35.2017.136
Istanza di revisione STCA 35.2017.29 del 17 agosto 2017 respinta
15 gennaio 2018Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.136
PC/sc
Lugano
15 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull'istanza del 13 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
chiedente la revisione della sentenza emessa il 17
agosto 2017 dal TCA (inc. 35.2017.29) nella causa da lui promossa con ricorso
del 3 aprile 2017
contro
la decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 settembre 1999, RI
1, nato il __________ 1965, è stato vittima di un infortunio alla spalla destra
con conseguente lussazione e frattura del tubercolo maggiore (doc. D e B).
Il 16 luglio 2006, RI 1, dipendente della __________ di __________ dal 1°
giugno 2003, in qualità di "minatore" e, perciò, assicurato d’obbligo
contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre stava lavorando presso il __________
di __________, ha sbattuto la spalla destra contro una barra di ferro,
riportando dei dolori persistenti (inf. no. __________).
Dopo essere stato licenziato per il 31 ottobre 2012, nell'ambito della
ristrutturazione del personale con la fine del __________ - durante il quale
aveva rivestito il ruolo di "minatore, lancista ciffa robot e camion
pompa beton" a partire dal 2003, "locomotorista" a
decorrere dal 2007 e "disponente" dal 2010 - il 6 novembre
2012 RI 1 è rimasto vittima di un altro infortunio, riportando un trauma al
piede destro schiacciato da un pesante sollevatore (inf. no. __________).
In ambedue i casi, l’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria
responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Esperiti gli accertamenti medici del caso, il 2 giugno 2016 l'CO 1 ha
comunicato all’assicurato la sospensione a decorrere dal 1° luglio 2016 delle
prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), ritenuto come, in base
alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai da
considerare stabilizzato; nella medesima occasione esso ha pure puntualizzato
che, a decorrere dalla medesima data, veniva considerato abile nella misura
massima possibile (cfr. STCA 35.2017.29 del 17 agosto 2017 consid. 1.1 di cui
al doc. B).
1.2. Con decisione dell'11 agosto
2016 l’Istituto assicuratore, dopo aver puntualizzato che per l'infortunio al
piede destro del 6 novembre 2012 non sussisteva diritto a prestazioni di lunga
durata (visto che il medico __________ aveva confermato la piena capacità
lavorativa del 1° febbraio 2015 e nessun diritto all'IMI), per quanto
concerneva l'infortunio del 16 luglio 2006 alla spalla destra, ha negato
all'assicurato una rendita (a fronte di un grado di invalidità nullo; ritenuto
un reddito "da valido" identico a quello "da invalido" e
pari a fr. 90'144.-, determinato sulla base della TA1 2012, ramo 41-43, livello
3, uomini, aggiornato al 2016), attribuendogli un’indennità per menomazione
dell’integrità del 20%.
Nella medesima occasione l'CO 1 ha pure precisato che la sindrome da
disadattamento, la quale non aveva comunque influsso sulla capacità lavorativa,
non era in relazione causale adeguata con l'infortunio mentre i disturbi alla
colonna vertebrale cervicale non erano da mettere in relazione causale naturale
con l'infortunio ed eventuali prestazioni per tali affezioni erano da
richiedere ai competenti assicuratori malattia e invalidità.
A seguito dell’opposizione
cautelativa interposta l'8 settembre 2016 dall'__________, __________, e
completata il 20 febbraio 2017 dall'avv. __________, per conto dell’assicurato,
focalizzata sulle problematiche del piede e della spalla dell'assicurato, l’CO
1 in data 24 febbraio 2017 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. STCA 35.2017.29 del 17 agosto 2017 consid. 1.1 di cui al doc. B).
1.3. Con sentenza 35.2017.29 del
17 agosto 2017, il TCA ha respinto il ricorso interposto nel frattempo
dall'avv. __________ per conto dell'assicurato e ha confermato la decisione su
opposizione della CO 1.
La decisione appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Nel frattempo, il 6 settembre
2016, l'assicurato era rimasto vittima di una caduta sul fianco destro con
conseguente trauma distrattivo lombare (inf. no. __________).
Anche in questo caso l’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Esperiti gli accertamenti necessari, con decisione del 25 aprile 2017 l’Istituto
assicuratore, ha soppresso le prestazioni assicurative in quanto i disturbi
lamentati al rachide non potevano più essere ricondotti secondo il criterio
della probabilità preponderante all'infortunio del 6 settembre 2016.
A seguito dell’opposizione cautelativa interposta dall'avv. __________, per
conto dell’assicurato, che - dopo aver disposto una valutazione presso il dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia e traumatologia e chirurgia
toracica - ha comunicato il 24 agosto 2017 alla CO 1 di aver rinunciato al
mandato di rappresentanza ed a seguito dello scritto del 7 settembre 2017 con
cui il nuovo patrocinatore dell'assicurato, avv. RA 1, ha confermato
l'opposizione e ha chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità del
25% e la copertura delle spese di cura per la spalla destra sulla base della
valutazione del 16 agosto 2017 del dr. med. __________, con decisione del 5
ottobre 2017, l'CO 1 - dopo aver puntualizzato che "tenuto conto che
l'oggetto della decisione del 25.04.207 è circoscritto al rachide non può
essere entrato nel merito dell'opposizione fermo restando che in merito alla
questione della rendita d'invalidità per la spalla destra si è già espresso il
Tribunale cantonale con una sentenza formalmente cresciuta in giudicato; -
all'assicurato rimane unicamente la possibilità di chiedere la revisione della sentenza
ex art. 61 litt. I LPGA" - ha dichiarato l'opposizione irricevibile
(doc. D).
La decisione appena citata
è cresciuta incontestata in giudicato.
1.5. Con istanza datata 13
novembre 2017, l'assicurato, sempre per il tramite dell'avv. RA 1, ha domandato,
sulla base della valutazione del 16 agosto 2017 del dr. med. __________ (doc.
C), la revisione della sentenza cantonale del 17 agosto 2017 ex art. 61 cpv. 1
lett. i LPGA, postulando, in via principale, "La sentenza del 17 agosto 2017, inc. 35.2017.29, è
resa oggetto di revisione nel senso che a favore del signor RI 1, __________, è
riconosciuta una rendita d'invalidità del 25% e la copertura delle spese
mediche" e, in via subordinata, "L'incarto del signor RI 1, __________, è retrocesso
alla CO 1 per svolgere i necessari accertamenti medici e economici alla luce
delle nuove prove e poi emettere una nuova decisione sulle prestazioni Lainf"
(doc. I).
1.6. Nelle
osservazioni del 1° dicembre 2017 l'CO 1 ha postulato la reiezione dell'istanza
di revisione con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (doc. III).
1.7. In data 15 dicembre 2017 il
rappresentante dell'assicurato si è riconfermato, soffermandosi su alcuni
punti, nelle proprie tesi e domande (in particolare, ribadendo, che la
valutazione specialistica del dr. med. __________ è un nuovo mezzo di prova, esistente
al momento della decisione del TCA, rilevante e idoneo a determinare il diritto
del suo assistito alle prestazioni LAINF - rendita di invalidità - oggetto
della sentenza del TCA, ma che il suo cliente, che non ne aveva possesso, non
poteva senza sua colpa produrre precedentemente), con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (doc. V).
Il doc. V è stato inviato all'CO 1 per conoscenza (doc. VI).
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett.
Fatti
i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati
scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato
da un crimine o da un delitto.
Pedissequamente, l'art. 24
Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni
è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un
delitto ha influito sul giudizio.
A norma dell'art 25 cpv. 1
Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione
dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla
data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a)
e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve
inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
2.3. Perché il TCA possa rivedere
una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati
scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Un fatto è da considerarsi
nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è
stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente
malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove
l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe
potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente
procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire
suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione
dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un
apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid.
5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non
pubblicata,2A.531/1999).
Per quanto riguarda i
nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in
grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in
precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche
in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia
stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138
consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).
Costituisce, dunque, fatto
nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era
già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir
prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della
necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).
In una sentenza C 223/06
del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che
stanno alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La
nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di
revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),
di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di
una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24
gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già
esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati
poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti
verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,
secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non
vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF
121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204;
110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher,
Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di],
Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21;
René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I
fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura
tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da
condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico
corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono
servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti
già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano
potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b
pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo
diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già
rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il
semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può
determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi
del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.
pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
2.4. Con il giudizio di cui è ora
chiesta la revisione, il TCA - dopo aver puntualizzato che l'oggetto della lite
era circoscritto all'entità del grado d’invalidità dell'assicurato, non essendo
invece oggetto di contestazione il riconoscimento di un’IMI del 20% - ha
riconosciuto la correttezza della decisione formale dell'11 agosto 2016, confermata
in seguito con decisione su opposizione del 24 febbraio 2017, mediante la quale
l’CO 1, per quanto concerneva l'infortunio del 16 luglio 2006 alla spalla
destra, aveva negato all'assicurato una rendita (a fronte di un grado di
invalidità nullo; ritenuto un reddito "da valido" identico a quello
"da invalido" e pari a fr. 90'144.-, determinato sulla base della TA1
2012, ramo 41-43, livello 3, uomini, aggiornato al 2016).
In quella pronunzia, il TCA - dopo aver accertato che la fattispecie andava valutata
facendo astrazione dai disturbi neuropatici al piede destro, dai dolori alla
colonna cervicale e dai disturbi psichici che non erano di pertinenza
dell'assicuratore resistente e che, pertanto, in data 1° luglio 2016 lo stato
di stato di salute infortunistico dell'assicurato era stabilizzato ai sensi
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza - ha confermato la
valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario, che non
era stata stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede
ricorsuale e che risultava plausibile anche alla luce dei precedenti
giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori, riportati nel giudizio. Il TCA è quindi
giunto alla conclusione che, tenuto conto del diploma tecnico
edilizio di costruzioni e ingegnere meccanico, con equipollenza in diploma di
una scuola superiore specializzata di tecnica SSST, di cui era in
possesso, RI 1 era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un'attività lavorativa complessa nel ramo dell'edilizia (es.
responsabile tecnico, capocantiere, ecc.). Accertato che RI 1 non presentava
alcuna incapacità lavorativa nello svolgimento di un lavoro complesso nel ramo
Considerandi
dell'edilizia (es. responsabile tecnico, capocantiere, ecc.), il TCA ha ammesso
l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di guadagno (cfr. STCA 35.2017.29 del
17.
agosto 2017 di cui al doc. B).
Il patrocinatore dell'assicurato chiede la revisione della sentenza anzidetta,
in quanto il suo cliente, contrariamente a quanto accertato dal TCA, presenterebbe
un'incapacità lavorativa permanente del 25% a causa del danno infortunistico
alla spalla destra e quindi, considerato che il minor discapito salariale è
dato da una corrispondente riduzione dell'attività abituale, ne deriverebbe, a
suo avviso, una perdita di guadagno e, pertanto, un grado d'invalidità del 25%,
che aprirebbe il diritto ad una rendita LAINF di pari grado come pure alla
copertura delle spese mediche a favore del suo assistito. A sostegno dell'istanza
di revisione produce - quale nuovo mezzo di prova - la valutazione medica del
16.
agosto 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e
traumatologia e chirurgia toracica, dal quale risulterebbe, a suo avviso, un'inabilità
lavorativa duratura del 25% del suo cliente (doc. I, V e C).
L’CO 1, da parte sua, ritiene
che le condizioni per procedere a una revisione della sentenza cantonale del 17
agosto 2017 non sono invece adempiute (doc. III).
2.5
Chiamato ora a pronunciarsi, il
giudice delegato ritiene che la valutazione del 16 agosto 2017 del dr. med. __________
(doc. C) non è suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento
della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso.
Il dr. med. __________, nella sua valutazione del 16 agosto 2017 (doc. A1/4),
osserva, in particolare, quanto segue:
" Mi
trovo d'accordo con la valutazione del Dr. __________ citata al punto due della
decisione su opposizione della CO 1 del 24.02.2017, dove descrive le attività
che si possono esigere dal paziente: "l'assicurato può molto spesso
sollevare pesi fino a 5 Kg fino a livello dei fianchi. Molto spesso può
sollevare pesi fino a 10 Kg a livello dei fianchi.
Talvolta pesi fino a 25 Kg ma mai superiori ai 25 Kg. Può molto
spesso sollevare pesi oltre l'altezza del petto fino a 5 Kg ma mai pesi
superiori a 5 Kg. Può molto spesso effettuare lavori leggeri e di precisione.
Spesso può fare lavori di media entità. Di rado lavori pesanti ma mai lavori
molto pesanti". Mi discosto invece dalla sua valutazione sulla possibilità
di riprendere un'attività a pieno come muratore. E' infatti impossibile con
queste limitazioni fisiche praticare un'attività di muratore, manovale o
carpentiere sul cantiere o su qualsiasi altra attività "pesante" di
lavoro e preciso che proprio questo tipo d'impedimento viene dalle gravi
sequele che sono derivate al paziente alla spalla destra a seguito
dell'incidente del 1999.
Evidentemente nella sua qualità di disponente o anche di
coordinatore del traffico dei vagoni alla __________ del __________ tutte queste
attività erano possibili.
Ritengo pertanto che l'averlo ritenuto abile senza inabilità,
riferito al pristino impiego del paziente del 1999 quale coadiutore di muratori
e carpentieri sul cantiere è stata una decisione inadeguata . Essa va
sottoposta a revisione, concedendo al paziente per questo tipo di attività
un'inabilità lavorativa duratura di almeno il 25%. (…). (…) il paziente ha
subito nel 1999 una grave importante lesione della spalla destra, i cui sintomi
si sono estesi per tutta la durata della sua vita lavorativa e professionale e
continueranno nel futuro a impedirgli di assumere delle professioni pesanti
quali muratore, carpentiere, operaio con funzioni non ben determinate di
assistenza sul cantiere con lavoro pesante. Ritengo che nel caso in oggetto
sin dall'inizio, ossia dal 1999, il paziente era inabile a questi tipi di
lavori almeno al 25% e che pertanto la sua rendita dovrebbe essere sotto questo
aspetto rivista nonostante la presenza di manifeste lesioni degenerative
sintomatiche alla schiena, attivate temporaneamente dalla caduta del 02.09.2016
(…)"
(cfr. doc. C; n.d.r.: il corsivo e le sottolineature sono della
redattrice)
Da quanto precede si deduce
quindi che lo specialista di fiducia dell'assicurato concorda con l'esigibilità
posta dal medico fiduciario dell'CO 1 - specialista FMH in chirurgia ortopedica
e traumatologia dell'apparato locomotore - che vanta un’ampia esperienza in
materia di medicina assicurativa e infortunistica.
Sulla base dell'esigibilità fissata dal medico fiduciario, che risultava
plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riguardanti
assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori
riportati nella sentenza di cui ora viene chiesta la revisione, il TCA era
giunto alla conclusione che, tenuto conto del diploma tecnico
edilizio di costruzioni e ingegnere meccanico, con equipollenza in diploma di
una scuola superiore specializzata di tecnica SSST, di cui era in
possesso, RI 1 era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un'attività lavorativa complessa nel ramo dell'edilizia (es.
responsabile tecnico, capocantiere, ecc.).
Il TCA ha puntualizzato che di
norma, in tali attività predomina l'aspetto della conduzione, della
sorveglianza anziché quello dell'esecuzione pratica di opere edili e che chi
ricopre tali ruoli può facilmente evitare di compiere sforzi fisici, mansioni
espletate da altri lavoratori edili, principalmente dai manovali. Il TCA ha
pure ricordato la giurisprudenza del TFA, secondo la quale occorre tener
presente il fatto che, nell’industria e nell’artigianato, i lavori manuali, che
richiedono l’impiego della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine
mentre acquistano importanza le funzioni di sorveglianza. Il TCA ha quindi ribadito
di essere dell’opinione che le limitazioni derivanti dal danno alla salute
infortunistico (e più precisamente quelle indicate nell'apprezzamento medico
del 7 gennaio 2016 del dr. med. __________) non gli impedivano, su di un
mercato equilibrato del lavoro, di svolgere un'attività lavorativa complessa
nel ramo dell'edilizia (es. responsabile tecnico, capocantiere, ecc.),
ricordando di aver già avuto occasione di ritenere che un capo-muratore - che
doveva astenersi dal trasportare o sollevare pesi superiori ai 15 kg - non era
impedito, su di un mercato equilibrato del lavoro, nello svolgere la propria
attività abituale in misura normale. Tanto più - ha puntualizzato il TCA - che
l'assicurato aveva svolto dal mese di aprile 2011 fino alla fine del mese di ottobre
2012.
l'attività di "disponente" per tutto il cantiere __________
(ovvero un lavoro di responsabilità ove predominava l'aspetto della conduzione
e della sorveglianza) mentre, al momento in cui era stata emessa la decisione
dell'11 agosto 2016, lavorava al 50% quale "responsabile tecnico"
presso la __________ di __________ dal 1° giugno 2016, percependo un salario di
fr. 42'000.- e, dalla decisione su opposizione del 24 febbraio 2017, emergeva
che in quel momento RI 1 lavorava al 100% quale "assistente tecnico"
presso la __________ di __________ dal 1° settembre 2016, percependo un salario
di fr. 84'500.-. Accertato che RI 1 non presenta alcuna incapacità lavorativa
nello svolgimento di un lavoro complesso nel ramo dell'edilizia (es.
responsabile tecnico, capocantiere, ecc.), il TCA ha quindi ammesso
l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di guadagno, precisando che,
quand'anche si avesse voluto ritenere quale "salario da invalido"
l'importo di fr. 84'500.- effettivamente percepito per un'attività complessa
nel ramo dell'edilizia ("assistente tecnico") a tempo pieno
dall'assicurato a decorrere dal 1° settembre 2016, indicato nella decisione su
opposizione del 24 febbraio 2017, quest'ultimo non ne avrebbe tratto alcun
beneficio. Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr.
84'500.- annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuto il danno alla salute infortunistico, e cioè fr. 90'144.- annui - sarebbe
stato infatti del 6,26% arrotondato al 6%, secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, e quindi non pensionabile (cfr. STCA 35.2017.29
del 17 agosto 2017 di cui al doc. B). In siffatte circostanze, l'inabilità
lavorativa duratura di almeno il 25% attestata dallo specialista di fiducia dell'assicurato
in attività pesanti e riconducibile all'infortunio del 1999 era ininfluente ai
fini del giudizio reso dal TCA.
2.6
In queste condizioni
l'istanza di revisione del 13 novembre 2017 - tendente al riconoscimento di una
rendita di invalidità del 25% e della (genericamente richiesta) copertura delle
spese mediche a favore di RI 1 - deve essere respinta senza che sia necessario
procedere ad ulteriori atti istruttori (in particolare, al richiamo degli
incarti CO 1 inf. no. __________ del 16 luglio 2006 e inf. no. __________ del 6
settembre 2016, così come postulato dal patrocinatore dell'assicurato: cfr.
doc. I).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza di revisione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti