35.2017.22
Negato obbligo alle prestazioni da parte del'assicuratore in quanto l'assicurato non ha reso verosimile l'insorgenza di un infortunio
4 luglio 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2017.22
mm
Lugano
4 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2017 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 aprile 2016, la
ditta __________ di __________ ha comunicato quanto segue all’CO 1:
" (…).
Il sig. RI 1 questa mattina sul cantiere a __________, ca. alle
ore 7.30 (arrivato 7.14), ha avuto una discussione con il ns. sig. __________
(direttore tecnico) al termine della quale ha abbandonato il cantiere
comunicandogli che si sarebbe messo in malattia. Il sig. RI 1 era abile al 100%
e non presentava sintomi di malessere. Alle 11.30 ha portato due certificati
per un presunto infortunio. Abbiamo chiamato il dr. __________ per chiedergli
ragguagli che non ci ha potuto dare. Lo studio del dr. __________ era già
chiuso.” (doc. 4)
Agli atti figura il
rapporto 14 aprile 2016 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________,
dal quale risulta che RI 1 sarebbe caduto “… accidentalmente stamattina al
lavoro con ricezione diretta alla schiena e spalla destra addotta e flessa,
riferisce dolore in questa sede.”. Il dott. __________ ha quindi diagnosticato contusioni
alla spalla destra e alla colonna lombare e attestato una totale inabilità
lavorativa sino al 15 aprile 2016 (cfr. doc. 5).
Con certificazione sempre
datata 14 aprile 2016, il dott. __________ ha invece dichiarato l’assicurato
inabile al lavoro sino al 30 aprile 2016 (cfr. doc. 3).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 10 ottobre 2016, l’istituto
assicuratore ha rifiutato l’assunzione del caso ab initio, ritenendo che
l’evento annunciato non fosse stato provato con il grado della probabilità
preponderante (cfr. doc. 78).
A seguito dell’opposizione
interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 79), in data 8
febbraio 2017, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 89).
1.3. Con tempestivo ricorso del 9
marzo 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati
all’amministrazione per nuova decisione. Questi gli argomenti sviluppati
dall’insorgente:
" (…).
Dalla documentazione medica agli atti si è sempre parlato di un
infortunio. Dalla diagnosi traspare, a nostro parere, che non possa essere
contestato che si tratta di infortunio. Non si fosse trattato di infortunio,
sicuramente tutta la procedura medica effettuata non sarebbe stata necessaria.
Dal certificato medico Lainf del 27.4.2016 trasmesso alla CO 1 si
indica che si è trattato di infortunio.
Dalle testimonianze agli atti della CO 1 ci sono delle
dichiarazioni che divergono l’una dall’altra, ciò che permette di affermare che
le stesse non giustificano in alcun modo la decisione poi presa dalla CO 1 che
non si tratta di infortunio. Infatti riteniamo che la dichiarazione fatta dal
signor RI 1 è quella rilevante per il giudizio di causa. Gli attori presenti
non sono stati in grado di chiaramente spiegare quanto accaduto.
In data 6.6.2016 è stato redatto il rapporto della CO 1 – sig. __________
– con il signor RI 1, in cui si spiega dettagliatamente quanto avvenuto.
Ricordiamo che già nell’ottobre 2015 il signor RI 1 aveva subito un infortunio
con interessamento anche della spalla, caso regolarmente accettato dalla CO 1.”
(doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII + allegato).
Fatti
1.5. In data 9 giugno 2017,
l’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr.
doc. XI).
Considerandi
2.1
Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare il proprio
obbligo a prestazioni a proposito del danno alla salute denunciato dall’insorgente,
oppure no.
Il TCA osserva che, con la
decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore ha rifiutato ab
initio l’assunzione del caso, a titolo principale, poiché “… non può
essere ammesso che l’assicurato abbia reso verosimile il fatto di essere
incorso in un infortunio il 14.4.2016” e, a titolo sussidiario, in
quanto farebbe difetto un nesso di causalità naturale tra il danno alla spalla
destra e “… la caduta così come descritta dall’assicurato …” (doc. 89, p. 4).
2.2
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.3
L'art.
4.
LPGA così definisce l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghèlew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4
Conformemente alla
giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Se egli non soddisfa
questa esigenza, fornendo delle indicazioni incomplete, imprecise oppure
contraddittorie circa lo svolgimento dell’evento, che non consentono di rendere
verosimile l’esistenza di un infortunio, l’assicurazione non é tenuta a
prendere a carico il caso (cfr. DTF 116 V 136 consid. 4b e i
riferimenti ivi menzionati). Gli stessi principi sono applicabili alla
prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306
consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
Per un caso concreto in
cui il TCA ha applicato tali principi, si veda la STCA 35.2014.64 del 6 agosto
2015, confermata dal TF con la pronunzia 8C_666/2015 del 17 maggio 2016.
2.5
Nella concreta evenienza, con
scritto del 14 aprile 2016, la ditta __________, datrice di lavoro di RI 1, ha
comunicato all’assicuratore che quest’ultimo “… questa mattina alle 7.30
(orario in cui ha abbandonato il cantiere) era abile al 100% e non presentava
sintomi di malessere. Il presunto infortunio non è pertanto professionale. Il
dr. __________ non ci ha potuto dire il motivo dell’inabilità (2 giorni) e lo
studio del Dr. __________ era già chiuso (17 giorni di inabilità). Vi saremmo
grati se vi poteste informare in merito, richiedendo, se possibile, le relative
cartelle mediche oppure chiamandolo ad una visita da un vostro medico di
fiducia.” (doc. 1).
Dalle carte processuali
emerge che, il 14 aprile 2016, l’assicurato si è recato presso il PS dell’Ospedale
__________ di __________. Dal relativo referto risulta che egli ha dichiarato ai
sanitari di essere caduto accidentalmente sul lavoro con ricezione diretta
sulla schiena e la spalla destra. All’esame clinico, i medici hanno refertato
in particolare un dolore alla palpazione del capo lungo del bicipite e alla
rotazione interna ed esterna, come pure dolore alla palpazione paravertebrale
muscolare a livello di L3. La diagnosi posta in quell’occasione è quindi stata
quella di contusioni a livello della spalla destra e della colonna lombare.
L’insorgente è stato dichiarato inabile al lavoro dal 14 al 15 aprile 2016
(cfr. doc. 5).
Invitato dall’amministrazione
a precisare le circostanze del sinistro, RI 1 ha dichiarato che “il 14 aprile
2016, lavorando in cantiere, più precisamente scasserando dei pannelli
d’armatura, sono scivolato su un pannello bagnato e cadendo ho battuto sulla
spalla destra e sul fianco destro, inoltre il dito medio destro si è conficcato
in un chiodo.” (doc. 10, p. 1).
Con rapporto del 27 aprile
2016, il dott. __________ ha indicato di aver visitato l’assicurato il 14
aprile 2016 e di aver refertato una spalla destra dolente con movimenti
limitati, come pure una colonna lombare dolente con blocco (cfr. doc. 11).
In data 17 maggio 2016, il
ricorrente è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in fisiatria, su
ordine dell’assicuratore LAINF. Egli ha riferito che l’esame obiettivo della
spalla destra aveva evidenziato “non alterazioni cutanee e/o tumefazioni
localizzate e/o generalizzate. Palpazione ossea: esente da dolore riferito.
Palpazione delle parti molli: dolente il tendine del capo lungo del bicipite.
Motilità: abduzione e flessione limitate a 120° circa dal dolore. Rotazione
interna limitata con pollice al gluteo superiore. Whipple Test positivo per
dolore, ma non ipostenia del sovraspinoso. Non apparenti segni di instabilità
capsulo-legamentosa. Non deficit neurologici periferici all’arto superiore
destro.”. Lo specialista ha quindi auspicato l’esecuzione di un’artro-RM della
spalla destra “… al fine di una più approfondita determinazione dell’eventuale
danno traumatico subito dal paziente.” (cfr. doc. 16).
L’accertamento in
questione è stato eseguito il 25 maggio 2016 ed ha evidenziato la presenza di
una lesione parziale pre-inserzionale sul versante articolare del tendine del
sovraspinato (cfr. doc. 20).
In data 6 giugno 2016 RI 1
è stato sentito da un funzionario dell’amministrazione. In particolare, egli ha
affermato che “l’infortunio è capitato la mattina presto del 14 aprile 2016 in
un cantiere della ditta __________ a __________. Quel giorno stavo togliendo
dei pannelli d’armatura. Mentre portavo uno di questi sono scivolato su un
pannello di legno e sono caduto battendo la spalla destra e il fianco destro a
terra. Ho pure riportato una ferita al dito medio della mano destra con un
chiodo. Sostengo che in quel momento stavo ancora lavorando. Subito dopo ne è
nata una discussione con il titolare della ditta, signor __________ (per
questioni che non concernono questo caso d’infortunio). Durante la discussione
ho poi lasciato il cantiere per andare al pronto soccorso. Ho detto unicamente
che mi sarei recato al pronto soccorso.”.
L’assicurato ha inoltre
precisato che, al momento del fatto, “… era presente anche il mio collega
signor __________ (…). A mio modo di vedere il capocantiere __________ (…) in
quel momento si trovava vicino alla gru con il signor __________ e non nelle
esatte vicinanze.”.
Infine, egli ha ricordato
che, nell’ottobre 2015, mentre spostava “… un pannello del cassero di ferro
(100 chilogrammi) con l’aiuto di un collega, lo stesso mi è scivolato e mi è
finito su un piede. Io l’ho accompagnato con le braccia e ho subito anche un
contraccolpo alla spalla destra. (…). Mi ero rivolto al mio medico curante e
avevo comunicato anche i disturbi alla spalla destra. Quest’ultimo mi aveva
sottoposto anche a un controllo della spalla destra in data 29 ottobre 2015.
Avevo effettuato della fisioterapia per il piede e la spalla allo studio __________
a __________.” (doc. 28).
Sempre il 6 giugno 2016,
il funzionario dell’CO 1 ha proceduto pure all’audizione del titolare della __________,
__________, il quale ha dichiarato che “quella mattina avevo effettivamente
redarguito il signor RI 1 per il fatto che non aveva appoggiato bene una scala
contro il muro. Ci è stata una certa discussione e il dipendente mi si è
avvicinato ed in quel frangente è inciampato in un sasso. Faccio notare che io
non ho visto nessuna caduta a terra. (…). Al momento del fatto era presente
anche il signor __________ (…) e il capocantiere __________ (…)” (doc. 29).
Agli atti figurano inoltre
le dichiarazioni, raccolte dall’assicuratore LAINF sempre il 6 giugno 2016, dei
due dipendenti menzionati nella testimonianza del datore di lavoro.
__________ ha dichiarato
quanto segue:
" (…).
Ricordo bene quanto capitato in data 14 aprile 2016.
Mi trovavo accanto al direttore della ditta, signor __________
quando il signor RI 1, durante una discussione, si è avvicinato verso il
titolare ed è effettivamente inciampato in un sasso.
Non l’ho però visto cadere e urtare la spalla a terra.” (doc. 37)
Questa infine la versione
dei fatti descritta da __________:
" (…).
Il signor RI 1 si trovava accanto a me quando ha appoggiato la scala
contro il muro ed ha avuto una discussione con il datore di lavoro.
Nel momento in cui si è girato è scivolato a terra, non ricordo se
in maniera particolarmente violenta o meno. In seguito mi ha riferito di aver
battuto la spalla.” (doc. 72)
Questo Tribunale rileva
inoltre che, nel mese di gennaio 2017, l’insorgente è entrato in cura presso il
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia. Dal referto
del 27 gennaio 2017 risulta che, secondo quanto riferito dal paziente,
quest’ultimo “… mentre trasportava con un collega di lavoro un pannello di 100
kg., scivola provocando una distorsione della spalla destra. Da allora dolori,
impotenza funzionale al di sopra del piano orizzontale, dolori presenti anche
di notte.” (doc. 94).
2.6
Con la decisione su
opposizione impugnata, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a
prestazioni sostenendo, in via principale, che “… tenuto conto delle
informazioni raccolte dalla CO 1 presso il datore di lavoro non può essere
ammesso che l’assicurato abbia reso verosimile il fatto di essere incorso in un
infortunio il 14.4.2016.” (doc. 93, p. 3).
Da parte sua, il
patrocinatore dell’insorgente contesta la posizione dell’assicuratore
convenuto, facendo valere che, in presenza di testimonianze divergenti l’una
dall’altra, occorrerebbe considerare rilevante ai fini del giudizio quella
fatta da RI 1 in occasione della sua audizione del 6 giugno 2016 (cfr. doc. I).
Chiamata ora a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte condivide la conclusione a
cui è pervenuto l’CO 1.
In effetti, occorre
constatare che la versione dell’accaduto che il ricorrente ha fornito
compilando il questionario del 27 aprile 2016 (cfr. doc. 10), poi confermata in
occasione della sua audizione del 6 giugno 2016 (cfr. doc. 28) – mentre stava
trasportando un pannello d’armatura, è scivolato ed ha battuto a terra la
spalla e il fianco destro -, risulta contraddetta dalle dichiarazioni del
datore di lavoro e di due suoi colleghi, nessuno dei quali ha potuto confermare
la pretesa avvenuta traumatizzazione della spalla destra (__________e __________
hanno testimoniato di non aver visto l’insorgente cadere a terra dopo essere
inciampato in un sasso, __________ ha affermato che la traumatizzazione della
spalla destra, è una circostanza che gli è stata riferita soltanto in seguito
dal ricorrente medesimo).
Va inoltre rilevato che, a
margine del consulto del 27 gennaio 2017 presso il dott. __________,
l’insorgente stesso ha riferito una fattispecie in cui si ritrovano elementi contenuti
nella sua descrizione dell’evento del 14 aprile 2016 (la scivolata con
interessamento della spalla destra) e altri contenuti invece in quella che egli
ha fatto del sinistro occorso nel mese di ottobre 2015 (il trasporto di un
pannello del peso di 100 kg unitamente a un altro operaio).
Infine, non può nemmeno
essere ignorato che in occasione della visita presso il PS dell’Ospedale __________
di __________, quindi il giorno stesso in cui avrebbe avuto luogo il sinistro
in questione, il dott. __________ ha sì riscontrato dolore alla palpazione
della spalla destra (e della regione lombare), egli non ha tuttavia refertato la
presenza di segni esterni, quali ematomi, escoriazioni oppure tumefazioni,
come ci si sarebbe potuto ragionevolmente attendere dopo una caduta con
ricezione diretta sulla spalla e il fianco destro. Il sanitario del PS non ha invero
nemmeno riferito dell’esistenza di una lesione al dito medio della mano destra
dove, secondo quanto dichiarato dall’insorgente, sarebbe penetrato un chiodo
(cfr. doc. 10). Tali considerazioni valgono anche per la visita, sempre
avvenuta il 14 aprile 2016, presso il medico curante, dott. __________ (cfr.
doc. 11). Secondo il TCA, tutto ciò parla ulteriormente a sfavore
dell’insorgenza di un avvenimento traumatico.
Viste le incongruenze
appena esposte, questa Corte ritiene che, nella concreta evenienza, l’intervento
di un infortunio non sia stato dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, di modo che, in ossequio alla giurisprudenza citata al
considerando 2.4., l’istituto assicuratore resistente era legittimato a
rifiutare un relativo diritto alle prestazioni.
In tali condizioni, il TCA
può esimersi dall’approfondire quanto l’CO 1 ha sostenuto in via sussidiaria
(cfr. doc. 93, p. 3), ossia che, anche nell’ipotesi in cui ci si volesse
fondare sulla versione dell’accaduto contenuta nel verbale d’audizione
dell’insorgente, il danno alla salute riscontrato alla spalla destra non
potrebbe comunque essere imputato a quell’evento.
Esula dall’oggetto
litigioso la questione di sapere se la rottura parziale della cuffia dei
rotatori della spalla destra, diagnosticata intraoperativamente, possa essere
posta a carico dell’assicuratore LAINF convenuto a titolo di ricaduta
dell’evento infortunistico del 19 ottobre 2015.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti