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Decisione

35.2017.16

Rettam.l'assic.LAINF ha ridotto del 10% le prestaz. in contanti. L'ass.che,mentre con un collega effettuava un lavoro di disboscamento con motosega vicino al bordo di un muro di 5m senza adottare misu

6 giugno 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i rami di sotto e quindi non poteva trovarsi lontano dal muro. La disquisizione

del ricorrente sul termine <adiacente> è quindi di lana caprina.

D'altro canto, le foto agli atti

dimostrano inequivocabilmente l'esiguità del posto e come il terreno fosse in

pendenza e quindi l'evidente pericolosità del luogo.

D. La

controparte dimentica che non è tanto la distanza dal muro ad essere essenziale

o pericolosa, quanto piuttosto l'opera eseguita in quella posizione: il

ricorrente doveva infatti arraffare i rami e gettarli di sotto: non fa dubbio

che eseguendo questa manovra ci si può sbilanciare facilmente, soprattutto se

un ramo magari fa un po' di resistenza quando lo si tira, per cui operando

senza alcuna protezione è facilmente immaginabile una caduta per perdita

d'equilibrio. Se dietro la persona vi fosse stato uno spiazzo, una caduta del

genere sarebbe stata di un'assoluta banalità; peccato invece che dietro c'era

il vuoto e che quindi egli sia caduto da 5 metri.

Il fatto di aver operato in quel

luogo senza alcuna protezione e senza equipaggiamento configura, a non averne

dubbio alcuno, una negligenza grave che impone una riduzione delle prestazioni.

E. Asserisce

il ricorrente che le condizioni meteo erano pressoché normali. Anche questo

assunto è contestato.

In effetti, se effettivamente così

fosse stato, mal si comprende perché prima di iniziare i due interessati

avessero preso in considerazione l'ipotesi di rinviare l'opera se non avesse

smesso di piovere. Se effettivamente le condizioni erano quelle pretese dal

ricorrente, la preoccupazione non avrebbe avuto alcun senso. Ma questo è un

altro elemento che dimostra l'assunzione dei rischi senza alcuna precauzione.

Al contrario di quanto asserito, si

deve presupporre che il terreno fosse bagnato e che pure le piante lo fossero,

per cui il rischio di scivolare (si ricorda che il fondo è in pendenza, come

anche il ricorrente deve ammettere), rispettivamente che un ramo sfuggisse

dalle mani facendo perdere l'equilibrio accresceva notevolmente il rischio

d'incidente.

Dice il ricorrente che probabilmente

il "peso del ramo" che stava tirando l'avrebbe sorpreso facendogli

perdere l'equilibrio. Può darsi, ma alla luce del fatto che non si trattava di

levare qualche rametto di una siepe, bensì di tagliare piante con la motosega

siccome errano diventate imponenti, era un altro elemento che doveva imporre

l'adozione di misure di sicurezza elementari.

Qualsiasi persona ragionevole e con

un filo di prudenza avrebbe quindi agito in modo ben diverso e come minimo

avrebbe preso quelle precauzioni che le circostanze imponevano, cosa che nel

caso concreto non è avvenuta.

F. II

ricorrente non contesta più il riferimento alle misure indicate dalla SUVA per

eseguire in sicurezza opere del genere. A ragione, perché il riferimento può

senza ombra di dubbio essere fatto: il risultato dimostra quanto grave è stata

la leggerezza del ricorrente.

Contrariamente a quanto egli

asserisce, se fossero stati adottati i provvedimenti di sicurezza imposti dalla

circostanze - come ad esempio l'equipaggiamento personale, l'imbracatura e la

messa in sicurezza del luogo -, l'incidente non sarebbe capitato.

Le circostanze tutte del caso, qui

brevemente riassunte, fanno si che si possa rimproverare al ricorrente una

grave negligenza che è stata causale con le conseguenze. (…)” (Doc. III)

1.4. Il 31 marzo 2017, eseguendo

quanto richiesto dal TCA (doc. doc. IV), il patrocinatore della CO 1 ha

ritrasmesso l’incarto dell’amministrazione debitamente numerato (cfr. doc. V),

1.5. Il 4 aprile 2017 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per produrre eventuali ulteriori

mezzi di prova (cfr. doc. VI).

Le parti sono rimaste

silenti.

Considerandi

2.1

Secondo

l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili

all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non

preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L’art. 21 cpv. 1 LPGA,

prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato

intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le

prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente

ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

Il cpv. 2 prevede che le

prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono

ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato

intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.

L'art. 37 cpv. 2 LAINF

recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato ha causato

l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel

quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte

durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può

tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato,

all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che,

alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. J. M. Frésard,

“L'assurance-accidents obligatoire (avec des aspects de l'assurance-militaire)”

in SBVR 2016 pag. 1018 n. 396).

Il cpv. 3 sancisce, da

parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le prestazioni in

contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se

l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un

delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca

dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto,

alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi

dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono

essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà.

Il criterio della

riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità

caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia

penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati

od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.

La riduzione non può,

però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF

97.

V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle

prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il

decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 144s.).

Secondo la giurisprudenza

deve esistere un nesso di causalità tra il comportamento gravemente colpevole e

l'infortunio (cfr. STF 8C_87/2009 del 28 giugno 2010 a proposito di un

assicurato che aveva denominato "negro" – ("Neger" oder

"Nigger") – la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò che ha

provocato la riduzione del 20% della indennità giornaliere.

2.2

Secondo la giurisprudenza,

commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, colui che non

osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole,

nella stessa situazione e nelle medesime circostanze, avrebbe rispettato alfine

di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il corso

normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006; DTF 121 V 45

consid. 3b; RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p.

252.

consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213

consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die

Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993,

p. 145).

In una

sentenza 35.2007.3 del 13 giugno 2007, il TCA ha confermato la riduzione del

10% delle prestazioni in contanti inflitta a un assicurato che era stato urtato

da un’autovettura, ciò che gli aveva procurato una frattura a livello della

tibia della gamba sinistra, mentre usciva da un supermercato e attraversato la

strada con il carrello della spesa.

Questo

Tribunale ha così motivato la propria decisione:

" (…).

Da quanto appena esposto emerge innanzitutto che

l'assicurato ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, le quali

erano situate soltanto a una decina di metri di distanza.

Secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge federale sulla

circolazione stradale (LCStr) i pedoni devono "attraversare la carreggiata

con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su

questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso".

L'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

(ONC) prevede all'art. 47 cpv. 1 che: "i pedoni devono accedere alla

carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo; essi

devono attraversare la strada rapidamente. Essi devono usare passaggi pedonali,

cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m".

Non avendo utilizzato un passaggio pedonale che

distava meno di 50 metri il ricorrente ha dunque violato una regola elementare

della circolazione stradale (cfr. pure doc. D, intimazione di contravvenzione).

Come visto (cfr. consid. 2.3 e 2.4) questo solo

elemento non è sufficiente per concludere che ci troviamo di fronte ad una

grave negligenza che giustifica la riduzione del diritto alle prestazioni

secondo l'art. 37 cpv. 2 LAINF.

Occorre esaminare l'insieme delle circostanze del

caso.

In tale contesto, secondo questo Tribunale, nel

presente caso, decisivo è innanzitutto il fatto che l'attraversamento della

strada fuori dalle strisce pedonali è avvenuta spingendo un carrello carico di

merce (e dunque pesante). Ora questi mezzi sono concepiti per trasportare i

prodotti all'interno dei negozi e non certo per essere utilizzati dai clienti

per portare gli acquisti fino al proprio domicilio, percorrendo le strade sulle

quali circolano i veicoli.

Vi è dunque stato un uso improprio del carrello

della spesa.

Inoltre il punto nel quale la strada è stata

attraversata è particolarmente pericoloso, sia per il numero di veicoli che vi

transitano (visto anche l'orario: l'incidente è avvenuto alle ore 13:10), sia

per le intersezioni che si registrano (cfr. la Documentazione fotografica al

Doc. E).

Infine, la strada in quel punto è anche in salita,

ciò che ha reso ancora più difficoltoso il controllo del "carrello della

spesa colmo" di merce.

Questo caso si distingue dunque da quelli decisi dal

Tribunale federale e qui sopra illustrati, in particolare dal secondo nel quale

l'assicurato aveva attraversato la strada sulle strisce.

In simili condizioni questo Tribunale non può che

approvare, nel suo principio, la decisione dell'assicuratore contro gli

infortuni che ha concluso che l'assicurato ha commesso una negligenza ed ha

applicato l'art. 37 cpv. 2 LAINF. (…)”

In un’altra sentenza

35.2016.58

del 5 dicembre 2016 il TCA ha ritenuto che un’assicurata investita

da un’auto aveva commesso una lieve negligenza ed ha annullato una riduzione

delle prestazioni in contanti, argomentando:

" (…)

Il TCA ritiene che, analogamente alle due sentenze

federali citate e riprodotte al considerando 2.3., nel caso concreto

l’assicurata abbia commesso una disattenzione isolata in presenza di

particolari condizioni della strada (assenza di passaggi pedonali nelle

immediate vicinanze, pioggia, ombrello, di notte ma con illuminazione e

visibilità sufficienti, auto parcheggiate atte a togliere la visuale) (cfr.

doc. 5).

L’auto proveniente dalla sua sinistra si è fermata

per farla attraversare, mentre è stata inflitta una contravvenzione al

conducente del veicolo investitore per non essersi attenuto alla normativa del

Codice della strada che impone di consentire ai pedoni l’attraversamento in

condizioni di sicurezza fuori dagli attraversamenti pedonali.

Inoltre, stando alle dichiarazioni dell’investitore,

l’assicurata “è rimasta bloccata con un tacco nei binari del tram”. (…)”

In una

sentenza U 195/01 del 6 maggio 2002 l’Alta Corte ha ammesso la grave negligenza

e la riduzione del 20% delle indennità giornaliere nel caso del passeggero di

una barca che viaggiava a grande velocità, che era seduto a prua, senza nessuna

misura di sicurezza, e che cadendo è stato ferito dall’elica della barca.

2.3

Per costante giurisprudenza

(cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l’autorità amministrativa o il

giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano

convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., Berna 1984, pag.

136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 n. 5). Nell’ambito

delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione, salvo

disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, non essendo potuti essere

stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che

presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente

che possano essere considerati solo come una ipotesi possibile. Tra tutti gli

elementi di fatto allegati o immaginabili, il giudice deve, nel caso di specie,

considerare quelli che gli sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid. 5b,

DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg. consid.

3.2

e 3.3.), atteso che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali il

principio secondo il quale l’amministrazione o il giudice devono statuire, nel

dubbio, in favore dell’assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).

2.4

Nella presente fattispecie,

le circostanze della caduta sono state descritte ai considerandi precedenti

(cfr. consid. 1.1. e 1.2.).

A

ciò va aggiunto che nel Verbale d’interrogatorio del 9 settembre 2016 __________

ha sottolineato quanto segue:

" (…)

Mi vedo ancora davanti agli occhi, e me lo sogno di notte, RI 1

che tiene il ramo anche dopo che io l’ho tagliato e liberato.

Sicuramente non ha pensato al peso e alle dimensioni di questo

ramo che quando si è liberato l’ha praticamente trascinato verso il vuoto

facendolo cadere dal muro.

Sono ancora convinto oggi che non era un lavoro pericoloso e che

non eravamo sull’orlo del muro in una posizione pericolosa.

Sono convinto che RI 1 ha sottovalutato il peso del ramo e si è

fatto trascinare verso il basso rimanendo attaccato al ramo senza lasciare la

presa di quando lo teneva mentre io lo tagliavo. (…)” (doc. 41)

Alla luce degli elementi

esposti ed esaminata inoltre la documentazione fotografica contenuta

nell’incarto (cfr. doc. 30 - doc. 32 e doc. 76 - doc. 81), questo Tribunale

ritiene effettivamente, come sostenuto dall’amministrazione, che il fatto che

l’assicurato e il suo collega stessero eseguendo il lavoro di disboscamento di

una siepe foltissima con la motosega, ciò che implicava necessariamente per il

ricorrente di effettuare degli strappi per liberare i rami e i tronchi (non si

trattava infatti solo di fogliame), prima di gettarli sul tetto del garage, in

un punto situato nelle immediate vicinanze del bordo di un muro alto cinque

metri e, dopo che aveva piovuto, senza adottare nessun provvedimento di

sicurezza (imbracatura, equipaggiamento completo o corde di sicurezza),

configuri una violazione delle regole elementari di prudenza, tanto più che il

ricorrente lavorava con la schiena rivolta verso valle.

A

giusta ragione la CO 1 ha dunque concluso che ci troviamo in presenza di una

grave negligenza ed ha ridotto del 10% le indennità giornaliere sulla base

dell’art. 37 cpv. 2 LAINF.

La

decisione su opposizione del 31 gennaio 2017 deve così essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti