Lexipedia

Decisione

35.2017.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 agosto 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In data 29 maggio 2017, il

patrocinatore dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione e ha

osservato segnatamente che “il signor RI 1 ha avuto l’infortunio in galleria. A

differenza di quanto scritto dal signor __________ in data 13.9.2016, lo stesso

non ha mai avuto un cambio di mansione dal 7.1.2013, ma solo una diversa

pianificazione dell’impiego voluta dal datore di lavoro, con meno ore

effettuate in galleria. Dalle buste paga del 2013 che alleghiamo si evince come

il signor RI 1 ha sempre avuto diritto alle indennità di galleria per le ore

effettuate. Anche dalla busta paga di dicembre 2013 le stesse vi figurano.

Nelle buste paga 2014 e 2015 lo stesso è sempre stato indicato come minatore,

classe A. Il contratto di lavoro non è mai stato modificato e la ditta non ha

mai informato per iscritto di questa modifica di mansioni. (…). A nostro parere

si deve quindi computare nel calcolo dell’indennità giornaliera il salario

precedentemente indicato e non quello ridotto da parte della CO 1, su

indicazione del datore di lavoro. La paga oraria di riferimento è quella di fr.

31.30 + le relative indennità fissate dal contratto collettivo di lavoro

dell’edilizia CNME, appendice 12 per minatori.” (doc. VII + allegati).

L’amministrazione si è

pronunciata al riguardo il 7 luglio 2017 (cfr. doc. XIII + allegato).

In data 19 luglio 2017, il

rappresentante dell’assicurato si è in sostanza riconfermato nelle proprie

allegazioni e conclusioni (cfr. doc. XV).

Considerandi

2.1

L’oggetto litigioso è

circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto era

legittimato a ridurre ab initio l’importo dell’indennità giornaliera

corrisposta all’assicurato a dipendenza del sinistro occorsogli il 11 settembre

2013.

e, quindi, a chiedere la restituzione dell’indebita differenza.

In proposito, il TCA

rileva che, nella DTF 133 V 57 (= SVR 2007 UV Nr. 13), la Corte federale ha

precisato che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità

giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In particolare, è

stato precisato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le

citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni

durevoli ai sensi di tale disposizione.

Una diversa soluzione vale

in quei casi in cui l’assicuratore pretende la restituzione delle prestazioni

indebitamente pagate (cfr. DTF 133 V 57 consid. 6.8 e STF 8C_987/2010 del 24

agosto 2011 consid. 3). Una pretesa di restituzione d’indennità giornaliere e

di prestazioni di cura medica già corrisposte presuppone di conseguenza che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione

oppure di una revisione processuale.

In concreto, il TCA constata,

per il caso in cui venisse accertato che l’indennità giornaliera avrebbe dovuto

essere calcolata ab initio su un salario annuo assicurato di fr.

82'528.56 (anziché di fr. 103'344.46), che il ricorrente non contesta l’adempimento

dei presupposti per procedere alla revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA

della decisione mediante la quale sono state erogate le prestazioni in

questione e, quindi, il diritto dell’assicuratore resistente di pretendere la

restituzione della differenza.

2.2

A

norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono

calcolate in base al guadagno assicurato.

Il cpv. 2 stabilisce che per il calcolo delle

indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario

riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso

durante l’anno precedente l’infortunio.

Il medesimo art. 15, al suo cpv. 3, permette al

Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente in caso di

diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo (lett. a), in caso di

malattia professionale (lett. b), quando l’assicurato non riscuota affatto, o

non ancora, il salario consueto nella sua professione (lett. c) e qualora l’assicurato

sia occupato in modo irregolare (lett. d).

Per guadagno assicurato si

deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore

di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un

tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno

assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di

lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non

solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche

le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il

rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da

premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e

giurisprudenza ivi menzionata).

Di regola, è

considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5

cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art. 22 cpv. 3 OAINF

prevede, nuovamente, che l’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo

salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi

del salario non ancora versati che gli sono dovuti.

Derogando al principio

posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 23 OAINF

definisce il salario determinante per l’indennità giornaliera in alcuni casi

speciali. Per quanto qui d’interesse, il cpv. 3 della disposizione d’ordinanza

appena citata prevede che se l’assicurato non esercita regolarmente un’attività

lucrativa o il suo salario è sottoposto a forti fluttuazioni, ci si deve basare

su un medio salario giornaliero ponderato.

2.3

Nel caso di specie, dalle

carte processuali emerge che l’amministrazione ha inizialmente calcolato

l’indennità giornaliera corrisposta a RI 1 a contare dal 14 settembre 2013 sul

salario annuo lordo dichiarato dal datore di lavoro nell’annuncio d’infortunio

del 13 settembre 2013, quindi su un importo di fr. 103'344.46 (fr.

226.

/giorno) (cfr. doc. 1 e doc. 18).

Nell’ambito degli

accertamenti volti a chiarire gli aspetti economici legati alla determinazione

del diritto alla rendita d’invalidità (cfr. doc. 195), il datore di lavoro

dell’assicurato ha comunicato quanto segue all’istituto assicuratore:

" (…).

A partire dal 07 gennaio 2013 il Signor RI 1 ha cambiato mansione

e luogo di lavoro, con una turnazione di 5-2 nel settore

Magazzino-Logistica-Servizi con le seguenti indennità:

- Salario base

- Supplemento 50%

- Indennità Galleria (media mensile lavoro in galleria di

16,94 ore)

- Tempo di tragitto a normale (Chf 90.00)

In allegato le invio salario presumibile del 2015.

Non siamo in grado di riesaminare il salario indicato

sull’annuncio d’infortunio di CHF 103'344.46 in quanto il salario è stato

annunciato con la media annuale del 2012.

Durante tale periodo il Signor RI 1 lavorava ancora al fronte con

una turnazione 10-4 con diritto alle seguenti indennità:

- Salario base

- Supplemento 25%

- Supplemento 50%

- Indennità lavoro continuo

- Indennità notte

- Indennità Galleria

- Tempo di tragitto a sciolte (Chf 120.00).” (doc. 196)

Tenuto conto di quanto

indicato dal datore di lavoro e in applicazione degli articoli 15 cpv. 2 LAINF,

22.

cpv. 3 e 23 cpv. 3 OAINF, l’amministrazione ha ricalcolato il salario

assicurato in base a un medio salario giornaliero ponderato percepito durante

il periodo 1° gennaio – 10 settembre 2013, e meglio fr. 57'204.73 : 253 x 365 =

fr. 82'528.56 (da cui un’indennità giornaliera arrotondata pari a fr.

180.

) (cfr. doc. 197).

A fronte delle obiezioni

sollevate dal patrocinatore dell’assicurato in corso di causa (cfr. supra,

consid. 1.3. e 1.5.), in data 30 giugno 2017, l’CO 1 ha di nuovo interpellato

l’Ufficio del personale della ditta __________, al quale ha rivolto le seguenti

domande:

" (…).

- Per quali ragioni è avvenuto il cambio di funzione?

- Come ne è stato informato l’assicurato?

- Nella sua

mail del 13 settembre 2016 si fa riferimento a delle turnazioni “10-4” per il

lavoro “al fronte” e “5-2” per il lavoro “Magazzino-Logistica-Servizi”.

Potrebbe

gentilmente precisare in concreto e per esteso queste sigle? (giorni di lavoro

e orari delle varie turnazioni).” (allegato al doc. XIII)

Questo il tenore delle

risposte fornite da __________ il 6 luglio 2017:

" (…).

- Per quali ragioni è avvenuto il cambio di funzione?

Il Signor RI 1 è stato assunto con la

mansione di muratore che portava ad un impiego come supporto ad una squadra di

avanzamento in galleria,

in data 10 maggio 2012 ha avuto un

infortunio fino al 04 giugno 2012

in data 14 dicembre 2012 ha subito un

altro infortunio fino al 21 dicembre 2012

dal 21 dicembre al 07 gennaio il

cantiere chiude per vacanze natalizie

in data 08 gennaio 2013 malattia fino al

15.

gennaio 2013

in data 22 gennaio 2013 infortunio fino

al 15 febbraio 2013

in data 15 febbraio 2013 malattia fino

al 18 febbraio 2013

in data 2 aprile 2013 malattia fino al

15.

aprile 2013

in data 11 settembre 2013 infortunio

fino al 30 novembre 2015

A seguito delle assenze del Signor RI 1

il __________ ha dovuto assumere un sostituto quale supporto alla squadra

avanzamento,

al suo rientro non era possibile

riconfermarlo nel suo ruolo, ma per una reintegrazione al lavoro, abbiamo

provveduto a fornirgli un altro posto di lavoro.

- Come ne è stato informato

l’assicurato?

L’assicurato è stato informato

verbalmente dall’ufficio del personale.

- Nella sua

mail del 13 settembre 2016 si fa riferimento a delle turnazioni “10-4” per il

lavoro “al fronte” e “5-2” per il lavoro “Magazzino-Logistica-Servizi”.

Potrebbe gentilmente precisare in

concreto e per esteso queste sigle? (giorni di lavoro e orari delle varie

turnazioni)

Turno 10-4:

10.

gg lavorati e 4 gg di riposo

3.

gg dalle 22:00 alle 06:00

3.

gg dalle 14:00 alle 22:00

4.

gg dalle 06:00 alle 14:00

Turno 5-2:

5.

gg lavorati e 2 gg di riposo (dal

lunedì al venerdì)

Dalle 07:30 alle 17:30 (12:00 alle 13:30

pausa).” (allegato al doc. XIII)

Invitato a prendere

posizione in merito a quanto dichiarato dal suo ex datore di lavoro, RI 1 ha

ribadito che il sinistro in questione è accaduto in galleria e, d’altra parte,

di non aver mai ricevuto una comunicazione scritta in merito all’asserito

cambiamento di posto di lavoro (cfr. doc. XV).

2.4

Chiamata ora a pronunciarsi,

questa Corte ritiene che la conclusione a cui è pervenuta l’amministrazione

nella decisione su opposizione impugnata – indennità giornaliera da calcolare

su un salario annuo assicurato di fr. 82'528.56 - meriti conferma.

In particolare, essa non vede

alcuna valida ragione per discostarsi dalle puntuali indicazioni fornite

dall’ex datore di lavoro, a cui l’CO 1 ha fatto capo per emanare la propria

decisione, e meglio che il salario annuo figurante sull’annuncio d’infortunio

corrisponde alla media annuale del 2012 e che, a partire dal 7 gennaio 2013, a

causa delle numerose assenze, all’assicurato era stato assegnato un posto di

lavoro in un settore diverso (magazzino, logistica e servizi) con conseguente

perdita di tutti quei supplementi legati alla sua precedente funzione di

supporto ad una squadra di avanzamento in galleria e, più precisamente, al genere

di turnazione (turno 10-4; cfr. doc. 196 e allegato al doc. XIII).

Secondo il TCA, le

obiezioni sollevate dal ricorrente non appaiono suscettibili di giustificare

una diversa conclusione.

In effetti, il fatto che

l’infortunio dell’11 settembre 2013 sarebbe accaduto in galleria e che dai

conteggi di salario del 2013 risulta che l’assicurato ha continuato a

beneficiare del supplemento per lavoro in galleria non dimostra nulla, visto che,

così come si evince dalla comunicazione mail 13 settembre 2016 di __________,

anche il nuovo posto di lavoro implicava un certo numero di ore da svolgere in

galleria (in media 16,94 ore/mese - cfr. doc. 196; vedi pure doc. XV nel quale

il rappresentante dell’assicurato rileva che “lo stesso si era adattato alle

esigenze della ditta che aveva unicamente diminuito la sua presenza in galleria

per loro esigenze lavorative.”).

Parimenti ininfluente è la

circostanza secondo la quale il salario base orario riconosciuto a RI 1 non ha

subito modifiche (fr. 31.15 nel 2012, aumentato a 31.30 nel 2013 – cfr. i

conteggi di salario allegati al doc. 178). Infatti, così come già osservato in

precedenza, il cambiamento di posto di lavoro non ha comportato una diminuzione

del salario orario, ma bensì la perdita di alcuni supplementi salariali legati

alla precedente funzione.

Infine, per quanto concerne

l’affermazione secondo la quale l’assicurato non sarebbe stato messo al corrente

del cambiamento di funzione (e non l’avrebbe quindi neppure approvato), si

tratta di un aspetto riguardante il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore

che, in quanto tale, esula dall’oggetto della presente vertenza. Ai fini del

giudizio, determinante è unicamente il fatto che nel 2013, quindi al momento in

cui è occorso l’evento traumatico, il ricorrente percepiva una retribuzione

inferiore rispetto a quella figurante sull’annuncio d’infortunio (che

corrispondeva alla media annuale del 2012).

In esito a tutto quanto

precede, l’amministrazione era dunque legittimata a rivedere retroattivamente l’entità

del salario assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera versata

all’assicurato a contare dal 14 settembre 2013 - il relativo calcolo (in proposito

si veda il doc. 197) non è stato di per sé contestato dal ricorrente - e,

quindi, a pretendere la restituzione della differenza.

In

conclusione, la decisione su opposizione del 7 marzo 2017 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti