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Decisione

35.2017.32

Investimento su strisce pedonali; Disturbi psi (NO Adeguata); 28 cpv. 4 OAINF; Reddito "da valida" nel 2015: desunto dal conto indivisuale. Reddito "da invalida": TA1 2014, smeplici e ripetitive, adeg

17 agosto 2017Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione

antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo

dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde

alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile

senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurata una rendita

d’invalidità a decorrere dal 1° dicembre 2014, facendo essenzialmente capo, per

quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla valutazione del 6 ottobre 2016

del Prof. dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia e traumatologia e

chirurgia toracica, giusta il quale

"La presenza di dolori al polso destro

(oggettivati dalla residua malposizione a baionetta del polso e dal deficit di

flessione dorsale) nonché le cervicalgie persistenti pur se di gravo lieve (era

appena cessato l'episodio di radiculopatia al braccio sinistro) fanno stimare

la sua capacità lavorativa nella precedente attività di badante a partire

dal 1.novembre 2014 per almeno 3 mesi ridotta al 25% per poi progredire al 50%

fino al momento della mia visita e nel futuro. Alla paziente non possono

essere sottoposti lavori pesanti di cura di pazienti incapaci di alzarsi, di

lavarsi e di vestirsi. Non le si può sottoporre di stirare, di pulire vetri e

di portare con la mano destra pesi superiori ai 2-3Kg. In attività leggere

adeguate la paziente è abile al 100% (leggere attività nel servizio al bar,

come badante di pazienti fisicamente autosufficienti, messaggeria). Va

sottolineato in modo particolare la perfetta e intensa attività di

deambulazione praticata dalla paziente anche a scopo di riabilitarsi. (…)" (cfr. doc. 196; n.d.r.: solo il

corsivo è della redattrice).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà

concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC

1991.

p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che la ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente

esercitata (di badante).

Del

resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un

aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo

principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento

anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente,

Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio

della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non

può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -

ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p.

322.

consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.

114).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico.

Del resto lo stesso patrocinatore dell'assicurata ha precisato di non

contestare la totale capacità lavorativa in attività molto leggere come

descritto dal Prof. dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia e traumatologia

e chirurgia toracica, nella perizia amministrativa allestita il 6 ottobre 2016

(cfr. doc. I).

Da ultimo, va respinta la censura ricorsuale, giusta la quale alla ricorrente

non potrebbe essere imputato un reddito "da invalida", non essendo

collocabile (58enne al momento dell'incidente e 59enne al momento della

stabilizzazione del caso, a livello fisico, al 1° novembre 2014; menomata

fisicamente e con una formazione molto limitata). A questo proposito, giova

difatti ricordare che, come già esposto al considerando 2.4.2 e come

correttamente rilevato dalla CO 1 nei propri allegati, giusta l'art. 28 cpv. 4

OAINF, norma specifica della LAINF, "Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

2.5

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.6

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2015, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 49'254.15 (corrispondente al salario di

fr. 47'064.- percepito nel 2011, prima della disoccupazione, in qualità di

"cameriera" presso una pensione di __________, aggiornato al 2015).

Questo dato - desunto dall'estratto conto individuale (cfr. doc. 85.1) e,

peraltro, non contestato dal patrocinatore della ricorrente - può senz'altro essere

fatto proprio da questa Corte (STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016

consid. 3.1 con riferimenti).

Stante quanto precede, il reddito "da valida" della ricorrente, nel 2015,

ammontava a fr. 49'254.15.

2.7

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è

stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e

nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta Corte, relativamente

ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili,

in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata

ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid.

5.

2.8

Dalle tavole

processuali risulta che la CO 1 ha determinato in fr. 54'061.95 il reddito "da

invalida", applicando la tabella TA1 2014, attività

semplici e ripetitive, livello 1, donne, riportato sulle 41.7 ore

nonché aggiornato al 2015, e operando successivamente una

decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale ("per tenere

conto delle limitazioni funzionali e dell'età dell'assicurata"), giungendo così all’importo di fr. 45'952.65 (doc. 201 e 211).

Il patrocinatore dell'assicurata contesta il dato ritenuto

dall’Istituto assicuratore, osserva che il reddito "da

invalida" di fr. 54'061.95 determinato dalla CO 1 deve essere ridotto a

fr. 51'716.85 ("corrispondente al reddito da valida da calcolato dalla

parte resistente oltre alla franchigia del "5%", e meglio CHF

49'254,15 + 5%"), dato che il salario della sua cliente, prima

dell'infortunio in questione, era ben inferiore alla media svizzera.

Il TCA osserva che, utilizzando i dati forniti dalla

tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurata, svolgendo nel 2014

una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1)

nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4'300.-.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo

proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso

ammonta a fr. 4'482.75 mensili oppure a fr. 53'793 per l'intero anno (fr. 4'482.75

x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2015 (+ 0,5%), un reddito

annuo di fr. 54'061.95.

Per quanto riguarda la

questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza

8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha

stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,

allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella

fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo

d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si

vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte

federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis

mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto

nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25

aprile 2017 consid. 4.3).

Nel caso concreto, così

come indicato dalla CO 1, il salario minimo secondo il contratto collettivo di

lavoro per

l'industria alberghiera e della ristorazione era pari nel 2011 a fr. 43'979.-

(ovvero fr. 3'383.- x 13) , dunque inferiore a quello che l’insorgente ha

realizzato, sempre nel 2011, quale cameriera (fr.

47'064.- (cfr. doc. 85.1).

In queste condizioni, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da

invalido a tale titolo.

Stante quanto precede, il reddito "da valida" della ricorrente, nel 2015,

ammontava a fr. 54'061.95.

2.9

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.10

Nella

concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla

precitata giurisprudenza, una decurtazione del 15% a titolo di riduzione

sociale sul reddito statistico da invalida "per tenere conto delle

limitazioni funzionali e dell'età dell'assicurata" (doc. 201 e 211).

Dal canto suo il rappresentante della ricorrente pretende che venga applicata alla

suo assistito la deduzione massima del 25%, così suddivisa: 5% per causa

dell'età; 5% a causa della sua formazione limitata e 15% a causa delle sua

menomazioni fisiche e delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. I).

Innanzitutto val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita

ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta

della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le

condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni

di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione),

che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre

2012, consid. 3; Meyer

Ulrich/Riechmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo

2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).

Ferma questa premessa, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova

il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa

Corte ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’Istituto assicuratore

non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA,

ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia

tenuto ampiamente conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica.

Val comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale

federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem

massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)

grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30

novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF

8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10

giugno 2009 consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale

non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di

istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR

2002.

n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del

3.

aprile 2009 consid. 2.3.).

Il reddito da invalida di fr. 54'061.95 (cfr. consid. 2.8), tenuto

conto di una decurtazione sociale del 15%, ammonta dunque a fr. 45'952.65.

2.11

Il grado di invalidità della

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 45'952.65 annui al reddito che ella

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute

infortunistico, e cioè fr.

fr. 49'254.15 annui (cfr. consid. 2.6.) - è del 6,7% arrotondato al 7% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

In siffatte circostanze è

dunque a giusta ragione che la CO 1 - con la decisione del 2 dicembre 2016

(doc. 201), confermata con la decisione su opposizione impugnata (doc. 211) -

si è rifiutata, a fronte di un discapito economico inferiore al 10% (art. 18

cpv. 1 LAINF), di accordare alla ricorrente una rendita d’invalidità.

Nulla muta a questo

riguardo il fatto che l'UAI abbia riconsiderato mediante decisione del 9

febbraio 2017 la decisione del 27 dicembre 2016 nel senso che RI 1 "ha

diritto ad una rendita intera (grado AI pari al 100% dal 01.12.2014 al 31.12.2015,

a tre quarti di rendita (grado AI pari al 66%) dal 01.01.2016 al 31.03. 2016 e

mezza rendita (grado AI pari al 58%) a partire dal 01.04.2016 in avanti"

(cfr. doc. 209.1), dal momento che la stessa, non di pertinenza

dell'assicuratore resistente, è sostanzialmente riconducibile al danno alla

salute (fisico e psichico) extra-infortunistico. A ragione, pertanto, neppure

il patrocinatore dell'insorgente pretende il contrario.

2.12

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione avversata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti