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35.2017.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 agosto 2017Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

i doc. III/1-2 e IV.

A tutt'oggi non è pervenuto a questo Tribunale alcun nuovo documento.

Considerandi

2.1

L'oggetto della lite è

circoscritto all'entità del grado d’invalidità dell'assicurato. Non è invece

oggetto di contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza, il

riconoscimento di un’IMI del 20%.

Preliminarmente il TCA è tenuto ad esaminare se l’Istituto assicuratore

resistente era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai "disturbi

alla colonna cervicale", ai "dolori neuropatici al piede

destro" come pure ai "disturbi psichici" di cui è

affetto il ricorrente, oppure no.

2.2

Disturbi neuropatici al

piede destro: causalità naturale e adeguata con l’infortunio del 6 novembre

2012? Disturbi alla colonna cervicale: causalità naturale e adeguata con gli infortuni

del 6 novembre 2012 e del 16 luglio 2006? Disturbi psichici: causalità naturale

e adeguata con gli infortuni del 6 novembre 2012 e del 16 luglio 2006?

2.2.1

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.2.2

Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve

considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma

piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In

presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione

un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115.

V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.2.3

La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale

viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza

del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso

di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla

questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF

135.

V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una sentenza

8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso

modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano

potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per

immagini.

2.2.4

In concreto, con la decisione

su opposizione impugnata l'assicuratore resistente, per quanto concerne il

piede destro (che presenta una problematica in parte meccanica ed in parte

neuropatica), conferma sostanzialmente la piena capacità lavorativa dal 1°

febbraio 2015 stabilita nella decisione dell'11 agosto 2016 e, quindi, che non

esiste diritto a prestazioni di lunga durata (rendita e IMI), puntualizzando di

aver "tenuto conto del fatto che l'assicurato presenta delle

limitazioni in relazione con l'infortunio del 2012 avendo il medico di __________

indicato che l'assicurato può solo talvolta camminare su terreni sconnessi e

solo di rado salire sulle scale a pioli avallando pertanto le dichiarazioni

fatte durante la visita di chiusura" (cfr. decisione su opposizione

del 24 febbraio 2017 a pag. 5), sostenendo implicitamente che considera le

limitazioni meccaniche derivanti dall'infortunio mentre la "neuropatia

al piede destro" denunciata dal ricorrente esula da qualsivoglia

componente infortunistica e, dal canto loro, i "disturbi alla colonna

cervicale" di cui è affetto il ricorrente sono prevalentemente dovuti

a un danno alla salute che non hanno nulla a che fare con gli infortuni del 6

novembre 2012 e del 16 luglio 2006 rispettivamente i "disturbi psichici",

pur essendo in causalità naturale prevalentemente con l'infortunio del 16

luglio 2006, non hanno ripercussioni sulla sua capacità lavorativa e non sono

in causalità adeguata con gli infortuni subiti dall'assicurato, sulla base

della visita medica __________ di chiusura del 7 gennaio 2016, eseguita dal dr.

med. __________ specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell'apparato locomotore, dell'apprezzamento medico del 7 gennaio 2016 e

dell'annotazione del 24 maggio 2016 dello stesso specialista come pure alla

visita medica __________ del 10 febbraio 2016, eseguita dalla dr.ssa med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.

Da parte sua, il ricorrente fa sostanzialmente valere - in maniera invero

alquanto generica - di non condividere le conclusioni a cui è giunta

l'amministrazione (cfr. doc. I).

2.2.5

Persistenza dolori al

piede destro di natura in parte meccanica ed in parte neuropatica: causalità naturale

e adeguata con l'infortunio del 6 novembre 2012.

L'CO 1 ha riconosciuto la causalità naturale ed adeguata dei dolori di

carattere meccanico al piede destro dell'assicurato e, di conseguenza, ai fini

dell'esigibilità lavorativa, delle limitazioni funzionali che derivano da

questo danno infortunistico.

Per quanto invece concerne i dolori di carattere neuropatico, il medico __________

ne ha riconosciuto la causalità naturale mentre l'CO 1 ne ha di fatto escluso

quella adeguata.

A questo proposito, il TCA constata innanzitutto che il 17 ottobre 2014 il dr.

med. __________, specialista FMH in neurologia, dopo aver visitato il

ricorrente, ha osservato quanto segue: "Il

paziente descrive che all'incirca dall'estate avverte un dolore ora localizzato

principalmente sull'avampiede plantare destro, sintomatologia abbastanza

persistente che non gli permetterebbe d'appoggiare bene l'avampiede durante il

cammino, in estate avrebbe avuto anche grosse difficoltà camminando su

superfici calde. Sul dorso del piede invece persiste un’ipoestesia che non gli

darebbe fastidio in modo particolare. Ricordo che l'ultima volta quando ho

visitato il paziente nell'aprile 2014 i dolori sulla pianta del piede destro

erano in pratica scomparsi. All'attuale stato neurologico vi è ancora

un'ipoestesia nel territorio d'innervazione del nervo peroneo superficiale

destro con all'esame ENG valori ulteriormente migliorati anche se non ancora

del tutto normalizzati, parametri ENG del nervo tibiale motorio e sensitivo

sempre nella norma. Clinicamente vi è anche un netto dolore alla palpazione

profonda nel primo spazio intermetatarsale destro, nel forte sospetto di una

metatarsalgia di Morton responsabile dei dolori attuali ho effettuato

un'infiltrazione locale con Lidocaina® con la scomparsa praticamente istantanea

dei dolori accusati in questa sede" (doc. 110 inf. no. __________).

Il 20 agosto 2015 l'assicurato si è sottoposto ad una scintigrafia ossea

trifasica, che non ha evidenziato segni di flogosi (doc. 133 inf. no. __________).

Su richiesta del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell'__________ di __________, il 6 novembre 2015 l'insorgente si

è sottoposto ad una MRI alla ricerca di una componente neurologica

intermetatarsale tipo nevralgia neuroma di Morton (doc. 144 inf. no. __________).

Il 20 novembre 2015 il precitato specialista ha rilevato che le conclusioni

della precitata MRI "non ha mostrato neuromi di Morton. Le alterazioni

del piccolo sesamoide al II metatarsale rimane una variante, e non è

correlabile con i disturbi manifestati dal paziente" (doc. 143 inf.

no. __________). L'8 aprile 2016 l'assicurato è stato nuovamente visitato dal

dr. med. __________, il quale ha osservato quanto segue: "Ricordo brevemente di aver visto il paziente già tra

il 2012 e il 2014, l'ultima volta il 15.10 2014 in stato dopo trauma da

schiacciamento del piede destro con dal lato neurologico segni di una

neuropatia del nervo peroneo superficiale sensitivo destro. Nell'ottobre 2014,

oltre un'ipoestesia del territorio d'innervazione del nervo peroneo

superficiale destro, presenza anche di un dolore netto alla palpazione profonda

del I° spazio intermetatarsale destro, con un forte sospetto di una

metatarsalgia di Morton, avevo poi effettuato un'infiltrazione con Lidocaina

localmente, il paziente descrive che in seguito avrebbe avuto un netto

beneficio dei dolori locali per un tre mesi circa. Poi la sintomatologia

sarebbe ricomparsa. In pratica ora descrive da una parta un dolore comunque

localizzato piuttosto sulla parte centrale, metatarsale del piede destro a

livello della pianta del piede, sintomatologia che si accentua durante il

cammino, migliora a riposo, più che altro si tratterebbe di un fastidio

comunque onnipresente. La problematica sul dorso del piede sinistro sarebbe

minore, avverte ancora un bruciore locale, sintomatologia migliorata sotto la

terapia con Lyrica 150 mg 1-0-1. Senza di esso vi sarebbe un aumento dei

sintomi locali con anche un netto fastidio per esempio al tocco leggero con il

lenzuolo. Il paziente sarebbe nel frattempo stato visitato anche dal Dr. med. __________,

ortopedico di __________, che non avrebbe visto indicazioni chirurgiche. È

stata effettuata nel novembre 2015 anche una MRI del piede destro presso l'__________

di __________, esame che non ha evidenziato un neuroma di Morton (…).

All'attuale stato neurologico vi è sempre un dolore abbastanza netto alla

palpazione profonde nel I° spazio intermetatarsale destro, persiste una lieve

ipoestesia sul dorso del piede destro, senza più iperestesia o allodinia come

in passato. All'esame ENG il nervo peroneo superficiale destro si presenta

lievemente migliorato rispetto il 2014, vi è comunque tuttora un'ampiezza bassa

del potenziale sensitivo e una velocità di conduzione sensitiva lievemente

ridotta. Il dolore descritto dal paziente come dolore principale, è però difficilmente

spiegabile con la neuropatia residuale del nervo peroneo superficiale destro,

la sintomatologia ad esse legata appare molto limitata, probabilmente anche

grazie al trattamento in atto con il Lyrica che continuerei. A mio avviso

tenendo appunto conto della localizzazione del dolore principale attuale

all'interspazio metatarsale e anche del referto della MRI del piede destro,

consiglierei una visita ortopedica da un ortopedico specializzato per la

problematica del piede come per esempio il Dr. med. __________ "

(doc. 158 inf. no. __________). Il 26 aprile 2016 l'insorgente è stato visitato

dal dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia della

Clinica __________, che - dopo aver posto la problematica di "metatarsalgia

I-V su brevità tendine di Achille a destra", la diagnosi di "neuropatia

del n. peroneo superficiale a destra" e la anamnesi del ricorrente -

ha proceduto all'esame obiettivo dell'arto inferiore sinistro, ha osservato

che, sulla base della RX del piede destro in carico eseguita in medesima data

presso la Clinica __________, non vi era nulla da segnalare, ed ha suggerito

l'inizio immediato dello stretching del polpaccio e l'uso di plantari per lo

scarico delle teste metatarsali I-V (doc. 162 inf. no. __________). Il 27

giugno 2016 il medesimo specialista ha eseguito un esame obiettivo all'arto

inferiore destro dell'assicurato sovrapponibile al precedente, suggerendo al

ricorrente di usare i plantari prescritti e di intensificare lo stretching del

polpaccio (doc. 167 inf. no. __________).

Stante quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che la problematica neuropatica

al piede destro di cui soffre l'assicurato non correla con un danno

infortunistico oggettivabile.

In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

Val qui la pena di

puntualizzare altresì che i disturbi neuropatici di cui soffre RI 1, sono stati

approfonditamente indagati, da tutti i profili possibili. Non vi è pertanto da

attendersi che ulteriori provvedimenti istruttori mettano in luce nuovi e

rilevanti elementi di valutazione.

In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile,

come è il caso nella presente fattispecie (cfr. consid. 2.2.3), occorre quindi

effettuare, conformemente alla giurisprudenza riportata al consid. 2.2.2, un

esame specifico dell’adeguatezza, secondo i criteri applicabili in caso

di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Il TCA esamina quindi l'adeguatezza del legame causale, procedendo innanzitutto

alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

Nel caso concreto, il __________ 2012, durante il riordino del materiale sul

piazzale del deposito di __________, verso le ore 15.00, l'operatore del sollevatore

stava procedendo frontalmente sottosterzo e improvvisamente, sentendo i lamenti

dell'assicurato, ha interrotto immediatamente la manovra costatando il

ferimento del suo piede destro; in tale occasione l'insorgente, che stava

lavorando con le scarpe antinfortunistiche, ha riportato un trauma da

schiacciamento senza fratture ma sviluppando dei dolori di carattere

neuropatico (cfr. doc. 1, 17 e 55, inf. no. __________).

Dalle tavole processuali si evince che la dinamica dell’incidente non viene

contestata dal ricorrente (cfr. doc. I), motivo per cui il TCA può senz'altro

fondarsi sulla descrizione suesposta.

Tenuto conto

della sua dinamica oggettiva, il sinistro occorso all’assicurato può

essere classificato, tutt’al più, tra gli eventi di media gravità

all'interno della categoria intermedia.

Tale conclusione, del resto, risulta conforme alla giurisprudenza cantonale e

federale.

A mero titolo di paragone, si segnala infatti che questa Corte ha proceduto ad

un’identica classificazione nella sentenza 35.2005.94 del 24 aprile 2006,

concernente il caso di un assicurato, di professione macchinista operaio di

linea per la __________ di __________, al quale è rimasto schiacciato il piede

sinistro da un carrello messo improvvisamente in funzione da un collega.

Analoga classificazione è

stata riconosciuta anche dall’Alta Corte in una sentenza del 19 ottobre 2001

nella causa A., U 18/01, riguardante un sinistro in cui un assicurato si era

fatto schiacciare il piede destro da un rullo compressore e, in seguito, era

caduto nel catrame bollente.

In siffatte circostanze, il giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze

connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e

qui evocati al consid. 2.2.2. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è

necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva

oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.2.2).

In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR

2010.

UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

L'incidente non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o spettacolari.

Del resto, nemmeno nella

suevocata pronunzia del 19 ottobre 2001, riguardante un operaio caduto nel

catrame bollente (cfr. consid. 4b/bb: "Bien que relativement

impressionnant, l'accident n'a pas revêtu un caractère particulièrement

dramatique"), il TFA ha riconosciuto la realizzazione del criterio delle

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare

spettacolarità dell'infortunio.

Nell’infortunio

del 6 novembre 2012, l’assicurato non ha riportato alcuna frattura

mentre, nel prosieguo, egli ha sviluppato una problematica neuropatica del

piede destro, risultata priva di sostrato organico oggettivabile.

Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o,

trattandosi della loro particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai

quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio

la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).

Tenuto conto

di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può quindi parlare

di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano

la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante

un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea

frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi

dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione

fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5

settembre 2008 consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere

stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una

contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune

ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto).

Nessun elemento

all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza

di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non

può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento

medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid.

5.6

).

Il TCA ritiene pure

insoddisfatto il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.

Infatti, l’assicurato ha essenzialmente beneficiato di trattamenti

farmacologici (antalgici) e si è sottoposto a visite mediche soprattutto a

scopo diagnostico, il tutto eseguito su base ambulatoriale.

Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite

di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure

la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010

del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai

sensi del criterio in discussione. Il TF ha del resto ritenuto in una sentenza

8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3 (concernente un assicurato,

vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del

rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli

presso il medico curante e in sedute di fisioterapia) che nemmeno la degenza in

clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia

ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008,

potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisando che per

la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa,

la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni

rilevanti intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che

dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso

sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle

circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, le quali, nel

caso di specie, non appaiono evidenti. L’assunzione di molti medicamenti e

l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo

stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta

ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009

consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la

realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente

protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4). Secondo la

giurisprudenza federale neppure un trattamento che serve unicamente a conservare

le condizioni di salute già esistenti, ha di principio rilevanza nel quadro

dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s.

e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3).

In queste condizioni, può rimanere indeciso se siano adempiuti il criterio

della persistenza di dolori somatici e quello del grado e della

durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche, poiché

questi criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio in senso

stretto - non potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di

causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7;

RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

Ne consegue che i disturbi neurologici denunciati dall'insorgente non

vanno considerati in nesso di causalità adeguato con l’infortunio in esame. In

siffatte condizioni, si deve quindi negare l’esistenza del nesso causale

adeguato e, con esso, la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto.

La fattispecie deve pertanto essere valutata facendo astrazione dalla

componente neurologica del piede destro che, per i motivi poc’anzi detti, non è

di pertinenza dell'assicuratore resistente.

2.2.6

Disturbi psichici:

causalità naturale e adeguata con gli infortuni del 6 novembre 2012 e del 16

luglio 2006?

Per quanto concerne i "disturbi

psichici" il medico di __________ ha riconosciuto la causalità

naturale, prevalentemente con l'infortunio del 16 luglio 2006, puntualizzando

comunque che non hanno ripercussioni sulla sua capacità lavorativa (cfr. visita

medica __________ del 10 febbraio 2016, eseguita dalla dr.ssa med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia: doc. 220 inf. no. __________).

LCO 1, pur rilevando che i "disturbi psichici" di cui soffre

l'assicurato non hanno ripercussioni sulla sua capacità lavorativa, ne ha

comunque escluso la causalità adeguata.

Per quanto concerne i "disturbi psichici", val qui la pena di

osservare che, per stabilire il nesso di causalità adeguato tra

disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri

obiettivi e ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio (DTF 115 V 133

consid. 6 pag. 138 segg.). Nei casi di infortunio insignificante o leggero,

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi

psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita

e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può

in effetti essere ammesso che un infortunio insignificante o leggero non sia di

natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine

psichica (DTF 115 V 133 consid. 6a pag. 139; STCA 35.2015.126 del 18 maggio

2016, consid. 2.7).

Dalle tavole processuali si evince che RI 1 il 16 luglio 2006, mentre

stava lavorando presso il __________ di __________, ha sbattuto la spalla

destra contro una barra di ferro, riportando unicamente dei dolori persistenti (cfr.

doc. 10; inf. no. __________). Nel caso di specie, secondo il TCA

- ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno considerate infortuni

leggeri (DTF 115 V 139 consid.

6a; cfr. Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una

partita di calcio) - non vi è alcun dubbio che l'infortunio di

cui è rimasto vittima l’assicurato dev'essere classificato nella predetta

categoria degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr., per una vicenda

analoga, STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante

il caso di un assicurato caduto dalle scale, riportando una contusione alla

caviglia sinistra; vedi pure STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid.

5.

, riguardante un’assicurata scivolata su fondo ghiacciato che si era

procurata delle contusioni all’anca destra). Di modo che, l’adeguatezza

del nesso di causalità relativa ai "disturbi psichici" di cui soffre

l'assicurato, deve essere negata a priori per l'infortunio del 16 luglio 2006.

Per i motivi già esposti al considerando 2.2.5, si giunge a medesima

conclusione, anche per l’adeguatezza del nesso di causalità relativa ai

"disturbi psichici" di cui soffre l'assicurato per l'infortunio del 6

novembre 2012.

La fattispecie deve

pertanto essere valutata facendo astrazione dalla componente psichica che, per

i motivi poc’anzi detti, non è di pertinenza dell'assicuratore resistente.

2.2.7

Disturbi alla colonna cervicale:

causalità naturale con gli infortuni del 6 novembre 2012 e del 16 luglio 2006.

Il medico __________ ha escluso l'esistenza di un nesso di causalità naturale

tra i dolori alla colonna cervicale di cui soffre l'assicurato e gli infortuni

di cui è rimasto vittima nel 2006 e nel 2012 (cfr. visita medica __________ del

7.

gennaio 2016, eseguita dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore: doc. 188 inf. no. __________).

Già durante la fase amministrativa, la natura non infortunistica di tale danno

alla salute non è mai stata contestata né dall'assicurato né dal suo

patrocinatore. Considerato pure che agli atti non figura alcuna documentazione

medica atta a sovvertire la conclusione a cui è giunto il medico di __________,

l'assicuratore resistente ha correttamente valutato la fattispecie facendo

astrazione anche da questa componente che, per i motivi poc’anzi detti, non era

di sua pertinenza.

2.2.8

La seconda fattispecie deve

pertanto essere valutata facendo astrazione dai disturbi neuropatici al piede

destro, dai dolori alla colonna cervicale e dai disturbi psichici che, per i

motivi poc’anzi detti, non sono di pertinenza dell'assicuratore resistente.

2.3

Condizioni di salute infortunistiche

stabilizzate al 1° luglio 2016?

2.3.1

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 41ss.).

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3.2

Nel caso di specie, dopo aver

sentito il parere del 7 gennaio 2016 del dr. med. __________ (doc. 188), l' 11

gennaio 2016 l’Istituto assicuratore ha comunicato la sospensione delle prestazioni

(spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° marzo 2016, ritenuto

come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute

fosse ormai da considerare stabilizzato e particolari terapie non avrebbero

consentito di ottenere sensibili miglioramenti (doc. 191). Il 1° marzo 2016 l'CO

1.

ha deciso di ripristinare le indennità giornaliere e le spese di cura,

rinviando la chiusura del caso, in quanto l'assicurato aveva deciso di

sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico alla spalla (doc. 213). Dopo aver

preso atto che il 3 maggio 2016 il Prof. dr. med. __________, specialista FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, del __________

di __________, aveva ritenuto indicato non procedere all'operazione

dell'assicurato e gli aveva consigliato di accettare le limitazioni funzionali

derivanti dal danno alla salute infortunistico alla spalla (doc. 223) ed aver

sottoposto nuovamente la pratica al medico di __________, dr. med. __________,

che nell'annotazione del 24 maggio 2016 aveva osservato che non era intercorso

nessun cambiamento rispetto alla visita medica __________ di chiusura del 7

gennaio 2016, motivo per il quale si poteva procedere alla chiusura della

pratica senza dover effettuare una nuova visita, il 2 giugno 2016 l'CO 1 ha

comunicato all’assicurato la sospensione a decorrere dal 1° luglio 2016 delle

prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), ritenuto come, in base

alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai da

considerare stabilizzato; nella medesima occasione esso ha pure puntualizzato

che, a decorrere dalla medesima data, veniva considerato abile nella misura

massima possibile (doc. 227).

Dovendo fare astrazione dai disturbi neuropatici al piede destro, dai dolori

alla colonna cervicale e dai disturbi psichici per i motivi già detti (cfr.

considerando 2.2.8), il TCA osserva di non aver motivo di scostarsi da quanto

deciso dall'CO 1. In effetti, dalla documentazione agli atti emerge che il 9

maggio 2016 il Prof. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, del __________ di __________,

ha ritenuto indicato non procedere all'operazione dell'assicurato e gli ha

consigliato di accettare le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla

salute infortunistico alla spalla (doc. 223). Ora, stante quanto precede,

questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui,

in data 1° luglio 2016, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai

sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza.

Pertanto, data la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche,

l’assicuratore LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle

prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare

il diritto alle prestazioni di lunga durata.

2.4

Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.4.1

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.

il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I

871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello

che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la

residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un

mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze

economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994.

U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nel caso di specie, per

chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto

assicuratore ha fatto capo al parere espresso dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato

locomotore nonché esperto in medicina infortunistica e medico fiduciario dell'CO

1, nel proprio apprezzamento medico del 7 gennaio 2016 (doc. 188; confermato

nell'annotazione del 24 maggio 2016: doc. 224), giusta il quale: "(…) L'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino

a 5 kg fino a livello dei fianchi. Molto spesso può sollevare pesi fino a 10 kg

fino a livello dei fianchi. Talvolta pesi fino a 25 kg ma mai più superiori ai

25.

kg. Può molto spesso sollevare pesi oltre l'altezza del petto fino a 5 kg ma

mai pesi superiori ai 5 kg. Può molto spesso effettuare lavori leggeri e di

precisione. Spesso può fare lavori di media entità. Di rado lavori pesanti ma

mai lavori molto pesanti. Molto spesso può effettuare lavori con rotazione

della mano. Di rado può fare lavori sopra la testa. Molto spesso può fare

lavori con rotazione del busto. Molto spesso può fare lavori con rotazione del

busto. Molto spesso può mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti

così come quella in piedi e inclinata in avanti. Molto spesso può mantenere la

posizione inginocchiata e la posizione con ginocchia in flessione. Molto spesso

può mantenere la posizione seduta e la posizione in piedi. Molto spesso può

camminare per tragitti anche lunghi. Talvolta su terreni sconnessi. Spesso può

salire e scendere le scale. Di rado può salire e scendere le scale con pioli.

L'uso di entrambe le mani possibile. (…)".

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal proprio specialista di

fiducia nell'apprezzamento medico del 7 gennaio 2016 (doc. 188; confermato

nell'annotazione del 24 maggio 2016: doc. 224), con decisione dell'11 agosto

2016.

l’Istituto assicuratore, dopo aver puntualizzato che per l'infortunio al

piede destro del 6 novembre 2012 non sussisteva diritto a prestazioni di lunga

durata (visto che il medico di __________ aveva confermato la piena capacità

lavorativa del 1° febbraio 2015 e nessun diritto all'IMI; inf. no. __________),

per quanto concerneva l'infortunio del 16 luglio 2006 alla spalla destra (inf.

no. __________), ha negato all'assicurato una rendita (a fronte di un grado di

invalidità nullo, ritenuto un reddito "da valido" identico a quello

"da invalido" e pari a fr. 90'144.-, determinato sulla base della TA1

2012, ramo 41-43, livello 3, uomini, aggiornato al 2016) (doc. 233). Con

decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 l’CO 1, ribadendo che il rifiuto

di accordare all'assicurato una rendita di invalidità meritava conferma visto

che l'assicurato non subiva alcun discapito economico in seguito ai postumi

infortunistici (doc. 272).

2.4.4

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.

35.

consid. 4b).

2.4.5

Nella concreta evenienza,

questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in

particolare, i doc. 85, 88, 94, 95, 104, 114, 121, 127, 129, 131, 136, 140,

153, 162, 169, 175, 223, 251, 257, 260, 266 e 275 inf. no. __________; doc. 11,

13, 38, 39, 41, 55, 61, 79, 87, 92, 110, 125, 133, 141, 143, 144158, 162, 167 e

174.

inf. no. __________), ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________,

medico fiduciario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina

assicurativa e infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va

dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.4.4) - possa validamente

costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si

riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

Del resto, la valutazione

dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ove l'insorgente si è limitato

ad osservare di "non essere d'accordo con gli accertamenti medici

eseguiti dalla CO 1 che mi hanno riconosciuto abile nella misura massima

possibile", riservandosi di produrre della documentazione medica e -

nonostante l'assegnazione alle parti il 4 maggio 2017 di un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova - a tutt'oggi non è

pervenuto a questo Tribunale alcun nuovo documento da parte di RI 1.

Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico

fiduciario risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali

riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti superiori.

Ad esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere

a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,

trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi

infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito

nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità

era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,

il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva

unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In

una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal

TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto

come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso

dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente

inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il

TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano).

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in

giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere

dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di

sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione

interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante

un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano

sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del

medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con

instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo

praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità

lavorativa dal profilo ortopedico.

In

una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato

che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra

sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,

per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era

attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo

immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.

In

una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la

decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione

dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato

ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di

precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza

di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015

del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla

sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente

completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di

ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa

leggera.

In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione "tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva

dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo

alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di

sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente -

mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio - è scivolato sul

ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e dolori di

contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura della cuffia

dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei rotatori

della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico subito alle spalle.

In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione "autista" con qualifica di "impiegato-operaio",

che - mentre stava caricando il camion - era caduto dalla rampa di carico,

riportando una frattura del capitello radiale sinistro tipo Mason II e una

frattura composta dello spigolo esterno del processo coronoideo dell'ulna) era

in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività

lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico subito al gomito sinistro (adominante).

In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione "muratore" che, a causa di un infortunio professionale

con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione trans-P2 del

IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e, quindi, un

lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della

manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede un'ottima

presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente un'ottima

agilità di ambedue le mani contemporaneamente.

In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione "parrucchiere" che, a causa di tre infortuni non

professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito sinistro dominante),

era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito nei movimenti

ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito sinistro specie

se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile l'esecuzione

ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).

In conclusione, tenuto conto del diploma tecnico edilizio di

costruzioni e ingegnere meccanico, con equipollenza in diploma di una scuola

superiore specializzata di tecnica SSST, di cui è in possesso il

ricorrente, richiamato inoltre l'obbligo che gli incombe di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti),

che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa complessa nel ramo dell'edilizia (es.

responsabile tecnico, capocantiere, ecc.). Di norma, in tali attività predomina

infatti l'aspetto della conduzione, della sorveglianza anziché quello

dell'esecuzione pratica di opere edili. Chi ricopre tali ruoli può facilmente

evitare di compiere sforzi fisici, mansioni espletate da altri lavoratori

edili, principalmente dai manovali. A questo proposito, non può neppure essere

ignorata la giurisprudenza del TFA, secondo la quale occorre tener presente il

fatto che, nell’industria e nell’artigianato, i lavori manuali, che richiedono

l’impiego della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine mentre

acquistano importanza le funzioni di sorveglianza (RCC 1991, p. 321; 1989 p.

315s.; STFA 23.5.1995 in re G.;STFA 31.7.1996 in re S. C. INSAI).

Questo Tribunale è dell’opinione che le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico (e più precisamente quelle indicate nell'apprezzamento

medico del 7 gennaio 2016 del dr. med. __________; doc. 188) non gli

impedirebbero, su di un mercato equilibrato del lavoro, di svolgere un'attività

lavorativa complessa nel ramo dell'edilizia (es. responsabile tecnico,

capocantiere, ecc.).

A questo proposito giova ricordare che questo Tribunale, sulla scorta delle

considerazioni che precedono, ha difatti già avuto occasione di ritenere che un

capo-muratore - che doveva astenersi dal trasportare o sollevare pesi superiori

ai 15 kg - non era impedito, su di un mercato equilibrato del lavoro, nello

svolgere la propria attività abituale in misura normale (STCA 35.1998.7 del 14

settembre 1998).

Tanto più che l'assicurato ha svolto dal mese di aprile 2011 fino alla fine del

mese di ottobre 2012 l'attività di "disponente" per tutto il

cantiere __________ (ovvero un lavoro di responsabilità ove predominava

l'aspetto della conduzione e della sorveglianza: cfr. doc. 164, pag. 1) mentre,

al momento in cui è stata emessa la decisione dell'11 agosto 2016, lavorava al

50% quale "responsabile tecnico" presso la __________ di __________

dal 1° giugno 2016, percependo un salario di fr. 42'000.- (doc. 231) e, dalla

decisione su opposizione del 24 febbraio 2017, emerge che in quel momento RI 1

lavorava al 100% quale "assistente tecnico" presso la __________

di __________ dal 1° settembre 2016, percependo un salario di fr. 84'500.-

(doc. 272, p.to 5 a pag. 6).

2.5

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto

dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.

3.

, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR

2002.

IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.

3.

, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid.

4.

, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2016.

2.6

Per quanto concerne il

reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno

alla salute infortunistico, RI 1 nel 2016 (data di decorrenza della rendita -

stabilizzazione dello stato di salute il 1° luglio 2016: cfr. consid. 2.3.2),

avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 90'144.-, calcolato sulla

base dei dati statistici risultanti dall'ISS, considerato che non era più

attivo professionalmente a causa di motivi congiunturali (segnatamente:

chiusura del __________, doc. 164), conformemente alla giurisprudenza (STF

8C_842/2014 del 4 marzo 2015).

Questo importo, desunto dalla tabella TA1 2014, ramo 41-43 "costruzioni",

livello di qualifica 3 (essendo l'assicurato in possesso di un diploma tecnico

edilizio di costruzioni e ingegnere meccanico, con equipollenza in diploma di

una scuola superiore specializzata di tecnica SSST: cfr. doc. 164, pag. 3),

uomini, riportato sulle 41.4 ore e aggiornato al 2016 (doc. 233) e non

contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte

(STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 con riferimenti).

2.7

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016

al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In

una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore

al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 141 V 1 consid. 5.

Giova infine ricordare che,

nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una

valutazione statistica compiuta dall’INSAI, che il salario medio risultante

dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

2.7.1

Dalle tavole

processuali risulta che l'CO 1 ha determinato in fr. 90'144.- il reddito "da invalido", applicando la tabella TA1

2014, ramo 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 3 (essendo

l'assicurato in possesso di un diploma tecnico edilizio di costruzioni e

ingegnere meccanico, con equipollenza in diploma di una scuola superiore

specializzata di tecnica SSST: cfr. doc. 164, pag. 3), uomini, riportato sulle

41.4

ore e aggiornato al 2016, senza operare alcuna deduzione sociale (doc. 233).

Anche questo importo, non contestato dal ricorrente, può senz’altro

essere fatto proprio da questa Corte, alla luce di quanto già esposto al

consid. 2.4.5.

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Nella concreta evenienza, l’istituto

assicuratore non ha operato alcuna decurtazione sul reddito statistico da

invalido. Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo

Tribunale ritiene che, non operando alcuna decurtazione, l’amministrazione non

abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 90'144.-.

In siffatte condizioni, la decisione dell’CO 1 di negare il diritto ad una

rendita d’invalidità non può che essere tutelata dallo scrivente TCA. Infatti,

accertato che RI 1 non presenta alcuna incapacità lavorativa nello svolgimento

di un lavoro complesso nel ramo dell'edilizia (es. responsabile tecnico,

capocantiere, ecc.) è giocoforza ammettere l’inesistenza di qualsivoglia

incapacità di guadagno.

Da notare che, quand'anche si volesse ritenere quale "salario da

invalido" il precitato importo di fr. 84'500.- effettivamente percepito

per un'attività complessa nel ramo dell'edilizia ("assistente tecnico")

a tempo pieno dall'assicurato a decorrere dal 1° settembre 2016, indicato nella

decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 (doc. 272, p.to 5 a pag. 6), quest'ultimo

non ne trarrebbe alcun beneficio. Il grado di invalidità del ricorrente -

stabilito confrontando i fr. 84'500.- annui al reddito che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute infortunistico, e cioè

fr. 90'144.- annui (cfr. consid. 2.6.) - sarebbe del 6,26% arrotondato al 6%,

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, e quindi non

pensionabile.

2.8

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione avversata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti