35.2017.13
Rinvio degli atti all'assicuratore per compiere ulteriori accertamenti volti a stabilire l'esistenza di un rapporto di lavoro (e, quindi, della copertura assicurativa dei sinistri). Caso di un tassist
10 aprile 2018Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2017.13
mm/DC
Lugano
10 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 gennaio 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 11 agosto 2015, la __________
di __________, ditta nel frattempo cancellata dal registro di commercio, ha
comunicato all’CO 1 che, il 3 agosto 2015, il proprio dipendente RI 1 era
rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento).
Fatti
I sanitari hanno
diagnosticato un trauma d’accelerazione cervicale (cfr. doc. 6, p. 3 – fasc.
2).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge. In particolare, RI 1
è stato posto al beneficio di un’indennità giornaliera di fr. 123.55 a
decorrere dal 6 agosto 2015 (poi corretta in fr. 133.85 per tener conto
della tredicesima mensilità; cfr. doc. 11 e doc. 19 – fasc. 2).
L’interessato è stato
dichiarato abile al lavoro in misura del 50% dal 16 novembre 2015 e in misura
completa dal 1° gennaio 2016 (cfr. doc. 55 – fasc. 2).
1.2. RI 1 è rimasto vittima di un
secondo incidente stradale (si è trattato sempre di un tamponamento) il 27
maggio 2016 (cfr. doc. 1 – fasc. 1).
Dal referto 27 maggio 2016
del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ risulta la diagnosi
di distorsione del rachide cervicale con frattura del processo trasverso di L4
e l’attestazione di un’inabilità lavorativa del 100% dal 27 maggio al 5 giugno
2016 (cfr. doc. 18 – fasc. 1).
Nel corso del mese di
luglio 2016, l’amministrazione ha comunicato all’interessato che -
impregiudicata la propria responsabilità - quest’ultimo sarebbe stato ritenuto
completamente abile dal 7 luglio 2016 (cfr. doc. 51 – fasc. 1).
1.3. Esperiti gli accertamenti
amministrativi del caso, in data 12 dicembre 2016, l’CO 1 ha emanato due
distinte decisioni formali.
Con la prima, l’istituto
assicuratore ha revocato, per la via della revisione processuale, la decisione
informale mediante la quale aveva assunto il caso dipendente dal sinistro
dell’agosto 2015 e ha preteso da RI 1 la restituzione delle prestazioni
corrisposte nel frattempo, per un ammontare di fr. 25'177.05 (cfr. doc. 83 –
fasc. 2).
Con la seconda,
l’amministrazione ha negato l’assunzione ab initio dell’infortunio
occorso in data 27 maggio 2016, ritenendo che, in base agli atti a sua disposizione,
non sarebbe sufficientemente dimostrato che RI 1 si trovava effettivamente alle
dipendenze della ditta __________ al momento del sinistro (cfr. doc. 101 –
fasc. 2).
L’interessato, per il
tramite dell’avv. __________, si è opposto a entrambi i provvedimenti (cfr.
doc. 103 – fasc. 1 e doc. 87 – fasc. 2).
1.4. Con decisione su opposizione
del 19 gennaio 2017, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto delle sue prime
decisioni (cfr. doc. 105 - fasc. 1).
1.5. Con tempestivo ricorso, RI 1,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su
opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati all’CO 1 “… affinché prenda
posizione senza indugio sulle richieste dell’assicurato.”.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
Anche nell’ambito dell’attività di tassista alle dipendenze di
un’agenzia può accadere che una parte dell’auto sia utilizzata a fini privati.
In tal senso il ricorrente ha concordato per tale uso una partecipazione ai
costi aziendali di CHF 700.00 ma ha preteso anche un aumento salariale in
quanto riteneva la paga di CHF 4'000.00 insufficiente. Peraltro tale aumento è
stato fatto anche in considerazione del fatto che il RI 1, di fatto, aveva
assunto il ruolo, sia dalla macchina che da casa che dall’azienda, di
centralinista dei taxi. È quindi una pura approssimazione strumentale quella di
affermare che il datore di lavoro, non avendo messo a disposizione gli
strumenti per il lavoro, non era tale. Neppure si comprende l’assunto secondo
il quale non è stato in grado di produrre prove di pagamento da parte della
ditta, allorquando sulla base dell’incassato egli tratteneva la retribuzione
giornaliera e consegnava la differenza dell’incasso al datore di lavoro.
Mensilmente venivano poi allestiti i conteggi di salario. Il dipendente non può
essere penalizzato dal fatto che il fiduciario della __________ non abbia evaso
le richieste della CO 1. Peraltro si osserva che i rapporti tra il ricorrente e
il suo ex datore di lavoro si erano deteriorati anche in seguito all’invio in
data 2 settembre 2016 di un precetto esecutivo per il pagamento del salario dei
mesi di giugno, luglio e agosto 2016 (cfr. doc. D: domanda di esecuzione 2
settembre 2016).
… Il fatto che il 14 giugno 2016 il ricorrente non abbia informato
la CO 1 di essere stato licenziato è dovuto al fatto che l’avv. __________ che
si chiede di sentire quale teste, aveva correttamente informato il ricorrente
della nullità assoluta del licenziamento che non rispettava il termine di
disdetta, quo ai termini e al fatto che il dipendente era in infortunio.
… Per quanto riguarda gli annunci d’infortunio, a fronte di un
salario medio concordato di CHF 4000.00 netti, successivamente lievitato fino a
CHF 5500.00 netti, la società pagava ora meno ora più il proprio dipendente.
Tale sistema illegale non deve per finire danneggiare il lavoratore.
… La sentenza è viziata in maniera inammissibile da un chiaro
pregiudizio. La CO 1 avrebbe dovuto avere il coraggio di affermare ciò che pensa
ovvero che tra dipendente e ditta vi fosse un rapporto diverso da un rapporto
di subordinazione, ciò che si contesta decisamente in questa sede. (…).” (doc.
I)
1.6. Il 9 marzo 2017, il
patrocinatore del ricorrente ha prodotto documentazione a sostegno della
richiesta di assistenza giudiziaria (doc. IV + allegati).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.8. In replica, per quanto qui
d’interesse, l’insorgente ha rilevato segnatamente che “il fatto che egli non
sia riuscito ad ottenere dal suo datore di lavoro la documentazione necessaria
a provare il rapporto di impiego non può penalizzarlo. La disorganizzazione
della società l’ha pure obbligato, per garantire il pagamento del leasing auto,
ad assumersene l’onere di pagamento per non rischiare che il veicolo gli fosse
ritirato. È ovvio che a quel momento ha ottenuto un aumento del trattamento
salariale. È pure ovvio che con un simile datore di lavoro egli abbia
trattenuto gli incassi fino alla copertura del proprio salario. (…).” (doc.
IX).
L’amministrazione, da
parte sua, si è pronunciata al riguardo in data 11 maggio 2017 (cfr. doc. XI).
1.9. Il 22 maggio 2017, il ricorrente
si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr.
doc. XIII + allegati).
Le relative osservazioni
formulate dall’CO 1 sono datate 1° settembre 2017 (cfr. doc. XXVIII +
allegati).
In data 16 ottobre 2017,
l’insorgente ha ancora preso posizione in merito al contenuto
dell’apprezzamento 31 agosto 2017 allestito dal medico fiduciario
dell’assicuratore resistente (cfr. doc. XXXIV).
Considerandi
2.1
Nella concreta evenienza, il
TCA deve innanzitutto esaminare se l’CO 1 era legittimato a negare la copertura
assicurativa agli eventi traumatici occorsi nell’agosto 2015 e maggio 2016 per
il motivo che non sarebbe stata sufficientemente dimostrata l’esistenza di un
rapporto di lavoro tra RI 1 e la __________, oppure no.
2.2
Secondo l’art. 1a cpv.
1.
lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della
presente legge, segnatamente, i lavoratori occupati in
Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i
volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti.
Giusta l’art. 10 LPGA, salariato è colui che per un lavoro
dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
A norma
dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore secondo l'art. 1a cpv. 1 della
legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione
federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).
2.3
Per costante
giurisprudenza, la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza
di un’attività lucrativa indipendente oppure dipendente non si valuta in base
alla natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti. Sono per contro
decisive le circostanze economiche. I rapporti di diritto civile sono
suscettibili di fornire tutt’al più delle indicazioni circa la qualificazione
giuridica, senza essere tuttavia decisivi.
In genere,
va ritenuto esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da
un datore di lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente
dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico
specifico.
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi.
Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e
impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità
amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso
particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La
decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali
il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che
militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p.
162; 122 V 169 consid. 3a p.
171; 119 V 161 consid. 2; STF
9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del 22 ottobre 2015
consid. 3.1 e 3.2).
2.4
Per quanto riguarda
specificatamente i tassisti, il Tribunale federale ha emanato recentemente
alcune decisioni in materia di assicurazione contro gli infortuni (statuto
contributivo), mediante le quali ha qualificato di dipendente l’attività
da loro esercitata.
L’Alta Corte
ha ad esempio deciso in questo senso in una sentenza 8C_189/2017 del 19 giugno
2017.
consid. 4.3, pubblicata in SVR 12/2017 UV Nr. 44 p. 153 s., ritenendo che
in quella fattispecie gli elementi a favore di un’attività lucrativa dipendente
fossero preponderanti rispetto a quelli che facevano piuttosto apparire
l’attività svolta quale indipendente.
Il TF ha giudicato
rilevante il fatto che il ricorrente non sopportava alcun
rischio economico specifico, che egli aveva dovuto effettuare soltanto degli
investimenti esigui (egli aveva acquistato l’autovettura utilizzata quale taxi
per un prezzo di fr. 2'000) e che, fatta eccezione per l’importo mensile forfettario
di fr. 1'500 pagato a B. (il quale agiva perlomeno quale coordinatore della centrale
di chiamata X. e eseguiva i lavori di servizio e di riparazione del veicolo del
ricorrente presso la propria officina), egli non aveva importanti costi fissi.
D’altro canto, l’insorgente era tenuto, almeno nei fatti, ad attenersi a un
piano di lavoro e, perciò, appariva integrato nell’organizzazione di X. Sempre
secondo la Corte federale, la circostanza secondo la quale egli tratteneva
quanto da lui incassato (dopo deduzione dei costi d’esercizio e del forfait
versato a B.), parla tendenzialmente a favore di un’attività lucrativa
indipendente, tuttavia essa ha un’importanza secondaria.
Il
Tribunale federale è pervenuto alla medesima conclusione in un’altra sentenza
8C_571/2017 del 9 novembre 2017, pubblicata in ARV/DTA 2017, p. 320 ss. (per un
commento a questa pronunzia, si veda l’articolo di E. Glättli, Unselbständige
Tätigkeit der Taxifahrer, in Schweizer Personalvorsorge 02-18, p. 82
ss.).
In quel caso, l’Alta Corte
ha considerato che gli obblighi derivanti dal contratto di affiliazione alla
centrale di chiamata (segnatamente, l’obbligo di formazione e di
perfezionamento, l’utilizzo del nome della centrale, l’osservanza delle
prescrizioni nei confronti della clientela, nonché il rispetto della dipendenza
e dell’esclusività della centrale) giustificavano l’ipotesi di un rapporto di
subordinazione. I detentori dei taxi sopportavano un rischio economico nella
misura in cui pagavano una commissione d’affiliazione mensile indipendentemente
dal risultato del loro lavoro e dovevano essi stessi assumere i costi del loro
veicolo. Il rischio d’incasso e di delcredere era invece sopportato dalla
società. Ad eccezione dell’acquisto del veicolo, i tassisti non avevano
eseguito investimenti importanti e non impiegavano personale proprio. Il
rischio economico era pertanto costituito dalla dipendenza per rapporto al
risultato del lavoro personale. Quest’ultimo può essere qualificato quale
rischio commerciale di una persona esercitante un’attività indipendente,
soltanto se devono essere effettuati degli investimenti importanti o pagati dei
salari elevati.
A fronte di tutto ciò, il
TF ha ritenuto di secondaria importanza che i detentori dei taxi potevano parallelamente
acquisire loro stessi dei clienti, come pure che essi avevano dovuto investire
tra i 35'000 e i 50'000 franchi per il veicolo, siccome i detentori di taxi possono
utilizzare il veicolo senza restrizioni a scopo privato o altro, semplicemente staccando
le insegne magnetiche.
Sul tema e nello stesso
senso, si veda pure la STF 8C_357/2014 del 17 giugno 2014.
2.5
Nel caso di specie, con la
decisione su opposizione impugnata l’istituto assicuratore convenuto ha
sostenuto che, in base alla documentazione agli atti, non risulterebbe
sufficientemente dimostrato che al momento in cui sono accaduti i noti
incidenti della circolazione, RI 1 “… era a beneficio di un contratto di lavoro
con la __________ …” (doc. 105, p. 5 - fasc. 1).
Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte constata che non è contestato il fatto che
l’insorgente svolgesse effettivamente l’attività di tassista/autista.
Ciò è d’altronde quanto risulta
dagli annunci d’infortunio 11 agosto 2015 e 2 giugno 2016 (cfr. doc. 1 – fasc.
2.
e doc. 1 – fasc. 1) e dai verbali d’audizione 24 settembre 2015 (doc. 16, p.
1.
– fasc. 2: “Svolgo sempre la professione di taxista su prenotazione o
su chiamata.” – il corsivo è del redattore) e 14 giugno 2016 (doc. 19, p. 2 –
fasc. 1: “Attività svolta? Sono autista di taxi.” – il corsivo è del
redattore).
Dalla documentazione
fotografica afferente al sinistro del giugno 2016 si evince peraltro che il
veicolo tamponato, quello appunto guidato da RI 1, portava sul tetto e dietro
il parabrezza l’insegna con la scritta “TAXI” (cfr. doc. 26, p. 4 – fasc. 1).
Controversa è invece la
questione di sapere se l’attività da lui esercitata possa essere qualificata di
dipendente, nel qual caso al ricorrente andrebbe riconosciuta la qualità di
assicurato (e pertanto ammessa la copertura assicurativa dei due infortuni in
discussione).
Attentamente esaminata la
documentazione a disposizione, il TCA osserva che emergono in effetti alcune zone
d’ombra a proposito della prova dell’effettivo pagamento dei salari da parte
del (preteso) datore di lavoro.
In questo senso, va
rilevato innanzitutto che, nonostante esplicita richiesta rivolta al presunto
datore di lavoro (per il tramite del suo fiduciario – cfr. doc. 49 e doc. 75 –
fasc. 1) e al ricorrente medesimo (cfr. doc. 84 e doc. 93 – fasc. 1), la prova
in questione (ad esempio, degli estratti conto bancari o postali) non è mai
stata fornita, adducendo la giustificazione che i pagamenti sono sempre
avvenuti in contanti (cfr. doc. 19, p. 2 e doc. 94 – fasc. 1), che “… i
tassisti incassano in contanti le corse e quello è lo stipendio” (doc. 97 –
fasc. 1) oppure ancora che “… sulla base dell’incassato egli tratteneva la
retribuzione giornaliera e consegnava la differenza dell’incasso al datore di
lavoro. Mensilmente venivano poi allestiti i conteggi di salario.” (doc. I, p.
5). A quest’ultimo proposito, è però utile evidenziare che perlomeno sul
conteggio afferente al mese di agosto 2015, figura un numero di conto bancario
preceduto dall’indicazione “Versamento su: (…)” (cfr. doc. 35, p. 4 –
fasc. 1; sui restanti conteggi 2015 vi è soltanto l’indicazione “Versamento su:
(…)”, senza le coordinate di un conto bancario). Nonostante ciò, l’insorgente
non è stato in grado di produrre neppure l’estratto conto bancario comprovante
il pagamento del salario per il mese di agosto 2015.
D’altro canto, occorre
considerare che dall’estratto del conto individuale che l’istituto convenuto ha
richiamato dalla Cassa cantonale di compensazione (stato: luglio 2016), non si
evincono redditi dichiarati posteriormente al mese di dicembre 2013
(cfr. doc. 65 – fasc. 1).
Il TCA constata inoltre che
quanto è stato dichiarato a titolo di salario lordo mensile nell’annuncio
d’infortunio dell’11 agosto 2015 (cfr. doc. 1 – fasc. 2: fr. 4'696),
rispettivamente in quello del 2 giugno 2016 (cfr. doc. 1 – fasc. 1: fr. 5'800),
non corrisponde ai salari lordi risultanti dai conteggi agli atti (fr.
4'298.80 per aprile e maggio 2015, fr. 5'488.40 per giugno 2015, fr. 5'938.15
per luglio 2015, fr. 7'482.20 per agosto 2015, nonché fr. 5'400 per i mesi da
gennaio a maggio 2016).
Infine, in merito al
(preteso) aumento salariale intervenuto a far tempo dal 1° gennaio 2016 (cfr.
doc. 19, p. 2 - fasc. 1; il salario mensile lordo sarebbe passato da fr. 4'696
a fr. 5'800 – cfr. il doc. 1 – fasc. 2 e il doc. 1 – fasc. 1), il TCA constata
che agli atti non vi è traccia alcuna di una corrispondente modifica
contrattuale, così come non vi è alcuna traccia del fatto che l’insorgente si
sarebbe assunto l’onere di pagare le rate del leasing e altri costi fissi del
taxi (assicurazioni e imposta di circolazione – cfr. doc. 19, p. 2 – fasc. 1).
Egli non è stato in grado nemmeno di produrre le relative ricevute di
pagamento.
Tuttavia, secondo questo Tribunale,
le circostanze appena evocate inerenti all’aspetto retributivo, non consentono di
per sé ancora di concludere per inesistenza di un’attività alle dipendenze della
ditta __________.
Infatti, secondo la
giurisprudenza federale sviluppata in materia di assicurazione contro la
disoccupazione (prova del periodo minimo di contribuzione) ma i cui principi
sono applicabili anche in ambito di assicurazione contro gli infortuni, la sola
condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio
di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione (secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI, è tenuto a pagare i
contributi all'assicurazione contro la disoccupazione il salariato ai sensi
dell’art. 10 LPGA, che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare
contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la LAVS). La
giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 p. 225 (e le sentenze che ne sono
seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure
essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato
effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio
effettivo di un’attività dipendente (cfr. DTF 131 V 444 consid. 3; per un caso
recente di applicazione di questa giurisprudenza, si veda la STCA 38.2017.94
del 28 marzo 2018).
Del resto, anche nella
sentenza 8C_189/2017 citata in precedenza, la circostanza
che il tassista ricorrente trattenesse quanto da lui stesso incassato a titolo
di retribuzione, quindi proprio come RI 1 ha dichiarato di aver fatto (cfr.
doc. 97 – fasc. 1), non è stata considerata determinante ai fini della
qualifica dell’attività svolta (cfr. consid. 4.2: “Dass der Beschwerdeführer
seine gesamten Einnahmen (nach Abzug der Betriebskosten und der Pauschale an
B.________) für sich behält, spricht zwar tendenziell für eine selbstständige
Erwerbstätigkeit, ist aber nur von untergeordneter Bedeutung.” – il
corsivo è del redattore),
Ora, considerato quanto
precede e con riferimento ai principi giurisprudenziali citati al considerando
2.4
, il TCA constata che l’istruttoria compiuta dall’amministrazione non ha
fornito elementi sufficienti per pronunciarsi sulla questione di sapere se il
ricorrente dipendeva o meno dal suo (preteso) datore di lavoro dal punto di
vista economico o dell’organizzazione del lavoro (diritto d’impartirgli delle
istruzioni, obbligo di svolgere personalmente le mansioni, dovere di presenza,
divieto di concorrenza, ecc.) e se egli era chiamato a sopportare un rischio
economico specifico (egli ha operato investimenti importanti in
relazione all’attività in questione?, sopportava i costi generali?,
occupava del personale?, utilizzava locali commerciali propri o
in affitto?, ecc.).
In queste
condizioni, si giustifica dunque il rinvio degli atti all’istituto assicuratore
convenuto affinché compia gli atti istruttori che reputa necessari per
accertare compiutamente tutti gli aspetti rilevanti – a partire dall’audizione
dell’insorgente e del suo patrocinatore -, ricordato che la decisione circa la presenza di un’attività lucrativa dipendente deve essere il frutto di
una valutazione globale di tutti gli elementi a disposizione, in cui gli
elementi che parlano a favore di un’attività dipendente sono
preponderanti rispetto a quelli che fanno piuttosto apparire come indipendente
l’attività svolta.
L’CO 1 dovrà
poi pronunciarsi di nuovo circa la copertura assicurativa dei due eventi
annunciatigli dall’insorgente, rispettivamente, se del caso, in merito alla
restituzione delle prestazioni versate a seguito dell’evento infortunistico
dell’agosto 2015, tenendo conto delle risultanze del complemento
istruttorio ordinato da questo Tribunale.
2.6
A titolo abbondanziale, per
il caso in cui dall’istruttoria dovesse emergere che, al momento in cui sono
accaduti i due noti infortuni, esisteva un rapporto di lavoro tra la ditta __________
ed RI 1, di modo che, in ossequio alle norme citate al considerando 2.2.,
l’assicuratore resistente deve riconoscere a quest’ultimo la qualità di
assicurato (e, quindi, pure la copertura assicurativa dei summenzionati
sinistri), il TCA formula le seguenti considerazioni a proposito degli aspetti
inerenti la causalità naturale e la capacità lavorativa.
Trattandosi dell’evento
traumatico occorso il 3 agosto 2015, dalle tavole processuali emerge che
l’istituto assicuratore ha riconosciuto le proprie prestazioni (spese sanitarie
+ indennità giornaliere) sino al 31 dicembre 2015, allorquando RI 1 è stato
dichiarato in grado di riprendere l’esercizio a tempo pieno della sua abituale
professione (cfr. doc. 55 e doc. 64 – fasc. 2: “Dal momento che ci ha informati
che non svolge più alcuna cura e non trova necessaria la visita medica citata,
abbiamo provveduto ad annullarla. Confermiamo quindi la chiusura del caso di
infortunio (spese di cura e indennità giornaliera.” – il corsivo è del
redattore).
Il TCA constata che, con
la propria impugnativa, l’insorgente non ha sollevato obiezioni riguardo ai
tempi e ai modi con cui l’amministrazione ha dichiarato chiuso il sinistro in
discussione (cfr. i doc. I, IX, XIII e XXXIV).
Per quanto concerne l’infortunio
del 27 maggio 2016, dagli atti di causa si evince che l’CO 1 -
impregiudicata la propria responsabilità assicurativa - ha ritenuto il ricorrente
completamente abile al lavoro a decorrere dal 7 luglio 2016 (cfr doc. 51 –
fasc. 1: “Impregiudicata la responsabilità assicurativa a decorrere dal 7
luglio 2016 fa stato l’abilità al lavoro in misura completa. Un’ulteriore cura
medica non è più necessaria.”).
Risulta inoltre che
l’assicuratore convenuto ha fatto capo al parere del dott. __________, spec.
FMH in fisiatria, contenuto nel suo referto del 6 luglio 2016 (cfr. doc. 50 –
fasc. 1: “In relazione a tali rilievi obiettivi, all’imaging e a quanto
riferito dal paziente, ritengo che i disturbi riferiti dal paziente non abbiano
un nesso causale con l’infortunio del 27 maggio 2016. Infatti ritengo che il
paziente sia da considerarsi abile all’attività lavorativa al 100% dal 7 luglio
2016.
” – il corsivo è del redattore).
L’insorgente rimprovera
all’CO 1 di aver fondato la propria decisione esclusivamente sulla valutazione
dello specialista appena citato, il quale non si sarebbe confrontato né con
quanto certificato dal suo medico curante né con gli esiti degli accertamenti
compiuti successivamente all’evento in questione (cfr. doc. IX, p. 4 s. e doc.
XIII, p. 4).
In proposito, occorre innanzitutto
precisare che - contrariamente a quanto sembra credere il ricorrente (cfr. doc.
IX, p. 4) -, l’amministrazione non ha rifiutato di corrispondere le prestazioni
per il periodo 27 maggio – 6 luglio 2016 per il motivo che i disturbi alla
salute non si sarebbero trovati in nesso di causalità naturale con l’infortunio,
ma perché, a suo avviso, mancherebbe la copertura assicurativa dello
stesso evento (cfr. doc. 101 – fasc. 1: “In base agli atti di cui disponiamo
non è dimostrato che il signor RI 1, al momento dell’infortunio, fosse
impiegato presso la ditta __________ alle condizioni indicate nella notifica d’infortunio.
In considerazione di quanto detto finora la CO 1 non può fornire prestazioni
assicurative per l’evento che ci è stato notificato.” – il corsivo è del
redattore).
In secondo luogo, stando
almeno a un esame sommario della documentazione medica agli atti, questa Corte
non ritiene che l’attendibilità delle conclusioni a cui sono pervenuti i
dottori __________ (cfr. doc. 50 – fasc. 1) e __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia (il quale, dopo un’approfondita
valutazione della fattispecie, ha spiegato, in merito alla pretesa
alterazione della statica del tratto cervicale, che la relativa lordosi era
perfettamente fisiologica sulle radiografie eseguite in stazione eretta il
giorno dell’infortunio e che, essendo la RMN di norma eseguita in posizione
sdraiata e supina, è fisiologico che sulle immagini corrispondenti si riscontri
una rettilineizzazione della colonna e, per quanto riguarda gli esiti di
fratture dei processi trasversi di L3 e L4 a destra, che si tratta di
fratture vecchie, che non possono essere state causate dagli incidenti della
circolazione stradale del 2015 e 2016, siccome essi hanno messo in gioco delle
forze inadeguate - cfr. allegato al doc. XXVIII), possa essere messa in dubbio
da quanto certificato dai medici curanti dell’insorgente (cfr. il rapporto 4
agosto 2016 del dott. __________, spec. FMH in medicina generale [allegato al
doc. IX] e quello dei dottori __________ e __________ prodotto sub doc.
S).
2.7
Visto l'esito favorevole del
ricorso, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da
parte dell’assicuratore LAINF resistente di fr. 2’000 a titolo di ripetibili.
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.
5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto
2010.
consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
del 20 febbraio 2017.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti