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Decisione

35.2017.132

Rinvio atti all'assicuratore per disporre perizia esterna per chiarire eziologia dei disturbi alla spalla dx. Agli atti figurano referti atti a generare dei dubbi circa la fondatezza della valutazione

5 aprile 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e

riferimenti ivi indicati).

In questo contesto, deve

ancora essere precisato che non è consentito ritenere che una lesione

assimilata, nonostante la sua origine in gran parte degenerativa, abbia fatto

spazio a quello stato di salute che l’assicurato avrebbe acquisito anche senza

l’infortunio (status quo sine), fintantoché la natura esclusivamente

morbosa o degenerativa non sia stata chiaramente dimostrata (cfr. STF 8C_358/2015 del 14 marzo 2016 consid. 6.2.1).

2.6. Il 1° gennaio 2017 è entrata

in vigore la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli

infortuni approvata dal Parlamento il 25 settembre 2015 (cfr. FF 2015 5583).

A proposito delle lesioni

corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato

al criterio del fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2

LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non

siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

Nel Messaggio aggiuntivo

concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli

infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al

riguardo:

" Nella

propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere

riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve

essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un

movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso

esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza,

tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà

agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal

legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova

normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali

figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili ai

postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni.

Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in

grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una

malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).” (FF 2014 6846-6847)

Sul tema, si veda pure M.

Hüsler, “Erste UVG-Revision: wichtigste Änderungen und mögliche Probleme bei

der Umsetzung”, in SZS/RSAS 2017, p. 26 ss. (in particolare p. 32-36).

In concreto, trattandosi

di un sinistro avvenuto in data 7 novembre 2016, le modifiche concernenti la

revisione sopra citata non si applicano.

2.7. Nella concreta evenienza,

dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha deciso di dichiarare

raggiunto lo status quo sine vel ante a margine dell’evento

infortunistico del 7 novembre 2016, facendo capo al parere del proprio

consulente medico (cfr. doc. 4).

In effetti, in occasione

della visita fiduciaria del 22 febbraio 2017, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, ha formulato la diagnosi di rottura sub-totale

inserzionale del sotto-scapolare, di lieve sub-lussazione mediale del capolungo

del bicipite della spalla destra e di stato dopo infortunio della circolazione

il 7 novembre 2016. Egli ha quindi espresso la seguente valutazione del caso:

" (…).

- Una rottura

sub-totale pre-inserzionale del sotto-scapolare rappresenta dal punto di vista

medico una lesione corporale parificabile a postumi d’infortunio secondo

articolo 9 cpv. 2 OAINF, lettera f.

- Una lieve

sublussazione del tendine capolungo del bicipite non corrisponde a nessuna

lesione corporale parificabile a postumo d’infortunio secondo articolo 9 OAINF,

cpv. 2 lett. a.

- La lesione

tendinea è suscettibile di poter essere stata resa sintomatica dall’evento del

7.11.2016.

L’insorgenza

delle lesioni tendinee non risulta per contro essere riconducibile con un grado

per lo meno della probabilità alla collisione del 7.11.2016 in assenza di un

quadro flogistico acuto allo studio di artro-risonanza magnetica eseguito 4

giorni dopo l’evento.

- Secondo quanto

riferito dal dr. RI 1 il quadro acuto alla spalla sarebbe insorto non tanto al

momento della collisione in quanto tale, ma dopo un certo intervallo di tempo.

Esso ha in effetti potuto guidare la sua vettura fino in ospedale, lavarsi e

vestirsi con tutte le precauzioni della sterilità operatoria, prima del

cedimento del braccio nel sollevare un artroscopio del peso di 1 kg.

- In assenza di

alterazioni strutturali acquisite con potenziale incidenza direzionale

riconducibile all’evento del 7.11.2016, in presenza quindi di un

peggioramento temporaneo di un quadro morboso preesistente apparentemente

silente, lo status quo ante vel sine viene ritenuto ragionevolmente raggiunto

dopo un periodo di 6 mesi.” (doc. 8, p. 4 – il corsivo è del redattore)

Le considerazioni

sviluppate dal dott. __________ sono state criticamente commentate dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia privatamente consultato dall’assicurato, secondo il

quale la rottura in quanto tale del tendine sotto-scapolare della spalla destra

sarebbe invece da imputare all’infortunio accaduto il 7 novembre 2016:

" (…).

Non mi trovo concorde con le conclusioni del collega __________

per seguenti motivazioni:

- non è

corretto affermare che l’insorgenza di queste lesioni non risulta essere

riconducibile, con un grado perlomeno di probabilità, alla collisione del

7.11.2016 in assenza di un quadro flogistico acuto allo studio di

artro-risonanza magnetica eseguito quattro giorni dopo l’evento, poiché

all’artro-risonanza è stato rilevato un minimo edema osseo in sede del

tuberculum minor omerale che, come sappiamo, risulta essere il punto di

inserzione del sottoscapolare. Di regola, la eziopatogenesi traumatica, per una

lesione del sottoscapolare, è dovuta ad un meccanismo di resistenza alla

rotazione esterna con la spalla in una posizione di lieve o maggiore abduzione

o di iperestensione a braccio abdotto (contraccolpo dovuto alla sterzata

eseguita per uscire con la vettura da sotto il trattore?).

Inoltre il

tendine si inserisce sul tuberculum minor omerale e sulla parte sottostante che

è intimamente collegata al muro mediale della guaina bicipitale;

- ulteriormente,

non vi è alcun tipo di degenerazione (ARSA o simili) a livello della parte

muscolare del sottoscapolare;

- ancora, non

vi sono segni di degenerazione del sovra o del sottospinato; la sola artrosi

acromio-claveare non produce alcun tipo di sfregamento a livello del

sottoscapolare;

- una

eziopatogenesi degenerativa presuppone un meccanismo ripetitivo di alte

tensioni nella zona poco vascolarizzata del tendine con un eventuale conflitto

antero-superiore fra la superficie più profonda del tendine ed il bordo antero

superiore del glenoide, labbro glenoideo e legamento gleno-omerale medio con

arto elevato, intra rotato e addotto, circostanze che si generano nel sollevare

pesi, nel pugilato, nella pallacanestro, pallavolo, ginnastica artistica,

eventualmente wrestling, tutti sport che il dott. RI 1 non ha mai praticato in

gioventù men che meno più di recente;

- la rottura a

livello inserzionale è dimostrata, indirettamente e anche se minimo, dall’edema

osseo in sede proprio della inserzione sul tuberculum minor dell’omero in

assenza di qualsivoglia altro tipo di lesione degenerativa;

- non da

ultimo poi se la lesione fosse stata pre-esistente e silente, vi sarebbe stata

almeno una minima degenerazione in sede del muscolo del sottoscapolare ed

eventualmente anche sul resto dei tendini della cuffia, circostanza non

evidenziata alla artro-risonanza magnetica eseguita quattro giorni dopo

l’evento.” (doc. C)

Alla luce di quanto

precede, questo Tribunale constata che i pareri dei dottori __________ e __________

divergono nella misura in cui il primo sostiene che l’infortunio assicurato

avrebbe peggiorato soltanto transitoriamente lo stato morboso preesistente

a livello della spalla destra, mentre il secondo fa valere che il sinistro in

questione avrebbe causato un danno strutturale nella forma di una rottura del

tendine sottoscapolare.

Da notare ancora che, con

certificazione del 13 giugno 2017, il medico curante dell’insorgente, Prof.

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha espresso

il parere secondo il quale non vi sarebbe “… alcun dubbio che la rottura del

sottoscapolare sia la conseguenza dell’infortunio di cui è stato vittima nel

Considerandi

mese di novembre 2016” (allegato al doc. 9).

2.8

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9

Chiamato a

pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliata la documentazione

presente all'inserto, questa Corte ritiene di non poter senz’altro fondare il

proprio giudizio sul parere espresso dallo specialista interpellato

dall’amministrazione, secondo il quale l’evento traumatico del novembre 2016

avrebbe giocato un ruolo semplicemente scatenante, con lo status quo sine

vel ante raggiunto a distanza di sei mesi dal sinistro medesimo.

Secondo il TCA, le obiezioni

contenute nell’apprezzamento 3 novembre 2017 del dott. __________ - a proposito

del quale l’istituto assicuratore ha del resto omesso di prendere posizione (in

tale contesto, si veda l’art. 6 cpv. 1 Lptca, secondo il quale l’autorità

amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il

provvedimento impugnato) -, sono atte a generare dei dubbi, almeno lievi, circa

la fondatezza della valutazione enunciata dal consulente medico interpellato

dalla CO 1 (cfr. DTF 135 V 465 succitata). In particolare, è utile segnalare

che, in base ad autorevole dottrina medica, l’esistenza di segni infiammatori

acuti, circostanza da cui il dott. __________ sembra far dipendere l’eziologia

infortunistica della nota lesione tendinea (cfr. doc. 8, p. 5: “L’insorgenza

delle alterazioni tendinee riscontrate non è riconducibile con il grado per lo

meno della probabilità all’evento in parola in assenza di reperti flogistici

acuti …” – il corsivo è del redattore), non fa parte dei criteri che

evocano la presenza di un’indubbia malattia o degenerazione (in questo senso,

si veda Bär/Stutz/Gächter/Gerber/Zanetti, Pertes de substance de la coiffe des

rotateurs et lésions corporelles assimilées à un accident, Bollettino dei

medici svizzeri 2000;81: Nr. 49, p. 2795).

Questo Tribunale non è

quindi in grado di derimere, con la necessaria tranquillità, la presente

vertenza sulla base della sola documentazione agli atti, ragione per la quale

s’impone un approfondimento peritale.

2.10

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei

festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata

esclusivamente sul parere del proprio consulente medico (per un caso

analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.9., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire se i disturbi

denunciati dall’insorgente dopo il 30 aprile 2017, specificatamente

quelli interessanti la spalla destra, costituivano ancora una conseguenza

naturale dell’infortunio occorsogli nel novembre 2016. Sulla

scorta delle relative risultanze, la CO 1 sarà poi chiamata a definire il

diritto alle prestazioni e, quindi, a emanare una nuova decisione

formale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 800.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Rinvio atti all'assicuratore per disporre perizia esterna per chiarire eziologia dei disturbi alla spalla dx. Agli atti figurano referti atti a generare dei dubbi circa la fondatezza della valutazione | Lexipedia