35.2017.129
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8 marzo 2018Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.129
cr
Lugano
8 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 ottobre 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 dicembre 2016 RI 1,
nato nel 1958, attivo in qualità di aiuto-cucina al 50% presso __________ (e
per l’altro 50% iscritto in disoccupazione), mentre stava tornando in cucina
dopo essere stato in lavanderia, ha perso l’equilibrio sulle scale ed è caduto,
andando a sbattere la spalla destra, il gomito destro, il femore destro e il
ginocchio destro (cfr. doc. 2.22).
L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e
ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Esperiti
gli accertamenti del caso, in data 18 aprile 2017 l’assicuratore infortuni,
basandosi su quanto valutato dal proprio medico consulente, dr. __________, ha
comunicato all’assicurato la sospensione del versamento delle indennità
giornaliere dal 1° maggio 2017, data a partire dalla quale, dal profilo medico,
è considerata esigibile la ripresa della sua abituale attività lavorativa in misura
del 100% (doc. 2.6).
Alla
luce delle considerazioni espresse in un messaggio di posta elettronica del 4
maggio 2017 da parte del datore di lavoro dell’assicurato - il quale
evidenziava l’impossibilità, per ragioni mediche, per l’interessato, nonostante
la sua buona volontà, di riprendere il lavoro nella misura completa ritenuta
esigibile dal medico consulente dell’assicuratore LAINF (cfr. doc. 2.4) – e
dopo avere richiesto una nuova valutazione da parte del dr. __________ (cfr.
doc. 2.3), con decisione formale del 7 giugno 2017 l’assicuratore infortuni ha
ribadito la propria precedente comunicazione del 18 aprile 2017, reputando
l’assicurato abile al lavoro al 100% a partire dal 1° maggio 2017 e ponendo,
pertanto, fine al versamento delle indennità giornaliere a decorrere da tale
data (doc. 1.8).
1.2. Con
opposizione 27 giugno 2017 l’assicurato, per il tramite della RA 1, ha chiesto
all’assicuratore LAINF il ripristino delle prestazioni di breve durata a
partire dal 1° maggio 2017 e l’allestimento di una perizia neutra volta a
stabilire la sua reale capacità lavorativa, tenuto conto dell’effettivo lavoro,
pesante, che egli è chiamato a svolgere presso il proprio datore di lavoro.
A
sostegno delle proprie critiche, la rappresentante dell’assicurato ha prodotto
dei referti medici dello specialista curante, dr. __________, attestanti una
completa incapacità lavorativa derivante dalle limitazioni funzionali alla
spalla destra, che impediscono all’interessato di svolgere le attività pesanti
richieste dal suo datore di lavoro.
A
conferma di ciò, la rappresentante del ricorrente ha sottolineato come lo
stesso datore di lavoro dell’assicurato, come risulta dalla dichiarazione del 4
maggio 2017, abbia potuto constatare personalmente l’impossibilità per l’interessato,
nonostante la sua buona volontà, di svolgere la maggior parte delle mansioni
assegnategli in occasione della ripresa lavorativa effettuata nel rispetto
delle valutazioni del dr. __________, in quanto troppo impegnative e pesanti (doc.
1.7).
1.3. Con
decisione su opposizione del 10 ottobre 2017, CO 1, dopo avere richiesto una
presa di posizione al dr. __________, ha ribadito che a giusta ragione dal 1° maggio
2017 l’assicuratore infortuni ha sospeso il versamento delle indennità
giornaliere, ritenuto che a partire da quella data l’assicurato è nuovamente
abile al lavoro al 100% nell’attività abituale di aiuto cuoco (doc. H).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 6 novembre 2017 l’assicurato, sempre rappresentato da RA
1, ha postulato nuovamente il ripristino del versamento da parte
dell’assicuratore LAINF delle indennità giornaliere a partire dal 1° maggio
2017, non reputando corretta la valutazione della capacità lavorativa completa
nella propria professione effettuata dal dr. __________.
La
rappresentante del ricorrente ha pure attirato l’attenzione sul fatto che
l’assicurato è sprovvisto di entrate e si trova in difficoltà economiche (doc.
I).
A
sostegno delle proprie pretese, la rappresentante dell’assicurato ha prodotto un
nuovo certificato medico specialistico del dr. __________, attestante una
completa inabilità lavorativa (doc. L), oltre ad atri referti del medico
curante, dr.ssa __________ (cfr. doc. G, M).
La
rappresentante del ricorrente ha, inoltre, ribadito che l’interessato è impossibilitato
a svolgere tutta una serie di mansioni, pesanti, che fanno parte del suo
lavoro, così come risulta, oltre che dai referti medici, anche dalla
dichiarazione resa dal suo datore di lavoro in data 19 ottobre 2017 (cfr. doc.
I).
Alla
luce dei referti medici e della presa di posizione del datore di lavoro
dell’assicurato, la rappresentante del ricorrente ha quindi considerato che
l’amministrazione non potesse ritenere esaustiva la valutazione del dr. __________,
ma avrebbe dovuto ordinare una perizia esterna, volta a stabilire in maniera
chiara la reale capacità lavorativa dell’interessato, tenuto conto dei suoi
impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico e dell’insieme delle
mansioni, prevalentemente pesanti, che egli è effettivamente chiamato a
svolgere presso il proprio datore di lavoro (doc. I).
1.5. Con
risposta del 27 dicembre 2017, CO 1 - dopo avere ribadito il valore probante
dell’apprezzamento medico del dr. __________, reso dopo avere preso atto di
quanto sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato (cfr. consid. 5 della
risposta di causa) – ha, da una parte, considerato che la richiesta di
ripristino dell’effetto sospensivo formulata dal ricorrente debba essere
respinta e, dall’altra, postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
VII).
1.6. Con decreto dell’11 gennaio
2018, il TCA ha respinto l’istanza del 6 novembre 2017 con la quale l’assicurato
ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (doc. IX).
1.7. Con
scritto del 16 gennaio 2018, l’assicuratore LAINF ha comunicato al TCA di non
avere ulteriori mezzi di prova da produrre (doc. XI).
1.8. In
data 1° febbraio 2018, la rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA
nuova documentazione medica, chiedendo ancora una volta il ripristino del
versamento delle indennità giornaliere a partire dal 1° maggio 2017 e
l’allestimento di una perizia neutra da parte dell’assicuratore LAINF (doc. XIII
+ N-Q).
1.9. Con osservazioni del 14
febbraio 2018, l’assicuratore LAINF ha confermato integralmente la correttezza
della decisione su opposizione impugnata, ribadendo che la valutazione del dr. __________
appare completa, motivo per il quale “a nulla muta dunque la produzione dei
doc. P e Q da parte del ricorrente” (doc. XV).
Questo
scritto dell’assicuratore LAINF è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. XVI),
per conoscenza.
in
diritto
2.1. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore infortuni
era legittimato a negare dal 1° maggio 2017 il proprio obbligo a prestazioni
dipendente dall’evento infortunistico del dicembre 2016, oppure no.
Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio
(cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16
LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6
LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se,
al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste
un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o
un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con
il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.2. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione
impugnata risulta che l’assicuratore convenuto ha posto termine al proprio
obbligo a prestazioni a contare dal 1° maggio 2017 (doc. H), facendo
essenzialmente capo alle conclusioni del dr. med. __________, specialista FMH
in chirurgia (cfr. doc. 2.7, doc. 2.3 e doc. 2.1).
Dalle
tavole processuali emerge che in data 14 aprile 2017 il dr. __________ ha
dichiarato che, a seguito del controllo eseguito in data 14 aprile 2017,
l’assicurato presenta “un’inabilità lavorativa pari allo 0% dal 1° maggio 2017”
(cfr. doc. 2.7).
Con
messaggio di posta elettronica del 4 maggio 2017, il datore di lavoro
dell’assicurato ha contestato il fatto che l’assicurato possa essere
considerato pienamente abile al lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni,
fornendo le seguenti motivazioni:
" (…)
Le scrivo per confermarle che il sig. RI 1, lunedì 1 maggio si è presentato
al lavoro, come ordinato dal vostro dottore __________ che ha effettuato la
visita di controllo da voi annunciata.
Nonostante che il sig. RI 1 abbia detto al dott. __________ che
non riusciva a lavorare e soprattutto a dormire Ia notte per i dolori, il dott.
__________ ha detto che era abile al lavoro al 100% dal 1º maggio. Giustamente il
sig. RI 1 si è presentato al lavoro lunedì 1º maggio come concordato
preventivamente in seguito alla visita del dottore e il colloquio successivo
con me.
Purtroppo per me e ancor di più per il sig RI 1, dopo poco
tempo ho constatato che effettivamente non poteva svolgere le mansioni da me
assegnategli, in quanto troppo impegnative e pesanti per il sig. RI 1
visto i suoi problemi fisici dovuti all'infortunio del mese di
dicembre 2016.
Il sig. RI 1 ha cercato di spiegare al dott. __________ che il
suo lavoro era di tutto fare e implicava anche lavori pesanti e ripetitivi,
mentre il dottore ribadiva che le sue mansioni erano leggere (fare insalatine,
patate, lavare piatti, ecc), ma questo è solo una minima parte dei suoi compiti,
gli altri sono molto impegnativi e faticosi.
Le invio le foto della situazione quando il sig. RI 1 la mattina
del 1º maggio, si doveva effettuare il lavaggio di un servizio catering, il sig.
RI 1 non riusciva neanche a sollevare le casse dei piatti, sul bancone per poterli
lavare a mano e in seguito a macchina.
Di conseguenza, gli ho detto che poteva andare a casa, io ho
bisogno di una persona abile al lavoro al 100%, non pago un impiegato per dopo
fare io il suo lavoro o pagare un’altra persona al suo posto!
Martedì 2 maggio è ritornato alla __________, ma sempre la stessa
situazione, il primo lavoro è quello di buttare le bottiglie vuote e riempire i
frighi delle bibite, poverino, al primo sforzo, forte dolore, braccia che
tremano e un forte surriscaldamento della spalla che ho constatato
personalmente.
Da qui ho telefonato alla dottoressa __________, suo medico
curante, spiegandole il tutto, e lei mi ha detto che non poteva continuare a
lavorare e al pomeriggio ho telefonato a lei spiegandole il tutto.
Io capisco che ognuno guarda i propri interessi, in questo caso i
vostri sono di rendere abile al più presto una persona in modo da non avere
spese e capisco che il sig. RI 1, purtroppo ha subito un infortunio senza subire
rotture o in seguito operazioni, dunque per voi la tempistica di guarigione è
superata, ma mi sembra che ogni caso ha le sue sfaccettature (età, lavori
pesanti, ritmi di lavoro precedenti, ecc.) e per me prima si dovrebbe
salvaguardare la salute delle persone e fare in modo che guariscano al più
presto possibile, in modo da avere meno spesa a lungo termine e una persona idonea
al lavoro, che è questo che il sig. RI 1 vuole al più presto possibile.
Forse sarebbe meglio farlo visitare da altri specialisti
specifici del settore piuttosto che obbligarlo a lavorare. (…).” (Doc. 2.4,
sottolineature della redattrice)
A
seguito di tali considerazioni espresse dal datore di lavoro, l’amministrazione
ha chiesto al dr. __________ di rivalutare il caso dell’assicurato.
Dopo
avere personalmente visitato l’assicurato in data 5 maggio 2017, con
valutazione medica dell’11 maggio 2017, il dr. __________, posta la diagnosi
principale di “lieve dolenzia del gomito destro nella regione dell’epicondilo
radiale e lieve dolenzia della spalla destra e del ginocchio destro
(ICD10-S43.4, S50.0, S73.6) in stato dopo caduta con contusione spalla destra,
gomito destro e ginocchio destro il 19.12.2016” e quali diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “disturbi funzionali della
spalla, gomito e ginocchio destri”, ha indicato che l’assicurato presenta
le seguenti limitazioni: “diminuzione della caricabilità della spalla,
gomito e ginocchio destri” (cfr. doc. 2.3 pag. 5, sottolineature della
redattrice).
Al
punto “E. Conclusioni”, “E2. Oggettivamente”, il dr. __________ ha rilevato
che:
" (…)
Lievi disturbi funzionali al gomito ds. con lieve
irritazione nell’origine degli estensori dell’avambraccio, rispettivamente
della mano ds.
Ottima mobilità.
Non evidenti segni di risparmio del braccio ds. in paziente
destrimane.
MRI del gomito ds.: segni di tendinosi nella regione del tendine
estensore sul versante radiale.
Alla spalla ds. ci sono ancora disturbi funzionali con
ottima mobilità in tutte le direzioni.
Nessun segno per lesione cuffia rotatoria.
Artro RM della spalla ds.: fibro-artrosi a-c (preesistente) e una
tendinosi del sottoscapolare e del tendine del capo lungo del bicipite.
Il ginocchio ds. non presenta nessuna patologia.” (Doc. 2.3 pag. 6,
sottolineature della redattrice)
Rispondendo alla domanda posta dall’assicuratore LAINF al fine di
accertare se “dalla documentazione medica risultano lesioni attribuibili ai
postumi d’infortunio? Se sì, quali?”, il dr. __________ ha espressamente indicato
che “il paziente ha ancora disturbi funzionali al gomito e spalla destra”
(cfr. doc. 2.3 pag. 6, sottolineatura della redattrice).
Chiamato, infine, ad esprimersi sull’incapacità lavorativa
nell’attività di aiuto cuoco, il dr. __________ ha concluso che “il paziente
può essere messo abile in misura del 100% dal 01.05.2017. Senz’altro può fare
il suo lavoro (contratto al 50%) in maniera completa” (cfr. doc. 2.3 pag. 7)
A proposito delle considerazioni espresse dal datore di lavoro dell’interessato,
il dr. __________, al punto “H. Decorso”, ha osservato che:
" Il datore
di lavoro ha scritto all’Assicurazione che il paziente non è in grado di
lavorare.
L’esame di oggi (5.5.2017) mostra una situazione clinica
invariata. C’è ancora una leggera dolenzia all’origine degli estensori del
braccio, rispettivamente mano ds. all’epicondilo radiale ds..
Mobilità del gomito buona.
Non segni di risparmio.
Per la spalla ds. c’è piena mobilità in tutte le direzioni.
Non ha più dolori al ginocchio ds.” (Doc. 2.3 pag. 7)
In
procedura di opposizione, la patrocinatrice dell’assicurato ha trasmesso
all’amministrazione un referto, datato 9 maggio 2017, con il quale il chirurgo
ortopedico curante, dr. __________, ha contestato la piena esigibilità lavorativa
valutata dal dr. __________, fornendo la seguente motivazione:
" (…)
Anamnesi e esame clinico
Il sig. RI 1 mi riferisce di essere stato visto recentemente dal
dr. __________ che ha proposto un tentativo di ripresa lavorativa a partire dal
1° maggio 2017.
Purtroppo questo tentativo è rimasto senza successo, con un
paziente che non ha potuto svolgere le attività da lui richieste che, in
gran parte, sono comunque delle attività fisiche, dove il paziente deve
utilizzare spesso il braccio sopra l’orizzontale, effettuando dei movimenti
ripetitivi e spesso anche sollevare dei pesi considerevoli.
All’esame clinico odierno persiste ancora una dolenzia diffusa a
livello della spalla destra che presenta comunque una mobilità passiva
completa, ma con limitazione funzionale della forza muscolare, con dolori
che aumentano ai movimenti contro-resistenza, soprattutto in abduzione e
rotazione interna.
Persiste ancora la dolenzia a livello dell’epicondilo radiale di
tipo epicondilite, che gli impedisce di svolgere degli sforzi con il polso e
l’avambraccio.
Valutazione
Sotto questo aspetto ritengo il sig. RI 1 ancora inabile in misura
completa per ogni attività fisica, proponendo per il momento la continuazione
del trattamento fisioterapico a scopo antalgico e di rinforzo muscolare.
Quest’inabilità lavorativa durerà probabilmente ancora per i
prossimi 2-3 mesi, dopodiché la situazione dovrà essere rivalutata e, in caso
di non miglioramento dello stato fisico, si dovrà ritenere l’inabilità
professionale come definitiva per dei lavori fisici.” (Doc. C, sottolineatura
della redattrice)
A
fronte di questo referto e delle considerazioni espresse dalla rappresentante
legale dell’interessato nell’opposizione del 27 giugno 2017, l’assicuratore
LAINF ha chiesto una presa di posizione al dr. __________,
invitandolo in particolare a precisare se “Ändern die neu eingegangenen Unterlagen etwas an der medizinischen
Beurteilung vom 11.05.2017? Bitte begründen!” e “Bitte auch um eine
Stellungnahme zu den in der Einsprache vom 27.06.2017 zu Ihrer Beurteilung vom
11.05.2017 angeführten Punkten!” (cfr. doc. 2.1, sottolineatura della
redattrice).
Nonostante
quindi l’invito a prendere motivatamente posizione a proposito delle critiche
formulate in sede di opposizione, con osservazioni dell’8 agosto 2017, il dr. __________,
ha semplicemente risposto che il “dr. __________ e l’avv. __________ non
portano nuovi dati oggettivabili”, senza fornire ulteriori precisazioni
(doc. 2.1, sottolineature della redattrice).
In
sede ricorsuale, la rappresentante legale del ricorrente ha nuovamente
contestato la valutazione del dr. __________, producendo un nuovo referto
medico specialistico del dr. __________, datato 18 ottobre 2017, del seguente
tenore:
" (…)
Le riferisco in merito al paziente sopraccitato che ho
rivisto alla mia consultazione il 17 ottobre scorso.
Seguo il sig. RI 1 dal 26 gennaio a causa di un
infortunio del 19 dicembre 2016, dove il paziente si è procurato un trauma
distorsivo della spalla e del gomito destro.
L’evoluzione negli ultimi mesi è stata lentamente
favorevole, con diminuzione dei dolori a riposo della spalla destra, come anche
del gomito destro, con attualmente ancora una limitazione funzionale della
spalla destra, che presenta un’abduzione massimale a 120°, con rotazione
interna lievemente bloccata e, soprattutto, dei dolori che aumentano ai
movimenti sotto sforzo, oppure se il paziente deve sollevare dei pesi.
Per quanto riguarda il gomito destro, anche lì la
mobilità è completa, con comunque dei dolori ai movimenti rotatori, se deve
sollevare dei pesi o con dei movimenti contro-resistenza con il polso destro.
Fatti
I disturbi a livello della spalla destra sono da
attribuire alle conseguenze dell’infortunio che il paziente ha subito il 19
dicembre 2016.
I dolori al gomito destro sono parzialmente
influenzati dall’infortunio, con un paziente che presentava già prima
dell’infortunio una clinica di epicondilite radiale.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa, confermo
un’inabilità lavorativa completa per qualsiasi tipo di lavoro, in particolare
in un’attività come aiuto-cuoco, dove il paziente deve comunque sollevare e
spostare degli oggetti pesanti, oppure effettuare dei movimenti ripetitivi che,
con i problemi alla spalla e gomito destro, non sono possibili.
Dal mio punto di vista l’inabilità lavorativa sarà da
considerare completa fino alla fine del mese di novembre, dopodiché si potrà
rivalutare la situazione per delle attività leggere.” (Doc. L, sottolineature
della redattrice)
La patrocinatrice del
ricorrente ha pure trasmesso una nuova dichiarazione del datore di lavoro
dell’assicurato, datata 19 ottobre 2017, del seguente tenore:
" (…)
Con questa mia lettera vorrei esporre la situazione lavorativa del
sig. RI 1 prima e dopo l’infortunio avvenuto il 19-12-2016.
Premessa, il sig. RI 1 ha lavorato alla __________ dal 01-07-2011
ininterrottamente, a parte le poche pause stagionali negli ultimi due anni e in
tutti questi anni non è mai stato assente né per infortunio e neanche per
malattia.
Prima del suddetto infortunio, il sig. RI 1 si è sempre dimostrato
un collaboratore eccellente da ogni punto di vista, ha sempre svolto le
mansioni a lui affidategli con diligenza, volontà, velocità e ottima
esecuzione, nonostante non si può dire che siano stati dei compiti semplici
e leggeri come a volte si potrebbe pensare della professione di tutto
fare/aiuto cucina.
Non si limita a fare qualche insalatina, pelare patate e lavare
i piatti.
Le mansioni del sig. RI 1 spaziavano da sì lavare insalata, pelare
patate e lavare i piatti, ma poi si va anche su riempimento legna per camino
(casse 25 kg), riempimento cantina e frighi bibite e vini (casse da 8-9 kg a 20
kg), lavaggio pentole piccole e grandi (la più leggera 220 g, la più pesante 6
kg), utensili di cucina, spostare pentoloni pieni di 25-30 l, alzare sacchi di
patate di 15 kg, smaltimento rifiuti (sacchi 110 l pieni), smaltimento
bottiglie di vetro, riordino di quasi tutti i piatti e le pentole su dei
ripiani posti sopra 150 cm, carico e scarico di merce, aspirapolvere sala,
pulizia cucina, pulizia bagni, ecc..
Sfido chiunque senza un po’ di fisico a fare questi lavori e dire
che non sono pesanti, oltre tutto se non si è più giovanissimi, io stesso ho
assunto un tutto fare per liberarmi dei lavori pesanti.
Senza contare che una giornata lavorativa inizia alle 9.30 e
termina se tutto va bene alle 23.30, ma anche più tardi fino alle 01.00, con
pausa pomeridiana, ma per il fisico sono l’ora di inizio e di fine che sente.
Il giorno 1 maggio, secondo il parere del CO 1 con rapporto del
loro medico, Dott. __________, hanno obbligato il sig. RI 1 a riprendere il
lavoro, contro la sua volontà, stato fisico e i suoi medici curanti, che
certificavano ancora un’incapacità lavorativa al 100%.
Il sig. RI 1 si presenta al lavoro, da bravo dipendente, ma
purtroppo ho dovuto constatare che non riusciva ad eseguire nessun compito
dei sopraccitati in maniera parziale o totale.
Ho riscontrato una mancanza di forza e mobilità e delle smorfie di
dolore molto intenso nel cercare di eseguire quei pochi lavori che sperava di portare
a termine, ma senza successo.
Non riusciva neanche a portare una cassa di __________ dalla
cantina al buffet oppure ad alzare una cassa di piatti da lavare sul lavandino
o rimettere i piatti sugli scaffali. Anche un forte surriscaldamento della
parte del corpo infiammata ho potuto constatare di persona.
In seguito a ciò non ho potuto fare altrimenti che dire al sig. RI
1 con dispiacere che non poteva lavorare alla __________, che mi serviva una
persona abile al 100%.
Io stesso ho scritto una lettera alla signora __________ del CO 1,
dove spiegavo i fatti, mi hanno detto che rivisitavano il sig. RI 1 il
4-5-2017, ma poi più nessuna notizia da parte loro. Mi aspettavo almeno una
visita da un medico esterno per accertamenti, ma niente…
Dovuto anche alla chiusura per fine stagione il 15-5-2017 con
relativa scadenza contrattuale, in seguito non ho più potuto riassumere il sig.
RI 1 dal 1-7-2017, essendo inabile al lavoro al 100%, secondo lui e i suoi
medici curanti, ma non secondo CO 1.
Queste mie osservazioni sono per certificare che il sig. RI 1 ha sempre
svolto i suoi compiti, non si è mai approfittato delle assicurazioni e che
fisicamente, purtroppo, non può ancora eseguire i lavori pesanti, forse
cambiando tipologia di lavoro e professione si può avere qualche
miglioramento.” (Doc. I, sottolineature della redattrice)
Con la risposta di causa,
l’assicuratore LAINF, senza nuovamente chiedere un parere al proprio medico
consulente, ha considerato che “anche tale nuovo referto non porta alcun nuovo
dato oggettivabile tale da discostarsi da quanto già rilevato dal dr. __________”,
osservando che:
" (…)
L’abduzione era già stata misurata dal medico consulente nella
summenzionata visita (del 5 maggio 2017, n.d.r.) e aveva registrato un
movimento fino a 180° bilat. Si contesta dunque che dopo oltre sei mesi
da tale visita l’abduzione possa essersi diminuita fino a 120°. Ad ogni modo,
nella denegata ipotesi in cui vi fosse una diminuzione, questa è tutt’al più da
ricondurre ad una fibro-artrosi a-c preesistente come evidenziato nel rapporto
dell’11 maggio 2017 del dr. __________ sulla base dell’artro-RM del 1° febbraio
2017 della Clinica __________. Si prende atto che la mobilità del gomito è
rimasta completa e che i dolori sono riconducibili anche ad una clinica di
epicondilite radiale già esistente prima dell’infortunio. È contestato
pertanto che l’asserito dolore persistente al gomito destro sia riconducibile
al sinistro del 19 dicembre 2016. Contestato di conseguenza anche
l’assunto che il ricorrente oltre all’attività di aiuto cuoco non sarebbe in
grado di svolgere (addirittura) qualsiasi tipo di lavoro. Infatti si
ribadisce che il medico consulente dopo attesta analisi è giunto a ben diversa
conclusione, ritenendo il ricorrente completamente abile a svolgere la sua
funzione lavorativa dal 1° maggio 2017.”
(Doc. VII pag. 7, sottolineature della redattrice)
La rappresentante del
ricorrente, poi, in corso di causa, ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico
del dr. __________, datato 30 gennaio 2018, del seguente tenore:
" (…)
Lo stato attuale del paziente rimane abbastanza
invariato con persistenza di fastidi, sia a livello della spalla destra, del
gomito destro e del ginocchio destro.
Clinicamente le articolazioni presentano praticamente
una mobilità completa ma con dolori in talune posizioni, soprattutto dei
dolori al sollevamento di pesi, sia a livello della spalla che del gomito
destro.
Il paziente riferisce anche dei fastidi facendo le
scale a livello del ginocchio destro, con uno stato clinico del ginocchio che
rimane normale.
Sotto questo aspetto, tenendo conto dello stato
attuale del paziente, ritengo il sig. RI 1 abile in misura parziale del 50% per
delle attività lavorative leggere a partire dal 01.02.2018.
Per quanto riguarda l’abilità lavorativa, penso che
la valutazione del dr. __________ non abbia tenuto conto del carico di lavoro
che il sig. RI 1 svolgeva prima dell’infortunio che, secondo quanto riferito
sia dal paziente che dal gerente del ristorante, necessita una funzionalità
completa come anche una caricabilità senza limiti delle braccia, per poter
sollevare gli utensili di cucina.
A mio parere l’abilità completa non era ancora
possibile al 01.05, visto le limitazioni funzionali che presentava il paziente
all’epoca.
Sotto questo aspetto penso che l’inabilità lavorativa
per lo svolgimento di aiuto cuoco rimaneva a misura completa, con un paziente
che sicuramente il 01.05 non ha ancora raggiunto lo status quo sine ante
Sotto questo aspetto penso che l’inabilità lavorativa sia
da considerare completa fino alla fine del 2017, con conseguente necessità di
versare le IG per questo periodo.” (Doc. Q, sottolineature della
redattrice)
Anche in questo caso, nelle
osservazioni del 14 febbraio 2018, l’assicuratore LAINF, senza previamente sottoporre
la nuova documentazione medica trasmessa dalla rappresentante legale del
ricorrente al vaglio del dr. __________, ha concluso che “il referto del dr. __________
dell’11 maggio 2017 risulta completo e la decisione su opposizione in parola
corretta”, ritenendo che “a nulla muta la produzione dei doc. P e Q da parte
del ricorrente” (cfr. doc. XV).
2.3. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto
pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
Considerandi
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.4
Nella concreta evenienza,
dopo attento esame di tutti gli atti all’incarto, questa Corte non ritiene che
l’apprezzamento dell’11 maggio 2017 del dr. __________, sul quale
l’amministrazione ha fondato la decisione su opposizione impugnata, possa
servire da base per decidere, con piena cognizione di causa, in merito alla
(presunta) ritrovata capacità lavorativa completa dell’assicurato, dal 1°
maggio 2017, nella sua professione di aiuto cuoco.
Questo Tribunale non può condividere tale scelta, reputando per
contro indispensabile, per le ragioni che meglio verranno esposte qui di
seguito, che l’amministrazione proceda ad un ulteriore approfondimento della
fattispecie, per il tramite di una perizia specialistica esterna, così come
richiesto a più riprese dalla rappresentante dell’assicurato.
Il
TCA ritiene, infatti, che le considerazioni, ben motivate, esposte nei diversi
certificati presenti nell’incarto dal dr. __________ - specialista proprio
nella materia che qui interessa - siano atte a generare dei dubbi circa la
fondatezza dell’apprezzamento del dr. __________.
Il
dr. __________ ha spiegato, in maniera convincente, le ragioni per le quali, a
suo avviso, nello stabilire che l’assicurato abbia ritrovato una piena capacità
lavorativa a partire dal 1° maggio 2017, il medico consulente dell’assicuratore
LAINF non abbia tenuto in debita considerazione il carattere pesante delle
mansioni lavorative dell’interessato, le quali necessitano di una piena
funzionalità e di una caricabilità senza limiti delle braccia, presupposti,
entrambi, che il signor RI 1 non possiede (cfr. doc. C, doc. L, doc. Q,
sottolineatura della redattrice).
Questo
Tribunale ritiene condivisibili le critiche espresse dal dr. __________, le
quali, del resto, trovano conferma negli atti sia per quanto concerne le
limitazioni funzionali e di carico che affliggono la spalla destra, sia
riguardo al carattere pesante dei compiti assegnati all’assicurato sul posto di
lavoro.
Il
TCA, rileva, innanzitutto, che lo stesso dr. __________, nell’apprezzamento
dell’11 maggio 2017, dopo avere riscontrato una piena mobilità in tutte le
direzioni della spalla destra, ha tuttavia espressamente constatato la presenza
di limitazioni funzionali alla spalla destra, che influiscono sulla
caricabilità della stessa.
Egli
ha, infatti, posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa quelle di “disturbi funzionali della spalla, gomito e
ginocchio destri”, aggiungendo che l’assicurato presenta, quali
limitazioni, una “diminuzione della caricabilità della spalla, gomito e
ginocchio destri” (cfr. doc. 2.3 pag. 5, sottolineature della redattrice).
Questo
Tribunale rileva, poi, che la natura gravosa dei compiti assegnati
all’assicurato sul posto di lavoro risulta comprovata dalle dichiarazioni del 4
maggio 2017 e del 19 ottobre 2017 rese dallo stesso datore di lavoro
dell’interessato, il quale ha posto l’accento sul fatto che solo una minima
parte dei lavori spettanti all’assicurato era di tipo leggero (fare insalatine,
sbucciare patate, lavare i piatti), le altre mansioni essendo molto più
impegnative e faticose (cfr. doc. 2.4 e doc. I, riprodotti per esteso al
consid. 2.2.).
Ora,
nonostante quanto sostenuto dall’amministrazione nella decisione su opposizione
impugnata – indicando che “le dichiarazioni rese dal datore di lavoro, in
particolare in merito al dolore e al surriscaldamento della spalla destra, non
portano alcuna valida argomentazione tale da inficiare il referto del medico
consulente” (cfr. doc. H pag. 9) - il dr. __________ non ha preso motivatamente
posizione riguardo alle constatazioni del datore di lavoro di cui alla
dichiarazione del 4 maggio 2017.
Al
riguardo, infatti, nell’apprezzamento dell’11 maggio 2017, il dr. __________ si
è solo limitato ad indicare che il “datore di lavoro ha scritto
all’assicurazione che il paziente non è in grado di lavorare. L’esame di oggi
(5.5.2017) mostra una situazione clinica invariata”, confermando quindi la
piena esigibilità lavorativa, senza tuttavia spiegare le ragioni per le quali i
disturbi funzionali presenti alla spalla destra e da egli stesso ritenuti quale
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, non influenzino
minimamente la sua valutazione (cfr. doc. 2.3).
Neppure
in occasione della presa di posizione dell’8 agosto 2017 il dr. __________ ha
motivato la sua lapidaria conclusione che “il dr. __________ e l’avv. __________
non portano nuovi dati oggettivabili” (cfr. doc. 2.1). Egli non ha minimamente
spiegato le ragioni delle proprie conclusioni, in particolare confrontandosi,
come invece richiestogli dall’assicuratore LAINF, con le critiche sollevate
dalla rappresentante dell’interessato in sede di opposizione, comprovate da
quanto attestato dal dr. __________ in data 9 maggio 2017 e dal datore di
lavoro nella dichiarazione del 4 maggio 2017 (cfr. domande di CO 1 riportate al
doc. 2.1).
Infine,
va sottolineato che il dr. __________ nemmeno ha avuto modo di esprimersi
riguardo alle considerazioni del 19 ottobre 2017 del datore di lavoro
dell’assicurato (cfr. doc. I), le quali non gli sono state sottoposte per
valutazione da parte dell’amministrazione.
Allo
stesso modo, il dr. __________ non è stato interpellato dall’assicuratore LAINF
neanche a fronte dei certificati medici specialistici del 18 ottobre 2017 (cfr.
doc. L) e del 30 gennaio 2018 (cfr. doc. Q) del dr. __________.
A
fronte di tali referti specialistici, in maniera incomprensibile a mente di
questo Tribunale, l’assicuratore LAINF - senza neppure richiedere una presa di
posizione al riguardo al proprio medico consulente, ma sostituendosi di fatto
al ruolo dello stesso medico – con la risposta di causa (cfr. doc. VII) e
ancora con le osservazioni del 14 febbraio 2018 (cfr. doc. XV), ha escluso che quanto
attestato dello specialista in chirurgia ortopedica fosse in grado di mettere
in discussione quanto già valutato dal dr. __________ nell’apprezzamento
dell’11 maggio 2017.
Il
TCA non può, ovviamente, condividere tale modo di agire dell’amministrazione:
non spettava, infatti, all’assicuratore LAINF esprimere, come invece ha fatto,
delle considerazioni di natura medica al fine di dimostrare la (presunta) irrilevanza
delle motivazioni addotte dal dr. __________ per mettere in discussione le
conclusioni del dr. __________.
Alla
luce degli elementi che sono stati evidenziati e tenuto conto delle
manchevolezze riscontrate nell’agire di CO 1, il TCA ritiene che l’amministrazione,
prima di sospendere il versamento delle indennità giornaliere, avrebbe dovuto compiere
ulteriori approfondimenti al fine di stabilire se le limitazioni funzionali e
di carico alla spalla destra riscontrate pure dal medico consulente
dell’assicuratore LAINF - e dallo stesso classificate come diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa - erano tali da influire
sull’esigibilità lavorativa dell’attività - pesante secondo il datore di lavoro
- di aiuto cuoco dell’assicurato, come sostenuto a più riprese dal dr. __________,
oppure no.
Tutto ben considerato, pertanto, il TCA ritiene che le considerazioni
appena esposte siano atte a creare dei dubbi circa la fondatezza della
valutazione enunciata dal dr. __________, sulla cui base l’amministrazione ha
fondato la decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2).
Esso non è quindi in
grado di dirimere, con la necessaria tranquillità, la presente vertenza sulla
base della sola documentazione agli atti, ragione per la quale s’impone un
approfondimento peritale.
2.5
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il
TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V
407.
E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter
praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des
Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen
Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der
Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,
dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes
Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen
Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende
Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch
entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die
Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza
8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in
DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il
Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in
particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti
allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di
scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli
atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA:
"
Um solche Zweifel
auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder
die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i
presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011
del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha fondato la
decisione impugnata esclusivamente sul parere del proprio medico consulente
(in questo senso, si veda pure la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid.
3.
).
Per le
ragioni già esposte al considerando 2.4., si giustifica
pertanto l’annullamento della decisione su opposizione del 10 ottobre
2017.
e il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto affinché
disponga un approfondimento peritale, volto a valutare quale sia,
nonostante i postumi infortunistici, l’esigibilità lavorativa dell’interessato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
CO
1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 600.- (IVA inclusa) a titolo di
indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti