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Decisione

35.2017.137

Corretta decisione con la quale assicuratore ha posto termine alle prestazioni a distanza di un anno dall'evento dannoso alle ginocchia,considerato che l'infortunio ha solo transitoriamente peggiorato

28 marzo 2018Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

di moderate alterazioni di significato degenerativo diffuso erano già state

accertate sia durante l’esame RX del 13 giugno 2016 (doc. ZM-2.1) che nella

valutazione del dr. __________ del 14 ottobre 2016, il quale aveva attestato

che i dolori accusati fossero di natura degenerativa (doc. ZM-14)” (cfr. doc.

A1).

In sede ricorsuale, la

rappresentante della ricorrente ha nuovamente affermato che “lo stato attuale

delle ginocchia bilaterali sia dovuto in maniera preponderante ai vari

infortuni subiti, di pertinenza della CO 1, e non ad uno stato degenerativo

preesistente” (doc. I).

A motivazione di tali

pretese, la rappresentante dell’assicurata ha ritenuto non concludenti le

valutazioni del dr. __________ in quanto, innanzitutto, i disturbi alle

ginocchia non erano affatto stabilizzati, ma erano in peggioramento, come

constatato dal dr. __________, il quale ha quindi chiesto un secondo parere al

dr. __________.

Inoltre, la rappresentante

legale ha nuovamente rilevato che i disturbi alle ginocchia dell’assicurata

avrebbero dovuto essere valutati tenendo conto anche dei precedenti infortuni

subiti dalla stessa sempre agli arti inferiori nel 2013 (evento notificato per

errore alla cassa malati) e nel 2014 (regolarmente annunciato alla CO 1) (doc.

I).

2.6. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità

(cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile

2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza

senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che

non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e

parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I

673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla

valutazione enunciata dal dr. __________, specialista proprio nella materia che

qui interessa, con la quale ha concluso che l’evento traumatico dell’11

giugno 2016 “ha solo transitoriamente esacerbato uno stato premorboso

degenerativo per il quale la paziente era già in trattamento reumatologico da

tempo in gonartrosi bilaterale con meniscopatia mediale di cui da un lato già

trattata chirurgicamente nel passato. Ora a un anno dall’evento lo status quo

sine si può ragionevolmente considerare come raggiunto” (doc. ZM - 21 pag. 6).

Innanzitutto,

il TCA non può seguire l’insorgente nella misura in cui pretende che il dr. __________

non avrebbe tenuto conto del fatto che, come constatato dal dr. __________ in

occasione della visita del 29 maggio 2017, i disturbi accusati dall’assicurata

alle ginocchia erano ben lungi dall’essere stabilizzati, essendo ancora

presenti e anzi in peggioramento, tanto da richiedere un secondo parere al dr. __________

(cfr. doc. I).

Al riguardo, va rilevato

che il fatto che i disturbi alle ginocchia continuino ad essere presenti, come

sottolineato dalla ricorrente, risulta del tutto ininfluente nella presente

vertenza, avendo l’assicuratore infortuni posto termine alle cure mediche per

raggiungimento, come valutato dal dr. __________, dello status quo sine ed

essendo quindi venuto a mancare il nesso di causalità con l’evento dell’11

giugno 2016.

In tale prospettiva va

ricordato che lo “status quo sine” corrisponde, infatti, allo stato di

salute che, secondo l’evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato

anche senza l’infortunio (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-

accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, 2a ed., p. 865 n. 80).

Pertanto, il fatto che RI

1 continui a lamentare disturbi alle ginocchia anche trascorso il termine di un

anno dall’evento infortunistico indicato dal dr. __________, non è, di per sé,

suscettibile di mettere in discussione l’accertato raggiungimento dello status

quo sine. Ciò significa semplicemente che l’effetto causale dell’infortunio

si è definitivamente estinto trascorso il periodo di tempo indicato dal dr. __________

e che i disturbi ancora presenti sono ormai imputabili a cause

extra-infortunistiche (stato morboso preesistente).

Tale conclusione non può

essere rimessa in discussione neppure tenuto conto di quanto attestato dal dr. __________

nel referto del 15 novembre 2017 (doc. B5).

Lo specialista in

chirurgia ortopedica, difatti, nel suo referto, non ha espresso alcun tipo di

considerazione a proposito della valutazione del dr. __________ e, in

particolare, sul raggiungimento dello status quo sine.

Il dr. __________ ha, per

contro, consigliato all’assicurata, alla luce di quanto evidenziato a livello

delle due ginocchia, di effettuare della fisiokinesiterapia, spiegando alla

paziente che verosimilmente la lesione meniscale a carico del ginocchio destro

è compatibile con un trauma. Solo in caso di insuccesso della terapia

consigliata, il dr. __________ ha indicato la possibilità di eventualmente

procedere con un intervento chirurgico di meniscectomia mediale selettiva, con

tutte le conseguenze del caso (doc. B5).

Il TCA non vede, quindi,

motivo per distanziarsi dalla valutazione del medico consulente

dell’assicuratore LAINF a proposito del raggiungimento dello status quo sine a

distanza di un anno dall’evento infortunistico dell’11 giugno 2016.

Su quest’ultimo aspetto, va

Considerandi

rilevato che la conclusione del dr. Andreoli appare tanto più corretta,

ritenuto che in una STF 8C_178/2015 del 28 luglio 2015 consid. 4.2, l’Alta

Corte ha confermato il parere espresso dal medico consulente dell’assicuratore

in questione, secondo il quale, nel caso di una contusione del ginocchio, lo status

quo sine vel ante si ritiene di regola raggiunto trascorse due, massimo

quattro settimane dall’infortunio medesimo.

Alla ricorrente che

pretende sussistere un legame causale naturale con l’evento traumatico del

giugno 2016 anche dopo il 10 giugno 2017, per il semplice fatto che,

posteriormente a tale sinistro, ella ha manifestato un peggioramento dei

disturbi, va segnalato che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo

questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza

federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio,

un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale

argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e

inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013

consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter,

"woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF

8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema

vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

La

rappresentante della ricorrente non può essere seguita neppure laddove pretende

che “lo stato attuale delle ginocchia bilaterali sia dovuto in maniera

preponderante ai vari infortuni subiti, di pertinenza della CO 1, e non ad uno

stato degenerativo preesistente” (doc. I).

Da una parte, infatti,

questo Tribunale rileva che l’assicuratore LAINF non ha negato il fatto che l’evento

dell’11 giugno 2016 abbia giocato un ruolo causale sui disturbi

dell’assicurata, ma ha solo considerato che, come valutato dal dr. __________,

a distanza di un anno dall’infortunio, l’effetto causale dello stesso si è

definitivamente estinto.

Dall’altra, il TCA non può

che constatare l’indubbia esistenza, nel caso dell’assicurata, di uno stato

morboso degenerativo preesistente.

Dagli atti, infatti,

emerge la presenza di moderate alterazioni di significato degenerativo diffuso,

evidenziate già nella rx ginocchia bilaterali del 13 giugno 2016 (doc. ZM-2) e

riscontrate pure dal dr. __________, il quale, nel referto del 14 ottobre 2016,

ha rilevato che “a livello meniscale non è indicata l’artroscopia con

meniscectomia, anche perché le lesioni meniscali risulterebbero minime ed in

più degenerative” (doc. ZM-14.1).

Inoltre, come rilevato dal

dr. __________, dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata era già

stata in passato in trattamento reumatologico (segnatamente presso il dr. __________,

dal 25 novembre 2015 al 31 maggio 2016, cfr. doc. ZM-16) a seguito delle

diagnosi, tra le altre, di “gonartrosi a destra in rottura complessa del

menisco mediale, esiti di meniscectomia nel 2014” (cfr. doc. ZM-16,

sottolineatura della redattrice).

Inoltre, come del resto rilevato

dall’insorgente nelle osservazioni del 13 dicembre 2017 (cfr. doc. V), il TCA evidenzia

che una rottura complessa del menisco mediale destro con estensione alla

giunzione menisco-capsulare appariva già nella RM ginocchio destro nativa del 5

aprile 2016, antecedente all’infortunio dell’11 giugno 2016 (cfr. doc.

B3, sottolineatura della redattrice).

Quanto sostenuto dal

consulente medico dell’assicuratore infortuni trova, del resto, piena conferma

in letteratura specialistica, dalla quale si evince che le lesioni meniscali

sono solitamente causate da traumi indiretti. Il più delle volte si

tratta di movimenti di torsione con il ginocchio piegato. Quale esempio

classico viene menzionata la rottura meniscale insorta al momento di rialzarsi

repentinamente dalla posizione accovacciata (cfr. E. Baur/H. Nigst (ed.),

Versicherungsmedizin, 2a ed., p. 207 ss., J. Jerosch/J. Heisel/A.B. Imhoff

(ed.), Fortbildung Orthopädie – Traumatologie, Band 12: Knie, 2007, p. 40,

www.chirurgie-toulouse.fr: “Dans les lésions isolées

du ménisque, on distingue le mécanisme de flexion forcée associée ou non à une

certaine rotation externe forcée. La

position en flexion forcée prolongée du genou diminue temporairement les

qualités mécaniques du ménisque (diminution de sa lubrification). Lorsque le

sujet se relève brutalement, la corne postérieure du ménisque médial est alors

comprimée entre fémur et tibia et en même temps les insertions capsulaires le

tirent vers l'avant: le ménisque se déchire (mécanisme de relèvement après une

position accroupie prolongée). L'autre mécanisme de survenue d'une lésion méniscale est un

mouvement de rotation externe du tibia sur un genou légèrement fléchi, pied

fixé en appui au sol. Cela favorise un conflit entre le condyle médial et la

corne postérieure du ménisque médial, responsable d'une déchirure de celui-ci.

(…). Lors de lésions du

ligament croisé antérieur, une translation antérieure violente et soudaine du

tibia peut entraîner une lésion de la corne postérieure du ménisque médial (qui

normalement contribue à limiter la translation antérieure du tibia). D'autre

part, la répétition de mouvements anormaux de translation antérieure excessive,

sans forcément de nouveaux accidents d'entorse, entraîne progressivement une

rupture du ménisque médial. Il s'agit souvent

de lésions très périphériques réalisant une désinsertion capsulo-méniscale.”

e www.clinique-arthrose.fr, in cui si legge tra l’altro che la rottura

meniscale traumatica è sovente una rottura verticale e mobile nel ginocchio,

per contro la lacerazione meniscale degenerativa è orizzontale oppure

detta talvolta complessa con plurime mini lacerazioni ed è talora accompagnata

da un inizio di artrosi).

Infine, il TCA non reputa

condivisibile nemmeno la pretesa della rappresentante legale di valutare i

disturbi alle ginocchia dell’assicurata, alla luce delle precedenti cadute di

cui è rimasta vittima nel 2013 e nel 2014, le quali avrebbero interessato

sempre gli arti inferiori (doc. I).

Al riguardo, questo

Tribunale concorda con l’assicuratore LAINF nel ritenere che gli eventi del

2013.

e del 2014 non possano entrare in linea di conto nella presente vertenza.

In effetti, l’evento del 3

agosto 2014 è stato sì annunciato alla CO 1 (cfr. doc. A4, A6), chiedendo

tuttavia delle prestazioni unicamente in relazione ad una lesione dentale

(precisamente per la rottura della corona dell’incisivo superiore dx, cfr. doc.

B4/1), senza pretendere alcunché con riferimento ad altri eventuali disturbi a

livello delle ginocchia (cfr. doc. 3.2-3.5).

Al contrario, le

radiografie al ginocchio destro e sinistro effettuate il 3 agosto 2014 presso

il PS dell’Ospedale di __________ non hanno rilevato la presenza di fratture

(cfr. doc. A5).

Quanto agli eventi del

2013, gli stessi non sono stati annunciati alla CO 1: quello del 5 aprile 2013 è

stato infatti annunciato alla cassa malati dell’assicurata, la quale ha

regolarmente corrisposto le prestazioni per le spese di cura del caso, mentre un

ulteriore evento, che sarebbe occorso in data 27 novembre 2013, non è stato

annunciato alla CO 1.

Il TCA concorda con

l’assicuratore LAINF nel ritenere che questi eventi accaduti nel 2013 e nel

2014.

non possano essere posti ora in nesso causale con i disturbi

dell’assicurata.

È vero che, con referto

del 15 novembre 2017, il dr. __________ ha indicato che “verosimilmente la

lesione meniscale evidenziata, a carico del ginocchio destro, è compatibile con

un trauma” (cfr. doc. B5) e che, dalla RM del ginocchio destro del 5 aprile

2016.

emerge l’esistenza di una rottura complessa del menisco prima dell’infortunio

dell’11 giugno 2016 qui in discussione (cfr. doc. B3).

Ciò non è tuttavia

sufficiente per stabilire, a posteriori, un nesso causale tra i disturbi

attuali dell’interessata e una caduta avvenuta in passato, non avendo il dr. __________

individuato in maniera precisa a quale trauma ricondurre la rottura meniscale

constatata.

Da notare, inoltre, che

anche altri fattori diversi da un evento traumatico possono nel caso concreto

avere portato all’insorgenza di lesioni meniscali.

Nel “modulo di

informazione sull’intervento chirurgico previsto” (vale a dire l’intervento di

artroscopia ginocchio sinistro con meniscectomia mediale eseguito il 31 marzo

2014, cfr. doc. A9), infatti, il dr. __________ aveva indicato, quali rischi,

quello di una “ri-rottura meniscale” (cfr.doc. B6).

In aggiunta, poi, secondo

l’esperienza medica, anche l’età dell’assicurata (nata del 1952) depone a

favore dell’insorgenza di lesioni degenerative a livello meniscale.

In una sentenza 35.2017.38

del 26 febbraio 2018, infatti, questo Tribunale, chiamato ad esprimersi, fra le

altre cose, in merito all’eziologia dei disturbi risentiti da un’assicurata al

ginocchio, ha rilevato come il perito reumatologo incaricato di esaminare il

caso, ha dichiarato che “lesioni su base degenerativa del corno posteriore

del menisco mediale siano reperti estremamente comuni in soggetti oltre i 50

anni” (sentenza citata, sottolineatura della redattrice).

Occorre pertanto

concludere che le obiezioni sollevate da RI 1 non sono atte a sminuire il

valore probatorio riconosciuto al parere del dr. __________.

In esito a quanto precede,

questo Tribunale ritiene dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr.,

pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che l’infortunio dell’11 giugno 2016 ha aggravato

soltanto transitoriamente il preesistente stato delle ginocchia, con lo status

quo sine vel ante raggiunto, al più tardi, al momento in cui l’assicuratore

convenuto ha posto termine alle proprie prestazioni (10 giugno 2017), senza che

si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore resistente ha

dichiarato estinto a contare dal 10 giugno 2017 il diritto alle prestazioni

dipendente dal sinistro del giugno 2016 (e dunque anche quello alla cura medica

e all’IMI), deve dunque di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti