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Decisione

35.2017.145

Negato adempimento dei presupposti della revisione processuale di una decisione formale, cresciuta in giudicato, negante l'eziologia traumatica a disturbi del ginocchio, oggetto di un annuncio di rica

8 marzo 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per procedere a una revisione processuale (cfr. doc. 166).

A seguito dell’opposizione

interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 167), in data 7

novembre 2017, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione

(cfr. doc. 169).

1.6. Con tempestivo ricorso

dell’11 dicembre 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati all’CO

1 affinché “… entri nel merito della richiesta, riammetta la causalità con il

trauma del 11.10.2010, e accordi le prestazioni che ne conseguono: dapprima in

termini di costi sanitari e poi in termini di prestazioni in contanti.”.

A sostegno delle proprie

pretese, l’insorgente ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:

" (…) A

giudizio del Dr. __________ del 21.03.2017, il quadro di dolore attuale è nella

sua interezza da collegare alla condizione clinica pregressa, che sussisteva

già. Dunque potrebbe trattarsi di postumi tardivi che occorre in ogni caso

prendere a carico.

Prima di procedere con il rifiuto di ammettere la revisione, la CO

1 avrebbe perlomeno dovuto effettuare degli accertamenti medici tesi a

determinare l’eziologia dei disturbi e determinarne le conseguenze, ossia a

quale evento vanno attribuiti. Si tratta del trauma del 2010? Del trauma del

2014? Oppure né l’uno né l’altro e sono dei disturbi di tipo spontaneo,

organici, che vanno eventualmente a carico (molto improbabile)

dell’assicuratore malattia? Ciò che è certo è che il signor RI 1 ha subito un

doppio infortunio, entrambi assicurati Lainf, ed ora si ritrova scoperto da una

parte e, dall’altra, con rifiuti d’ordine più formali che sostanziali.

La CO 1 motiva il rifiuto di ammettere la revisione (i confini tra

la revisione e i postumi tardivi sono abbastanza sottili), sostenendo che non ci

sarebbero nuovi mezzi di prova sconosciuti al momento della decisione

rilasciata il 23.04.2015. Ciononostante quella decisione si basava in ogni caso

sui disturbi di quel momento, risalenti a settembre 2014, quando in realtà il

sinistro era ancora coperto dalla __________. Invece la domanda di revisione è

stata avviata nell’estate 2017 e pertanto la CO 1 deve valutare la situazione

clinica attuale e odierna per valutare se rifiutare le prestazioni oppure

ammetterle. Ci sembra un passaggio piuttosto importante e da questo punto di

vista il rapporto del servizio medico dell’__________ (non del proprio medico

curante), non può essere sconfessato con semplicità e d’altro canto la CO 1

nemmeno si china sull’aspetto medico.” (doc. I, p. 5)

1.7. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.8. In data 12 febbraio 2018, l’insorgente

si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni

ricorsuali (cfr. doc. VII + allegati).

L’amministrazione si è

pronunciata in merito il 22 febbraio 2018 (cfr. doc. IX).

Considerandi

2.1

Questo Tribunale constata che

l’CO 1 si è pronunciato in merito all’eziologia dei disturbi al ginocchio

destro nell’ambito dell’esame dell’annuncio di ricaduta, con la decisione formale

del 23 aprile 2015, la quale è nel frattempo cresciuta in giudicato

(l’opposizione interposta contro il provvedimento appena citato è infatti stata

dichiarata irricevibile).

Se ne deduce pertanto che,

nel caso di specie, entrano in linea di conto soltanto i rimedi straordinari

di diritto (riconsiderazione o revisione processuale).

D’altro canto, il TCA

prende atto del fatto che, con la decisione formale del 25 settembre 2017,

l’istituto convenuto si è rifiutato di entrare nel merito di un’eventuale

riconsiderazione della propria decisione dell’aprile 2015 (cfr. doc. 166). Per

costante giurisprudenza federale (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2004, U

17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo 2007), questa Corte non è

pertanto legittimata a esaminare questo aspetto.

Non resta, dunque, che da

valutare l'eventualità di una revisione processuale.

Contrariamente a quanto

pretende l’insorgente, questa Corte non può esaminare liberamente la questione

di sapere se si è in presenza di una ricaduta (o di postumi tardivi)

dell’evento infortunistico dell’11 ottobre 2010. In presenza di una decisione

formale cresciuta in giudicato, il suo angolo di giudizio è in effetti limitato

(nel caso di specie) all’esistenza di un fatto nuovo o di un nuovo mezzo di

prova.

2.2

Secondo l’art. 53 cpv. 1

LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza.

L'amministrazione è dunque

tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi

elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica

differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio

2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7

marzo 2003; DTF 127 V 466 consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata;

SVR 1997 ALV Nr. 101 p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15 consid.

3b, p. 79 e 80).

Sono nuovi ai sensi di

queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura

precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante

tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e

comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili,

potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono

quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199

consid. 5; 110 V 138

consid. 2; 108 V 170

consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter

Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e

Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B

I c, p. 132).

I

fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di

natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e

da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico

corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire

a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti

e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir

provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi

sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve

pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.

Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia

principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del

tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il

tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid.

2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205).

2.3

Nel caso di specie, secondo

il ricorrente, il nuovo mezzo di prova che dovrebbe supportare la revisione

processuale della decisione formale del 23 aprile 2015, sarebbe costituito

dall’apprezzamento 21 marzo 2017 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia e

medico consulente della __________ (cfr. allegato all’istanza di revisione

processuale del 30 agosto 2017 - doc. 165, p. 4).

Innanzitutto, occorre

constatare che la decisione formale dell’CO 1 di cui è ora chiesta la

revisione, risulta fondata sul parere del dott. __________, spec. FMH in chirurgia

generale e della mano, il quale ha negato che i reperti posti in evidenza

dall’esame di RMN del 9 gennaio 2015 (in sostanza, una lesione orizzontale del

menisco laterale, accompagnata da una cisti gangliare), costituissero ancora

una conseguenza naturale dell’infortunio occorso in data 11 ottobre 2010 (cfr.

doc. 145).

Da parte sua, nel referto

citato in precedenza, il dott. __________ ha sostenuto che il trauma contusivo al

ginocchio destro riportato nell’agosto 2014 è suscettibile di avere temporaneamente

peggiorato lo stato preesistente a quel livello - riconducibile “con molta

probabilità” all’infortunio del 2010 assicurato presso l’CO 1 -, con lo status

quo sine vel ante raggiunto a distanza di tre mesi al massimo dall’evento

medesimo (cfr. doc. M 49).

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale rileva che il rapporto allestito dal medico fiduciario della __________,

non comprende altro che un apprezzamento diverso dello stato del ginocchio

destro messo in luce dalla RMN del gennaio 2015 (secondo il dott. __________ si

tratta di uno stato imputabile, “con molta probabilità”, all’evento traumatico

assicurato dall’CO 1, che l’infortunio del 19 agosto 2014 ha soltanto

transitoriamente peggiorato), rispetto a quello espresso a suo tempo dal medico

__________ dell’CO 1.

Esso non contiene quindi

alcuna nuova circostanza di fatto (entrambi gli specialisti avevano difatti a

loro disposizione le risultanze degli accertamenti radiologici compiuti prima e

dopo il sinistro del 19

agosto 2014 e su queste hanno basato la loro valutazione), suscettibile di

fondare una revisione processuale.

A questo preciso

proposito, è utile ripetere che non costituisce un nuovo mezzo di prova, la

perizia che valuta semplicemente in maniera diversa la medesima fattispecie

(cfr. RAMI 1998 K 990, p. 253 s.; Th. Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 364 e giurisprudenza ivi citata).

In

esito a quanto precede, il TCA deve dunque concludere che non è possibile rivedere

sulla decisione formale del 23 aprile 2015, nel frattempo cresciuta in

giudicato, nemmeno per la via della revisione processuale, cosicché la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

In queste condizioni, può

rimanere aperta la questione di sapere se la domanda di revisione processuale

va considerata tempestiva, ciò che l’assicuratore convenuto contesta (cfr. doc.

V, p. 10).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti