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Decisione

35.2017.141

Corretta decisione con la quale da un lato è stato rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità, mentre dall'altro è stata attribuita un'IMI del 15%

9 luglio 2018Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente

stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4

Nella

concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato una

rendita di invalidità facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda

l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal proprio medico

__________ a margine della visita di chiusura del 22 giugno 2017 (cfr. doc. 193).

In quell’occasione, dopo

aver definito stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche (“da

ulteriori provvedimenti medici non ci si può attendere un netto e sostanziale

miglioramento. Si può quindi sostenere che il caso risulta stabilizzato.”), il dr.

__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore, ha ritenuto l’assicurato abile nella misura massima possibile, descrivendo

così l’esigibilità lavorativa:

" (…) L’esigibilità

viene redatta in presenza dell’assicurato e con suo pieno accordo.

L’assicurato può sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg molto

spesso. Molto spesso può sollevare pesi anche fino a 10 kg. Di rado pesi fino a

25.

kg ma mai superiori a 25 kg.

Molto spesso può sollevare pesi anche superiori a 5 kg e oltre all’altezza

del petto.

Molto spesso può effettuare lavori leggeri e di precisione e

lavori medi. Non può mai fare lavori pesanti e molto pesanti.

Molto spesso può effettuare lavori che comportano la

rotazione della mano.

Lavori sopra la testa. Lavori che comportano la rotazione del busto

e mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti. Talvolta può mantenere

la posizione in piedi e inclinata in avanti.

Di rado la posizione inginocchiata ma mai la posizione con

ginocchia in flessione.

Molto spesso può mantenere la posizione seduta. Spesso la

posizione in piedi. Molto spesso la posizione a scelta. Molto spesso può spostarsi

per tragitti anche superiori a 50 m, talvolta su tragitti lunghi. Di rado può

spostarsi su terreni sconnessi.

Di rado può salire e scendere le scale e di rado può salire e

scendere le scale a pioli.

L’uso delle due mani è possibile. Non vi sono problemi di equilibrio.”

(Doc. 193, pag. 4)

L’assicurato ha contestato di potere essere considerato pienamente

abile al lavoro, come ritenuto dall’amministrazione, trasmettendo, a sostegno

della propria tesi, un referto medico stilato in data 10 ottobre 2017 dal dr. __________,

Viceprimario di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, attestante

un’inabilità lavorativa del 50%.

In tale referto il dr. Regusci, poste le diagnosi di “1. Frattura

pluriframmentaria del calcagno sinistro, Sanders III B trattata mediante

artroscopia talocalcaneare, riduzione aperta e osteosintesi con placca LCP

calcagno sin il 21.04.2015; 2. AMO placca e viti calcagno sin (15.12.2015) per

infezione della ferita al malleolo laterale, rieducazione nella deambulazione”,

ha osservato:

" (…)

Valutazione:

Non tornerò sull’anamnesi del paziente summenzionato che è ben

conosciuta a tutti, bisogna tenere conto che il paziente ha ancora delle

Séquelle importanti con artrosi precoce dell’articolazione talo tarsica

decalcaneo talare che impedisce un’attività lavorativa pesante come quella

effettuata dal paziente (fabbro).

La situazione fino adesso è andata molto bene con un 50% in cui il

datore di lavoro permette un’attività amministrativa congiunta ad una minima

attività lavorativa con poco sforzo con ottimo risultato.

Abbiamo tentato più volte con il paziente di aumentare l’attività

lavorativa rendendola più pesante, visto che il lavoro di fabbro comporta un

carico continuo sugli arti, in particolar modo su terreni sconnessi, scale e

quant’altro, ciò non è stato possibile per ulteriori 4h.

Vista la situazione clinica chiara di artrosi precoce e

limitazioni della mobilità e soprattutto tenuto conto del lavoro effettuato dal

paziente, sostengo che vi dovrebbe essere un’invalidità al 50% e l’altro 50%

sarà compensato dall’attività lavorativa che il datore accetta per questo

paziente.

Conclusione:

Vi chiedo di rivedere la vostra posizione e in modo tale da venire

incontro a un paziente che vuole lavorare ma che la situazione clinica e

post-traumatica non permette di farla al 100%, dunque vi chiedo di rivalutare

un’invalidità al 50%.” (Doc. 222)

L’amministrazione ha

sottoposto tale referto al vaglio del dr. __________, il quale, con

apprezzamento medico del 19 ottobre 2017, ha ritenuto che il rapporto del dr. __________

del 10 ottobre 2017 non apporti alcun elemento clinico nuovo che possa

modificare la propria precedente valutazione dell’esigibilità.

Per tali ragioni, il dr. __________

ritiene che RI 1 “possa lavorare al 100% con rendimento pieno e senza pause

supplementari considerate le limitazioni espresse nell’esigibilità da me

redatta in occasione della visita di chiusura del 22 giugno 2017.” (doc. 231).

2.5

In sede ricorsuale,

l’assicurato ha nuovamente contestato di potere lavorare al 100% in attività

adeguate, come valutato dal dr. __________, rilevando nuovamente che il dr. __________

ha chiaramente attestato un’abilità lavorativa unicamente del 50% (doc. I).

A comprova delle proprie

allegazioni, RI 1 ha, poi, in corso di causa, trasmesso un referto, datato 27

febbraio 2018, redatto dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, attestante una capacità lavorativa al massimo dell’80% nello

svolgimento di attività leggere adeguate, per tenere conto della necessità per l’interessato

di usufruire di frequenti pause e di alternare la posizione seduta/in piedi.

Il dr. __________ ha,

infatti, osservato che:

" (…) In

conclusione ho quindi spiegato al paziente che tenuto conto della gravità della

situazione pre-operatoria, l’attuale situazione raggiunta era relativamente

favorevole. Si potrebbe considerare l’esecuzione di una artrodesi sottotalare

ma data la giovane età del paziente credo che convenga aspettare un futuro

scompenso per ritardare una conseguente evoluzione di artrosi alle

articolazioni del tarso.

Da un punto di vista della capacità lavorativa sono del parere che

contrariamente a quanto deciso dalla CO 1 il paziente attualmente non è abile

in misura completa nemmeno in lavori leggeri quali magazziniere oppure

l’operaio di fabbrica. Infatti anche in tali mansioni potrebbe, a mio avviso,

lavorare al massimo all’80% in quanto necessiterebbe di frequenti pause e dovrebbe

poter alternare la posizione seduta e in piedi. Salire ripetutamente le scale

non gli è possibile e nemmeno trasportare dei carichi. (…).” (Doc. F)

Al riguardo, con apprezzamento ortopedico del 29 marzo 2018, il

dr. __________ della __________ di __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha confermato la

valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dr. __________,

considerando che quanto attestato dal dr. __________ non apporti elementi

medici in grado di smentirla.

In particolare, il dr. __________ ha ritenuto che, visti i

disturbi presentati dall’interessato, non sia giustificabile, nello svolgimento

di attività adatte, un rendimento ridotto per tenere conto di pause

supplementari.

Egli ha così motivato la propria valutazione:

" (…) Per

quanto riguarda l'esigibilità, con un paziente non presentando dolore

invalidante di tipo neuropatico ma soltanto dei ben spiegabili dolori di tipo

nocicettivo in rapporto con la ipomobilità e l'artrosi nell'articolazione

talo-calcaneare, non vedo per quale motivo sarebbe da considerare in

un'attività adatta una perdita di rendimento per pause complementari, essendo

chiaro che dei cambiamenti di posizione tra quella seduta o in piedi possono

giustificarsi ma non dovrebbero necessitare pause complementari. Lo stato di

salute appare poi in base alle informazioni della cartella compatibile non

soltanto con un'attività statica in posizione prevalentemente seduta, ma anche

con un'attività richiedendo degli spostamenti corti o anche il portamento o lo

spostamento di carichi di peso moderato. Si ricorderà in merito che il signor RI

1.

ha comunque ripreso la sua attività e che pure se sono stati fatti degli

adattamenti, egli è stato in grado finora di lavorare al 50% in una attività

svolta principalmente in piedi e necessitando degli spostamenti. Di

conseguenza, in un'attività rispettando in modo un po' più stretto il profilo

d'esigibilità e in particolar modo in un'attività principalmente in posizione

seduta, non vedo motivi per giustificare la perdita di rendimento considerata dal

Prof. __________.

(…).

Conclusioni

Il rapporto medico da parte del Prof. __________ in data 27

dicembre 2017 non porta elementi medici non noti in precedenza. Questo rapporto

corrisponde quindi per una stessa situazione medica

ad una valutazione diversa in merito all'esigibilità lavorativa

rispetto a quella del medico __________.

Nell’assenza di disturbi dolorosi invalidanti fuori carico e nella

presenza di disturbi dolorosi comunque moderati in carico, poiché compatibili

ora con un'attività svolta in piedi più ore al giorno, una

diminuzione della capacità oraria o del rendimento in un'attività

adatta conformemente all'esigibilità definita dal medico __________ non appare

giustificata.” (Doc. XI/1)

L’assicurato ha contestato tale apprezzamento del dr. __________,

trasmettendo al TCA la seguente presa di posizione del dr. __________, datata

30.

aprile 2018:

" Egregio

signor RI 1,

ho letto con attenzione il rapporto della RA 1 nonché il rapporto

del dr. __________. Rimango sulle mie posizioni. In particolar modo non

condivido l’interpretazione del dr. __________ e dell’avvocato, in particolar

modo dove affermano che, dato che il paziente ha potuto lavorare al 50% sino ad

ora, ora potrebbe lavorare al 100% stando seduto.” (Doc. G)

2.6

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Nella

concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica

agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. __________,

specialista nella materia che qui ci occupa e che vanta un’ampia esperienza in

materia di medicina assicurativa e infortunistica – dettagliato, approfondito e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale,

va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.6.) – possa

validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza

che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Del resto, questo

Tribunale rileva che l’assicurato non ha prodotto, in sede ricorsuale, dei

referti medico-specialistici in grado di smentire quanto valutato dal dr. __________.

Tale non può, infatti, essere considerato il referto del dr. __________,

prodotto dal ricorrente in corso di causa, il quale, come spiegato in maniera

motivata e convincente dal dr. __________, non avendo apportato elementi

clinici non presi in considerazione in precedenza, ma avendo solo quantificato

in maniera differente il grado di capacità lavorativa nello svolgimento di

attività leggere come “magazziniere e operaio di fabbrica” - da fissare all’80%

per tenere conto della necessità di usufruire di frequenti pause e di alternare

la posizione seduta e in piedi (cfr. doc. F) - deve essere interpretato come

una diversa opinione rispetto a quanto già valutato dal medico __________

dell’assicuratore LAINF (cfr. doc. XI/1).

Il dr. __________, difatti, con argomentazioni a parere di questo

Tribunale del tutto convincenti, ha illustrato le ragioni per le quali nel caso

dell’assicurato “non presentando dolore invalidante di tipo neuropatico ma

soltanto dei ben spiegabili dolori di tipo nocicettivo in rapporto con la

ipomobilità e l'artrosi

nell'articolazione talo-calcaneare, non vedo per quale motivo

sarebbe da considerare in un'attività adatta una perdita di rendimento per

pause complementari, essendo chiaro che dei cambiamenti di posizione tra quella

seduta o in piedi possono giustificarsi ma non dovrebbero necessitare pause

complementari” (cfr. doc. X/1).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da queste considerazioni del

dr. __________, le quali, del resto, sono state criticate dal dr. __________ in

data 30 aprile 2018 in maniera del tutto generica (cfr. doc. G, in cui lo

specialista ha indicato di non condividere l’interpretazione del medico della Divisione

medica dell’assicuratore LAINF), senza tuttavia apportare elementi oggettivi in

grado di smentire l’apprezzamento con il quale il dr. __________ ha confermato

la valutazione fornita dal dr. __________.

Neppure di rilievo può apparire la circostanza, sollevata dal

ricorrente, che la percentuale del 50% di abilità lavorativa attestata dal dr. __________

“assume un’importanza fondamentale per via del fatto che il sottoscritto, con

grande volontà, è riuscito a reperire un’attività lavorativa al 50% in Italia.

Le limitazioni di cui soffro (dolori, bloccaggio e instabilità del piede

sinistro) non mi permettono di lavorare in misura maggiore, neppure in un’attività

dove possa stare 8 ore seduto, in quanto il piede, dopo poche ore, si gonfia

notevolmente causandomi forti dolori” (cfr. doc. VII).

Al riguardo, questo Tribunale rileva che, per stessa constatazione

del dr. __________, l’attività attualmente svolta dall’interessato non appare

perfettamente rispettosa delle sue limitazioni funzionali.

Il dr. __________, infatti, nel referto del 10 ottobre 2017, ha

affermato che “la situazione fino adesso è andata molto bene con un 50% in cui

il datore di lavoro permette un’attività amministrativa congiunta ad una minima

attività lavorativa con poco sforzo con ottimo risultato. Abbiamo tentato più

volte con il paziente di aumentare l’attività lavorativa rendendola più

pesante, visto che il lavoro di fabbro comporta un carico continuo sugli

arti, in particolar modo su terreni sconnessi, scale e quant’altro, ciò non è

stato possibile per ulteriori 4h” (cfr. doc. 222, sottolineatura della

redattrice).

Da tali affermazioni risulta chiaramente che l’assicurato non abbia

potuto incrementare oltre l’attività al 50% da egli reperita e attualmente

svolta in Italia a causa delle sue limitazioni funzionali.

Tale circostanza, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente,

non è tuttavia atta, a mente del TCA, a sconfessare la valutazione dei medici

fiduciari dell’assicuratore LAINF, i quali hanno considerato l’interessato

abile al lavoro al 100% in un’attività leggera adeguata, nella quale egli possa

alternare la postura.

A tale proposito va,

infatti, rilevato che, conformemente ad un principio generale

applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato

incombe l’obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b e

i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato

deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario,

in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid.

4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad

una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale

da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434, I 5/68). Da essa possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001

pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb, I 11/00).

Alla luce di quanto sopra

esposto, il TCA non ha dunque motivo per distanziarsi dalla valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal dr. __________, la quale, del resto, risulta

plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di

seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli

arti inferiori.

In una sentenza 35.2015.119 del 9 agosto 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione carpentiere, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore

sinistra sotto un manufatto di cemento posizionato a lato dei binari di un

treno, riportando una frattura complessa della caviglia sinistra) era in grado

di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa

adeguata, ovvero un lavoro leggero dal punto di vista del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da esercitare

in posizione prevalentemente seduta e che non implicasse (in particolare) la

deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e l’utilizzo di scale a

pioli.

In una sentenza 35.2016.3 del 27 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione manovale, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore

sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la

lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III.

metatarso con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura

parzialmente dislocata del calcagno sinistro) era in grado di svolgere a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un

lavoro in posizione prevalentemente seduta, che non implicasse spostamenti

frequenti o prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su terreno

sconnesso.

In

una sentenza 35.2016.41 del 14 dicembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione magazziniere, che, mentre stava percorrendo la strada cantonale alla

guida del proprio ciclomotore ad una velocità di 15/30 km/h, è stato investito

da una macchina in una rotonda, riportando la frattura intrarticolare

metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale sinistro e la frattura

peroneale prossimale composta sinistra con conseguente un problema di limitazione

funzionale stabile attorno al 90°) era in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al ginocchio

sinistro.

Del

resto, va anche segnalato che, in una sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016

consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi residuali

localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra

in stato dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata

artrosi attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e

completa consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione

sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità

lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede

(in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005

consid. 5, concernente un assicurato che presentava le sequele di una frattura

del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente

un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone

tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi

alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi

della tibiotarsica sinistra).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento all’eventuale difficoltà

concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC

1991.

p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente

esercitata (di fabbro).

Del resto deve essere ricordato che il principio

dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità.

Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un

determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die

Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata),

anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai

fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non

può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -

ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p.

322.

consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.

114).

In

esito alle considerazioni che precedono, occorre dunque ritenere accertato,

perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza

federale, che l’insorgente, sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con

un rendimento completo, un’attività lavorativa confacente al suo stato di

salute infortunistico.

2.8

Si tratta ora di valutare le conseguenze

economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla

salute, il ricorrente, nel 2017, qualora non fosse rimasto vittima

dell’infortunio assicurato, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo

pari a fr. 54'627.30 (cfr. doc. 209 e doc. 232).

Questo

dato – ottenuto sulla base delle indicazioni fornite dall’ex datore di lavoro

dell’interessato (cfr. doc. 114) e peraltro non contestato dall’insorgente –

può essere fatto proprio dal TCA.

2.9

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella

prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche

effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale

misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,

dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Nella DTF 139 V 592 consid. 7,

il TF ha ribadito la validità del metodo di determinazione del reddito da

invalido fondato sulle DPL.

A proposito della relazione

tra i due metodi di determinazione del reddito da invalido (DPL e dati

statistici), il Tribunale federale, dopo aver rilevato che la soluzione secondo

la quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è

soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di

priorità posto che entrambi i metodi presentano dei vantaggi e degli svantaggi,

nella DTF 129 V 472, ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre

all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti a garantire la

rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali che ne

risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore è tenuto a fornire

indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di

conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello

medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso contrario, non

è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici salariali

dell'ISS.

In una sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale

federale ha ritenuto auspicabile che l’INSAI produca un estratto della banca

dati DPL, nel caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati

statistici, e ciò per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su

questi ultimi in funzione del risultato desiderato.

In merito al requisito di

rappresentatività dei profili DPL, il TCA, nella STCA 35.2014.20 del 28 luglio

2014, consid. 2.7., ha già ricordato che, per prassi, l’assicuratore resistente

lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso concreto, le

corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln -

Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006,

p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier

Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (=

Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss

jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen?

Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von

mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung

getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen

gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“).

L’Alta Corte ha ancora

una volta ribadito, in una STF 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 consid. 3.3.

pubblicata in SVR 2016 UV Nr. 38, la necessità per l’INSAI di motivare le

ragioni per le quali, ritenendo non rappresentativi i profili di cui alle DPL,

decida di fare capo, nella determinazione del reddito da invalido, ai dati

statistici salariali di cui alle RSS.

In

quel caso, il TF ha rimproverato ai giudici cantonali di avere calcolato il

reddito da invalido di un assicurato fondandosi sui dati statistici di cui alle

RSS (attribuendo così una rendita del 25%), senza tuttavia previamente avere

esaminato ed esposto le ragioni per le quali, nel caso di specie, non fosse

possibile, nel rispetto dei criteri posti dalla giurisprudenza, fare

riferimento ai dati salariali DPL indicati dall’amministrazione (giunta ad un

grado di invalidità del 7%).

Il

Tribunale federale - dopo avere ricordato che, qualora l’assicuratore LAINF

ritenga di non poter validamente determinare il reddito da invalido secondo le

DPL, è comunque tenuto ad allegare agli atti la documentazione a comprova della

non rappresentatività dei profili DPL a disposizione, spettando poi, nella

procedura di ricorso, al primo giudice esaminare l’ammissibilità o meno delle

DPL - ha, pertanto, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti

all’autorità di prima istanza affinché provveda a colmare tale lacuna.

2.10

Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha

stabilito il reddito da invalido dell’assicurato facendo capo al metodo delle DPL,

determinandolo in fr. 52'392.80 (cfr. doc. A).

Con il proprio ricorso l’assicurato ha genericamente contestato di

potere svolgere le attività prese in considerazione dall’amministrazione,

ritenendo di essere abile al lavoro al massimo nella misura del 50% anche nello

svolgimento di attività leggere adeguate (cfr. doc. I).

Ora, come illustrato al considerando 2.7., questo ragionamento del

ricorrente non può essere condiviso da parte del TCA, ritenuto che i medici

fiduciari dell’assicuratore LAINF hanno confermato la piena capacità lavorativa

dell’interessato nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue

limitazioni funzionali.

Quanto

alla scelta di far capo ai dati salariali delle DPL, questo

Tribunale non può che considerarla corretta, ritenuto che, come ricordato in

precedenza (cfr. consid. 2.9.), secondo la giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_898/2015

del 13 giugno 2016 consid. 3.3. pubblicata in SVR 2016 UV Nr. 38 riassunta

al consid. 2.9.) nello stabilire il reddito da invalido in ambito

LAINF, l’CO 1 fa capo, di regola, in prima battuta, ai salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”) e solo qualora questi ultimi non risultino

sufficientemente rappresentativi si basa sui dati statistici,

producendo comunque un estratto della banca dati DPL al fine di

dimostrare l’inapplicabilità di tali dati, al fine di non alimentare il

sospetto che si sia deciso di ricorrere ai dati statistici in funzione del

risultato desiderato.

Inoltre, non va dimenticato

che i profili rientranti in tali banche dati concernono attività semplici e

ripetitive, che non richiedono, in genere, una formazione specifica, ma sono

accessibili al termine della scuola dell’obbligo o tramite una formazione

empirica.

Ora, posto che, nel caso di

specie, il reddito da invalido dell’interessato va stabilito proprio in

relazione allo svolgimento di attività semplici e ripetitive e non ad impieghi

qualificati afferenti ad un settore specifico, appare corretta la scelta

dell’amministrazione di basarsi sui dati delle DPL, risultati nel caso di

specie, come vedremo qui di seguito (cfr. consid. 2.11.), sufficientemente

rappresentativi.

2.11

Dalle tavole processuali risulta

che l’amministrazione ha quantificato in fr. 52'392.80 il

reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (cfr. doc. A).

È

pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in

grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio cassiere

presso la ditta __________ di __________, operaio alla fabbricazione di trapani

presso la ditta __________ di __________, raffilatore presso la ditta __________

di __________, preparatore di cioccolata presso la ditta __________ di __________

e, infine, l’addetto alla lavorazione di metalli preziosi presso la ditta __________

di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2017, un

reddito annuo pari a fr. 52'392.80 (doc. 232).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dalla tabella allegata al doc. 232 si evince che sono 35 i posti di

lavoro che entrano in considerazione - numero che, come ricordato in precedenza

al consid. 2.9., adempie il requisito di rappresentatività dei

profili DPL (rappresentatività data quando, in un caso concreto, le

corrispondenze trovate sono almeno 25, cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014)

- che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 38'869.00 e a

fr. 74'522.00 annui, e infine che quello medio è di fr. 51'849.00 annui.

Il

TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 52'392.80

annui) è superiore dell’1.04% rispetto alla media dei salari medi (fr. 51'849.00).

In base alla

giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della

rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. STF

8C_960/2012 del 23 gennaio 2013;8C_799/2012 del 15 gennaio 2013; SVR 2012 UV

Nr. 26; STCA 35.2012.90 del 18 aprile 2013).

In effetti, in una

sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa

conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA

35.2005.90

del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso

di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio

tollerati scostamenti sino al 10%; STCA 35.2012.77 del 29 gennaio 2013,

confermata dal Tribunale federale con STF 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, nella

quale è stato ritenuto corretto il reddito da invalido fissato

dall’assicuratore LAINF convenuto secondo le DPL, superiore del 2.12%

rispetto alla media dei salari medi).

Questo Tribunale ritiene

che, dopo la correzione effettuata dall’assicuratore in sede di decisione su opposizione,

sostituendo le due DPL contestate con l’opposizione dall’allora rappresentante

dell’interessato (cfr. doc. 227) con altre due che maggiormente si attagliano

alla fattispecie (cfr. doc. A), i cinque posti di lavoro di cui alle DPL

segnalati dall’amministrazione siano adeguati, in quanto rispettosi delle

limitazioni funzionali descritte dr. __________: si tratta, infatti, di

impieghi leggeri, da svolgere sia in posizione sedentaria (prevalentemente) che

in piedi (cfr. documentazione allegata al doc. 232).

Pertanto – assodato che i

cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni

funzionali derivanti dal danno alla salute – il TCA ritiene che il reddito da

invalido sia stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 52'392.80.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità

di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

Il

grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 52'392.80

annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il

danno alla salute, e cioè fr. 54’627.30 annui (cfr. consid. 2.8.) - è

del 4.09% arrotondato al 4% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121

consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), come correttamente calcolato

dall’amministrazione.

La

decisione su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha rifiutato di

riconoscere all’assicurato una rendita di invalidità, appare dunque corretta e

va quindi confermata.

Entità della

menomazione all’integrità.

2.12

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.13

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.14

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,

esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno

è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI

1991.

U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.15

L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più

serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.16

Nella

concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che la valutazione della

menomazione all’integrità di cui è portatore RI 1 è stata eseguita dal dr. __________.

Questo

il tenore del suo apprezzamento espresso a margine della visita medica di

chiusura del 22 giugno 2017:

" 1. Reperti

L’assicurato è portatore di postumi infortunistici importanti e

durevoli in stato dopo frattura pluriframmentaria calcaneare sinistra. Stato

dopo osteosintesi.

Stato dopo infetto cutaneo. Stato dopo AMO. Persiste una

limitazione funzionale e come riferisce il dott. med. Weber nel suo rapporto,

la situazione corrisponde ad una artrodesi sottoastragalica.

2.

Valutazione del danno all’integrità

15%

3.

Motivazione

Un’artrosi sottoastragalica di grado medio viene indennizzata tra

il 5% e il 15%, un’artrosi grave tra i 15% e i 30% ed una artrodesi viene

indennizzata con il 15%.

In questo caso ritengo giustificato un indennizzo del 10% per

quanto riguarda la funzionalità più un 5% per quanto riguarda la problematica

neurologica con un totale di indennizzo del 15%.” (Doc. 194)

Chiamato ad esprimersi in merito all’opposizione con la quale

l’interessato chiedeva la corresponsione di un’IMI del 30% - motivata da “un

30% per l’artrosi precoce (considerata grave per il peggioramento che potrebbe

avere nel corso degli anni), un 30% per l’associazione ad una instabilità e il

10% per la funzionalità associata alla problematica neurologica, riteniamo che

il 30% di IMI richiesto in sede di opposizione possa senz’altro essere

confermato” (cfr. doc. 227) - il dr. __________, con apprezzamento medico del

19.

ottobre 2017, ha ribadito la propria precedente valutazione, sottolineando

come “una valutazione della IMI del 30% corrisponde alla figura 10 della

tabella 4.3 IMI, cioè all’amputazione completa del piede, cosa che

assolutamente non è paragonabile allo stato attuale clinico del paziente.

Ritengo peraltro più corretta una valutazione del 15% che corrisponde ad

un’artrodesi sottoastragalica” (doc. 231).

Con la propria impugnativa,

l’assicurato ha nuovamente preteso la corresponsione di un’IMI del 30%, giustificata

dal fatto che egli soffre “di una artrosi precoce che potrebbe peggiorare

notevolmente nel corso degli anni, l’articolazione è fortemente instabile e, in

aggiunta, l’arto infortunato presenta delle limitazioni funzionali derivanti da

problematiche neurologiche” (cfr. doc. I).

In

corso di causa, il ricorrente ha prodotto un rapporto del dr. __________, il

quale esprimendosi a proposito dell’IMI ha indicato che “concordo invece

sull’attribuzione della rendita di menomazione dell’integrità del 15%”

(cfr. doc. F, sottolineatura della redattrice).

Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte non può che fare propria la valutazione, ben motivata,

posta dal dr. __________ e in merito alla quale, del resto, si è pure

dichiarato d’accordo il dr. __________, specialista privatamente consultato in

corso di causa dall’assicurato.

Tale soluzione, peraltro,

appare conforme alla giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_285/2010 del 6

settembre 2010, con la quale l’Alta Corte, confermando il giudizio di questo

Tribunale STCA 35.2009.98 dell’8 marzo 2010, ha considerato che nel caso di un

assicurato, il quale presentava, quali esiti importanti e durevoli

dell'infortunio, dei disturbi funzionali al piede destro in stato da artrodesi

dell'articolazione sotto-astragalica destra dopo frattura intraarticolare del

calcagno, fosse corretta l’attribuzione di un’IMI del 15%, fondata sulla

tabella 5.2 del volume indennità per menomazione dell'integrità edito dall'CO 1).

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, non prestando l’agire dell’CO 1 il fianco a

critiche, la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche per quanto

riguarda l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti