35.2017.151
Corretta decisione con la quale assicuratore ha posto termine alle prestazioni per raggiungimento dello status quo sine,avendo l'infortunio peggiorato solo transitoriamente uno stato morboso preesiste
2 maggio 2018Italiano31 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2017.151
cr
Lugano
2 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 novembre 2017 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 1° giugno 2016 RI 1,
nato nel 1988, dipendente in qualità di autista di camion per la ditta __________,
mentre stava camminando su un viale, è caduto a terra sbattendo il sedere (doc.
1).
La TAC effettuata il
giorno stesso presso l’Ospedale di __________ ha escluso l’esistenza di
fratture vertebrali, mettendo invece in luce una spondilolisi bilaterale a
carico di L5 (doc. 39).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione del 5 ottobre 2017, l’amministrazione
ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve durata a contare dal 15
ottobre 2017, in quanto a partire da tale data i disturbi presentati
dall’assicurato non sono più in relazione di causalità almeno probabile con
l’infortunio del 1° giugno 2016, ma sono da attribuire esclusivamente a
malattia (doc. 69/1-3).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato, per il tramite dell’RA 1 (doc. 74) – con la quale è
stato chiesto di riconoscere l’esistenza di un nesso di causalità tra i disturbi
ancora accusati dall’interessato (di natura somatica e psichica) e l’evento
infortunistico e, di conseguenza, di attribuire una rendita e un’IMI - in data
14 novembre 2017 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua
prima decisione, considerando raggiunto lo status quo sine con il 15 ottobre
Fatti
2017 e negando la causalità tra infortunio e disturbi psichici (doc. A2).
1.3. Con tempestivo ricorso del 15
dicembre 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha contestato che nel caso
dell’assicurato sia stato raggiunto lo status quo ante, chiedendo che l’CO 1
sia tenuto a corrispondere le indennità giornaliere dal 15 ottobre 2017 fino al
28 dicembre 2017, dopodiché “dovrà effettuare una valutazione per un eventuale
riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità fisica (IMI) ed
una rendita” (doc. I).
A sostegno di tali
pretese, la rappresentante del ricorrente ha evidenziato che, contrariamente a
quanto valutato dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, lo stato di
salute fisico dell’assicurato “non è assolutamente simile a quello che esisteva
prima dell’infortunio” e che il presunto peggioramento transitorio della
situazione pregressa per al massimo tre mesi è smentita dall’esistenza di ampia
documentazione medica di senso contrario.
La rappresentante
dell’assicurato ha inoltre contestato la mancata presa in considerazione dei
disturbi psichici, rilevando che “l’esistenza del nesso causale adeguato è
evidente”, aggiungendo che “in caso di dubbio si chiede a codesto Tribunale di
volere autorizzare una perizia arbitrale, secondo la ricorrente giurisprudenza
in materia” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. Con scritto del 31 gennaio
2018, la rappresentante del ricorrente ha ancora una volta contestato la
valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, a suo parere
“superficiale e di parte, in quanto lo stato di salute del nostro assistito
andrebbe valutato in concreto e non secondo linee guida generali e prefissate (elencate
al punto 7.1. della risposta della CO 1) quale risulta essere l’affermazione
“normalmente si risolve nel giro di tre mesi”.”
A comprova di quanto
addotto, la rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA un nuovo referto
medico, attestante una totale inabilità lavorativa a causa del trauma
lombosacrale e al bacino accorso a RI 1 il 1° giugno 2016, con conseguente
spondilolistesi L4-L5.
La rappresentante
dell’assicurato ha pure ribadito che le problematiche psichiche lamentate
dall’interessato sono in nesso causale con l’infortunio, rilevando “che è
risaputo che ognuno reagisce in maniera diversa alle varie vicissitudini della
vita e come spiega bene il dr. __________ la completa inabilità e
l’impossibilità di condurre una vita priva di disagi, persino per le azioni
quotidiane, rendono il signor RI 1 particolarmente vulnerabile” (doc. V + A24).
1.6. Con osservazioni del 12
febbraio 2018, l’Istituto assicuratore ha chiesto nuovamente la reiezione del
ricorso, considerando che “lo scritto di controparte e il documento medico
menzionato non apportano alcun elemento nuovo che possa porre in discussione la
posizione sin qui sostenuta dalla convenuta” (doc. VII).
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a
partire dal 15 ottobre 2017 il proprio obbligo a prestazioni in relazione
all’infortunio del 1° giugno 2016.
2.2
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4
Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare
l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici
sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli
infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni
insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli
infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale
classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato
vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un
punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non
in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del
nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite
della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio
che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115.
V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5
Dalle
carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di porre
termine al proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi lombosacrali
ancora presentati dall’assicurato dopo il 15 ottobre 2017, sulla base del
rapporto medico del 24 maggio 2017 concernente la visita medica circondariale
eseguita dalla dr.ssa med. __________, spec. FMH in chirurgia, nonché medico di
circondario dell’amministrazione.
La specialista ha rilevato
quanto segue:
" (…)
Beurteilung
Der Versicherte erlitt im Rahmen eines Sturzes am
01.06.2016
eine Kontusion lumbosakral. Die
notfallmässig durchgeführten Abklärungen im Spital __________ zeigten radiologisch
keine Anhaltspunkte
für ossäre Läsionen. Im notallmässig durchgeführten
CT zeigte sich hingegen eine Spondylolyse beidseits auf Höhe L5. Bei Persistenz
der Beschwerden wurde die Bildgebung durch ein MRI der
LWS ergänzt, welches die Spondylolyse beidseits
auf Höhe L5 sowie eine leichte anteriore Listhese des L5 zu S1 mit Pseudoprotrusion
der Bandscheibe bestätigte.
Die Spondylolisthese bezeichnet das sogenannte
Wirbelgleiten. Diese Krankheit tritt meistens an der Lendenwirbelsäule auf,
kommt entweder im Alter aufgrund starker Degeneration (Abnutzung)
oder im jüngeren Alter durch einen angeborenen
Defekt der Verknöcherung der Wirbelsäulenstrukturen (Spondylolyse) zustande.
Das Gleiten kann zu einer Einengung des Nervenkanals der Wirbelsäule und zu einer
Kompression der Nervenfasern führen. Darüber hinaus kommt es zu einer schmerzhaften
Überbeanspruchung der
Facettengelenke. Die Symptome der Spondylolisthese aufgrund einer Spondylolyse
bestehen hauptsächlich aus Schmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich
sowie ausstrahlende Schmerzen im Bereich beider
Beine in Belastungssituationen. Bei ausgeprägten Befunden kann es jedoch auch
zu Gefühlsstörungen und Lähmungserscheinungen kommen.
Beim Versicherten liegt eine angeborene
Spondylolyse mit leichter Spondylolisthese auf Höhe L5 vor. Die Beschwerden
waren - gemäss Aussendienstbericht vom 28.09.2016 - auch schon vor dem
Sturz zeitweise vorhanden.
Im Rahmen des Sturzes hat der Versicherte eine
Kontusion erlitten. Weder im CT, noch im MRI der LWS sind strukturelle Läsionen
nachzuweisen, die unfallcausal wären.
Eine vorübergehende Verschlimmerung durch die
Kontusion beim Sturzereignis vom 1.6.2016 ist nach maximal 3 Monaten
abgelungen. Die vom Versicherten jetzt noch geklagten Beschwerden sind mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit auf die vorbestehende angeborene Spondylolyse mit geringgradiger
Spondylolisthese zurückzuführen. (Doc. 61)
L’assicurato ha contestato
tale valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, criticando che
il peggioramento dello stato fisico di salute sia perdurato unicamente per tre
mesi, come ritenuto dalla dr.ssa __________ (doc. I).
A comprova delle proprie
lamentele, il ricorrente ha prodotto unitamente al ricorso una serie di referti
medici attestanti la persistenza dei dolori lombosciatalgici anche dopo la data
indicata dall’Istituto assicuratore (cfr. referto del 13 ottobre 2017 del dr. __________,
medico chirurgo-reumatologo di __________, doc. A20; referto del 17 ottobre
2017.
del dr. __________, direttore di ortopedia e traumatologia dell’azienda
sanitaria provinciale di __________, doc. A21; referti del 28 novembre 2017 e
del 28 gennaio 2018 del dr. __________, medico chirurgo di __________, doc. A22
e doc. A24).
2.6
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni
sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si
trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista
dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità
(cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile
2015.
consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U
133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e
riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7
Chiamata a pronunciarsi,
questa Corte ritiene che la valutazione espressa dalla dr.ssa __________, medico
specialista in chirurgia e traumatologia e, quindi, proprio nella materia che
qui interessa, secondo la quale i disturbi lombari lamentati da RI 1 hanno solo
transitoriamente peggiorato uno stato morboso preesistente, possa
validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che
si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica
giudiziaria).
Innanzitutto,
il TCA non può seguire l’insorgente nella misura in cui pretende che la dr.ssa __________
non avrebbe tenuto conto del fatto che, come attestato dai medici curanti,
l’assicurato continua a presentare disturbi a livello lombosacrale anche al di
là del termine di tre mesi considerato dal medico di fiducia dell’assicuratore
LAINF (cfr. doc. I).
Al riguardo, va rilevato
che il fatto che i disturbi lombosciatalgici continuino ad essere presenti,
come sottolineato dalla rappresentante del ricorrente, risulta del tutto
ininfluente nella presente vertenza, avendo l’assicuratore infortuni posto
termine alle cure mediche per raggiungimento, come valutato dalla dr.ssa __________,
dello status quo sine ed essendo quindi venuto a mancare il nesso di causalità
con l’evento del 1° giugno 2016.
In tale prospettiva va
ricordato che lo “status quo sine” corrisponde, infatti, allo stato di
salute che, secondo l’evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato
anche senza l’infortunio (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2a ed., p. 865 n. 80).
Pertanto, il fatto che RI
1.
continui a lamentare disturbi a livello lombosacrale anche trascorso il
termine di tre mesi dall’evento infortunistico indicato dalla dr.ssa __________,
non è, di per sé, suscettibile di mettere in discussione l’accertato
raggiungimento dello status quo sine. Ciò significa semplicemente che
l’effetto causale dell’infortunio si è definitivamente estinto trascorso il
periodo di tempo indicato dal medico fiduciario dell’CO 1 e che i disturbi
ancora presenti sono ormai imputabili a cause extra-infortunistiche (stato
morboso preesistente).
Tale conclusione non può
essere rimessa in discussione neppure tenuto conto dei vari referti medici
prodotti in sede ricorsuale, attestanti l’esistenza di disturbi post-traumatici
a livello lombare anche oltre la data indicata dall’assicuratore LAINF (cfr. doc.
A20-A24).
Nei referti prodotti
unitamente al ricorso, infatti, i medici consultati dall’assicurato non hanno
espresso alcun tipo di considerazione a proposito della valutazione della dr.ssa
__________ e, in particolare, sul raggiungimento dello status quo sine.
Il dr. __________,
reumatologo, si è limitato ad indicare che a seguito dei disturbi
lombosciatalgici presentati, l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa del
55% (cfr. doc. A20); il dr. __________, ortopedico, dal canto suo, ha consigliato
all’assicurato, alla luce di quanto evidenziato a livello lombare, di
effettuare una “rieducazione motoria rachide lombare e arti inferiori,
stretching catene muscolari posteriori arti inferiori, potenziamento
addominali, paravertebrali e muscoli arti inferiori” (cfr. doc. A21); mentre il
dr. __________, chirurgo, ha infine attestato un’inabilità lavorativa del 100%
avendo subito l’assicurato “un trauma lombosacrale e bacino con conseguente
spondilolistesi L4-L5 mentre si recava al lavoro” (cfr. doc. A22 e doc. A24).
La rappresentante del
ricorrente non può essere seguita neppure laddove pretende che la valutazione
del medico fiduciario dell’CO 1 sia “superficiale e di parte, in quanto lo
stato di salute del nostro assistito andrebbe valutato in concreto e non
secondo linee guida generali e prefissate (elencate al punto 7.1 della risposta
della CO 1) quale risulta essere l’affermazione “normalmente si risolve nel
giro di tre mesi”, ritenendo che “sarebbe stata necessaria da parte della CO 1,
un’indagine più approfondita sullo stato di salute del signor RI 1 e sulle
rispettive cause” (doc. V).
Contrariamente a quanto
addotto in sede ricorsuale, il TCA constata che lo stato di salute
dell’assicurato è stato accuratamente indagato successivamente al trauma,
tramite la messa in atto, in data 1° giugno 2016, di esami radiografici a
livello della colonna lombosacrale e del bacino e delle articolazioni
sacro-iliache – dalle quali è risultata una “millimetrica antero-listesi di L4
su L5; non si osservano cedimenti vertebrali o altre fratture delle ossa del
bacino; regolare l’ampiezza delle sincondrosi sacroiliache e la sinfisi pubica”
(doc. 41) – e di una TAC lombosacrale senza MDC - dalla quale è emersa
l’assenza di fratture vertebrali e l’esistenza di una spondilolisi bilaterale a
carico di L5 (cfr. doc. 39).
Successivamente,
l’assicurato è stato pure sottoposto ad un esame RM lombosacrale del 3
settembre 2016, dal quale è emersa l’esistenza di lieve listesi anteriore di L5
su S1 in sospetta presenza di spondilolisi bilaterale di L5 e pseudo-protrusione
discale con impronta sul sacco durale (doc. A7).
La dr.ssa __________ ha ritenuto
che, nel caso di specie, l’assicurato presenta una spondilolisi congenita con spondilolistesi lieve a
livello L5, spiegando che la spondilolistesi
è un’affezione che può sopraggiungere sia in tarda età a causa dell’usura, sia
in giovane età per un difetto congenito (doc. 61).
Il TCA concorda con queste
considerazioni del medico fiduciario dell’assicuratore, senza che si rendano
necessarie ulteriori misure istruttorie, in particolare la richiesta perizia
arbitrale.
Al proposito, occorre
osservare come nessun sanitario (neppure quelli consultati dall’assicurato)
pretendano che le alterazioni presentate dall’assicurato siano state causate
(in senso stretto) dall’evento infortunistico del 1° giugno 2016.
Gli esami strumentali
predisposti il giorno stesso dell’infortunio hanno, infatti, escluso la
presenza di fratture vertebrali (doc. 39).
Del resto, va sottolineato
che l’assicurato stesso, in occasione del colloquio del 28 settembre 2016, dopo
essere stato informato dal funzionario incaricato dell’CO 1 che “dalla
risonanza magnetica sono emerse diverse lesioni di natura degenerativa”, ha
espressamente indicato di non esserne stato al corrente in quanto non aveva mai
avuto in passato infortuni o malattie particolari, riconoscendo, tuttavia, di
avere già avuto in passato dolori alla regione lombosacrale, i quali
regredivano poi spontaneamente senza il ricorso a cure mediche. Egli ha pure
rilevato che in data 24 maggio 2016 (e quindi prima dell’infortunio oggetto
della presente vertenza) “avevo avuto un dolore spontaneo alla regione lombosacrale,
causato da uno sforzo che avevo dovuto eseguire durante la giornata lavorativa.
Non mi era successo assolutamente nulla di particolare per causare il dolore”,
aggiungendo che “dal dolore che avevo la parte bassa della schiena era
completamente bloccata”, motivo per il quale egli non si era potuto recare al
lavoro il giorno successivo e aveva dovuto assumere dei farmaci antidolorifici
che avevano reso sopportabili i dolori senza tuttavia farli sparire del tutto
(cfr. doc. 34).
Tale circostanza emerge
pure dal verbale del Pronto Soccorso di __________ del 1° giugno 2016, nel
quale è stato indicato che l’interessato ha avuto “recente lombalgia per cui ha
assunto terapia antalgica al domicilio” (doc. A4).
L’infortunio in
discussione, così come ha sottolineato la dr.ssa __________ nel suo rapporto
del 24 maggio 2017, non appare neppure idoneo ad avere causato delle lesioni
strutturali a livello del rachide, e ciò alla luce della dottrina medica
dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al
dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi
alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non
fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in
Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene
illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica
dominante in materia appunto di traumi vertebrali).
Questa tesi dottrinale è
stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,
p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del
31.
dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995
nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa
C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3
aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere
di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione
del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative
al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi
alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden
des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in
Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Un aggravamento
significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla
colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quanto
l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle
vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un
trauma (cfr. RAMI 2000 U
363, p. 46s.).
In concreto, dalla
documentazione medica agli atti non emerge affatto che l’evento traumatico
avrebbe modificato morfologicamente lo stato preesistente nel senso
richiesto dall’Alta Corte e ciò alla luce delle indicazioni fornite dal dr. __________,
spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia
dell'Ospedale cantonale di __________, in una perizia da lui elaborata per
conto di questa Corte nella causa 35.1998.78 concernente un assicurato che era
rimasto vittima, nel 1989 e nel 1997, di due cadute dalle scale con contusione,
in particolare, del rachide lombo-sacrale.
In sintesi, a mente del
perito giudiziario, traumi alla colonna vertebrale quali quelli riportati
dall’assicurato in occasione dei succitati due eventi infortunistici, provocano
tutt’al più delle lesioni alle parti molli, ma non sono idonei a causare né
delle lesioni definitive alla colonna vertebrale né un aggravamento direzionale
di preesistenti segni degenerativi dei dischi intervertebrali:
" Ein Sturz aus dem Stand auf das Gesäss bewirkt aus biomechanischer
Sicht in Prinzip eine nur geringgradige Traumatisierung der LWS. Die
Krafteinwirkungen sind relativ gering in Relation zu den grossen Kräften, die
schon normalerweise im Alltag auf die Wirbelsäule einwirken. Entsprechend
entstehen mehr oder weniger ausgeprägte Weichteilverletzungen, wie das auch bei
Herrn L. der Fall war. Eine ossäre Läsion oder Bänderzerreissungen mit
Wirbelkörperverschiebungen oder Gelenksluxationen konnten radiologisch
ausgeschlossen werden. Solche Weichteilverletzungen, die zu einem akuten
Lumbovertebralsyndrom führen, wie das auch von den Aerzten diagnostiziert
wurde, heilen in der Regel im einem zeitlichen Rahmen von zwei bis sechs Wochen
ab.
(…).
Beim zweiten Unfall vom
06.03.1997
muss derselbe Unfallmechanismus angenommen werden, obwohl vorerst
Knie- und Flankenschmerzen im Vordergrund standen. Es ist aber sicher denkbar,
dass auch dieses Mal eine gewisse Traumatisierung der LWS stattfand und wieder
verstärkt Kreuzschmerzen auslöste. Es handelt sich aber auch in diesem Fall um
eine geringe Traumatisierung. Es traten keine knöchernen Läsionen auf. Der
Patient konnte sich selbständig fortbewegen, und die Rückenschmerzen standen
anfänglich sogar eher im Hintergrund.
Ein solches
Wirbelsäulentrauma, das nur zu Weichteilverletzungen führt, ist nicht geeignet,
eine definitive Schädigung der Wirbelsäule zu bewirken. Es ist ebenfalls nicht
geeignet, eine vorbestehende, degenerativ veränderte Bandscheibe in
richtunggebender Weise zu verschlechtern."
Ne
consegue che, come correttamente ritenuto dal medico fiduciario dell’Istituto
assicuratore, l’infortunio in questione può avere tutt’al più aggravato transitoriamente
il preesistente stato (morboso) del
rachide.
Pertanto, avendo l’CO 1
riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni sino al mese di ottobre 2017,
l’assicuratore convenuto ha ampiamente rispettato la giurisprudenza appena menzionata.
Al ricorrente che pretende
sussistere un legame causale naturale con l’evento traumatico del giugno 2016
anche dopo il 15 ottobre 2017, per il semplice fatto che, posteriormente a tale
sinistro, egli ha manifestato un peggioramento dei disturbi che non sono poi
mai migliorati (cfr. doc. V), va segnalato che la regola “post hoc, ergo
propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza
scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto
d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere
ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della
medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte
argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre
1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"
Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo
propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch
praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht
zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno
2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,
nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 41).
Del resto, non si può neppure ignorare che lo stato clinico è stato
condizionato negativamente, e continua a esserlo, dalla presenza di una problematica
psichica, tale da impedire all’assicurato di compiere persino le normali azioni
quotidiane, secondo quanto indicato dallo studio di psicologia e psicoterapia
di __________ del dr. __________, nel referto del 30 ottobre 2017 (cfr. doc.
A23 riportato per esteso al consid. 2.8.).
Tutto ben
considerato, quindi, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del
settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi lombari
ancora presentati dall’assicurato dopo il 15 ottobre 2017 non costituivano più
una naturale conseguenza del sinistro assicurato.
2.8
Dagli atti di causa si evince
che RI 1 presenta pure dei disturbi psichici.
In data 13
gennaio 2017, l’assicurato è stato visitato presso il centro di salute mentale
di __________, avendo manifestato “una sintomatologia ascrivibile ad una
diagnosi di riferita insonnia” (doc. 49).
Successivamente,
egli ha iniziato una presa a carico presso lo studio di psicologia e
psicoterapia del dr. __________, il quale, con referto del 13 giugno 2017, ha
attestato che l’assicurato presenta “umore depresso (probabile distimia) e
disturbo del sonno” (doc. A14).
Con
ulteriore referto del 30 ottobre 2017, il dr. __________ ha ribadito che “la
sintomatologia presentata dal signor RI 1 è di persistente umore depresso con
disturbi del sonno”, aggiungendo che “lo stato di prostrazione in cui versa,
originato dalle proprie condizioni fisiche (lombosciatalgia cronica
post-traumatica ed altre patologie ortopedico-reumatologiche già attestate da
documentazione relativa a settembre 2016), procura un’inazione generalizzata
che lo rende inabile al 100% a compiere qualsiasi tipo di lavoro; sentimento
spesso mortificato dal disagio provocato dalla forzata inoperosità, che portato
ad esacerbazione rende difficile (compromettendole) persino le normali azioni
quotidiane, come la cura personale o recarsi presso il mio studio; infatti
anche le funzioni cognitive principali (ragionamento, attenzione, percezione)
risentono dello stato di salute generale, risultandone anch’esse parecchio
depotenziate” (doc. A23).
In sede di decisione su
opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto di poter
lasciare aperta la questione a sapere se esiste un nesso di causalità naturale
fra la problematica psichica e l’infortunio subito dall’assicurato, in quanto,
quand’anche fosse presente, farebbe comunque difetto l’adeguatezza (cfr. doc. A2).
La rappresentante del
ricorrente si è, dal canto suo, limitata a rilevare che un nesso causale è
“evidente” (cfr. doc. I), ritenendo che l’amministrazione non avrebbe potuto
limitarsi a negare l’esistenza di un nesso causale sulla base di criteri
generali, ma avrebbe dovuto approfondire lo stato di salute dell’interessato.
La rappresentante
dell’assicurato ha, infatti, rilevato che “è risaputo che ogni persona reagisce
in maniera diversa alle diverse vicissitudini della vita e come spiega bene il
dr. __________, la completa inabilità e l’impossibilità di condurre una vita
priva di disagi, persino per le azioni quotidiane, rendono il signor RI 1
particolarmente vulnerabile” (cfr. doc. V).
Il TCA concorda con quanto
deciso dall’amministrazione, ritenuto che, a prescindere dall’esistenza o meno
di un nesso di causalità naturale tra i disturbi psichici e l’infortunio assicurato
– questione che può effettivamente restare aperta - in ogni caso, come vedremo
qui di seguito (cfr. consid. 2.10.), va comunque negata a priori l’adeguatezza
del nesso causale.
2.9
Per quanto concerne i "disturbi
psichici", val qui la pena di osservare che, per stabilire il nesso di
causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha
sviluppato dei criteri obiettivi e ha in particolare classificato gli
infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi
insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi
di grado medio (DTF 115 V 133 consid. 6 pag. 138 segg.). Nei casi di infortunio
insignificante o leggero, l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata.
Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia
di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso che un infortunio
insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica (DTF 115 V 133 consid. 6a pag.
139; STCA 35.2015.126 del 18 maggio 2016, consid. 2.7).
2.10
Nel caso di specie, occorre
avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Quest’ultimo ha comportato
unicamente una caduta a terra dell’assicurato mentre camminava
per andare al lavoro, riportando un trauma lombo-sacrale (doc. A4).
Ora, secondo
il TCA - ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno considerate
infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid.
6a; cfr. Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una
partita di calcio) - non vi è alcun dubbio che la caduta di cui è
rimasto vittima l’assicurato dev'essere classificata nella predetta categoria
degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr. STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante il caso di un assicurato caduto dalle
scale, riportando una contusione alla caviglia sinistra; vedi pure STFA
U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, riguardante un’assicurata scivolata su
fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra).
Posto quanto precede, l’adeguatezza
del nesso di causalità relativa ai "disturbi psichici" di cui soffre
l'assicurato, deve essere negata a priori per l'infortunio del 1° giugno 2016.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti