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Decisione

35.2017.2

Confermato il grado d'invalidità stabilito dall'amministrazione (reddito da invalido determinato con il metodo delle DPL)

2 ottobre 2017Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza

se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o

considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non

considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all’assicurata una rendita

d’invalidità dell’11% a contare dal 1° settembre 2016, facendo essenzialmente

capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione

espressa dal medico __________ a margine della visita di chiusura del 25 luglio

2016.

(cfr. doc. 300, p. 5 s.).

In quell’occasione, dopo

aver definito stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche (“Da

ulteriori provvedimenti medici non vi è da attendere un netto sostanziale

miglioramento.”), il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha così descritto l’esigibilità lavorativa dell’assicurata:

" (…) L’assicurata

può molto spesso sollevare pesi leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei

fianchi. Talvolta pesi fino a 10 kg ma mai più pesi superiori ai 10 kg.

L’assicurata può molto spesso sollevare anche oltre l’altezza del petto pesi

fino a 5 kg ma mai superiori ai 5 kg. Molto spesso può effettuare lavori

leggeri di precisione. Talvolta lavori medi ma mai più lavori pesanti o molto

pesanti. Molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione della

mano. Non può mai più fare lavori sopra la testa. Molto spesso può fare la

rotazione del busto, mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti così

come quella in piedi inclinata in avanti. Molto spesso può mantenere la posizione

inginocchiata e con ginocchia in flessione. Nessuna limitazione per quanto

riguarda la posizione seduta e in piedi. Nessuna limitazione per quanto

riguarda gli spostamenti, tranne salire e scendere le scale a pioli che può

essere effettuato soltanto talvolta.

L’uso delle mani può essere utilizzato molto spesso.

Nessun problema per quanto riguarda l’equilibrio.” (doc. 262, p.

5)

Dalle carte processuali

emerge inoltre che, nel corso del mese di ottobre 2016, l’assicurata ha

privatamente consultato il chirurgo ortopedico dott. __________, il quale ha

consigliato l’esecuzione di un’artro-TAC della spalla sinistra per verificare

il sospetto di una lesione della cuffia dei rotatori. Per quanto riguarda la

capacità lavorativa, egli ha ritenuto adeguata un’inabilità del 50% nella

professione di cassiera presso la __________ di __________ (cfr. doc. 295).

Chiamato a prendere

posizione sul contenuto del rapporto del dott. __________, con apprezzamento

del 21 novembre 2016, il medico di __________ ha segnatamente espresso le

seguenti considerazioni:

" (…) Il

rapporto del dott. med. __________ non apporta nessuna valutazione oggettiva

che si discosta dalla mia valutazione clinica al momento della chiusura del

25.07.2016

È onere dell’assicurata di dimostrare un netto e sostanziale

peggioramento oggettivabile rispetto alla visita di chiusura. Un’artro-TAC

quindi ritengo debba essere assunta dalla rispettiva cassa malati. Del resto

trovo abbastanza strano il fatto che dapprima l’assicurata si rivolge al dott.

med. __________ per cercare un aiuto nel migliorare l’attuale situazione,

d’altra parte si dichiara molto timorosa nell’affrontare un ulteriore percorso

terapeutico peraltro non chirurgico come proposto dal dott. med. __________ e l’assicurata

si riserva quindi di consultarsi con i famigliari.” (doc. 299, p. 2)

Unitamente alla propria

impugnativa, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica.

L’esame di RMN cervicale

del 16 novembre 2016 ha evidenziato la presenza di una lieve antero-listesi di

C3 su C4 su base degenerativa per grave faccettopatia a destra, come pure di

una stenosi multifattoriale del neuroforame destro con possibile conflitto

sulla radice di C4 a destra (cfr. doc. 305).

Questo invece il tenore

del referto 13 dicembre 2016 del dott. __________, spec. FMH in reumatologia:

" (…) L’ecografia

[della spalla sinistra, n.d.r.] eseguita il giorno successivo mostra tendinosi

del sovraspinato e del bicipite, capsulite retrattile ed alterazioni

cicatriziali della BSAD con ridotta funzionalità.

In questo quadro non può essere sganciato dall’intervento

precedente che è stato effettuato in regime LAINF e quindi deve ancora essere

ascritto a LAINF, il paziente può giovarsi di una terapia infiltrativa con

ozono, mobilizzazione e fisioterapia intensiva e eventualmente anche blocco del

sovraspinato (in terapia del dolore, da anestesista) con mobilizzazione

successiva.

A mio giudizio questo deve essere il procedimento anche per

evitare ulteriori peggioramenti.” (doc. 306)

Agli atti figura il referto

afferente all’ecografia dinamica della spalla sinistra a cui ha fatto accenno

il dott. __________, dal quale risulta che RI 1 è portatrice di una tendinosi

del sovraspinato e del capolungo del bicipite, di una capsulite retrattile e

d’alterazioni cicatriziali a livello della borsa sottoacromiale (cfr. doc. F

1).

Con apprezzamento del 20

marzo 2017, il medico fiduciario dell’amministrazione ha criticamente

commentato il contenuto delle certificazioni agli atti dello specialista

consultato dalla ricorrente. In particolare, egli si è espresso nei seguenti

termini:

" (…) devo

qui sostenere che in occasione della mia valutazione di esigibilità sostenevo

che la paziente poteva sollevare pesi fino a 5 kg frequentemente. Poteva

sollevare con limitazioni pesi fino a 10 kg e fino all’altezza dei fianchi.

Poteva sollevare oltre il livello del petto pesi fino a 5 kg frequentemente ma

mai più pesi oltre i 5 kg. Si tratta di un’esigibilità quindi molto ridotta che

non necessita di particolari prove dinamiche effettive. La valutazione

funzionale con pesi effettivi viene riservata a quei casi in cui si sospetti e

si verifichi una importante discrepanza tra i reperti oggettivi e i disturbi

accusati dall’assicurata. (…).

Nel caso specifico essendo la limitazione funzionale da me espressa

molto ridotta, non ritenevo necessario sottoporre l’assicurata ad un esame EFL

a __________. La ecografia dinamica della spalla eseguita dal dott. med. __________

ha evidenziato uno stato aderenziale, cicatriziale ma nessun segno per una

nuova rottura della cuffia ciò che conferma anche l’ipotesi espressa dal dott.

med. __________. I dati emersi dalla ecografia dinamica del dott. med. __________

quindi non aggiungono nessuna novità a quanto non si sapesse già in precedenza.

Per quanto riguarda la problematica della colonna cervicale

preciso qui che sia a seguito dell’infortunio del 2013 che dell’infortunio del

2015.

non emerge che la colonna cervicale sia stata mai coinvolta

nell’infortunio. (…).

Tali indagini [radiografia e RMN cervicale, n.d.r.] hanno escluso

una patologia di origine post-traumatica in relazione agli infortuni

sopradescritti. Per quanto riguarda l’eventuale esame elettroneuromiografico

con visita neurologica proposta dal dott. med. __________ ritengo che questa

non vada a carico della CO 1 in quanto mai in nessun rapporto dal 2013 a oggi è

stata verificata una patologia di origine neurologica conseguente

all’infortunio. Tale indagine servirebbe quindi a modificare e accertare una

problematica complessiva della radice C4 come dalla risonanza magnetica della

colonna cervicale non concernente i problemi post-infortunistici.

(…).

Più sotto si legge che l’esame obbiettivo della spalla sinistra presenza

scrosci e scatti con limitazione funzionale determinata più dalla astenia che

dal dolore. Questa mancanza di forza condiziona una limitazione funzionale

soggettiva mentre la mobilizzazione passiva non mostra questi limiti. Trattandosi

di una capsulite adesiva retrattile non si capisce come mai la mobilizzazione

passiva non mostra delle limitazioni funzionali, del resto lo stesso dott. med.

__________ sostiene che la mancanza di forza condiziona una limitazione

funzionale soggettiva ciò significa che neppure il dott. med. __________ riesce

a oggettivare la mancanza della forza.” (doc. XII 1, p. 3 s.)

Qui di seguito la replica

del dott. __________, contenuta nel suo rapporto del 5 aprile 2017:

" (…) anche

in base a questo apprezzamento risulta che la valutazione del porto dei pesi

non è stata fatta ma sicuramente in base all’esame clinico i pesi sopportabili

presupposti da dr. __________ risultano utopici.

Oltretutto dall’ecografia risulta anche una cicatrice ed una

capsulite retrattile, e la cicatrice deriva di solito da un evento lesionale.

Si allega l’ecografia della spalla che oggettivamente contraddice quanto

sostenuto dal Dr. __________; (…).

Allo scopo era anche stata richiesta una visita neurologica con

esame elettromiografico per compendiare questa valutazione anche dal punto di

vista neurologico ma questa non è stata fatta. Pertanto, per una corretta

valutazione, a mio giudizio, è necessario che venga verificato anche il

versante neurologico e che si pongano dei limiti ponderali ben precisi, questi

vengano valutati in maniera idonea e non in maniera presuntiva visto che da questa

valutazione dipende il futuro economico della paziente e il suo destino

professionale.” (allegato al doc. XVIII)

In corso di causa, il TCA

ha chiesto al dott. __________ di esaminare il referto relativo all’artro-RMN

della spalla sinistra eseguita nel frattempo (il 27 aprile 2017) e di

comunicare se dal medesimo emergono elementi suscettibili di modificare la sua

valutazione dell’esigibilità lavorativa (doc. XXII).

Questa la risposta fornita

dal medico __________ dell’CO 1 il 12 giugno 2017:

" (…) La

artro-RM eseguita in data 27.04.2017 ha evidenziato una lesione parziale

borsale del sovraspinato. Queste lesioni sulla superficie borsale e non

intra-articolari sono dovute ad un problema di attrito sotto-acromiale e non di

origine post-traumatica.

Per quanto riguarda questa rottura parziale alla inserzione del

sottoscapolare non è stata evidenziata durante l’artroscopia eseguita dal prof.

dott. med. __________ in data 03.02.2016 che ha visionato la cuffia rotatoria

sia dal punto di vista intra-articolare che dal punto di vista

extra-articolare.

Durante tale intervento la cuffia era stata giudicata

completamente intatta. Questa eventuale lesione parziale del sottoscapolare è

quindi non in relazione causale con l’infortunio in causa, del resto di questa

situazione post-traumatica non risolta è stata debitamente tenuta in

considerazione nella mia visita di chiusura del 25.07.2016 dove ponevo delle

evidenti limitazioni nel sollevamento di pesi oltre i 5 kg nei lavori sopra

l’orizzontale e per attività più gravose.” (doc. XXIII)

Da parte sua, il dott. __________

ha osservato in particolare quanto segue:

" (…) Come

già indicato in precedenza, un intervento chirurgico alla spalla che ha

comportato, tra l’altro, una capsulotomia circonferenziale che incide sulla

risalita della testa omerale, intervento proposto per una sinovialite residua

in una cuffia dei rotatori definita dal perito CO 1 “integra”, dato riferito

però al rapporto del Prof. __________ dell’anno prima, non può non aver

modificato direzionalmente l’evoluzione del degrado di tale spalla che,

oltretutto, è vittima di due ulteriori infortuni di cui l’ultimo in data

14.3.2017

Pertanto i postumi chirurgici hanno indotto una modifica direzionale

dell’eventuale patologia degenerativa che colpisce chi invecchia. In base a

questi dati e agli ulteriori esami, l’apprezzamento che risulta fondato su un

rapporto antecedente di un anno, (quello del Professor __________), risulta

obsoleto e superato.” (allegato al doc. XXIX)

Infine, in data 21 agosto

2017, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha ancora formulato alcune

osservazioni in merito a quanto sostenuto dal reumatologo consultato

dall’assicurata:

" (…) Tengo

subito a precisare che per quanto riguarda il peggioramento direzionale non ho

nulla da obbiettare a quanto sostenuto dal dott. med. __________. Anche ammesso

che vi fosse stata una patologia degenerativa preesistente all’infortunio del

2013.

i successivi interventi ne hanno sicuramente cambiato direzionalmente

l’evoluzione.

Per quanto riguarda inoltre la valutazione della mia esigibilità

tengo a precisare che questa esigibilità è stata da me redatta in base

all’esame clinico da me effettuato all’assicurata in data 25.07.2016 in

occasione della visita di chiusura. La valutazione del prof. __________

intraoperatoria per quanto riguarda l’integrità della cuffia rotatoria non ha

assolutamente influito sulla mia decisione per quanto riguarda l’esigibilità.

Esigibilità che tiene conto dello stato critico della spalla sinistra

dell’assicurata con un’importante limitazione funzionale. (…)” (allegato al

doc. XXXII)

2.5

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione

a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della

lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è

consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza

indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un

altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo

sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto

delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte

europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che

gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti

dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.6

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben

considerato, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di ___________, specialista

proprio nella materia che qui interessa, a margine della visita di chiusura del

25.

luglio 2016 (cfr. doc. 300), senza che si riveli necessario procedere

a ulteriori atti istruttori, ragione per la quale, tenuto conto del solo danno

infortunistico, la ricorrente va ritenuta totalmente abile in attività leggere

dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di

attrezzi, che non implicano l’utilizzo degli arti superiori al di sopra del

piano orizzontale.

Del resto, gli impedimenti

funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si

tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche

solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato

in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA

35.1998.63

del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata

dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

La valutazione

dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche

alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti

assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile

in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza

dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco.".

Nella STFA U 200/02 del 20

maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un

infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito

l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura

pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In un giudizio I 27/06 e U

18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla

e del braccio destro dominante.

In una sentenza 35.2013.74

dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,

questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività

lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito

l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

Infine, in una sentenza

35.2017.10

del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al

lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato

dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di

Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un

amputato del braccio destro.

Questo Tribunale non

ignora il tenore delle obiezioni sollevate dallo specialista privatamente

consultato dall’assicurata (cfr. supra, consid. 2.4.), tuttavia le

medesime non appaiono suscettibili di generare dei dubbi - nemmeno lievi -

circa la fondatezza dell’apprezzamento enunciato dal medico di __________ (la

medesima conclusione s’impone peraltro anche per il referto 20 ottobre 2016 del

dott. __________ – doc. 295).

Da un lato, non può essere

ignorato che, così come da lui stesso precisato (cfr. doc. XXIII e allegato al

doc. XXXII), il dott. __________ ha valutato l’esigibilità lavorativa in

funzione di uno stato non risolto a livello della spalla sinistra (e le

gravi limitazioni funzionali da lui descritte ne sono la dimostrazione).

Dall’altro, va ribadito

che l’esigibilità lavorativa formulata dal medico di __________ rientra

perfettamente nella casistica di coloro che hanno riportato dei danni agli arti

superiori.

Va

inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice

Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro

accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori

di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a).

Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui

aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere

svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV

Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3

aprile 2009 consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008

del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente

monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem

ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für

Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur

noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im

weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung

und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.

Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls

überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei

Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr

eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem

hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten

ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."

Questa

giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17

ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui

l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono

possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno

ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora

eseguire soltanto dei lavori leggeri.

Il

TCA precisa infine che il parere del dott. __________ merita di essere seguito

anche nella misura in cui ha negato l’esistenza di un nesso di causalità

naturale tra gli infortuni assicurati e la problematica interessante il rachide

cervicale (cfr., in particolare, il doc. XII 1, p. 4). D’altronde, anche se

si volesse ammettere che l’uno o l’altro degli eventi traumatici occorsi a RI 1

ha (tutt’al più) aggravato transitoriamente lo stato morboso preesistente a

livello della colonna cervicale (al riguardo, si vedano le risultanze della RMN

del 16 novembre 2016 – doc. 305), è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza

federale (la quale ha ripreso l’opinione della dottrina medica dominante), un

aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato

degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa

di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo

un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011

consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29

novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3). Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 s.), ciò che non è il

caso nella presente fattispecie.

2.7

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per quanto

concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute, la ricorrente, nel 2016, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 50'475.10 (cfr. doc. 279).

Questo dato - desunto dalle

informazioni fornite dal datore di lavoro (cfr. doc. 268) e peraltro non

contestato dall’insorgente -, può essere fatto proprio dal TCA.

2.8

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido

possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione

dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente

ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

2.9

Nella presente fattispecie,

l’istituto assicuratore ha determinato il reddito ancora esigibile dall’assicurata,

mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che

nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare

tenuto conto del danno alla salute, e meglio l’impiegato al montaggio presso la

__________ di __________, l’addetto al controllo della qualità presso la __________

di __________, l’aiuto orologiaio presso la __________ di __________, l’operatore

laser presso la __________ di __________ e, infine, lo specialista in fibre

ottiche presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte

percepivano in media nel 2016 un reddito annuo pari a fr. 44'743.40 (doc. 279).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 279 si evince che sono 76 i posti di lavoro che entrano in considerazione,

che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 32’312 e a fr.

65'000, e infine che quello medio è di fr. 44'927.

Il TCA constata che il

valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 44'743.40) è inferiore

alla media dei salari medi (fr. 44'927), ragione per la quale non vi possono

essere dubbi circa la rappresentatività del reddito da invalido stabilito in

base alle DPL.

In conclusione - assodato

che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le

limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute che entra in linea di

conto, aspetto riguardo al quale l’insorgente non ha d’altronde sollevato

alcuna specifica obiezione -, il reddito da invalido è stato validamente

determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 44'743.40.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

2.10

Il grado

di invalidità della ricorrente - determinato confrontando i fr. 44'743.40 al

reddito che ella avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè

fr. 50'475.10, risulta essere dell’11.35%, arrotondato al 11% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p.

41).

Visto che con la decisione

su opposizione impugnata all’assicurata è stata accordata proprio una rendita

d’invalidità dell’11%, il suo ricorso non può essere accolto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti