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Decisione

35.2017.140

Assicuratore ha rifiutato di prendere a carico evento non ritenendo adempiuti i presupposti costitutivi della nozione di infortunio,ma con motivazioni concernenti l'inesistenza del nesso causale tra d

9 luglio 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

di scalini, contro le quali egli è andato a sbattere con il piede destro,

avvertendo immediatamente un forte dolore simile a una lama, riportando un

taglio con fuoriuscita di sangue che ha inondato la scarpa.

Alla

luce di tale dinamica, che l’assicuratore LAINF ha omesso di chiarire, l’insorgente

ha concluso come “sia palese che trattasi di infortunio e che quanto avvenuto

in montagna si trova in nesso causale non solo naturale, ma anche adeguato, con

le conseguenze fisiche subite”.

A

comprova di quanto addotto, il ricorrente ha pure prodotto la dichiarazione di

un teste, presente al momento dell’accaduto.

Il

ricorrente ha poi contestato che la tardività con la quale è stato notificato

l’infortunio possa costituire una valida motivazione per rifiutare il carattere

infortunistico di quanto avvenuto nel novembre 2016. Secondo il legale dell’interessato,

infatti, “non si può certo far dipendere la verosimiglianza dell’accaduto dalla

notifica tardiva, trattasi di due circostanze diverse che nulla hanno a che

vedere l’una con l’altra”.

Il

patrocinatore del ricorrente ha, inoltre, contestato anche la considerazione

con la quale l’assicuratore ha escluso che una vescica plantare costituisca un

infortunio, osservando che “ciò non corrisponde al vero: secondo costante

giurisprudenza anche un’infezione può avere natura infortunistica allorché i

germi patogeni dovessero essere penetrati nell’organismo attraverso una ferita

o una piaga di origine infortunistica e ciò è stato confermato addirittura in

un caso dove vi erano delle vesciche ai piedi”.

Infine,

il legale ha ribadito come l’indicazione di inabilità lavorativa posta dal

medico curante fosse del tutto giustificata, alla luce della gravità della

ferita riportata dall’interessato, e del tutto compatibile con il fatto che

l’interessato si sia recato insieme alla famiglia in __________ per assistere

alla consegna del diploma universitario al figlio (cfr. doc. I).

1.6. L’assicuratore

resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. VI).

1.7. Con scritto del 14 marzo

2018, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA un referto del medico

curante dell’interessato con l’indicazione di tutte le cure prestate alla

ferita al piede destro nel periodo dal 29 novembre 2016 al 18 febbraio 2017.

Il legale ha ribadito la

lacunosità degli accertamenti messi in atto dall’assicuratore LAINF, rilevando

che in mancanza perfino di una cartella medica “ci si chiede come abbia potuto

fare il perito di CO 1, dr. __________, che si dubita sia specialista per il

caso in questione, a rispondere a domande su cause e effetti con simile

documentazione”.

Il legale ha poi

nuovamente rilevato come l’assicuratore LAINF abbia omesso di chiarire la dinamica

dell’evento dannoso, ribadendo che “in ogni caso vi è stato un evento

imprevisto e repentino”, costituito dal fatto che l’interessato ha battuto il

piede contro il gradino di roccia, procurandosi un’importante ferita, ciò che

configura un infortunio (doc. XV + A10).

1.8. In data 6 aprile 2018,

l’assicuratore infortuni ha ribadito quanto già indicato nella decisione su

opposizione e nella risposta di causa, sottolineando, da un canto, come tutta

la documentazione medica necessaria sia presente agli atti e, dall’altro, che

“la dinamica del sinistro che fa stato è unicamente quella resa dal ricorrente

in sede di annuncio del sinistro” e che “l’evento descritto dal ricorrente non

adempie in alcun modo ai criteri dell’infortunio” (doc. XIX).

1.9. In data 16 aprile 2018,

ritenuto come l’assicuratore LAINF abbia in sede di duplica ancora ritenuto non

provato l’infortunio, ha prodotto “un referto del dr. __________ a comprova del

contrario” (doc. XXI + B).

1.10. In data 2 maggio 2018

l’assicuratore LAINF, dopo avere sottoposto il referto medico del dr. __________

al vaglio del proprio medico consulente, dr. __________ (cfr. doc. 3.6), si è riconfermato

integralmente nelle allegazioni di fatto e di diritto di cui alla decisione

impugnata e alla risposta di causa.

In particolare, l’Istituto

assicuratore ha evidenziato che dalle considerazioni espresse dal dr. __________

– ossia che è improbabile che la lacerazione al piede subita dal ricorrente si

sia verificata mentre egli calzava delle scarpe, essendo necessario un urto

diretto della pelle contro un oggetto spigoloso; i disturbi dell’interessato

sono invece piuttosto da ricondurre ad un eccessivo sovraccarico al piede

destro che a seguito del diabete mellitus ha subito un’infezione (cfr. doc. 3.6

allegato al doc. XXV) – emerge la conferma che il sinistro subito

dall’assicurato non è riconducibile ad un infortunio in quanto difetta il

fattore esterno straordinario nonché un nesso di causalità probabile tra

infortunio e danno (doc. XXV).

1.11. Con scritto del 13 giugno

2018, il legale del ricorrente ha indicato di non avere altre osservazioni da

presentare, rimandando a quanto già espresso in precedenza (doc. XXIX).

Tali considerazioni

dell’assicurato sono state trasmesse all’assicuratore LAINF (cfr. doc. XXX),

per conoscenza.

in

diritto

2.1. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF era

legittimato a negare la propria responsabilità relativamente all’evento del novembre

2016, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai

postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3. L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4. Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

Considerandi

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la

straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte

le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,

121.

V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e

b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.5

Gli assicuratori contro gli

infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni

corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione

introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1°

gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una

malattia o a fenomeni degenerativi.

Con la revisione della

Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°

gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2

LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non

siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

2.6

Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto,

di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi

sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad

infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7

Nella

concreta evenienza, questo Tribunale rileva che, con decisione del 3 luglio

2017, CO 1, dopo avere riportato la descrizione dell’evento verificatosi nel

novembre 2016 fornita dall’assicurato e avere elencato a quali condizioni nasce

il diritto a prestazioni dell’assicurazione infortuni ai sensi dell’art. 6

LAINF, ha osservato che “in considerazione della notifica tardiva

dell’infortunio non è più possibile provare ai termini della verosimiglianza

preponderante che i disturbi insorti al piede destro siano conseguenti ad un

infortunio”.

L’assicuratore

LAINF ha poi aggiunto che, a prescindere dalla mancata prova dell’infortunio, dato

che il dr. __________ ha attestato che in occasione del trekking in __________ l’interessato

“calzava scarpe non adatte alla situazione che hanno provocato una fiacca

plantare” e il dr. __________ ha considerato che la lesione riportata al piede

giustifichi al massimo una settimana di inabilità lavorativa, non sono date le

condizioni per l’erogazione delle prestazioni assicurative, in quanto “ai

termini della verosimiglianza preponderante non è dato un nesso di causalità

naturale tra i disturbi del signor RI 1 al piede destro e la fattispecie invocata

nel mese di novembre 2016” (cfr. doc. A6).

Nella

decisione su opposizione del 20 ottobre 2017, l’assicuratore LAINF ha ribadito

il rifiuto di prendere a carico l’evento occorso all’assicurato nel novembre

2016, non ritenendo adempiuti i presupposti costitutivi della nozione di

infortunio, con motivazioni, tuttavia, concernenti l’(in)esistenza del nesso

causale tra i disturbi fatti valere da RI 1 e l’evento dannoso del novembre

2016.

(doc. A1).

L’assicuratore

LAINF, difatti, dopo avere indicato che “è oggetto di controversia

sapere se, nella misura della verosimiglianza preponderante, tra i disturbi

fisici al piede destro dell’assicurato e l’evento del mese di novembre 2016 vi

sia un nesso di causalità naturale”, ha elencato quali sono gli

elementi costitutivi di un infortunio, reputando che gli stessi non siano

adempiuti nel caso di specie, rifacendosi alle considerazioni, di

carattere medico, sviluppate dal dr. __________ al fine di dimostrare come

l’evento verificatosi nel novembre 2016 non possa essere considerato atto a far

sorgere una ferita lacerocontusa, la quale secondo quanto indicato dal dr. __________

deriva da una fiacca plantare (cfr. doc. A1, corsivo della redattrice).

Il TCA rileva, inoltre,

che anche nella risposta di causa l’assicuratore infortuni ha ribadito la

correttezza del rifiuto di presa a carico dell’evento del novembre 2016, ritenendo

che “CO 1, sulla base degli atti, in particolare dei referti medici, ha

correttamente indicato che i disturbi al piede destro ai termini della

verosimiglianza preponderante non siano conseguenti ad un infortunio e che in

ogni caso non vi sono neppure i presupposti del fattore esterno

straordinario e della repentinità” (cfr. doc. VI, corsivo della redattrice).

Tale confusione tra

elementi costitutivi della nozione di infortunio e, invece, considerazioni

concernenti la causalità dei disturbi accusati dall’assicurato, è rimasta

immutata anche pendente causa.

Pur avendo, infatti, rifiutato

il diritto a prestazioni ritenendo che l’evento del novembre 2016 annunciato

dall’assicurato non costituisca un infortunio ai sensi di legge e avere ribadito

tale tesi sia nella risposta di causa, sia in sede di duplica, l’assicuratore

LAINF, in data 19 aprile 2018, ha ritenuto opportuno sottoporre il referto del dr.

__________ prodotto dal ricorrente in corso di causa – e peraltro già presente

agli atti – al vaglio del proprio medico consulente, dr. __________, con la

richiesta di fornire delle precisazioni sul tema della causalità (cfr. doc. XXIII).

Sulla base della presa di

posizione del 25 aprile 2018 di quest’ultimo (cfr. doc. 3.6 allegato al doc.

XXV), CO 1 ha poi ribadito che quanto verificatosi nel novembre 2016 non sia riconducibile

ad infortunio, difettando il fattore esterno straordinario, nonché il nesso di

causalità probabile tra infortunio e danno, visto che il dr. __________ ha

confermato “che i disturbi patiti dal ricorrente non rientrano nel concetto di

infortunio ma che sono stati causati da sovraccarico” (cfr. doc. XXV).

Ora, questo Tribunale non

può che mettere in evidenza la continua confusione nella quale è incappata

l’amministrazione tra elementi costitutivi della nozione di infortunio e

considerazioni attinenti, invece, alla causalità, di modo che non è possibile stabilire

quali siano le (reali) intenzioni dell’assicuratore LAINF.

Non è, infatti, chiaro se

l’amministrazione rifiuti il diritto a prestazioni negando l’esistenza di un

infortunio ai sensi di legge oppure non ammettendo la causalità dei disturbi

denunciati da RI 1.

Ciò a maggior ragione, se

si considera che l’ultimo accertamento medico messo in atto dall’Istituto

assicuratore pendente causa non avrebbe avuto ragione d’essere, qualora l’amministrazione

avesse ritenuto, come peraltro ribadito a più riprese - sia nella decisione su

opposizione impugnata, sia nella risposta di causa, che ancora in sede di

duplica - che l’evento del novembre 2016 non costituisse un infortunio.

Pertanto, visto quanto

sopra esposto, gli atti vengono retrocessi all’assicuratore LAINF, per

complemento istruttorio.

In tale ambito, CO 1 dovrà

verificare, innanzitutto, se l’evento del novembre 2016 costituisce, oppure no,

un infortunio ai sensi di legge.

Per fare ciò, l’Istituto

assicuratore, dopo avere chiarito la dinamica dell’evento, sarà tenuto a

valutare se, nel caso di specie, sono – cumulativamente - adempiuti, o meno, i

cinque elementi costitutivi essenziali dell'infortunio ricordati in precedenza

(cfr. consid. 2.3.), attraverso una puntuale disamina degli stessi

conformemente alla giurisprudenza federale in materia (cfr. sulla nozione di

infortunio STF 8C_410/2017 del 22 marzo 2018 e giurisprudenza ivi citata).

Solo in caso di risposta

positiva, spetterà, poi, all’Istituto assicuratore analizzare ed esprimersi in

merito agli aspetti legati alla causalità dei disturbi presentati

dall’assicurato con l’evento annunciato, presupposto quest’ultimo essenziale

per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli

infortuni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi a CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Istituto assicuratore verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti