35.2017.139
Lesione all'occhio con asseganzione rendita degressiva. Assicuratore LAINF ha respinto istanza di revisione (al termine del periodo di assuefazione/adattamento), confermando un rendita d'invalidità de
20 marzo 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2017.139
PC/sc
Lugano
20 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 24 agosto 2013, RI 1,
nato il __________ 1972, dipendente della ditta __________ di __________, in
qualità di "autista tiratubi" e, perciò, assicurato d’obbligo contro
gli infortuni presso l'CO 1, è stato colpito da un ramo caduto a causa del
vento dal tetto della sua cascina riportando un trauma contusivo bulbare.
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. A causa dell'infortunio, RI 1
è stato sottoposto il 25 agosto 2013 ad un'ispezione chirurgica che ha
evidenziato un'ampia rottura sclerale posteriore con prolasso di materiale
uveale non suturabile, il 24 settembre 2013 ad un'operazione di rimozione del
corpo vitreo, facoframmentazioni ed aspirazione di cataratta per via pars plana
ed il 15 novembre 2013 ad una vitrectomia. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso - in particolare dopo aver sentito il parere dei
propri medici di fiducia, specialisti FMH in oftalmologia, segnatamente della
dr.ssa med. __________ (in data 3 settembre 2014, 5 novembre 2015 e 15 dicembre
2015) e della dr.ssa med. __________ il 16 giugno 2015 -
il 13 gennaio 2016 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle
prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), a decorrere dal 1°
febbraio 2016, ritenuto che, in base alla documentazione medica agli atti, il
suo stato di salute era ormai da considerare stabilizzato; nella medesima
occasione esso ha pure puntualizzato che avrebbe continuato ad assumere i costi
dei controlli medici ancora necessari e previsti. Con la decisione del 17
febbraio 2016 - confermata con decisione su opposizione del 18 marzo 2016 - l’Istituto
assicuratore ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 24% dal
1° febbraio 2016 al 31 luglio 2017 e dell'11% dal 1° agosto 2017 a tempo
indeterminato oltre a un’indennità per menomazione dell’integrità del 20%. Con
sentenza 35.2016.31 del 17 agosto 2016, cresciuta incontestata in giudicato, il
TCA ha confermato la decisione su opposizione dell’amministrazione (cfr. doc.
124: STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016).
1.2. Il 4 luglio 2017 RI 1,
patrocinato dallo studio legale RA 1, ha inoltrato un'istanza di revisione ex
art. 17 LPGA della decisione dell'CO 1 del 17 febbraio 2016, chiedendo il
riconoscimento di una rendita per incapacità lavorativa definitiva del 24% a
partire dal 1° febbraio 2016 a tempo indeterminato (doc. 139). A suffragio
delle proprie argomentazioni ha prodotto il certificato medico del 2 giugno
2017 del dr. med. __________, capo-clinica del servizio di oftalmologia e
oftalmochirurgia dell'__________ (doc. 138).
Il 27 luglio 2017 RI 1 ha
confermato all'CO 1 di essere privo di attività lucrativa (doc. 141).
1.3. Dopo aver raccolto il parere
del 31 luglio 2017 del proprio medico di fiducia, dr. med. __________,
specialista in oftalmologia della __________ di __________, giusta il quale il
certificato medico del 2 giugno 2017 del dr. med. __________ non conteneva nessun
nuovo elemento di giudizio atto a mettere in discussione il pronostico
effettuato a suo tempo dalla dr.ssa med. __________ (doc. 143), l'CO 1 con
decisione del 27 settembre 2017 (doc. 145), confermata con decisione su
opposizione del 20 ottobre 2017 (doc. 148), ha confermato il grado di
invalidità dell'11% a decorrere dal 1° agosto 2017.
1.4. Con tempestivo ricorso del 21
novembre 2017 RI 1, sempre rappresentato dallo studio legale RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla CO 1
"affinché effettui una valutazione medica più approfondita dello stato
di salute del signor RI 1 con conseguente influsso sulla sua capacità di
guadagno e renda nell'ambito della procedura di revisione promossa il 4 luglio
2017 una nuova decisione" (doc. I, pag. 6).
In sostanza l'assicurato
ribadisce anche in questa sede che a partire dal 1° agosto 2017 il suo stato di
salute non è migliorato né la sua capacità di guadagno è aumentata, di modo che
la riduzione della rendita di invalidità non è giustificata. Contesta la
valutazione del medico di fiducia dell'CO 1 - che, tra l'altro, non l'ha mai
visitato personalmente (al pari della dr.ssa med. __________) - in quanto non
spiega perché non ritiene valido il rapporto medico di un professionista, qual
è il dr. med. __________, che non era e non è il suo medico curante. Visto che
Fatti
i due rapporti medici (__________) giungono a conclusioni discordanti seppur il
deficit visivo del ricorrente negli anni non sia diminuito e non è migliorabile
e ciò indipendentemente dallo svolgimento di un'attività lavorativa,
l'assicurato ritiene ingiustificato il rifiuto della CO 1 di procedere ad
ulteriori accertamenti peritali, così come richiesto in sede di opposizione.
Chiede che il medico fiduciario e la CO 1 forniscano una motivazione meno
generica della loro decisione che si proceda ad una valutazione medica più
approfondita del suo stato di salute con influsso sulla capacità di guadagno.
A suffragio delle proprie
argomentazioni produce nuovamente il certificato medico del 2 giugno 2017 del
dr. med. __________, capo-clinica del servizio di oftalmologia e
oftalmochirurgia dell'__________ (doc. G).
1.5. Nella risposta
del 14 dicembre 2017 l’CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF
completo, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 12 gennaio 2018 la
rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA il rapporto medico del 21
dicembre 2017 del dr. med. __________ (doc. H), secondo cui "il deficit
visivo dell'assicurato non è migliorato né migliorabile in futuro"
(doc. V).
1.7. In data 18 gennaio 2018 l’CO
1 si è riconfermato nella decisione impugnata e nella risposta di causa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (doc. VII).
Il doc. VII è stato
inviato alla rappresentante del ricorrente per conoscenza (doc. VIII).
in
diritto
2.1. Il
TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a respingere l'istanza di
revisione del 4 luglio 2017 dell'assicurato, confermando dal 1° agosto 2017 una
rendita di invalidità dell'11%.
2.2. Secondo la giurisprudenza,
l’assicuratore può accordare rendite temporanee o degressive
anche se l’art. 18 LAINF non ne fa cenno (cfr. RAMI 1986 U 3 p. 258ss. consid. 2a; 1987, p. 306 consid. 2; DTF 106 V 48; 109 V 23 consid. 2b; Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 105ss.).
Simili
rendite vanno accordate se, al momento della loro fissazione, è già prevedibile
e verosimile che l’incidenza delle affezioni consecutive all’infortunio sulla
capacità di guadagno diminuiranno completamente o in parte in un avvenire più o
meno vicino a causa di assuefazione o adattamento.
L’adattamento risulta da
mutamenti anatomici e, inoltre, dal fatto che le funzioni perse da un organo
sono progressivamente riprese dagli organi vicini. Ad esempio, un’articolazione
completamente bloccata può essere compensata da un’accresciuta mobilità di
altre articolazioni.
L’assuefazione è, invece,
l’attitudine funzionale massima che acquista l’organo leso in ragione della
ripetizione continua di un’attività (A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 370; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 105).
Al momento in cui la riduzione
o la soppressione della rendita prendono effetto, è ancora possibile verificare
l'esattezza delle previsioni iniziali. Tale esame va fatto tramite l'apertura
d'ufficio di una procedura di revisione oppure mediante la presentazione da
parte dell'assicurato di una domanda di revisione (cfr. RAMI 1993 U 173 p.
145ss.; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003,
p. 135; cfr., tra le tante, STCA 35.2012.7 del 18 giugno 2012, confermata dal
TF nella sentenza 8C_626/2012 del 7 novembre 2012 ai consid. 2 e 3).
Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Trattandosi, in
particolare, delle lesioni oculari, vige una consolidata giurisprudenza
che ha stabilito che, secondo l'esperienza medica, l'handicap risultante dalla
perdita dell'acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga
misura grazie all'assuefazione e all'adattamento dell'interessato e che solo raramente
(in circa il 10% dei casi) causa una diminuzione, peraltro minima, della
capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che l'assicurato
fornisca prova della buona volontà da lui esigibile, l'adattamento alla
situazione monoculare avviene nel giro di un periodo che, secondo l'età
dell'infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo. È proprio per
tener conto di tale processo d'adattamento che la prassi prevede l'erogazione
di rendite transitorie (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U 3 p. 258ss.; STFA
del 27 luglio 1999 nella causa M. D. consid. 3a, inedita; cfr., tra le tante,
la già citata STCA 35.2012.7 del 18 giugno 2012, confermata dal TF).
2.3. Nella concreta evenienza, con
la STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016, cresciuta incontestata in giudicato,
questa Corte ha tutelato la decisione su opposizione del 18 marzo 2016 dell'CO
1 con la quale aveva attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 24%
dal 1° febbraio 2016 al 31 luglio 2017 e dell'11% dal 1° agosto 2017 a tempo
indeterminato. L'amministrazione aveva fatto riferimento all'esperienza
sviluppatasi nel campo dell’oftalmologia sulla base del parere espresso dalla
dr.ssa med. __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, ed ha
riconosciuto un discapito di rendimento medio del 15% limitatamente a una
durata media di 18 mesi e, quindi, fino al 31 luglio 2017.
In sede di revisione,
l'assicurato ha versato agli atti il certificato medico del 2 giugno 2017 del
dr. med. __________, capo-clinica del servizio di oftalmologia e
oftalmochirurgia dell'__________, giusta il quale "il deficit visivo
rimane comunque costante non migliorabile oltre il valore di 0.125, pertanto
non sussistono dei criteri che possano documentare un miglioramento o un
assuefazione del disturbo visivo lamentato dal paziente" (doc. 138 e
doc. G).
Interpellato al riguardo dall'CO 1, il dr. med. __________, specialista in
oftalmologia della __________ di __________, il 31 luglio 2017 ha rilevato, per
un verso, che "Aufgrund dieses Berichtes ergibt sich keine Aenderung in
der Zumutbarkeitbeurteilung, welche von Frau Dr. __________ am 03.09.2014
erstellt wurde. Am rechten Auge besteht ein zystoides
Makulaödem welches mittels Predforte und Nevanac therapiert wurde. Sollte
sich der Netzhautbefund verbessern, könnte gegebenfalls eine sekundäre
Implatation einer Kunstlinse erwogen werden" e, per altro verso, alla
domanda "Lo stato di salute post-infortunistico dell'interessato è tale
che la riduzione del 10-20% è da considerarsi duratura?" ha risposto
"Nein. Augrund des Ereignisses vom 24.08.2013
besteht bei dem Versicherten eine funktionelle Monokelsituation. Bei geeignten
Tätigkeiten besteht eine volle Arbeitsfähigkeit. Wie von Frau Dr. __________
bereits beschrieben ist beim Erlernen einer neuen Arbeit eine Leistungeinbusse
möglich. Diese beträgt in der Regel 10%-20% terminiert auf ein bis zwei Jahre " (doc. 143).
In
data 12 gennaio 2018 la rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA il
rapporto medico del 21 dicembre 2017 del dr. med. __________ (doc. H), secondo
cui "il deficit visivo dell'assicurato non è migliorato né migliorabile
in futuro" (doc. V).
Il 21 dicembre 2017 il dr. med. __________, capo-clinica del servizio di
oftalmologia e oftalmochirurgia dell'__________, ha segnatamente certificato
che "i disturbi riferiti dal paziente sono in gran parte dovuti
all'ipovisus dell'OD ridotto circa al 12%, ottenibile esclusivamente
anteponendovi una correzione importante (circa 12 diottrie). Per tale motivo un
occhiale risulterebbe non sopportabile. Per ridurre il disturbo si potrebbe
provare con una lente a contatto sull'OD per correggere il difetto visivo,
oppure con l'inserimento di un cristallino artificiale intraoculare, entrambi
le soluzioni ovviamente non porterebbero comunque a un miglioramento della
vista superiore al 12% nell'OD. I difetti maculari sono suscettibili di
variazioni nel tempo pertanto il dato odierno non è da considerarsi stabile
Considerandi
bensì suscettibile di variazioni in futuro" (doc. H).
2.4
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U
259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,
p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per
quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.5
Nella concreta evenienza,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo
Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________ (che ha, a sua
volta, confermato il parere a suo tempo espresso dalla dr.ssa __________ di cui
alla già citata STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016) - conforme all’esperienza medica (secondo
la quale "In circostanze normali e a condizione che
l'assicurato fornisca prova della buona volontà da lui esigibile, l'adattamento
alla situazione monoculare avviene nel giro di un periodo che, secondo l'età
dell'infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo": cfr. consid. 2.2)
oltre che dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza
probante (cfr. consid. 2.4) - possa validamente costituire da base al giudizio
che è ora chiamato a rendere.
Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 - che, giova ribadire, è
conforme all’esperienza
medica (cfr. consid. 2.2) -
non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede
ricorsuale. In effetti, i citati rapporti del 2 giugno e del 21 dicembre 2017
del dr. med. __________, capo-clinica del servizio di oftalmologia e
oftalmochirurgia dell'__________, non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno
lievi - circa la fedefacenza della presa di posizione del medico fiduciario
dell'CO 1 che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e
infortunistica. Lo specialista di fiducia dell'assicurato non si è difatti espresso
in nessuno dei due certificati menzionati in merito all'assuefazione visiva alla
situazione di monocolo e relativo adattamento, così come intesa dall’esperienza
medica (cfr. consid. 2.2). In particolare, non ha indicato in modo
circo-stanziato alcun motivo per cui al termine dei 18 mesi non sarebbe
intervenuta alcuna assuefazione visiva alla situazione di monocolo e relativo
adattamento, contrariamente a quanto generalmente previsto dall'esperienza
medica (cfr. consid. 2.2), così come sostanzialmente asserito dall'assicurato e
dalla sua patrocinatrice.
Il TCA non ignora che, nel certificato del 2 giugno 2017, lo specialista di
fiducia dell'assicurato ha rilevato che "Il deficit visivo rimane
comunque costante non migliorabile oltre il valore di 0.125, pertanto non
sussistono dei criteri che possano documentare un miglioramento o un
assuefazione del disturbo visivo lamentato dal paziente" (cfr. doc.
138.
e doc. G).
Al riguardo occorre
evidenziare che, indipendentemente dal fatto che lo status del visus dell'OD
dell'assicurato non abbia subito variazioni in positivo dall'infortunio del 24
agosto 2013 (fatto questo, peraltro, incontestato), nel caso di specie determinante
ai fini del giudizio rimane in ogni caso la circostanza che lo specialista
dell'assicurato non ha evidenziato (né nel certificato del 2 giugno 2017 né in
quello del 21 dicembre 2017) nessun indizio concreto giusta il quale il
ricorrente, allo scadere dei 18 mesi, non era in grado di svolgere un’attività
sostitutiva adeguata (ovvero un’attività che non necessita di un’elevata
visione binoculare, non implica mansioni da svolgere sopra l’altezza delle
spalle, su ponteggi non protetti e su terreni sconnessi, nonché il mantenimento
di un ritmo preciso, ad esempio, alla catena di montaggio) a tempo pieno (e,
quindi, senza un discapito di rendimento del 15%), così come accertato nella STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016, consid. 2.7, conformemente a
quanto previsto dall'esperienza medica (cfr. consid. 2.2).
Concludendo né lo specialista di fiducia del ricorrente né la sua patrocinatrice
sono stati quindi in grado di evidenziare motivi atti ad imporre a questa Corte
di scostarsi dall'apprezzamento espresso dal medico di fiducia
dell'assicuratore resistente che - giova ribadirlo - è conforme all’esperienza medica (cfr. consid. 2.2).
Non consente di giungere
ad una diversa conclusione il fatto che il dr. med. __________ non
ha visitato personalmente l'assicurato. In effetti, gioca qui ricordare che,
di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”)
è possibile se l’SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario) dispone, come in
concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali
(cfr., nel caso di una perizia, STF 9C_376/2007 del 13 giugno 2008; STF
8C_659/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5; STF 8C_947/2011 del 27 gennaio
2012; STF 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, consid. 2.5).
In casu il dr. med.
__________, medico fiduciario, ha potuto confermare nella propria valutazione del
31.
luglio 2017 (doc. 143), sulla base degli atti dell’incarto, la valutazione
operata a suo tempo, dal profilo clinico e dell'esigibilità lavorativa e
dell'assuefazione alla situazione di monocolo, dalla dr.ssa med. __________ di
cui alla già citata STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016 che, non aveva parimenti
visitato personalmente l'assicurato, sulla base - val qui nuovamente la pena
ricordare - dell’esperienza
medica (cfr. consid. 2.2).
Giova
ricordare anche l’età ancora relativamente giovane dell’insorgente (nato nel
1972), fattore questo che, come già evidenziato nella citata STCA 35.2016.31
del 17 agosto 2016, secondo l’esperienza, nell’ipotesi di perdita
del visus di un occhio incide favorevolmente sulla facoltà di adattamento e,
quindi, sulla capacità lavorativa (cfr. RAMI 1986 U 3, consid. 3a; STFA U 62/92
del 15 dicembre 1992).
È vero che - nonostante il ricorrente sia ancora relativamente giovane e
in grado di svolgere un’attività sostitutiva adeguata a tempo pieno, con un
discapito di rendimento medio del 15% limitatamente a una durata media di 18
mesi - la ricerca di un posto di lavoro adatto alle
capacità dell'interessato può apparire difficoltosa, vista in particolare la
situazione congiunturale svizzera; tuttavia, se il mercato del lavoro locale
non gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno,
non può essere compito dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni - concepita quale assicurazione causale (DTF 120 V 102) - sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a
quello che sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione contro la disoccupazione
(cfr. STCA 35.2016.31 del 17 agosto 2016, consid.
2.7
in fine).
In siffatte circostanze il TCA non condivide le critiche mosse dalla
patrocinatrice dell'assicurato all'operato dell'CO 1, motivo per il quale tutte
le censure sollevate al riguardo sono respinte.
Stante quanto precede le critiche ricorsuali mosse all'operato dell'CO 1 per
aver respinto l'istanza di revisione del 4 luglio 2017 devono essere respinte e
la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale a RI 1 è
stato confermato il diritto ad una rendita d’invalidità dell'11% dal 1° agosto
2017, deve dunque essere tutelata, senza che sia
necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Va in ogni caso ricordato
che nello scritto del 18 gennaio 2018 l’CO 1 ha precisato “… se, in futuro,
vi saranno effettivamente dei notevoli peggioramenti, l’assicurato avrà la
possibilità di riannunciarsi presso il nostro ente assicuratore e la situazione
verrà nuovamente valutata alla luce dei nuovi elementi.” (cfr. doc. VII).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti