Lexipedia

Decisione

35.2017.14

Causalità naturale disturbi caviglia dx già oggetto di una decisione cresciuta in giudicato. Negato adempimento dei presupposti di una revisione processuale

23 maggio 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla

giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53

LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004

consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2, I 133/04 dell’8

febbraio 2005 consid. 1.2).

Conformemente a un

principio generale valido nel diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05

del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del

25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per

il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione

giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto

conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con

riferimenti).

Mediante la riconsiderazione,

si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente,

un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento

di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid.

4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata

presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando

delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state

in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con

riferimenti).

Per motivi legati alla

sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione

diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni

poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza

manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di

condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni

per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF

9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF

9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).

Nella presente

fattispecie, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF si

è esplicitamente rifiutato di entrare nel merito di un’eventuale domanda

di riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. doc. 76, p. 4).

Ora, per costante

giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli

interessati, nè dai tribunali a effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I

61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo

2007).

Il TCA deve pertanto

esimersi dall’esaminare questo aspetto.

Non resta, dunque, che da

valutare l'eventualità di una revisione processuale (art. 53 cpv. 1 LPGA).

2.3. L'amministrazione è tenuta a

procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o

nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente

(cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03

del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003;

DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV

Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e

80).

Sono nuovi solo i fatti

già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati

allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti

verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,

secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non

vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione

(DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid.

2; 108 V 170 consid. 1; E. Escher, Revision und Erläuterung, in: Th. Geiser/P.

Münch [ed.], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte

1998, n. 8.21; R.A. Rhinow/B. Krähenmann, Schweizerische

Considerandi

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43

B I c, p. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti,

vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base

della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i

nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che

giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento

precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del

richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi

sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve

pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.

Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia

principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del

tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il

tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293

consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205).

2.4

Nel caso di

specie, dalle carte processuali si evince che il nuovo mezzo di prova che

dovrebbe supportare la revisione processuale della decisione su opposizione del

12.

dicembre 2008, sarebbe costituito dalle certificazioni agli atti del

dott. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia, in particolare di

quella datata 18 gennaio 2017.

Nel rapporto appena

menzionato, il dott. __________ ha sostenuto che la decisione di rifiuto delle

prestazioni (quella di cui è ora chiesta la revisione, ndr.) “… avrebbe dovuto

essere oggetto di discussione in quanto l’evento traumatico è da ritenersi

causa logica e sufficiente per la sintomatologia lamentata in quell’occasione

dal signor RI 1, peraltro poi presente anche in seguito. È interessante notare

il risultato della risonanza magnetica nativa della caviglia destra, eseguita

nel 2008, che ha evidenziato una lesione osteocondrale con impattamento a

carico del talo postero-centrale senza flap, unitamente ad una artrosi

prematura con condromalacia profonda e formazione di cisti sinoviali

sottocondrali. Nel corso dello stesso esame, era stato messo in evidenza anche

un piccolo frammento osseo sub-malleolo mediale (che con ogni probabilità è

legato proprio al trauma iniziale). Tali problematiche si sono ripresentate

anche ai successivi esami radiologici che ho richiesto e che sono stati

eseguiti presso l’Istituto __________ a settembre 2016. (…). Sebbene non

possa essere dimostrato con ragionevole certezza che le lesioni osteocondrali

siano la conseguenza diretta del trauma, è assolutamente probabile che lo sia

lo sviluppo della pseudoartrosi del frammento osseo del malleolo mediale che è

stata anch’essa oggetto di attenzione chirurgica, mediante rimozione a cielo

aperto, in data 10.11.2016. Chiedo quindi di rivedere la vostra posizione

considerato il probabile errore di valutazione nel chiudere il caso nel 2008.”

(doc. 64).

Già alla luce di quanto

precede, occorre concludere che i reperti oggettivati grazie agli esami

radiologici effettuati nel settembre 2016, e riscontrati intraoperativamente

dal medico curante specialista (il 10 novembre 2016), erano già presenti e

conosciuti al momento in cui l’assicuratore resistente ha deciso di negare

la propria responsabilità. Tale conclusione risulta del resto avvalorata anche dalle

considerazioni espresse dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica

e traumatologia, nel suo apprezzamento del 30 gennaio 2017 (cfr. doc. 75, p.

4).

Questa Corte non ignora

che il dott. __________ fa valere che la decisione dell’CO 1 di cui è ora

postulata la revisione processuale, sarebbe il frutto di un “probabile errore

di valutazione”, in quanto, a suo avviso, quanto refertato era (ed è)

conseguenza naturale del sinistro del 22 aprile 2007. Tuttavia, anche qualora

dovesse risultare accertato che la valutazione 1° dicembre 2008 del reumatologo

dott. __________ (sulla quale l’CO 1 ha essenzialmente fondato la propria

decisione di rifiuto) è errata, ciò non basterebbe per fondare la domanda di

revisione in discussione. In effetti, secondo la giurisprudenza citata in

precedenza, non costituisce motivo di

revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti

già conosciuti nella procedura principale (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b p. 358: “Neppure

costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe

aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza.”).

Il TCA deve

quindi concludere che non è più possibile rivenire sulla decisione su

opposizione del 12 dicembre 2008, nemmeno per la via della revisione

processuale. In queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata deve

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti