35.2017.14
Causalità naturale disturbi caviglia dx già oggetto di una decisione cresciuta in giudicato. Negato adempimento dei presupposti di una revisione processuale
23 maggio 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2017.14
mm
Lugano
23 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 febbraio 2017 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 aprile 2007, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di redattore tecnico
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto da
un’altezza di cinque metri praticando il parapendio e ha riportato, secondo il
rapporto 22 aprile 2007 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________,
una distorsione della caviglia destra (cfr. doc. 1).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha ritrovato
una capacità lavorativa del 50% dal 1° maggio 2007 e del 100% dal 19 maggio
2007. La cura medica è stata dichiarata chiusa a far tempo dall’8 agosto 2007
(cfr. doc. 7).
1.2. Nel corso del mese di giugno
2008, all’CO 1 è stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico del 22
aprile 2007, determinata dalla presenza di dolori anteriori e di limitazione
alla iperestensione dorsale passiva (cfr. doc. 9 e 10).
Il chirurgo ortopedico
dott. __________ ha proposto l’esecuzione di un’artroscopia con rimozione
dell’osteofita e, nel contempo, verifica dello stato delle cartilagini, sia
localmente che in sede mediale (cfr. doc. 13).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 ottobre 2008,
l’amministrazione ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi
oggetto del succitato annuncio di ricaduta, ritenuti non trovarsi in nesso di
causalità naturale con l’infortunio del 22 aprile 2007 (cfr. doc. 20).
L’opposizione interposta
dall’assicuratore contro le malattie è stata respinta il 12 dicembre 2008 (cfr.
doc. 24).
La decisione su
opposizione è nel frattempo cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. In data 5 settembre 2016, il
datore di lavoro dell’assicurato ha annunciato un’ulteriore ricaduta
all’assicuratore LAINF (cfr. doc. 27).
Con certificazione del 3
ottobre 2016, il medico curante specialista ha diagnosticato un impingement
antero-mediale su lesioni osteocondrali di IV. grado e una pseudoartrosi del
malleolo mediale della caviglia destra (cfr. doc. 39).
Il 10 novembre 2016, RI 1
è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico alla caviglia destra con
sinoviectomia subtotale, shaving osseo e asportazione del frammento
osseo in pseudoartrosi (cfr. doc. 55).
1.5. Mediante la decisione formale
del 23 dicembre 2016, l’CO 1 ha comunicato all’assicurato di non poter
riconoscere le proprie prestazioni per i disturbi localizzati alla caviglia
destra, avendo al riguardo già emanato una decisione cresciuta in giudicato
(cfr. doc. 58).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (doc. 62), in data 15 febbraio 2017,
l’assicuratore ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 76).
1.6. Con tempestivo ricorso del 22
febbraio 2017, RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga
annullata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Ho accusato subito forti dolori alla caviglia, era molto gonfia.
Mi sono quindi fatto accompagnare subito al pronto soccorso di __________. Dopo
aver eseguito dei controlli radiografici, sono stato dimesso con un tutore
(stivale), che ho portato per alcune settimane a riposo completo.
Poi mi sono sentito in dovere di riprendere il lavoro il più
presto possibile, malgrado presentavo ancora dolori alla caviglia. Speravo già
ingenuamente che il tutto guarisse in pochi mesi.
Circa un anno dopo, presentavo ancora problemi alla caviglia
destra, decisamente non era guarita. Mi sono recato dal mio medico di famiglia
per un controllo. Mi ha invitato pertanto a prendere appuntamento con il dr. __________
per ulteriori controlli. Segue una risonanza magnetica con accenno ad un
intervento per rimuovere l’osteofita creatosi sulla parte frontale della tibia.
L’alternativa era quella di convivere con i problemi dicendomi che
l’intervento non avrebbe granché risolto il problema. Sinceramente mi sono
sentito un po’ demoralizzato, avrei dovuto già a suo tempo consultarmi per un
secondo parere medico … Cosa che purtroppo non ho fatto.
Per ritornare all’aspetto assicurativo, l’assicurazione infortuni
inizialmente ha preso a carico i costi. Nel maggio del 2008 però, dopo la
visita dal dr. __________, la CO 1 scrive per chiedere informazioni in merito
alla mia guarigione. Ho risposto che la mia caviglia non è mai guarita,
accusavo sempre dolori e problemi di mobilità alla stessa.” (doc. I)
1.7. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
2.1. Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’istituto assicuratore era legittimato a negare il
proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi localizzati alla
caviglia destra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 5 settembre 2016, oppure
no.
Questo Tribunale constata
che l’CO 1 si è già pronunciato in merito all’eziologia dei disturbi alla
caviglia destra nell’ambito dell’esame del primo annuncio di ricaduta, con la
decisione su opposizione del 12 dicembre 2008, la quale è nel frattempo
cresciuta incontestata in giudicato.
Se ne deduce pertanto che,
nel caso di specie, entrano in linea di conto soltanto i rimedi straordinari
di diritto (riconsiderazione o revisione processuale), così come ha
pertinentemente rilevato l’amministrazione (cfr. doc. 76, p. 3).
2.2. Ai sensi dell’art. 53 cpv. 1
LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza.
D’altro canto,
l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).
Fatti
I principi
relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla
giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53
LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004
consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2, I 133/04 dell’8
febbraio 2005 consid. 1.2).
Conformemente a un
principio generale valido nel diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05
del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del
25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per
il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione
giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto
conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con
riferimenti).
Mediante la riconsiderazione,
si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente,
un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento
di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid.
4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata
presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando
delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state
in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con
riferimenti).
Per motivi legati alla
sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione
diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni
poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve
essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza
manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di
condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento
riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare
ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono
ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni
per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF
9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF
9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).
Nella presente
fattispecie, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF si
è esplicitamente rifiutato di entrare nel merito di un’eventuale domanda
di riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. doc. 76, p. 4).
Ora, per costante
giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli
interessati, nè dai tribunali a effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I
61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo
2007).
Il TCA deve pertanto
esimersi dall’esaminare questo aspetto.
Non resta, dunque, che da
valutare l'eventualità di una revisione processuale (art. 53 cpv. 1 LPGA).
2.3. L'amministrazione è tenuta a
procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o
nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente
(cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03
del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003;
DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV
Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e
80).
Sono nuovi solo i fatti
già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati
allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti
verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,
secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non
vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione
(DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid.
2; 108 V 170 consid. 1; E. Escher, Revision und Erläuterung, in: Th. Geiser/P.
Münch [ed.], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte
1998, n. 8.21; R.A. Rhinow/B. Krähenmann, Schweizerische
Considerandi
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43
B I c, p. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti,
vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base
della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i
nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che
giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del
richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi
sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve
pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.
Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa
avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo
di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava
difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,
dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia
principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del
tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il
tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293
consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205).
2.4
Nel caso di
specie, dalle carte processuali si evince che il nuovo mezzo di prova che
dovrebbe supportare la revisione processuale della decisione su opposizione del
12.
dicembre 2008, sarebbe costituito dalle certificazioni agli atti del
dott. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia, in particolare di
quella datata 18 gennaio 2017.
Nel rapporto appena
menzionato, il dott. __________ ha sostenuto che la decisione di rifiuto delle
prestazioni (quella di cui è ora chiesta la revisione, ndr.) “… avrebbe dovuto
essere oggetto di discussione in quanto l’evento traumatico è da ritenersi
causa logica e sufficiente per la sintomatologia lamentata in quell’occasione
dal signor RI 1, peraltro poi presente anche in seguito. È interessante notare
il risultato della risonanza magnetica nativa della caviglia destra, eseguita
nel 2008, che ha evidenziato una lesione osteocondrale con impattamento a
carico del talo postero-centrale senza flap, unitamente ad una artrosi
prematura con condromalacia profonda e formazione di cisti sinoviali
sottocondrali. Nel corso dello stesso esame, era stato messo in evidenza anche
un piccolo frammento osseo sub-malleolo mediale (che con ogni probabilità è
legato proprio al trauma iniziale). Tali problematiche si sono ripresentate
anche ai successivi esami radiologici che ho richiesto e che sono stati
eseguiti presso l’Istituto __________ a settembre 2016. (…). Sebbene non
possa essere dimostrato con ragionevole certezza che le lesioni osteocondrali
siano la conseguenza diretta del trauma, è assolutamente probabile che lo sia
lo sviluppo della pseudoartrosi del frammento osseo del malleolo mediale che è
stata anch’essa oggetto di attenzione chirurgica, mediante rimozione a cielo
aperto, in data 10.11.2016. Chiedo quindi di rivedere la vostra posizione
considerato il probabile errore di valutazione nel chiudere il caso nel 2008.”
(doc. 64).
Già alla luce di quanto
precede, occorre concludere che i reperti oggettivati grazie agli esami
radiologici effettuati nel settembre 2016, e riscontrati intraoperativamente
dal medico curante specialista (il 10 novembre 2016), erano già presenti e
conosciuti al momento in cui l’assicuratore resistente ha deciso di negare
la propria responsabilità. Tale conclusione risulta del resto avvalorata anche dalle
considerazioni espresse dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica
e traumatologia, nel suo apprezzamento del 30 gennaio 2017 (cfr. doc. 75, p.
4).
Questa Corte non ignora
che il dott. __________ fa valere che la decisione dell’CO 1 di cui è ora
postulata la revisione processuale, sarebbe il frutto di un “probabile errore
di valutazione”, in quanto, a suo avviso, quanto refertato era (ed è)
conseguenza naturale del sinistro del 22 aprile 2007. Tuttavia, anche qualora
dovesse risultare accertato che la valutazione 1° dicembre 2008 del reumatologo
dott. __________ (sulla quale l’CO 1 ha essenzialmente fondato la propria
decisione di rifiuto) è errata, ciò non basterebbe per fondare la domanda di
revisione in discussione. In effetti, secondo la giurisprudenza citata in
precedenza, non costituisce motivo di
revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti
già conosciuti nella procedura principale (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b p. 358: “Neppure
costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe
aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza.”).
Il TCA deve
quindi concludere che non è più possibile rivenire sulla decisione su
opposizione del 12 dicembre 2008, nemmeno per la via della revisione
processuale. In queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata deve
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti