35.2017.152
Assicuratore LAINF ha negato diritto a prestazioni,non ritenendo adempiuti i presupposti per riconoscere il carattere infortunistico dell'evento annunciato,ma con motivazioni attinenti all'inesistenza
14 giugno 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.152
cr
Lugano
14 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 ottobre 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 maggio 2017 RI 1,
nato nel 1966, titolare di un ufficio fiduciario e assicurato contro gli
infortuni presso la CO 1, ha notificato all’assicuratore LAINF un evento
accaduto in data 13 aprile 2017, allorquando “durante una pedalata in bici da
corsa sulla strada di campagna a __________ ho improvvisamente impattato con la
ruota anteriore in una grande buca che mi ha creato un grande contraccolpo alla
cervicale (che si trovava già in posizione ipertesa). A partire dalla sera di
giovedì fino al sabato v’è stato un progressivo aumento dei dolori fino al
punto che la notte tra il 15 e il 16 aprile 2017 mi sono dovuto recare al
pronto soccorso di __________ per il caso dove mi è stata constatata un’ernia”
(doc. 1).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9
agosto 2017, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni, non
ritenendo che i disturbi di salute dell’assicurato siano dovuti ad un infortunio
ai sensi di legge, difettando sia il presupposto della causalità (dato che, a
parere del medico consulente dell’amministrazione, la dinamica dell’evento non
è tale da poter causare l’insorgenza di un’ernia discale traumatica), sia
quello del fattore esterno straordinario (doc. 8).
1.3. Con
opposizione del 31 agosto 2017, l’assicurato ha contestato la decisione dell’assicuratore
LAINF, ritenendo che l’evento annunciato sia di “chiara natura traumatica” e
che il fattore esterno straordinario sia ravvisabile nella presenza di una
grande buca nel manto stradale, la quale ha “innegabilmente rappresentato la
causa dannosa ed improvvisa che ha apportato il danno fisico alla mia persona,
segnatamente l’infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA” (doc. 9).
1.4. Con decisione su opposizione
del 10 ottobre 2017, l’assicuratore LAINF, dopo avere indicato che “oggetto di
litigio è nel presente caso il carattere accidentale dell’evento del 13 aprile
2017”, ha confermato la precedente decisione, rilevando che “contrariamente a
quanto ritenuto dall’assicurato (…) non solo la dinamica dell’evento riferito
dall’assicurato dal punto di vista biomeccanico, ma anche l’intensità
(contraccolpo prendendo una buca in bicicletta) non risultano essere per nulla
tali da poter causare l’insorgenza di un’ernia discale traumatica”, escludendo
pure, ai sensi della giurisprudenza federale, che l’ernia accusata
dall’interessato possa essere considerata a titolo di lesione parificata ad un
infortunio ai sensi di legge (doc. 10).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 21 dicembre 2017, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga
condannata ad assumere l’evento del 1° gennaio 2017 a titolo di infortunio
(cfr. doc. I).
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha fatto valere il
carattere straordinario di quanto accadutogli, rilevando che il fatto di finire
improvvisamente ed involontariamente in una buca, della quale egli non si era
accorto senza quindi avere potuto rallentare, riveste i crismi dell’evento
esterno straordinario (cfr. doc. I).
1.6. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
Fatti
1.7. Con scritto del 30 gennaio
2018, il ricorrente ha trasmesso al TCA della documentazione medica attestante
che, prima dell’evento dannoso, le sue condizioni fisiche e di salute sono
sempre state buone, senza che egli abbia mai accusato disturbi alla cervicale,
ciò a dimostrazione della chiara natura traumatica dei dolori alla colonna
cervicale da egli ora risentiti (doc. V + 1-2).
1.8. In data 12 febbraio 2018,
l’assicuratore infortuni si è riconfermato integralmente nelle allegazioni di
fatto e di diritto di cui alla risposta di causa (doc. VII).
1.9. In corso di causa, il TCA ha
interpellato la patrocinatrice dell’Istituto assicuratore, chiedendole di
chiarire se, nel caso di specie, la CO 1 ha negato l’esistenza di un infortunio
ai sensi di legge, oppure l’eziologia infortunistica dei disturbi denunciati
dall’assicurato (doc. IX).
1.10. L’avv. RA 1 ha risposto con
scritto del 14 aprile 2018 (doc. X).
1.11. Con osservazioni del 25 maggio
2018, il ricorrente ha ribadito di non essere mai stato in cura per pregressi
problemi alla colonna cervicale, chiedendo nuovamente che l’evento annunciato
sia assunto dall’assicuratore LAINF quale infortunio ai sensi di legge,
risultando adempiuti tutti i presupposti necessari, in particolare la repentinità
dell’evento esterno e straordinario (doc. XII).
Tali considerazioni
dell’assicurato sono state trasmesse all’assicuratore LAINF (cfr. doc. XIII),
per conoscenza.
in
diritto
2.1. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF era
legittimato a negare la propria responsabilità relativamente all’evento del 13
aprile 2017, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai
postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Gli assicuratori contro gli
infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni
corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione
introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una
Considerandi
malattia o a fenomeni degenerativi.
Con la revisione della
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del
fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2
LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non
siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
2.6
Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi
sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad
infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7
Nella
concreta evenienza, questo Tribunale rileva che, con decisione del 9 agosto
2017, la CO 1, dopo avere riportato la descrizione dell’evento verificatosi in
data 13 aprile 2017 fornita dall’assicurato; avere indicato quanto emerso dai
referti medici del PS dell’Ospedale __________ di __________ e dalla RM del 21
aprile 2017; avere rilevato come il proprio medico consulente abbia considerato
che “non solo dal punto di vista biomeccanico, ma anche dalla dinamica
dell’evento riferito (contraccolpo prendendo una buca in bicicletta) non
risultano per nulla tali da poter causare l’insorgenza di un’ernia discale
traumatica” e avere elencato a quali condizioni nasce il diritto a prestazioni
dell’assicurazione infortuni ai sensi degli art. 4 LPGA e 6 cpv. 2 LAINF, ha
concluso che “nella fattispecie né il presupposto della causalità, né
dell’evento esterno straordinario sono adempiuti. Pertanto, sulla scorta dei
documenti in nostro possesso, dobbiamo constatare che i suoi disturbi di salute
non sono dovuti ad infortunio. Di conseguenza il caso non è a carico
dell’assicurazione infortuni obbligatoria” (cfr. doc. 8).
Nella
decisione su opposizione del 10 ottobre 2017, l’assicuratore LAINF ha ribadito
il rifiuto di prendere a carico l’evento occorso all’assicurato in data 13
aprile 2017, non ritenendo adempiuti i presupposti costitutivi della nozione di
infortunio, con motivazioni, tuttavia, concernenti l’(in)esistenza del nesso
causale tra i disturbi fatti valere da RI 1 e l’evento dannoso del 13 aprile
2017.
L’assicuratore
LAINF, difatti, dopo avere indicato che “oggetto di litigio è nel presente caso
il carattere accidentale dell’evento del 13 aprile 2017” ed avere elencato quali
sono gli elementi costitutivi di un infortunio, ha reputato che gli stessi non
siano adempiuti nel caso di specie, rifacendosi alle considerazioni, di
carattere medico, sviluppate dal dr. __________ al fine di dimostrare come
l’evento verificatosi in data 13 aprile 2017 non possa essere considerato atto,
per la sua dinamica e anche per la sua relativa intensità, a far sorgere
un’ernia discale traumatica (cfr. doc. 10).
Il TCA rileva, inoltre,
che anche nella risposta di causa l’assicuratore infortuni ha mantenuto la
medesima linea, ritenendo di avere correttamente rifiutato di prendere a carico
l’evento del 13 aprile 2017, in quanto “palesemente non considerato
infortunio”, visto che come indicato dal dr. __________ “non solo la dinamica
dell’evento riferito dal ricorrente dal punto di vista biomeccanico, ma anche
la sua intensità non risultano essere per nulla tali da poter causare
l’insorgenza di un’ernia discale traumatica. Inoltre, le alterazioni segmentali
e il reperto erniario C7-Th1 documentati dalla risonanza magnetica del 21
aprile 2017 non corrispondono a nessuna lesione corporale parificabile a
postumo d’infortunio” (doc. III).
Tale confusione tra
elementi costitutivi della nozione di infortunio e, invece, considerazioni
concernenti l’eziologia infortunistica o meno dei disturbi accusati
dall’assicurato, è rimasta immutata anche dopo la richiesta di chiarimenti
formulata da questo Tribunale in data 3 aprile 2018, proprio al fine di
chiarire la fattispecie (cfr. doc. IX).
Con risposta del 14 aprile
2018, difatti, la patrocinatrice dell’assicuratore LAINF convenuto ha ribadito
che “principalmente CO 1 ritiene l’assenza di un evento traumatico – causa
dell’ernia discale”, rilevando che “il dr. __________ mette in evidenza le
dichiarazioni contrastanti dell’assicurato sull’evento che avrebbe portato alla
lesione (dichiarazioni fatte dopo la diagnosi di ernia discale) e il fatto che
il dr. __________ al pronto soccorso ha escluso un evento traumatico quale
causa della lesione e assicurato si era sottoposto a manipolazioni nella parte
interessata prima del presunto evento. Il dr. __________ indica inoltre chiaramente
l’assenza del fattore “repentinità” essenziale per la nozione di infortunio
affermando che la problematica è dovuta all’uso regolare della bici da corsa e
della posizione presa dall’assicurato sulla stessa e non ad un evento
traumatico ben preciso. Manca dunque anche il fattore causale esterno
straordinario. Ricordiamo che la prova dell’evento spetta all’assicurato. Per
giurisprudenza del TF (come citato al punto 4 della DSO), un’ernia discale non
può inoltre essere considerata una lesione parificata ad un infortunio – nel
caso concreto non potrebbe comunque esserlo vista l’assenza del fattore
“repentino”.” (cfr. doc. X).
Tale risposta non
consente, secondo questo Tribunale, di dissipare i dubbi sorti circa le
intenzioni dell’assicuratore LAINF.
Pertanto, visto quanto
sopra esposto, gli atti vengono retrocessi all’assicuratore LAINF, per
complemento istruttorio.
In tale ambito, la CO 1
dovrà verificare, innanzitutto, se l’evento del 13 aprile 2017 costituisce,
oppure no, un infortunio ai sensi di legge.
Per fare ciò, l’Istituto
assicuratore sarà tenuto a valutare se, nel caso di specie, sono – cumulativamente
- adempiuti, o meno, i cinque elementi costitutivi essenziali dell'infortunio
ricordati in precedenza (cfr. consid. 2.3.), attraverso una puntuale disamina
degli stessi conformemente alla giurisprudenza federale in materia (cfr. sulla
nozione di infortunio STF 8C_410/2017 del 22 marzo 2018 e giurisprudenza ivi
citata).
Solo in caso di risposta
positiva, spetterà, poi, all’Istituto assicuratore analizzare ed esprimersi in
merito agli aspetti legati alla causalità dei disturbi presentati dall’assicurato
con l’evento annunciato, presupposto quest’ultimo essenziale per l'erogazione
di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti