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Decisione

35.2017.135

Estinzione diritto a prestazioni di corta durata (stabilizzazione stato di salute infortunistico e ritrovata piena abilità lavorativa nell'abituale professione). Negato diritto a rendita d'invalidità

9 luglio 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

30 giugno 2016, ma non hanno approfondito ulteriormente la questione. Lo stesso

Dr. __________ in quel che dovrebbe essere il rapporto sulla visita di chiusura

non dice alcunché (doc. ZM 30), parlando solo alla fine della IMI. Egli non

nasconde che vi siano limitazioni, che vanno quantificate, in applicazione

conforme (essendo la ricorrente una donna che ha sempre lavorato in forma

ridotta dopo l’arrivo dei figli; nota sentenza CorteEDU Di Trizio) se del caso

del metodo misto. Ma la questione non può essere scartata d’acchito senza

nessuna motivazione. Del resto, la causalità con l’infortunio non è mai stata

messa in dubbio.” (doc. I, p. 5 s.)

La ricorrente ha infine

chiesto che il TCA indica un pubblico dibattimento, per poter esprimere il proprio

punto di vista sulla controversia (doc. I, p. 3).

1.4. L’amministrazione, in

risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5. In replica, la ricorrente ha

segnatamente osservato che “il problema in definitiva, come anche confermato

dall’assicuratore in risposta, è la questione dell’edema osseo. Interpellato

nuovamente privatamente il Viceprimario Dr. med. __________ ha riferito

oralmente che la controversia che ci occupa si caratterizza per essere un caso

“borderline” (parola usata dallo specialista). Ora, la situazione sembra

rientrata, ma le sequele potrebbero anche aggravarsi portando alla osteonecrosi

(morte dell’osso). In caso di una simile situazione si potrebbe effettuare una

protesi, ma secondo lo specialista si tratterebbe di una scelta sproporzionata.

A parer suo si dovrebbe approfondire il carattere invalidante, per avere una

risposta definitiva. Il Dr. med. __________, che non è il medico curante della

ricorrente (è il Dr. med. __________) si è detto disponibile ad essere

interrogato in udienza. Si tratta di uno specialista dalle indubbie competenze.

Si chiede pertanto formalmente la sua audizione nel quadro del dibattimento,

che ci si vede a confermare.” (doc. IX, p. 2).

L’assicuratore resistente

si è espresso al riguardo in data 9 febbraio 2018 (cfr. doc. XI).

1.6. In data 9 maggio 2018 il

presidente del TCA ha citato le parti al richiesto pubblico dibattimento (cfr.

doc. XIII).

Il 15 maggio 2018, la

patrocinatrice dell’’insorgente ha comunicato al Tribunale di rinunciare alla

richiesta d’indire un pubblico dibattimento, ribadendo invece la domanda di

audizione testimoniale del dott. __________ (doc. XIV).

1.7. Il 16 maggio 2018, questa

Corte ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a

rispondere ad alcuni quesiti relativi al caso sub judice (doc. XV).

La sua risposta è

pervenuta in data 25 maggio 2018 (doc. XVII).

Alle parti è stato concesso

di formulare delle osservazioni in proposito. Esse si sono espresse il 31

maggio 2018 (cfr. doc. XIX), rispettivamente il 7 giugno 2018 (cfr. doc. XX).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite è la

questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine alle prestazioni

sanitarie dall’8 giugno 2017e all’indennità giornaliera dal 1° luglio 2016,

come pure a negare all’assicurata il diritto a una rendita d’invalidità, oppure

no.

Così come osservato dall’insorgente

medesima (cfr. doc. I, p. 6: “…, la causalità con l’infortunio non è mai stata

messa in dubbio.”), nel caso di specie, l’aspetto relativo all’eziologia del

danno alla salute non è controverso, tanto che l’amministrazione ha al riguardo

riconosciuto il diritto a un’IMI del 5% (cfr. doc. 73).

2.2

Diritto alle

prestazioni sanitarie e all’indennità giornaliera estinto?

2.2.1

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents

(LAA), p. 41 ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” ai sensi dell’art. 19

cpv. 1 LAINF, va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

2.2.2

Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace

di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto

all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata

incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.

In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

L’entità

dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex

art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è

concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale

professione.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto

quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia a

utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti

da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità

lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà risultanti

da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito

dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate

nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in

un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a;

RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393

consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.2.3

Nel caso di specie, con la

decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF convenuto ha

dichiarato stabilizzato lo stato di salute infortunistico dall’8 giugno 2017 (con

estinzione del diritto alle prestazioni di cura medica) e ha negato l’esistenza

di una qualsiasi inabilità nell’abituale attività lavorativa della ricorrente a

decorrere dal 1° luglio 2016 (con conseguente estinzione del diritto

all’indennità giornaliera).

Da parte sua, l’insorgente

contesta che la documentazione medica agli atti consenta di concludere, con il

grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che le sue condizioni

di salute infortunistiche si sarebbero stabilizzate dal giugno 2017,

rispettivamente che ella avrebbe ritrovato una piena capacità lavorativa a far

tempo dal luglio 2016 (cfr. doc. I).

Per quanto riguarda

innanzitutto la pretesa stabilizzazione dello stato di salute, questo

Tribunale rileva che in uno scritto del 17 marzo 2016 indirizzato al medico

curante dell’assicurata dott. __________, il dott. __________, Viceprimario

dell’unità di traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________,

ha in particolare rilevato che “… le opzioni sono molto semplici, o la paziente

convive con questa situazione che comunque al momento non è

limitante/invalidante oppure bisogna parlare di un’eventuale protesi,

monocompartimentale vi è una controindicazione data dal peso della paziente,

per la totale il tutto da un punto di vista chirurgico mi sembra veramente

esagerato. Per cui finirei la fisioterapia che tu hai dato, di seguito

chiuderei il caso clinico e se ci dovessero essere delle sequele o dei

peggioramenti in un futuro dovremo decidere l’eventuale procedere chirurgico ma

attenderei l’evoluzione.” (doc. ZM 20 – il corsivo è del redattore).

A margine della visita

fiduciaria di controllo del 16 marzo 2016, il dott. __________, spec. FMH in

medicina interna, ha ritenuto indicata una nuova valutazione a distanza di sei

mesi per “definizione del caso ai sensi della LAINF.” (doc. ZM 22, p. 4).

La visita fiduciaria di

chiusura, sempre eseguita dal dott. __________, ha avuto luogo il 7 giugno e il

5.

luglio 2017, quindi parecchio tempo dopo rispetto a quanto era stato

prospettato in un primo momento.

Dal relativo rapporto,

datato 7 luglio 2017, si evince che tra il primo e il secondo consulto,

l’assicurata è stata sottoposta a una nuova RMN del ginocchio destro (il 23

giugno 2017), che ha messo in luce una leggera regressione dell’edema midollare

del condilo femorale mediale su lesione osteocondrale con alterazione

cartilaginea sovrastante invariata (cfr. doc. ZM 28).

Da parte sua, il

fiduciario ha rilevato che l’esame in questione ha “… obbiettivato un quadro

stabile che rispecchia d’altronde anche il quadro funzionale stabilizzato ormai

da tempo.”. Egli ha pertanto proceduto “… alla chiusura del caso ai sensi della

Lainf non aspettandosi più miglioramenti significativi della funzionalità con

trattamenti conservativi. Ulteriori trattamenti quali per esempio l’agopuntura

non saranno quindi più assunti in regime Lainf.” (doc. ZM 30, p. 5).

In sede di replica, la

rappresentante della ricorrente ha affermato di avere avuto nel frattempo,

verosimilmente durante il gennaio 2018, un colloquio con il dott. __________,

il quale le avrebbe riferito oralmente della presenza di “… un caso

“borderline” (parola usata dallo specialista). Ora la situazione sembra

rientrata, ma le sequele potrebbero anche aggravarsi portando alla osteonecrosi

(morte dell’osso). In caso di una simile situazione si potrebbe effettuare una

protesi, ma secondo lo specialista si tratterebbe di una scelta sproporzionata.

A parer suo si dovrebbe approfondire il carattere invalidante, per avere una

risposta definitiva.” (doc. IX, p. 2).

Il 16 maggio 2018, il TCA

ha interpellato il medico curante specialista dell’assicurata, al quale ha posto

le seguenti domande:

" (…).

1.

Dopo il

consulto del 16 marzo 2016, lei ha ancora avuto modo di visitare l’assicurata?

Nell’affermativa, in quali date?

2.

Sempre

nell’affermativa, a margine delle ulteriori consultazioni, lei ha oggettivato

un peggioramento delle condizioni di salute infortunistiche dell’assicurata (concretamente

dello stato del ginocchio destro), oppure no?

Se sì, voglia puntualmente precisare

in cosa è consistito il peggioramento.

Se no, può o meno confermare che le

considerazioni contenute nel suo rapporto del 17 marzo 2016 hanno mantenuto

tutta la loro validità (ciò che sembrerebbe essere il caso alla luce di quanto

lei ha recentemente dichiarato all’avv. RA 1)?” (doc. XV)

Questo il tenore delle

risposte fornite dal dott. __________ in data 17 maggio 2018:

" (…) Per

quanto riguarda le sue richieste/domande non ho più rivisto la signora RI 1

dalla mia ultima visita del 16 marzo 2016.

Per sua informazione avevo visto la signora RI 1 nell’ottobre del

2015.

a causa di un trauma distorsivo del ginocchio destro, la quale aveva

sviluppato un edema osseo ed un processo infiammatorio appunto dell’osso.

Una delle sequele/conseguenze di un edema osseo è lo sviluppo

appunto di un’osteonecrosi ed infatti nella risonanza magnetica del 23.6.2017,

si vede chiaramente una regressione dell’edema osseo grazie al trattamento che

la paziente ha avuto ma delle sequele con una piccola zona di alterazione

condrale ed una piccola osteonecrosi conseguenza appunto come dicevo dell’edema

osseo.

Per rispondere alle sue domande se ho mantenuto o meno la mia

validità sul rapporto del 17 marzo, l’indicazione di un eventuale intervento

chirurgico non è data dagli esami radiologici ma dai sintomi o meno che il

paziente può avere ed è chiaro che se dovesse persistere o peggiorare una

sintomatologia, cosa anche possibile, legata a questa alterazione della

cartilagine ed a questa osteonecrosi, bisognerà intervenire chirurgicamente

come dal mio rapporto con una protesi purtroppo non monocompartimentale in

quanto è una controindicazione relativa in pazienti in sovrappeso.” (doc. XVII)

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale rileva che, a fronte degli esiti della risonanza

magnetica di decorso del 22 febbraio 2016, che aveva evidenziato una netta

regressione dell’edema midollare a livello del compartimento mediale del

menisco e, d’altra parte, la presenza di una piccola area di osteonecrosi a

livello del condilo femorale mediale con edema reattivo (cfr. doc. ZM 19), e dell’importanza

della sintomatologia denunciata dalla ricorrente, con il referto del 17 marzo

2016, il dott. __________ aveva proposto al medico curante di chiudere il caso,

riservata l’eventualità di un peggioramento futuro (con necessità, in quel

caso, d’intervenire chirurgicamente – cfr. doc. ZM 20).

Il 23 giugno 2017,

l’assicurata è stata sottoposta a un nuovo esame di risonanza magnetica al

ginocchio destro disposto dal fiduciario della CO 1, dal quale è emersa una

situazione di sostanziale stabilità rispetto all’accertamento precedente (cfr.

doc. ZM 28: “Rispetto al 22.02.2016 leggera regressione dell’edema midollare

del condilo femorale mediale su lesione osteocondrale. Invariata l’alterazione

cartilaginea sovrastante. Invariato il versamento intra-articolare. Per il

resto il quadro è pure invariato, …”). Ciò è peraltro stato confermato anche

dallo stesso dott. __________, a margine della visita del 5 luglio 2017 (cfr.

doc. ZM 30, p. 5: “Come d’accordo con la paziente alla prima visita è stato

organizzato un controllo RMI che ha obbiettivato un quadro stabile che

rispecchia d’altronde anche il quadro funzionale stabilizzato ormai da tempo.”

– il corsivo è del redattore).

Come ha pertinentemente

sottolineato l’amministrazione (cfr. doc. XIX, p. 1), dalle tavole processuali

non si evince che, in ragione di un aggravamento della sintomatologia legata

allo stato di salute infortunistico, l’assicurata si sarebbe nel frattempo vista

costretta a far capo di nuovo a cure specialistiche. Il medico curante

specialista ha d’altronde dichiarato che l’ultima consultazione ha avuto luogo

nel mese di marzo 2016 (cfr. doc. XVII).

Per quanto concerne l’affermazione

ricorsuale secondo la quale le condizioni di salute infortunistiche presenterebbero

nel frattempo una tendenza al peggioramento in ragione di un coinvolgimento algico

della caviglia sinistra, essa non risulta confermata da documentazione medica. D’altro

canto, secondo la giurisprudenza federale, la questione della stabilizzazione

va valutata in maniera prospettica, ponendosi al momento in cui le

prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, nel mese di giugno

2017; cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid.

4.

,8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2,8C_303/2017 del 5 settembre

2017.

consid. 6.3.1). Ora, da questo punto di vista, la documentazione medica a

disposizione parla chiaramente a favore di una situazione ormai stabilizzata.

Va comunque sottolineato

che qualora dovesse intervenire il peggioramento ipotizzato dal medico curante

specialista, l’insorgente potrà annunciare una ricaduta del sinistro del maggio

2015, con ripristino del diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. art. 11

OAINF).

Visto il contenuto dei

referti agli atti dei dottori __________ e __________ e considerata l’assenza

di certificazioni specialistiche atte a generare dei dubbi, anche soltanto lievi

(su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), circa l’attendibilità di quanto

attestato dai sanitari appena menzionati, questa Corte ritiene accertato che le

condizioni di salute infortunistiche si sono stabilizzate, al più tardi,

dal giugno 2017. A ragione la CO 1 ha pertanto dichiarato estinto il diritto

alle prestazioni sanitarie in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

Trattandosi della pretesa estinzione

del diritto all’indennità giornaliera a contare dal 1° luglio 2016, questa

Corte osserva che agli atti figura il certificato d’inabilità lavorativa

allestito il 3 giugno 2016 dal medico curante della ricorrente all’attenzione

del Servizio medico __________, il quale ha attestato una piena incapacità limitatamente

al 30 giugno 2016, con la precisazione che la prognosi era da

considerarsi “buona” (doc. ZM 25).

Attestazioni d’inabilità

lavorativa per il periodo successivo al 30 giugno 2016 non ve ne sono (né del

resto la ricorrente pretende che ve ne siano; cfr. doc. I: “È vero, essi hanno

attestato una piena incapacità fino al 30 giugno 2016 …” – il corsivo è

del redattore).

In questo contesto, non

può essere ignorato che il medico curante specialista dell’insorgente aveva

esplicitamente negato la presenza di una situazione invalidante già a margine

della consultazione del 16 marzo 2016 (cfr. doc. ZM 20).

Il fatto che il dott. __________

non abbia approfondito l’aspetto della capacità lavorativa dell’assicurata in

occasione della visita di chiusura del giugno/luglio 2017 non deve stupire, visto

l’assenza di un’inabilità medicalmente attestata posteriormente al 30 giugno 2016.

In queste condizioni, non

essendo dimostrata l’esistenza di un’incapacità lavorativa dopo il 30 giugno

2016, la decisione su opposizione impugnata deve essere tutelata anche nella

misura in cui l’amministrazione ha posto fine al versamento dell’indennità

giornaliera a contare dal 1° luglio 2016.

2.3

Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.3.1

Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16

LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF

la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra

il danno alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la

STFA del 18 marzo 2002

nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò nondimeno, se il danno

alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio

sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità

lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto

l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid.

3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D.,

7.

giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).

2.3.2

Nel caso concreto, al

considerando 2.2.3., questo Tribunale è pervenuto alla conclusione che,

posteriormente al 30 giugno 2016, RI 1 ha ritrovato una piena capacità

lavorativa nella sua precedente professione d’insegnante di nuoto, svolta - per

sua scelta personale (cfr. doc. I, p. 6: “… essendo la ricorrente una donna che

ha sempre lavorato in forma ridotta dopo l’arrivo dei figli; …”) - con un grado

di occupazione del 10% circa.

Di conseguenza, la

ricorrente non subisce alcuna perdita di guadagno a dipendenza delle

conseguenze dell’infortunio occorsole in data 27 maggio 2015, ciò che esclude

il diritto a una rendita d’invalidità LAINF.

Il riferimento, contenuto

nell’atto di ricorso (cfr. doc. I, p. 6), al metodo misto di valutazione

dell’invalidità (e alla relativa sentenza della CEDU del 2 febbraio 2016 nella

causa Di Trizio), è privo di pertinenza, in quanto l’assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni è di principio legata all’esercizio di un’attività

lucrativa (cfr. art. 1a LAINF), mentre l’assicurazione per l’invalidità offre

una copertura assicurativa anche alle persone prive di attività lucrativa (cfr.

art. 1b LAI in relazione con l’art. 1a e 2 LAVS). Pertanto, contrariamente

all’assicurazione per l’invalidità, nella determinazione del grado d’invalidità

secondo la LAINF non si considera il pregiudizio che la persona assicurata

patisce in attività non assicurate o non retribuite (cfr. art. 28 cpv. 2

seconda frase OAINF) (in questo senso, si veda la STF 8C_664/2007 del 14 aprile

2008.

consid. 7.2.3 e riferimenti ivi menzionati).

Alla luce di quanto

precede, il fatto che l’amministrazione abbia negato il diritto alla rendita

non presta il fianco a critiche di sorta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti