35.2017.2
Confermato il grado d'invalidità stabilito dall'amministrazione (reddito da invalido determinato con il metodo delle DPL)
2 ottobre 2017Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.2
mm
Lugano
2 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 novembre 2016 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 maggio 2013, RI 1,
dipendente della __________ di __________ (con un pensum del 50%) in
qualità di aiuto venditrice e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1, è rimasta vittima di un trauma contusivo alla spalla
sinistra mentre stava scaricando delle casse da una paletta.
L’esame di artro-RMN
dell’11 settembre 2013 ha evidenziato, segnatamente, un’importante tendinosi
del sovraspinato con lesione parziale verso omerale (doc. 39).
Il caso è stato assunto
dall’istituto assicuratore, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni
di legge.
Nel corso del mese di
gennaio 2014, l’assicurata è stata sottoposta a un intervento artroscopico con
ricostruzione dei tendini sottoscapolare e sovraspinato, acromioplastica e
tenotomia del capolungo del bicipite della spalla sinistra (cfr. doc. 63).
1.2. Il 13 gennaio 2015,
l’assicurata è rimasta vittima di un secondo evento infortunistico: scendendo
la scala esterna di casa, è scivolata e ha contuso la parte sinistra del corpo,
dal piede alla spalla (cfr. doc. 162).
1.3. In data 3 febbraio 2016 ha
avuto luogo un’ulteriore artroscopia con prelievi bioptici e artrolisi con
dosata decompressione sottoacromiale della spalla sinistra (cfr. doc. 222).
1.4. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 15 settembre 2016, l’CO 1 ha posto l’assicurata al
beneficio di una rendita d’invalidità dell’11% a contare dal 1° settembre 2016 e
di un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 15% (cfr. doc. 281).
A seguito dell’opposizione
interposta dal RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 290 e doc. 297), in
data 24 novembre 2016, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. 300).
1.5. Con tempestivo ricorso del 5
gennaio 2017, RI 1, sempre rappresentata dall’RA 1, ha chiesto, in via
principale, il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto per complemento
istruttorio e, in via subordinata, che venga confermata l’incapacità
lavorativa del 50% in attività leggera e ricalcolato il grado di rendita in suo
favore, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) In
data 13 dicembre 2016, il Dr. __________ riferisce dei risultati di
un’ecografia dinamica della spalla sx dalla quale si evince una tendinosi del
sovraspinato e del biceps C.L, capsulite retrattile ed alterazioni
cicatrizziali a livello della borsa sottoacromiale con funzionalità ridotta.
Dal profilo clinico sia per quanto riguarda l’infortunio alla
spalla sx del 7 maggio 2013 (…), sia, a dire del dr. __________, anche alla
luce delle possibili conseguenze post infortunistiche dell’infortunio del 13
gennaio 2015 (…) sarebbe necessaria una nuova valutazione della situazione
clinica dell’assicurata, in particolare eseguendo un ulteriore artro TAC così
come indicato dal dr. __________ (Doc. B, C, D, E).
In ogni qual modo, le nuove indagini effettuate già oggettivano
uno stato clinico diverso da quello ritenuto dalla CO 1 che merita di essere
rivalutato, chiediamo dunque che venga dato il mandato alla CO 1 di svolgere
una nuova Artro TAC e che in seguito venga rivalutata la capacità lavorativa
residua e le limitazioni funzionali dell’assicurata alla luce delle nuove
risultanze oggettive e di una più accurata valutazione della funzionalità,
eventualmente anche tenendo conto di possibili postumi infortunistici legati
all’infortunio del 13 gennaio 2015.” (doc. I, p. 5)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. Il 9 marzo 2017, l’assicurata
ha prodotto ulteriore documentazione medica e si è in sostanza riconfermata
nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. X + allegati).
L’istituto assicuratore ha
preso posizione in proposito il 23 marzo 2017, producendo un apprezzamento,
datata 20 marzo 2017, del dott. __________ (doc. XII + allegato).
1.8. Nel corso del mese di maggio
2017, l’insorgente ha versato agli atti una nuova certificazione del dott. __________
e il rapporto relativo all’artro-RMN della spalla sinistra effettuata il 27
aprile 2017 (doc. XVIII + allegati).
L’amministrazione si è
espressa in proposito in data 1° giugno 2017 (doc. XX).
1.9. Il 7 giugno 2017, questa
Corte ha interpellato il medico __________ dell’CO 1, il quale è stato invitato
a pronunciarsi sugli esiti dell’artro-RMN della spalla sinistra del 27 aprile
2017 (doc. XXII).
La risposta del dott. __________
è pervenuta il 14 giugno 2017 (allegato al doc. XXIII).
L’assicuratore convenuto
ha formulato le proprie osservazioni il 22 giugno 2017 (cfr. doc. XXVI), mentre
la ricorrente lo ha fatto in data 14 luglio 2017 (doc. XXIX + allegati).
Il 22 agosto 2017,
l’istituto assicuratore ha versato agli atti un ulteriore apprezzamento del
proprio medico fiduciario (cfr. doc. XXXII + allegato).
La relativa presa di
posizione dell’assicurata è datata 13 settembre 2017 (doc. XXXVI).
2.1. Nella concreta evenienza,
l’oggetto della lite è circoscritto all’entità della rendita d’invalidità
spettante a RI 1, a dipendenza degli infortuni assicurati.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza
se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o
considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non
considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4
Nella concreta evenienza,
l’assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all’assicurata una rendita
d’invalidità dell’11% a contare dal 1° settembre 2016, facendo essenzialmente
capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione
espressa dal medico __________ a margine della visita di chiusura del 25 luglio
2016.
(cfr. doc. 300, p. 5 s.).
In quell’occasione, dopo
aver definito stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche (“Da
ulteriori provvedimenti medici non vi è da attendere un netto sostanziale
miglioramento.”), il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, ha così descritto l’esigibilità lavorativa dell’assicurata:
" (…) L’assicurata
può molto spesso sollevare pesi leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei
fianchi. Talvolta pesi fino a 10 kg ma mai più pesi superiori ai 10 kg.
L’assicurata può molto spesso sollevare anche oltre l’altezza del petto pesi
fino a 5 kg ma mai superiori ai 5 kg. Molto spesso può effettuare lavori
leggeri di precisione. Talvolta lavori medi ma mai più lavori pesanti o molto
pesanti. Molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione della
mano. Non può mai più fare lavori sopra la testa. Molto spesso può fare la
rotazione del busto, mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti così
come quella in piedi inclinata in avanti. Molto spesso può mantenere la posizione
inginocchiata e con ginocchia in flessione. Nessuna limitazione per quanto
riguarda la posizione seduta e in piedi. Nessuna limitazione per quanto
riguarda gli spostamenti, tranne salire e scendere le scale a pioli che può
essere effettuato soltanto talvolta.
L’uso delle mani può essere utilizzato molto spesso.
Nessun problema per quanto riguarda l’equilibrio.” (doc. 262, p.
5)
Dalle carte processuali
emerge inoltre che, nel corso del mese di ottobre 2016, l’assicurata ha
privatamente consultato il chirurgo ortopedico dott. __________, il quale ha
consigliato l’esecuzione di un’artro-TAC della spalla sinistra per verificare
il sospetto di una lesione della cuffia dei rotatori. Per quanto riguarda la
capacità lavorativa, egli ha ritenuto adeguata un’inabilità del 50% nella
professione di cassiera presso la __________ di __________ (cfr. doc. 295).
Chiamato a prendere
posizione sul contenuto del rapporto del dott. __________, con apprezzamento
del 21 novembre 2016, il medico di __________ ha segnatamente espresso le
seguenti considerazioni:
" (…) Il
rapporto del dott. med. __________ non apporta nessuna valutazione oggettiva
che si discosta dalla mia valutazione clinica al momento della chiusura del
25.07.2016
È onere dell’assicurata di dimostrare un netto e sostanziale
peggioramento oggettivabile rispetto alla visita di chiusura. Un’artro-TAC
quindi ritengo debba essere assunta dalla rispettiva cassa malati. Del resto
trovo abbastanza strano il fatto che dapprima l’assicurata si rivolge al dott.
med. __________ per cercare un aiuto nel migliorare l’attuale situazione,
d’altra parte si dichiara molto timorosa nell’affrontare un ulteriore percorso
terapeutico peraltro non chirurgico come proposto dal dott. med. __________ e l’assicurata
si riserva quindi di consultarsi con i famigliari.” (doc. 299, p. 2)
Unitamente alla propria
impugnativa, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica.
L’esame di RMN cervicale
del 16 novembre 2016 ha evidenziato la presenza di una lieve antero-listesi di
C3 su C4 su base degenerativa per grave faccettopatia a destra, come pure di
una stenosi multifattoriale del neuroforame destro con possibile conflitto
sulla radice di C4 a destra (cfr. doc. 305).
Questo invece il tenore
del referto 13 dicembre 2016 del dott. __________, spec. FMH in reumatologia:
" (…) L’ecografia
[della spalla sinistra, n.d.r.] eseguita il giorno successivo mostra tendinosi
del sovraspinato e del bicipite, capsulite retrattile ed alterazioni
cicatriziali della BSAD con ridotta funzionalità.
In questo quadro non può essere sganciato dall’intervento
precedente che è stato effettuato in regime LAINF e quindi deve ancora essere
ascritto a LAINF, il paziente può giovarsi di una terapia infiltrativa con
ozono, mobilizzazione e fisioterapia intensiva e eventualmente anche blocco del
sovraspinato (in terapia del dolore, da anestesista) con mobilizzazione
successiva.
A mio giudizio questo deve essere il procedimento anche per
evitare ulteriori peggioramenti.” (doc. 306)
Agli atti figura il referto
afferente all’ecografia dinamica della spalla sinistra a cui ha fatto accenno
il dott. __________, dal quale risulta che RI 1 è portatrice di una tendinosi
del sovraspinato e del capolungo del bicipite, di una capsulite retrattile e
d’alterazioni cicatriziali a livello della borsa sottoacromiale (cfr. doc. F
1).
Con apprezzamento del 20
marzo 2017, il medico fiduciario dell’amministrazione ha criticamente
commentato il contenuto delle certificazioni agli atti dello specialista
consultato dalla ricorrente. In particolare, egli si è espresso nei seguenti
termini:
" (…) devo
qui sostenere che in occasione della mia valutazione di esigibilità sostenevo
che la paziente poteva sollevare pesi fino a 5 kg frequentemente. Poteva
sollevare con limitazioni pesi fino a 10 kg e fino all’altezza dei fianchi.
Poteva sollevare oltre il livello del petto pesi fino a 5 kg frequentemente ma
mai più pesi oltre i 5 kg. Si tratta di un’esigibilità quindi molto ridotta che
non necessita di particolari prove dinamiche effettive. La valutazione
funzionale con pesi effettivi viene riservata a quei casi in cui si sospetti e
si verifichi una importante discrepanza tra i reperti oggettivi e i disturbi
accusati dall’assicurata. (…).
Nel caso specifico essendo la limitazione funzionale da me espressa
molto ridotta, non ritenevo necessario sottoporre l’assicurata ad un esame EFL
a __________. La ecografia dinamica della spalla eseguita dal dott. med. __________
ha evidenziato uno stato aderenziale, cicatriziale ma nessun segno per una
nuova rottura della cuffia ciò che conferma anche l’ipotesi espressa dal dott.
med. __________. I dati emersi dalla ecografia dinamica del dott. med. __________
quindi non aggiungono nessuna novità a quanto non si sapesse già in precedenza.
Per quanto riguarda la problematica della colonna cervicale
preciso qui che sia a seguito dell’infortunio del 2013 che dell’infortunio del
2015.
non emerge che la colonna cervicale sia stata mai coinvolta
nell’infortunio. (…).
Tali indagini [radiografia e RMN cervicale, n.d.r.] hanno escluso
una patologia di origine post-traumatica in relazione agli infortuni
sopradescritti. Per quanto riguarda l’eventuale esame elettroneuromiografico
con visita neurologica proposta dal dott. med. __________ ritengo che questa
non vada a carico della CO 1 in quanto mai in nessun rapporto dal 2013 a oggi è
stata verificata una patologia di origine neurologica conseguente
all’infortunio. Tale indagine servirebbe quindi a modificare e accertare una
problematica complessiva della radice C4 come dalla risonanza magnetica della
colonna cervicale non concernente i problemi post-infortunistici.
(…).
Più sotto si legge che l’esame obbiettivo della spalla sinistra presenza
scrosci e scatti con limitazione funzionale determinata più dalla astenia che
dal dolore. Questa mancanza di forza condiziona una limitazione funzionale
soggettiva mentre la mobilizzazione passiva non mostra questi limiti. Trattandosi
di una capsulite adesiva retrattile non si capisce come mai la mobilizzazione
passiva non mostra delle limitazioni funzionali, del resto lo stesso dott. med.
__________ sostiene che la mancanza di forza condiziona una limitazione
funzionale soggettiva ciò significa che neppure il dott. med. __________ riesce
a oggettivare la mancanza della forza.” (doc. XII 1, p. 3 s.)
Qui di seguito la replica
del dott. __________, contenuta nel suo rapporto del 5 aprile 2017:
" (…) anche
in base a questo apprezzamento risulta che la valutazione del porto dei pesi
non è stata fatta ma sicuramente in base all’esame clinico i pesi sopportabili
presupposti da dr. __________ risultano utopici.
Oltretutto dall’ecografia risulta anche una cicatrice ed una
capsulite retrattile, e la cicatrice deriva di solito da un evento lesionale.
Si allega l’ecografia della spalla che oggettivamente contraddice quanto
sostenuto dal Dr. __________; (…).
Allo scopo era anche stata richiesta una visita neurologica con
esame elettromiografico per compendiare questa valutazione anche dal punto di
vista neurologico ma questa non è stata fatta. Pertanto, per una corretta
valutazione, a mio giudizio, è necessario che venga verificato anche il
versante neurologico e che si pongano dei limiti ponderali ben precisi, questi
vengano valutati in maniera idonea e non in maniera presuntiva visto che da questa
valutazione dipende il futuro economico della paziente e il suo destino
professionale.” (allegato al doc. XVIII)
In corso di causa, il TCA
ha chiesto al dott. __________ di esaminare il referto relativo all’artro-RMN
della spalla sinistra eseguita nel frattempo (il 27 aprile 2017) e di
comunicare se dal medesimo emergono elementi suscettibili di modificare la sua
valutazione dell’esigibilità lavorativa (doc. XXII).
Questa la risposta fornita
dal medico __________ dell’CO 1 il 12 giugno 2017:
" (…) La
artro-RM eseguita in data 27.04.2017 ha evidenziato una lesione parziale
borsale del sovraspinato. Queste lesioni sulla superficie borsale e non
intra-articolari sono dovute ad un problema di attrito sotto-acromiale e non di
origine post-traumatica.
Per quanto riguarda questa rottura parziale alla inserzione del
sottoscapolare non è stata evidenziata durante l’artroscopia eseguita dal prof.
dott. med. __________ in data 03.02.2016 che ha visionato la cuffia rotatoria
sia dal punto di vista intra-articolare che dal punto di vista
extra-articolare.
Durante tale intervento la cuffia era stata giudicata
completamente intatta. Questa eventuale lesione parziale del sottoscapolare è
quindi non in relazione causale con l’infortunio in causa, del resto di questa
situazione post-traumatica non risolta è stata debitamente tenuta in
considerazione nella mia visita di chiusura del 25.07.2016 dove ponevo delle
evidenti limitazioni nel sollevamento di pesi oltre i 5 kg nei lavori sopra
l’orizzontale e per attività più gravose.” (doc. XXIII)
Da parte sua, il dott. __________
ha osservato in particolare quanto segue:
" (…) Come
già indicato in precedenza, un intervento chirurgico alla spalla che ha
comportato, tra l’altro, una capsulotomia circonferenziale che incide sulla
risalita della testa omerale, intervento proposto per una sinovialite residua
in una cuffia dei rotatori definita dal perito CO 1 “integra”, dato riferito
però al rapporto del Prof. __________ dell’anno prima, non può non aver
modificato direzionalmente l’evoluzione del degrado di tale spalla che,
oltretutto, è vittima di due ulteriori infortuni di cui l’ultimo in data
14.3.2017
Pertanto i postumi chirurgici hanno indotto una modifica direzionale
dell’eventuale patologia degenerativa che colpisce chi invecchia. In base a
questi dati e agli ulteriori esami, l’apprezzamento che risulta fondato su un
rapporto antecedente di un anno, (quello del Professor __________), risulta
obsoleto e superato.” (allegato al doc. XXIX)
Infine, in data 21 agosto
2017, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha ancora formulato alcune
osservazioni in merito a quanto sostenuto dal reumatologo consultato
dall’assicurata:
" (…) Tengo
subito a precisare che per quanto riguarda il peggioramento direzionale non ho
nulla da obbiettare a quanto sostenuto dal dott. med. __________. Anche ammesso
che vi fosse stata una patologia degenerativa preesistente all’infortunio del
2013.
i successivi interventi ne hanno sicuramente cambiato direzionalmente
l’evoluzione.
Per quanto riguarda inoltre la valutazione della mia esigibilità
tengo a precisare che questa esigibilità è stata da me redatta in base
all’esame clinico da me effettuato all’assicurata in data 25.07.2016 in
occasione della visita di chiusura. La valutazione del prof. __________
intraoperatoria per quanto riguarda l’integrità della cuffia rotatoria non ha
assolutamente influito sulla mia decisione per quanto riguarda l’esigibilità.
Esigibilità che tiene conto dello stato critico della spalla sinistra
dell’assicurata con un’importante limitazione funzionale. (…)” (allegato al
doc. XXXII)
2.5
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione
a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della
lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è
consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza
indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un
altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo
sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto
delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che
gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti
dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.6
Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben
considerato, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di ___________, specialista
proprio nella materia che qui interessa, a margine della visita di chiusura del
25.
luglio 2016 (cfr. doc. 300), senza che si riveli necessario procedere
a ulteriori atti istruttori, ragione per la quale, tenuto conto del solo danno
infortunistico, la ricorrente va ritenuta totalmente abile in attività leggere
dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di
attrezzi, che non implicano l’utilizzo degli arti superiori al di sopra del
piano orizzontale.
Del resto, gli impedimenti
funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,
usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si
tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche
solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato
in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA
35.1998.63
del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata
dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
La valutazione
dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche
alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti
assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile
in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza
dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco.".
Nella STFA U 200/02 del 20
maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un
infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito
l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura
pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo
ortopedico.
In un giudizio I 27/06 e U
18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza
8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a
tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che
presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla
e del braccio destro dominante.
In una sentenza 35.2013.74
dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,
questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività
lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito
l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
Infine, in una sentenza
35.2017.10
del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al
lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato
dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di
Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un
amputato del braccio destro.
Questo Tribunale non
ignora il tenore delle obiezioni sollevate dallo specialista privatamente
consultato dall’assicurata (cfr. supra, consid. 2.4.), tuttavia le
medesime non appaiono suscettibili di generare dei dubbi - nemmeno lievi -
circa la fondatezza dell’apprezzamento enunciato dal medico di __________ (la
medesima conclusione s’impone peraltro anche per il referto 20 ottobre 2016 del
dott. __________ – doc. 295).
Da un lato, non può essere
ignorato che, così come da lui stesso precisato (cfr. doc. XXIII e allegato al
doc. XXXII), il dott. __________ ha valutato l’esigibilità lavorativa in
funzione di uno stato non risolto a livello della spalla sinistra (e le
gravi limitazioni funzionali da lui descritte ne sono la dimostrazione).
Dall’altro, va ribadito
che l’esigibilità lavorativa formulata dal medico di __________ rientra
perfettamente nella casistica di coloro che hanno riportato dei danni agli arti
superiori.
Va
inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro
accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori
di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a).
Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui
aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere
svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV
Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3
aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008
del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente
monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:
" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem
ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für
Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur
noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im
weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung
und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.
Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls
überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei
Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr
eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem
hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten
ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."
Questa
giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17
ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui
l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono
possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno
ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora
eseguire soltanto dei lavori leggeri.
Il
TCA precisa infine che il parere del dott. __________ merita di essere seguito
anche nella misura in cui ha negato l’esistenza di un nesso di causalità
naturale tra gli infortuni assicurati e la problematica interessante il rachide
cervicale (cfr., in particolare, il doc. XII 1, p. 4). D’altronde, anche se
si volesse ammettere che l’uno o l’altro degli eventi traumatici occorsi a RI 1
ha (tutt’al più) aggravato transitoriamente lo stato morboso preesistente a
livello della colonna cervicale (al riguardo, si vedano le risultanze della RMN
del 16 novembre 2016 – doc. 305), è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza
federale (la quale ha ripreso l’opinione della dottrina medica dominante), un
aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato
degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa
di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo
un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011
consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29
novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3). Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 s.), ciò che non è il
caso nella presente fattispecie.
2.7
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Per quanto
concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni
resistente, senza il danno alla salute, la ricorrente, nel 2016, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 50'475.10 (cfr. doc. 279).
Questo dato - desunto dalle
informazioni fornite dal datore di lavoro (cfr. doc. 268) e peraltro non
contestato dall’insorgente -, può essere fatto proprio dal TCA.
2.8
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido
possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione
dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente
ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.
; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1
consid. 5.
2.9
Nella presente fattispecie,
l’istituto assicuratore ha determinato il reddito ancora esigibile dall’assicurata,
mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che
nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare
tenuto conto del danno alla salute, e meglio l’impiegato al montaggio presso la
__________ di __________, l’addetto al controllo della qualità presso la __________
di __________, l’aiuto orologiaio presso la __________ di __________, l’operatore
laser presso la __________ di __________ e, infine, lo specialista in fibre
ottiche presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte
percepivano in media nel 2016 un reddito annuo pari a fr. 44'743.40 (doc. 279).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella
di cui al doc. 279 si evince che sono 76 i posti di lavoro che entrano in considerazione,
che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 32’312 e a fr.
65'000, e infine che quello medio è di fr. 44'927.
Il TCA constata che il
valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 44'743.40) è inferiore
alla media dei salari medi (fr. 44'927), ragione per la quale non vi possono
essere dubbi circa la rappresentatività del reddito da invalido stabilito in
base alle DPL.
In conclusione - assodato
che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le
limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute che entra in linea di
conto, aspetto riguardo al quale l’insorgente non ha d’altronde sollevato
alcuna specifica obiezione -, il reddito da invalido è stato validamente
determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 44'743.40.
Decurtazioni sul reddito
da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
2.10
Il grado
di invalidità della ricorrente - determinato confrontando i fr. 44'743.40 al
reddito che ella avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè
fr. 50'475.10, risulta essere dell’11.35%, arrotondato al 11% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p.
41).
Visto che con la decisione
su opposizione impugnata all’assicurata è stata accordata proprio una rendita
d’invalidità dell’11%, il suo ricorso non può essere accolto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti