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Decisione

35.2017.139

Lesione all'occhio con asseganzione rendita degressiva. Assicuratore LAINF ha respinto istanza di revisione (al termine del periodo di assuefazione/adattamento), confermando un rendita d'invalidità de

20 marzo 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i due rapporti medici (__________) giungono a conclusioni discordanti seppur il

deficit visivo del ricorrente negli anni non sia diminuito e non è migliorabile

e ciò indipendentemente dallo svolgimento di un'attività lavorativa,

l'assicurato ritiene ingiustificato il rifiuto della CO 1 di procedere ad

ulteriori accertamenti peritali, così come richiesto in sede di opposizione.

Chiede che il medico fiduciario e la CO 1 forniscano una motivazione meno

generica della loro decisione che si proceda ad una valutazione medica più

approfondita del suo stato di salute con influsso sulla capacità di guadagno.

A suffragio delle proprie

argomentazioni produce nuovamente il certificato medico del 2 giugno 2017 del

dr. med. __________, capo-clinica del servizio di oftalmologia e

oftalmochirurgia dell'__________ (doc. G).

1.5. Nella risposta

del 14 dicembre 2017 l’CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF

completo, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. In data 12 gennaio 2018 la

rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA il rapporto medico del 21

dicembre 2017 del dr. med. __________ (doc. H), secondo cui "il deficit

visivo dell'assicurato non è migliorato né migliorabile in futuro"

(doc. V).

1.7. In data 18 gennaio 2018 l’CO

1 si è riconfermato nella decisione impugnata e nella risposta di causa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (doc. VII).

Il doc. VII è stato

inviato alla rappresentante del ricorrente per conoscenza (doc. VIII).

in

diritto

2.1. Il

TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a respingere l'istanza di

revisione del 4 luglio 2017 dell'assicurato, confermando dal 1° agosto 2017 una

rendita di invalidità dell'11%.

2.2. Secondo la giurisprudenza,

l’assicuratore può accordare rendite temporanee o degressive

anche se l’art. 18 LAINF non ne fa cenno (cfr. RAMI 1986 U 3 p. 258ss. consid. 2a; 1987, p. 306 consid. 2; DTF 106 V 48; 109 V 23 consid. 2b; Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 105ss.).

Simili

rendite vanno accordate se, al momento della loro fissazione, è già prevedibile

e verosimile che l’incidenza delle affezioni consecutive all’infortunio sulla

capacità di guadagno diminuiranno completamente o in parte in un avvenire più o

meno vicino a causa di assuefazione o adattamento.

L’adattamento risulta da

mutamenti anatomici e, inoltre, dal fatto che le funzioni perse da un organo

sono progressivamente riprese dagli organi vicini. Ad esempio, un’articolazione

completamente bloccata può essere compensata da un’accresciuta mobilità di

altre articolazioni.

L’assuefazione è, invece,

l’attitudine funzionale massima che acquista l’organo leso in ragione della

ripetizione continua di un’attività (A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 370; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 105).

Al momento in cui la riduzione

o la soppressione della rendita prendono effetto, è ancora possibile verificare

l'esattezza delle previsioni iniziali. Tale esame va fatto tramite l'apertura

d'ufficio di una procedura di revisione oppure mediante la presentazione da

parte dell'assicurato di una domanda di revisione (cfr. RAMI 1993 U 173 p.

145ss.; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003,

p. 135; cfr., tra le tante, STCA 35.2012.7 del 18 giugno 2012, confermata dal

TF nella sentenza 8C_626/2012 del 7 novembre 2012 ai consid. 2 e 3).

Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Trattandosi, in

particolare, delle lesioni oculari, vige una consolidata giurisprudenza

che ha stabilito che, secondo l'esperienza medica, l'handicap risultante dalla

perdita dell'acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga

misura grazie all'assuefazione e all'adattamento dell'interessato e che solo raramente

(in circa il 10% dei casi) causa una diminuzione, peraltro minima, della

capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che l'assicurato

fornisca prova della buona volontà da lui esigibile, l'adattamento alla

situazione monoculare avviene nel giro di un periodo che, secondo l'età

dell'infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo. È proprio per

tener conto di tale processo d'adattamento che la prassi prevede l'erogazione

di rendite transitorie (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U 3 p. 258ss.; STFA

del 27 luglio 1999 nella causa M. D. consid. 3a, inedita; cfr., tra le tante,

la già citata STCA 35.2012.7 del 18 giugno 2012, confermata dal TF).

2.3. Nella concreta evenienza, con

la STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016, cresciuta incontestata in giudicato,

questa Corte ha tutelato la decisione su opposizione del 18 marzo 2016 dell'CO

1 con la quale aveva attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 24%

dal 1° febbraio 2016 al 31 luglio 2017 e dell'11% dal 1° agosto 2017 a tempo

indeterminato. L'amministrazione aveva fatto riferimento all'esperienza

sviluppatasi nel campo dell’oftalmologia sulla base del parere espresso dalla

dr.ssa med. __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, ed ha

riconosciuto un discapito di rendimento medio del 15% limitatamente a una

durata media di 18 mesi e, quindi, fino al 31 luglio 2017.

In sede di revisione,

l'assicurato ha versato agli atti il certificato medico del 2 giugno 2017 del

dr. med. __________, capo-clinica del servizio di oftalmologia e

oftalmochirurgia dell'__________, giusta il quale "il deficit visivo

rimane comunque costante non migliorabile oltre il valore di 0.125, pertanto

non sussistono dei criteri che possano documentare un miglioramento o un

assuefazione del disturbo visivo lamentato dal paziente" (doc. 138 e

doc. G).

Interpellato al riguardo dall'CO 1, il dr. med. __________, specialista in

oftalmologia della __________ di __________, il 31 luglio 2017 ha rilevato, per

un verso, che "Aufgrund dieses Berichtes ergibt sich keine Aenderung in

der Zumutbarkeitbeurteilung, welche von Frau Dr. __________ am 03.09.2014

erstellt wurde. Am rechten Auge besteht ein zystoides

Makulaödem welches mittels Predforte und Nevanac therapiert wurde. Sollte

sich der Netzhautbefund verbessern, könnte gegebenfalls eine sekundäre

Implatation einer Kunstlinse erwogen werden" e, per altro verso, alla

domanda "Lo stato di salute post-infortunistico dell'interessato è tale

che la riduzione del 10-20% è da considerarsi duratura?" ha risposto

"Nein. Augrund des Ereignisses vom 24.08.2013

besteht bei dem Versicherten eine funktionelle Monokelsituation. Bei geeignten

Tätigkeiten besteht eine volle Arbeitsfähigkeit. Wie von Frau Dr. __________

bereits beschrieben ist beim Erlernen einer neuen Arbeit eine Leistungeinbusse

möglich. Diese beträgt in der Regel 10%-20% terminiert auf ein bis zwei Jahre " (doc. 143).

In

data 12 gennaio 2018 la rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA il

rapporto medico del 21 dicembre 2017 del dr. med. __________ (doc. H), secondo

cui "il deficit visivo dell'assicurato non è migliorato né migliorabile

in futuro" (doc. V).

Il 21 dicembre 2017 il dr. med. __________, capo-clinica del servizio di

oftalmologia e oftalmochirurgia dell'__________, ha segnatamente certificato

che "i disturbi riferiti dal paziente sono in gran parte dovuti

all'ipovisus dell'OD ridotto circa al 12%, ottenibile esclusivamente

anteponendovi una correzione importante (circa 12 diottrie). Per tale motivo un

occhiale risulterebbe non sopportabile. Per ridurre il disturbo si potrebbe

provare con una lente a contatto sull'OD per correggere il difetto visivo,

oppure con l'inserimento di un cristallino artificiale intraoculare, entrambi

le soluzioni ovviamente non porterebbero comunque a un miglioramento della

vista superiore al 12% nell'OD. I difetti maculari sono suscettibili di

variazioni nel tempo pertanto il dato odierno non è da considerarsi stabile

Considerandi

bensì suscettibile di variazioni in futuro" (doc. H).

2.4

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U

259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.5

Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo

Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________ (che ha, a sua

volta, confermato il parere a suo tempo espresso dalla dr.ssa __________ di cui

alla già citata STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016) - conforme all’esperienza medica (secondo

la quale "In circostanze normali e a condizione che

l'assicurato fornisca prova della buona volontà da lui esigibile, l'adattamento

alla situazione monoculare avviene nel giro di un periodo che, secondo l'età

dell'infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo": cfr. consid. 2.2)

oltre che dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza

probante (cfr. consid. 2.4) - possa validamente costituire da base al giudizio

che è ora chiamato a rendere.

Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 - che, giova ribadire, è

conforme all’esperienza

medica (cfr. consid. 2.2) -

non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede

ricorsuale. In effetti, i citati rapporti del 2 giugno e del 21 dicembre 2017

del dr. med. __________, capo-clinica del servizio di oftalmologia e

oftalmochirurgia dell'__________, non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno

lievi - circa la fedefacenza della presa di posizione del medico fiduciario

dell'CO 1 che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica. Lo specialista di fiducia dell'assicurato non si è difatti espresso

in nessuno dei due certificati menzionati in merito all'assuefazione visiva alla

situazione di monocolo e relativo adattamento, così come intesa dall’esperienza

medica (cfr. consid. 2.2). In particolare, non ha indicato in modo

circo-stanziato alcun motivo per cui al termine dei 18 mesi non sarebbe

intervenuta alcuna assuefazione visiva alla situazione di monocolo e relativo

adattamento, contrariamente a quanto generalmente previsto dall'esperienza

medica (cfr. consid. 2.2), così come sostanzialmente asserito dall'assicurato e

dalla sua patrocinatrice.

Il TCA non ignora che, nel certificato del 2 giugno 2017, lo specialista di

fiducia dell'assicurato ha rilevato che "Il deficit visivo rimane

comunque costante non migliorabile oltre il valore di 0.125, pertanto non

sussistono dei criteri che possano documentare un miglioramento o un

assuefazione del disturbo visivo lamentato dal paziente" (cfr. doc.

138.

e doc. G).

Al riguardo occorre

evidenziare che, indipendentemente dal fatto che lo status del visus dell'OD

dell'assicurato non abbia subito variazioni in positivo dall'infortunio del 24

agosto 2013 (fatto questo, peraltro, incontestato), nel caso di specie determinante

ai fini del giudizio rimane in ogni caso la circostanza che lo specialista

dell'assicurato non ha evidenziato (né nel certificato del 2 giugno 2017 né in

quello del 21 dicembre 2017) nessun indizio concreto giusta il quale il

ricorrente, allo scadere dei 18 mesi, non era in grado di svolgere un’attività

sostitutiva adeguata (ovvero un’attività che non necessita di un’elevata

visione binoculare, non implica mansioni da svolgere sopra l’altezza delle

spalle, su ponteggi non protetti e su terreni sconnessi, nonché il mantenimento

di un ritmo preciso, ad esempio, alla catena di montaggio) a tempo pieno (e,

quindi, senza un discapito di rendimento del 15%), così come accertato nella STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016, consid. 2.7, conformemente a

quanto previsto dall'esperienza medica (cfr. consid. 2.2).

Concludendo né lo specialista di fiducia del ricorrente né la sua patrocinatrice

sono stati quindi in grado di evidenziare motivi atti ad imporre a questa Corte

di scostarsi dall'apprezzamento espresso dal medico di fiducia

dell'assicuratore resistente che - giova ribadirlo - è conforme all’esperienza medica (cfr. consid. 2.2).

Non consente di giungere

ad una diversa conclusione il fatto che il dr. med. __________ non

ha visitato personalmente l'assicurato. In effetti, gioca qui ricordare che,

di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”)

è possibile se l’SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario) dispone, come in

concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali

(cfr., nel caso di una perizia, STF 9C_376/2007 del 13 giugno 2008; STF

8C_659/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5; STF 8C_947/2011 del 27 gennaio

2012; STF 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, consid. 2.5).

In casu il dr. med.

__________, medico fiduciario, ha potuto confermare nella propria valutazione del

31.

luglio 2017 (doc. 143), sulla base degli atti dell’incarto, la valutazione

operata a suo tempo, dal profilo clinico e dell'esigibilità lavorativa e

dell'assuefazione alla situazione di monocolo, dalla dr.ssa med. __________ di

cui alla già citata STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016 che, non aveva parimenti

visitato personalmente l'assicurato, sulla base - val qui nuovamente la pena

ricordare - dell’esperienza

medica (cfr. consid. 2.2).

Giova

ricordare anche l’età ancora relativamente giovane dell’insorgente (nato nel

1972), fattore questo che, come già evidenziato nella citata STCA 35.2016.31

del 17 agosto 2016, secondo l’esperienza, nell’ipotesi di perdita

del visus di un occhio incide favorevolmente sulla facoltà di adattamento e,

quindi, sulla capacità lavorativa (cfr. RAMI 1986 U 3, consid. 3a; STFA U 62/92

del 15 dicembre 1992).

È vero che - nonostante il ricorrente sia ancora relativamente giovane e

in grado di svolgere un’attività sostitutiva adeguata a tempo pieno, con un

discapito di rendimento medio del 15% limitatamente a una durata media di 18

mesi - la ricerca di un posto di lavoro adatto alle

capacità dell'interessato può apparire difficoltosa, vista in particolare la

situazione congiunturale svizzera; tuttavia, se il mercato del lavoro locale

non gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno,

non può essere compito dell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni - concepita quale assicurazione causale (DTF 120 V 102) - sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a

quello che sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione contro la disoccupazione

(cfr. STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016, consid.

2.7

in fine).

In siffatte circostanze il TCA non condivide le critiche mosse dalla

patrocinatrice dell'assicurato all'operato dell'CO 1, motivo per il quale tutte

le censure sollevate al riguardo sono respinte.

Stante quanto precede le critiche ricorsuali mosse all'operato dell'CO 1 per

aver respinto l'istanza di revisione del 4 luglio 2017 devono essere respinte e

la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale a RI 1 è

stato confermato il diritto ad una rendita d’invalidità dell'11% dal 1° agosto

2017, deve dunque essere tutelata, senza che sia

necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Va in ogni caso ricordato

che nello scritto del 18 gennaio 2018 l’CO 1 ha precisato “… se, in futuro,

vi saranno effettivamente dei notevoli peggioramenti, l’assicurato avrà la

possibilità di riannunciarsi presso il nostro ente assicuratore e la situazione

verrà nuovamente valutata alla luce dei nuovi elementi.” (cfr. doc. VII).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti