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Decisione

35.2017.129

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 marzo 2018Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi a livello della spalla destra sono da

attribuire alle conseguenze dell’infortunio che il paziente ha subito il 19

dicembre 2016.

I dolori al gomito destro sono parzialmente

influenzati dall’infortunio, con un paziente che presentava già prima

dell’infortunio una clinica di epicondilite radiale.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa, confermo

un’inabilità lavorativa completa per qualsiasi tipo di lavoro, in particolare

in un’attività come aiuto-cuoco, dove il paziente deve comunque sollevare e

spostare degli oggetti pesanti, oppure effettuare dei movimenti ripetitivi che,

con i problemi alla spalla e gomito destro, non sono possibili.

Dal mio punto di vista l’inabilità lavorativa sarà da

considerare completa fino alla fine del mese di novembre, dopodiché si potrà

rivalutare la situazione per delle attività leggere.” (Doc. L, sottolineature

della redattrice)

La patrocinatrice del

ricorrente ha pure trasmesso una nuova dichiarazione del datore di lavoro

dell’assicurato, datata 19 ottobre 2017, del seguente tenore:

" (…)

Con questa mia lettera vorrei esporre la situazione lavorativa del

sig. RI 1 prima e dopo l’infortunio avvenuto il 19-12-2016.

Premessa, il sig. RI 1 ha lavorato alla __________ dal 01-07-2011

ininterrottamente, a parte le poche pause stagionali negli ultimi due anni e in

tutti questi anni non è mai stato assente né per infortunio e neanche per

malattia.

Prima del suddetto infortunio, il sig. RI 1 si è sempre dimostrato

un collaboratore eccellente da ogni punto di vista, ha sempre svolto le

mansioni a lui affidategli con diligenza, volontà, velocità e ottima

esecuzione, nonostante non si può dire che siano stati dei compiti semplici

e leggeri come a volte si potrebbe pensare della professione di tutto

fare/aiuto cucina.

Non si limita a fare qualche insalatina, pelare patate e lavare

i piatti.

Le mansioni del sig. RI 1 spaziavano da sì lavare insalata, pelare

patate e lavare i piatti, ma poi si va anche su riempimento legna per camino

(casse 25 kg), riempimento cantina e frighi bibite e vini (casse da 8-9 kg a 20

kg), lavaggio pentole piccole e grandi (la più leggera 220 g, la più pesante 6

kg), utensili di cucina, spostare pentoloni pieni di 25-30 l, alzare sacchi di

patate di 15 kg, smaltimento rifiuti (sacchi 110 l pieni), smaltimento

bottiglie di vetro, riordino di quasi tutti i piatti e le pentole su dei

ripiani posti sopra 150 cm, carico e scarico di merce, aspirapolvere sala,

pulizia cucina, pulizia bagni, ecc..

Sfido chiunque senza un po’ di fisico a fare questi lavori e dire

che non sono pesanti, oltre tutto se non si è più giovanissimi, io stesso ho

assunto un tutto fare per liberarmi dei lavori pesanti.

Senza contare che una giornata lavorativa inizia alle 9.30 e

termina se tutto va bene alle 23.30, ma anche più tardi fino alle 01.00, con

pausa pomeridiana, ma per il fisico sono l’ora di inizio e di fine che sente.

Il giorno 1 maggio, secondo il parere del CO 1 con rapporto del

loro medico, Dott. __________, hanno obbligato il sig. RI 1 a riprendere il

lavoro, contro la sua volontà, stato fisico e i suoi medici curanti, che

certificavano ancora un’incapacità lavorativa al 100%.

Il sig. RI 1 si presenta al lavoro, da bravo dipendente, ma

purtroppo ho dovuto constatare che non riusciva ad eseguire nessun compito

dei sopraccitati in maniera parziale o totale.

Ho riscontrato una mancanza di forza e mobilità e delle smorfie di

dolore molto intenso nel cercare di eseguire quei pochi lavori che sperava di portare

a termine, ma senza successo.

Non riusciva neanche a portare una cassa di __________ dalla

cantina al buffet oppure ad alzare una cassa di piatti da lavare sul lavandino

o rimettere i piatti sugli scaffali. Anche un forte surriscaldamento della

parte del corpo infiammata ho potuto constatare di persona.

In seguito a ciò non ho potuto fare altrimenti che dire al sig. RI

1 con dispiacere che non poteva lavorare alla __________, che mi serviva una

persona abile al 100%.

Io stesso ho scritto una lettera alla signora __________ del CO 1,

dove spiegavo i fatti, mi hanno detto che rivisitavano il sig. RI 1 il

4-5-2017, ma poi più nessuna notizia da parte loro. Mi aspettavo almeno una

visita da un medico esterno per accertamenti, ma niente…

Dovuto anche alla chiusura per fine stagione il 15-5-2017 con

relativa scadenza contrattuale, in seguito non ho più potuto riassumere il sig.

RI 1 dal 1-7-2017, essendo inabile al lavoro al 100%, secondo lui e i suoi

medici curanti, ma non secondo CO 1.

Queste mie osservazioni sono per certificare che il sig. RI 1 ha sempre

svolto i suoi compiti, non si è mai approfittato delle assicurazioni e che

fisicamente, purtroppo, non può ancora eseguire i lavori pesanti, forse

cambiando tipologia di lavoro e professione si può avere qualche

miglioramento.” (Doc. I, sottolineature della redattrice)

Con la risposta di causa,

l’assicuratore LAINF, senza nuovamente chiedere un parere al proprio medico

consulente, ha considerato che “anche tale nuovo referto non porta alcun nuovo

dato oggettivabile tale da discostarsi da quanto già rilevato dal dr. __________”,

osservando che:

" (…)

L’abduzione era già stata misurata dal medico consulente nella

summenzionata visita (del 5 maggio 2017, n.d.r.) e aveva registrato un

movimento fino a 180° bilat. Si contesta dunque che dopo oltre sei mesi

da tale visita l’abduzione possa essersi diminuita fino a 120°. Ad ogni modo,

nella denegata ipotesi in cui vi fosse una diminuzione, questa è tutt’al più da

ricondurre ad una fibro-artrosi a-c preesistente come evidenziato nel rapporto

dell’11 maggio 2017 del dr. __________ sulla base dell’artro-RM del 1° febbraio

2017 della Clinica __________. Si prende atto che la mobilità del gomito è

rimasta completa e che i dolori sono riconducibili anche ad una clinica di

epicondilite radiale già esistente prima dell’infortunio. È contestato

pertanto che l’asserito dolore persistente al gomito destro sia riconducibile

al sinistro del 19 dicembre 2016. Contestato di conseguenza anche

l’assunto che il ricorrente oltre all’attività di aiuto cuoco non sarebbe in

grado di svolgere (addirittura) qualsiasi tipo di lavoro. Infatti si

ribadisce che il medico consulente dopo attesta analisi è giunto a ben diversa

conclusione, ritenendo il ricorrente completamente abile a svolgere la sua

funzione lavorativa dal 1° maggio 2017.”

(Doc. VII pag. 7, sottolineature della redattrice)

La rappresentante del

ricorrente, poi, in corso di causa, ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico

del dr. __________, datato 30 gennaio 2018, del seguente tenore:

" (…)

Lo stato attuale del paziente rimane abbastanza

invariato con persistenza di fastidi, sia a livello della spalla destra, del

gomito destro e del ginocchio destro.

Clinicamente le articolazioni presentano praticamente

una mobilità completa ma con dolori in talune posizioni, soprattutto dei

dolori al sollevamento di pesi, sia a livello della spalla che del gomito

destro.

Il paziente riferisce anche dei fastidi facendo le

scale a livello del ginocchio destro, con uno stato clinico del ginocchio che

rimane normale.

Sotto questo aspetto, tenendo conto dello stato

attuale del paziente, ritengo il sig. RI 1 abile in misura parziale del 50% per

delle attività lavorative leggere a partire dal 01.02.2018.

Per quanto riguarda l’abilità lavorativa, penso che

la valutazione del dr. __________ non abbia tenuto conto del carico di lavoro

che il sig. RI 1 svolgeva prima dell’infortunio che, secondo quanto riferito

sia dal paziente che dal gerente del ristorante, necessita una funzionalità

completa come anche una caricabilità senza limiti delle braccia, per poter

sollevare gli utensili di cucina.

A mio parere l’abilità completa non era ancora

possibile al 01.05, visto le limitazioni funzionali che presentava il paziente

all’epoca.

Sotto questo aspetto penso che l’inabilità lavorativa

per lo svolgimento di aiuto cuoco rimaneva a misura completa, con un paziente

che sicuramente il 01.05 non ha ancora raggiunto lo status quo sine ante

Sotto questo aspetto penso che l’inabilità lavorativa sia

da considerare completa fino alla fine del 2017, con conseguente necessità di

versare le IG per questo periodo.” (Doc. Q, sottolineature della

redattrice)

Anche in questo caso, nelle

osservazioni del 14 febbraio 2018, l’assicuratore LAINF, senza previamente sottoporre

la nuova documentazione medica trasmessa dalla rappresentante legale del

ricorrente al vaglio del dr. __________, ha concluso che “il referto del dr. __________

dell’11 maggio 2017 risulta completo e la decisione su opposizione in parola

corretta”, ritenendo che “a nulla muta la produzione dei doc. P e Q da parte

del ricorrente” (cfr. doc. XV).

2.3. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto

pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

Considerandi

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.4

Nella concreta evenienza,

dopo attento esame di tutti gli atti all’incarto, questa Corte non ritiene che

l’apprezzamento dell’11 maggio 2017 del dr. __________, sul quale

l’amministrazione ha fondato la decisione su opposizione impugnata, possa

servire da base per decidere, con piena cognizione di causa, in merito alla

(presunta) ritrovata capacità lavorativa completa dell’assicurato, dal 1°

maggio 2017, nella sua professione di aiuto cuoco.

Questo Tribunale non può condividere tale scelta, reputando per

contro indispensabile, per le ragioni che meglio verranno esposte qui di

seguito, che l’amministrazione proceda ad un ulteriore approfondimento della

fattispecie, per il tramite di una perizia specialistica esterna, così come

richiesto a più riprese dalla rappresentante dell’assicurato.

Il

TCA ritiene, infatti, che le considerazioni, ben motivate, esposte nei diversi

certificati presenti nell’incarto dal dr. __________ - specialista proprio

nella materia che qui interessa - siano atte a generare dei dubbi circa la

fondatezza dell’apprezzamento del dr. __________.

Il

dr. __________ ha spiegato, in maniera convincente, le ragioni per le quali, a

suo avviso, nello stabilire che l’assicurato abbia ritrovato una piena capacità

lavorativa a partire dal 1° maggio 2017, il medico consulente dell’assicuratore

LAINF non abbia tenuto in debita considerazione il carattere pesante delle

mansioni lavorative dell’interessato, le quali necessitano di una piena

funzionalità e di una caricabilità senza limiti delle braccia, presupposti,

entrambi, che il signor RI 1 non possiede (cfr. doc. C, doc. L, doc. Q,

sottolineatura della redattrice).

Questo

Tribunale ritiene condivisibili le critiche espresse dal dr. __________, le

quali, del resto, trovano conferma negli atti sia per quanto concerne le

limitazioni funzionali e di carico che affliggono la spalla destra, sia

riguardo al carattere pesante dei compiti assegnati all’assicurato sul posto di

lavoro.

Il

TCA, rileva, innanzitutto, che lo stesso dr. __________, nell’apprezzamento

dell’11 maggio 2017, dopo avere riscontrato una piena mobilità in tutte le

direzioni della spalla destra, ha tuttavia espressamente constatato la presenza

di limitazioni funzionali alla spalla destra, che influiscono sulla

caricabilità della stessa.

Egli

ha, infatti, posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa quelle di “disturbi funzionali della spalla, gomito e

ginocchio destri”, aggiungendo che l’assicurato presenta, quali

limitazioni, una “diminuzione della caricabilità della spalla, gomito e

ginocchio destri” (cfr. doc. 2.3 pag. 5, sottolineature della redattrice).

Questo

Tribunale rileva, poi, che la natura gravosa dei compiti assegnati

all’assicurato sul posto di lavoro risulta comprovata dalle dichiarazioni del 4

maggio 2017 e del 19 ottobre 2017 rese dallo stesso datore di lavoro

dell’interessato, il quale ha posto l’accento sul fatto che solo una minima

parte dei lavori spettanti all’assicurato era di tipo leggero (fare insalatine,

sbucciare patate, lavare i piatti), le altre mansioni essendo molto più

impegnative e faticose (cfr. doc. 2.4 e doc. I, riprodotti per esteso al

consid. 2.2.).

Ora,

nonostante quanto sostenuto dall’amministrazione nella decisione su opposizione

impugnata – indicando che “le dichiarazioni rese dal datore di lavoro, in

particolare in merito al dolore e al surriscaldamento della spalla destra, non

portano alcuna valida argomentazione tale da inficiare il referto del medico

consulente” (cfr. doc. H pag. 9) - il dr. __________ non ha preso motivatamente

posizione riguardo alle constatazioni del datore di lavoro di cui alla

dichiarazione del 4 maggio 2017.

Al

riguardo, infatti, nell’apprezzamento dell’11 maggio 2017, il dr. __________ si

è solo limitato ad indicare che il “datore di lavoro ha scritto

all’assicurazione che il paziente non è in grado di lavorare. L’esame di oggi

(5.5.2017) mostra una situazione clinica invariata”, confermando quindi la

piena esigibilità lavorativa, senza tuttavia spiegare le ragioni per le quali i

disturbi funzionali presenti alla spalla destra e da egli stesso ritenuti quale

diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, non influenzino

minimamente la sua valutazione (cfr. doc. 2.3).

Neppure

in occasione della presa di posizione dell’8 agosto 2017 il dr. __________ ha

motivato la sua lapidaria conclusione che “il dr. __________ e l’avv. __________

non portano nuovi dati oggettivabili” (cfr. doc. 2.1). Egli non ha minimamente

spiegato le ragioni delle proprie conclusioni, in particolare confrontandosi,

come invece richiestogli dall’assicuratore LAINF, con le critiche sollevate

dalla rappresentante dell’interessato in sede di opposizione, comprovate da

quanto attestato dal dr. __________ in data 9 maggio 2017 e dal datore di

lavoro nella dichiarazione del 4 maggio 2017 (cfr. domande di CO 1 riportate al

doc. 2.1).

Infine,

va sottolineato che il dr. __________ nemmeno ha avuto modo di esprimersi

riguardo alle considerazioni del 19 ottobre 2017 del datore di lavoro

dell’assicurato (cfr. doc. I), le quali non gli sono state sottoposte per

valutazione da parte dell’amministrazione.

Allo

stesso modo, il dr. __________ non è stato interpellato dall’assicuratore LAINF

neanche a fronte dei certificati medici specialistici del 18 ottobre 2017 (cfr.

doc. L) e del 30 gennaio 2018 (cfr. doc. Q) del dr. __________.

A

fronte di tali referti specialistici, in maniera incomprensibile a mente di

questo Tribunale, l’assicuratore LAINF - senza neppure richiedere una presa di

posizione al riguardo al proprio medico consulente, ma sostituendosi di fatto

al ruolo dello stesso medico – con la risposta di causa (cfr. doc. VII) e

ancora con le osservazioni del 14 febbraio 2018 (cfr. doc. XV), ha escluso che quanto

attestato dello specialista in chirurgia ortopedica fosse in grado di mettere

in discussione quanto già valutato dal dr. __________ nell’apprezzamento

dell’11 maggio 2017.

Il

TCA non può, ovviamente, condividere tale modo di agire dell’amministrazione:

non spettava, infatti, all’assicuratore LAINF esprimere, come invece ha fatto,

delle considerazioni di natura medica al fine di dimostrare la (presunta) irrilevanza

delle motivazioni addotte dal dr. __________ per mettere in discussione le

conclusioni del dr. __________.

Alla

luce degli elementi che sono stati evidenziati e tenuto conto delle

manchevolezze riscontrate nell’agire di CO 1, il TCA ritiene che l’amministrazione,

prima di sospendere il versamento delle indennità giornaliere, avrebbe dovuto compiere

ulteriori approfondimenti al fine di stabilire se le limitazioni funzionali e

di carico alla spalla destra riscontrate pure dal medico consulente

dell’assicuratore LAINF - e dallo stesso classificate come diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa - erano tali da influire

sull’esigibilità lavorativa dell’attività - pesante secondo il datore di lavoro

- di aiuto cuoco dell’assicurato, come sostenuto a più riprese dal dr. __________,

oppure no.

Tutto ben considerato, pertanto, il TCA ritiene che le considerazioni

appena esposte siano atte a creare dei dubbi circa la fondatezza della

valutazione enunciata dal dr. __________, sulla cui base l’amministrazione ha

fondato la decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2).

Esso non è quindi in

grado di dirimere, con la necessaria tranquillità, la presente vertenza sulla

base della sola documentazione agli atti, ragione per la quale s’impone un

approfondimento peritale.

2.5

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V

407.

E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter

praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des

Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen

Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der

Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,

dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes

Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen

Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende

Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza

8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in

DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in

particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti

allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di

scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli

atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel

auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder

die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i

presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011

del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha fondato la

decisione impugnata esclusivamente sul parere del proprio medico consulente

(in questo senso, si veda pure la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid.

3.

).

Per le

ragioni già esposte al considerando 2.4., si giustifica

pertanto l’annullamento della decisione su opposizione del 10 ottobre

2017.

e il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto affinché

disponga un approfondimento peritale, volto a valutare quale sia,

nonostante i postumi infortunistici, l’esigibilità lavorativa dell’interessato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

CO

1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 600.- (IVA inclusa) a titolo di

indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti