Lexipedia

Decisione

35.2017.22

Negato obbligo alle prestazioni da parte del'assicuratore in quanto l'assicurato non ha reso verosimile l'insorgenza di un infortunio

4 luglio 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In data 9 giugno 2017,

l’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr.

doc. XI).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite è la

questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare il proprio

obbligo a prestazioni a proposito del danno alla salute denunciato dall’insorgente,

oppure no.

Il TCA osserva che, con la

decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore ha rifiutato ab

initio l’assunzione del caso, a titolo principale, poiché “… non può

essere ammesso che l’assicurato abbia reso verosimile il fatto di essere

incorso in un infortunio il 14.4.2016” e, a titolo sussidiario, in

quanto farebbe difetto un nesso di causalità naturale tra il danno alla spalla

destra e “… la caduta così come descritta dall’assicurato …” (doc. 89, p. 4).

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3

L'art.

4.

LPGA così definisce l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghèlew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4

Conformemente alla

giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Se egli non soddisfa

questa esigenza, fornendo delle indicazioni incomplete, imprecise oppure

contraddittorie circa lo svolgimento dell’evento, che non consentono di rendere

verosimile l’esistenza di un infortunio, l’assicurazione non é tenuta a

prendere a carico il caso (cfr. DTF 116 V 136 consid. 4b e i

riferimenti ivi menzionati). Gli stessi principi sono applicabili alla

prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306

consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

Per un caso concreto in

cui il TCA ha applicato tali principi, si veda la STCA 35.2014.64 del 6 agosto

2015, confermata dal TF con la pronunzia 8C_666/2015 del 17 maggio 2016.

2.5

Nella concreta evenienza, con

scritto del 14 aprile 2016, la ditta __________, datrice di lavoro di RI 1, ha

comunicato all’assicuratore che quest’ultimo “… questa mattina alle 7.30

(orario in cui ha abbandonato il cantiere) era abile al 100% e non presentava

sintomi di malessere. Il presunto infortunio non è pertanto professionale. Il

dr. __________ non ci ha potuto dire il motivo dell’inabilità (2 giorni) e lo

studio del Dr. __________ era già chiuso (17 giorni di inabilità). Vi saremmo

grati se vi poteste informare in merito, richiedendo, se possibile, le relative

cartelle mediche oppure chiamandolo ad una visita da un vostro medico di

fiducia.” (doc. 1).

Dalle carte processuali

emerge che, il 14 aprile 2016, l’assicurato si è recato presso il PS dell’Ospedale

__________ di __________. Dal relativo referto risulta che egli ha dichiarato ai

sanitari di essere caduto accidentalmente sul lavoro con ricezione diretta

sulla schiena e la spalla destra. All’esame clinico, i medici hanno refertato

in particolare un dolore alla palpazione del capo lungo del bicipite e alla

rotazione interna ed esterna, come pure dolore alla palpazione paravertebrale

muscolare a livello di L3. La diagnosi posta in quell’occasione è quindi stata

quella di contusioni a livello della spalla destra e della colonna lombare.

L’insorgente è stato dichiarato inabile al lavoro dal 14 al 15 aprile 2016

(cfr. doc. 5).

Invitato dall’amministrazione

a precisare le circostanze del sinistro, RI 1 ha dichiarato che “il 14 aprile

2016, lavorando in cantiere, più precisamente scasserando dei pannelli

d’armatura, sono scivolato su un pannello bagnato e cadendo ho battuto sulla

spalla destra e sul fianco destro, inoltre il dito medio destro si è conficcato

in un chiodo.” (doc. 10, p. 1).

Con rapporto del 27 aprile

2016, il dott. __________ ha indicato di aver visitato l’assicurato il 14

aprile 2016 e di aver refertato una spalla destra dolente con movimenti

limitati, come pure una colonna lombare dolente con blocco (cfr. doc. 11).

In data 17 maggio 2016, il

ricorrente è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in fisiatria, su

ordine dell’assicuratore LAINF. Egli ha riferito che l’esame obiettivo della

spalla destra aveva evidenziato “non alterazioni cutanee e/o tumefazioni

localizzate e/o generalizzate. Palpazione ossea: esente da dolore riferito.

Palpazione delle parti molli: dolente il tendine del capo lungo del bicipite.

Motilità: abduzione e flessione limitate a 120° circa dal dolore. Rotazione

interna limitata con pollice al gluteo superiore. Whipple Test positivo per

dolore, ma non ipostenia del sovraspinoso. Non apparenti segni di instabilità

capsulo-legamentosa. Non deficit neurologici periferici all’arto superiore

destro.”. Lo specialista ha quindi auspicato l’esecuzione di un’artro-RM della

spalla destra “… al fine di una più approfondita determinazione dell’eventuale

danno traumatico subito dal paziente.” (cfr. doc. 16).

L’accertamento in

questione è stato eseguito il 25 maggio 2016 ed ha evidenziato la presenza di

una lesione parziale pre-inserzionale sul versante articolare del tendine del

sovraspinato (cfr. doc. 20).

In data 6 giugno 2016 RI 1

è stato sentito da un funzionario dell’amministrazione. In particolare, egli ha

affermato che “l’infortunio è capitato la mattina presto del 14 aprile 2016 in

un cantiere della ditta __________ a __________. Quel giorno stavo togliendo

dei pannelli d’armatura. Mentre portavo uno di questi sono scivolato su un

pannello di legno e sono caduto battendo la spalla destra e il fianco destro a

terra. Ho pure riportato una ferita al dito medio della mano destra con un

chiodo. Sostengo che in quel momento stavo ancora lavorando. Subito dopo ne è

nata una discussione con il titolare della ditta, signor __________ (per

questioni che non concernono questo caso d’infortunio). Durante la discussione

ho poi lasciato il cantiere per andare al pronto soccorso. Ho detto unicamente

che mi sarei recato al pronto soccorso.”.

L’assicurato ha inoltre

precisato che, al momento del fatto, “… era presente anche il mio collega

signor __________ (…). A mio modo di vedere il capocantiere __________ (…) in

quel momento si trovava vicino alla gru con il signor __________ e non nelle

esatte vicinanze.”.

Infine, egli ha ricordato

che, nell’ottobre 2015, mentre spostava “… un pannello del cassero di ferro

(100 chilogrammi) con l’aiuto di un collega, lo stesso mi è scivolato e mi è

finito su un piede. Io l’ho accompagnato con le braccia e ho subito anche un

contraccolpo alla spalla destra. (…). Mi ero rivolto al mio medico curante e

avevo comunicato anche i disturbi alla spalla destra. Quest’ultimo mi aveva

sottoposto anche a un controllo della spalla destra in data 29 ottobre 2015.

Avevo effettuato della fisioterapia per il piede e la spalla allo studio __________

a __________.” (doc. 28).

Sempre il 6 giugno 2016,

il funzionario dell’CO 1 ha proceduto pure all’audizione del titolare della __________,

__________, il quale ha dichiarato che “quella mattina avevo effettivamente

redarguito il signor RI 1 per il fatto che non aveva appoggiato bene una scala

contro il muro. Ci è stata una certa discussione e il dipendente mi si è

avvicinato ed in quel frangente è inciampato in un sasso. Faccio notare che io

non ho visto nessuna caduta a terra. (…). Al momento del fatto era presente

anche il signor __________ (…) e il capocantiere __________ (…)” (doc. 29).

Agli atti figurano inoltre

le dichiarazioni, raccolte dall’assicuratore LAINF sempre il 6 giugno 2016, dei

due dipendenti menzionati nella testimonianza del datore di lavoro.

__________ ha dichiarato

quanto segue:

" (…).

Ricordo bene quanto capitato in data 14 aprile 2016.

Mi trovavo accanto al direttore della ditta, signor __________

quando il signor RI 1, durante una discussione, si è avvicinato verso il

titolare ed è effettivamente inciampato in un sasso.

Non l’ho però visto cadere e urtare la spalla a terra.” (doc. 37)

Questa infine la versione

dei fatti descritta da __________:

" (…).

Il signor RI 1 si trovava accanto a me quando ha appoggiato la scala

contro il muro ed ha avuto una discussione con il datore di lavoro.

Nel momento in cui si è girato è scivolato a terra, non ricordo se

in maniera particolarmente violenta o meno. In seguito mi ha riferito di aver

battuto la spalla.” (doc. 72)

Questo Tribunale rileva

inoltre che, nel mese di gennaio 2017, l’insorgente è entrato in cura presso il

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia. Dal referto

del 27 gennaio 2017 risulta che, secondo quanto riferito dal paziente,

quest’ultimo “… mentre trasportava con un collega di lavoro un pannello di 100

kg., scivola provocando una distorsione della spalla destra. Da allora dolori,

impotenza funzionale al di sopra del piano orizzontale, dolori presenti anche

di notte.” (doc. 94).

2.6

Con la decisione su

opposizione impugnata, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a

prestazioni sostenendo, in via principale, che “… tenuto conto delle

informazioni raccolte dalla CO 1 presso il datore di lavoro non può essere

ammesso che l’assicurato abbia reso verosimile il fatto di essere incorso in un

infortunio il 14.4.2016.” (doc. 93, p. 3).

Da parte sua, il

patrocinatore dell’insorgente contesta la posizione dell’assicuratore

convenuto, facendo valere che, in presenza di testimonianze divergenti l’una

dall’altra, occorrerebbe considerare rilevante ai fini del giudizio quella

fatta da RI 1 in occasione della sua audizione del 6 giugno 2016 (cfr. doc. I).

Chiamata ora a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte condivide la conclusione a

cui è pervenuto l’CO 1.

In effetti, occorre

constatare che la versione dell’accaduto che il ricorrente ha fornito

compilando il questionario del 27 aprile 2016 (cfr. doc. 10), poi confermata in

occasione della sua audizione del 6 giugno 2016 (cfr. doc. 28) – mentre stava

trasportando un pannello d’armatura, è scivolato ed ha battuto a terra la

spalla e il fianco destro -, risulta contraddetta dalle dichiarazioni del

datore di lavoro e di due suoi colleghi, nessuno dei quali ha potuto confermare

la pretesa avvenuta traumatizzazione della spalla destra (__________e __________

hanno testimoniato di non aver visto l’insorgente cadere a terra dopo essere

inciampato in un sasso, __________ ha affermato che la traumatizzazione della

spalla destra, è una circostanza che gli è stata riferita soltanto in seguito

dal ricorrente medesimo).

Va inoltre rilevato che, a

margine del consulto del 27 gennaio 2017 presso il dott. __________,

l’insorgente stesso ha riferito una fattispecie in cui si ritrovano elementi contenuti

nella sua descrizione dell’evento del 14 aprile 2016 (la scivolata con

interessamento della spalla destra) e altri contenuti invece in quella che egli

ha fatto del sinistro occorso nel mese di ottobre 2015 (il trasporto di un

pannello del peso di 100 kg unitamente a un altro operaio).

Infine, non può nemmeno

essere ignorato che in occasione della visita presso il PS dell’Ospedale __________

di __________, quindi il giorno stesso in cui avrebbe avuto luogo il sinistro

in questione, il dott. __________ ha sì riscontrato dolore alla palpazione

della spalla destra (e della regione lombare), egli non ha tuttavia refertato la

presenza di segni esterni, quali ematomi, escoriazioni oppure tumefazioni,

come ci si sarebbe potuto ragionevolmente attendere dopo una caduta con

ricezione diretta sulla spalla e il fianco destro. Il sanitario del PS non ha invero

nemmeno riferito dell’esistenza di una lesione al dito medio della mano destra

dove, secondo quanto dichiarato dall’insorgente, sarebbe penetrato un chiodo

(cfr. doc. 10). Tali considerazioni valgono anche per la visita, sempre

avvenuta il 14 aprile 2016, presso il medico curante, dott. __________ (cfr.

doc. 11). Secondo il TCA, tutto ciò parla ulteriormente a sfavore

dell’insorgenza di un avvenimento traumatico.

Viste le incongruenze

appena esposte, questa Corte ritiene che, nella concreta evenienza, l’intervento

di un infortunio non sia stato dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza, di modo che, in ossequio alla giurisprudenza citata al

considerando 2.4., l’istituto assicuratore resistente era legittimato a

rifiutare un relativo diritto alle prestazioni.

In tali condizioni, il TCA

può esimersi dall’approfondire quanto l’CO 1 ha sostenuto in via sussidiaria

(cfr. doc. 93, p. 3), ossia che, anche nell’ipotesi in cui ci si volesse

fondare sulla versione dell’accaduto contenuta nel verbale d’audizione

dell’insorgente, il danno alla salute riscontrato alla spalla destra non

potrebbe comunque essere imputato a quell’evento.

Esula dall’oggetto

litigioso la questione di sapere se la rottura parziale della cuffia dei

rotatori della spalla destra, diagnosticata intraoperativamente, possa essere

posta a carico dell’assicuratore LAINF convenuto a titolo di ricaduta

dell’evento infortunistico del 19 ottobre 2015.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti