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Decisione

35.2017.146

Entità del guadagno assicurato stabilita correttamente da assicuratore LAINF in applicazione del principio generale di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF

30 maggio 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. CO 1, in risposta, ha

postulato un'integrale reiezione del gravame, sottolineando, da una parte, il

carattere estremamente restrittivo della regolamentazione particolare prevista

dall’art. 24 cpv. 3 OAINF e, dall’altro, il fatto che l’assicurata, al momento

dell’evento traumatico, avesse già concluso la propria formazione di base con

il conseguimento della licenza universitaria in scienze sociali (doc. III).

1.7. Con scritto del 23 gennaio

2018, il patrocinatore della ricorrente ha inviato al TCA ulteriore

documentazione che comproverebbe l’intenzione dell’assicurata di intraprendere

la carriera accademica, chiedendo l’audizione testimoniale dei Professori __________

e __________ (doc. VI + I-M).

1.8. Con osservazioni del 2

febbraio 2018, l’Istituto assicuratore convenuto ha nuovamente chiesto la

reiezione del ricorso e la conferma della decisione su opposizione impugnata

(doc. VIII).

1.9. In data 14 marzo 2018, il

legale della ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione, chiedendo

l’audizione testimoniale anche del Professor __________ del __________ della __________

(doc. X + N-O).

1.10. Con osservazioni del 9 aprile

2018, l’assicuratore LAINF convenuto ha ribadito che quanto addotto dal

patrocinatore della ricorrente non apporta elementi in grado di modificare la

decisione su opposizione impugnata, della quale chiede la conferma. Al di là

della stima dei Professori citati per l’assicurata e del suo coinvolgimento

nell’ambito accademico, l’Istituto assicuratore ha, infatti, sottolineato come

l’attività di assistente __________ non possa essere considerata una formazione

di base (doc. XII).

Tali considerazioni

dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (doc. XIII), per

conoscenza.

in

diritto

2.1. Oggetto della lite è l'entità

del guadagno annuo assicurato su cui calcolare la rendita d'invalidità assegnata

ad RI 1.

2.2. A norma dell’art. 15 cpv. 1

LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno

assicurato.

Il cpv. 2 recita, da parte

sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno

assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo

delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. Il

medesimo art. 15 al suo cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di

emanare disposizioni particolari, segnatamente (lett. c), quando l’assicurato

non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione.

Per guadagno assicurato si

deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore

di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un

tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno

assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di

lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non

solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche

le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il

rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da

premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e

giurisprudenza ivi menzionata).

Di regola, è considerato

guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS

e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art. 22 cpv. 4 OAINF

prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al salario pagato

all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio,

inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.

Se il rapporto non è

durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito

in pieno salario annuo. Per l'assicurato esercitante un'attività stagionale la

conversione è limitata alla durata normale di questa attività.

Derogando al principio

posto dagli artt. 15 cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF

definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.

Per quanto qui d'interesse,

il cpv. 3 recita che se l'infortunato, poiché seguiva una formazione

professionale, non riceveva il salario di un assicurato completamente formato

nello stesso tipo di professione, il guadagno assicurato è determinato,

dall'epoca in cui avrebbe concluso la formazione, in base al salario completo

che avrebbe ricevuto nell'anno precedente l'infortunio.

A mente di dottrina e

giurisprudenza, la citata disposizione dell'ordinanza,di

carattere eccezionale (DTF 108 V 267 consid. 2a, 96 V 29), si

applica a quell'assicurato che, al momento in cui è rimasto vittima

dell'infortunio, non percepiva il pieno salario vigente nella medesima

categoria professionale, giacché si trovava ancora in formazione. Per

"formazione professionale" va intesa la sua formazione di base.

Allorquando l'assicurato l'ha portata a termine e può quindi esercitare

normalmente la sua professione, il guadagno assicurato deve venire determinato secondo il principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF.

Tale disposizione legale

deve essere applicata anche quando l'assicurato intende in seguito

specializzarsi e raggiungere così livelli formativi più elevati (cfr. A.

Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 332; A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1995, p. 89; SJ 1971 p. 231; DTF 102 V 145: "Il [la disposizione

speciale di cui all'art. 78 cpv. 4 LAMI, oggi art. 24 cpv. 3

OAINF, n.d.r.] est destiné à permettre de traiter l'assuré, dès le

moment où il atteint son plein développement - c'est-à-dire dès qu'il a acquis

sa formation primaire - de la même façon qu'il aurait été s'il avait terminé

son apprentissage lors de l'accident. Il s'agit donc d'éviter que l'intéressé

ne subisse un préjudice" e DTF 106 V 228).

Sul tema, cfr. anche A. Rumo-Jungo/A. P. Holzer, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2012, p. 121-122.

La

giurisprudenza ha evidenziato la necessità di interpretare in senso restrittivo

l’ordinamento speciale istituito dall’art. 24 cpv. 3 OAINF, per

scostarsi il meno possibile dal principio sancito all'art. 15 cpv. 2 LAINF (cfr. in seguito consid. 2.4.).

2.3. Nella presente fattispecie,

le parti non concordano sulla questione a sapere se l’attività di assistente

presso la ___________ svolta da RI 1 al momento in cui è rimasta vittima

dell'evento traumatico del luglio 2006, dopo avere conseguito la licenza

universitaria in scienze sociali presso l’Università di __________, sia o meno

contemplata dall'art. 24 cpv. 3 OAINF e, più precisamente, se essa possa o meno ancora rientrare nella nozione di

"formazione professionale primaria".

Secondo il patrocinatore

dell'assicurata, la risposta deve necessariamente essere positiva, ritenuto che

l'ottenimento della licenza universitaria rappresenta una condizione

imprescindibile al fine di potere accedere alla carriera di ricercatrice

universitaria in vista della docenza accademica.

Di parere opposto l'Istituto

assicuratore convenuto, il quale ha invece

considerato che l’attività di assistente presso la __________ svolta dall’assicurata

costituisce una formazione di tipo complementare/una specializzazione per

rapporto a quella universitaria già conclusa con l’ottenimento della licenza

universitaria in scienze sociali e, in quanto tale, non è dunque contemplata

dal cpv. 3 dell'art. 24 OAINF.

2.4. L’Alta Corte ha avuto modo di

definire la cerchia di coloro che sono reputati avere portato a termine la

"formazione professionale primaria" in una sentenza del 19 giugno

1963 nella causa INSAI c/ Bruttin, pubblicata in DTFA 1963, p. 93ss, del

seguente tenore:

" (…).

Selon la règle générale énoncée à l'art. 78 al

1er LAMA, le gain annuel devant servir au calcul de la rente d'invalidité n'est

pas celui que l'assuré aurait pu vraisemblablement réaliser s'il n'avait pas

subi d'accident, mais celui qu'il a effectivement touché dans l'entreprise

soumise à l'assurance durant l'année qui a précédé son accident (gain

éventuellement complété selon l'art. 79 LAMA). Mais, afin de tenir compte de

certaines situations, le législateur a apporté des atténuations à cette règle

générale et a prévu notamment dans l'art. 78 al. 4 LAMA que "si, au jour

de l'accident, l'assuré ne gagnait pas encore le salaire d'un assuré de sa

profession arrivé à son plein développement, son gain annuel se calcule d'après

ce salaire dès l'époque où il l'aurait probablement atteint s'il n'avait pas eu

d'accident".

Le Tribunal fédéral des assurances a bien

précisé qu'il fallait se montrer très strict quant à l'interprétation à donner

à la réglementation particulière instituée par l'art. 78 al. 4 LAMA. Cette disposition - a-t-il déclaré - vise uniquement les assurés

qui, en raison de leur jeune âge ou de circonstances spéciales, ne jouissent

pas encore des aptitudes physiques et professionnelles requises pour exercer en

plein et normalement leur activité et dont la capacité de travail est sans

aucun doute inférieure à celle d'un assuré plus âgé.

En revanche, dès que l'assuré a acquis sa

formation primaire, son rendement peut être considéré comme normal et il faut

alors admettre qu'il a atteint son plein développement.

Le mode de calcul exceptionnel prévu à

l'art. 78 al. 4 LAMA ne saurait donc être adopté à l'égard des assurés qui

avaient acquis des connaissances et une expérience suffisantes pour être

engagés et pour travailler comme manœuvre et qui, au jour de leur accident,

exerçaient depuis un certain temps déjà leur activité normale au service de

leur employeur. On se trouve là en présence d'assurés ayant achevé leur

formation primaire. Ce saurait les mettre au bénéfice d'un traitement de faveur

que de fixer le gain annuel à retenir pour le calcul de leur rente sur le gain

plus élevé qu'ils pourraient réaliser à la suite d'une spécialisation

ultérieure ou en raison de l'expérience et de l'habileté acquises au cours des

années. Leur rente doit donc être calculée selon la règle générale, à savoir

sur la base des salaires qu'ils ont touchés durant l'année qui a précédé leur

accident" (DTFA succitata,

sottolineature della redattrice).

Da

notare che la giurisprudenza elaborata a proposito dell'art. 78 cpv. 4 LAMI è

considerata applicabile anche alla disposizione di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF

(cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 88 in fine).

In

un’altra sentenza U 286/01 dell’8 marzo 2002, concernente il caso di un

muratore diplomato, che al momento dell’infortunio stava svolgendo una

formazione in vista di diventare capomastro, il Tribunale federale ha

confermato l’applicabilità del principio generale di cui all’art. 15 cpv. 2

LAINF, dato che l’assicurato aveva già concluso la propria formazione di base e

non poteva, quindi, trovare applicazione la norma speciale di cui all’art. 24

cpv. 3 OAINF.

Analoghe considerazioni ha,

poi, sviluppato l’Alta Corte in una sentenza U 360/01 del 7 luglio 2003, nella

quale il Tribunale federale, confermando il giudizio di questa Corte STCA 35.2000.75

del 5 settembre 2001 - nel caso di un assicurato, elettromeccanico diplomato,

che nel luglio del 1997, allorquando era rimasto vittima di un infortunio, era

alle dipendenze di una ditta in qualità di meccanico d'elicotteri in formazione

e al quale l’Istituto assicuratore aveva assegnato una rendita di invalidità

del 20% a far tempo dal 1° febbraio 2000 - ha ritenuto corretto determinare il

guadagno assicurato tenendo conto dell’importo normalmente versato ad un

elettromeccanico al secondo anno di attività e non, come invece richiesto dal

ricorrente, sulla base della retribuzione spettante ad un meccanico di

elicotteri al termine della relativa istruzione, rilevando che, al momento in

cui era rimasto vittima del grave incidente, l’interessato aveva già terminato

la sua formazione di base.

Considerandi

Al riguardo, l’Alta Corte ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

3.

3.1

Come correttamente rilevato dalla Corte

cantonale, nell'ambito della giurisprudenza sviluppata in relazione al

previgente art. 78 cpv. 4 LAMI, senz'altro richiamabile anche nel presente

contesto dell'art. 24 cpv. 3 OAINF, le due norme essendo sostanzialmente

corrispondenti (RAMI 1992 no. U 148 pag. 117), il Tribunale federale delle

assicurazioni ha già avuto modo di soffermarsi sul senso e lo scopo di tale

normativa. Mettendo in risalto la necessità di interpretare in senso

restrittivo l'ordinamento speciale istituito dall'art. 78 cpv. 4 LAMI,

rispettivamente dall'art. 24 cpv. 3 OAINF - questo, per scostarsi il meno

possibile dal principio sancito all'art. 78 cpv. 1 LAMI, rispettivamente

all'art. 15 cpv. 2 LAINF - la Corte giudicante ha così precisato i limiti

applicativi di tale disposizione, destinata unicamente a quegli assicurati

che, in ragione della loro giovane età oppure di circostanze speciali, non

dispongono ancora delle capacità fisiche e professionali richieste per

esercitare appieno e normalmente la propria attività e la cui capacità

lavorativa è senz'altro inferiore a quella di un assicurato più anziano

(STFA 1963 pag. 95 consid. 1). Con l'adozione di questa normativa speciale, di

carattere eccezionale (DTF 108 V 267 consid. 2a, 96 V 29), si è inteso

in particolare evitare che un assicurato, che si appresta a terminare la formazione

di base e pertanto percepisce ancora un salario di gran lunga inferiore a

quello di un suo collega fresco di diploma, possa essere destinato a ricevere

per parte della sua vita una rendita notevolmente inferiore rispetto a quella

spettante a quest'ultimo (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

pag. 333). Per contro, questa Corte ha osservato che, una volta acquisita la

formazione primaria, all'assicurato può essere riconosciuto un rendimento

normale e il raggiungimento del pieno sviluppo (STFA 1963 pag. 95 consid.

1; cfr. pure DTF 108 V 267 consid. 2a, 102 V 146 consid. 2). In

tal caso, chi, conclusa l'istruzione di base, intende perfezionarsi e compiere

una specializzazione ulteriore, non è considerato esercitare un'attività rientrante

nel periodo di formazione iniziale o comunque necessaria a tale formazione.

La situazione non potendo allora propriamente essere paragonata a quella di un

apprendista (STFA 1963 pag. 97), il guadagno assicurato dev'essere determinato secondo

le modalità generali sancite dal principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF.

3.2

Queste considerazioni, oltre a trovare ampio

consenso nella dottrina (Maurer, op. cit., pag. 332) e ad essere state

confermate ancora recentemente da questa Corte (cfr. sentenza dell'8 marzo 2002

in re F., U 286/01, consid. 3b/bb, con la quale il Tribunale federale delle

assicurazioni ha ribadito che la norma speciale di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF

si applica solo in rapporto ad assicurati che si trovano nel periodo formativo

di base), armonizzano pure con l'ordinamento vigente nell'assicurazione per

l'invalidità. In quest'ultimo ambito, l'art. 26 cpv. 2 OAI recita in

particolare che se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità,

completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe

attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un

lavoratore della professione alla quale egli si prepara. Orbene, anche in

questo caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo

di applicazione di tale disposto alla formazione di base (sentenza inedita del

10.

marzo 1997 in re W., I 104/96, consid. 2a).

4.

Già solo alla luce di questi chiari principi, dai

quali questa Corte non ha motivo di dipartirsi, l'operato dei giudici di prime

cure, che non hanno ritenuto applicabile la norma, di carattere eccezionale, di

cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF per determinare il guadagno assicurato di

D.________, merita di essere tutelato.

4.1

In particolare si osserva che la situazione del

ricorrente - che, per sua stessa ammissione, al giorno dell'infortunio stava

seguendo una formazione complementare dopo essere già stato in possesso di un

attestato di capacità professionale di base (elettromeccanico) e che

pertanto non esercitava un'attività rientrante nel periodo di formazione

iniziale o comunque necessaria a tale formazione - non poteva giustamente

essere paragonata a quella classica dell'apprendista non ancora nel pieno delle

capacità fisiche e professionali richieste, e questo non fosse altro per

l'entità del salario mensile percepito dall'assicurato nel corso della

formazione supplementare (fr. 3000.-), di gran lunga superiore alla

retribuzione altrimenti corrisposta ad un "normale" apprendista (STFA

1963.

pag. 97).

4.2

Nulla muta per contro, ai fini del giudizio, il

fatto che il Tribunale federale delle assicurazioni, nella propria prassi, per

designare il campo applicativo dell'art. 78 cpv. 4 LAMI, in passato abbia anche

già incentrato la propria analisi sull'accertamento dell'obiettivo formativo

primario dell'assicurato ("primäres Ausbildungsziel": DTF 108 V 265 consid. 2a con riferimenti), che

D.________ ribadisce in questa sede, rinviando fra l'altro all'iscrizione nel

libretto di servizio militare, essere da sempre stato quello di diventare

meccanico di elicotteri. Al proposito va infatti notato che anche per chi

già in partenza intende proseguire la formazione e diventare meccanico di

elicotteri, l'obiettivo formativo primario rimane - non solo in termini

temporali - il completamento della formazione di base, in concreto il

conseguimento di un attestato di capacità professionale quale meccanico di

automobili o elettromeccanico, che configura il traguardo imprescindibile per poi

potere accedere alla formazione supplementare (art. 11 cpv. 1 lett. a

Regolamento dell'Associazione svizzera delle imprese aerotecniche [ASIA] sugli

esami professionali federali per meccanici e meccaniche d'aeromobili).

4.3

In virtù di queste considerazioni, deve

ritenersi irrilevante, per la presente vertenza, il fatto che il ricorrente,

dopo l'incidente in parola, abbia effettivamente completato la formazione

complementare. Priva di pregio deve inoltre essere ritenuta pure la circostanza

che l'interessato non avrebbe, dal conseguimento dell'attestato di capacità,

mai lavorato come elettromeccanico, ritenuto che D.________, avendo seguito

la relativa formazione, disponeva comunque delle capacità per esercitare

normalmente e appieno detta attività (cfr. consid. 3.1).

5.

In tali condizioni, si deve concludere che

l'Istituto assicuratore e la Corte cantonale potevano effettivamente

considerare che il ricorrente, al momento in cui rimase vittima dell'incidente,

avesse già terminato la sua formazione iniziale. Di conseguenza, essi

erano pure legittimati a determinare il guadagno annuo assicurato facendo capo

al principio posto all'art. 15 cpv. 2 LAINF e a ritenere infondata la

richiesta di D.________, il cui ricorso di diritto amministrativo dev'essere

pertanto disatteso.

Vero è che, applicando restrittivamente, nel senso

qui esposto, la norma di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF, si corre il rischio di

penalizzare gli assicurati che intraprendono una formazione, la quale, per le

sue caratteristiche, può solo essere perfezionata a tappe, nei confronti di chi

opta per una formazione consistente in un unico ciclo formativo. Tuttavia,

questa considerazione non giustifica ancora un allentamento della prassi, non

fosse altro per il fatto che - astrazion fatta dal caso di specie - adottando

la tesi proposta dall'insorgente si finirebbe per dovere privilegiare anche

quegli assicurati che, per propria decisione o a dipendenza dell'alea di

difficili esami da superare, non necessariamente avrebbero comunque concluso la

successiva formazione completiva.”

(Sentenza citata, sottolineature della redattrice)

Il Tribunale federale ha

poi confermato la propria giurisprudenza, negando l’applicazione della norma

speciale di cui all’art. 24 cpv. 3 OAINF - da interpretare in maniera

restrittiva - anche in una STF 8C_530/2009 del 1° dicembre 2009, riguardante un

assicurato, il quale, concluso l’apprendistato di elettromeccanico con

conseguimento della relativa maturità professionale, al momento dell’infortunio

stava svolgendo la formazione di elettrotecnico presso una scuola tecnica, la

quale non poteva venire considerata una formazione di base:

" (…)

6.

6.1

Die Grundausbildung des Versicherten war

seine Lehre als Elektromechaniker. Nur in deren Rahmen könnte die

Sonderbestimmung von Art. 24 Abs. 3 UVV zur Anwendung kommen. Die Lehre hatte

er bereits im Jahre 2001 abgeschlossen. Im Zeitpunkt des Unfallereignisses

konnte er diesen Beruf somit bereits ausüben und dabei einen deutlich höheren

Lohn erzielen als ein Lehrling. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts

besteht daher bereits aus diesem Grund kein Raum für eine Abweichung vom

allgemeinen Grundsatz der Rentenbemessung nach dem effektiven Jahreslohn vor

dem Unfall. Daran ändert der Umstand nichts, dass der vorausgesetzte Konnex

zwischen der versicherten Tätigkeit als Elektromechaniker und der Ausbildung

zum Elektrotechniker - anders als etwa im von der Vorinstanz erwähnten Urteil

(RKUV 2000 Nr. U 399 S. 378) - insofern gegeben ist, als die Zusatzausbildung

zum Elektrotechniker auf der Ausbildung zum Elektromechaniker basiert. Denn

auch in diesem Fall bleibt nach dem in Erwägung 5 hievor Gesagten als primäre

Ausbildung jene zum Elektromechaniker. Wie das damalige Eidgenössische

Versicherungsgericht im bereits erwähnten Urteil U 360/01 erkannt hat, trägt

die restriktive Anwendung von Art. 24 Abs. 3 UVV das Risiko in sich, dass

versicherte Personen, die eine Ausbildung ergreifen, die sich nur etappenweise

vervollständigen lässt, benachteiligt werden gegenüber solchen, die ihr Ausbildungsziel

in einem einzigen Ausbildungsschritt verwirklichen können. Genauso wenig

wie mit Bezug auf teilerwerbstätige Werkstudenten (vgl. RKUV 2002 Nr. U 455 S.

145, U 30/01 E. 3c) besteht für das Gericht auch bei der vorliegenden

Konstellation Anlass für eine Lockerung der Praxis.”

(Sentenza citata, sottolineature della redattrice)

2.5

Chiamato a pronunciarsi, alla

luce della giurisprudenza appena esposta (cfr. consid. 2.4.) e ritenuto che,

come visto, l’art. 24 cpv. 3 OAINF va interpretato in maniera restrittiva,

questo Tribunale deve considerare che, contrariamente a quanto preteso in sede

ricorsuale, con l’ottenimento nel luglio 2005 della licenza universitaria in

scienze sociali presso l’Università di __________ (cfr. allegati al doc. G), RI

1.

abbia portato a termine la propria formazione di base.

A quel momento, difatti,

ella era in grado di accedere al mercato del lavoro e di esercitare appieno e

con un rendimento normale una professione come, ad esempio, quella indicata in

sede ricorsuale di collaboratrice scientifica con titolo accademico presso l’__________,

per la quale disponeva già delle conoscenze e dei requisiti necessari (cfr.

doc. H).

L’assicurata, invece, per

propria scelta, ha deciso di intraprendere la via dell’assistentato universitario,

così da potere, in seguito, accedere alla carriera di ricercatrice

universitaria in vista della docenza accademica.

Ora,

contrariamente al parere del patrocinatore della ricorrente, il TCA non può

ritenere che l’impiego di assistente presso la __________ possa rientrare

ancora nella definizione di formazione di base.

Se, da una

parte, è indubbio che tale impiego abbia carattere temporaneo (al massimo di

tre anni) e sia almeno parzialmente di tipo formativo (visto che, come

attestato dalla Direttrice del __________ della __________, “l’assistente è

inserito nell’organico della __________ quale corpo intermedio allo scopo di

approfondire in termini formativi le competenze metodologiche, disciplinari e

di ricerca e in questo senso la funzione di assistente ha carattere prettamente

formativo”, cfr. scritto del 9 marzo 2011 allegato al doc. G), d’altra parte

non può essere ignorato che l’attività di assistente non era preliminare all’ottenimento

della licenza universitaria - della quale l’assicurata disponeva già e che le

dava pieno accesso al mondo del lavoro in un’attività professionale

appropriata alla propria formazione - motivo per il quale la

stessa non poteva quindi essere paragonata a quella classica dell'apprendista

non ancora nel pieno delle capacità fisiche e professionali richieste per

esercitare appieno e normalmente la propria attività.

Il percorso

intrapreso dall’interessata era, per contro, necessario ed imprescindibile,

come più volte sottolineato dalla ricorrente, al fine di potere accedere alla

professione di docente universitario. In tale ottica, quindi, ai sensi della

giurisprudenza, l’impiego quale assistente presso la __________ deve essere

considerato una specializzazione ulteriore rispetto alla formazione di base

costituita dagli studi universitari in scienze sociali.

Per le

ragioni appena illustrate, questa Corte può dunque esimersi dal disporre

ulteriori misure istruttorie, in particolare le audizioni

testimoniali richieste dal patrocinatore della ricorrente (cfr. doc. VI e X), ritenendo

che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente

accertate. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

Alla luce di quanto sopra

esposto, il TCA ritiene pertanto che, a ragione, l’assicuratore LAINF abbia

determinato il guadagno assicurato di RI 1 facendo capo al principio generale

posto dall’art. 15 cpv. 2 LAINF unitamente all’art. 22 cpv. 4 OAINF – con

l’applicazione, poi, dell’art. 24 cpv. 2 OAINF, visto che nel caso di specie,

essendo il diritto alla rendita dell’assicurata sorto più di cinque anni dopo

l’infortunio, a ragione l’amministrazione ha proceduto all’adeguamento

all’evoluzione normale dei salari del reddito percepito nell’attività svolta

prima dell’infortunio (cfr. STF 8C_542/2012 dell’8 luglio 2013, DTF 127 V 172,

123.

V 51 e la giurisprudenza ivi citata) - e non, invece, secondo la norma

speciale di cui all’art. 24 cpv. 3 OAINF.

Come

ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.3.), difatti, il principio generale

dell’art. 15 cpv. 2 LAINF deve essere applicato anche quando l'assicurato

intende in seguito specializzarsi e raggiungere così livelli formativi più

elevati.

Infine, il TCA ricorda ancora

una volta che l’Alta Corte (cfr. consid. 2.4.) ha riconosciuto che applicando

in maniera restrittiva l’art. 24 cpv. 3 OAINF si corre il rischio di

penalizzare gli assicurati che intraprendono una formazione la quale, per le

sue caratteristiche (come ad esempio quella di docente universitario cui mira

l’assicurata) può solo essere perfezionata a tappe, nei confronti di chi opta

per una formazione consistente in un unico ciclo formativo. Tuttavia, secondo il

Tribunale federale, ciò non giustifica ancora un allentamento della prassi,

dato che in tal caso si finirebbe, al contrario, per “privilegiare chi, per

propria decisione o a dipendenza dell’alea di difficili esami da superare, non

necessariamente avrebbe poi portato a termine la successiva formazione

completiva” (STF U 360/01 del 7 luglio 2003).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti