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Decisione

35.2017.136

Istanza di revisione STCA 35.2017.29 del 17 agosto 2017 respinta

15 gennaio 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati

scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato

da un crimine o da un delitto.

Pedissequamente, l'art. 24

Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni

è ammessa la revisione:

a) se sono stati scoperti

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un

delitto ha influito sul giudizio.

A norma dell'art 25 cpv. 1

Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione

dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla

data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a)

e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve

inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

2.3. Perché il TCA possa rivedere

una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati

scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Un fatto è da considerarsi

nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è

stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente

malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove

l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe

potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente

procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire

suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione

dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un

apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid.

5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non

pubblicata,2A.531/1999).

Per quanto riguarda i

nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in

grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in

precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche

in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia

stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138

consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).

Costituisce, dunque, fatto

nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era

già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir

prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della

necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).

In una sentenza C 223/06

del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che

stanno alla base della revisione di una sentenza:

" 3.2 La

nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di

revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),

di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di

una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24

gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già

esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati

poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti

verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,

secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non

vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF

121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204;

110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher,

Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di],

Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21;

René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I

fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura

tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da

condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico

corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono

servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti

già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano

potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b

pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo

diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già

rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il

semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può

determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi

del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.

pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

2.4. Con il giudizio di cui è ora

chiesta la revisione, il TCA - dopo aver puntualizzato che l'oggetto della lite

era circoscritto all'entità del grado d’invalidità dell'assicurato, non essendo

invece oggetto di contestazione il riconoscimento di un’IMI del 20% - ha

riconosciuto la correttezza della decisione formale dell'11 agosto 2016, confermata

in seguito con decisione su opposizione del 24 febbraio 2017, mediante la quale

l’CO 1, per quanto concerneva l'infortunio del 16 luglio 2006 alla spalla

destra, aveva negato all'assicurato una rendita (a fronte di un grado di

invalidità nullo; ritenuto un reddito "da valido" identico a quello

"da invalido" e pari a fr. 90'144.-, determinato sulla base della TA1

2012, ramo 41-43, livello 3, uomini, aggiornato al 2016).

In quella pronunzia, il TCA - dopo aver accertato che la fattispecie andava valutata

facendo astrazione dai disturbi neuropatici al piede destro, dai dolori alla

colonna cervicale e dai disturbi psichici che non erano di pertinenza

dell'assicuratore resistente e che, pertanto, in data 1° luglio 2016 lo stato

di stato di salute infortunistico dell'assicurato era stabilizzato ai sensi

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza - ha confermato la

valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario, che non

era stata stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede

ricorsuale e che risultava plausibile anche alla luce dei precedenti

giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti superiori, riportati nel giudizio. Il TCA è quindi

giunto alla conclusione che, tenuto conto del diploma tecnico

edilizio di costruzioni e ingegnere meccanico, con equipollenza in diploma di

una scuola superiore specializzata di tecnica SSST, di cui era in

possesso, RI 1 era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa complessa nel ramo dell'edilizia (es.

responsabile tecnico, capocantiere, ecc.). Accertato che RI 1 non presentava

alcuna incapacità lavorativa nello svolgimento di un lavoro complesso nel ramo

Considerandi

dell'edilizia (es. responsabile tecnico, capocantiere, ecc.), il TCA ha ammesso

l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di guadagno (cfr. STCA 35.2017.29 del

17.

agosto 2017 di cui al doc. B).

Il patrocinatore dell'assicurato chiede la revisione della sentenza anzidetta,

in quanto il suo cliente, contrariamente a quanto accertato dal TCA, presenterebbe

un'incapacità lavorativa permanente del 25% a causa del danno infortunistico

alla spalla destra e quindi, considerato che il minor discapito salariale è

dato da una corrispondente riduzione dell'attività abituale, ne deriverebbe, a

suo avviso, una perdita di guadagno e, pertanto, un grado d'invalidità del 25%,

che aprirebbe il diritto ad una rendita LAINF di pari grado come pure alla

copertura delle spese mediche a favore del suo assistito. A sostegno dell'istanza

di revisione produce - quale nuovo mezzo di prova - la valutazione medica del

16.

agosto 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e

traumatologia e chirurgia toracica, dal quale risulterebbe, a suo avviso, un'inabilità

lavorativa duratura del 25% del suo cliente (doc. I, V e C).

L’CO 1, da parte sua, ritiene

che le condizioni per procedere a una revisione della sentenza cantonale del 17

agosto 2017 non sono invece adempiute (doc. III).

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi, il

giudice delegato ritiene che la valutazione del 16 agosto 2017 del dr. med. __________

(doc. C) non è suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento

della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso.

Il dr. med. __________, nella sua valutazione del 16 agosto 2017 (doc. A1/4),

osserva, in particolare, quanto segue:

" Mi

trovo d'accordo con la valutazione del Dr. __________ citata al punto due della

decisione su opposizione della CO 1 del 24.02.2017, dove descrive le attività

che si possono esigere dal paziente: "l'assicurato può molto spesso

sollevare pesi fino a 5 Kg fino a livello dei fianchi. Molto spesso può

sollevare pesi fino a 10 Kg a livello dei fianchi.

Talvolta pesi fino a 25 Kg ma mai superiori ai 25 Kg. Può molto

spesso sollevare pesi oltre l'altezza del petto fino a 5 Kg ma mai pesi

superiori a 5 Kg. Può molto spesso effettuare lavori leggeri e di precisione.

Spesso può fare lavori di media entità. Di rado lavori pesanti ma mai lavori

molto pesanti". Mi discosto invece dalla sua valutazione sulla possibilità

di riprendere un'attività a pieno come muratore. E' infatti impossibile con

queste limitazioni fisiche praticare un'attività di muratore, manovale o

carpentiere sul cantiere o su qualsiasi altra attività "pesante" di

lavoro e preciso che proprio questo tipo d'impedimento viene dalle gravi

sequele che sono derivate al paziente alla spalla destra a seguito

dell'incidente del 1999.

Evidentemente nella sua qualità di disponente o anche di

coordinatore del traffico dei vagoni alla __________ del __________ tutte queste

attività erano possibili.

Ritengo pertanto che l'averlo ritenuto abile senza inabilità,

riferito al pristino impiego del paziente del 1999 quale coadiutore di muratori

e carpentieri sul cantiere è stata una decisione inadeguata . Essa va

sottoposta a revisione, concedendo al paziente per questo tipo di attività

un'inabilità lavorativa duratura di almeno il 25%. (…). (…) il paziente ha

subito nel 1999 una grave importante lesione della spalla destra, i cui sintomi

si sono estesi per tutta la durata della sua vita lavorativa e professionale e

continueranno nel futuro a impedirgli di assumere delle professioni pesanti

quali muratore, carpentiere, operaio con funzioni non ben determinate di

assistenza sul cantiere con lavoro pesante. Ritengo che nel caso in oggetto

sin dall'inizio, ossia dal 1999, il paziente era inabile a questi tipi di

lavori almeno al 25% e che pertanto la sua rendita dovrebbe essere sotto questo

aspetto rivista nonostante la presenza di manifeste lesioni degenerative

sintomatiche alla schiena, attivate temporaneamente dalla caduta del 02.09.2016

(…)"

(cfr. doc. C; n.d.r.: il corsivo e le sottolineature sono della

redattrice)

Da quanto precede si deduce

quindi che lo specialista di fiducia dell'assicurato concorda con l'esigibilità

posta dal medico fiduciario dell'CO 1 - specialista FMH in chirurgia ortopedica

e traumatologia dell'apparato locomotore - che vanta un’ampia esperienza in

materia di medicina assicurativa e infortunistica.

Sulla base dell'esigibilità fissata dal medico fiduciario, che risultava

plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riguardanti

assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori

riportati nella sentenza di cui ora viene chiesta la revisione, il TCA era

giunto alla conclusione che, tenuto conto del diploma tecnico

edilizio di costruzioni e ingegnere meccanico, con equipollenza in diploma di

una scuola superiore specializzata di tecnica SSST, di cui era in

possesso, RI 1 era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa complessa nel ramo dell'edilizia (es.

responsabile tecnico, capocantiere, ecc.).

Il TCA ha puntualizzato che di

norma, in tali attività predomina l'aspetto della conduzione, della

sorveglianza anziché quello dell'esecuzione pratica di opere edili e che chi

ricopre tali ruoli può facilmente evitare di compiere sforzi fisici, mansioni

espletate da altri lavoratori edili, principalmente dai manovali. Il TCA ha

pure ricordato la giurisprudenza del TFA, secondo la quale occorre tener

presente il fatto che, nell’industria e nell’artigianato, i lavori manuali, che

richiedono l’impiego della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine

mentre acquistano importanza le funzioni di sorveglianza. Il TCA ha quindi ribadito

di essere dell’opinione che le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico (e più precisamente quelle indicate nell'apprezzamento medico

del 7 gennaio 2016 del dr. med. __________) non gli impedivano, su di un

mercato equilibrato del lavoro, di svolgere un'attività lavorativa complessa

nel ramo dell'edilizia (es. responsabile tecnico, capocantiere, ecc.),

ricordando di aver già avuto occasione di ritenere che un capo-muratore - che

doveva astenersi dal trasportare o sollevare pesi superiori ai 15 kg - non era

impedito, su di un mercato equilibrato del lavoro, nello svolgere la propria

attività abituale in misura normale. Tanto più - ha puntualizzato il TCA - che

l'assicurato aveva svolto dal mese di aprile 2011 fino alla fine del mese di ottobre

2012.

l'attività di "disponente" per tutto il cantiere __________

(ovvero un lavoro di responsabilità ove predominava l'aspetto della conduzione

e della sorveglianza) mentre, al momento in cui era stata emessa la decisione

dell'11 agosto 2016, lavorava al 50% quale "responsabile tecnico"

presso la __________ di __________ dal 1° giugno 2016, percependo un salario di

fr. 42'000.- e, dalla decisione su opposizione del 24 febbraio 2017, emergeva

che in quel momento RI 1 lavorava al 100% quale "assistente tecnico"

presso la __________ di __________ dal 1° settembre 2016, percependo un salario

di fr. 84'500.-. Accertato che RI 1 non presenta alcuna incapacità lavorativa

nello svolgimento di un lavoro complesso nel ramo dell'edilizia (es.

responsabile tecnico, capocantiere, ecc.), il TCA ha quindi ammesso

l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di guadagno, precisando che,

quand'anche si avesse voluto ritenere quale "salario da invalido"

l'importo di fr. 84'500.- effettivamente percepito per un'attività complessa

nel ramo dell'edilizia ("assistente tecnico") a tempo pieno

dall'assicurato a decorrere dal 1° settembre 2016, indicato nella decisione su

opposizione del 24 febbraio 2017, quest'ultimo non ne avrebbe tratto alcun

beneficio. Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr.

84'500.- annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto il danno alla salute infortunistico, e cioè fr. 90'144.- annui - sarebbe

stato infatti del 6,26% arrotondato al 6%, secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, e quindi non pensionabile (cfr. STCA 35.2017.29

del 17 agosto 2017 di cui al doc. B). In siffatte circostanze, l'inabilità

lavorativa duratura di almeno il 25% attestata dallo specialista di fiducia dell'assicurato

in attività pesanti e riconducibile all'infortunio del 1999 era ininfluente ai

fini del giudizio reso dal TCA.

2.6

In queste condizioni

l'istanza di revisione del 13 novembre 2017 - tendente al riconoscimento di una

rendita di invalidità del 25% e della (genericamente richiesta) copertura delle

spese mediche a favore di RI 1 - deve essere respinta senza che sia necessario

procedere ad ulteriori atti istruttori (in particolare, al richiamo degli

incarti CO 1 inf. no. __________ del 16 luglio 2006 e inf. no. __________ del 6

settembre 2016, così come postulato dal patrocinatore dell'assicurato: cfr.

doc. I).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza di revisione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti