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Decisione

35.2017.150

A ragione assicuratore ha respinto la richiesta di condono presentata dall'assicurato,ritenendo non adempiuto il requisito della buona fede

18 aprile 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i loro uffici l’ho fatta per assicurarmi ulteriormente di agire nella

correttezza” (cfr. doc. I).

In risposta l’CO 1 ha

ribadito che dagli atti non risulta traccia della presunta telefonata del 7

marzo 2016, rilevando come “di norma gli impiegati dell’CO 1 hanno l’abitudine

di registrare ogni telefonata in una “notizia telefonica” che registra

l’identità dell’interlocutore, l’ora e il giorno del colloquio telefonico ed il

contenuto della conversazione”.

L’Istituto assicuratore

ha, invece, sottolineato come agli atti risulti una telefonata intercorsa in

data 3 marzo 2016, allorquando l’assicurato ha chiamato per sollecitare il

conteggio delle indennità giornaliere. Ciò appare, secondo l’amministrazione,

in contraddizione con la tesi sostenuta dal ricorrente, in quanto se

effettivamente egli, dopo avere ricevuto in data 25 febbraio 2016 lo stipendio

e il 7 marzo 2016 le IG, provvedendo a immediatamente telefonare per ottenere

lumi in merito alla correttezza di quanto ricevuto, allora “perché il 3 marzo

2016 l’assicurato avrebbe preso contatto con la signora Bonvicini per

sollecitare l’erogazione delle indennità giornaliere?”.

Infine, l’assicuratore

LAINF ha evidenziato che quanto affermato dal ricorrente permette inoltre di

ritenere che egli non può, ad ogni modo, prevalersi della buona fede con

riferimento alla giurisprudenza più sopra menzionata, giacché egli ha

effettivamente avuto sentore dell’errore dell’amministrazione; ha infatti

ricevuto sia il versamento della __________ che quello della CO 1, rendendosi

ben conto di questa doppia entrata decisamente più significativa rispetto a

quanto percepito ordinariamente” (cfr. doc. III).

Con osservazioni del 1°

febbraio 2018, il ricorrente ha precisato che il 7 marzo 2016, al telefono, la

signora __________ “non ha risposto che il doppio versamento era corretto, ma

bensì che il versamento CO 1 era corretto trattandosi di un infortunio,

rimandando alla ditta Spinelli la responsabilità delle proprie azioni”.

Egli ha poi rilevato di

avere rimborsato alla ditta quanto versato, “mentre per quanto riguarda i

versamenti CO 1, siccome ero in assicurazione infortunio, ne avevo tutti i

diritti di riceverli, altresì confortato dalla rassicurazione CO 1 del 7 marzo

2016”, contestando di essere stato in malattia fino al 31 marzo 2016, come

sostenuto dall’amministrazione, chiedendosi se l’assicuratore abbia visto il

certificato medico con scadenza al 5 febbraio 2016 (cfr. doc. V).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte constata che, come correttamente indicato

dall’amministrazione, dalla documentazioni agli atti non risulta che, come

invece sostenuto a più riprese dal ricorrente, in data 7 marzo 2016 vi sia

stata una conversazione telefonica tra la funzionaria dell’CO 1, signora __________

(il cui nome l’assicurato ha sostenuto di non potere conoscere se non vi fosse

effettivamente stata la telefonata in questione), e l’assicurato.

Interpellata al riguardo, in

una nota del 21 novembre 2017, la signora __________ ha rilevato che:

" Ho preso

atto dell’opposizione dell’assicurato del 16 novembre 2017 alla decisione di

rifiuto di condono per le prestazioni in contanti percepite a torto.

Considerato che sono menzionata direttamente desidero precisare che, dato il

tempo trascorso, non ricordo di essere intervenuta nella trattazione del caso.

Con questo, considerato che sono stata citata direttamente nell’opposizione,

non voglio smentire quanto affermato dal signor RI 1.

Di fatto rilevo comunque dagli atti che l’unica nota telefonica

risalente a quel periodo è datata 3.3.2016, colloquio peraltro avvenuto con la

nostra ex collega __________. In tale occasione l’assicurato ha sollecitato il

versamento dell’indennità giornaliera versato lo stesso giorno. In merito al

fatto di aver già ricevuto lo stipendio dalla ditta il 25 febbraio 2016 non ha

detto nulla.” (Doc. 97)

A prescindere dalla

questione a sapere se l’assicurato abbia o meno intrattenuto una conversazione

telefonica con la funzionaria appena citata, il TCA rileva che, da un attento

esame della documentazione all’incarto, emerge che l’assicurato ha telefonato

all’CO 1 il 3 marzo 2016, che cadeva di giovedì.

Al riguardo, è stata

redatta da parte della funzionaria che ha risposto alla telefonata, signora __________,

una “notizia telefonica”, concernente “conteggio IG e info da parte nostra su

decorso”, del seguente tenore:

" L'assicurato

ci contatta per sapere se il suo conteggio delle indennità era stato fatto.

Spiega che aveva sentito la signora __________ in questi giorni che le aveva

detto che lo avrebbe informato sull'accettazione del caso e il pagamento ma non

Considerandi

aveva più saputo nulla.

Procediamo alla registrazione del pagamento e spieghiamo che

dovrebbe ricevere il versamento immaginiamo al più tardi lunedì.

Approfittiamo di averlo al telefono per chiedere alcune

informazioni.

L'assicurato svolge attualmente due sedute settimanali di FT

presso lo __________ a __________. Alternano TECAR e ultrasuoni a

manipolazioni, ma non viene fatta nessuna fisioterapia attiva per il momento.

Ogni venerdì vede il suo medico, dr. __________ e non appena starà

meglio è sua intenzione quella di chiudere il caso.

Chiediamo l'esatta fattispecie e ci spiega che è scivolato sul

percorso vita mentre correva, è caduto dal lato sinistro e ha picchiato spalla,

gomito e testa/collo da quel lato.

Ha subìto dunque una distorsione della colonna cervicale, nega di

avere fatto un colpo di frusta.

Chiediamo se dopo l'infortunio abbia già fatto degli esami

strumentali, ci spiega che dopo l'infortunio no, ma che li aveva fatti prima,

non ricorda esattamente quando ma non tanto tempo fa perché ha problemi alla

cervicale da un pò. Esami fatti alla clinica __________ di

__________.

Se i problemi dovessero perdurare il medico farà fare nuovi esami”.

(Doc. 13, sottolineature della redattrice)

Dalle informazioni

riportate nella notizia telefonica appena esposta per esteso occorre concludere

che, al momento della telefonata (ossia giovedì 3 marzo 2016), l’assicurato è

stato rassicurato sul fatto che l’assicuratore LAINF stava procedendo alla

registrazione del pagamento delle IG, il cui versamento sarebbe stato ricevuto

dall’interessato “immaginiamo al più tardi lunedì”, vale a dire il 7 marzo 2016.

Ciò è quanto effettivamente

è accaduto, dato che l’assicurato stesso ha, a più riprese, ricordato di avere

ricevuto le prestazioni LAINF in data 7 marzo 2016.

Ora, alla luce di quanto

appena esposto e ritenuto che il ricorrente ha più volte affermato di avere

ricevuto il pagamento dello stipendio dalla ditta __________ in data 25

febbraio 2016, il TCA non reputa credibile la tesi sostenuta dall’assicurato di

avere immediatamente telefonato all’CO 1 il giorno stesso in cui ha ricevuto le

prestazioni LAINF (ossia il 7 marzo 2016), visto che “la cosa mi parve subito

strana e telefonai alla CO 1 informandoli di questo e loro mi risposero che

essendo io in infortunio era tutto regolare” (cfr. doc. I pag. 3).

Non si capisce, infatti,

per quale ragione egli, nella conversazione telefonica del 3 marzo 2016 da lui

effettuata per sollecitare il pagamento delle prestazioni LAINF e nel corso

della quale è stato rassicurato a proposito del fatto che al più tardi tre

giorni dopo avrebbe ottenuto il versamento delle indennità giornaliere di

infortunio (le quali erano già state messe in pagamento), non abbia fatto

accenno alcuno alla circostanza di avere già ricevuto il pagamento del salario

da parte dell’ex datore di lavoro, chiedendo alla propria interlocutrice se

tale modo di procedere fosse corretto o meno, ma abbia atteso per farlo il

lunedì successivo, 7 marzo 2016.

Una tale ricostruzione dei

fatti non appare verosimile e non può quindi essere condivisa da parte di

questo Tribunale, tanto più che dalla notizia telefonica del 7 marzo 2016

emerge che la telefonata non si è limitata solo alla conferma del versamento

delle IG, ma si è protratta con la richiesta di alcune informazioni da parte

della funzionaria dell’amministrazione, senza che l’interessato abbia mai fatto

allusione al fatto di avere già ricevuto lo stipendio da parte della ditta

datrice di lavoro.

Neppure plausibile,

infine, appare quanto sostenuto da RI 1 a proposito del fatto che egli è stato

inabile al lavoro per malattia “solo” fino al 5 febbraio 2016 come attestato

dal dr. Vernieri nel referto del 13 gennaio 2016, adducendo che la presunta

inabilità lavorativa per malattia oltre tale data sarebbe stata attestata dal

dr. __________ a sua insaputa.

Tale tesi è smentita dai certificati medici dello specialista in

psichiatria e psicologia prodotti dall’assicurato stesso in allegato all’atto

ricorsuale.

Tra di essi risulta, difatti, oltre al certificato medico del 13

gennaio 2016 attestante un’inabilità lavorativa del 100% “fino al 5 febbraio

2016, data in cui sarà rivalutata la sua situazione clinica” (cfr. doc. A7),

anche un altro certificato medico, datato 5 febbraio 2016, nel quale il dr. __________

ha certificato che “il paziente a margine, in cura presso il mio studio,

continua a essere inabile all’attività lavorativa per motivi di salute nella

misura del 100% fino al 29 febbraio 2016. La sua situazione sarà rivalutata

regolarmente” (cfr. doc. A8).

In queste circostanze,

essendo pacifico - come peraltro da lui riconosciuto - che all’assicurato era

sorto il dubbio sulla correttezza del versamento delle IG da parte

dell’assicuratore LAINF e, contemporaneamente, del salario da parte della ditta

ex datrice di lavoro, egli avrebbe dovuto, come esposto in maniera motivata in

precedenza, verificare l’esattezza di tali versamenti al momento del colloquio

telefonico del 3 marzo 2016 con la funzionaria incaricata.

Non avendolo fatto, il TCA

non può considerare adempiuto il requisito della buona fede.

Pertanto,

non essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l’CO 1 ha

respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l’ulteriore

condizione cumulativa, segnatamente quella relativa all’onere gravoso, fosse o

meno realizzata.

Ne

consegue che la decisione impugnata va confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti