35.2017.141
Corretta decisione con la quale da un lato è stato rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità, mentre dall'altro è stata attribuita un'IMI del 15%
9 luglio 2018Italiano46 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.141
cr
Lugano
9 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 ottobre 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 aprile 2015 RI 1,
nato nel 1966, di professione fabbro presso la ditta __________, scendendo le
scale è caduto, riportando una frattura pluriframmentaria del calcagno
sinistro.
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. In
data 2 agosto 2017, ritenendo sulla base della visita medica __________ di
chiusura lo stato di salute ormai stabilizzato, l’assicuratore LAINF ha posto
termine alle prestazioni di breve durata a partire dal 31 agosto 2017 (doc.
206).
1.3. Con
decisione formale del 29 agosto 2017, l’assicuratore infortuni ha rifiutato di
riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità alla luce di
una perdita di guadagno del 4%, attribuendogli, per contro, un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (cfr. doc. 210).
1.4. Con
opposizione del 19 settembre 2017 (doc. 218), poi completata il 17 ottobre
2017, l’__________, allora rappresentante dell’assicurato, ha chiesto che a RI
1 venga attribuita una rendita di invalidità del 50% – ritenuto che
l’interessato risulta abile al lavoro solo nella misura del 50% secondo quanto
attestato dal dr. __________ – e che l’entità dell’IMI a lui riconosciuta (del
15%) venga portata al 30% - visto che il medico __________ dell’amministrazione
non avrebbe tenuto conto di una certa instabilità a livello dell’arto
infortunato (doc. 227).
1.5. Con decisione su opposizione
del 27 ottobre 2017, l’CO 1 - dopo avere ribadito che, come valutato dal
proprio medico __________, l’assicurato ha ritrovato una piena capacità
lavorativa nello svolgimento di attività adatte alle proprie limitazioni
funzionali - ha confermato, da una parte, che dal raffronto dei redditi non emerge
una perdita di guadagno tale da consentire di attribuire a RI 1 il diritto ad
una rendita di invalidità e, dall’altra, l’entità dell’IMI attribuita
all’interessato sulla base della valutazione del dr. __________ (cfr. doc. A).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 28 novembre 2017 l’assicurato ha chiesto l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata e la retrocessione degli atti alla CO
1 per complemento istruttorio (doc. I).
In
sostanza, il ricorrente ha contestato di potere essere considerato, come fatto
dall’amministrazione, pienamente abile al lavoro in attività adatte, rilevando
come tale valutazione appaia in contrasto con il parere del dr. __________, il
quale ha attestato un’abilità lavorativa solo del 50%.
L’assicurato
ha pure criticato il raffronto dei redditi operato dall’Istituto assicuratore,
ritenendo che il reddito da invalido preso in considerazione dall’Istituto
assicuratore vada dimezzato per tenere conto della capacità lavorativa residua
del 50% attestata dal dr. __________, per un importo pari a fr. 26'466, i quali,
paragonati al reddito da valido, portano ad un grado di invalidità del 52%.
Infine,
l’assicurato ha contestato l’entità dell’IMI attribuitagli dall’assicuratore
LAINF, a suo avviso inferiore rispetto all’entità delle menomazioni riportate a
seguito dell’infortunio assicurato, chiedendo che venga innalzata dal 15% al
30% (doc. I).
1.7. Con
risposta del 9 gennaio 2018, l’CO 1 ha nuovamente confermato la correttezza
della decisione su opposizione impugnata, con la quale ha, da un canto, rifiutato
il riconoscimento di una rendita di invalidità e, dall’altro, ha attribuito un’IMI
del 15% (cfr. doc. III).
1.8. In data 27 febbraio 2018, il
ricorrente ha trasmesso al TCA una valutazione medica del dr. __________,
chiedendo nuovamente, in via principale, il rinvio degli atti
all’amministrazione per complemento istruttorio e, in via subordinata,
l’attribuzione di una rendita di invalidità del 52% (tenendo conto di una
capacità lavorativa residua del 50%, così come da referto del dr. __________) o
perlomeno del 23% (considerando una capacità lavorativa residua dell’80%, come
attestato dal dr. __________), oltre ad un’IMI del 30% (doc. VII + F).
1.9. Con osservazioni del 29 marzo
2018, l’assicuratore LAINF - dopo avere interpellato il proprio servizio medico
a proposito del referto medico prodotto in corso di causa dal ricorrente e
preso atto delle motivate considerazioni espresse al riguardo dal dr. __________
(cfr. doc. XI/1) - ha ribadito la correttezza della propria decisione su
opposizione, confermando che in un’attività adatta, rispettosa delle sue
limitazioni funzionali, l’assicurato risulta pienamente abile al lavoro (doc. XI).
1.10. Con scritto del 23 maggio
2018, il ricorrente ha ancora una volta contestato di possedere una piena
capacità lavorativa in attività adatte, così come del resto confermato dal dr. __________
in data 30 aprile 2018 (doc. XV + G).
Queste considerazioni
dell’assicurato sono state trasmesse all’assicuratore LAINF (cfr. doc. XVI),
per conoscenza.
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto al diritto o meno per l’assicurato di beneficiare di una
rendita d'invalidità, rispettivamente all’entità dell’IMI spettante
all’insorgente, a dipendenza dell’infortunio assicurato.
Diritto ad una rendita di
invalidità?
2.2. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti
(cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo
l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente
stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4
Nella
concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato una
rendita di invalidità facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda
l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal proprio medico
__________ a margine della visita di chiusura del 22 giugno 2017 (cfr. doc. 193).
In quell’occasione, dopo
aver definito stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche (“da
ulteriori provvedimenti medici non ci si può attendere un netto e sostanziale
miglioramento. Si può quindi sostenere che il caso risulta stabilizzato.”), il dr.
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore, ha ritenuto l’assicurato abile nella misura massima possibile, descrivendo
così l’esigibilità lavorativa:
" (…) L’esigibilità
viene redatta in presenza dell’assicurato e con suo pieno accordo.
L’assicurato può sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg molto
spesso. Molto spesso può sollevare pesi anche fino a 10 kg. Di rado pesi fino a
25.
kg ma mai superiori a 25 kg.
Molto spesso può sollevare pesi anche superiori a 5 kg e oltre all’altezza
del petto.
Molto spesso può effettuare lavori leggeri e di precisione e
lavori medi. Non può mai fare lavori pesanti e molto pesanti.
Molto spesso può effettuare lavori che comportano la
rotazione della mano.
Lavori sopra la testa. Lavori che comportano la rotazione del busto
e mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti. Talvolta può mantenere
la posizione in piedi e inclinata in avanti.
Di rado la posizione inginocchiata ma mai la posizione con
ginocchia in flessione.
Molto spesso può mantenere la posizione seduta. Spesso la
posizione in piedi. Molto spesso la posizione a scelta. Molto spesso può spostarsi
per tragitti anche superiori a 50 m, talvolta su tragitti lunghi. Di rado può
spostarsi su terreni sconnessi.
Di rado può salire e scendere le scale e di rado può salire e
scendere le scale a pioli.
L’uso delle due mani è possibile. Non vi sono problemi di equilibrio.”
(Doc. 193, pag. 4)
L’assicurato ha contestato di potere essere considerato pienamente
abile al lavoro, come ritenuto dall’amministrazione, trasmettendo, a sostegno
della propria tesi, un referto medico stilato in data 10 ottobre 2017 dal dr. __________,
Viceprimario di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, attestante
un’inabilità lavorativa del 50%.
In tale referto il dr. Regusci, poste le diagnosi di “1. Frattura
pluriframmentaria del calcagno sinistro, Sanders III B trattata mediante
artroscopia talocalcaneare, riduzione aperta e osteosintesi con placca LCP
calcagno sin il 21.04.2015; 2. AMO placca e viti calcagno sin (15.12.2015) per
infezione della ferita al malleolo laterale, rieducazione nella deambulazione”,
ha osservato:
" (…)
Valutazione:
Non tornerò sull’anamnesi del paziente summenzionato che è ben
conosciuta a tutti, bisogna tenere conto che il paziente ha ancora delle
Séquelle importanti con artrosi precoce dell’articolazione talo tarsica
decalcaneo talare che impedisce un’attività lavorativa pesante come quella
effettuata dal paziente (fabbro).
La situazione fino adesso è andata molto bene con un 50% in cui il
datore di lavoro permette un’attività amministrativa congiunta ad una minima
attività lavorativa con poco sforzo con ottimo risultato.
Abbiamo tentato più volte con il paziente di aumentare l’attività
lavorativa rendendola più pesante, visto che il lavoro di fabbro comporta un
carico continuo sugli arti, in particolar modo su terreni sconnessi, scale e
quant’altro, ciò non è stato possibile per ulteriori 4h.
Vista la situazione clinica chiara di artrosi precoce e
limitazioni della mobilità e soprattutto tenuto conto del lavoro effettuato dal
paziente, sostengo che vi dovrebbe essere un’invalidità al 50% e l’altro 50%
sarà compensato dall’attività lavorativa che il datore accetta per questo
paziente.
Conclusione:
Vi chiedo di rivedere la vostra posizione e in modo tale da venire
incontro a un paziente che vuole lavorare ma che la situazione clinica e
post-traumatica non permette di farla al 100%, dunque vi chiedo di rivalutare
un’invalidità al 50%.” (Doc. 222)
L’amministrazione ha
sottoposto tale referto al vaglio del dr. __________, il quale, con
apprezzamento medico del 19 ottobre 2017, ha ritenuto che il rapporto del dr. __________
del 10 ottobre 2017 non apporti alcun elemento clinico nuovo che possa
modificare la propria precedente valutazione dell’esigibilità.
Per tali ragioni, il dr. __________
ritiene che RI 1 “possa lavorare al 100% con rendimento pieno e senza pause
supplementari considerate le limitazioni espresse nell’esigibilità da me
redatta in occasione della visita di chiusura del 22 giugno 2017.” (doc. 231).
2.5
In sede ricorsuale,
l’assicurato ha nuovamente contestato di potere lavorare al 100% in attività
adeguate, come valutato dal dr. __________, rilevando nuovamente che il dr. __________
ha chiaramente attestato un’abilità lavorativa unicamente del 50% (doc. I).
A comprova delle proprie
allegazioni, RI 1 ha, poi, in corso di causa, trasmesso un referto, datato 27
febbraio 2018, redatto dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, attestante una capacità lavorativa al massimo dell’80% nello
svolgimento di attività leggere adeguate, per tenere conto della necessità per l’interessato
di usufruire di frequenti pause e di alternare la posizione seduta/in piedi.
Il dr. __________ ha,
infatti, osservato che:
" (…) In
conclusione ho quindi spiegato al paziente che tenuto conto della gravità della
situazione pre-operatoria, l’attuale situazione raggiunta era relativamente
favorevole. Si potrebbe considerare l’esecuzione di una artrodesi sottotalare
ma data la giovane età del paziente credo che convenga aspettare un futuro
scompenso per ritardare una conseguente evoluzione di artrosi alle
articolazioni del tarso.
Da un punto di vista della capacità lavorativa sono del parere che
contrariamente a quanto deciso dalla CO 1 il paziente attualmente non è abile
in misura completa nemmeno in lavori leggeri quali magazziniere oppure
l’operaio di fabbrica. Infatti anche in tali mansioni potrebbe, a mio avviso,
lavorare al massimo all’80% in quanto necessiterebbe di frequenti pause e dovrebbe
poter alternare la posizione seduta e in piedi. Salire ripetutamente le scale
non gli è possibile e nemmeno trasportare dei carichi. (…).” (Doc. F)
Al riguardo, con apprezzamento ortopedico del 29 marzo 2018, il
dr. __________ della __________ di __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha confermato la
valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dr. __________,
considerando che quanto attestato dal dr. __________ non apporti elementi
medici in grado di smentirla.
In particolare, il dr. __________ ha ritenuto che, visti i
disturbi presentati dall’interessato, non sia giustificabile, nello svolgimento
di attività adatte, un rendimento ridotto per tenere conto di pause
supplementari.
Egli ha così motivato la propria valutazione:
" (…) Per
quanto riguarda l'esigibilità, con un paziente non presentando dolore
invalidante di tipo neuropatico ma soltanto dei ben spiegabili dolori di tipo
nocicettivo in rapporto con la ipomobilità e l'artrosi nell'articolazione
talo-calcaneare, non vedo per quale motivo sarebbe da considerare in
un'attività adatta una perdita di rendimento per pause complementari, essendo
chiaro che dei cambiamenti di posizione tra quella seduta o in piedi possono
giustificarsi ma non dovrebbero necessitare pause complementari. Lo stato di
salute appare poi in base alle informazioni della cartella compatibile non
soltanto con un'attività statica in posizione prevalentemente seduta, ma anche
con un'attività richiedendo degli spostamenti corti o anche il portamento o lo
spostamento di carichi di peso moderato. Si ricorderà in merito che il signor RI
1.
ha comunque ripreso la sua attività e che pure se sono stati fatti degli
adattamenti, egli è stato in grado finora di lavorare al 50% in una attività
svolta principalmente in piedi e necessitando degli spostamenti. Di
conseguenza, in un'attività rispettando in modo un po' più stretto il profilo
d'esigibilità e in particolar modo in un'attività principalmente in posizione
seduta, non vedo motivi per giustificare la perdita di rendimento considerata dal
Prof. __________.
(…).
Conclusioni
Il rapporto medico da parte del Prof. __________ in data 27
dicembre 2017 non porta elementi medici non noti in precedenza. Questo rapporto
corrisponde quindi per una stessa situazione medica
ad una valutazione diversa in merito all'esigibilità lavorativa
rispetto a quella del medico __________.
Nell’assenza di disturbi dolorosi invalidanti fuori carico e nella
presenza di disturbi dolorosi comunque moderati in carico, poiché compatibili
ora con un'attività svolta in piedi più ore al giorno, una
diminuzione della capacità oraria o del rendimento in un'attività
adatta conformemente all'esigibilità definita dal medico __________ non appare
giustificata.” (Doc. XI/1)
L’assicurato ha contestato tale apprezzamento del dr. __________,
trasmettendo al TCA la seguente presa di posizione del dr. __________, datata
30.
aprile 2018:
" Egregio
signor RI 1,
ho letto con attenzione il rapporto della RA 1 nonché il rapporto
del dr. __________. Rimango sulle mie posizioni. In particolar modo non
condivido l’interpretazione del dr. __________ e dell’avvocato, in particolar
modo dove affermano che, dato che il paziente ha potuto lavorare al 50% sino ad
ora, ora potrebbe lavorare al 100% stando seduto.” (Doc. G)
2.6
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7
Nella
concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica
agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. __________,
specialista nella materia che qui ci occupa e che vanta un’ampia esperienza in
materia di medicina assicurativa e infortunistica – dettagliato, approfondito e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale,
va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.6.) – possa
validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza
che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.
Del resto, questo
Tribunale rileva che l’assicurato non ha prodotto, in sede ricorsuale, dei
referti medico-specialistici in grado di smentire quanto valutato dal dr. __________.
Tale non può, infatti, essere considerato il referto del dr. __________,
prodotto dal ricorrente in corso di causa, il quale, come spiegato in maniera
motivata e convincente dal dr. __________, non avendo apportato elementi
clinici non presi in considerazione in precedenza, ma avendo solo quantificato
in maniera differente il grado di capacità lavorativa nello svolgimento di
attività leggere come “magazziniere e operaio di fabbrica” - da fissare all’80%
per tenere conto della necessità di usufruire di frequenti pause e di alternare
la posizione seduta e in piedi (cfr. doc. F) - deve essere interpretato come
una diversa opinione rispetto a quanto già valutato dal medico __________
dell’assicuratore LAINF (cfr. doc. XI/1).
Il dr. __________, difatti, con argomentazioni a parere di questo
Tribunale del tutto convincenti, ha illustrato le ragioni per le quali nel caso
dell’assicurato “non presentando dolore invalidante di tipo neuropatico ma
soltanto dei ben spiegabili dolori di tipo nocicettivo in rapporto con la
ipomobilità e l'artrosi
nell'articolazione talo-calcaneare, non vedo per quale motivo
sarebbe da considerare in un'attività adatta una perdita di rendimento per
pause complementari, essendo chiaro che dei cambiamenti di posizione tra quella
seduta o in piedi possono giustificarsi ma non dovrebbero necessitare pause
complementari” (cfr. doc. X/1).
Il TCA non ha ragioni per scostarsi da queste considerazioni del
dr. __________, le quali, del resto, sono state criticate dal dr. __________ in
data 30 aprile 2018 in maniera del tutto generica (cfr. doc. G, in cui lo
specialista ha indicato di non condividere l’interpretazione del medico della Divisione
medica dell’assicuratore LAINF), senza tuttavia apportare elementi oggettivi in
grado di smentire l’apprezzamento con il quale il dr. __________ ha confermato
la valutazione fornita dal dr. __________.
Neppure di rilievo può apparire la circostanza, sollevata dal
ricorrente, che la percentuale del 50% di abilità lavorativa attestata dal dr. __________
“assume un’importanza fondamentale per via del fatto che il sottoscritto, con
grande volontà, è riuscito a reperire un’attività lavorativa al 50% in Italia.
Le limitazioni di cui soffro (dolori, bloccaggio e instabilità del piede
sinistro) non mi permettono di lavorare in misura maggiore, neppure in un’attività
dove possa stare 8 ore seduto, in quanto il piede, dopo poche ore, si gonfia
notevolmente causandomi forti dolori” (cfr. doc. VII).
Al riguardo, questo Tribunale rileva che, per stessa constatazione
del dr. __________, l’attività attualmente svolta dall’interessato non appare
perfettamente rispettosa delle sue limitazioni funzionali.
Il dr. __________, infatti, nel referto del 10 ottobre 2017, ha
affermato che “la situazione fino adesso è andata molto bene con un 50% in cui
il datore di lavoro permette un’attività amministrativa congiunta ad una minima
attività lavorativa con poco sforzo con ottimo risultato. Abbiamo tentato più
volte con il paziente di aumentare l’attività lavorativa rendendola più
pesante, visto che il lavoro di fabbro comporta un carico continuo sugli
arti, in particolar modo su terreni sconnessi, scale e quant’altro, ciò non è
stato possibile per ulteriori 4h” (cfr. doc. 222, sottolineatura della
redattrice).
Da tali affermazioni risulta chiaramente che l’assicurato non abbia
potuto incrementare oltre l’attività al 50% da egli reperita e attualmente
svolta in Italia a causa delle sue limitazioni funzionali.
Tale circostanza, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente,
non è tuttavia atta, a mente del TCA, a sconfessare la valutazione dei medici
fiduciari dell’assicuratore LAINF, i quali hanno considerato l’interessato
abile al lavoro al 100% in un’attività leggera adeguata, nella quale egli possa
alternare la postura.
A tale proposito va,
infatti, rilevato che, conformemente ad un principio generale
applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato
incombe l’obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b e
i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato
deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario,
in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid.
4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad
una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale
da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434, I 5/68). Da essa possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001
pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb, I 11/00).
Alla luce di quanto sopra
esposto, il TCA non ha dunque motivo per distanziarsi dalla valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal dr. __________, la quale, del resto, risulta
plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di
seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli
arti inferiori.
In una sentenza 35.2015.119 del 9 agosto 2016 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione carpentiere, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore
sinistra sotto un manufatto di cemento posizionato a lato dei binari di un
treno, riportando una frattura complessa della caviglia sinistra) era in grado
di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa
adeguata, ovvero un lavoro leggero dal punto di vista del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da esercitare
in posizione prevalentemente seduta e che non implicasse (in particolare) la
deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e l’utilizzo di scale a
pioli.
In una sentenza 35.2016.3 del 27 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione manovale, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore
sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la
lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III.
metatarso con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura
parzialmente dislocata del calcagno sinistro) era in grado di svolgere a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un
lavoro in posizione prevalentemente seduta, che non implicasse spostamenti
frequenti o prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su terreno
sconnesso.
In
una sentenza 35.2016.41 del 14 dicembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione magazziniere, che, mentre stava percorrendo la strada cantonale alla
guida del proprio ciclomotore ad una velocità di 15/30 km/h, è stato investito
da una macchina in una rotonda, riportando la frattura intrarticolare
metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale sinistro e la frattura
peroneale prossimale composta sinistra con conseguente un problema di limitazione
funzionale stabile attorno al 90°) era in grado di svolgere, a tempo
pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al ginocchio
sinistro.
Del
resto, va anche segnalato che, in una sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016
consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi residuali
localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra
in stato dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata
artrosi attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e
completa consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione
sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità
lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede
(in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005
consid. 5, concernente un assicurato che presentava le sequele di una frattura
del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente
un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone
tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi
alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi
della tibiotarsica sinistra).
Si può,
quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento all’eventuale difficoltà
concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,
difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e
non dall’assicurazione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC
1991.
p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di
mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali
più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente
esercitata (di fabbro).
Del resto deve essere ricordato che il principio
dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità.
Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un
determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die
Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata),
anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai
fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non
può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -
ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile
solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro
praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie
alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p.
322.
consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.
114).
In
esito alle considerazioni che precedono, occorre dunque ritenere accertato,
perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza
federale, che l’insorgente, sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con
un rendimento completo, un’attività lavorativa confacente al suo stato di
salute infortunistico.
2.8
Si tratta ora di valutare le conseguenze
economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla
salute, il ricorrente, nel 2017, qualora non fosse rimasto vittima
dell’infortunio assicurato, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo
pari a fr. 54'627.30 (cfr. doc. 209 e doc. 232).
Questo
dato – ottenuto sulla base delle indicazioni fornite dall’ex datore di lavoro
dell’interessato (cfr. doc. 114) e peraltro non contestato dall’insorgente –
può essere fatto proprio dal TCA.
2.9
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella
prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche
effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati
forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale
misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,
dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Nella DTF 139 V 592 consid. 7,
il TF ha ribadito la validità del metodo di determinazione del reddito da
invalido fondato sulle DPL.
A proposito della relazione
tra i due metodi di determinazione del reddito da invalido (DPL e dati
statistici), il Tribunale federale, dopo aver rilevato che la soluzione secondo
la quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è
soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di
priorità posto che entrambi i metodi presentano dei vantaggi e degli svantaggi,
nella DTF 129 V 472, ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre
all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti a garantire la
rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali che ne
risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore è tenuto a fornire
indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di
conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello
medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso contrario, non
è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici salariali
dell'ISS.
In una sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale
federale ha ritenuto auspicabile che l’INSAI produca un estratto della banca
dati DPL, nel caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati
statistici, e ciò per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su
questi ultimi in funzione del risultato desiderato.
In merito al requisito di
rappresentatività dei profili DPL, il TCA, nella STCA 35.2014.20 del 28 luglio
2014, consid. 2.7., ha già ricordato che, per prassi, l’assicuratore resistente
lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso concreto, le
corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln -
Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006,
p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier
Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (=
Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss
jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen?
Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von
mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung
getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen
gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“).
L’Alta Corte ha ancora
una volta ribadito, in una STF 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 consid. 3.3.
pubblicata in SVR 2016 UV Nr. 38, la necessità per l’INSAI di motivare le
ragioni per le quali, ritenendo non rappresentativi i profili di cui alle DPL,
decida di fare capo, nella determinazione del reddito da invalido, ai dati
statistici salariali di cui alle RSS.
In
quel caso, il TF ha rimproverato ai giudici cantonali di avere calcolato il
reddito da invalido di un assicurato fondandosi sui dati statistici di cui alle
RSS (attribuendo così una rendita del 25%), senza tuttavia previamente avere
esaminato ed esposto le ragioni per le quali, nel caso di specie, non fosse
possibile, nel rispetto dei criteri posti dalla giurisprudenza, fare
riferimento ai dati salariali DPL indicati dall’amministrazione (giunta ad un
grado di invalidità del 7%).
Il
Tribunale federale - dopo avere ricordato che, qualora l’assicuratore LAINF
ritenga di non poter validamente determinare il reddito da invalido secondo le
DPL, è comunque tenuto ad allegare agli atti la documentazione a comprova della
non rappresentatività dei profili DPL a disposizione, spettando poi, nella
procedura di ricorso, al primo giudice esaminare l’ammissibilità o meno delle
DPL - ha, pertanto, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti
all’autorità di prima istanza affinché provveda a colmare tale lacuna.
2.10
Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha
stabilito il reddito da invalido dell’assicurato facendo capo al metodo delle DPL,
determinandolo in fr. 52'392.80 (cfr. doc. A).
Con il proprio ricorso l’assicurato ha genericamente contestato di
potere svolgere le attività prese in considerazione dall’amministrazione,
ritenendo di essere abile al lavoro al massimo nella misura del 50% anche nello
svolgimento di attività leggere adeguate (cfr. doc. I).
Ora, come illustrato al considerando 2.7., questo ragionamento del
ricorrente non può essere condiviso da parte del TCA, ritenuto che i medici
fiduciari dell’assicuratore LAINF hanno confermato la piena capacità lavorativa
dell’interessato nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue
limitazioni funzionali.
Quanto
alla scelta di far capo ai dati salariali delle DPL, questo
Tribunale non può che considerarla corretta, ritenuto che, come ricordato in
precedenza (cfr. consid. 2.9.), secondo la giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_898/2015
del 13 giugno 2016 consid. 3.3. pubblicata in SVR 2016 UV Nr. 38 riassunta
al consid. 2.9.) nello stabilire il reddito da invalido in ambito
LAINF, l’CO 1 fa capo, di regola, in prima battuta, ai salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”) e solo qualora questi ultimi non risultino
sufficientemente rappresentativi si basa sui dati statistici,
producendo comunque un estratto della banca dati DPL al fine di
dimostrare l’inapplicabilità di tali dati, al fine di non alimentare il
sospetto che si sia deciso di ricorrere ai dati statistici in funzione del
risultato desiderato.
Inoltre, non va dimenticato
che i profili rientranti in tali banche dati concernono attività semplici e
ripetitive, che non richiedono, in genere, una formazione specifica, ma sono
accessibili al termine della scuola dell’obbligo o tramite una formazione
empirica.
Ora, posto che, nel caso di
specie, il reddito da invalido dell’interessato va stabilito proprio in
relazione allo svolgimento di attività semplici e ripetitive e non ad impieghi
qualificati afferenti ad un settore specifico, appare corretta la scelta
dell’amministrazione di basarsi sui dati delle DPL, risultati nel caso di
specie, come vedremo qui di seguito (cfr. consid. 2.11.), sufficientemente
rappresentativi.
2.11
Dalle tavole processuali risulta
che l’amministrazione ha quantificato in fr. 52'392.80 il
reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (cfr. doc. A).
È
pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in
grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio cassiere
presso la ditta __________ di __________, operaio alla fabbricazione di trapani
presso la ditta __________ di __________, raffilatore presso la ditta __________
di __________, preparatore di cioccolata presso la ditta __________ di __________
e, infine, l’addetto alla lavorazione di metalli preziosi presso la ditta __________
di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2017, un
reddito annuo pari a fr. 52'392.80 (doc. 232).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In
effetti, dalla tabella allegata al doc. 232 si evince che sono 35 i posti di
lavoro che entrano in considerazione - numero che, come ricordato in precedenza
al consid. 2.9., adempie il requisito di rappresentatività dei
profili DPL (rappresentatività data quando, in un caso concreto, le
corrispondenze trovate sono almeno 25, cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014)
- che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 38'869.00 e a
fr. 74'522.00 annui, e infine che quello medio è di fr. 51'849.00 annui.
Il
TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 52'392.80
annui) è superiore dell’1.04% rispetto alla media dei salari medi (fr. 51'849.00).
In base alla
giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della
rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. STF
8C_960/2012 del 23 gennaio 2013;8C_799/2012 del 15 gennaio 2013; SVR 2012 UV
Nr. 26; STCA 35.2012.90 del 18 aprile 2013).
In effetti, in una
sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa
conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA
35.2005.90
del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso
di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio
tollerati scostamenti sino al 10%; STCA 35.2012.77 del 29 gennaio 2013,
confermata dal Tribunale federale con STF 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, nella
quale è stato ritenuto corretto il reddito da invalido fissato
dall’assicuratore LAINF convenuto secondo le DPL, superiore del 2.12%
rispetto alla media dei salari medi).
Questo Tribunale ritiene
che, dopo la correzione effettuata dall’assicuratore in sede di decisione su opposizione,
sostituendo le due DPL contestate con l’opposizione dall’allora rappresentante
dell’interessato (cfr. doc. 227) con altre due che maggiormente si attagliano
alla fattispecie (cfr. doc. A), i cinque posti di lavoro di cui alle DPL
segnalati dall’amministrazione siano adeguati, in quanto rispettosi delle
limitazioni funzionali descritte dr. __________: si tratta, infatti, di
impieghi leggeri, da svolgere sia in posizione sedentaria (prevalentemente) che
in piedi (cfr. documentazione allegata al doc. 232).
Pertanto – assodato che i
cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni
funzionali derivanti dal danno alla salute – il TCA ritiene che il reddito da
invalido sia stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso
ammonta a fr. 52'392.80.
Decurtazioni
sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare
in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità
di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).
Il
grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 52'392.80
annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il
danno alla salute, e cioè fr. 54’627.30 annui (cfr. consid. 2.8.) - è
del 4.09% arrotondato al 4% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121
consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), come correttamente calcolato
dall’amministrazione.
La
decisione su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha rifiutato di
riconoscere all’assicurato una rendita di invalidità, appare dunque corretta e
va quindi confermata.
Entità della
menomazione all’integrità.
2.12
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.13
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.14
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991.
U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.15
L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più
serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.16
Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che la valutazione della
menomazione all’integrità di cui è portatore RI 1 è stata eseguita dal dr. __________.
Questo
il tenore del suo apprezzamento espresso a margine della visita medica di
chiusura del 22 giugno 2017:
" 1. Reperti
L’assicurato è portatore di postumi infortunistici importanti e
durevoli in stato dopo frattura pluriframmentaria calcaneare sinistra. Stato
dopo osteosintesi.
Stato dopo infetto cutaneo. Stato dopo AMO. Persiste una
limitazione funzionale e come riferisce il dott. med. Weber nel suo rapporto,
la situazione corrisponde ad una artrodesi sottoastragalica.
2.
Valutazione del danno all’integrità
15%
3.
Motivazione
Un’artrosi sottoastragalica di grado medio viene indennizzata tra
il 5% e il 15%, un’artrosi grave tra i 15% e i 30% ed una artrodesi viene
indennizzata con il 15%.
In questo caso ritengo giustificato un indennizzo del 10% per
quanto riguarda la funzionalità più un 5% per quanto riguarda la problematica
neurologica con un totale di indennizzo del 15%.” (Doc. 194)
Chiamato ad esprimersi in merito all’opposizione con la quale
l’interessato chiedeva la corresponsione di un’IMI del 30% - motivata da “un
30% per l’artrosi precoce (considerata grave per il peggioramento che potrebbe
avere nel corso degli anni), un 30% per l’associazione ad una instabilità e il
10% per la funzionalità associata alla problematica neurologica, riteniamo che
il 30% di IMI richiesto in sede di opposizione possa senz’altro essere
confermato” (cfr. doc. 227) - il dr. __________, con apprezzamento medico del
19.
ottobre 2017, ha ribadito la propria precedente valutazione, sottolineando
come “una valutazione della IMI del 30% corrisponde alla figura 10 della
tabella 4.3 IMI, cioè all’amputazione completa del piede, cosa che
assolutamente non è paragonabile allo stato attuale clinico del paziente.
Ritengo peraltro più corretta una valutazione del 15% che corrisponde ad
un’artrodesi sottoastragalica” (doc. 231).
Con la propria impugnativa,
l’assicurato ha nuovamente preteso la corresponsione di un’IMI del 30%, giustificata
dal fatto che egli soffre “di una artrosi precoce che potrebbe peggiorare
notevolmente nel corso degli anni, l’articolazione è fortemente instabile e, in
aggiunta, l’arto infortunato presenta delle limitazioni funzionali derivanti da
problematiche neurologiche” (cfr. doc. I).
In
corso di causa, il ricorrente ha prodotto un rapporto del dr. __________, il
quale esprimendosi a proposito dell’IMI ha indicato che “concordo invece
sull’attribuzione della rendita di menomazione dell’integrità del 15%”
(cfr. doc. F, sottolineatura della redattrice).
Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte non può che fare propria la valutazione, ben motivata,
posta dal dr. __________ e in merito alla quale, del resto, si è pure
dichiarato d’accordo il dr. __________, specialista privatamente consultato in
corso di causa dall’assicurato.
Tale soluzione, peraltro,
appare conforme alla giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_285/2010 del 6
settembre 2010, con la quale l’Alta Corte, confermando il giudizio di questo
Tribunale STCA 35.2009.98 dell’8 marzo 2010, ha considerato che nel caso di un
assicurato, il quale presentava, quali esiti importanti e durevoli
dell'infortunio, dei disturbi funzionali al piede destro in stato da artrodesi
dell'articolazione sotto-astragalica destra dopo frattura intraarticolare del
calcagno, fosse corretta l’attribuzione di un’IMI del 15%, fondata sulla
tabella 5.2 del volume indennità per menomazione dell'integrità edito dall'CO 1).
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, non prestando l’agire dell’CO 1 il fianco a
critiche, la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche per quanto
riguarda l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti