35.2017.34
Natura giuridica della comunicazione con cui l'assicuratore LAINF informa assicurato dell'estinzione del diritto alle prest. di corta durata e avvio accertamenti per determinare quelle di lunga durata
28 agosto 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2017.34
mm
Lugano
28 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 marzo 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 febbraio 2014, RI
1, dipendente dell’agenzia di lavoro interinale __________ di __________ in
qualità di collaboratore di produzione e, perciò, assicurato d’obbligo contro
gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della
circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________ (prov. __________).
A causa di questo evento,
egli ha riportato la frattura bilaterale del calcagno e la frattura articolare
scomposta dell’epifisi distale del radio destro (cfr. doc. 16).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 15 marzo 2017 ha avuto
luogo la visita di chiusura eseguita dal medico di circondario, dott. __________
(cfr. doc. 474), e una valutazione psichiatrica a cura della dott.ssa __________
(cfr. doc. 498).
Quindi, con scritto del 27
marzo 2017, l’amministrazione ha informato l’assicurato che le prestazioni di
corta durata (cura medica + indennità giornaliera) sarebbero state sospese a
decorrere dal 1° maggio 2017. Nel contempo, l’CO 1 avrebbe proceduto alla
valutazione dei presupposti per l’assegnazione delle prestazioni di lunga
durata (rendita d’invalidità + indennità per menomazione all’integrità) (cfr.
doc. 478).
1.3. Con ricorso del 21 aprile
2017, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione incidentale del 27 marzo 2017, l’assicuratore convenuto venga
condannato a ripristinare il diritto alle prestazioni di corta durata, così
come a produrre nei più brevi termini la documentazione che lo riguarda.
Dal profilo procedurale,
con riferimento alla comunicazione del 27 marzo 2017, l’insorgente fa valere
che “…, il fatto di aver sospeso il pagamento dell’indennità giornaliera per il
1 maggio 2017 a mente del ricorrente non può che essere interpretato quale provvedimento
cautelare, motivo per cui, alla luce di quanto indicato, la comunicazione
citata in precedenza può essere trattata quale decisione incidentale,
impugnabile direttamente al TCA.” (doc. I, p. 2 – il corsivo è del redattore).
Egli rileva inoltre che la
situazione infortunistica non era “… matura per una decisione riguardante sia
la sospensione delle indennità che la sospensione del trattamento di
fisioterapia/ergoterapia. Si fa notare che secondo il parere del fisioterapista
che segue l’assicurato vi sono dei progressi e che la continuazione del
trattamento è ancora opportuna (doc. E). Non è quindi ammissibile che in
procedura di accertamento della fattispecie vengano sospese le prestazioni. La
fattispecie sub judice non si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate
nelle pronunzie federali (e cantonali) in cui non è stata confermata la
sospensione cautelare delle prestazioni, decisa dall’amministrazione nel corso
della procedura di accertamento. Infatti, anche nella concreta evenienza, la CO
1 __________ ha inizialmente corrisposto al Signor RI 1 le prestazioni di
legge, riconoscendo in tal modo il suo diritto alle prestazioni a dipendenza
dell’evento infortunistico del 14 febbraio 2014. Pertanto, se si vuole liberare
dal proprio obbligo, l’assicuratore è tenuto a dimostrare che i presupposti del
diritto non sono (più) adempiuti.” (doc. I, p. 4).
1.4. Sempre nel corso del mese di
aprile 2017, l’insorgente ha prodotto copia dello scritto 25 aprile 2017 dell’CO
1 (doc. III + allegato).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V +
allegati).
Fatti
1.6. In replica, il ricorrente si
è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, rilevando
in particolare che “queste “comunicazioni” trasmesse agli assicurati prese
ancora durante la fase istruttoria non possono essere trattate come delle
semplici informazioni, poiché de facto hanno degli effetti che entrano
in forza ancora prima dell’emanazione di una decisione motivata e prima
dell’acquisizione di tutti i rapporti medici riguardanti l’assicurato. (…).
L’assicurazione ritiene stabilizzata la situazione del signor RI 1. Nel
contempo però prescrive ulteriori sessioni di terapia, decide per ulteriori
visite mediche e valuta pure l’opportunità di nuovi interventi (AMO ai
calcagni).” (doc. VII + allegato).
Le osservazioni formulate
in proposito dall’amministrazione sono datate 22 giugno 2017 (cfr. doc. XII).
1.7. In data 7 giugno 2017, l’CO 1
ha emanato una decisione formale mediante la quale ha rifiutato l’assunzione
della problematica psichica (ritenuta non costituire una conseguenza adeguata
del sinistro assicurato), nonché, tenuto conto dei soli postumi infortunistici
residuali, ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e, d’altra parte, ha
assegnato al ricorrente un’IMI del 35% (cfr. allegato al doc. IX).
Con osservazioni del 9
giugno 2017, l’assicurato ha segnatamente sottolineato come “… il contenuto
della decisione cautelare e della nuova decisione siano divergenti. Da una parte,
in via cautelare appunto, viene decisa la sospensione di tutta una serie di
prestazioni. Dall’altra, con decisione 7 giugno 2017, viene decisa un’indennità
per menomazione dell’integrità. Già solo per questo la decisione qui impugnata
è da considerarsi quale decisione cautelare. La produzione della decisione
concernente l’indennità per menomazione dell’integrità da parte della CO 1
implica la sua soccombenza in quanto tale decisione revoca la precedente
decisione cautelare impugnata con il presente ricorso.” (doc. XI).
1.8. In data 29 giugno 2017, il ricorrente
ha versato agli atti copia del rapporto 22 giugno 2017 della sua psichiatra
curante (doc. XV + allegato).
L’amministrazione si è
espressa in merito il 13 luglio 2017 (doc. XVII).
1.9. In data 24 agosto 2017,
l’assicurato ha inoltrato un ricorso contro la decisione su opposizione emanata
dall’CO 1 in data 5 luglio 2017 (inc. n. 35.2017.84).
Considerandi
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2
Chiamata a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questa Corte osserva che il ricorso sub judice è
diretto contro la comunicazione del 27 marzo 2017, mediante la quale l’CO 1 ha
disposto l’interruzione del diritto alla cura medica e all’indennità
giornaliera a far tempo dal 1° maggio 2017, in vista della definizione del
diritto alle prestazioni di lunga durata (cfr. doc. I e doc. 478).
Secondo il ricorrente,
quanto è stato disposto dall’amministrazione costituirebbe un provvedimento
cautelare (ritenuto che, al momento della sua emanazione, la fattispecie non
era ancora stata compiutamente accertata), di modo che la relativa
comunicazione andrebbe trattata quale decisione incidentale, impugnabile
direttamente con ricorso al TCA.
Da parte sua, l’istituto
assicuratore resistente contesta la chiave di lettura proposta dall’assicurato
e chiede quindi che il ricorso venga dichiarato irricevibile vista l’assenza di
una decisione impugnabile ex art. 56 cpv. 1 LPGA (cfr., in particolare, doc. V,
p. 6).
2.3
Giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA,
nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato
l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,
crediti e ingiunzioni.
Secondo l’art. 52 cpv. 1
LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo
opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali.
L’art. 56 cpv. 1 LPGA
prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Decisioni riguardanti la
consultazione degli atti, la sospensione, la ricusa, il gratuito patrocinio
oppure provvedimenti riguardanti l’accertamento della fattispecie sono, quali
decisioni incidentali, escluse dall’opposizione e possono essere impugnate
direttamente con ricorso (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., n. 30 ad art.
52).
2.4
I provvedimenti cautelari
sono disposizioni che vengono emanate in vista della decisione finale, che
valgono soltanto temporaneamente e che decadono con la decisione finale. Essi
devono essere emanati nella forma di una decisione incidentale (cfr. U.
Müller, Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, § 30 n. 2323 ss.),
impugnabile direttamente con ricorso (cfr. consid. 2.3. in fine).
2.5
In una sentenza 35.2016.33
del 2 agosto 2016 consid. 2.3. cresciuta incontestata in giudicato -
riguardante una fattispecie in cui l’assicuratore infortuni aveva sospeso il
pagamento dell’indennità giornaliera nell’attesa di conoscere gli esiti di
un’inchiesta avviata nei confronti dell’assicurato da parte di un’altra
autorità -, questo Tribunale ha stabilito che la sospensione in questione non
poteva che essere interpretata quale provvedimento cautelare, ragione per la
quale l’atto mediante il quale la sospensione era stata comunicata
all’assicurato poteva essere trattata quale decisione incidentale. Sebbene
l’amministrazione non l’avesse esplicitamente definita come tale e fosse priva
dell’indicazione dei rimedi di diritto, la comunicazione in questione,
materialmente, costituiva a tutti gli effetti una decisione, per cui il TCA è
entrato nel merito del ricorso.
2.6
Nel caso di specie,
l’assicuratore resistente ha posto termine alle prestazioni di corta durata a
contare dal 1° maggio 2017, in quanto ha ritenuto stabilizzato lo stato di
salute infortunistico dell’assicurato, nel senso che da ulteriori provvedimenti
terapeutici non vi sarebbe stato più da attendersi sostanziali miglioramenti, sulla
scorta degli esiti della visita circondariale di chiusura eseguita il 15 marzo
2017.
dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, e
della valutazione psichiatrica di ugual data effettuata dalla dott.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 478, p. 1: “Ci riferiamo
alle visite mediche effettuate presso la nostra agenzia il 15.3.2017. L’esito
delle stesse ha evidenziato che, per quanto riguarda le conseguenze
infortunistiche, è ora possibile procedere alla definizione del caso.
Sospendiamo pertanto le prestazioni a titolo di spese di cura e d’indennità
giornaliera a decorrere dall’1.5.2017. Da tale data la riteniamo abile al lavoro
nella misura massima possibile.”).
Secondo il TCA, la
situazione giuridica si presenta differente rispetto a quella di cui alla
pronunzia citata al precedente considerando.
Innanzitutto, va ricordato
che, secondo l’art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alla rendita nasce qualora
dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali
provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle
indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita.
D’altro canto, in
concreto, l’CO 1 ha interrotto la corresponsione delle prestazioni di corta
durata ritenendo, a torto o a ragione, in base alla documentazione a sua
disposizione, adempiute le condizioni di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF, e non a
titolo cautelativo, nell’attesa di conoscere le risultanze di accertamenti
ancora da compiere oppure in corso di esecuzione. In questo senso, al
provvedimento in questione non può essere attribuita alcuna finalità cautelare,
di modo che la relativa comunicazione (quella datata 27 marzo 2017) non può
neppure essere trattata alla stregua di una decisione incidentale.
Questa Corte non ignora
che, sempre con lo scritto del 27 marzo 2017, l’amministrazione si è dichiarata
disposta ad assumere ulteriori due cicli di fisioterapia e di ergoterapia, come
pure a prendere a carico il costo della consultazione prevista il 29 maggio
2017.
presso il medico curante specialista dell’insorgente, dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 478). Tale
circostanza non giustifica tuttavia una diversa conclusione, nella misura in
cui l’assunzione di ulteriori cicli di fisio- ed ergoterapia potrebbe al limite
generare dei dubbi circa la decisione di considerare stabilizzate le condizioni
di salute dell’assicurato (si consideri tuttavia il fatto che, in casu, le
prestazioni di corta durata sono state riconosciute sino al 30 aprile 2017),
questione di merito che non può essere affrontata in questa sede. Per quanto
concerne invece la visita presso il dott. __________, va rilevato che essa non
è stata ordinata dall’assicuratore LAINF convenuto, quale misura di
accertamento. Del resto, già in occasione della precedente consultazione (16
gennaio 2017), il medico curante specialista si era espresso chiaramente in
merito al procedere terapeutico, negando l’indicazione a sottoporre
l’assicurato a ulteriori provvedimenti invasivi in considerazione della natura
dei disturbi da lui denunciati (cfr. doc. 456, p. 2: “Malgrado la parziale
consolidazione dell’artrodesi non vedo l’indicazione per una revisione della
stessa, visto che il problema fondamentale del paziente sono i dolori
neuropatici. In questo caso purtroppo non ci sono altre soluzioni, se non di aumentare
ancora la terapia antalgica. Gli ho di nuovo proposto un consulto presso i
nostri colleghi del Centro __________ presso l’Ospedale __________, che avevano
già proposto in passato una pompa a livello lombare, ma il paziente la rifiuta
categoricamente.”).
Con il proprio allegato
d’osservazioni del 9 giugno 2017, l’insorgente pretende esservi una
contraddizione tra il contenuto della comunicazione del 27 marzo 2017, mediante
la quale è stata “decisa la sospensione di tutta una serie di prestazioni”, e
quello della decisione formale emanata il 7 giugno 2017, con la quale gli è
stata riconosciuta un’IMI (cfr. doc. XI, p. 3).
Da parte sua, il TCA non
ravvede alcuna contraddizione di contenuto. In effetti, con la decisione
formale del 7 giugno 2017, l’CO 1 ha confermato l’estinzione del diritto alle
prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° maggio 2017 in applicazione
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, quindi, pronunciandosi sul diritto alle prestazioni
di lunga durata, ha negato la concessione di una rendita d’invalidità e
riconosciuto un’IMI del 35% (cfr. allegato al doc. IX).
Tutto ben considerato,
questo Tribunale ritiene di poter condividere quanto sostenuto dall’amministrazione
in sede di risposta di causa (cfr. doc. V, p. 2 s.), ossia che la comunicazione
del 27 marzo 2017 rappresenta una decisione de facto, contestata la
quale, in virtù dell’art. 49 cpv. 1 LPGA e della giurisprudenza di cui alla DTF
134.
V 145 consid. 5, l’assicuratore è tenuto a emanare una decisione formale,
contro la quale è data facoltà di presentare opposizione ex art. 52 cpv. 1 LPGA
(ciò che l’CO 1 ha in effetti fatto emanando la decisione formale del 2 giugno
2017).
In queste condizioni,
vista l’assenza di una decisione impugnabile ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA,
il ricorso inoltrato da RI 1 deve essere dichiarato irricevibile in
ordine.
Questa Corte avrà comunque
occasione di pronunciarsi nel merito della fattispecie, trattando il ricorso
interposto contro la decisione su opposizione del 5 luglio 2017 (inc. n. 35.2017.84).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti