35.2017.132
Rinvio atti all'assicuratore per disporre perizia esterna per chiarire eziologia dei disturbi alla spalla dx. Agli atti figurano referti atti a generare dei dubbi circa la fondatezza della valutazione
5 aprile 2018Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2017.132
MM
Lugano
5 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 ottobre 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 novembre 2016, RI 1,
di professione medico e assicurato facoltativamente contro gli infortuni presso
la CO 1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale alla
guida della propria autovettura (cfr. doc. 2).
Accertamenti diagnostici
eseguiti successivamente al sinistro hanno evidenziato la presenza di una
rottura subtotale del tendine del muscolo sottoscapolare con lieve
sublussazione del capolungo del bicipite della spalla destra (doc. 3).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 giugno 2017,
l’amministrazione ha dichiarato raggiunto lo status quo sine vel ante a
contare dal 1° maggio 2017 con conseguente estinzione del diritto alle
prestazioni dalla medesima data (doc. 4).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 6 e 7), in data 10
ottobre 2017, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 5).
1.3. Con tempestivo ricorso del 9
novembre 2017, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto, in via
principale, il ripristino del diritto alle prestazioni di corta durata a
far tempo dal 1° maggio 2017 e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e nuova decisione.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente contesta che alla valutazione espressa dal
chirurgo ortopedico dott. __________, sulla cui base l’amministrazione ha
fondato la decisione impugnata, possa essere attribuito pieno valore
probatorio, e ciò alla luce delle obiezioni contenute nel rapporto 3 novembre
2017 dello specialista da lui privatamente consultato (cfr. doc. I).
1.4. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In replica, l’insorgente si è
riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto era
legittimato a dichiarare estinto a decorrere dal 1° maggio 2017 il proprio
obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio del mese di novembre 2016,
oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può
includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio (cpv. 2).
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È considerato
infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al
corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute
fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Gli assicuratori contro gli
infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le
lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF
(nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione
che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi.
Le lesioni corporali di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano
tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il
fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,
p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta
un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT
II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza
di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo
concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente
constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto
notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere
ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad
indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la
(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto
ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di
descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla
presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di
uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo
che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente
controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).
Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato
che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività
professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito
dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali
fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo
accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15
aprile 2004).
Necessario è che si sia
inoltre trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento
oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle
lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il
presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o
patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a
condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato
Fatti
i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e
riferimenti ivi indicati).
In questo contesto, deve
ancora essere precisato che non è consentito ritenere che una lesione
assimilata, nonostante la sua origine in gran parte degenerativa, abbia fatto
spazio a quello stato di salute che l’assicurato avrebbe acquisito anche senza
l’infortunio (status quo sine), fintantoché la natura esclusivamente
morbosa o degenerativa non sia stata chiaramente dimostrata (cfr. STF 8C_358/2015 del 14 marzo 2016 consid. 6.2.1).
2.6. Il 1° gennaio 2017 è entrata
in vigore la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli
infortuni approvata dal Parlamento il 25 settembre 2015 (cfr. FF 2015 5583).
A proposito delle lesioni
corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato
al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2
LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non
siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
Nel Messaggio aggiuntivo
concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli
infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al
riguardo:
" Nella
propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere
riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve
essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un
movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso
esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza,
tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà
agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal
legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova
normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali
figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili ai
postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni.
Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in
grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una
malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).” (FF 2014 6846-6847)
Sul tema, si veda pure M.
Hüsler, “Erste UVG-Revision: wichtigste Änderungen und mögliche Probleme bei
der Umsetzung”, in SZS/RSAS 2017, p. 26 ss. (in particolare p. 32-36).
In concreto, trattandosi
di un sinistro avvenuto in data 7 novembre 2016, le modifiche concernenti la
revisione sopra citata non si applicano.
2.7. Nella concreta evenienza,
dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha deciso di dichiarare
raggiunto lo status quo sine vel ante a margine dell’evento
infortunistico del 7 novembre 2016, facendo capo al parere del proprio
consulente medico (cfr. doc. 4).
In effetti, in occasione
della visita fiduciaria del 22 febbraio 2017, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, ha formulato la diagnosi di rottura sub-totale
inserzionale del sotto-scapolare, di lieve sub-lussazione mediale del capolungo
del bicipite della spalla destra e di stato dopo infortunio della circolazione
il 7 novembre 2016. Egli ha quindi espresso la seguente valutazione del caso:
" (…).
- Una rottura
sub-totale pre-inserzionale del sotto-scapolare rappresenta dal punto di vista
medico una lesione corporale parificabile a postumi d’infortunio secondo
articolo 9 cpv. 2 OAINF, lettera f.
- Una lieve
sublussazione del tendine capolungo del bicipite non corrisponde a nessuna
lesione corporale parificabile a postumo d’infortunio secondo articolo 9 OAINF,
cpv. 2 lett. a.
- La lesione
tendinea è suscettibile di poter essere stata resa sintomatica dall’evento del
7.11.2016.
L’insorgenza
delle lesioni tendinee non risulta per contro essere riconducibile con un grado
per lo meno della probabilità alla collisione del 7.11.2016 in assenza di un
quadro flogistico acuto allo studio di artro-risonanza magnetica eseguito 4
giorni dopo l’evento.
- Secondo quanto
riferito dal dr. RI 1 il quadro acuto alla spalla sarebbe insorto non tanto al
momento della collisione in quanto tale, ma dopo un certo intervallo di tempo.
Esso ha in effetti potuto guidare la sua vettura fino in ospedale, lavarsi e
vestirsi con tutte le precauzioni della sterilità operatoria, prima del
cedimento del braccio nel sollevare un artroscopio del peso di 1 kg.
- In assenza di
alterazioni strutturali acquisite con potenziale incidenza direzionale
riconducibile all’evento del 7.11.2016, in presenza quindi di un
peggioramento temporaneo di un quadro morboso preesistente apparentemente
silente, lo status quo ante vel sine viene ritenuto ragionevolmente raggiunto
dopo un periodo di 6 mesi.” (doc. 8, p. 4 – il corsivo è del redattore)
Le considerazioni
sviluppate dal dott. __________ sono state criticamente commentate dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia privatamente consultato dall’assicurato, secondo il
quale la rottura in quanto tale del tendine sotto-scapolare della spalla destra
sarebbe invece da imputare all’infortunio accaduto il 7 novembre 2016:
" (…).
Non mi trovo concorde con le conclusioni del collega __________
per seguenti motivazioni:
- non è
corretto affermare che l’insorgenza di queste lesioni non risulta essere
riconducibile, con un grado perlomeno di probabilità, alla collisione del
7.11.2016 in assenza di un quadro flogistico acuto allo studio di
artro-risonanza magnetica eseguito quattro giorni dopo l’evento, poiché
all’artro-risonanza è stato rilevato un minimo edema osseo in sede del
tuberculum minor omerale che, come sappiamo, risulta essere il punto di
inserzione del sottoscapolare. Di regola, la eziopatogenesi traumatica, per una
lesione del sottoscapolare, è dovuta ad un meccanismo di resistenza alla
rotazione esterna con la spalla in una posizione di lieve o maggiore abduzione
o di iperestensione a braccio abdotto (contraccolpo dovuto alla sterzata
eseguita per uscire con la vettura da sotto il trattore?).
Inoltre il
tendine si inserisce sul tuberculum minor omerale e sulla parte sottostante che
è intimamente collegata al muro mediale della guaina bicipitale;
- ulteriormente,
non vi è alcun tipo di degenerazione (ARSA o simili) a livello della parte
muscolare del sottoscapolare;
- ancora, non
vi sono segni di degenerazione del sovra o del sottospinato; la sola artrosi
acromio-claveare non produce alcun tipo di sfregamento a livello del
sottoscapolare;
- una
eziopatogenesi degenerativa presuppone un meccanismo ripetitivo di alte
tensioni nella zona poco vascolarizzata del tendine con un eventuale conflitto
antero-superiore fra la superficie più profonda del tendine ed il bordo antero
superiore del glenoide, labbro glenoideo e legamento gleno-omerale medio con
arto elevato, intra rotato e addotto, circostanze che si generano nel sollevare
pesi, nel pugilato, nella pallacanestro, pallavolo, ginnastica artistica,
eventualmente wrestling, tutti sport che il dott. RI 1 non ha mai praticato in
gioventù men che meno più di recente;
- la rottura a
livello inserzionale è dimostrata, indirettamente e anche se minimo, dall’edema
osseo in sede proprio della inserzione sul tuberculum minor dell’omero in
assenza di qualsivoglia altro tipo di lesione degenerativa;
- non da
ultimo poi se la lesione fosse stata pre-esistente e silente, vi sarebbe stata
almeno una minima degenerazione in sede del muscolo del sottoscapolare ed
eventualmente anche sul resto dei tendini della cuffia, circostanza non
evidenziata alla artro-risonanza magnetica eseguita quattro giorni dopo
l’evento.” (doc. C)
Alla luce di quanto
precede, questo Tribunale constata che i pareri dei dottori __________ e __________
divergono nella misura in cui il primo sostiene che l’infortunio assicurato
avrebbe peggiorato soltanto transitoriamente lo stato morboso preesistente
a livello della spalla destra, mentre il secondo fa valere che il sinistro in
questione avrebbe causato un danno strutturale nella forma di una rottura del
tendine sottoscapolare.
Da notare ancora che, con
certificazione del 13 giugno 2017, il medico curante dell’insorgente, Prof.
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha espresso
il parere secondo il quale non vi sarebbe “… alcun dubbio che la rottura del
sottoscapolare sia la conseguenza dell’infortunio di cui è stato vittima nel
Considerandi
mese di novembre 2016” (allegato al doc. 9).
2.8
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9
Chiamato a
pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliata la documentazione
presente all'inserto, questa Corte ritiene di non poter senz’altro fondare il
proprio giudizio sul parere espresso dallo specialista interpellato
dall’amministrazione, secondo il quale l’evento traumatico del novembre 2016
avrebbe giocato un ruolo semplicemente scatenante, con lo status quo sine
vel ante raggiunto a distanza di sei mesi dal sinistro medesimo.
Secondo il TCA, le obiezioni
contenute nell’apprezzamento 3 novembre 2017 del dott. __________ - a proposito
del quale l’istituto assicuratore ha del resto omesso di prendere posizione (in
tale contesto, si veda l’art. 6 cpv. 1 Lptca, secondo il quale l’autorità
amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il
provvedimento impugnato) -, sono atte a generare dei dubbi, almeno lievi, circa
la fondatezza della valutazione enunciata dal consulente medico interpellato
dalla CO 1 (cfr. DTF 135 V 465 succitata). In particolare, è utile segnalare
che, in base ad autorevole dottrina medica, l’esistenza di segni infiammatori
acuti, circostanza da cui il dott. __________ sembra far dipendere l’eziologia
infortunistica della nota lesione tendinea (cfr. doc. 8, p. 5: “L’insorgenza
delle alterazioni tendinee riscontrate non è riconducibile con il grado per lo
meno della probabilità all’evento in parola in assenza di reperti flogistici
acuti …” – il corsivo è del redattore), non fa parte dei criteri che
evocano la presenza di un’indubbia malattia o degenerazione (in questo senso,
si veda Bär/Stutz/Gächter/Gerber/Zanetti, Pertes de substance de la coiffe des
rotateurs et lésions corporelles assimilées à un accident, Bollettino dei
medici svizzeri 2000;81: Nr. 49, p. 2795).
Questo Tribunale non è
quindi in grado di derimere, con la necessaria tranquillità, la presente
vertenza sulla base della sola documentazione agli atti, ragione per la quale
s’impone un approfondimento peritale.
2.10
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,
wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei
festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011
consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata
esclusivamente sul parere del proprio consulente medico (per un caso
analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando 2.9., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire se i disturbi
denunciati dall’insorgente dopo il 30 aprile 2017, specificatamente
quelli interessanti la spalla destra, costituivano ancora una conseguenza
naturale dell’infortunio occorsogli nel novembre 2016. Sulla
scorta delle relative risultanze, la CO 1 sarà poi chiamata a definire il
diritto alle prestazioni e, quindi, a emanare una nuova decisione
formale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 800.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti