35.2017.135
Estinzione diritto a prestazioni di corta durata (stabilizzazione stato di salute infortunistico e ritrovata piena abilità lavorativa nell'abituale professione). Negato diritto a rendita d'invalidità
9 luglio 2018Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.135
mm
Lugano
9 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2017 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 maggio 2015, RI 1,
dipendente della __________ in qualità di docente di nuoto scolastico con un
grado di occupazione del 10.27% e, perciò, assicurata contro gli infortuni
presso la CO 1, è scivolata sulle piastrelle bagnate e ha picchiato a terra il
ginocchio destro (cfr. doc. Z 1).
L’assicurata si è
inizialmente curata con l’auto-medicazione. Ella ha consultato il proprio
medico curante soltanto nel corso del mese di settembre 2015, allorquando le è
stata attestata una piena inabilità lavorativa (cfr. doc. ZM 1).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 luglio 2017,
l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni
sanitarie dall’8 giugno 2017 e quello all’indennità giornaliera dal 1° luglio
2016 (avendo l’assicurata riacquistato da quella data una piena capacità
lavorativa). RI 1 è inoltre stata posta al beneficio di un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 5% (doc. 73).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. Z 75), in data 11 ottobre
2017, la CO 1 ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. Z 78).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13
novembre 2017, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, il ripristino delle prestazioni di cura medica e dell’indennità
giornaliera e, in via subordinata, il rinvio della causa
all’amministrazione per nuova decisione.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato in particolare le considerazioni
seguenti:
" (…) Occorre
veramente chiedersi se il caso sia stabilizzato, siccome ora v’è una tendenza di
peggioramento (caviglia sinistra; cfr. punto 5.2). Decorso pessimo anche
affermato dal medico fiduciario dell’assicuratore. L’accertamento dei fatti non
è completo. Esiste per lo meno un “minimo dubbio” sull’affidabilità delle
risultanze mediche, in modo particolare per quanto attiene alla stabilizzazione
e all’eventuale rendita d’invalidità. In maniera coerente tutti i medici
coinvolti hanno messo in luce le patologie di cui soffre la ricorrente,
evidenziato un certo miglioramento, ma poi non hanno tratto le relative
conseguenze economiche. Anche l’assicuratore in sede di opposizione ha risposto
in maniera evasiva. Infatti le difficoltà in essere non possono concludere a un
100% di capacità. Questo anche perché la ricorrente svolge il suo impiego a
tempo parziale.
(…).
Per quanto attiene alla rendita di invalidità LAINF i medici non
si sono pronunciati. È vero, essi hanno attestato una piena incapacità fino al
Fatti
30 giugno 2016, ma non hanno approfondito ulteriormente la questione. Lo stesso
Dr. __________ in quel che dovrebbe essere il rapporto sulla visita di chiusura
non dice alcunché (doc. ZM 30), parlando solo alla fine della IMI. Egli non
nasconde che vi siano limitazioni, che vanno quantificate, in applicazione
conforme (essendo la ricorrente una donna che ha sempre lavorato in forma
ridotta dopo l’arrivo dei figli; nota sentenza CorteEDU Di Trizio) se del caso
del metodo misto. Ma la questione non può essere scartata d’acchito senza
nessuna motivazione. Del resto, la causalità con l’infortunio non è mai stata
messa in dubbio.” (doc. I, p. 5 s.)
La ricorrente ha infine
chiesto che il TCA indica un pubblico dibattimento, per poter esprimere il proprio
punto di vista sulla controversia (doc. I, p. 3).
1.4. L’amministrazione, in
risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. In replica, la ricorrente ha
segnatamente osservato che “il problema in definitiva, come anche confermato
dall’assicuratore in risposta, è la questione dell’edema osseo. Interpellato
nuovamente privatamente il Viceprimario Dr. med. __________ ha riferito
oralmente che la controversia che ci occupa si caratterizza per essere un caso
“borderline” (parola usata dallo specialista). Ora, la situazione sembra
rientrata, ma le sequele potrebbero anche aggravarsi portando alla osteonecrosi
(morte dell’osso). In caso di una simile situazione si potrebbe effettuare una
protesi, ma secondo lo specialista si tratterebbe di una scelta sproporzionata.
A parer suo si dovrebbe approfondire il carattere invalidante, per avere una
risposta definitiva. Il Dr. med. __________, che non è il medico curante della
ricorrente (è il Dr. med. __________) si è detto disponibile ad essere
interrogato in udienza. Si tratta di uno specialista dalle indubbie competenze.
Si chiede pertanto formalmente la sua audizione nel quadro del dibattimento,
che ci si vede a confermare.” (doc. IX, p. 2).
L’assicuratore resistente
si è espresso al riguardo in data 9 febbraio 2018 (cfr. doc. XI).
1.6. In data 9 maggio 2018 il
presidente del TCA ha citato le parti al richiesto pubblico dibattimento (cfr.
doc. XIII).
Il 15 maggio 2018, la
patrocinatrice dell’’insorgente ha comunicato al Tribunale di rinunciare alla
richiesta d’indire un pubblico dibattimento, ribadendo invece la domanda di
audizione testimoniale del dott. __________ (doc. XIV).
1.7. Il 16 maggio 2018, questa
Corte ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a
rispondere ad alcuni quesiti relativi al caso sub judice (doc. XV).
La sua risposta è
pervenuta in data 25 maggio 2018 (doc. XVII).
Alle parti è stato concesso
di formulare delle osservazioni in proposito. Esse si sono espresse il 31
maggio 2018 (cfr. doc. XIX), rispettivamente il 7 giugno 2018 (cfr. doc. XX).
Considerandi
2.1
Oggetto della lite è la
questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine alle prestazioni
sanitarie dall’8 giugno 2017e all’indennità giornaliera dal 1° luglio 2016,
come pure a negare all’assicurata il diritto a una rendita d’invalidità, oppure
no.
Così come osservato dall’insorgente
medesima (cfr. doc. I, p. 6: “…, la causalità con l’infortunio non è mai stata
messa in dubbio.”), nel caso di specie, l’aspetto relativo all’eziologia del
danno alla salute non è controverso, tanto che l’amministrazione ha al riguardo
riconosciuto il diritto a un’IMI del 5% (cfr. doc. 73).
2.2
Diritto alle
prestazioni sanitarie e all’indennità giornaliera estinto?
2.2.1
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents
(LAA), p. 41 ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” ai sensi dell’art. 19
cpv. 1 LAINF, va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.2.2
Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace
di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto
all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità
dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex
art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è
concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale
professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto
quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti
da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito
dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate
nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in
un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a;
RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.2.3
Nel caso di specie, con la
decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF convenuto ha
dichiarato stabilizzato lo stato di salute infortunistico dall’8 giugno 2017 (con
estinzione del diritto alle prestazioni di cura medica) e ha negato l’esistenza
di una qualsiasi inabilità nell’abituale attività lavorativa della ricorrente a
decorrere dal 1° luglio 2016 (con conseguente estinzione del diritto
all’indennità giornaliera).
Da parte sua, l’insorgente
contesta che la documentazione medica agli atti consenta di concludere, con il
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che le sue condizioni
di salute infortunistiche si sarebbero stabilizzate dal giugno 2017,
rispettivamente che ella avrebbe ritrovato una piena capacità lavorativa a far
tempo dal luglio 2016 (cfr. doc. I).
Per quanto riguarda
innanzitutto la pretesa stabilizzazione dello stato di salute, questo
Tribunale rileva che in uno scritto del 17 marzo 2016 indirizzato al medico
curante dell’assicurata dott. __________, il dott. __________, Viceprimario
dell’unità di traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________,
ha in particolare rilevato che “… le opzioni sono molto semplici, o la paziente
convive con questa situazione che comunque al momento non è
limitante/invalidante oppure bisogna parlare di un’eventuale protesi,
monocompartimentale vi è una controindicazione data dal peso della paziente,
per la totale il tutto da un punto di vista chirurgico mi sembra veramente
esagerato. Per cui finirei la fisioterapia che tu hai dato, di seguito
chiuderei il caso clinico e se ci dovessero essere delle sequele o dei
peggioramenti in un futuro dovremo decidere l’eventuale procedere chirurgico ma
attenderei l’evoluzione.” (doc. ZM 20 – il corsivo è del redattore).
A margine della visita
fiduciaria di controllo del 16 marzo 2016, il dott. __________, spec. FMH in
medicina interna, ha ritenuto indicata una nuova valutazione a distanza di sei
mesi per “definizione del caso ai sensi della LAINF.” (doc. ZM 22, p. 4).
La visita fiduciaria di
chiusura, sempre eseguita dal dott. __________, ha avuto luogo il 7 giugno e il
5.
luglio 2017, quindi parecchio tempo dopo rispetto a quanto era stato
prospettato in un primo momento.
Dal relativo rapporto,
datato 7 luglio 2017, si evince che tra il primo e il secondo consulto,
l’assicurata è stata sottoposta a una nuova RMN del ginocchio destro (il 23
giugno 2017), che ha messo in luce una leggera regressione dell’edema midollare
del condilo femorale mediale su lesione osteocondrale con alterazione
cartilaginea sovrastante invariata (cfr. doc. ZM 28).
Da parte sua, il
fiduciario ha rilevato che l’esame in questione ha “… obbiettivato un quadro
stabile che rispecchia d’altronde anche il quadro funzionale stabilizzato ormai
da tempo.”. Egli ha pertanto proceduto “… alla chiusura del caso ai sensi della
Lainf non aspettandosi più miglioramenti significativi della funzionalità con
trattamenti conservativi. Ulteriori trattamenti quali per esempio l’agopuntura
non saranno quindi più assunti in regime Lainf.” (doc. ZM 30, p. 5).
In sede di replica, la
rappresentante della ricorrente ha affermato di avere avuto nel frattempo,
verosimilmente durante il gennaio 2018, un colloquio con il dott. __________,
il quale le avrebbe riferito oralmente della presenza di “… un caso
“borderline” (parola usata dallo specialista). Ora la situazione sembra
rientrata, ma le sequele potrebbero anche aggravarsi portando alla osteonecrosi
(morte dell’osso). In caso di una simile situazione si potrebbe effettuare una
protesi, ma secondo lo specialista si tratterebbe di una scelta sproporzionata.
A parer suo si dovrebbe approfondire il carattere invalidante, per avere una
risposta definitiva.” (doc. IX, p. 2).
Il 16 maggio 2018, il TCA
ha interpellato il medico curante specialista dell’assicurata, al quale ha posto
le seguenti domande:
" (…).
1.
Dopo il
consulto del 16 marzo 2016, lei ha ancora avuto modo di visitare l’assicurata?
Nell’affermativa, in quali date?
2.
Sempre
nell’affermativa, a margine delle ulteriori consultazioni, lei ha oggettivato
un peggioramento delle condizioni di salute infortunistiche dell’assicurata (concretamente
dello stato del ginocchio destro), oppure no?
Se sì, voglia puntualmente precisare
in cosa è consistito il peggioramento.
Se no, può o meno confermare che le
considerazioni contenute nel suo rapporto del 17 marzo 2016 hanno mantenuto
tutta la loro validità (ciò che sembrerebbe essere il caso alla luce di quanto
lei ha recentemente dichiarato all’avv. RA 1)?” (doc. XV)
Questo il tenore delle
risposte fornite dal dott. __________ in data 17 maggio 2018:
" (…) Per
quanto riguarda le sue richieste/domande non ho più rivisto la signora RI 1
dalla mia ultima visita del 16 marzo 2016.
Per sua informazione avevo visto la signora RI 1 nell’ottobre del
2015.
a causa di un trauma distorsivo del ginocchio destro, la quale aveva
sviluppato un edema osseo ed un processo infiammatorio appunto dell’osso.
Una delle sequele/conseguenze di un edema osseo è lo sviluppo
appunto di un’osteonecrosi ed infatti nella risonanza magnetica del 23.6.2017,
si vede chiaramente una regressione dell’edema osseo grazie al trattamento che
la paziente ha avuto ma delle sequele con una piccola zona di alterazione
condrale ed una piccola osteonecrosi conseguenza appunto come dicevo dell’edema
osseo.
Per rispondere alle sue domande se ho mantenuto o meno la mia
validità sul rapporto del 17 marzo, l’indicazione di un eventuale intervento
chirurgico non è data dagli esami radiologici ma dai sintomi o meno che il
paziente può avere ed è chiaro che se dovesse persistere o peggiorare una
sintomatologia, cosa anche possibile, legata a questa alterazione della
cartilagine ed a questa osteonecrosi, bisognerà intervenire chirurgicamente
come dal mio rapporto con una protesi purtroppo non monocompartimentale in
quanto è una controindicazione relativa in pazienti in sovrappeso.” (doc. XVII)
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale rileva che, a fronte degli esiti della risonanza
magnetica di decorso del 22 febbraio 2016, che aveva evidenziato una netta
regressione dell’edema midollare a livello del compartimento mediale del
menisco e, d’altra parte, la presenza di una piccola area di osteonecrosi a
livello del condilo femorale mediale con edema reattivo (cfr. doc. ZM 19), e dell’importanza
della sintomatologia denunciata dalla ricorrente, con il referto del 17 marzo
2016, il dott. __________ aveva proposto al medico curante di chiudere il caso,
riservata l’eventualità di un peggioramento futuro (con necessità, in quel
caso, d’intervenire chirurgicamente – cfr. doc. ZM 20).
Il 23 giugno 2017,
l’assicurata è stata sottoposta a un nuovo esame di risonanza magnetica al
ginocchio destro disposto dal fiduciario della CO 1, dal quale è emersa una
situazione di sostanziale stabilità rispetto all’accertamento precedente (cfr.
doc. ZM 28: “Rispetto al 22.02.2016 leggera regressione dell’edema midollare
del condilo femorale mediale su lesione osteocondrale. Invariata l’alterazione
cartilaginea sovrastante. Invariato il versamento intra-articolare. Per il
resto il quadro è pure invariato, …”). Ciò è peraltro stato confermato anche
dallo stesso dott. __________, a margine della visita del 5 luglio 2017 (cfr.
doc. ZM 30, p. 5: “Come d’accordo con la paziente alla prima visita è stato
organizzato un controllo RMI che ha obbiettivato un quadro stabile che
rispecchia d’altronde anche il quadro funzionale stabilizzato ormai da tempo.”
– il corsivo è del redattore).
Come ha pertinentemente
sottolineato l’amministrazione (cfr. doc. XIX, p. 1), dalle tavole processuali
non si evince che, in ragione di un aggravamento della sintomatologia legata
allo stato di salute infortunistico, l’assicurata si sarebbe nel frattempo vista
costretta a far capo di nuovo a cure specialistiche. Il medico curante
specialista ha d’altronde dichiarato che l’ultima consultazione ha avuto luogo
nel mese di marzo 2016 (cfr. doc. XVII).
Per quanto concerne l’affermazione
ricorsuale secondo la quale le condizioni di salute infortunistiche presenterebbero
nel frattempo una tendenza al peggioramento in ragione di un coinvolgimento algico
della caviglia sinistra, essa non risulta confermata da documentazione medica. D’altro
canto, secondo la giurisprudenza federale, la questione della stabilizzazione
va valutata in maniera prospettica, ponendosi al momento in cui le
prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, nel mese di giugno
2017; cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid.
4.
,8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2,8C_303/2017 del 5 settembre
2017.
consid. 6.3.1). Ora, da questo punto di vista, la documentazione medica a
disposizione parla chiaramente a favore di una situazione ormai stabilizzata.
Va comunque sottolineato
che qualora dovesse intervenire il peggioramento ipotizzato dal medico curante
specialista, l’insorgente potrà annunciare una ricaduta del sinistro del maggio
2015, con ripristino del diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. art. 11
OAINF).
Visto il contenuto dei
referti agli atti dei dottori __________ e __________ e considerata l’assenza
di certificazioni specialistiche atte a generare dei dubbi, anche soltanto lievi
(su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), circa l’attendibilità di quanto
attestato dai sanitari appena menzionati, questa Corte ritiene accertato che le
condizioni di salute infortunistiche si sono stabilizzate, al più tardi,
dal giugno 2017. A ragione la CO 1 ha pertanto dichiarato estinto il diritto
alle prestazioni sanitarie in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
Trattandosi della pretesa estinzione
del diritto all’indennità giornaliera a contare dal 1° luglio 2016, questa
Corte osserva che agli atti figura il certificato d’inabilità lavorativa
allestito il 3 giugno 2016 dal medico curante della ricorrente all’attenzione
del Servizio medico __________, il quale ha attestato una piena incapacità limitatamente
al 30 giugno 2016, con la precisazione che la prognosi era da
considerarsi “buona” (doc. ZM 25).
Attestazioni d’inabilità
lavorativa per il periodo successivo al 30 giugno 2016 non ve ne sono (né del
resto la ricorrente pretende che ve ne siano; cfr. doc. I: “È vero, essi hanno
attestato una piena incapacità fino al 30 giugno 2016 …” – il corsivo è
del redattore).
In questo contesto, non
può essere ignorato che il medico curante specialista dell’insorgente aveva
esplicitamente negato la presenza di una situazione invalidante già a margine
della consultazione del 16 marzo 2016 (cfr. doc. ZM 20).
Il fatto che il dott. __________
non abbia approfondito l’aspetto della capacità lavorativa dell’assicurata in
occasione della visita di chiusura del giugno/luglio 2017 non deve stupire, visto
l’assenza di un’inabilità medicalmente attestata posteriormente al 30 giugno 2016.
In queste condizioni, non
essendo dimostrata l’esistenza di un’incapacità lavorativa dopo il 30 giugno
2016, la decisione su opposizione impugnata deve essere tutelata anche nella
misura in cui l’amministrazione ha posto fine al versamento dell’indennità
giornaliera a contare dal 1° luglio 2016.
2.3
Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.3.1
Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16
LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF
la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra
il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la
STFA del 18 marzo 2002
nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno
alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio
sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità
lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto
l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno
della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid.
3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D.,
7.
giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).
2.3.2
Nel caso concreto, al
considerando 2.2.3., questo Tribunale è pervenuto alla conclusione che,
posteriormente al 30 giugno 2016, RI 1 ha ritrovato una piena capacità
lavorativa nella sua precedente professione d’insegnante di nuoto, svolta - per
sua scelta personale (cfr. doc. I, p. 6: “… essendo la ricorrente una donna che
ha sempre lavorato in forma ridotta dopo l’arrivo dei figli; …”) - con un grado
di occupazione del 10% circa.
Di conseguenza, la
ricorrente non subisce alcuna perdita di guadagno a dipendenza delle
conseguenze dell’infortunio occorsole in data 27 maggio 2015, ciò che esclude
il diritto a una rendita d’invalidità LAINF.
Il riferimento, contenuto
nell’atto di ricorso (cfr. doc. I, p. 6), al metodo misto di valutazione
dell’invalidità (e alla relativa sentenza della CEDU del 2 febbraio 2016 nella
causa Di Trizio), è privo di pertinenza, in quanto l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni è di principio legata all’esercizio di un’attività
lucrativa (cfr. art. 1a LAINF), mentre l’assicurazione per l’invalidità offre
una copertura assicurativa anche alle persone prive di attività lucrativa (cfr.
art. 1b LAI in relazione con l’art. 1a e 2 LAVS). Pertanto, contrariamente
all’assicurazione per l’invalidità, nella determinazione del grado d’invalidità
secondo la LAINF non si considera il pregiudizio che la persona assicurata
patisce in attività non assicurate o non retribuite (cfr. art. 28 cpv. 2
seconda frase OAINF) (in questo senso, si veda la STF 8C_664/2007 del 14 aprile
2008.
consid. 7.2.3 e riferimenti ivi menzionati).
Alla luce di quanto
precede, il fatto che l’amministrazione abbia negato il diritto alla rendita
non presta il fianco a critiche di sorta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti