35.2017.146
Entità del guadagno assicurato stabilita correttamente da assicuratore LAINF in applicazione del principio generale di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF
30 maggio 2018Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2017.146
cr
Lugano
30 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 novembre 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 aprile 2007 RI 1, nata
nel 1979, a quel momento attiva in qualità di assistente presso la __________,
è rimasta vittima di un incidente stradale mentre era a bordo, in qualità di
passeggera, di uno scooter.
Nella caduta, ella ha
riportato ferite gravi, subendo una frattura occipito-parietale destra con
inclusione del forame ovale fino a C2, ematoma sottodurale con focalità
temporo-basale acuto emisferico sinistro associato a ipertensione endocranica,
focolai emorragici temporali omolaterali. Al momento del trauma è stato
accertato un Coma Glasgow scala 4 (cfr. doc. ZM-62).
L’assicuratore LAINF ha
assunto il caso ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione del 14 ottobre 2016, per tener conto dei postumi residuali
dell'evento traumatico dell’aprile 2007, all'assicurata sono state riconosciute
le prestazioni per il trattamento medico fino al 18 ottobre 2015 oltre a
diverse prestazioni sanitarie a norma dell’art. 21 LAINF; indennità giornaliere
fino al 31 ottobre 2015 e, a far tempo dal 1° novembre 2015, una rendita
d'invalidità del 100% - calcolata su un guadagno assicurato di fr. 49'040.79
(ottenuto tenendo conto dei dati salariali forniti dall’ex datore di lavoro e
dell’evoluzione dei salari dal 2007 al 2014) - nonché un'indennità per
menomazione dell'integrità dell’80% (doc. Z-387).
1.3. In data 15 novembre 2016 RI 1,
rappresentata dall’avv.dott. RA 1, ha interposto opposizione contro la
decisione formale emanata dall'assicuratore LAINF, contestando unicamente il guadagno
assicurato calcolato dalla CO 1.
A mente del legale, il
guadagno assicurato non avrebbe dovuto essere determinato tenendo conto di
quanto conseguito dall’assicurata in qualità di assistente presso la __________,
trattandosi di un impiego provvisorio e a tempo determinato, di carattere
formativo e sostanzialmente preliminare all’indirizzo professionale di
ricercatore universitario e di docente.
Alla luce di tali
elementi, il legale dell’assicurata ha quindi chiesto che il guadagno
assicurato venga determinato sulla base del salario che l’interessata avrebbe
percepito nell’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita nella sua
professione se l’evento traumatico non si fosse verificato. A suo avviso,
dunque, il guadagno assicurato di RI 1 deve essere aumentato a fr.
79’020/117'502 (135'676), corrispondente alla retribuzione di un collaboratore
scientifico con titolo accademico presso l’Ufficio cantonale del sostegno
sociale, secondo il Regolamento __________ del 2015 (cfr. doc. Z-391).
1.4. In data 7 novembre 2017,
l'Istituto assicuratore ha sostanzialmente confermato il suo primo atto
amministrativo.
CO 1 ha, in particolare
rilevato che, sebbene l’impiego svolto dall’assicurata al momento dell’evento
traumatico fosse effettivamente di carattere provvisorio, di durata determinata
e avesse parzialmente un carattere formativo, lo stesso non potesse, tuttavia,
essere considerato ancora compreso nel periodo di formazione di base, avendo
l’assicurata già conseguito la licenza in scienze sociali, ciò che le avrebbe
consentito un pieno e normale esercizio di un’attività professionale appropriata
alla propria formazione.
Pertanto, dovendo ritenere
che la funzione di assistente universitaria costituisse una formazione di tipo
complementare, una specializzazione, mentre l’assicurata aveva già concluso la
formazione di base, l’assicuratore LAINF ha concluso che il guadagno assicurato
è stato correttamente calcolato tenendo conto di quanto percepito
dall’assicurata in qualità di assistente presso la __________, poi adeguato
all’evoluzione nominale dei salari dal 2007 al 2014 (cfr. doc. A).
1.5. Con tempestivo ricorso del 5
dicembre 2017, RI 1, sempre patrocinata dall'avv.dott. RA 1, ha chiesto che la
rendita d'invalidità assegnatale venga calcolata su un guadagno assicurato minimo
lordo annuale di fr. 79'020, corrispondente al salario di un collaboratore
scientifico con titolo accademico in scienze sociali impiegato presso l’__________
(cfr. I, pag. 9).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, il legale della ricorrente ha ancora una volta preteso che per
calcolare il guadagno assicurato l’Istituto assicuratore non potesse far capo
al salario percepito dall’assicurata quale assistente presso la __________ –
impiego provvisorio, a tempo determinato e di carattere formativo – bensì a
quello che ella avrebbe percepito nell’anno precedente l’inizio del diritto
alla rendita nella sua professione definitiva.
Secondo il legale della
ricorrente, a torto l’assicuratore infortuni avrebbe ritenuto, ai sensi della
giurisprudenza, inapplicabile nel caso di specie l’art. 24 cpv. 3 OAINF,
considerando che l’assicurata avesse già concluso una formazione di base.
Avendo ella, infatti,
scelto la professione di ricercatrice universitaria in vista della docenza
accademica, la sua formazione di base non poteva essere considerata terminata
con il conseguimento di un master universitario, ma doveva comprendere anche
quanto “concretamente necessario per realizzare tale non comune obiettivo
professionale”, ossia un dottorato di ricerca e pubblicazioni svolte in ambito
accademico.
Secondo l’avv.dott. RA 1,
pertanto, il concetto di formazione di base nel caso di specie deve per forza
comprendere anche il periodo di assistentato svolto da RI 1 presso la __________,
ritenuto che “decidere diversamente significherebbe penalizzare dal profilo
assicurativo LAINF, ingiustamente e paradossalmente, proprio coloro che
rinunciano immediatamente a un guadagno appropriato alle conoscenze e capacità
acquisite con dei normali studi universitari (impiegandosi, ad esempio, da
subito, come collaboratore scientifico cantonale con titolo accademico e un
salario iniziale di CHF 79'000, pari a CHF 6'583 mensili, doc. G) per impegnarsi
– assumendo evidenti sacrifici economici – nell’acquisizione delle competenze e
conoscenze particolarmente complesse e pure “basilari”, indispensabili allo
svolgimento di professioni accademiche di docenza e di ricerca”.
Per tali ragioni, il
legale della ricorrente ha chiesto che l’ammontare della rendita LAINF
spettante all’interessata venga ricalcolato sulla base del salario corrisposto
per l’attività di collaboratore scientifico con titolo accademico presso
l’Ufficio __________, sulla base del relativo Regolamento, che prevede uno
stipendio annuale di fr. 79’020-117'502 per il 2015 (doc. I).
Fatti
1.6. CO 1, in risposta, ha
postulato un'integrale reiezione del gravame, sottolineando, da una parte, il
carattere estremamente restrittivo della regolamentazione particolare prevista
dall’art. 24 cpv. 3 OAINF e, dall’altro, il fatto che l’assicurata, al momento
dell’evento traumatico, avesse già concluso la propria formazione di base con
il conseguimento della licenza universitaria in scienze sociali (doc. III).
1.7. Con scritto del 23 gennaio
2018, il patrocinatore della ricorrente ha inviato al TCA ulteriore
documentazione che comproverebbe l’intenzione dell’assicurata di intraprendere
la carriera accademica, chiedendo l’audizione testimoniale dei Professori __________
e __________ (doc. VI + I-M).
1.8. Con osservazioni del 2
febbraio 2018, l’Istituto assicuratore convenuto ha nuovamente chiesto la
reiezione del ricorso e la conferma della decisione su opposizione impugnata
(doc. VIII).
1.9. In data 14 marzo 2018, il
legale della ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione, chiedendo
l’audizione testimoniale anche del Professor __________ del __________ della __________
(doc. X + N-O).
1.10. Con osservazioni del 9 aprile
2018, l’assicuratore LAINF convenuto ha ribadito che quanto addotto dal
patrocinatore della ricorrente non apporta elementi in grado di modificare la
decisione su opposizione impugnata, della quale chiede la conferma. Al di là
della stima dei Professori citati per l’assicurata e del suo coinvolgimento
nell’ambito accademico, l’Istituto assicuratore ha, infatti, sottolineato come
l’attività di assistente __________ non possa essere considerata una formazione
di base (doc. XII).
Tali considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (doc. XIII), per
conoscenza.
in
diritto
2.1. Oggetto della lite è l'entità
del guadagno annuo assicurato su cui calcolare la rendita d'invalidità assegnata
ad RI 1.
2.2. A norma dell’art. 15 cpv. 1
LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno
assicurato.
Il cpv. 2 recita, da parte
sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno
assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo
delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. Il
medesimo art. 15 al suo cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di
emanare disposizioni particolari, segnatamente (lett. c), quando l’assicurato
non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione.
Per guadagno assicurato si
deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore
di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un
tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno
assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di
lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non
solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche
le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il
rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da
premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e
giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, è considerato
guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS
e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 4 OAINF
prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al salario pagato
all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio,
inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.
Se il rapporto non è
durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito
in pieno salario annuo. Per l'assicurato esercitante un'attività stagionale la
conversione è limitata alla durata normale di questa attività.
Derogando al principio
posto dagli artt. 15 cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF
definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.
Per quanto qui d'interesse,
il cpv. 3 recita che se l'infortunato, poiché seguiva una formazione
professionale, non riceveva il salario di un assicurato completamente formato
nello stesso tipo di professione, il guadagno assicurato è determinato,
dall'epoca in cui avrebbe concluso la formazione, in base al salario completo
che avrebbe ricevuto nell'anno precedente l'infortunio.
A mente di dottrina e
giurisprudenza, la citata disposizione dell'ordinanza,di
carattere eccezionale (DTF 108 V 267 consid. 2a, 96 V 29), si
applica a quell'assicurato che, al momento in cui è rimasto vittima
dell'infortunio, non percepiva il pieno salario vigente nella medesima
categoria professionale, giacché si trovava ancora in formazione. Per
"formazione professionale" va intesa la sua formazione di base.
Allorquando l'assicurato l'ha portata a termine e può quindi esercitare
normalmente la sua professione, il guadagno assicurato deve venire determinato secondo il principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF.
Tale disposizione legale
deve essere applicata anche quando l'assicurato intende in seguito
specializzarsi e raggiungere così livelli formativi più elevati (cfr. A.
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 332; A.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1995, p. 89; SJ 1971 p. 231; DTF 102 V 145: "Il [la disposizione
speciale di cui all'art. 78 cpv. 4 LAMI, oggi art. 24 cpv. 3
OAINF, n.d.r.] est destiné à permettre de traiter l'assuré, dès le
moment où il atteint son plein développement - c'est-à-dire dès qu'il a acquis
sa formation primaire - de la même façon qu'il aurait été s'il avait terminé
son apprentissage lors de l'accident. Il s'agit donc d'éviter que l'intéressé
ne subisse un préjudice" e DTF 106 V 228).
Sul tema, cfr. anche A. Rumo-Jungo/A. P. Holzer, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2012, p. 121-122.
La
giurisprudenza ha evidenziato la necessità di interpretare in senso restrittivo
l’ordinamento speciale istituito dall’art. 24 cpv. 3 OAINF, per
scostarsi il meno possibile dal principio sancito all'art. 15 cpv. 2 LAINF (cfr. in seguito consid. 2.4.).
2.3. Nella presente fattispecie,
le parti non concordano sulla questione a sapere se l’attività di assistente
presso la ___________ svolta da RI 1 al momento in cui è rimasta vittima
dell'evento traumatico del luglio 2006, dopo avere conseguito la licenza
universitaria in scienze sociali presso l’Università di __________, sia o meno
contemplata dall'art. 24 cpv. 3 OAINF e, più precisamente, se essa possa o meno ancora rientrare nella nozione di
"formazione professionale primaria".
Secondo il patrocinatore
dell'assicurata, la risposta deve necessariamente essere positiva, ritenuto che
l'ottenimento della licenza universitaria rappresenta una condizione
imprescindibile al fine di potere accedere alla carriera di ricercatrice
universitaria in vista della docenza accademica.
Di parere opposto l'Istituto
assicuratore convenuto, il quale ha invece
considerato che l’attività di assistente presso la __________ svolta dall’assicurata
costituisce una formazione di tipo complementare/una specializzazione per
rapporto a quella universitaria già conclusa con l’ottenimento della licenza
universitaria in scienze sociali e, in quanto tale, non è dunque contemplata
dal cpv. 3 dell'art. 24 OAINF.
2.4. L’Alta Corte ha avuto modo di
definire la cerchia di coloro che sono reputati avere portato a termine la
"formazione professionale primaria" in una sentenza del 19 giugno
1963 nella causa INSAI c/ Bruttin, pubblicata in DTFA 1963, p. 93ss, del
seguente tenore:
" (…).
Selon la règle générale énoncée à l'art. 78 al
1er LAMA, le gain annuel devant servir au calcul de la rente d'invalidité n'est
pas celui que l'assuré aurait pu vraisemblablement réaliser s'il n'avait pas
subi d'accident, mais celui qu'il a effectivement touché dans l'entreprise
soumise à l'assurance durant l'année qui a précédé son accident (gain
éventuellement complété selon l'art. 79 LAMA). Mais, afin de tenir compte de
certaines situations, le législateur a apporté des atténuations à cette règle
générale et a prévu notamment dans l'art. 78 al. 4 LAMA que "si, au jour
de l'accident, l'assuré ne gagnait pas encore le salaire d'un assuré de sa
profession arrivé à son plein développement, son gain annuel se calcule d'après
ce salaire dès l'époque où il l'aurait probablement atteint s'il n'avait pas eu
d'accident".
Le Tribunal fédéral des assurances a bien
précisé qu'il fallait se montrer très strict quant à l'interprétation à donner
à la réglementation particulière instituée par l'art. 78 al. 4 LAMA. Cette disposition - a-t-il déclaré - vise uniquement les assurés
qui, en raison de leur jeune âge ou de circonstances spéciales, ne jouissent
pas encore des aptitudes physiques et professionnelles requises pour exercer en
plein et normalement leur activité et dont la capacité de travail est sans
aucun doute inférieure à celle d'un assuré plus âgé.
En revanche, dès que l'assuré a acquis sa
formation primaire, son rendement peut être considéré comme normal et il faut
alors admettre qu'il a atteint son plein développement.
Le mode de calcul exceptionnel prévu à
l'art. 78 al. 4 LAMA ne saurait donc être adopté à l'égard des assurés qui
avaient acquis des connaissances et une expérience suffisantes pour être
engagés et pour travailler comme manœuvre et qui, au jour de leur accident,
exerçaient depuis un certain temps déjà leur activité normale au service de
leur employeur. On se trouve là en présence d'assurés ayant achevé leur
formation primaire. Ce saurait les mettre au bénéfice d'un traitement de faveur
que de fixer le gain annuel à retenir pour le calcul de leur rente sur le gain
plus élevé qu'ils pourraient réaliser à la suite d'une spécialisation
ultérieure ou en raison de l'expérience et de l'habileté acquises au cours des
années. Leur rente doit donc être calculée selon la règle générale, à savoir
sur la base des salaires qu'ils ont touchés durant l'année qui a précédé leur
accident" (DTFA succitata,
sottolineature della redattrice).
Da
notare che la giurisprudenza elaborata a proposito dell'art. 78 cpv. 4 LAMI è
considerata applicabile anche alla disposizione di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF
(cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 88 in fine).
In
un’altra sentenza U 286/01 dell’8 marzo 2002, concernente il caso di un
muratore diplomato, che al momento dell’infortunio stava svolgendo una
formazione in vista di diventare capomastro, il Tribunale federale ha
confermato l’applicabilità del principio generale di cui all’art. 15 cpv. 2
LAINF, dato che l’assicurato aveva già concluso la propria formazione di base e
non poteva, quindi, trovare applicazione la norma speciale di cui all’art. 24
cpv. 3 OAINF.
Analoghe considerazioni ha,
poi, sviluppato l’Alta Corte in una sentenza U 360/01 del 7 luglio 2003, nella
quale il Tribunale federale, confermando il giudizio di questa Corte STCA 35.2000.75
del 5 settembre 2001 - nel caso di un assicurato, elettromeccanico diplomato,
che nel luglio del 1997, allorquando era rimasto vittima di un infortunio, era
alle dipendenze di una ditta in qualità di meccanico d'elicotteri in formazione
e al quale l’Istituto assicuratore aveva assegnato una rendita di invalidità
del 20% a far tempo dal 1° febbraio 2000 - ha ritenuto corretto determinare il
guadagno assicurato tenendo conto dell’importo normalmente versato ad un
elettromeccanico al secondo anno di attività e non, come invece richiesto dal
ricorrente, sulla base della retribuzione spettante ad un meccanico di
elicotteri al termine della relativa istruzione, rilevando che, al momento in
cui era rimasto vittima del grave incidente, l’interessato aveva già terminato
la sua formazione di base.
Considerandi
Al riguardo, l’Alta Corte ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.
3.1
Come correttamente rilevato dalla Corte
cantonale, nell'ambito della giurisprudenza sviluppata in relazione al
previgente art. 78 cpv. 4 LAMI, senz'altro richiamabile anche nel presente
contesto dell'art. 24 cpv. 3 OAINF, le due norme essendo sostanzialmente
corrispondenti (RAMI 1992 no. U 148 pag. 117), il Tribunale federale delle
assicurazioni ha già avuto modo di soffermarsi sul senso e lo scopo di tale
normativa. Mettendo in risalto la necessità di interpretare in senso
restrittivo l'ordinamento speciale istituito dall'art. 78 cpv. 4 LAMI,
rispettivamente dall'art. 24 cpv. 3 OAINF - questo, per scostarsi il meno
possibile dal principio sancito all'art. 78 cpv. 1 LAMI, rispettivamente
all'art. 15 cpv. 2 LAINF - la Corte giudicante ha così precisato i limiti
applicativi di tale disposizione, destinata unicamente a quegli assicurati
che, in ragione della loro giovane età oppure di circostanze speciali, non
dispongono ancora delle capacità fisiche e professionali richieste per
esercitare appieno e normalmente la propria attività e la cui capacità
lavorativa è senz'altro inferiore a quella di un assicurato più anziano
(STFA 1963 pag. 95 consid. 1). Con l'adozione di questa normativa speciale, di
carattere eccezionale (DTF 108 V 267 consid. 2a, 96 V 29), si è inteso
in particolare evitare che un assicurato, che si appresta a terminare la formazione
di base e pertanto percepisce ancora un salario di gran lunga inferiore a
quello di un suo collega fresco di diploma, possa essere destinato a ricevere
per parte della sua vita una rendita notevolmente inferiore rispetto a quella
spettante a quest'ultimo (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
pag. 333). Per contro, questa Corte ha osservato che, una volta acquisita la
formazione primaria, all'assicurato può essere riconosciuto un rendimento
normale e il raggiungimento del pieno sviluppo (STFA 1963 pag. 95 consid.
1; cfr. pure DTF 108 V 267 consid. 2a, 102 V 146 consid. 2). In
tal caso, chi, conclusa l'istruzione di base, intende perfezionarsi e compiere
una specializzazione ulteriore, non è considerato esercitare un'attività rientrante
nel periodo di formazione iniziale o comunque necessaria a tale formazione.
La situazione non potendo allora propriamente essere paragonata a quella di un
apprendista (STFA 1963 pag. 97), il guadagno assicurato dev'essere determinato secondo
le modalità generali sancite dal principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF.
3.2
Queste considerazioni, oltre a trovare ampio
consenso nella dottrina (Maurer, op. cit., pag. 332) e ad essere state
confermate ancora recentemente da questa Corte (cfr. sentenza dell'8 marzo 2002
in re F., U 286/01, consid. 3b/bb, con la quale il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ribadito che la norma speciale di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF
si applica solo in rapporto ad assicurati che si trovano nel periodo formativo
di base), armonizzano pure con l'ordinamento vigente nell'assicurazione per
l'invalidità. In quest'ultimo ambito, l'art. 26 cpv. 2 OAI recita in
particolare che se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità,
completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe
attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un
lavoratore della professione alla quale egli si prepara. Orbene, anche in
questo caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo
di applicazione di tale disposto alla formazione di base (sentenza inedita del
10.
marzo 1997 in re W., I 104/96, consid. 2a).
4.
Già solo alla luce di questi chiari principi, dai
quali questa Corte non ha motivo di dipartirsi, l'operato dei giudici di prime
cure, che non hanno ritenuto applicabile la norma, di carattere eccezionale, di
cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF per determinare il guadagno assicurato di
D.________, merita di essere tutelato.
4.1
In particolare si osserva che la situazione del
ricorrente - che, per sua stessa ammissione, al giorno dell'infortunio stava
seguendo una formazione complementare dopo essere già stato in possesso di un
attestato di capacità professionale di base (elettromeccanico) e che
pertanto non esercitava un'attività rientrante nel periodo di formazione
iniziale o comunque necessaria a tale formazione - non poteva giustamente
essere paragonata a quella classica dell'apprendista non ancora nel pieno delle
capacità fisiche e professionali richieste, e questo non fosse altro per
l'entità del salario mensile percepito dall'assicurato nel corso della
formazione supplementare (fr. 3000.-), di gran lunga superiore alla
retribuzione altrimenti corrisposta ad un "normale" apprendista (STFA
1963.
pag. 97).
4.2
Nulla muta per contro, ai fini del giudizio, il
fatto che il Tribunale federale delle assicurazioni, nella propria prassi, per
designare il campo applicativo dell'art. 78 cpv. 4 LAMI, in passato abbia anche
già incentrato la propria analisi sull'accertamento dell'obiettivo formativo
primario dell'assicurato ("primäres Ausbildungsziel": DTF 108 V 265 consid. 2a con riferimenti), che
D.________ ribadisce in questa sede, rinviando fra l'altro all'iscrizione nel
libretto di servizio militare, essere da sempre stato quello di diventare
meccanico di elicotteri. Al proposito va infatti notato che anche per chi
già in partenza intende proseguire la formazione e diventare meccanico di
elicotteri, l'obiettivo formativo primario rimane - non solo in termini
temporali - il completamento della formazione di base, in concreto il
conseguimento di un attestato di capacità professionale quale meccanico di
automobili o elettromeccanico, che configura il traguardo imprescindibile per poi
potere accedere alla formazione supplementare (art. 11 cpv. 1 lett. a
Regolamento dell'Associazione svizzera delle imprese aerotecniche [ASIA] sugli
esami professionali federali per meccanici e meccaniche d'aeromobili).
4.3
In virtù di queste considerazioni, deve
ritenersi irrilevante, per la presente vertenza, il fatto che il ricorrente,
dopo l'incidente in parola, abbia effettivamente completato la formazione
complementare. Priva di pregio deve inoltre essere ritenuta pure la circostanza
che l'interessato non avrebbe, dal conseguimento dell'attestato di capacità,
mai lavorato come elettromeccanico, ritenuto che D.________, avendo seguito
la relativa formazione, disponeva comunque delle capacità per esercitare
normalmente e appieno detta attività (cfr. consid. 3.1).
5.
In tali condizioni, si deve concludere che
l'Istituto assicuratore e la Corte cantonale potevano effettivamente
considerare che il ricorrente, al momento in cui rimase vittima dell'incidente,
avesse già terminato la sua formazione iniziale. Di conseguenza, essi
erano pure legittimati a determinare il guadagno annuo assicurato facendo capo
al principio posto all'art. 15 cpv. 2 LAINF e a ritenere infondata la
richiesta di D.________, il cui ricorso di diritto amministrativo dev'essere
pertanto disatteso.
Vero è che, applicando restrittivamente, nel senso
qui esposto, la norma di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF, si corre il rischio di
penalizzare gli assicurati che intraprendono una formazione, la quale, per le
sue caratteristiche, può solo essere perfezionata a tappe, nei confronti di chi
opta per una formazione consistente in un unico ciclo formativo. Tuttavia,
questa considerazione non giustifica ancora un allentamento della prassi, non
fosse altro per il fatto che - astrazion fatta dal caso di specie - adottando
la tesi proposta dall'insorgente si finirebbe per dovere privilegiare anche
quegli assicurati che, per propria decisione o a dipendenza dell'alea di
difficili esami da superare, non necessariamente avrebbero comunque concluso la
successiva formazione completiva.”
(Sentenza citata, sottolineature della redattrice)
Il Tribunale federale ha
poi confermato la propria giurisprudenza, negando l’applicazione della norma
speciale di cui all’art. 24 cpv. 3 OAINF - da interpretare in maniera
restrittiva - anche in una STF 8C_530/2009 del 1° dicembre 2009, riguardante un
assicurato, il quale, concluso l’apprendistato di elettromeccanico con
conseguimento della relativa maturità professionale, al momento dell’infortunio
stava svolgendo la formazione di elettrotecnico presso una scuola tecnica, la
quale non poteva venire considerata una formazione di base:
" (…)
6.
6.1
Die Grundausbildung des Versicherten war
seine Lehre als Elektromechaniker. Nur in deren Rahmen könnte die
Sonderbestimmung von Art. 24 Abs. 3 UVV zur Anwendung kommen. Die Lehre hatte
er bereits im Jahre 2001 abgeschlossen. Im Zeitpunkt des Unfallereignisses
konnte er diesen Beruf somit bereits ausüben und dabei einen deutlich höheren
Lohn erzielen als ein Lehrling. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts
besteht daher bereits aus diesem Grund kein Raum für eine Abweichung vom
allgemeinen Grundsatz der Rentenbemessung nach dem effektiven Jahreslohn vor
dem Unfall. Daran ändert der Umstand nichts, dass der vorausgesetzte Konnex
zwischen der versicherten Tätigkeit als Elektromechaniker und der Ausbildung
zum Elektrotechniker - anders als etwa im von der Vorinstanz erwähnten Urteil
(RKUV 2000 Nr. U 399 S. 378) - insofern gegeben ist, als die Zusatzausbildung
zum Elektrotechniker auf der Ausbildung zum Elektromechaniker basiert. Denn
auch in diesem Fall bleibt nach dem in Erwägung 5 hievor Gesagten als primäre
Ausbildung jene zum Elektromechaniker. Wie das damalige Eidgenössische
Versicherungsgericht im bereits erwähnten Urteil U 360/01 erkannt hat, trägt
die restriktive Anwendung von Art. 24 Abs. 3 UVV das Risiko in sich, dass
versicherte Personen, die eine Ausbildung ergreifen, die sich nur etappenweise
vervollständigen lässt, benachteiligt werden gegenüber solchen, die ihr Ausbildungsziel
in einem einzigen Ausbildungsschritt verwirklichen können. Genauso wenig
wie mit Bezug auf teilerwerbstätige Werkstudenten (vgl. RKUV 2002 Nr. U 455 S.
145, U 30/01 E. 3c) besteht für das Gericht auch bei der vorliegenden
Konstellation Anlass für eine Lockerung der Praxis.”
(Sentenza citata, sottolineature della redattrice)
2.5
Chiamato a pronunciarsi, alla
luce della giurisprudenza appena esposta (cfr. consid. 2.4.) e ritenuto che,
come visto, l’art. 24 cpv. 3 OAINF va interpretato in maniera restrittiva,
questo Tribunale deve considerare che, contrariamente a quanto preteso in sede
ricorsuale, con l’ottenimento nel luglio 2005 della licenza universitaria in
scienze sociali presso l’Università di __________ (cfr. allegati al doc. G), RI
1.
abbia portato a termine la propria formazione di base.
A quel momento, difatti,
ella era in grado di accedere al mercato del lavoro e di esercitare appieno e
con un rendimento normale una professione come, ad esempio, quella indicata in
sede ricorsuale di collaboratrice scientifica con titolo accademico presso l’__________,
per la quale disponeva già delle conoscenze e dei requisiti necessari (cfr.
doc. H).
L’assicurata, invece, per
propria scelta, ha deciso di intraprendere la via dell’assistentato universitario,
così da potere, in seguito, accedere alla carriera di ricercatrice
universitaria in vista della docenza accademica.
Ora,
contrariamente al parere del patrocinatore della ricorrente, il TCA non può
ritenere che l’impiego di assistente presso la __________ possa rientrare
ancora nella definizione di formazione di base.
Se, da una
parte, è indubbio che tale impiego abbia carattere temporaneo (al massimo di
tre anni) e sia almeno parzialmente di tipo formativo (visto che, come
attestato dalla Direttrice del __________ della __________, “l’assistente è
inserito nell’organico della __________ quale corpo intermedio allo scopo di
approfondire in termini formativi le competenze metodologiche, disciplinari e
di ricerca e in questo senso la funzione di assistente ha carattere prettamente
formativo”, cfr. scritto del 9 marzo 2011 allegato al doc. G), d’altra parte
non può essere ignorato che l’attività di assistente non era preliminare all’ottenimento
della licenza universitaria - della quale l’assicurata disponeva già e che le
dava pieno accesso al mondo del lavoro in un’attività professionale
appropriata alla propria formazione - motivo per il quale la
stessa non poteva quindi essere paragonata a quella classica dell'apprendista
non ancora nel pieno delle capacità fisiche e professionali richieste per
esercitare appieno e normalmente la propria attività.
Il percorso
intrapreso dall’interessata era, per contro, necessario ed imprescindibile,
come più volte sottolineato dalla ricorrente, al fine di potere accedere alla
professione di docente universitario. In tale ottica, quindi, ai sensi della
giurisprudenza, l’impiego quale assistente presso la __________ deve essere
considerato una specializzazione ulteriore rispetto alla formazione di base
costituita dagli studi universitari in scienze sociali.
Per le
ragioni appena illustrate, questa Corte può dunque esimersi dal disporre
ulteriori misure istruttorie, in particolare le audizioni
testimoniali richieste dal patrocinatore della ricorrente (cfr. doc. VI e X), ritenendo
che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente
accertate. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
Alla luce di quanto sopra
esposto, il TCA ritiene pertanto che, a ragione, l’assicuratore LAINF abbia
determinato il guadagno assicurato di RI 1 facendo capo al principio generale
posto dall’art. 15 cpv. 2 LAINF unitamente all’art. 22 cpv. 4 OAINF – con
l’applicazione, poi, dell’art. 24 cpv. 2 OAINF, visto che nel caso di specie,
essendo il diritto alla rendita dell’assicurata sorto più di cinque anni dopo
l’infortunio, a ragione l’amministrazione ha proceduto all’adeguamento
all’evoluzione normale dei salari del reddito percepito nell’attività svolta
prima dell’infortunio (cfr. STF 8C_542/2012 dell’8 luglio 2013, DTF 127 V 172,
123.
V 51 e la giurisprudenza ivi citata) - e non, invece, secondo la norma
speciale di cui all’art. 24 cpv. 3 OAINF.
Come
ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.3.), difatti, il principio generale
dell’art. 15 cpv. 2 LAINF deve essere applicato anche quando l'assicurato
intende in seguito specializzarsi e raggiungere così livelli formativi più
elevati.
Infine, il TCA ricorda ancora
una volta che l’Alta Corte (cfr. consid. 2.4.) ha riconosciuto che applicando
in maniera restrittiva l’art. 24 cpv. 3 OAINF si corre il rischio di
penalizzare gli assicurati che intraprendono una formazione la quale, per le
sue caratteristiche (come ad esempio quella di docente universitario cui mira
l’assicurata) può solo essere perfezionata a tappe, nei confronti di chi opta
per una formazione consistente in un unico ciclo formativo. Tuttavia, secondo il
Tribunale federale, ciò non giustifica ancora un allentamento della prassi,
dato che in tal caso si finirebbe, al contrario, per “privilegiare chi, per
propria decisione o a dipendenza dell’alea di difficili esami da superare, non
necessariamente avrebbe poi portato a termine la successiva formazione
completiva” (STF U 360/01 del 7 luglio 2003).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti