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Decisione

35.2017.134

Estinzione del diritto a ulteriori prestazioni sanitarie e rimborsi spese (in particolare, rimborso di un mezzo ausiliario [ginocchiera])

9 luglio 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i quali l’assicuratore contro gli infortuni è tenuto a rispondere. L’art. 6

cpv. 2 OMAINF prevede del resto che l’assicuratore sopporta le spese per la

riparazione, l’adeguamento o la sostituzione di un mezzo ausiliario, in quanto

ne sia stato fatto uso con la debita cura (DTF 143 V 148 consid. 6.2).

Il Tribunale federale ha inoltre

precisato che a ciò nulla muta il fatto che, secondo il tenore letterale

dell’art. 21 cpv. 1 LAINF, un assicurato che non percepisce una rendita non ha

neppure diritto ai rimborsi spese ai sensi degli artt. 10-13 LAINF, di cui

fanno parte anche i mezzi ausiliari (art. 11 LAINF). Questa normativa

riguarda la (prima) assegnazione di una prestazione e non il mantenimento dopo

la chiusura del caso di diritti già accordati. Pertanto, nella misura in

cui dalla sentenza 8C_591/2013 del 29 ottobre 2013 – in quel caso si trattava

di solette e di scarpe ortopediche – dovesse risultare qualcosa di diverso, non

potrebbe essere mantenuto. Ad ogni modo, in quel giudizio non è chiaro se e

eventualmente a partire da quando tali mezzi ausiliari sarebbero stati

accordati già prima della chiusura del caso (DTF 143 V 148 consid. 6.3).

Questa giurisprudenza è

stata nel frattempo confermata in una sentenza 8C_126/2017 del 5 settembre

2017.

Alla luce di quanto

precede, il rifiuto di rimborsare la ginocchiera - la quale costituisce un

mezzo ausiliario ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LAINF e della cifra 2.01

dell’Allegato all’OMAINF (in questo senso e con riferimento all’OMAI, si veda

la STFA I 761/03 del 9 febbraio 2004 consid. 3.3) - non può

dunque essere fondato sulla giurisprudenza di cui alla STF 8C_591/2013

succitata, così come l’CO 1 ha preteso in sede di decisione su opposizione

impugnata.

In corso di causa, il TCA

ha chiesto all’avv. RA 1 di spiegare in che modo l’istituto ha tenuto conto

della nuova giurisprudenza federale (cfr. doc. XVIII).

In data 28 maggio 2018, la

patrocinatrice ha in particolare affermato che “dalla sopra citata sentenza

della Massima Istanza sembrerebbe emergere che l’assicurazione infortuni debba

prendersi a carico dei costi concernenti la sostituzione dei mezzi ausiliari se

questi ultimi erano già stati concessi prima della chiusura del caso. Ora,

occorre capire cosa si intende per chiusura del caso. Nella fattispecie

l’indennità per menomazione dell’integrità è stata concessa in data 28 agosto

2004, rispettivamente è stata negata l’assegnazione di una rendita

d’invalidità. La successiva decisione di data 23 ottobre 2017 concerneva

unicamente la sospensione della presa a carico delle cure mediche e dei rimborsi

spese. Se all’assicurato non è stata pagata la ginocchiera prima della

decisione di concessione dell’indennità per menomazione d’integrità, allora la

Parte convenuta non ha alcun obbligo di sostituzione della ginocchiera,

altrimenti sì. Avendo prodotto l’incarto e non avendo gli atti sottomano, non

posso esprimermi e lascio dunque al Tribunale decidere se la Parte convenuta

debba farsene carico o meno.” (doc. XX).

Considerandi

Il 30 maggio 2018, questa

Corte ha quindi chiesto al ricorrente se confermasse o meno “… l’affermazione,

contenuta nel suo atto di ricorso (p. 2), secondo la quale l’CO 1 avrebbe

assunto per la prima volta il costo della ginocchiera soltanto nel 2016

(“dall’anno scorso”). D’altro canto, voglia pure precisare quando è insorta la

prima volta la necessità di utilizzare l’ortesi in questione.” (doc. XXI).

Questo in particolare il

tenore della risposta fornita da RI 1 il 2 giugno 2018:

" (…) Mia

moglie si ricorda bene che dalla fine degli anni 2000 mi raccomandava (perché

io a volte pensavo di farcela senza farne uso) di mettere sempre la ginocchiera

(prescritta dal dr. __________) proprio quando andavo a falciare i prati. Il

restare a lungo sui ripidi prati era un’evidente causa di gonfiore del

ginocchio sinistro. Mettendo la ginocchiera, il ginocchio sinistro subiva meno

torsioni, restava più stabile e si gonfiava meno.

Mi ricordo comunque bene che la prima volta che mi sono recato

presso la Farmacia __________ a __________ (posta accanto agli uffici della CO

1) per ritirare, con la ricetta, la ginocchiera Bauerfeind di colore celeste

prescritta dal dr. __________, il farmacista dr. __________ mi ha detto che

dovevo pagarla io perché la CO 1 non la pagava.

(…).

Non volendo allora entrare in conflitto col mio datore di lavoro,

avevo accettato senza discussione il responso del dr. __________ e mi ero

assunto la spesa della ginocchiera. Mi ero pure assunto la spesa delle

successive ginocchiere, che si rendevano necessarie man mano che le precedenti

diventavano logore e perdevano di elasticità e tenuta.

Nel 2016, con ricetta del dr. __________, ho ritirato, presso la

Farmacia __________ di __________ una nuova ginocchiera e altre pastiglie di

Condrosulf. Non ho più pagato io la nuova ginocchiera ritenendo giusto che, una

volta pensionato, fosse giunto il momento di farla pagare all’assicuratore

Lainf ai sensi di legge richiamati.” (doc. XXII)

In data 13 giugno 2018, la

rappresentante dell’CO 1 ha rilevato segnatamente che “…, secondo quanto

indicato dall’assicurato, la ginocchiera non è stata pagata prima della

decisione di concessione dell’indennità per menomazione dell’integrità, dunque

la Parte convenuta non ha alcun obbligo di sostituzione.” (doc. XXIV).

Chiamato ora pronunciarsi,

tenuto conto che, secondo la nuova giurisprudenza federale, il diritto alla

sostituzione di un determinato mezzo ausiliario presuppone che esso fosse già

stato accordato antecedentemente alla chiusura del caso d’infortunio ai sensi

dell’artt. 19 cpv. 1 LAINF e che, nel caso di specie, la chiusura è avvenuta

nell’agosto 2004 in coincidenza con l’assegnazione dell’IMI (in proposito, cfr.

supra, consid. 2.5.), la circostanza che la ginocchiera sia stata assunta

dall’assicurazione contro gli infortuni, per la prima volta, nel 2016 (cfr.

doc. I, p. 2 e doc. XXII), quindi ampiamente dopo la chiusura del caso, ha per

conseguenza che l’amministrazione era legittimata a rifiutare ulteriori

rimborsi in proposito.

Il fatto che, a detta del

ricorrente, la necessità di far uso di una ginocchiera sarebbe in realtà

insorta già nel 2000 (cfr. doc. XXII), non consente di giungere ad altra

conclusione, posto che quel mezzo ausiliario (così come i successivi sino al

2016) non era stato assunto dall’amministrazione e, del resto, nemmeno

l’assicurato ne aveva preteso il rimborso.

In conclusione, la

decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’assicuratore LAINF

convenuto ha negato il diritto a ulteriori prestazioni di cura medica e a

ulteriori rimborsi di spesa, deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti