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Decisione

35.2017.13

Rinvio degli atti all'assicuratore per compiere ulteriori accertamenti volti a stabilire l'esistenza di un rapporto di lavoro (e, quindi, della copertura assicurativa dei sinistri). Caso di un tassist

10 aprile 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I sanitari hanno

diagnosticato un trauma d’accelerazione cervicale (cfr. doc. 6, p. 3 – fasc.

2).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge. In particolare, RI 1

è stato posto al beneficio di un’indennità giornaliera di fr. 123.55 a

decorrere dal 6 agosto 2015 (poi corretta in fr. 133.85 per tener conto

della tredicesima mensilità; cfr. doc. 11 e doc. 19 – fasc. 2).

L’interessato è stato

dichiarato abile al lavoro in misura del 50% dal 16 novembre 2015 e in misura

completa dal 1° gennaio 2016 (cfr. doc. 55 – fasc. 2).

1.2. RI 1 è rimasto vittima di un

secondo incidente stradale (si è trattato sempre di un tamponamento) il 27

maggio 2016 (cfr. doc. 1 – fasc. 1).

Dal referto 27 maggio 2016

del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ risulta la diagnosi

di distorsione del rachide cervicale con frattura del processo trasverso di L4

e l’attestazione di un’inabilità lavorativa del 100% dal 27 maggio al 5 giugno

2016 (cfr. doc. 18 – fasc. 1).

Nel corso del mese di

luglio 2016, l’amministrazione ha comunicato all’interessato che -

impregiudicata la propria responsabilità - quest’ultimo sarebbe stato ritenuto

completamente abile dal 7 luglio 2016 (cfr. doc. 51 – fasc. 1).

1.3. Esperiti gli accertamenti

amministrativi del caso, in data 12 dicembre 2016, l’CO 1 ha emanato due

distinte decisioni formali.

Con la prima, l’istituto

assicuratore ha revocato, per la via della revisione processuale, la decisione

informale mediante la quale aveva assunto il caso dipendente dal sinistro

dell’agosto 2015 e ha preteso da RI 1 la restituzione delle prestazioni

corrisposte nel frattempo, per un ammontare di fr. 25'177.05 (cfr. doc. 83 –

fasc. 2).

Con la seconda,

l’amministrazione ha negato l’assunzione ab initio dell’infortunio

occorso in data 27 maggio 2016, ritenendo che, in base agli atti a sua disposizione,

non sarebbe sufficientemente dimostrato che RI 1 si trovava effettivamente alle

dipendenze della ditta __________ al momento del sinistro (cfr. doc. 101 –

fasc. 2).

L’interessato, per il

tramite dell’avv. __________, si è opposto a entrambi i provvedimenti (cfr.

doc. 103 – fasc. 1 e doc. 87 – fasc. 2).

1.4. Con decisione su opposizione

del 19 gennaio 2017, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto delle sue prime

decisioni (cfr. doc. 105 - fasc. 1).

1.5. Con tempestivo ricorso, RI 1,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su

opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati all’CO 1 “… affinché prenda

posizione senza indugio sulle richieste dell’assicurato.”.

A sostegno delle proprie

pretese, l’insorgente ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

Anche nell’ambito dell’attività di tassista alle dipendenze di

un’agenzia può accadere che una parte dell’auto sia utilizzata a fini privati.

In tal senso il ricorrente ha concordato per tale uso una partecipazione ai

costi aziendali di CHF 700.00 ma ha preteso anche un aumento salariale in

quanto riteneva la paga di CHF 4'000.00 insufficiente. Peraltro tale aumento è

stato fatto anche in considerazione del fatto che il RI 1, di fatto, aveva

assunto il ruolo, sia dalla macchina che da casa che dall’azienda, di

centralinista dei taxi. È quindi una pura approssimazione strumentale quella di

affermare che il datore di lavoro, non avendo messo a disposizione gli

strumenti per il lavoro, non era tale. Neppure si comprende l’assunto secondo

il quale non è stato in grado di produrre prove di pagamento da parte della

ditta, allorquando sulla base dell’incassato egli tratteneva la retribuzione

giornaliera e consegnava la differenza dell’incasso al datore di lavoro.

Mensilmente venivano poi allestiti i conteggi di salario. Il dipendente non può

essere penalizzato dal fatto che il fiduciario della __________ non abbia evaso

le richieste della CO 1. Peraltro si osserva che i rapporti tra il ricorrente e

il suo ex datore di lavoro si erano deteriorati anche in seguito all’invio in

data 2 settembre 2016 di un precetto esecutivo per il pagamento del salario dei

mesi di giugno, luglio e agosto 2016 (cfr. doc. D: domanda di esecuzione 2

settembre 2016).

… Il fatto che il 14 giugno 2016 il ricorrente non abbia informato

la CO 1 di essere stato licenziato è dovuto al fatto che l’avv. __________ che

si chiede di sentire quale teste, aveva correttamente informato il ricorrente

della nullità assoluta del licenziamento che non rispettava il termine di

disdetta, quo ai termini e al fatto che il dipendente era in infortunio.

… Per quanto riguarda gli annunci d’infortunio, a fronte di un

salario medio concordato di CHF 4000.00 netti, successivamente lievitato fino a

CHF 5500.00 netti, la società pagava ora meno ora più il proprio dipendente.

Tale sistema illegale non deve per finire danneggiare il lavoratore.

… La sentenza è viziata in maniera inammissibile da un chiaro

pregiudizio. La CO 1 avrebbe dovuto avere il coraggio di affermare ciò che pensa

ovvero che tra dipendente e ditta vi fosse un rapporto diverso da un rapporto

di subordinazione, ciò che si contesta decisamente in questa sede. (…).” (doc.

I)

1.6. Il 9 marzo 2017, il

patrocinatore del ricorrente ha prodotto documentazione a sostegno della

richiesta di assistenza giudiziaria (doc. IV + allegati).

1.7. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.8. In replica, per quanto qui

d’interesse, l’insorgente ha rilevato segnatamente che “il fatto che egli non

sia riuscito ad ottenere dal suo datore di lavoro la documentazione necessaria

a provare il rapporto di impiego non può penalizzarlo. La disorganizzazione

della società l’ha pure obbligato, per garantire il pagamento del leasing auto,

ad assumersene l’onere di pagamento per non rischiare che il veicolo gli fosse

ritirato. È ovvio che a quel momento ha ottenuto un aumento del trattamento

salariale. È pure ovvio che con un simile datore di lavoro egli abbia

trattenuto gli incassi fino alla copertura del proprio salario. (…).” (doc.

IX).

L’amministrazione, da

parte sua, si è pronunciata al riguardo in data 11 maggio 2017 (cfr. doc. XI).

1.9. Il 22 maggio 2017, il ricorrente

si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr.

doc. XIII + allegati).

Le relative osservazioni

formulate dall’CO 1 sono datate 1° settembre 2017 (cfr. doc. XXVIII +

allegati).

In data 16 ottobre 2017,

l’insorgente ha ancora preso posizione in merito al contenuto

dell’apprezzamento 31 agosto 2017 allestito dal medico fiduciario

dell’assicuratore resistente (cfr. doc. XXXIV).

Considerandi

2.1

Nella concreta evenienza, il

TCA deve innanzitutto esaminare se l’CO 1 era legittimato a negare la copertura

assicurativa agli eventi traumatici occorsi nell’agosto 2015 e maggio 2016 per

il motivo che non sarebbe stata sufficientemente dimostrata l’esistenza di un

rapporto di lavoro tra RI 1 e la __________, oppure no.

2.2

Secondo l’art. 1a cpv.

1.

lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della

presente legge, segnatamente, i lavoratori occupati in

Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i

volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti.

Giusta l’art. 10 LPGA, salariato è colui che per un lavoro

dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

A norma

dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore secondo l'art. 1a cpv. 1 della

legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione

federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

2.3

Per costante

giurisprudenza, la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza

di un’attività lucrativa indipendente oppure dipendente non si valuta in base

alla natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti. Sono per contro

decisive le circostanze economiche. I rapporti di diritto civile sono

suscettibili di fornire tutt’al più delle indicazioni circa la qualificazione

giuridica, senza essere tuttavia decisivi.

In genere,

va ritenuto esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da

un datore di lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente

dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico

specifico.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi.

Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e

impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità

amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso

particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La

decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali

il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che

militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p.

162; 122 V 169 consid. 3a p.

171; 119 V 161 consid. 2; STF

9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del 22 ottobre 2015

consid. 3.1 e 3.2).

2.4

Per quanto riguarda

specificatamente i tassisti, il Tribunale federale ha emanato recentemente

alcune decisioni in materia di assicurazione contro gli infortuni (statuto

contributivo), mediante le quali ha qualificato di dipendente l’attività

da loro esercitata.

L’Alta Corte

ha ad esempio deciso in questo senso in una sentenza 8C_189/2017 del 19 giugno

2017.

consid. 4.3, pubblicata in SVR 12/2017 UV Nr. 44 p. 153 s., ritenendo che

in quella fattispecie gli elementi a favore di un’attività lucrativa dipendente

fossero preponderanti rispetto a quelli che facevano piuttosto apparire

l’attività svolta quale indipendente.

Il TF ha giudicato

rilevante il fatto che il ricorrente non sopportava alcun

rischio economico specifico, che egli aveva dovuto effettuare soltanto degli

investimenti esigui (egli aveva acquistato l’autovettura utilizzata quale taxi

per un prezzo di fr. 2'000) e che, fatta eccezione per l’importo mensile forfettario

di fr. 1'500 pagato a B. (il quale agiva perlomeno quale coordinatore della centrale

di chiamata X. e eseguiva i lavori di servizio e di riparazione del veicolo del

ricorrente presso la propria officina), egli non aveva importanti costi fissi.

D’altro canto, l’insorgente era tenuto, almeno nei fatti, ad attenersi a un

piano di lavoro e, perciò, appariva integrato nell’organizzazione di X. Sempre

secondo la Corte federale, la circostanza secondo la quale egli tratteneva

quanto da lui incassato (dopo deduzione dei costi d’esercizio e del forfait

versato a B.), parla tendenzialmente a favore di un’attività lucrativa

indipendente, tuttavia essa ha un’importanza secondaria.

Il

Tribunale federale è pervenuto alla medesima conclusione in un’altra sentenza

8C_571/2017 del 9 novembre 2017, pubblicata in ARV/DTA 2017, p. 320 ss. (per un

commento a questa pronunzia, si veda l’articolo di E. Glättli, Unselbständige

Tätigkeit der Taxifahrer, in Schweizer Personalvorsorge 02-18, p. 82

ss.).

In quel caso, l’Alta Corte

ha considerato che gli obblighi derivanti dal contratto di affiliazione alla

centrale di chiamata (segnatamente, l’obbligo di formazione e di

perfezionamento, l’utilizzo del nome della centrale, l’osservanza delle

prescrizioni nei confronti della clientela, nonché il rispetto della dipendenza

e dell’esclusività della centrale) giustificavano l’ipotesi di un rapporto di

subordinazione. I detentori dei taxi sopportavano un rischio economico nella

misura in cui pagavano una commissione d’affiliazione mensile indipendentemente

dal risultato del loro lavoro e dovevano essi stessi assumere i costi del loro

veicolo. Il rischio d’incasso e di delcredere era invece sopportato dalla

società. Ad eccezione dell’acquisto del veicolo, i tassisti non avevano

eseguito investimenti importanti e non impiegavano personale proprio. Il

rischio economico era pertanto costituito dalla dipendenza per rapporto al

risultato del lavoro personale. Quest’ultimo può essere qualificato quale

rischio commerciale di una persona esercitante un’attività indipendente,

soltanto se devono essere effettuati degli investimenti importanti o pagati dei

salari elevati.

A fronte di tutto ciò, il

TF ha ritenuto di secondaria importanza che i detentori dei taxi potevano parallelamente

acquisire loro stessi dei clienti, come pure che essi avevano dovuto investire

tra i 35'000 e i 50'000 franchi per il veicolo, siccome i detentori di taxi possono

utilizzare il veicolo senza restrizioni a scopo privato o altro, semplicemente staccando

le insegne magnetiche.

Sul tema e nello stesso

senso, si veda pure la STF 8C_357/2014 del 17 giugno 2014.

2.5

Nel caso di specie, con la

decisione su opposizione impugnata l’istituto assicuratore convenuto ha

sostenuto che, in base alla documentazione agli atti, non risulterebbe

sufficientemente dimostrato che al momento in cui sono accaduti i noti

incidenti della circolazione, RI 1 “… era a beneficio di un contratto di lavoro

con la __________ …” (doc. 105, p. 5 - fasc. 1).

Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte constata che non è contestato il fatto che

l’insorgente svolgesse effettivamente l’attività di tassista/autista.

Ciò è d’altronde quanto risulta

dagli annunci d’infortunio 11 agosto 2015 e 2 giugno 2016 (cfr. doc. 1 – fasc.

2.

e doc. 1 – fasc. 1) e dai verbali d’audizione 24 settembre 2015 (doc. 16, p.

1.

– fasc. 2: “Svolgo sempre la professione di taxista su prenotazione o

su chiamata.” – il corsivo è del redattore) e 14 giugno 2016 (doc. 19, p. 2 –

fasc. 1: “Attività svolta? Sono autista di taxi.” – il corsivo è del

redattore).

Dalla documentazione

fotografica afferente al sinistro del giugno 2016 si evince peraltro che il

veicolo tamponato, quello appunto guidato da RI 1, portava sul tetto e dietro

il parabrezza l’insegna con la scritta “TAXI” (cfr. doc. 26, p. 4 – fasc. 1).

Controversa è invece la

questione di sapere se l’attività da lui esercitata possa essere qualificata di

dipendente, nel qual caso al ricorrente andrebbe riconosciuta la qualità di

assicurato (e pertanto ammessa la copertura assicurativa dei due infortuni in

discussione).

Attentamente esaminata la

documentazione a disposizione, il TCA osserva che emergono in effetti alcune zone

d’ombra a proposito della prova dell’effettivo pagamento dei salari da parte

del (preteso) datore di lavoro.

In questo senso, va

rilevato innanzitutto che, nonostante esplicita richiesta rivolta al presunto

datore di lavoro (per il tramite del suo fiduciario – cfr. doc. 49 e doc. 75 –

fasc. 1) e al ricorrente medesimo (cfr. doc. 84 e doc. 93 – fasc. 1), la prova

in questione (ad esempio, degli estratti conto bancari o postali) non è mai

stata fornita, adducendo la giustificazione che i pagamenti sono sempre

avvenuti in contanti (cfr. doc. 19, p. 2 e doc. 94 – fasc. 1), che “… i

tassisti incassano in contanti le corse e quello è lo stipendio” (doc. 97 –

fasc. 1) oppure ancora che “… sulla base dell’incassato egli tratteneva la

retribuzione giornaliera e consegnava la differenza dell’incasso al datore di

lavoro. Mensilmente venivano poi allestiti i conteggi di salario.” (doc. I, p.

5). A quest’ultimo proposito, è però utile evidenziare che perlomeno sul

conteggio afferente al mese di agosto 2015, figura un numero di conto bancario

preceduto dall’indicazione “Versamento su: (…)” (cfr. doc. 35, p. 4 –

fasc. 1; sui restanti conteggi 2015 vi è soltanto l’indicazione “Versamento su:

(…)”, senza le coordinate di un conto bancario). Nonostante ciò, l’insorgente

non è stato in grado di produrre neppure l’estratto conto bancario comprovante

il pagamento del salario per il mese di agosto 2015.

D’altro canto, occorre

considerare che dall’estratto del conto individuale che l’istituto convenuto ha

richiamato dalla Cassa cantonale di compensazione (stato: luglio 2016), non si

evincono redditi dichiarati posteriormente al mese di dicembre 2013

(cfr. doc. 65 – fasc. 1).

Il TCA constata inoltre che

quanto è stato dichiarato a titolo di salario lordo mensile nell’annuncio

d’infortunio dell’11 agosto 2015 (cfr. doc. 1 – fasc. 2: fr. 4'696),

rispettivamente in quello del 2 giugno 2016 (cfr. doc. 1 – fasc. 1: fr. 5'800),

non corrisponde ai salari lordi risultanti dai conteggi agli atti (fr.

4'298.80 per aprile e maggio 2015, fr. 5'488.40 per giugno 2015, fr. 5'938.15

per luglio 2015, fr. 7'482.20 per agosto 2015, nonché fr. 5'400 per i mesi da

gennaio a maggio 2016).

Infine, in merito al

(preteso) aumento salariale intervenuto a far tempo dal 1° gennaio 2016 (cfr.

doc. 19, p. 2 - fasc. 1; il salario mensile lordo sarebbe passato da fr. 4'696

a fr. 5'800 – cfr. il doc. 1 – fasc. 2 e il doc. 1 – fasc. 1), il TCA constata

che agli atti non vi è traccia alcuna di una corrispondente modifica

contrattuale, così come non vi è alcuna traccia del fatto che l’insorgente si

sarebbe assunto l’onere di pagare le rate del leasing e altri costi fissi del

taxi (assicurazioni e imposta di circolazione – cfr. doc. 19, p. 2 – fasc. 1).

Egli non è stato in grado nemmeno di produrre le relative ricevute di

pagamento.

Tuttavia, secondo questo Tribunale,

le circostanze appena evocate inerenti all’aspetto retributivo, non consentono di

per sé ancora di concludere per inesistenza di un’attività alle dipendenze della

ditta __________.

Infatti, secondo la

giurisprudenza federale sviluppata in materia di assicurazione contro la

disoccupazione (prova del periodo minimo di contribuzione) ma i cui principi

sono applicabili anche in ambito di assicurazione contro gli infortuni, la sola

condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio

di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di

contribuzione (secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI, è tenuto a pagare i

contributi all'assicurazione contro la disoccupazione il salariato ai sensi

dell’art. 10 LPGA, che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare

contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la LAVS). La

giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 p. 225 (e le sentenze che ne sono

seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure

essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato

effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio

effettivo di un’attività dipendente (cfr. DTF 131 V 444 consid. 3; per un caso

recente di applicazione di questa giurisprudenza, si veda la STCA 38.2017.94

del 28 marzo 2018).

Del resto, anche nella

sentenza 8C_189/2017 citata in precedenza, la circostanza

che il tassista ricorrente trattenesse quanto da lui stesso incassato a titolo

di retribuzione, quindi proprio come RI 1 ha dichiarato di aver fatto (cfr.

doc. 97 – fasc. 1), non è stata considerata determinante ai fini della

qualifica dell’attività svolta (cfr. consid. 4.2: “Dass der Beschwerdeführer

seine gesamten Einnahmen (nach Abzug der Betriebskosten und der Pauschale an

B.________) für sich behält, spricht zwar tendenziell für eine selbstständige

Erwerbstätigkeit, ist aber nur von untergeordneter Bedeutung.” – il

corsivo è del redattore),

Ora, considerato quanto

precede e con riferimento ai principi giurisprudenziali citati al considerando

2.4

, il TCA constata che l’istruttoria compiuta dall’amministrazione non ha

fornito elementi sufficienti per pronunciarsi sulla questione di sapere se il

ricorrente dipendeva o meno dal suo (preteso) datore di lavoro dal punto di

vista economico o dell’organizzazione del lavoro (diritto d’impartirgli delle

istruzioni, obbligo di svolgere personalmente le mansioni, dovere di presenza,

divieto di concorrenza, ecc.) e se egli era chiamato a sopportare un rischio

economico specifico (egli ha operato investimenti importanti in

relazione all’attività in questione?, sopportava i costi generali?,

occupava del personale?, utilizzava locali commerciali propri o

in affitto?, ecc.).

In queste

condizioni, si giustifica dunque il rinvio degli atti all’istituto assicuratore

convenuto affinché compia gli atti istruttori che reputa necessari per

accertare compiutamente tutti gli aspetti rilevanti – a partire dall’audizione

dell’insorgente e del suo patrocinatore -, ricordato che la decisione circa la presenza di un’attività lucrativa dipendente deve essere il frutto di

una valutazione globale di tutti gli elementi a disposizione, in cui gli

elementi che parlano a favore di un’attività dipendente sono

preponderanti rispetto a quelli che fanno piuttosto apparire come indipendente

l’attività svolta.

L’CO 1 dovrà

poi pronunciarsi di nuovo circa la copertura assicurativa dei due eventi

annunciatigli dall’insorgente, rispettivamente, se del caso, in merito alla

restituzione delle prestazioni versate a seguito dell’evento infortunistico

dell’agosto 2015, tenendo conto delle risultanze del complemento

istruttorio ordinato da questo Tribunale.

2.6

A titolo abbondanziale, per

il caso in cui dall’istruttoria dovesse emergere che, al momento in cui sono

accaduti i due noti infortuni, esisteva un rapporto di lavoro tra la ditta __________

ed RI 1, di modo che, in ossequio alle norme citate al considerando 2.2.,

l’assicuratore resistente deve riconoscere a quest’ultimo la qualità di

assicurato (e, quindi, pure la copertura assicurativa dei summenzionati

sinistri), il TCA formula le seguenti considerazioni a proposito degli aspetti

inerenti la causalità naturale e la capacità lavorativa.

Trattandosi dell’evento

traumatico occorso il 3 agosto 2015, dalle tavole processuali emerge che

l’istituto assicuratore ha riconosciuto le proprie prestazioni (spese sanitarie

+ indennità giornaliere) sino al 31 dicembre 2015, allorquando RI 1 è stato

dichiarato in grado di riprendere l’esercizio a tempo pieno della sua abituale

professione (cfr. doc. 55 e doc. 64 – fasc. 2: “Dal momento che ci ha informati

che non svolge più alcuna cura e non trova necessaria la visita medica citata,

abbiamo provveduto ad annullarla. Confermiamo quindi la chiusura del caso di

infortunio (spese di cura e indennità giornaliera.” – il corsivo è del

redattore).

Il TCA constata che, con

la propria impugnativa, l’insorgente non ha sollevato obiezioni riguardo ai

tempi e ai modi con cui l’amministrazione ha dichiarato chiuso il sinistro in

discussione (cfr. i doc. I, IX, XIII e XXXIV).

Per quanto concerne l’infortunio

del 27 maggio 2016, dagli atti di causa si evince che l’CO 1 -

impregiudicata la propria responsabilità assicurativa - ha ritenuto il ricorrente

completamente abile al lavoro a decorrere dal 7 luglio 2016 (cfr doc. 51 –

fasc. 1: “Impregiudicata la responsabilità assicurativa a decorrere dal 7

luglio 2016 fa stato l’abilità al lavoro in misura completa. Un’ulteriore cura

medica non è più necessaria.”).

Risulta inoltre che

l’assicuratore convenuto ha fatto capo al parere del dott. __________, spec.

FMH in fisiatria, contenuto nel suo referto del 6 luglio 2016 (cfr. doc. 50 –

fasc. 1: “In relazione a tali rilievi obiettivi, all’imaging e a quanto

riferito dal paziente, ritengo che i disturbi riferiti dal paziente non abbiano

un nesso causale con l’infortunio del 27 maggio 2016. Infatti ritengo che il

paziente sia da considerarsi abile all’attività lavorativa al 100% dal 7 luglio

2016.

” – il corsivo è del redattore).

L’insorgente rimprovera

all’CO 1 di aver fondato la propria decisione esclusivamente sulla valutazione

dello specialista appena citato, il quale non si sarebbe confrontato né con

quanto certificato dal suo medico curante né con gli esiti degli accertamenti

compiuti successivamente all’evento in questione (cfr. doc. IX, p. 4 s. e doc.

XIII, p. 4).

In proposito, occorre innanzitutto

precisare che - contrariamente a quanto sembra credere il ricorrente (cfr. doc.

IX, p. 4) -, l’amministrazione non ha rifiutato di corrispondere le prestazioni

per il periodo 27 maggio – 6 luglio 2016 per il motivo che i disturbi alla

salute non si sarebbero trovati in nesso di causalità naturale con l’infortunio,

ma perché, a suo avviso, mancherebbe la copertura assicurativa dello

stesso evento (cfr. doc. 101 – fasc. 1: “In base agli atti di cui disponiamo

non è dimostrato che il signor RI 1, al momento dell’infortunio, fosse

impiegato presso la ditta __________ alle condizioni indicate nella notifica d’infortunio.

In considerazione di quanto detto finora la CO 1 non può fornire prestazioni

assicurative per l’evento che ci è stato notificato.” – il corsivo è del

redattore).

In secondo luogo, stando

almeno a un esame sommario della documentazione medica agli atti, questa Corte

non ritiene che l’attendibilità delle conclusioni a cui sono pervenuti i

dottori __________ (cfr. doc. 50 – fasc. 1) e __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia (il quale, dopo un’approfondita

valutazione della fattispecie, ha spiegato, in merito alla pretesa

alterazione della statica del tratto cervicale, che la relativa lordosi era

perfettamente fisiologica sulle radiografie eseguite in stazione eretta il

giorno dell’infortunio e che, essendo la RMN di norma eseguita in posizione

sdraiata e supina, è fisiologico che sulle immagini corrispondenti si riscontri

una rettilineizzazione della colonna e, per quanto riguarda gli esiti di

fratture dei processi trasversi di L3 e L4 a destra, che si tratta di

fratture vecchie, che non possono essere state causate dagli incidenti della

circolazione stradale del 2015 e 2016, siccome essi hanno messo in gioco delle

forze inadeguate - cfr. allegato al doc. XXVIII), possa essere messa in dubbio

da quanto certificato dai medici curanti dell’insorgente (cfr. il rapporto 4

agosto 2016 del dott. __________, spec. FMH in medicina generale [allegato al

doc. IX] e quello dei dottori __________ e __________ prodotto sub doc.

S).

2.7

Visto l'esito favorevole del

ricorso, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da

parte dell’assicuratore LAINF resistente di fr. 2’000 a titolo di ripetibili.

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.

5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

del 20 febbraio 2017.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti