35.2017.140
Assicuratore ha rifiutato di prendere a carico evento non ritenendo adempiuti i presupposti costitutivi della nozione di infortunio,ma con motivazioni concernenti l'inesistenza del nesso causale tra d
9 luglio 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.140
cr
Lugano
9 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 maggio 2017,
tramite messaggio di posta elettronica, RI 1, nato nel 1953, lavoratore
indipendente e cotitolare della __________, ha annunciato a CO 1 dei disturbi che
sarebbero insorti al piede destro nel novembre 2016, allorquando “mentre
camminava tocca con piede un gradino, dopo insorta una ferita lacerocontusa al
piede destro” (doc. 2.8.).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale 3 luglio
2017, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni, non
ritenendo che i disturbi di salute dell’assicurato siano dovuti ad un infortunio
ai sensi di legge, visto che “in considerazione della notifica tardiva
dell’infortunio non è più possibile provare ai termini della verosimiglianza
preponderante che i suoi disturbi insorti in novembre 2016 siano conseguenti ad
un infortunio”, motivando tale conclusione con il fatto che non risulta
adempiuto il presupposto della causalità naturale (dato che, a parere del
medico consulente dell’amministrazione, i disturbi annunciati dall’interessato
sarebbero stati causati da una fiacca plantare) (doc. A6).
1.3. Con
opposizione del 12 agosto 2017 inviata per posta elettronica, poi motivata
tramite scritto del 25 agosto 2017, l’assicurato ha contestato la decisione
dell’assicuratore LAINF, ritenendo che la propria situazione debba essere
rivalutata dal medico consulente dell’assicuratore LAINF, unitamente al proprio
medico curante.
Egli
ha sottolineato di avere “avuto una ferita ossia un infortunio e non altro, il
tutto documentabile dal mio medico che non è mai stato interpellato,
richiedendo un riesame del caso, visto che non sono “un simulante, al massimo
ho sbagliato nella forma dell’annuncio” (doc. A7).
1.4. Con decisione su opposizione
del 20 ottobre 2017, l’assicuratore LAINF, dopo avere indicato che “nella
presente fattispecie è oggetto di controversia sapere se, nella misura della
verosimiglianza preponderante, tra i disturbi fisici al piede destro
dell’assicurato e l’evento del mese di novembre 2016 vi sia un nesso di
causalità naturale”, ha confermato la precedente decisione, ritenendo che
quanto annunciato dall’assicurato non costituisce un infortunio ai sensi di
legge.
L’assicuratore LAINF ha,
infatti, rilevato che “a fronte della tardiva notifica, avvenuta unicamente 6
mesi dopo il sinistro, non risulta ai termini della verosimiglianza
preponderante che i disturbi accusati al piede destro dell’assicurato siano
conseguenti ad un infortunio”, apparendo maggiormente attendibile, come osservato
dal proprio medico consulente, la versione fornita dall’ortopedico curante
dell’interessato, il quale ha indicato che mentre era in ___________ per un
trekking l’assicurato “utilizzava scarpe non adatte alla situazione che gli
hanno provocato una fiacca plantare”.
L’amministrazione ha
evidenziato che una fiacca plantare non costituisce un infortunio, “non essendo
neppure soddisfatti i criteri del fattore esterno straordinario e di
repentinità”. L’Istituto assicuratore ha osservato che “si può affermare che
camminare con un piede sopra un gradino faceva parte di un evento del tutto
normale ed usuale nell’ambito di un’escursione, che non rappresenta quindi un
fattore straordinario e dunque non si tratta né di un infortunio ai sensi
dell’art. 4 LPGA, né di una lesione corporale parificabile ai postumi di
infortunio secondo l’art. 9 cpv. 2 della OAINF”.
Infine, l’assicuratore
infortuni ha contestato l’inabilità lavorativa attestata dal medico curante per
il periodo tra il 15 novembre 2016 e il 15 febbraio 2017, rilevando come ciò appaia
in contraddizione con la circostanza che l’assicurato sia stato in grado di
affrontare un viaggio intercontinentale e di soggiornare dall’11 al 26 dicembre
2016 in Australia (cfr. doc. A1).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 21 novembre 2017, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che CO 1 venga condannata ad assumere l’evento del novembre 2016 a
titolo di infortunio (cfr. doc. I).
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha fatto valere che
l’assicuratore LAINF ha rifiutato di riconoscergli le prestazioni, senza
svolgere alcuna istruttoria concreta, volta a chiarire dove e come si siano
svolti i fatti.
Se
lo avesse fatto, non avrebbe concluso, come invece ha fatto, che l’attività di
camminare su degli scalini è consueta, motivo per il quale non può
rappresentare un fattore straordinario.
Dagli
ulteriori imprescindibili accertamenti circa lo svolgimento dei fatti avrebbe, difatti,
scoperto che quanto denunciato è sì avvenuto mentre l’assicurato stava
camminando, ma in montagna, in un luogo dove vi erano delle rocce poste a mo’
Fatti
di scalini, contro le quali egli è andato a sbattere con il piede destro,
avvertendo immediatamente un forte dolore simile a una lama, riportando un
taglio con fuoriuscita di sangue che ha inondato la scarpa.
Alla
luce di tale dinamica, che l’assicuratore LAINF ha omesso di chiarire, l’insorgente
ha concluso come “sia palese che trattasi di infortunio e che quanto avvenuto
in montagna si trova in nesso causale non solo naturale, ma anche adeguato, con
le conseguenze fisiche subite”.
A
comprova di quanto addotto, il ricorrente ha pure prodotto la dichiarazione di
un teste, presente al momento dell’accaduto.
Il
ricorrente ha poi contestato che la tardività con la quale è stato notificato
l’infortunio possa costituire una valida motivazione per rifiutare il carattere
infortunistico di quanto avvenuto nel novembre 2016. Secondo il legale dell’interessato,
infatti, “non si può certo far dipendere la verosimiglianza dell’accaduto dalla
notifica tardiva, trattasi di due circostanze diverse che nulla hanno a che
vedere l’una con l’altra”.
Il
patrocinatore del ricorrente ha, inoltre, contestato anche la considerazione
con la quale l’assicuratore ha escluso che una vescica plantare costituisca un
infortunio, osservando che “ciò non corrisponde al vero: secondo costante
giurisprudenza anche un’infezione può avere natura infortunistica allorché i
germi patogeni dovessero essere penetrati nell’organismo attraverso una ferita
o una piaga di origine infortunistica e ciò è stato confermato addirittura in
un caso dove vi erano delle vesciche ai piedi”.
Infine,
il legale ha ribadito come l’indicazione di inabilità lavorativa posta dal
medico curante fosse del tutto giustificata, alla luce della gravità della
ferita riportata dall’interessato, e del tutto compatibile con il fatto che
l’interessato si sia recato insieme alla famiglia in __________ per assistere
alla consegna del diploma universitario al figlio (cfr. doc. I).
1.6. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. VI).
1.7. Con scritto del 14 marzo
2018, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA un referto del medico
curante dell’interessato con l’indicazione di tutte le cure prestate alla
ferita al piede destro nel periodo dal 29 novembre 2016 al 18 febbraio 2017.
Il legale ha ribadito la
lacunosità degli accertamenti messi in atto dall’assicuratore LAINF, rilevando
che in mancanza perfino di una cartella medica “ci si chiede come abbia potuto
fare il perito di CO 1, dr. __________, che si dubita sia specialista per il
caso in questione, a rispondere a domande su cause e effetti con simile
documentazione”.
Il legale ha poi
nuovamente rilevato come l’assicuratore LAINF abbia omesso di chiarire la dinamica
dell’evento dannoso, ribadendo che “in ogni caso vi è stato un evento
imprevisto e repentino”, costituito dal fatto che l’interessato ha battuto il
piede contro il gradino di roccia, procurandosi un’importante ferita, ciò che
configura un infortunio (doc. XV + A10).
1.8. In data 6 aprile 2018,
l’assicuratore infortuni ha ribadito quanto già indicato nella decisione su
opposizione e nella risposta di causa, sottolineando, da un canto, come tutta
la documentazione medica necessaria sia presente agli atti e, dall’altro, che
“la dinamica del sinistro che fa stato è unicamente quella resa dal ricorrente
in sede di annuncio del sinistro” e che “l’evento descritto dal ricorrente non
adempie in alcun modo ai criteri dell’infortunio” (doc. XIX).
1.9. In data 16 aprile 2018,
ritenuto come l’assicuratore LAINF abbia in sede di duplica ancora ritenuto non
provato l’infortunio, ha prodotto “un referto del dr. __________ a comprova del
contrario” (doc. XXI + B).
1.10. In data 2 maggio 2018
l’assicuratore LAINF, dopo avere sottoposto il referto medico del dr. __________
al vaglio del proprio medico consulente, dr. __________ (cfr. doc. 3.6), si è riconfermato
integralmente nelle allegazioni di fatto e di diritto di cui alla decisione
impugnata e alla risposta di causa.
In particolare, l’Istituto
assicuratore ha evidenziato che dalle considerazioni espresse dal dr. __________
– ossia che è improbabile che la lacerazione al piede subita dal ricorrente si
sia verificata mentre egli calzava delle scarpe, essendo necessario un urto
diretto della pelle contro un oggetto spigoloso; i disturbi dell’interessato
sono invece piuttosto da ricondurre ad un eccessivo sovraccarico al piede
destro che a seguito del diabete mellitus ha subito un’infezione (cfr. doc. 3.6
allegato al doc. XXV) – emerge la conferma che il sinistro subito
dall’assicurato non è riconducibile ad un infortunio in quanto difetta il
fattore esterno straordinario nonché un nesso di causalità probabile tra
infortunio e danno (doc. XXV).
1.11. Con scritto del 13 giugno
2018, il legale del ricorrente ha indicato di non avere altre osservazioni da
presentare, rimandando a quanto già espresso in precedenza (doc. XXIX).
Tali considerazioni
dell’assicurato sono state trasmesse all’assicuratore LAINF (cfr. doc. XXX),
per conoscenza.
in
diritto
2.1. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF era
legittimato a negare la propria responsabilità relativamente all’evento del novembre
2016, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai
postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
Considerandi
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la
straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte
le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,
121.
V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e
b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5
Gli assicuratori contro gli
infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni
corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione
introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una
malattia o a fenomeni degenerativi.
Con la revisione della
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del
fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2
LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non
siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
2.6
Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto,
di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi
sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad
infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7
Nella
concreta evenienza, questo Tribunale rileva che, con decisione del 3 luglio
2017, CO 1, dopo avere riportato la descrizione dell’evento verificatosi nel
novembre 2016 fornita dall’assicurato e avere elencato a quali condizioni nasce
il diritto a prestazioni dell’assicurazione infortuni ai sensi dell’art. 6
LAINF, ha osservato che “in considerazione della notifica tardiva
dell’infortunio non è più possibile provare ai termini della verosimiglianza
preponderante che i disturbi insorti al piede destro siano conseguenti ad un
infortunio”.
L’assicuratore
LAINF ha poi aggiunto che, a prescindere dalla mancata prova dell’infortunio, dato
che il dr. __________ ha attestato che in occasione del trekking in __________ l’interessato
“calzava scarpe non adatte alla situazione che hanno provocato una fiacca
plantare” e il dr. __________ ha considerato che la lesione riportata al piede
giustifichi al massimo una settimana di inabilità lavorativa, non sono date le
condizioni per l’erogazione delle prestazioni assicurative, in quanto “ai
termini della verosimiglianza preponderante non è dato un nesso di causalità
naturale tra i disturbi del signor RI 1 al piede destro e la fattispecie invocata
nel mese di novembre 2016” (cfr. doc. A6).
Nella
decisione su opposizione del 20 ottobre 2017, l’assicuratore LAINF ha ribadito
il rifiuto di prendere a carico l’evento occorso all’assicurato nel novembre
2016, non ritenendo adempiuti i presupposti costitutivi della nozione di
infortunio, con motivazioni, tuttavia, concernenti l’(in)esistenza del nesso
causale tra i disturbi fatti valere da RI 1 e l’evento dannoso del novembre
2016.
(doc. A1).
L’assicuratore
LAINF, difatti, dopo avere indicato che “è oggetto di controversia
sapere se, nella misura della verosimiglianza preponderante, tra i disturbi
fisici al piede destro dell’assicurato e l’evento del mese di novembre 2016 vi
sia un nesso di causalità naturale”, ha elencato quali sono gli
elementi costitutivi di un infortunio, reputando che gli stessi non siano
adempiuti nel caso di specie, rifacendosi alle considerazioni, di
carattere medico, sviluppate dal dr. __________ al fine di dimostrare come
l’evento verificatosi nel novembre 2016 non possa essere considerato atto a far
sorgere una ferita lacerocontusa, la quale secondo quanto indicato dal dr. __________
deriva da una fiacca plantare (cfr. doc. A1, corsivo della redattrice).
Il TCA rileva, inoltre,
che anche nella risposta di causa l’assicuratore infortuni ha ribadito la
correttezza del rifiuto di presa a carico dell’evento del novembre 2016, ritenendo
che “CO 1, sulla base degli atti, in particolare dei referti medici, ha
correttamente indicato che i disturbi al piede destro ai termini della
verosimiglianza preponderante non siano conseguenti ad un infortunio e che in
ogni caso non vi sono neppure i presupposti del fattore esterno
straordinario e della repentinità” (cfr. doc. VI, corsivo della redattrice).
Tale confusione tra
elementi costitutivi della nozione di infortunio e, invece, considerazioni
concernenti la causalità dei disturbi accusati dall’assicurato, è rimasta
immutata anche pendente causa.
Pur avendo, infatti, rifiutato
il diritto a prestazioni ritenendo che l’evento del novembre 2016 annunciato
dall’assicurato non costituisca un infortunio ai sensi di legge e avere ribadito
tale tesi sia nella risposta di causa, sia in sede di duplica, l’assicuratore
LAINF, in data 19 aprile 2018, ha ritenuto opportuno sottoporre il referto del dr.
__________ prodotto dal ricorrente in corso di causa – e peraltro già presente
agli atti – al vaglio del proprio medico consulente, dr. __________, con la
richiesta di fornire delle precisazioni sul tema della causalità (cfr. doc. XXIII).
Sulla base della presa di
posizione del 25 aprile 2018 di quest’ultimo (cfr. doc. 3.6 allegato al doc.
XXV), CO 1 ha poi ribadito che quanto verificatosi nel novembre 2016 non sia riconducibile
ad infortunio, difettando il fattore esterno straordinario, nonché il nesso di
causalità probabile tra infortunio e danno, visto che il dr. __________ ha
confermato “che i disturbi patiti dal ricorrente non rientrano nel concetto di
infortunio ma che sono stati causati da sovraccarico” (cfr. doc. XXV).
Ora, questo Tribunale non
può che mettere in evidenza la continua confusione nella quale è incappata
l’amministrazione tra elementi costitutivi della nozione di infortunio e
considerazioni attinenti, invece, alla causalità, di modo che non è possibile stabilire
quali siano le (reali) intenzioni dell’assicuratore LAINF.
Non è, infatti, chiaro se
l’amministrazione rifiuti il diritto a prestazioni negando l’esistenza di un
infortunio ai sensi di legge oppure non ammettendo la causalità dei disturbi
denunciati da RI 1.
Ciò a maggior ragione, se
si considera che l’ultimo accertamento medico messo in atto dall’Istituto
assicuratore pendente causa non avrebbe avuto ragione d’essere, qualora l’amministrazione
avesse ritenuto, come peraltro ribadito a più riprese - sia nella decisione su
opposizione impugnata, sia nella risposta di causa, che ancora in sede di
duplica - che l’evento del novembre 2016 non costituisse un infortunio.
Pertanto, visto quanto
sopra esposto, gli atti vengono retrocessi all’assicuratore LAINF, per
complemento istruttorio.
In tale ambito, CO 1 dovrà
verificare, innanzitutto, se l’evento del novembre 2016 costituisce, oppure no,
un infortunio ai sensi di legge.
Per fare ciò, l’Istituto
assicuratore, dopo avere chiarito la dinamica dell’evento, sarà tenuto a
valutare se, nel caso di specie, sono – cumulativamente - adempiuti, o meno, i
cinque elementi costitutivi essenziali dell'infortunio ricordati in precedenza
(cfr. consid. 2.3.), attraverso una puntuale disamina degli stessi
conformemente alla giurisprudenza federale in materia (cfr. sulla nozione di
infortunio STF 8C_410/2017 del 22 marzo 2018 e giurisprudenza ivi citata).
Solo in caso di risposta
positiva, spetterà, poi, all’Istituto assicuratore analizzare ed esprimersi in
merito agli aspetti legati alla causalità dei disturbi presentati
dall’assicurato con l’evento annunciato, presupposto quest’ultimo essenziale
per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli
infortuni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi a CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Istituto assicuratore verserà
all’assicurato l’importo di fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti