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Decisione

35.2017.34

Natura giuridica della comunicazione con cui l'assicuratore LAINF informa assicurato dell'estinzione del diritto alle prest. di corta durata e avvio accertamenti per determinare quelle di lunga durata

28 agosto 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. In replica, il ricorrente si

è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, rilevando

in particolare che “queste “comunicazioni” trasmesse agli assicurati prese

ancora durante la fase istruttoria non possono essere trattate come delle

semplici informazioni, poiché de facto hanno degli effetti che entrano

in forza ancora prima dell’emanazione di una decisione motivata e prima

dell’acquisizione di tutti i rapporti medici riguardanti l’assicurato. (…).

L’assicurazione ritiene stabilizzata la situazione del signor RI 1. Nel

contempo però prescrive ulteriori sessioni di terapia, decide per ulteriori

visite mediche e valuta pure l’opportunità di nuovi interventi (AMO ai

calcagni).” (doc. VII + allegato).

Le osservazioni formulate

in proposito dall’amministrazione sono datate 22 giugno 2017 (cfr. doc. XII).

1.7. In data 7 giugno 2017, l’CO 1

ha emanato una decisione formale mediante la quale ha rifiutato l’assunzione

della problematica psichica (ritenuta non costituire una conseguenza adeguata

del sinistro assicurato), nonché, tenuto conto dei soli postumi infortunistici

residuali, ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e, d’altra parte, ha

assegnato al ricorrente un’IMI del 35% (cfr. allegato al doc. IX).

Con osservazioni del 9

giugno 2017, l’assicurato ha segnatamente sottolineato come “… il contenuto

della decisione cautelare e della nuova decisione siano divergenti. Da una parte,

in via cautelare appunto, viene decisa la sospensione di tutta una serie di

prestazioni. Dall’altra, con decisione 7 giugno 2017, viene decisa un’indennità

per menomazione dell’integrità. Già solo per questo la decisione qui impugnata

è da considerarsi quale decisione cautelare. La produzione della decisione

concernente l’indennità per menomazione dell’integrità da parte della CO 1

implica la sua soccombenza in quanto tale decisione revoca la precedente

decisione cautelare impugnata con il presente ricorso.” (doc. XI).

1.8. In data 29 giugno 2017, il ricorrente

ha versato agli atti copia del rapporto 22 giugno 2017 della sua psichiatra

curante (doc. XV + allegato).

L’amministrazione si è

espressa in merito il 13 luglio 2017 (doc. XVII).

1.9. In data 24 agosto 2017,

l’assicurato ha inoltrato un ricorso contro la decisione su opposizione emanata

dall’CO 1 in data 5 luglio 2017 (inc. n. 35.2017.84).

Considerandi

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2

Chiamata a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questa Corte osserva che il ricorso sub judice è

diretto contro la comunicazione del 27 marzo 2017, mediante la quale l’CO 1 ha

disposto l’interruzione del diritto alla cura medica e all’indennità

giornaliera a far tempo dal 1° maggio 2017, in vista della definizione del

diritto alle prestazioni di lunga durata (cfr. doc. I e doc. 478).

Secondo il ricorrente,

quanto è stato disposto dall’amministrazione costituirebbe un provvedimento

cautelare (ritenuto che, al momento della sua emanazione, la fattispecie non

era ancora stata compiutamente accertata), di modo che la relativa

comunicazione andrebbe trattata quale decisione incidentale, impugnabile

direttamente con ricorso al TCA.

Da parte sua, l’istituto

assicuratore resistente contesta la chiave di lettura proposta dall’assicurato

e chiede quindi che il ricorso venga dichiarato irricevibile vista l’assenza di

una decisione impugnabile ex art. 56 cpv. 1 LPGA (cfr., in particolare, doc. V,

p. 6).

2.3

Giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA,

nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato

l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,

crediti e ingiunzioni.

Secondo l’art. 52 cpv. 1

LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo

opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali.

L’art. 56 cpv. 1 LPGA

prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è

esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

Decisioni riguardanti la

consultazione degli atti, la sospensione, la ricusa, il gratuito patrocinio

oppure provvedimenti riguardanti l’accertamento della fattispecie sono, quali

decisioni incidentali, escluse dall’opposizione e possono essere impugnate

direttamente con ricorso (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., n. 30 ad art.

52).

2.4

I provvedimenti cautelari

sono disposizioni che vengono emanate in vista della decisione finale, che

valgono soltanto temporaneamente e che decadono con la decisione finale. Essi

devono essere emanati nella forma di una decisione incidentale (cfr. U.

Müller, Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, § 30 n. 2323 ss.),

impugnabile direttamente con ricorso (cfr. consid. 2.3. in fine).

2.5

In una sentenza 35.2016.33

del 2 agosto 2016 consid. 2.3. cresciuta incontestata in giudicato -

riguardante una fattispecie in cui l’assicuratore infortuni aveva sospeso il

pagamento dell’indennità giornaliera nell’attesa di conoscere gli esiti di

un’inchiesta avviata nei confronti dell’assicurato da parte di un’altra

autorità -, questo Tribunale ha stabilito che la sospensione in questione non

poteva che essere interpretata quale provvedimento cautelare, ragione per la

quale l’atto mediante il quale la sospensione era stata comunicata

all’assicurato poteva essere trattata quale decisione incidentale. Sebbene

l’amministrazione non l’avesse esplicitamente definita come tale e fosse priva

dell’indicazione dei rimedi di diritto, la comunicazione in questione,

materialmente, costituiva a tutti gli effetti una decisione, per cui il TCA è

entrato nel merito del ricorso.

2.6

Nel caso di specie,

l’assicuratore resistente ha posto termine alle prestazioni di corta durata a

contare dal 1° maggio 2017, in quanto ha ritenuto stabilizzato lo stato di

salute infortunistico dell’assicurato, nel senso che da ulteriori provvedimenti

terapeutici non vi sarebbe stato più da attendersi sostanziali miglioramenti, sulla

scorta degli esiti della visita circondariale di chiusura eseguita il 15 marzo

2017.

dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, e

della valutazione psichiatrica di ugual data effettuata dalla dott.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 478, p. 1: “Ci riferiamo

alle visite mediche effettuate presso la nostra agenzia il 15.3.2017. L’esito

delle stesse ha evidenziato che, per quanto riguarda le conseguenze

infortunistiche, è ora possibile procedere alla definizione del caso.

Sospendiamo pertanto le prestazioni a titolo di spese di cura e d’indennità

giornaliera a decorrere dall’1.5.2017. Da tale data la riteniamo abile al lavoro

nella misura massima possibile.”).

Secondo il TCA, la

situazione giuridica si presenta differente rispetto a quella di cui alla

pronunzia citata al precedente considerando.

Innanzitutto, va ricordato

che, secondo l’art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alla rendita nasce qualora

dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali

provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle

indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita.

D’altro canto, in

concreto, l’CO 1 ha interrotto la corresponsione delle prestazioni di corta

durata ritenendo, a torto o a ragione, in base alla documentazione a sua

disposizione, adempiute le condizioni di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF, e non a

titolo cautelativo, nell’attesa di conoscere le risultanze di accertamenti

ancora da compiere oppure in corso di esecuzione. In questo senso, al

provvedimento in questione non può essere attribuita alcuna finalità cautelare,

di modo che la relativa comunicazione (quella datata 27 marzo 2017) non può

neppure essere trattata alla stregua di una decisione incidentale.

Questa Corte non ignora

che, sempre con lo scritto del 27 marzo 2017, l’amministrazione si è dichiarata

disposta ad assumere ulteriori due cicli di fisioterapia e di ergoterapia, come

pure a prendere a carico il costo della consultazione prevista il 29 maggio

2017.

presso il medico curante specialista dell’insorgente, dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 478). Tale

circostanza non giustifica tuttavia una diversa conclusione, nella misura in

cui l’assunzione di ulteriori cicli di fisio- ed ergoterapia potrebbe al limite

generare dei dubbi circa la decisione di considerare stabilizzate le condizioni

di salute dell’assicurato (si consideri tuttavia il fatto che, in casu, le

prestazioni di corta durata sono state riconosciute sino al 30 aprile 2017),

questione di merito che non può essere affrontata in questa sede. Per quanto

concerne invece la visita presso il dott. __________, va rilevato che essa non

è stata ordinata dall’assicuratore LAINF convenuto, quale misura di

accertamento. Del resto, già in occasione della precedente consultazione (16

gennaio 2017), il medico curante specialista si era espresso chiaramente in

merito al procedere terapeutico, negando l’indicazione a sottoporre

l’assicurato a ulteriori provvedimenti invasivi in considerazione della natura

dei disturbi da lui denunciati (cfr. doc. 456, p. 2: “Malgrado la parziale

consolidazione dell’artrodesi non vedo l’indicazione per una revisione della

stessa, visto che il problema fondamentale del paziente sono i dolori

neuropatici. In questo caso purtroppo non ci sono altre soluzioni, se non di aumentare

ancora la terapia antalgica. Gli ho di nuovo proposto un consulto presso i

nostri colleghi del Centro __________ presso l’Ospedale __________, che avevano

già proposto in passato una pompa a livello lombare, ma il paziente la rifiuta

categoricamente.”).

Con il proprio allegato

d’osservazioni del 9 giugno 2017, l’insorgente pretende esservi una

contraddizione tra il contenuto della comunicazione del 27 marzo 2017, mediante

la quale è stata “decisa la sospensione di tutta una serie di prestazioni”, e

quello della decisione formale emanata il 7 giugno 2017, con la quale gli è

stata riconosciuta un’IMI (cfr. doc. XI, p. 3).

Da parte sua, il TCA non

ravvede alcuna contraddizione di contenuto. In effetti, con la decisione

formale del 7 giugno 2017, l’CO 1 ha confermato l’estinzione del diritto alle

prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° maggio 2017 in applicazione

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, quindi, pronunciandosi sul diritto alle prestazioni

di lunga durata, ha negato la concessione di una rendita d’invalidità e

riconosciuto un’IMI del 35% (cfr. allegato al doc. IX).

Tutto ben considerato,

questo Tribunale ritiene di poter condividere quanto sostenuto dall’amministrazione

in sede di risposta di causa (cfr. doc. V, p. 2 s.), ossia che la comunicazione

del 27 marzo 2017 rappresenta una decisione de facto, contestata la

quale, in virtù dell’art. 49 cpv. 1 LPGA e della giurisprudenza di cui alla DTF

134.

V 145 consid. 5, l’assicuratore è tenuto a emanare una decisione formale,

contro la quale è data facoltà di presentare opposizione ex art. 52 cpv. 1 LPGA

(ciò che l’CO 1 ha in effetti fatto emanando la decisione formale del 2 giugno

2017).

In queste condizioni,

vista l’assenza di una decisione impugnabile ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA,

il ricorso inoltrato da RI 1 deve essere dichiarato irricevibile in

ordine.

Questa Corte avrà comunque

occasione di pronunciarsi nel merito della fattispecie, trattando il ricorso

interposto contro la decisione su opposizione del 5 luglio 2017 (inc. n. 35.2017.84).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti