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Decisione

35.2017.152

Assicuratore LAINF ha negato diritto a prestazioni,non ritenendo adempiuti i presupposti per riconoscere il carattere infortunistico dell'evento annunciato,ma con motivazioni attinenti all'inesistenza

14 giugno 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1.7. Con scritto del 30 gennaio

2018, il ricorrente ha trasmesso al TCA della documentazione medica attestante

che, prima dell’evento dannoso, le sue condizioni fisiche e di salute sono

sempre state buone, senza che egli abbia mai accusato disturbi alla cervicale,

ciò a dimostrazione della chiara natura traumatica dei dolori alla colonna

cervicale da egli ora risentiti (doc. V + 1-2).

1.8. In data 12 febbraio 2018,

l’assicuratore infortuni si è riconfermato integralmente nelle allegazioni di

fatto e di diritto di cui alla risposta di causa (doc. VII).

1.9. In corso di causa, il TCA ha

interpellato la patrocinatrice dell’Istituto assicuratore, chiedendole di

chiarire se, nel caso di specie, la CO 1 ha negato l’esistenza di un infortunio

ai sensi di legge, oppure l’eziologia infortunistica dei disturbi denunciati

dall’assicurato (doc. IX).

1.10. L’avv. RA 1 ha risposto con

scritto del 14 aprile 2018 (doc. X).

1.11. Con osservazioni del 25 maggio

2018, il ricorrente ha ribadito di non essere mai stato in cura per pregressi

problemi alla colonna cervicale, chiedendo nuovamente che l’evento annunciato

sia assunto dall’assicuratore LAINF quale infortunio ai sensi di legge,

risultando adempiuti tutti i presupposti necessari, in particolare la repentinità

dell’evento esterno e straordinario (doc. XII).

Tali considerazioni

dell’assicurato sono state trasmesse all’assicuratore LAINF (cfr. doc. XIII),

per conoscenza.

in

diritto

2.1. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF era

legittimato a negare la propria responsabilità relativamente all’evento del 13

aprile 2017, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai

postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3. L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4. Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze

esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è

altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza

che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V

232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V

138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.5. Gli assicuratori contro gli

infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni

corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione

introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1°

gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una

Considerandi

malattia o a fenomeni degenerativi.

Con la revisione della

Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°

gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2

LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non

siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

2.6

Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi

sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad

infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7

Nella

concreta evenienza, questo Tribunale rileva che, con decisione del 9 agosto

2017, la CO 1, dopo avere riportato la descrizione dell’evento verificatosi in

data 13 aprile 2017 fornita dall’assicurato; avere indicato quanto emerso dai

referti medici del PS dell’Ospedale __________ di __________ e dalla RM del 21

aprile 2017; avere rilevato come il proprio medico consulente abbia considerato

che “non solo dal punto di vista biomeccanico, ma anche dalla dinamica

dell’evento riferito (contraccolpo prendendo una buca in bicicletta) non

risultano per nulla tali da poter causare l’insorgenza di un’ernia discale

traumatica” e avere elencato a quali condizioni nasce il diritto a prestazioni

dell’assicurazione infortuni ai sensi degli art. 4 LPGA e 6 cpv. 2 LAINF, ha

concluso che “nella fattispecie né il presupposto della causalità, né

dell’evento esterno straordinario sono adempiuti. Pertanto, sulla scorta dei

documenti in nostro possesso, dobbiamo constatare che i suoi disturbi di salute

non sono dovuti ad infortunio. Di conseguenza il caso non è a carico

dell’assicurazione infortuni obbligatoria” (cfr. doc. 8).

Nella

decisione su opposizione del 10 ottobre 2017, l’assicuratore LAINF ha ribadito

il rifiuto di prendere a carico l’evento occorso all’assicurato in data 13

aprile 2017, non ritenendo adempiuti i presupposti costitutivi della nozione di

infortunio, con motivazioni, tuttavia, concernenti l’(in)esistenza del nesso

causale tra i disturbi fatti valere da RI 1 e l’evento dannoso del 13 aprile

2017.

L’assicuratore

LAINF, difatti, dopo avere indicato che “oggetto di litigio è nel presente caso

il carattere accidentale dell’evento del 13 aprile 2017” ed avere elencato quali

sono gli elementi costitutivi di un infortunio, ha reputato che gli stessi non

siano adempiuti nel caso di specie, rifacendosi alle considerazioni, di

carattere medico, sviluppate dal dr. __________ al fine di dimostrare come

l’evento verificatosi in data 13 aprile 2017 non possa essere considerato atto,

per la sua dinamica e anche per la sua relativa intensità, a far sorgere

un’ernia discale traumatica (cfr. doc. 10).

Il TCA rileva, inoltre,

che anche nella risposta di causa l’assicuratore infortuni ha mantenuto la

medesima linea, ritenendo di avere correttamente rifiutato di prendere a carico

l’evento del 13 aprile 2017, in quanto “palesemente non considerato

infortunio”, visto che come indicato dal dr. __________ “non solo la dinamica

dell’evento riferito dal ricorrente dal punto di vista biomeccanico, ma anche

la sua intensità non risultano essere per nulla tali da poter causare

l’insorgenza di un’ernia discale traumatica. Inoltre, le alterazioni segmentali

e il reperto erniario C7-Th1 documentati dalla risonanza magnetica del 21

aprile 2017 non corrispondono a nessuna lesione corporale parificabile a

postumo d’infortunio” (doc. III).

Tale confusione tra

elementi costitutivi della nozione di infortunio e, invece, considerazioni

concernenti l’eziologia infortunistica o meno dei disturbi accusati

dall’assicurato, è rimasta immutata anche dopo la richiesta di chiarimenti

formulata da questo Tribunale in data 3 aprile 2018, proprio al fine di

chiarire la fattispecie (cfr. doc. IX).

Con risposta del 14 aprile

2018, difatti, la patrocinatrice dell’assicuratore LAINF convenuto ha ribadito

che “principalmente CO 1 ritiene l’assenza di un evento traumatico – causa

dell’ernia discale”, rilevando che “il dr. __________ mette in evidenza le

dichiarazioni contrastanti dell’assicurato sull’evento che avrebbe portato alla

lesione (dichiarazioni fatte dopo la diagnosi di ernia discale) e il fatto che

il dr. __________ al pronto soccorso ha escluso un evento traumatico quale

causa della lesione e assicurato si era sottoposto a manipolazioni nella parte

interessata prima del presunto evento. Il dr. __________ indica inoltre chiaramente

l’assenza del fattore “repentinità” essenziale per la nozione di infortunio

affermando che la problematica è dovuta all’uso regolare della bici da corsa e

della posizione presa dall’assicurato sulla stessa e non ad un evento

traumatico ben preciso. Manca dunque anche il fattore causale esterno

straordinario. Ricordiamo che la prova dell’evento spetta all’assicurato. Per

giurisprudenza del TF (come citato al punto 4 della DSO), un’ernia discale non

può inoltre essere considerata una lesione parificata ad un infortunio – nel

caso concreto non potrebbe comunque esserlo vista l’assenza del fattore

“repentino”.” (cfr. doc. X).

Tale risposta non

consente, secondo questo Tribunale, di dissipare i dubbi sorti circa le

intenzioni dell’assicuratore LAINF.

Pertanto, visto quanto

sopra esposto, gli atti vengono retrocessi all’assicuratore LAINF, per

complemento istruttorio.

In tale ambito, la CO 1

dovrà verificare, innanzitutto, se l’evento del 13 aprile 2017 costituisce,

oppure no, un infortunio ai sensi di legge.

Per fare ciò, l’Istituto

assicuratore sarà tenuto a valutare se, nel caso di specie, sono – cumulativamente

- adempiuti, o meno, i cinque elementi costitutivi essenziali dell'infortunio

ricordati in precedenza (cfr. consid. 2.3.), attraverso una puntuale disamina

degli stessi conformemente alla giurisprudenza federale in materia (cfr. sulla

nozione di infortunio STF 8C_410/2017 del 22 marzo 2018 e giurisprudenza ivi

citata).

Solo in caso di risposta

positiva, spetterà, poi, all’Istituto assicuratore analizzare ed esprimersi in

merito agli aspetti legati alla causalità dei disturbi presentati dall’assicurato

con l’evento annunciato, presupposto quest’ultimo essenziale per l'erogazione

di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti