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Decisione

35.2017.151

Corretta decisione con la quale assicuratore ha posto termine alle prestazioni per raggiungimento dello status quo sine,avendo l'infortunio peggiorato solo transitoriamente uno stato morboso preesiste

2 maggio 2018Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

2017 e negando la causalità tra infortunio e disturbi psichici (doc. A2).

1.3. Con tempestivo ricorso del 15

dicembre 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha contestato che nel caso

dell’assicurato sia stato raggiunto lo status quo ante, chiedendo che l’CO 1

sia tenuto a corrispondere le indennità giornaliere dal 15 ottobre 2017 fino al

28 dicembre 2017, dopodiché “dovrà effettuare una valutazione per un eventuale

riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità fisica (IMI) ed

una rendita” (doc. I).

A sostegno di tali

pretese, la rappresentante del ricorrente ha evidenziato che, contrariamente a

quanto valutato dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, lo stato di

salute fisico dell’assicurato “non è assolutamente simile a quello che esisteva

prima dell’infortunio” e che il presunto peggioramento transitorio della

situazione pregressa per al massimo tre mesi è smentita dall’esistenza di ampia

documentazione medica di senso contrario.

La rappresentante

dell’assicurato ha inoltre contestato la mancata presa in considerazione dei

disturbi psichici, rilevando che “l’esistenza del nesso causale adeguato è

evidente”, aggiungendo che “in caso di dubbio si chiede a codesto Tribunale di

volere autorizzare una perizia arbitrale, secondo la ricorrente giurisprudenza

in materia” (doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. Con scritto del 31 gennaio

2018, la rappresentante del ricorrente ha ancora una volta contestato la

valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, a suo parere

“superficiale e di parte, in quanto lo stato di salute del nostro assistito

andrebbe valutato in concreto e non secondo linee guida generali e prefissate (elencate

al punto 7.1. della risposta della CO 1) quale risulta essere l’affermazione

“normalmente si risolve nel giro di tre mesi”.”

A comprova di quanto

addotto, la rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA un nuovo referto

medico, attestante una totale inabilità lavorativa a causa del trauma

lombosacrale e al bacino accorso a RI 1 il 1° giugno 2016, con conseguente

spondilolistesi L4-L5.

La rappresentante

dell’assicurato ha pure ribadito che le problematiche psichiche lamentate

dall’interessato sono in nesso causale con l’infortunio, rilevando “che è

risaputo che ognuno reagisce in maniera diversa alle varie vicissitudini della

vita e come spiega bene il dr. __________ la completa inabilità e

l’impossibilità di condurre una vita priva di disagi, persino per le azioni

quotidiane, rendono il signor RI 1 particolarmente vulnerabile” (doc. V + A24).

1.6. Con osservazioni del 12

febbraio 2018, l’Istituto assicuratore ha chiesto nuovamente la reiezione del

ricorso, considerando che “lo scritto di controparte e il documento medico

menzionato non apportano alcun elemento nuovo che possa porre in discussione la

posizione sin qui sostenuta dalla convenuta” (doc. VII).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a

partire dal 15 ottobre 2017 il proprio obbligo a prestazioni in relazione

all’infortunio del 1° giugno 2016.

2.2

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento

se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di

salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.3

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale.

Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in

due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4

Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare

l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici

sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli

infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni

insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli

infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale

classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato

vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un

punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non

in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del

nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite

della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio

che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115.

V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.5

Dalle

carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di porre

termine al proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi lombosacrali

ancora presentati dall’assicurato dopo il 15 ottobre 2017, sulla base del

rapporto medico del 24 maggio 2017 concernente la visita medica circondariale

eseguita dalla dr.ssa med. __________, spec. FMH in chirurgia, nonché medico di

circondario dell’amministrazione.

La specialista ha rilevato

quanto segue:

" (…)

Beurteilung

Der Versicherte erlitt im Rahmen eines Sturzes am

01.06.2016

eine Kontusion lumbosakral. Die

notfallmässig durchgeführten Abklärungen im Spital __________ zeigten radiologisch

keine Anhaltspunkte

für ossäre Läsionen. Im notallmässig durchgeführten

CT zeigte sich hingegen eine Spondylolyse beidseits auf Höhe L5. Bei Persistenz

der Beschwerden wurde die Bildgebung durch ein MRI der

LWS ergänzt, welches die Spondylolyse beidseits

auf Höhe L5 sowie eine leichte anteriore Listhese des L5 zu S1 mit Pseudoprotrusion

der Bandscheibe bestätigte.

Die Spondylolisthese bezeichnet das sogenannte

Wirbelgleiten. Diese Krankheit tritt meistens an der Lendenwirbelsäule auf,

kommt entweder im Alter aufgrund starker Degeneration (Abnutzung)

oder im jüngeren Alter durch einen angeborenen

Defekt der Verknöcherung der Wirbelsäulenstrukturen (Spondylolyse) zustande.

Das Gleiten kann zu einer Einengung des Nervenkanals der Wirbelsäule und zu einer

Kompression der Nervenfasern führen. Darüber hinaus kommt es zu einer schmerzhaften

Überbeanspruchung der

Facettengelenke. Die Symptome der Spondylolisthese aufgrund einer Spondylolyse

bestehen hauptsächlich aus Schmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich

sowie ausstrahlende Schmerzen im Bereich beider

Beine in Belastungssituationen. Bei ausgeprägten Befunden kann es jedoch auch

zu Gefühlsstörungen und Lähmungserscheinungen kommen.

Beim Versicherten liegt eine angeborene

Spondylolyse mit leichter Spondylolisthese auf Höhe L5 vor. Die Beschwerden

waren - gemäss Aussendienstbericht vom 28.09.2016 - auch schon vor dem

Sturz zeitweise vorhanden.

Im Rahmen des Sturzes hat der Versicherte eine

Kontusion erlitten. Weder im CT, noch im MRI der LWS sind strukturelle Läsionen

nachzuweisen, die unfallcausal wären.

Eine vorübergehende Verschlimmerung durch die

Kontusion beim Sturzereignis vom 1.6.2016 ist nach maximal 3 Monaten

abgelungen. Die vom Versicherten jetzt noch geklagten Beschwerden sind mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit auf die vorbestehende angeborene Spondylolyse mit geringgradiger

Spondylolisthese zurückzuführen. (Doc. 61)

L’assicurato ha contestato

tale valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, criticando che

il peggioramento dello stato fisico di salute sia perdurato unicamente per tre

mesi, come ritenuto dalla dr.ssa __________ (doc. I).

A comprova delle proprie

lamentele, il ricorrente ha prodotto unitamente al ricorso una serie di referti

medici attestanti la persistenza dei dolori lombosciatalgici anche dopo la data

indicata dall’Istituto assicuratore (cfr. referto del 13 ottobre 2017 del dr. __________,

medico chirurgo-reumatologo di __________, doc. A20; referto del 17 ottobre

2017.

del dr. __________, direttore di ortopedia e traumatologia dell’azienda

sanitaria provinciale di __________, doc. A21; referti del 28 novembre 2017 e

del 28 gennaio 2018 del dr. __________, medico chirurgo di __________, doc. A22

e doc. A24).

2.6

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni

sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si

trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista

dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità

(cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile

2015.

consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U

133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e

riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Chiamata a pronunciarsi,

questa Corte ritiene che la valutazione espressa dalla dr.ssa __________, medico

specialista in chirurgia e traumatologia e, quindi, proprio nella materia che

qui interessa, secondo la quale i disturbi lombari lamentati da RI 1 hanno solo

transitoriamente peggiorato uno stato morboso preesistente, possa

validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che

si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica

giudiziaria).

Innanzitutto,

il TCA non può seguire l’insorgente nella misura in cui pretende che la dr.ssa __________

non avrebbe tenuto conto del fatto che, come attestato dai medici curanti,

l’assicurato continua a presentare disturbi a livello lombosacrale anche al di

là del termine di tre mesi considerato dal medico di fiducia dell’assicuratore

LAINF (cfr. doc. I).

Al riguardo, va rilevato

che il fatto che i disturbi lombosciatalgici continuino ad essere presenti,

come sottolineato dalla rappresentante del ricorrente, risulta del tutto

ininfluente nella presente vertenza, avendo l’assicuratore infortuni posto

termine alle cure mediche per raggiungimento, come valutato dalla dr.ssa __________,

dello status quo sine ed essendo quindi venuto a mancare il nesso di causalità

con l’evento del 1° giugno 2016.

In tale prospettiva va

ricordato che lo “status quo sine” corrisponde, infatti, allo stato di

salute che, secondo l’evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato

anche senza l’infortunio (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-

accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, 2a ed., p. 865 n. 80).

Pertanto, il fatto che RI

1.

continui a lamentare disturbi a livello lombosacrale anche trascorso il

termine di tre mesi dall’evento infortunistico indicato dalla dr.ssa __________,

non è, di per sé, suscettibile di mettere in discussione l’accertato

raggiungimento dello status quo sine. Ciò significa semplicemente che

l’effetto causale dell’infortunio si è definitivamente estinto trascorso il

periodo di tempo indicato dal medico fiduciario dell’CO 1 e che i disturbi

ancora presenti sono ormai imputabili a cause extra-infortunistiche (stato

morboso preesistente).

Tale conclusione non può

essere rimessa in discussione neppure tenuto conto dei vari referti medici

prodotti in sede ricorsuale, attestanti l’esistenza di disturbi post-traumatici

a livello lombare anche oltre la data indicata dall’assicuratore LAINF (cfr. doc.

A20-A24).

Nei referti prodotti

unitamente al ricorso, infatti, i medici consultati dall’assicurato non hanno

espresso alcun tipo di considerazione a proposito della valutazione della dr.ssa

__________ e, in particolare, sul raggiungimento dello status quo sine.

Il dr. __________,

reumatologo, si è limitato ad indicare che a seguito dei disturbi

lombosciatalgici presentati, l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa del

55% (cfr. doc. A20); il dr. __________, ortopedico, dal canto suo, ha consigliato

all’assicurato, alla luce di quanto evidenziato a livello lombare, di

effettuare una “rieducazione motoria rachide lombare e arti inferiori,

stretching catene muscolari posteriori arti inferiori, potenziamento

addominali, paravertebrali e muscoli arti inferiori” (cfr. doc. A21); mentre il

dr. __________, chirurgo, ha infine attestato un’inabilità lavorativa del 100%

avendo subito l’assicurato “un trauma lombosacrale e bacino con conseguente

spondilolistesi L4-L5 mentre si recava al lavoro” (cfr. doc. A22 e doc. A24).

La rappresentante del

ricorrente non può essere seguita neppure laddove pretende che la valutazione

del medico fiduciario dell’CO 1 sia “superficiale e di parte, in quanto lo

stato di salute del nostro assistito andrebbe valutato in concreto e non

secondo linee guida generali e prefissate (elencate al punto 7.1 della risposta

della CO 1) quale risulta essere l’affermazione “normalmente si risolve nel

giro di tre mesi”, ritenendo che “sarebbe stata necessaria da parte della CO 1,

un’indagine più approfondita sullo stato di salute del signor RI 1 e sulle

rispettive cause” (doc. V).

Contrariamente a quanto

addotto in sede ricorsuale, il TCA constata che lo stato di salute

dell’assicurato è stato accuratamente indagato successivamente al trauma,

tramite la messa in atto, in data 1° giugno 2016, di esami radiografici a

livello della colonna lombosacrale e del bacino e delle articolazioni

sacro-iliache – dalle quali è risultata una “millimetrica antero-listesi di L4

su L5; non si osservano cedimenti vertebrali o altre fratture delle ossa del

bacino; regolare l’ampiezza delle sincondrosi sacroiliache e la sinfisi pubica”

(doc. 41) – e di una TAC lombosacrale senza MDC - dalla quale è emersa

l’assenza di fratture vertebrali e l’esistenza di una spondilolisi bilaterale a

carico di L5 (cfr. doc. 39).

Successivamente,

l’assicurato è stato pure sottoposto ad un esame RM lombosacrale del 3

settembre 2016, dal quale è emersa l’esistenza di lieve listesi anteriore di L5

su S1 in sospetta presenza di spondilolisi bilaterale di L5 e pseudo-protrusione

discale con impronta sul sacco durale (doc. A7).

La dr.ssa __________ ha ritenuto

che, nel caso di specie, l’assicurato presenta una spondilolisi congenita con spondilolistesi lieve a

livello L5, spiegando che la spondilolistesi

è un’affezione che può sopraggiungere sia in tarda età a causa dell’usura, sia

in giovane età per un difetto congenito (doc. 61).

Il TCA concorda con queste

considerazioni del medico fiduciario dell’assicuratore, senza che si rendano

necessarie ulteriori misure istruttorie, in particolare la richiesta perizia

arbitrale.

Al proposito, occorre

osservare come nessun sanitario (neppure quelli consultati dall’assicurato)

pretendano che le alterazioni presentate dall’assicurato siano state causate

(in senso stretto) dall’evento infortunistico del 1° giugno 2016.

Gli esami strumentali

predisposti il giorno stesso dell’infortunio hanno, infatti, escluso la

presenza di fratture vertebrali (doc. 39).

Del resto, va sottolineato

che l’assicurato stesso, in occasione del colloquio del 28 settembre 2016, dopo

essere stato informato dal funzionario incaricato dell’CO 1 che “dalla

risonanza magnetica sono emerse diverse lesioni di natura degenerativa”, ha

espressamente indicato di non esserne stato al corrente in quanto non aveva mai

avuto in passato infortuni o malattie particolari, riconoscendo, tuttavia, di

avere già avuto in passato dolori alla regione lombosacrale, i quali

regredivano poi spontaneamente senza il ricorso a cure mediche. Egli ha pure

rilevato che in data 24 maggio 2016 (e quindi prima dell’infortunio oggetto

della presente vertenza) “avevo avuto un dolore spontaneo alla regione lombosacrale,

causato da uno sforzo che avevo dovuto eseguire durante la giornata lavorativa.

Non mi era successo assolutamente nulla di particolare per causare il dolore”,

aggiungendo che “dal dolore che avevo la parte bassa della schiena era

completamente bloccata”, motivo per il quale egli non si era potuto recare al

lavoro il giorno successivo e aveva dovuto assumere dei farmaci antidolorifici

che avevano reso sopportabili i dolori senza tuttavia farli sparire del tutto

(cfr. doc. 34).

Tale circostanza emerge

pure dal verbale del Pronto Soccorso di __________ del 1° giugno 2016, nel

quale è stato indicato che l’interessato ha avuto “recente lombalgia per cui ha

assunto terapia antalgica al domicilio” (doc. A4).

L’infortunio in

discussione, così come ha sottolineato la dr.ssa __________ nel suo rapporto

del 24 maggio 2017, non appare neppure idoneo ad avere causato delle lesioni

strutturali a livello del rachide, e ciò alla luce della dottrina medica

dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al

dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi

alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non

fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in

Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene

illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica

dominante in materia appunto di traumi vertebrali).

Questa tesi dottrinale è

stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,

p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del

31.

dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995

nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa

C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3

aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere

di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione

del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative

al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi

alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden

des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in

Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Un aggravamento

significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla

colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quanto

l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle

vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un

trauma (cfr. RAMI 2000 U

363, p. 46s.).

In concreto, dalla

documentazione medica agli atti non emerge affatto che l’evento traumatico

avrebbe modificato morfologicamente lo stato preesistente nel senso

richiesto dall’Alta Corte e ciò alla luce delle indicazioni fornite dal dr. __________,

spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia

dell'Ospedale cantonale di __________, in una perizia da lui elaborata per

conto di questa Corte nella causa 35.1998.78 concernente un assicurato che era

rimasto vittima, nel 1989 e nel 1997, di due cadute dalle scale con contusione,

in particolare, del rachide lombo-sacrale.

In sintesi, a mente del

perito giudiziario, traumi alla colonna vertebrale quali quelli riportati

dall’assicurato in occasione dei succitati due eventi infortunistici, provocano

tutt’al più delle lesioni alle parti molli, ma non sono idonei a causare né

delle lesioni definitive alla colonna vertebrale né un aggravamento direzionale

di preesistenti segni degenerativi dei dischi intervertebrali:

" Ein Sturz aus dem Stand auf das Gesäss bewirkt aus biomechanischer

Sicht in Prinzip eine nur geringgradige Traumatisierung der LWS. Die

Krafteinwirkungen sind relativ gering in Relation zu den grossen Kräften, die

schon normalerweise im Alltag auf die Wirbelsäule einwirken. Entsprechend

entstehen mehr oder weniger ausgeprägte Weichteilverletzungen, wie das auch bei

Herrn L. der Fall war. Eine ossäre Läsion oder Bänderzerreissungen mit

Wirbelkörperverschiebungen oder Gelenksluxationen konnten radiologisch

ausgeschlossen werden. Solche Weichteilverletzungen, die zu einem akuten

Lumbovertebralsyndrom führen, wie das auch von den Aerzten diagnostiziert

wurde, heilen in der Regel im einem zeitlichen Rahmen von zwei bis sechs Wochen

ab.

(…).

Beim zweiten Unfall vom

06.03.1997

muss derselbe Unfallmechanismus angenommen werden, obwohl vorerst

Knie- und Flankenschmerzen im Vordergrund standen. Es ist aber sicher denkbar,

dass auch dieses Mal eine gewisse Traumatisierung der LWS stattfand und wieder

verstärkt Kreuzschmerzen auslöste. Es handelt sich aber auch in diesem Fall um

eine geringe Traumatisierung. Es traten keine knöchernen Läsionen auf. Der

Patient konnte sich selbständig fortbewegen, und die Rückenschmerzen standen

anfänglich sogar eher im Hintergrund.

Ein solches

Wirbelsäulentrauma, das nur zu Weichteilverletzungen führt, ist nicht geeignet,

eine definitive Schädigung der Wirbelsäule zu bewirken. Es ist ebenfalls nicht

geeignet, eine vorbestehende, degenerativ veränderte Bandscheibe in

richtunggebender Weise zu verschlechtern."

Ne

consegue che, come correttamente ritenuto dal medico fiduciario dell’Istituto

assicuratore, l’infortunio in questione può avere tutt’al più aggravato transitoriamente

il preesistente stato (morboso) del

rachide.

Pertanto, avendo l’CO 1

riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni sino al mese di ottobre 2017,

l’assicuratore convenuto ha ampiamente rispettato la giurisprudenza appena menzionata.

Al ricorrente che pretende

sussistere un legame causale naturale con l’evento traumatico del giugno 2016

anche dopo il 15 ottobre 2017, per il semplice fatto che, posteriormente a tale

sinistro, egli ha manifestato un peggioramento dei disturbi che non sono poi

mai migliorati (cfr. doc. V), va segnalato che la regola “post hoc, ergo

propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza

scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto

d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere

ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della

medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte

argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre

1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"

Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch

praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht

zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno

2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

Del resto, non si può neppure ignorare che lo stato clinico è stato

condizionato negativamente, e continua a esserlo, dalla presenza di una problematica

psichica, tale da impedire all’assicurato di compiere persino le normali azioni

quotidiane, secondo quanto indicato dallo studio di psicologia e psicoterapia

di __________ del dr. __________, nel referto del 30 ottobre 2017 (cfr. doc.

A23 riportato per esteso al consid. 2.8.).

Tutto ben

considerato, quindi, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi lombari

ancora presentati dall’assicurato dopo il 15 ottobre 2017 non costituivano più

una naturale conseguenza del sinistro assicurato.

2.8

Dagli atti di causa si evince

che RI 1 presenta pure dei disturbi psichici.

In data 13

gennaio 2017, l’assicurato è stato visitato presso il centro di salute mentale

di __________, avendo manifestato “una sintomatologia ascrivibile ad una

diagnosi di riferita insonnia” (doc. 49).

Successivamente,

egli ha iniziato una presa a carico presso lo studio di psicologia e

psicoterapia del dr. __________, il quale, con referto del 13 giugno 2017, ha

attestato che l’assicurato presenta “umore depresso (probabile distimia) e

disturbo del sonno” (doc. A14).

Con

ulteriore referto del 30 ottobre 2017, il dr. __________ ha ribadito che “la

sintomatologia presentata dal signor RI 1 è di persistente umore depresso con

disturbi del sonno”, aggiungendo che “lo stato di prostrazione in cui versa,

originato dalle proprie condizioni fisiche (lombosciatalgia cronica

post-traumatica ed altre patologie ortopedico-reumatologiche già attestate da

documentazione relativa a settembre 2016), procura un’inazione generalizzata

che lo rende inabile al 100% a compiere qualsiasi tipo di lavoro; sentimento

spesso mortificato dal disagio provocato dalla forzata inoperosità, che portato

ad esacerbazione rende difficile (compromettendole) persino le normali azioni

quotidiane, come la cura personale o recarsi presso il mio studio; infatti

anche le funzioni cognitive principali (ragionamento, attenzione, percezione)

risentono dello stato di salute generale, risultandone anch’esse parecchio

depotenziate” (doc. A23).

In sede di decisione su

opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto di poter

lasciare aperta la questione a sapere se esiste un nesso di causalità naturale

fra la problematica psichica e l’infortunio subito dall’assicurato, in quanto,

quand’anche fosse presente, farebbe comunque difetto l’adeguatezza (cfr. doc. A2).

La rappresentante del

ricorrente si è, dal canto suo, limitata a rilevare che un nesso causale è

“evidente” (cfr. doc. I), ritenendo che l’amministrazione non avrebbe potuto

limitarsi a negare l’esistenza di un nesso causale sulla base di criteri

generali, ma avrebbe dovuto approfondire lo stato di salute dell’interessato.

La rappresentante

dell’assicurato ha, infatti, rilevato che “è risaputo che ogni persona reagisce

in maniera diversa alle diverse vicissitudini della vita e come spiega bene il

dr. __________, la completa inabilità e l’impossibilità di condurre una vita

priva di disagi, persino per le azioni quotidiane, rendono il signor RI 1

particolarmente vulnerabile” (cfr. doc. V).

Il TCA concorda con quanto

deciso dall’amministrazione, ritenuto che, a prescindere dall’esistenza o meno

di un nesso di causalità naturale tra i disturbi psichici e l’infortunio assicurato

– questione che può effettivamente restare aperta - in ogni caso, come vedremo

qui di seguito (cfr. consid. 2.10.), va comunque negata a priori l’adeguatezza

del nesso causale.

2.9

Per quanto concerne i "disturbi

psichici", val qui la pena di osservare che, per stabilire il nesso di

causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha

sviluppato dei criteri obiettivi e ha in particolare classificato gli

infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi

insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi

di grado medio (DTF 115 V 133 consid. 6 pag. 138 segg.). Nei casi di infortunio

insignificante o leggero, l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata.

Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia

di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso che un infortunio

insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica (DTF 115 V 133 consid. 6a pag.

139; STCA 35.2015.126 del 18 maggio 2016, consid. 2.7).

2.10

Nel caso di specie, occorre

avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

Quest’ultimo ha comportato

unicamente una caduta a terra dell’assicurato mentre camminava

per andare al lavoro, riportando un trauma lombo-sacrale (doc. A4).

Ora, secondo

il TCA - ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno considerate

infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid.

6a; cfr. Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una

partita di calcio) - non vi è alcun dubbio che la caduta di cui è

rimasto vittima l’assicurato dev'essere classificata nella predetta categoria

degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr. STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante il caso di un assicurato caduto dalle

scale, riportando una contusione alla caviglia sinistra; vedi pure STFA

U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, riguardante un’assicurata scivolata su

fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra).

Posto quanto precede, l’adeguatezza

del nesso di causalità relativa ai "disturbi psichici" di cui soffre

l'assicurato, deve essere negata a priori per l'infortunio del 1° giugno 2016.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti