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Decisione

35.2017.20

Nel 07/2011 assicurata investita con trauma cranico e contusione emisoma sx. Confermata estinzione diritto prest. da 09/2011 poiché disturbi residui - non oggettivabili - non costituiscono conseguenza

28 agosto 2017Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i sanitari avevano diagnosticato un trauma cervicale, nonché delle contusioni a

livello della spalla, del gomito e della caviglia sinistra.

Da

parte sua, il TCA ha classificato nella categoria degli infortuni di media gravità

in senso stretto, l’incidente della circolazione nel quale un’assicurata era

stata investita sulle strisce pedonali lamentando una frattura del sacro e

ischio-pubica (frattura del Malgaigne), una frattura del corpo vertebrale di L5

a destra, una frattura del processo trasverso del corpo vertebrale di L4,

nonché una contusione dell’emitorace sinistro (cfr. STCA 35.2014.9 del 9

ottobre 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato; si veda pure la

STCA 35.2012.30 del 13 maggio 2013 consid. 2.4.6, anch’essa cresciuta in

giudicato).

In

tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.4.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario

che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri.

In

una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR

2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa,

occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF

8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich

imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind

bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung

einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).

Sebbene in ogni infortunio

di media gravità sia insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia

ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non

pubblicato della DTF 137 V 199), il sinistro qui in discussione, secondo il

TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o spettacolari.

Al riguardo, è utile

precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da

valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive,

rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In

ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale

non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid.

Considerandi

3.5.1

non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica

dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito.

Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011

del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

Del resto, l'Alta Corte

federale è giunta alla medesima conclusione nel caso, citato in precedenza, di

un’assicurata investita da un’automobile mentre attraversava le strisce

pedonali (cfr. STF U 228/06 del 4 maggio 2007 consid. 3.5).

Nell’infortunio del luglio 2011, l’assicurata ha riportato un

trauma cranico lieve e delle contusioni interessanti le parti molli

dell’emicorpo sinistro (cfr. doc. 5). Nel prosieguo, ella ha essenzialmente

lamentato delle cefalee, risultate prive di sostrato organico, e una

sintomatologia ansioso-depressiva.

A proposito di questo

criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze

infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non

basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza

di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di

lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare

importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la

mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18

agosto 2014, consid. 6.2.2).

Tenuto conto

di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può parlare di

lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la

STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata

vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a

sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del

gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto,

anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008

consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da

un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione

toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite

lacero-contuse alla parte sinistra del volto).

Inoltre, nessun elemento

all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una

cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

Ora,

considerato che per le problematiche di natura ortopedica l’eziologia

traumatica va negata, al più tardi (trattandosi della problematica lombare), a

partire dal mese di settembre 2011 e tenuto conto che le turbe psichiche,

così come i disturbi privi di sostrato organico oggettivabile (in casu, le

cefalee), non vanno considerati nella valutazione dell’adeguatezza secondo la

“psico-prassi” (al riguardo, si vedano i principi

giurisprudenziali che sono stati esposti in precedenza a titolo di premessa),

nella concreta evenienza, possono essere a priori ritenuti insoddisfatti

i criteri della durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei disturbi

somatici persistenti, del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni

rilevanti intervenute, nonché del grado e la durata dell'incapacità lavorativa.

Sulla scorta di quanto

precede, si deve concludere che i disturbi denunciati da RI 1 a far tempo dal

settembre 2011, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento

traumatico assicurato.

Facendo difetto

l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza

del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del

30.

ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05

del 28 maggio 2007, consid. 5.2).

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore resistente ha

dichiarato estinto a contare dal settembre 2011 il diritto alle prestazioni

dipendente dal sinistro dell’8 luglio 2011, merita dunque di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti