelenk, SLAP-Läsion und supraspinatus Läsion
hervorzurufen. Wann die Rissbildungen im Supraspinatus aufgetreten sind, kann
allerdings nicht mit Sicherheit gesagt werden. Die primäre Läsion der Sehne ist
aber sicher durch den Unfall passiert (…)."
(doc.
V-1)
2.11. Chiamato a
pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliata la documentazione
presente all'inserto, questa Corte ritiene di non potere fondare il proprio
giudizio sul parere espresso dallo specialista interpellato
dall’amministrazione, secondo il quale i disturbi interessanti la spalla
destra, oggetto dell’intervento operatorio che ha avuto luogo nell’aprile 2016,
non sarebbero riconducibili, con un sufficiente grado di verosimiglianza, all’evento
traumatico occorso in data 13 febbraio 1987.
Secondo il TCA, le
considerazioni espresse dai medici privatamente consultati dal ricorrente (il PD
__________, il PD __________ e il Prof. __________ – cfr. supra, consid.
2.10.), tutti specialisti di livello universitario nella materia che qui
interessa, sono atte a generare dei dubbi, almeno lievi, circa la fondatezza
della valutazione enunciata dal consulente medico interpellato dalla CO 1 (cfr.
DTF 135 V 465 succitata).
In questo contesto e con
riferimento alla tesi secondo la quale il sinistro avrebbe perlomeno
fragilizzato lo stato del tendine del muscolo sovraspinato (cfr., in
particolare, il doc. 616: “Locus minoris resistentiae” – il corsivo è
del redattore), si ricorda che, conformemente alla giurisprudenza, l’esigenza
di un nesso di causalità naturale è adempiuta quando si può ammettere che,
senza l’evento infortunistico, il danno non si sarebbe prodotto oppure non
sarebbe insorto allo stesso modo. Non è comunque necessario che l’infortunio
rappresenti la causa unica o immediata del danno: è sufficiente che il
sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia provocato il danno -
fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti come la conditio
sine qua non di quest’ultimo (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
2007, p. 865 nota 79; Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51).
D’altro canto, per quanto
riguarda l’esistenza di una sintomatologia a ponte tra l’infortunio e la
ricaduta, si osserva che se è vero che dal referto relativo all’artro-RMN del
gennaio 2015 si evince che la sintomatologia alla spalla destra sarebbe apparsa
“seit ca. einem Jahr” (cfr. allegato al doc. 599), è altrettanto vero
che il dr. med. __________, il quale segue l’assicurato sin dal 1988, ha
attestato che il suo paziente lamenta disturbi alla spalla destra a partire dal
noto evento infortunistico (cfr. doc. 616: “Der Patient hat seit dem Unfall
unter anderem die Schulterschmerzen rechts.” – il corsivo è del redattore).
Questo Tribunale non è
quindi in grado di dirimere, con la necessaria tranquillità, la presente
vertenza sulla base della documentazione agli atti, ragione per la quale si impone
un approfondimento peritale.
2.12. In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381).
Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht
ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411).
In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für
eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen
Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen
Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende
Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch
entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die
Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011
Fatti
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Considerandi
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011
consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata
esclusivamente sul parere del proprio consulente medico (per un caso
analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando 2.12., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire se i disturbi
interessanti la spalla destra che hanno reso necessario l’intervento operatorio
dell’aprile 2016, costituivano ancora una conseguenza naturale dell’infortunio
assicurato. Sulla scorta delle relative risultanze, la CO 1 sarà
poi chiamata a definire il diritto alle prestazioni e, quindi, a emanare
una nuova decisione formale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’800 (IVA inclusa) a
titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni