35.2017.36
Assicurata vittima di due infortuni al gin. sx - 01/1998 e 01/2016 - assicurati da due diversi assicuratori. Per il secondo evento, status quo sine raggiunto nel 08/2016. Disturbi al gin. sx, annuncia
30 agosto 2017Italiano29 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.36
mm
Lugano
30 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 marzo 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In
data 13 gennaio 1998, RI 1, dipendente dell’__________ di __________ in qualità
di infermiera e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO
1, è rimasta vittima di un infortunio sugli sci, lamentando un danno al
ginocchio sinistro.
L’istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il
5 gennaio 2016, l’assicurata ha subito un trauma distorsivo al ginocchio
sinistro cadendo da un muretto, infortunio che è stato assunto dalla __________,
suo nuovo assicuratore LAINF.
In
occasione della visita del 3 agosto 2016, il consulente medico della __________,
dott. __________, ha dichiarato raggiunto lo status quo sine a margine
dell’evento del 5 gennaio 2016 e, trattandosi dei disturbi al ginocchio
sinistro ancora presenti, ha invitato l’assicurata ad annunciare una ricaduta
all’assicuratore competente per l’infortunio del 1998 (CO 1), ciò che il datore
di lavoro di RI 1 ha in effetti fatto nel corso del mese di ottobre 2016 (cfr.
doc. 1).
La
__________ ha corrisposto le proprie prestazioni (a dipendenza dei disturbi
alle spalle) sino al 30 settembre 2016.
1.3. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 25
gennaio 2017, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente
ai disturbi al ginocchio sinistro presentati dall’assicurata, oggetto
dell’annuncio di ricaduta (cfr. doc. 22).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc.
23), in data 31 marzo 2017, l’amministrazione ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. 24).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 28 aprile 2017, RI 1 ha chiesto l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata, in particolare contestando che alla perizia
elaborata dal reumatologo dott. __________, sulla quale l’assicuratore
convenuto ha fondato il proprio rifiuto, possa essere attribuito un valore
probatorio sufficiente ai fini del giudizio (cfr. doc. I).
1.5. La
CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.
III).
1.6. Il
6 giugno 2017, per il tramite dell’avv. RA 1, l’assicurata ha prodotto
ulteriore documentazione, domandando che il TCA ordini una perizia medica
giudiziaria e chieda al medico curante una presa di posizione sulle conclusioni
espresse dal dott. __________ (cfr. doc. VII).
L’istituto
assicuratore si è pronunciato in merito il 9 giugno 2017 (doc. IX).
1.7. In
data 27 giugno 2017, questo Tribunale ha interpellato il dott. __________, il
quale è stato invitato a precisare se l’inabilità lavorativa da lui attestata è
dovuta esclusivamente alla problematica interessante il ginocchio sinistro
oppure all’insieme delle patologie presentate dall’assicurata (doc. XI).
La
risposta del medico curante specialista è pervenuta il 21 luglio 2017 (doc.
XII).
La
CO 1 ha preso posizione in merito il 3 agosto 2017 (doc. XIV), mentre
l’insorgente lo ha fatto in data 18 agosto 2017 (doc. XV).
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore resistente
era legittimato a negare le proprie prestazioni per i disturbi al ginocchio
sinistro che l’assicurata lamentava, oggetto dell’annuncio di ricaduta del mese
di ottobre 2016, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.
19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto
alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un
miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Al
precedente considerando, è già stato indicato che, secondo l'art.
16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità
dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex
art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è
concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale
professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto
quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti
da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito
dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate
nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in
un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a;
RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.5. Presupposto essenziale
per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli
infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine);
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la
giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un
evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo
verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF
129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in
presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. In
virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere
l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né
la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
2.8. Dalle
carte processuali si evince che nel 1998 l’assicurata è rimasta vittima di un
infortunio al ginocchio sinistro, a causa del quale ha riportato rotture a
livello del legamento crociato anteriore, dell’apparato legamentare interno,
del menisco mediale e del corno posteriore del menisco laterale.
Le
lesioni sono state sanate chirurgicamente (intervento del 21 gennaio 1998
eseguito dal dott. __________).
A
margine della visita peritale del 20 aprile 2007, il dott. __________, spec.
FMH in reumatologia, ha giudicato i disturbi denunciati dall’assicurata al
ginocchio sinistro ancora in probabile relazione causale con l’evento
infortunistico del gennaio 1998 (cfr. doc. 21).
In
data 5 gennaio 2016, RI 1 ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro
(cfr. doc. 7), le cui conseguenze sono state assunte dalla __________.
L’esame
di RMN dell’11 febbraio 2016 ha evidenziato la presenza di alterazioni
degenerative in entrambi i menischi con rima di frattura complessa a livello
del corno posteriore del mediale e microfissurazione del laterale, di una
condropatia di grado elevato a livello femoro-tibiale mediale e di basso grado
a livello femoro-rotuleo, come pure di un versamento articolare prevalentemente
nel recesso sottoquadricipitale con segni d’irritazione sinoviale (doc. 6).
In
occasione del consulto del 3 marzo 2016, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, ha indicato che la problematica principale era
rappresentata dalla “… traumatizzazione di una gonartrosi preesistente” per la
quale ha prescritto la somministrazione di condro-protettori (doc. 7, p. 2).
Il
3 agosto 2016, l’insorgente è stata visitata dal dott. __________, spec. FMH in
medicina interna, per conto della __________.
Per
quanto qui d’interesse, il fiduciario ha diagnosticato una “attivazione transitoria
di significativa gonartrosi posttraumatica (infortunio del 1998 con rottura del
LCA e successiva plastica) con condropatia grado III-IV compartimento
femoro-tibiale interno, meniscopatia degenerativa, condropatia grado II-III
retro rotulea in LCA ben visibile”, con persistenza di algie al carico
continuo.
Questa
quindi la sua valutazione:
" (…).
Al ginocchio sinistro si è in presenza di una
significativa gonartrosi post traumatica dopo l’evento del 1998 e rottura LCA
che fino ad ora è restata oligo/asintomatica e che per l’attuale evento si è
più marcatamente manifestata.
A distanza di oltre 6 mesi dall’evento del 05.01.2016
ed in assenza di dirette conseguenze con il medesimo lo stato quo sine si può
considerare da ora raggiunto ai sensi della LAINF.
Ulteriori trattamenti/cure saranno quindi di
competenza dell’assicuratore antecedente.
L’attuale inabilità lavorativa è comunque giustificata
al 50% dal 01.04.2016 e questo sino al 30 settembre 2016 per la problematica
delle spalle, rispettivamente della spalla sinistra.
Se vi sarà ulteriore continuazione dell’inabilità
lavorativa, questa sarà da considerare per la problematica della gonartrosi
sinistra posttraumatica.” (doc. 13)
Con
rapporto del 26 settembre 2016 - tenuto conto delle problematiche interessanti
le spalle - il dott. __________, Primario di ortopedia presso la __________ di __________,
ha dichiarato l’assicurata totalmente abile al lavoro a decorrere dal 1°
ottobre 2016 (cfr. doc. 16).
Con
nota manoscritta pervenuta alla CO 1 il 13 dicembre 2016, il dott. __________,
spec. FMH in medicina interna, ha diagnosticato uno stato dopo ricostruzione
del LCA del ginocchio sinistro e lieve distorsione nel gennaio 2016 che ha
attivato la preesistente gonartrosi, con “attualmente dolore e limitazione
funzionale che permette un’attività lavorativa del 60%.” (doc. 17).
In
data 28 dicembre 2016 ha avuto luogo una consultazione peritale a cura del
reumatologo dott. __________, su ordine della CO 1.
Pronunciandosi
in merito al ruolo causale giocato dall’evento del 5 gennaio 2016, egli ha
affermato che “lo status quo sine va ritenuto raggiunto al più tardi a distanza
di 6 mesi dall’evento del 5.1.2016. Gli ulteriori disturbi risultano in
relazione di causalità almeno prevalentemente probabile con l’evento del 1998,
disturbi analoghi a quelli recepiti al ginocchio sinistro già prima dell’evento
del 5.1.2016.” (doc. 21, p. 21).
D’altro
canto, egli ha negato che i disturbi al ginocchio sinistro giustificassero
un’incapacità lavorativa dal 1° ottobre 2016, come pure che essi necessitassero
di ulteriori cure sanitarie (cfr. doc. 21, p. 22).
Con
la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto ha negato il
proprio obbligo a prestazioni, rilevando che “… la signora RI 1 non è riuscita,
in ossequio al principio della verosimiglianza preponderante, a provare
l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” in
essere dal 1° ottobre 2016 e l’infortunio assicurato sopraggiunto il 13 gennaio
1998.” (cfr. doc. 24, p. 5).
Pendente
causa, la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica.
Dal
certificato d’infortunio di cui al doc. B3 risulta che il chirurgo ortopedico
dott. __________ ha attestato un’inabilità lavorativa del 50% dal 1° ottobre al
15 novembre 2016 e del 40% dal 26 novembre 2016 in poi.
Con
referto relativo alla consultazione del 22 maggio 2017, lo stesso dott. __________
ha riferito che l’assicurata presentava al ginocchio sinistro “dolori diffusi
ma soprattutto localizzati al compartimento antero-esterno.”. In
quell’occasione, egli ha consigliato all’insorgente di “… mantenere la
muscolatura sempre ben allenata con esercizi di rinforzo tipo cyclette, in
futuro potrebbero essere indicate delle infiltrazioni intra-articolari e a medio-lungo
termine eventualmente un impianto protesico con una protesi che non contenga
nickel (in titanio). La paziente desidera tentare con le infiltrazioni, la
convocherò per una cura infiltrativa durante l’estate.”. A proposito
dell’incapacità lavorativa, lo specialista ha confermato “… quella del medico
curante del 40% (abilità 60%)” (doc. B2).
Con
certificato datato 24 maggio 2017, il dott. __________ ha in particolare
rilevato che “allo stato attuale la paziente risulta inabile al lavoro nella
misura del 40% (abilità 60%), per lo stato di salute globale che comprende
oltre i problemi con il ginocchio sinistro anche un trauma al ginocchio destro
e soprattutto una grave lesione a carico della spalla sinistra poi operata nel
2015 presso la Clinica __________ di __________. Inoltre presenza di una
dermatite eczematosa ed allergotossica da contatto per la quale la paziente è
in cura presso il Dr. __________, dermatologia FMH. In considerazione delle
patologie presentate dalla paziente ritengo adeguata un’incapacità lavorativa
del 40%. Per questo motivo ho certificato tale inabilità.” (doc. B1).
In
corso di causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, al quale è stato
chiesto di precisare se l’inabilità lavorativa da lui attestata è dovuta
esclusivamente alla problematica interessante il ginocchio sinistro oppure
all’insieme delle patologie presentate dall’assicurata e, in quest’ultima
ipotesi, d’indicare a quanto ammonterebbe l’eventuale inabilità nella
professione d’infermiera, se si considerasse esclusivamente l’affezione al
ginocchio sinistro (doc. XI).
La
sua risposta è stata: “l’inabilità dovuta alla problematica al ginocchio sx era
del 20%.” (doc. XII).
Con
osservazioni del 3 agosto 2017, la CO 1 ha segnatamente sottolineato che “… il
dr. med. __________ è silente circa la presenza di un’incontestata importante
componente degenerativa che, indiscutibilmente, influenza lo stato fisico della
signora RI 1.” (doc. XIV).
2.9. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine;
STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.10. Nel caso di specie, questo
Tribunale rileva che l’affermazione del patrocinatore della CO 1 (contenuta
nella decisione su opposizione e nella risposta di causa), secondo la quale non
sarebbe stato dimostrato che i disturbi al ginocchio sinistro presenti dopo il
30 settembre 2016, costituivano una conseguenza naturale dell’evento
infortunistico del 13 gennaio 1998 (cfr. doc. 24, p. 5 e doc. III, p.
7), risulta priva di fondamento. In effetti, lo stesso medico da essa
interpellato, il reumatologo dott. __________, ha esplicitamente dichiarato che
Fatti
i disturbi in questione si trovavano in una “… relazione di causalità almeno
prevalentemente probabile con l’evento del 1998, …” (doc. 21, p. 21), tesi che
non risulta essere stata smentita da altri specialisti.
In
queste condizioni, è parimenti irrilevante la circostanza che il ginocchio
sinistro dell’assicurato presenti “… un’incontestata importante componente
degenerativa …” (doc. XIV), poiché proprio questa componente degenerativa è, in
base a quanto si evince dalla documentazione medica agli atti, conseguenza
naturale del trauma subito nel 1998.
Alla
luce di quanto precede, l’assicuratore infortuni resistente non era pertanto
legittimato a negare le proprie prestazioni relativamente ai disturbi oggetto
dell’annuncio di ricaduta, per il motivo che essi avrebbero avuto un’origine
extra-infortunistica.
Resta
da valutare se il rifiuto delle prestazioni possa essere giustificato dalla
circostanza che, a partire dal 1° ottobre 2016, RI 1 non necessitava di cure
sanitarie né presentava un’inabilità lavorativa, a dipendenza della
problematica (infortunistica) interessante il ginocchio sinistro, così come lo
ha sostenuto il dott. __________ nel suo referto peritale del 1° gennaio 2017
(sulla cui base l’amministrazione ha fondato la decisione formale del 25
gennaio 2017 – cfr. doc. 22).
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva che, riguardo alla questione
di sapere se, tenuto conto dei disturbi al ginocchio sinistro, la ricorrente
presentava al 1° ottobre 2016 una piena capacità lavorativa nell’abituale
professione d’infermiera, agli atti di causa figurano pareri medici divergenti
che non consentono a questa Corte di decidere con la necessaria tranquillità.
In effetti, se, da una parte,
a margine della visita peritale del 28 dicembre 2016, il
consulente medico dell’assicuratore ha risposto negativamente al succitato
quesito (cfr. doc. 21, p. 22), dall’altra, i medici curanti dell’assicurata
hanno costantemente attestato l’esistenza di un’inabilità lavorativa, dapprima
del 50, in seguito del 40% (cfr. doc. 25). Interpellato dal Tribunale in corso
di causa, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha precisato che l’incapacità
provocata dalla sola patologia al ginocchio sinistro, ammonta in realtà al 20%
(cfr. doc. XII).
Oltre a ciò, secondo questo
Tribunale, a suscitare dei dubbi circa l’affidabilità della valutazione
enunciata dallo specialista consultato dalla CO 1, vi è lo stato del ginocchio
sinistro, oggettivato grazie all’esame di RMN del febbraio 2016, caratterizzato
da gravi ed estese alterazioni degenerative (cfr. doc. 6), nonché il genere di
mansioni che è notoriamente chiamata a svolgere un’infermiera attiva in ambito
ospedaliero (attività da svolgere in buona parte in posizione eretta).
2.11. In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il
Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il
TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen
oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand
anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die
mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen
einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder
ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens.
Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten
zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei
nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass
Considerandi
die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung
an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden
Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen
nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter
praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des
Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen
Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der
Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,
dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes
Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF
137.
V 263-265)
In una sentenza
8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in
DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il
Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici
di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare
direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti
all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA:
"
Um solche Zweifel
auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder
die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i
presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011
del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha fondato la
decisione impugnata esclusivamente sul parere del proprio consulente medico
(per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid.
3.
).
Per le
ragioni già esposte al considerando 2.10., si giustifica
pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio
degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento
peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire se, considerando la sola
problematica interessante il ginocchio sinistro, a partire dal 1°
ottobre 2016, l’assicurata non necessitava di cure sanitarie né presentava
un’inabilità lavorativa. Sulla scorta delle relative risultanze,
la CO 1 sarà poi chiamata a definire il diritto alle prestazioni e,
quindi, a emanare una nuova decisione formale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'000.-- (IVA
inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti