35.2017.16
Rettam.l'assic.LAINF ha ridotto del 10% le prestaz. in contanti. L'ass.che,mentre con un collega effettuava un lavoro di disboscamento con motosega vicino al bordo di un muro di 5m senza adottare misu
6 giugno 2017Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.16
dc/sc
Lugano
6 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1 marzo 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 gennaio 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 2 settembre 2015 RI 1 di
professione portiere ai piani, mentre era intento a tagliare una pianta, nel
tempo libero, insieme ad un’altra persona, è caduto da un’altezza di circa
cinque metri (cfr. doc. 2) ed ha riportato gravissime lesioni.
L’assicuratore contro gli
infortuni ha assunto il caso.
Con decisione su
opposizione del 31 gennaio 2017, la CO 1 (in seguito: CO 1) ha confermato la
precedente decisione del 30 agosto 2016 con la quale aveva ridotto del 10% le
prestazioni in contanti, rilevando in particolare:
" (…)
1. In data 2
settembre 2015 l'opponente ha eseguito lavori nel giardino della proprietà dei
signori __________ assieme al signor __________ quando, mentre stava
trattenendo un ramo durante il taglio, il ramo si è staccato e l'opponente ha
perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di 5 metri riportando politrauma
con trauma cranico lieve, trauma toracico e trauma addominale, rimanendo
paraplegico.
2. Si desume dagli
atti di polizia e specificatamente dal verbale di interrogatorio del signor __________
che il lavoro da eseguire consisteva nel disboscamento di un terrazzo di alcune
piante da eseguire con la motosega manovrata dal signor __________ mentre, a
valle, l'opponente toglieva i rami e li gettava sopra il tetto del garage
sottostante. Nel rapporto di polizia si legge che l'abitazione dei signori __________
si trova a ridosso della strada cantonale, alle pendici della montagna, ed il
terreno attorno è principalmente in pendenza e non vi sono grandi aree
pianeggianti. Fra il tetto del garage e l'entrata vi è un piccolo giardino in
leggera pendenza in cui vi è la siepe oggetto dell'intervento, definita
"imponente" nel rapporto stesso siccome nel corso degli anni era
cresciuta in modo importante. L'altezza fra la zona della siepe, dove si
trovava l'opponente, e la base delle scale supera i 5 metri ed è sovrastata da
un muro di sostegno verticale senza protezione.
3. __________ è
stato interrogato dalla polizia anche in merito all'equipaggiamento utilizzato
da lui e dall'opponente per l'esecuzione dei lavori ed è apparso che
quest'ultimo portava pantaloni lunghi tipo jeans, scarponi ed una maglietta a
maniche corte. Entrambi non portavano né il casco né i guanti; RI 1 portava gli
occhiali da vista. Nessuno dei due portava una imbracatura di sicurezza né
erano legati con le corde e non era stato posato nemmeno un ponteggio di
protezione; tutto ciò perché avevano ritenuto che non ci fosse bisogno di
protezioni.
Quanto alle condizioni meteo, prima
del lavoro aveva piovuto, ma poi la pioggia si era diradata e quindi aveva
smesso di cadere, per ricominciare ad infortunio avvenuto. Al momento
dell'infortunio però secondo le dichiarazioni non pioveva più. Inizialmente il
sig. __________ aveva pensato di non eseguire il lavoro se avesse continuato a piovere
ma, il sig. RI 1 ha preferito iniziare visto che erano sul posto.
(…)
5. Appare
evidente che l'opponente, così come il suo collega, hanno sottovalutato la
pericolosità dell'intervento e che non hanno preso nessuna misura di sicurezza.
Già il solo fatto di lavorare in un posto adiacente un muro verticale di oltre
5 metri avrebbe imposto a qualsiasi persona ragionevole di adottare le misure
minime ed elementari che l'attività e il posto imponevano e che avrebbero
permesso di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo
il normale corso degli eventi (v. anche sentenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 3 febbraio 2016, consid. 2.2.). Risulta
infatti evidente che anche l'equipaggiamento personale era nettamente carente
perché nessuno dei due portava casco, guanti, pantaloni e calzature adeguate,
che non v'era un'imbracatura e che l'opponente non era allacciato con una corda
di sicurezza, per cui era facilmente immaginabile anche ad un profano quale
sarebbe stata la conseguenza di una perdita d'equilibrio e quindi di una
caduta, come poi effettivamente avvenuto.
Si rileva quindi che da parte
dell'opponente c'è stata negligenza grave e che essa è stata senza dubbio
causale con il verificarsi dell'evento e con le conseguenze riportate nella
caduta.
6. L'opponente
ritiene che le direttive SUVA non tornerebbero applicabili perchè non si
trattava di un cantiere e che quindi le misure di sicurezza non erano
necessarie.
Questa argomentazione non può essere
accettata. Risulta infatti evidente anche ad un profano la pericolosità del
luogo e dei lavori da eseguirvi, per cui qualsiasi persona ragionevole avrebbe
dovuto adottare un minimo di misure elementari di sicurezza già soltanto per la
natura stessa del lavoro ma a maggior ragione visto il posto, cosa che qui non
è affatto avvenuta. In pratica, qui si è lavorato ignorando la pericolosità ed
assumendo rischi importanti che hanno portato al tragico epilogo. Il fatto poi
che l'opponente stesse a valle e quindi in prossimità del muro con l'incarico
di gettare in basso i rami tagliati con la motosega dal collega doveva imporgli
un'attenzione particolare e quindi l'adozione di quei provvedimenti di
sicurezza che qualsiasi persona un minimo consapevole avrebbe adottato, come
l'imbracatura e l'equipaggiamento completo, o l'assicurarsi con le corde, il
porto del casco. Tanto più in quanto il terreno era in pendenza, senza alcuna
ringhiera né ponteggio e bagnato (tanto è vero che il collega dell'opponente
aveva pensato di rinunciare al lavoro se non avesse smesso di piovere), ciò che
accresceva il
rischio d'infortunio in modo
evidente.
7. La
negligenza dell'opponente è perciò senza dubbio da considerare grave ed è
sicuramente causale con l'accaduto.
Bisogna precisare che la riduzione
delle prestazioni che essa per legge comporta non è una punizione per
l'assicurato, ma serve per tutelare i contribuenti dei premi. La comunità dei
pagatori dei premi non deve sopportare integralmente le conseguenze di un
evento quando i rischi sono, come in questo caso, causati rispettivamente
aggravati da un comportamento fondamentalmente errato. La riduzione delle
prestazioni per colpa trova giustificazione nel principio della mutualità che è
caratteristica strutturale della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
144 seg.).
Visto che non può essere una sanzione
di natura penale, può essere sanzionata con una riduzione soltanto la colpa che
ha provocato effettivamente il danno alla salute o il decesso dell'assicurato
(ibidem; v. anche sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del
Cantone Ticino del 3 febbraio 2016, consid. 2.1).
8. La
riduzione del 10% delle prestazioni appare quindi il minimo applicabile nel
caso concreto per i motivi indicati e perciò più che adeguato, per non dire di
favore. La decisione presa perciò da confermare integralmente. (…)” (Doc. A1)
1.2. Contro questa decisione
l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore
ritiene che non debba essere applicata nessuna riduzione alle prestazioni in
contanti, vista l’assenza di una grave negligenza.
Egli ha così descritto le
circostanze dell’incidente:
" (…)
Dal rapporto di constatazione allestito dalla Polizia cantonale il
24 dicembre 2015 emerge che l'infortunio si è verificato nel giardino
all'interno della 15, proprietà privata dei signori __________ a __________. Al
capitolo "Breve descrizione della zona di lavoro" si evince
che fra il tetto del garage e l'entrata, aggirata dalle scale, vi è un piccolo
giardino in leggera pendenza su cui vi una siepe oggetto dei lavori di pulizia,
taglio e disboscamento del verde. L'altezza fra la zona della siepe e la base
delle scale è di oltre 5 metri e il dislivello è contenuto da un muro di
sostegno verticale.
La dinamica dell'evento emerge in dettaglio dalla deposizione di __________,
il quale ha riferito di avere iniziato i lavori di disboscamento alle ore 8,45
del 2 settembre 2015 con l'attrezzatura di proprietà dei signori __________:
una motosega, una sega a mano e una forbice per la potatura, visibili nella
foto allegata al rapporto di constatazione del 24 dicembre 2015 allegata sub
doc. A).
__________ si occupava di tagliare le piante con la motosega,
mentre l'assicurato tagliava i rami e li buttava sopra il tetto del garage.
Per amore di precisione la dinamica dell'incidente viene riportata
utilizzando le parole di __________:
A
taglio della pianta che cerchio nell'allegato "B" con il numero 1, io
mi trovavo sul lato sinistro posizione 2, invece RI 1 si trovava proprio sotto
la pianta posizione 3. RI 1 con una mano sopra la sua testa teneva il ramo, con
l'altra era aggrappato o appoggiato ad un altro tronco, mentre io con la
motosega tagliavo. Lui si trovava con i piedi sul terrazzo a circa 1.5/2
metri dalla fine del muro. La sua schiena era rivolta verso valle, mentre
lo sguardo era diretto verso il lato montagna.
E'
stato lui che si è messo in quella posizione, non ho idea del perché, a mio
modo di vedere non c'era nulla di sbagliato, io tagliavo e lui spostava i rami
o piante.
A
taglio netto, il ramo si è liberato e RI 1 è stato investito cadendo poi
all'indietro per appunto un paio di metri. Posso dire che RI 1 non è stato
colpito direttamente, ma il peso del ramo probabilmente lo ha sorpreso
facendogli perdere l'equilibrio.
Ricordo
che RI 1 era riuscito, con una mano, a far passare il ramo sopra la sua testa
facendo cadere di sotto prima di lui, infatti RI 1 seguiva il ramo e ci cadeva
sopra.
lo non
ho visto il momento dell'impatto al suolo, ma solamente il momento della caduta
dal muro, e dopo, quando io l'ho raggiunto di sotto passando dagli scalini.
Lo
trovavo a terra con la faccia rivolta sul pavimento del penultimo scalino
allegato "B" posizione 4. Il ramo si trovava sotto di lui (...).
Dalla descrizione dei luoghi e della dinamica emerge innanzitutto
che il terreno era solo in leggera pendenza, lo spazio era abbastanza ampio per
girare e lavorare e il cammino non era difficoltoso.
Inoltre, l'assicurato si trovava ad una distanza di circa 1.5/2
metri dal muro, e non sul ciglio; viene pertanto contestata l'affermazione
della CO 1 secondo cui i due operai stavano lavorando in un posto
"adiacente" a un muro verticale di oltre 5 metri di altezza. In
italiano adiacente significa infatti "vicino, limitrofo, contiguo"
(vedasi Dizionario Zingarelli). La distanza di 1,5/2 metri esclude l'adiacenza
al ciglio del muro.
Le condizioni meteo erano favorevoli: quando erano arrivati verso
le 8,45 pioveva leggermente, ma aveva subito smesso, di modo che il terreno era
rimasto asciutto, come anche le piante.
Vista la distanza di sicurezza dal muro (circa 1,5/2 metri), il
terreno asciutto e la scarsa pendenza, né __________ né l'assicurato avevano
messo un'imbracatura di sicurezza o erano legati con la corda, visto che la
posizione di lavoro non era pericolosa.
A tal proposito, si contesta l'affermazione contenuta nel rapporto
di constatazione del 24 dicembre 2015 secondo cui "il terreno su cui
operavano era abbastanza instabile con diverse radici sporgenti".
Tale allegazione è contraddetta dalla testimonianza del __________.
Dalla dinamica descritta dal testimone emerge che il signor RI 1
si trovava, come detto, ad una distanza di sicurezza dal ciglio del muro con la
schiena rivolta a valle.
A taglio netto il ramo si è liberato e l'assicurato è stato
investito cadendo all'indietro per un paio di metri. L'assicurato non è stato
colpito direttamente, ma probabilmente il peso del ramo lo ha sorpreso
facendogli perdere l'equilibrio.
__________ afferma che né lui né l'assicurato avevano ritenuto la
zona dove veniva effettuato il taglio una zona pericolosa dato che, come detto,
entrambi si trovavano ad una distanza di sicurezza dal ciglio del muro e che lo
spazio di lavoro era abbastanza ampio per girare e lavorare.
Questa presa di posizione è stata nuovamente ribadita dal __________
nel secondo interrogatorio del 9 settembre 2015, laddove riconferma che "ancora
oggi siamo convinti che non era un lavoro pericoloso e che non eravamo
sull'orlo del muro in posizione pericolosa".
Di medesimo avviso è pure il signor __________, il quale ha fatto
notare che circa 4 anni prima aveva lui stesso eseguito il lavoro senza
osservare alcuna misura di sicurezza particolare; pertanto non riesce a
spiegarsi come abbia potuto prodursi un simile risultato. (…)” (Doc. I pag.
5-7)
Il patrocinatore del ricorrente
ha poi sostenuto che l’assicurato ha commesso solo una lieve negligenza e al
riguardo rileva:
" (…)
Nel nostro caso, per le ragioni enunciate sopra, siamo al cospetto
di un apprezzamento sbagliato di un pericolo, che in quanto tale si configura
come una negligenza leggera e non sanzionabile.
La valutazione sarebbe stata diversa se i due operai stessero
lavorando al taglio della siepe sul ciglio del muro. In quel caso, il fatto di
non avere preso alcuna misura di sicurezza sarebbe stato costitutivo di una
negligenza grave vista la pericolosità della posizione in cui veniva svolto il
lavoro.
La circostanza poi di non portare casco, guanti, pantaloni e
calzature adeguati non avrebbe certo impedito l'evento e non è causale con
l'evento, vista la dinamica descritta dal testimone.
Per questa ragione la decisione su opposizione della CO 1, qui
impugnata, va annullata.” (Doc. I pag. 7-8)
1.3. Nella sua risposta del 22 marzo
2017, il patrocinatore della CO 1 propone di respingere il ricorso e rileva in
particolare quanto segue:
" (…)
C. Il
ricorrente argomenta l'impugnativa asserendo non essere stato a ridosso del
muro bensì ad una distanza di 1.5-2 metri e che quindi non si sarebbe trovato
in una posizione di pericolo.
L'assunto è recisamente contestato.
Mette dapprima conto di rilevare che
la definizione della distanza dal muro come pretesa dalla controparte non
smentisce in alcun modo il fatto che egli si trovasse accanto al muro. Che
siano stati 1.5 -2 metri o 50 cm. poco importa: essenziale - e la circostanza è
incontestata - è che egli ha lavorato senza alcuna protezione né personale né
del luogo, che ha perso l'equilibrio ed è quindi caduto nel vuoto. D'altro
canto, la definizione di "adiacente" non è definita in centimetri né
dallo Zingarelli né dal Grande Dizionario Battaglia ma va interpretata in base
alle concrete circostanze. La distanza tenuta dall'interessato può quindi
essere definita come è stato fatto dalla CO 1, anche perché egli doveva buttare
Fatti
i rami di sotto e quindi non poteva trovarsi lontano dal muro. La disquisizione
del ricorrente sul termine <adiacente> è quindi di lana caprina.
D'altro canto, le foto agli atti
dimostrano inequivocabilmente l'esiguità del posto e come il terreno fosse in
pendenza e quindi l'evidente pericolosità del luogo.
D. La
controparte dimentica che non è tanto la distanza dal muro ad essere essenziale
o pericolosa, quanto piuttosto l'opera eseguita in quella posizione: il
ricorrente doveva infatti arraffare i rami e gettarli di sotto: non fa dubbio
che eseguendo questa manovra ci si può sbilanciare facilmente, soprattutto se
un ramo magari fa un po' di resistenza quando lo si tira, per cui operando
senza alcuna protezione è facilmente immaginabile una caduta per perdita
d'equilibrio. Se dietro la persona vi fosse stato uno spiazzo, una caduta del
genere sarebbe stata di un'assoluta banalità; peccato invece che dietro c'era
il vuoto e che quindi egli sia caduto da 5 metri.
Il fatto di aver operato in quel
luogo senza alcuna protezione e senza equipaggiamento configura, a non averne
dubbio alcuno, una negligenza grave che impone una riduzione delle prestazioni.
E. Asserisce
il ricorrente che le condizioni meteo erano pressoché normali. Anche questo
assunto è contestato.
In effetti, se effettivamente così
fosse stato, mal si comprende perché prima di iniziare i due interessati
avessero preso in considerazione l'ipotesi di rinviare l'opera se non avesse
smesso di piovere. Se effettivamente le condizioni erano quelle pretese dal
ricorrente, la preoccupazione non avrebbe avuto alcun senso. Ma questo è un
altro elemento che dimostra l'assunzione dei rischi senza alcuna precauzione.
Al contrario di quanto asserito, si
deve presupporre che il terreno fosse bagnato e che pure le piante lo fossero,
per cui il rischio di scivolare (si ricorda che il fondo è in pendenza, come
anche il ricorrente deve ammettere), rispettivamente che un ramo sfuggisse
dalle mani facendo perdere l'equilibrio accresceva notevolmente il rischio
d'incidente.
Dice il ricorrente che probabilmente
il "peso del ramo" che stava tirando l'avrebbe sorpreso facendogli
perdere l'equilibrio. Può darsi, ma alla luce del fatto che non si trattava di
levare qualche rametto di una siepe, bensì di tagliare piante con la motosega
siccome errano diventate imponenti, era un altro elemento che doveva imporre
l'adozione di misure di sicurezza elementari.
Qualsiasi persona ragionevole e con
un filo di prudenza avrebbe quindi agito in modo ben diverso e come minimo
avrebbe preso quelle precauzioni che le circostanze imponevano, cosa che nel
caso concreto non è avvenuta.
F. II
ricorrente non contesta più il riferimento alle misure indicate dalla SUVA per
eseguire in sicurezza opere del genere. A ragione, perché il riferimento può
senza ombra di dubbio essere fatto: il risultato dimostra quanto grave è stata
la leggerezza del ricorrente.
Contrariamente a quanto egli
asserisce, se fossero stati adottati i provvedimenti di sicurezza imposti dalla
circostanze - come ad esempio l'equipaggiamento personale, l'imbracatura e la
messa in sicurezza del luogo -, l'incidente non sarebbe capitato.
Le circostanze tutte del caso, qui
brevemente riassunte, fanno si che si possa rimproverare al ricorrente una
grave negligenza che è stata causale con le conseguenze. (…)” (Doc. III)
1.4. Il 31 marzo 2017, eseguendo
quanto richiesto dal TCA (doc. doc. IV), il patrocinatore della CO 1 ha
ritrasmesso l’incarto dell’amministrazione debitamente numerato (cfr. doc. V),
1.5. Il 4 aprile 2017 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per produrre eventuali ulteriori
mezzi di prova (cfr. doc. VI).
Le parti sono rimaste
silenti.
Considerandi
2.1
Secondo
l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L’art. 21 cpv. 1 LPGA,
prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato
intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le
prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente
ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.
Il cpv. 2 prevede che le
prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono
ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato
intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.
L'art. 37 cpv. 2 LAINF
recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato ha causato
l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel
quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte
durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può
tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato,
all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che,
alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. J. M. Frésard,
“L'assurance-accidents obligatoire (avec des aspects de l'assurance-militaire)”
in SBVR 2016 pag. 1018 n. 396).
Il cpv. 3 sancisce, da
parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le prestazioni in
contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se
l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un
delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca
dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto,
alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi
dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono
essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà.
Il criterio della
riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità
caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia
penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati
od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La riduzione non può,
però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF
97.
V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle
prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il
decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 144s.).
Secondo la giurisprudenza
deve esistere un nesso di causalità tra il comportamento gravemente colpevole e
l'infortunio (cfr. STF 8C_87/2009 del 28 giugno 2010 a proposito di un
assicurato che aveva denominato "negro" – ("Neger" oder
"Nigger") – la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò che ha
provocato la riduzione del 20% della indennità giornaliere.
2.2
Secondo la giurisprudenza,
commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, colui che non
osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole,
nella stessa situazione e nelle medesime circostanze, avrebbe rispettato alfine
di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il corso
normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006; DTF 121 V 45
consid. 3b; RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p.
252.
consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213
consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die
Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993,
p. 145).
In una
sentenza 35.2007.3 del 13 giugno 2007, il TCA ha confermato la riduzione del
10% delle prestazioni in contanti inflitta a un assicurato che era stato urtato
da un’autovettura, ciò che gli aveva procurato una frattura a livello della
tibia della gamba sinistra, mentre usciva da un supermercato e attraversato la
strada con il carrello della spesa.
Questo
Tribunale ha così motivato la propria decisione:
" (…).
Da quanto appena esposto emerge innanzitutto che
l'assicurato ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, le quali
erano situate soltanto a una decina di metri di distanza.
Secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge federale sulla
circolazione stradale (LCStr) i pedoni devono "attraversare la carreggiata
con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su
questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso".
L'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale
(ONC) prevede all'art. 47 cpv. 1 che: "i pedoni devono accedere alla
carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo; essi
devono attraversare la strada rapidamente. Essi devono usare passaggi pedonali,
cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m".
Non avendo utilizzato un passaggio pedonale che
distava meno di 50 metri il ricorrente ha dunque violato una regola elementare
della circolazione stradale (cfr. pure doc. D, intimazione di contravvenzione).
Come visto (cfr. consid. 2.3 e 2.4) questo solo
elemento non è sufficiente per concludere che ci troviamo di fronte ad una
grave negligenza che giustifica la riduzione del diritto alle prestazioni
secondo l'art. 37 cpv. 2 LAINF.
Occorre esaminare l'insieme delle circostanze del
caso.
In tale contesto, secondo questo Tribunale, nel
presente caso, decisivo è innanzitutto il fatto che l'attraversamento della
strada fuori dalle strisce pedonali è avvenuta spingendo un carrello carico di
merce (e dunque pesante). Ora questi mezzi sono concepiti per trasportare i
prodotti all'interno dei negozi e non certo per essere utilizzati dai clienti
per portare gli acquisti fino al proprio domicilio, percorrendo le strade sulle
quali circolano i veicoli.
Vi è dunque stato un uso improprio del carrello
della spesa.
Inoltre il punto nel quale la strada è stata
attraversata è particolarmente pericoloso, sia per il numero di veicoli che vi
transitano (visto anche l'orario: l'incidente è avvenuto alle ore 13:10), sia
per le intersezioni che si registrano (cfr. la Documentazione fotografica al
Doc. E).
Infine, la strada in quel punto è anche in salita,
ciò che ha reso ancora più difficoltoso il controllo del "carrello della
spesa colmo" di merce.
Questo caso si distingue dunque da quelli decisi dal
Tribunale federale e qui sopra illustrati, in particolare dal secondo nel quale
l'assicurato aveva attraversato la strada sulle strisce.
In simili condizioni questo Tribunale non può che
approvare, nel suo principio, la decisione dell'assicuratore contro gli
infortuni che ha concluso che l'assicurato ha commesso una negligenza ed ha
applicato l'art. 37 cpv. 2 LAINF. (…)”
In un’altra sentenza
35.2016.58
del 5 dicembre 2016 il TCA ha ritenuto che un’assicurata investita
da un’auto aveva commesso una lieve negligenza ed ha annullato una riduzione
delle prestazioni in contanti, argomentando:
" (…)
Il TCA ritiene che, analogamente alle due sentenze
federali citate e riprodotte al considerando 2.3., nel caso concreto
l’assicurata abbia commesso una disattenzione isolata in presenza di
particolari condizioni della strada (assenza di passaggi pedonali nelle
immediate vicinanze, pioggia, ombrello, di notte ma con illuminazione e
visibilità sufficienti, auto parcheggiate atte a togliere la visuale) (cfr.
doc. 5).
L’auto proveniente dalla sua sinistra si è fermata
per farla attraversare, mentre è stata inflitta una contravvenzione al
conducente del veicolo investitore per non essersi attenuto alla normativa del
Codice della strada che impone di consentire ai pedoni l’attraversamento in
condizioni di sicurezza fuori dagli attraversamenti pedonali.
Inoltre, stando alle dichiarazioni dell’investitore,
l’assicurata “è rimasta bloccata con un tacco nei binari del tram”. (…)”
In una
sentenza U 195/01 del 6 maggio 2002 l’Alta Corte ha ammesso la grave negligenza
e la riduzione del 20% delle indennità giornaliere nel caso del passeggero di
una barca che viaggiava a grande velocità, che era seduto a prua, senza nessuna
misura di sicurezza, e che cadendo è stato ferito dall’elica della barca.
2.3
Per costante giurisprudenza
(cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l’autorità amministrativa o il
giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano
convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., Berna 1984, pag.
136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 n. 5). Nell’ambito
delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione, salvo
disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, non essendo potuti essere
stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che
presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente
che possano essere considerati solo come una ipotesi possibile. Tra tutti gli
elementi di fatto allegati o immaginabili, il giudice deve, nel caso di specie,
considerare quelli che gli sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid. 5b,
DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg. consid.
3.2
e 3.3.), atteso che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali il
principio secondo il quale l’amministrazione o il giudice devono statuire, nel
dubbio, in favore dell’assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).
2.4
Nella presente fattispecie,
le circostanze della caduta sono state descritte ai considerandi precedenti
(cfr. consid. 1.1. e 1.2.).
A
ciò va aggiunto che nel Verbale d’interrogatorio del 9 settembre 2016 __________
ha sottolineato quanto segue:
" (…)
Mi vedo ancora davanti agli occhi, e me lo sogno di notte, RI 1
che tiene il ramo anche dopo che io l’ho tagliato e liberato.
Sicuramente non ha pensato al peso e alle dimensioni di questo
ramo che quando si è liberato l’ha praticamente trascinato verso il vuoto
facendolo cadere dal muro.
Sono ancora convinto oggi che non era un lavoro pericoloso e che
non eravamo sull’orlo del muro in una posizione pericolosa.
Sono convinto che RI 1 ha sottovalutato il peso del ramo e si è
fatto trascinare verso il basso rimanendo attaccato al ramo senza lasciare la
presa di quando lo teneva mentre io lo tagliavo. (…)” (doc. 41)
Alla luce degli elementi
esposti ed esaminata inoltre la documentazione fotografica contenuta
nell’incarto (cfr. doc. 30 - doc. 32 e doc. 76 - doc. 81), questo Tribunale
ritiene effettivamente, come sostenuto dall’amministrazione, che il fatto che
l’assicurato e il suo collega stessero eseguendo il lavoro di disboscamento di
una siepe foltissima con la motosega, ciò che implicava necessariamente per il
ricorrente di effettuare degli strappi per liberare i rami e i tronchi (non si
trattava infatti solo di fogliame), prima di gettarli sul tetto del garage, in
un punto situato nelle immediate vicinanze del bordo di un muro alto cinque
metri e, dopo che aveva piovuto, senza adottare nessun provvedimento di
sicurezza (imbracatura, equipaggiamento completo o corde di sicurezza),
configuri una violazione delle regole elementari di prudenza, tanto più che il
ricorrente lavorava con la schiena rivolta verso valle.
A
giusta ragione la CO 1 ha dunque concluso che ci troviamo in presenza di una
grave negligenza ed ha ridotto del 10% le indennità giornaliere sulla base
dell’art. 37 cpv. 2 LAINF.
La
decisione su opposizione del 31 gennaio 2017 deve così essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti