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Decisione

35.2017.15

Confermata estinzione diritto a prestazioni a distanza di 4 mesi circa dall'infortunio, trattandosi di disturbi alla spalla destra. Riconosciuto pieno valore probatoria a perizia amministrativa (ordin

20 novembre 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Riprendendo l’istruttoria, l’CO

1 ha ordinato una perizia esterna ex art. 44 LPGA, affidandone l’esecuzione al

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc.

135 e 143).

L’esperto ha consegnato il

proprio rapporto in data 22 luglio 2016 (doc. 152).

1.5. Con decisione formale del 18

ottobre 2016, l’amministrazione ha confermato l’estinzione a far tempo dal 1° agosto

2014 del nesso causale naturale con il sinistro del marzo 2014 (cfr. doc. 160).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 168 e 178), in

data 25 gennaio 2017, l’CO 1 ha ribadito il contenuto della sua prima decisione

(cfr. doc. 179).

1.6. Con tempestivo ricorso del 27

febbraio 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto il

ripristino del diritto alle prestazioni a decorrere dal 1° agosto 2014,

argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Il

ricorrente ribadisce innanzitutto pure in questa sede le sue censure relative

al nominativo del perito designato dalla CO 1. Quest’ultima ammette infatti che

il Dr. __________, al quale è stata sottoposta la presente fattispecie, è stato

dipendente CO 1 fino all’età del suo pensionamento.

La perizia del Dr. __________, per questo motivo, non può essere

considerata quale perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA. La stessa va anzi

considerata quale parere del medico fiduciario dell’assicuratore infortuni che,

come già rilevato nella precedente sentenza di codesto lodevole Tribunale delle

assicurazioni, non può fondare in modo oggettivo e difendibile il diniego della

continuazione delle prestazioni in relazione all’infortunio del 28 marzo 2014

in particolare a fronte delle conclusioni dei referti allestiti dai medici

curanti del ricorrente già esaminati da codesto lodevole Tribunale.

(…).

Innanzitutto il referto del Dr. __________, chiaramente legato

alla CO 1, non può essere ritenuto a fondamento della sospensione delle

prestazioni.

Inoltre la natura infortunistica dei persistenti disturbi in

relazione all’infortunio del 28 marzo 2014 è documentata da tutti i medici

curanti del ricorrente e dalla Clinica presso la quale lo stesso è stato

degente. È perciò chiaramente dato il nesso di causalità naturale tra l’evento

del 28 marzo 2014 e le conseguenze costituite dal danno alla salute e dai

persistenti disturbi per i quali è prevista un’ulteriore visita il 28 marzo

2017 a __________.” (doc. I)

1.7. Nel mese di aprile 2017, il

patrocinatore del ricorrente ha prodotto un rapporto, datato 11 aprile 2017,

del Prof. dott. __________ (allegato al doc. VII), trasmesso all’CO 1 ai fini

della risposta di causa (doc. VIII).

1.8. L’istituto assicuratore, in

risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IX).

1.9. In corso di causa, il

rappresentante dell’assicurato ha versato agli atti un ulteriore rapporto del

dott. __________ (allegato al doc. XI).

L’assicuratore resistente

si è espresso al riguardo in data 5 settembre 2017, producendo un apprezzamento

del PD dott. __________ (doc. XXII + allegato).

Il 18 settembre 2017,

l’avv. RA 1 ha domandato la traduzione in lingua italiana del rapporto del

dott. Heim (doc. XXIV), richiesta alla quale l’CO 1 ha dato seguito in data 26

settembre 2017 (doc. XXVI + allegato).

1.10. In data 20 ottobre 2017,

l’insorgente ha prodotto un parere medico-legale del dott. prof. __________

(doc. XXVIII + allegato), in merito al quale l’amministrazione si è pronunciata

il 30 ottobre 2017 (doc. XXXI).

Considerandi

2.1

Litigiosa è la questione di

sapere se l’istituto resistente era legittimato a negare l’eziologia traumatica

ai disturbi ancora denunciati dal ricorrente a contare dal 1° agosto 2014,

oppure no.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento

delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p.

378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA

del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella

causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H

407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23

dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella

causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142.

consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188.

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente

alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994,

p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5

Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che

l’istituto assicuratore ha fondato la decisione di negare ulteriori prestazioni

assicurative a far tempo dal 1° agosto 2014, sulle conclusioni contenute

nel rapporto elaborato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica

e traumatologia (cfr. doc. 179, p. 5).

Dalle tavole processuali

emerge in effetti che, in esecuzione di quanto ordinato dal TCA con la sentenza

di rinvio 35.2015.27, nel corso del mese di giugno 2016, l’insorgente è stato visitato

dallo specialista appena citato (cfr. doc. 152, p. 8).

Dopo aver minuziosamente

ricostruito l’anamnesi del ricorrente (cfr. doc. 152, p. 2-9) e averne

descritto lo status clinico e radiologico, il perito ha diagnosticato

una limitazione della mobilità passiva della spalla destra dopo l’intervento

artroscopico dell’11 febbraio 2015 con tenotomia del bicipite, reinserzione del

sovraspinato, borsectomia sottoacromiale e acromio-plastica (doc. 152, p. 14).

Per quanto concerne

l’aspetto eziologico, il dott. __________ lo ha valutato, procedendo a una

discussione delle diverse diagnosi e delle indicazioni all’intervento

artroscopico del febbraio 2015.

In merito alla pretesa instabilità,

l’esperto ha osservato che sino al rapporto 22 novembre 2014 del dott. __________,

nessun sanitario ha mai fatto accenno a una spalla instabile. Anzi, a margine

della visita di controllo del 24 luglio 2014, il medico di circondario aveva

refertato un apprehension-test negativo, ovvero una spalla stabile.

Inoltre, egli ha sostenuto che l’evento infortunistico in discussione non ha

provocato una lussazione della spalla, che la RMN del 10 giugno 2014 non ha

mostrato i segni di un’avvenuta lussazione, né un’instabilità, né ancora un

allungamento della capsula e che, intraoperativamente, non è stata menzionata

la presenza di un’instabilità, né è stata descritta l’esecuzione di un test

della stabilità. Il dott. Brandenberg è pertanto pervenuto alla conclusione che

l’infortunio assicurato non ha causato, con verosimiglianza preponderante,

un’instabilità della spalla destra (doc. 152, p. 19).

A proposito della pretesa lesione

del sovraspinato, secondo il perito, né la RMN del giugno 2014 né le

immagini registrate intraoperativamente evidenziano una patologia del tendine

in questione. Del resto, anche la dinamica dell’infortunio non era atta a

causare una lacerazione del tendine sovraspinato. È invece possibile che il

trauma assiale riportato dall’assicurato nella caduta, abbia schiacciato il

tendine contro il tetto acromiale, tuttavia i segni corrispondenti avrebbe

dovuto essere visibili sulle immagini della RMN, ciò che non è invece stato il caso

(doc. 152, p. 19 s.).

Per quanto concerne la lesione

Slap, rispettivamente del capolungo del bicipite, il dott. __________

ha innanzitutto rilevato che nel rapporto operatorio si fa riferimento a una

lesione Slap di natura degenerativa. Sempre a suo avviso, dalle immagini

relative all’esame di RMN del 10 giugno 2014 non risulta alcuna lesione del

capolungo del bicipite (le lacune riempite con il liquido di contrasto sulla

superficie inferiore del labbro glenoidale, corrispondono a un recesso sublabbrale

piuttosto che a una lacerazione recente). D’altro canto, le immagini

intraoperatorie non documentano l’ancora bicipitale, né la postulata lesione

Slap degenerativa. Il perito ha pertanto concluso che la pretesa lesione

Slap, così come la sua riparazione chirurgica, non costituiscono, con

verosimiglianza preponderante, una conseguenza dell’evento traumatico del 28

marzo 2014 (doc. 152, p. 20).

In tema di impingement

sottoacromiale/borsite sottoacromiale/acromioplastica, il dott. __________

ha affermato che la dinamica dell’infortunio era suscettibile di provocare una

contusione subacromiale, la quale poteva causare un gonfiore dei tessuti (nel

caso di specie, assente sulle immagini della RMN del 10 giugno 2014) e/o

un’irritazione della borsa sottoacromiale con incremento del liquido nella

borsa stessa e, quindi, con impingement subacromiale. In proposito,

l’esperto ha rilevato che la quantità di liquido leggermente aumentata evidenziata

dalla RMN parla a favore di una borsite, la quale per esperienza guarisce

spontaneamente trascorsi alcuni mesi. In effetti, a margine della visita

fiduciaria dell’8 luglio 2014, il dott. __________ non aveva più riscontrato

segni d’impingement (negatività del test di Neer). È vero che, in

occasione dell’artroscopia, la borsa sottoacromiale è stata asportata,

tuttavia, così spiega ancora il dott. __________, tale atto costituisce un

passo necessario in ogni tecnica di sutura, anche quando la borsa è normale,

per fare posto ai lavori nello spazio subacromiale. Trattandosi infine

dell’eseguita acromioplastica, il perito ha ritenuto non data la relativa

indicazione medica, posto che la RMN del giugno 2014 aveva mostrato una

situazione di assoluta normalità a livello sia dell’acromion che della regione

acromio-claveare (doc. 152, p. 20 s.).

Rispondendo ai quesiti

sottopostigli dalle parti, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha quindi dichiarato

possibile che la nota caduta abbia comportato un aumento di liquido nello

spazio sottoacromiale. Per il resto, l’infortunio assicurato non ha causato,

con verosimiglianza preponderante, alcun danno strutturale, il quale non risulta

documentato, né clinicamente né radiologicamente, nel periodo immediatamente

successivo al trauma (doc. 152, p. 22).

Da parte sua, l’insorgente

contesta che alla perizia del dott. __________ possa essere attribuito un

valore probatorio sufficiente per derimere la presente vertenza.

Da un lato, egli osserva

che l’esperto, ora pensionato, è stato medico fiduciario dell’amministrazione,

ragione per la quale il suo rapporto non può essere trattato quale perizia

amministrativa. Dall’altro, il ricorrente chiede che il TCA fondi il proprio

giudizio sulle certificazioni dei medici curanti specialisti (dott. __________

e __________ – cfr. doc. I).

In corso di causa,

l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica.

Nel rapporto di uscita 3

febbraio 2017 della Clinica __________ di __________ figura la diagnosi di

“stato dopo intervento di ricostruzione sovraspinato e decompressione

sottoacromiale della cuffia dei rotatori (…) dopo infortunio sul lavoro del

28.03

” (doc. B).

Con referto dell’11 aprile

2017, il Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha riferito che l’assicurato soffre di una cronica sindrome

dolorosa della spalla destra dopo reinserzione del sovraspinato, in presenza di

una cuffia rotatoria regolarmente consolidata e di un’ossificazione eterotopica

a livello del legamento coracoacromiale. Per quanto concerne l’ulteriore

procedere, lo specialista privatamente consultato dal ricorrente ha rilevato

che entrerebbe in linea di conto un’artroscopia con rimozione dei fili di

sutura e dell’ossificazione, nonché dei prelievi bioptici, la cui utilità

terapeutica è però stata definita incerta (cfr. doc. E; dello stesso autore si

veda pure il doc. F, allestito prima che venisse eseguito l’esame di risonanza

magnetica il cui esito è stato commentato con il suddetto rapporto).

L’istituto assicuratore ha

sottoposto la documentazione acquisita nel frattempo al PD dott. __________,

spec. FMH in chirurgia, per una presa di posizione.

Con apprezzamento del 4

settembre 2017, ha segnatamente sostenuto che “i tre referti ulteriormente

presentati (Clinica __________, Prof. dott. med. __________ del 31.3.2017 e

11.4

) non fanno riferimento in alcun modo alla causalità dell’infortunio.

Sono valutazioni cliniche di un decorso postoperatorio protratto dopo un

intervento artroscopico alla spalla destra e prendono posizione sull’ulteriore

procedere terapeutico. Non rappresentano quindi informazioni aggiuntive per

l’apprezzamento della causalità dell’infortunio. Questa è trattata ampiamente

nella perizia del 20.7.2016 dal dott. med. __________, (…). Nuove immagini

diagnostiche: in sintesi, dopo un’ulteriore presa visione delle vecchie

immagini RM e dopo il confronto con le nuove immagini RM della spalla destra,

si può constatare che non si è verificata alcuna alterazione visibile alle

immagini diagnostiche, fatta eccezione per l’assenza del tendine del capo lungo

del bicipite (dopo tenotomia), l’ancoretta ossea di fissaggio del sovraspinato

e la nuova ossificazione. La valutazione della lesione parziale permette di

concludere che anche questa lesione, rilevata solo in sede intraoperatoria, non

ha alcuna origine traumatica. La morfologia dell’articolazione acromio-claveare

e dell’acromio stesso comporta una certa predisposizione al conflitto

subacromiale, che è stato anche affrontato in sede operatoria. I documenti

ulteriormente presentati e le nuove immagini diagnostiche non cambiano nulla

all’apprezzamento del dott. med. __________. Con l’intervento dell’11.2.2015

sono stati affrontati reperti che certamente non erano in rapporto causale con

l’infortunio del 28.3.2014.” (allegato al doc. XXVI, p. 12 – il corsivo è

del redattore).

In data 20 ottobre 2017,

il patrocinatore dell’insorgente ha ancora prodotto un parere medico-legale del

Prof. dott. __________, specialista in ortopedia, medicina legale e delle

assicurazioni a __________, per il quale “il nesso di causalità fra l’evento

subito lesivo e documentato e la patologia in atto è avvalorato dalla dinamica

dell’evento stesso: trauma ad alta energia con visualizzazione all’imaging di

irregolarità del labbro al terzo superiore. Il trauma è avvenuto in rotazione esterna

(arto esteso-abdotto) e il danno anatomo-clinico è stato dato da un violento

impatto sulla testa dell’omero. Si precisa che l’accertamento del danno e le

caratteristiche biomeccaniche dell’evento traumatico subito rendono compatibile

il nesso di causalità. Trattasi, pertanto, di causa unica, esterna e violenta.

Il quadro anatomo-clinico e funzionale è di sicura etiologia acquisita. Gli

esami di radiologia tradizionale e l’imaging successivo (10/6/2014), escludono

dismorfismi congeniti preesistenti, ma mostrano gli esiti post-traumatici del

labbro glenoideo anteriore, produttivo di instabilità, causa dell’intervento

dell’intervento chirurgico per via artroscopica di ricostruzione del

sovraspinoso e decompressione sotto-acromiale. Si discorda dalle conclusioni

del medico fiduciario CO 1 e dalle conclusioni del consulente del Tribunale di

Lugano, in particolar modo sull’identificazione del danno subito: trattasi di

trauma distorsivo alla spalla destra avvenuto con l’arto esteso e abdotto,

procurando, di fatto, la lesione del labbro superiore, produttivo di sindrome

dolorosa. Il Consulente del Tribunale di Lugano sostiene che l’infortunio non

ha causato alcun danno, ma solo dei postumi inerenti l’intervento subito e che

non è in probabile rapporto causale con l’infortunio. Di contro, si precisa che

l’infortunio subito dal periziando ha procurato un trauma alla spalla destra

produttivo di lesione del labbro glenoideo anteriore, con quadro

anatomo-clinico compatibile di Slap Lesion, causa di instabilità e con

necessità di intervento chirurgico di ricostruzione del sovraspinoso e

decompressione sotto-acromiale.” (doc. H – il corsivo è del redattore).

2.6

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014

del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva

innanzitutto che, a seguito della sentenza cantonale di rinvio,

l’amministrazione ha incaricato il dott. __________ di periziare l’assicurato

(cfr. doc. 143), nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA (cfr.

doc. 135).

Contro tale provvedimento,

RI 1 non ha sollevato né motivi formali di ricusa del perito (ovvero quelli che

sono suscettibili di generare dubbi circa la sua imparzialità), né motivi materiali

contro la perizia in quanto tale oppure contro l’esperto designato,

segnatamente per quanto riguarda la sua competenza professionale.

Stante ciò, l’insorgente

è, in questa sede, malvenuto a sollevare dei dubbi circa l’imparzialità

dell’esperto incaricato dall’istituto assicuratore (cfr. doc. I, p. 3: “Il

ricorrente ribadisce innanzitutto pure in questa sede le sue censure relative

al nominativo del perito designato dalla CO 1. Quest’ultima ammette infatti che

il Dr. __________, al quale è stata sottoposta la presente fattispecie, è stato

dipendente CO 1 fino all’età del suo pensionamento.”).

In queste condizioni,

contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, la giurisprudenza di cui

alla DTF 135 V 465 non può dunque trovare applicazione nel caso di specie. Al

referto peritale allestito dal dott. __________ va riconosciuta piena forza

probatoria, sempre che esso risulti affidabile dal profilo del suo contenuto

(cfr. U. Meyer, Ausgewählte Schriften, Verfahrensfragen/Die Beweisführung im

Sozialversicherungsrecht, 2013; D. Cattaneo, Les expertises en droit des

assurances sociales, in CGSS n. 44-2010, p. 119).

Fatta questa precisazione,

tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio

sull’apprezzamento espresso dall’esperto amministrativo, specialista proprio

nella materia che qui interessa e che vanta un’ampia esperienza nella medicina

infortunistica e assicurativa, secondo il quale il sinistro occorso nel marzo

2014.

non ha causato alcun danno strutturale a livello della spalla destra ma,

tutt’al più, una borsite, affezione che guarisce spontaneamente nel giro di

qualche mese.

In particolare, dalla

documentazione agli atti non emergono indizi concreti suscettibili di

sminuire il valore probatorio attribuito alla perizia elaborata dal dott.

Brandenberg.

A proposito delle

certificazioni dei dottori __________ e __________, è vero che, con la

pronunzia del 10 giugno 2015, questo Tribunale le aveva giudicate suscettibili

di generare dei dubbi circa la fondatezza dell’apprezzamento espresso dal

medico di circondario (cfr. doc. 107, p. 10 s.: “A mente di questa Corte,

infatti, i referti del 28 ottobre 2014 e del 20 novembre 2014 con i quali il

dr. __________ e il dr. __________ hanno attestato l’indubbia natura

infortunistica dei disturbi dell’assicurato sono senz’altro atti a

sollevare fondati dubbi riguardo alle conclusioni alle quali è giunto il dr. __________.”

– il corsivo è del redattore). È però altrettanto vero che è in ragione

dell’impossibilità di stabilire a quale delle tesi in gioco attribuire un peso

probatorio preponderante, che il TCA ha disposto l’esecuzione di una perizia

amministrativa esterna (cfr. doc. 107, p. 13: “Per le ragioni esposte al

considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione

impugnata. L’istituto assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque

retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (cfr. art. 44

LPGA) …” – il corsivo è del redattore). Ora, dal referto peritale agli atti

si evince che il chirurgo ortopedico dott. __________ ha preso in considerazione

le valutazioni enunciate dai medici curanti specialisti dell’assicurato (così

come l’apprezzamento del dott. __________) ma, dopo averle approfonditamente

discusse, si è finalmente distanziato dalle relative conclusioni. Con rapporto

del 26 agosto 2016 - successivo quindi alla perizia amministrativa – il dott. __________

si è semplicemente riconfermato nelle sue precedenti conclusioni (cfr. doc.

155).

D’altro canto, così come

ha pertinentemente osservato il dott. __________ (cfr. supra, consid.

2.5

), né i sanitari della Clinica __________ (cfr. doc. B) né il dott. __________

(cfr. doc. E e F) si sono pronunciati in merito all’aspetto eziologico del caso,

ragione per la quale i loro rispettivi referti non risultano atti a supportare

le pretese dell’insorgente.

Trattandosi infine del rapporto

elaborato dal dott. __________, medico legale e delle assicurazioni a __________,

egli ha semplicemente espresso un diverso apprezzamento della fattispecie

rispetto all’esperto amministrativo (per quanto concerne in particolare

l’esistenza di una lesione del labbro glenoidale di origine traumatica - cfr.

doc. H), partendo dalle medesime basi fattuali. Stante ciò, il TCA non ritiene

che le conclusioni dello specialista privatamente consultato dal ricorrente

possano assurgere a indizi concreti - dei semplici dubbi non sono sufficienti -

suscettibili di minare l’attendibilità della valutazione del dott. __________.

In esito a tutto quanto

precede, secondo il TCA, è dimostrato, perlomeno con il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, p. 343), che al momento in cui l’assicuratore convenuto ha posto

fine alle proprie prestazioni (1° agosto 2014), il ricorrente non

presentava più alcun postumo residuale dell’infortunio accaduto nel marzo 2014.

In queste condizioni,

posto che l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a ulteriori prestazioni

posteriormente al 31 luglio 2014, la decisione su opposizione impugnata merita

conferma in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti