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Decisione

35.2017.36

Assicurata vittima di due infortuni al gin. sx - 01/1998 e 01/2016 - assicurati da due diversi assicuratori. Per il secondo evento, status quo sine raggiunto nel 08/2016. Disturbi al gin. sx, annuncia

30 agosto 2017Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi in questione si trovavano in una “… relazione di causalità almeno

prevalentemente probabile con l’evento del 1998, …” (doc. 21, p. 21), tesi che

non risulta essere stata smentita da altri specialisti.

In

queste condizioni, è parimenti irrilevante la circostanza che il ginocchio

sinistro dell’assicurato presenti “… un’incontestata importante componente

degenerativa …” (doc. XIV), poiché proprio questa componente degenerativa è, in

base a quanto si evince dalla documentazione medica agli atti, conseguenza

naturale del trauma subito nel 1998.

Alla

luce di quanto precede, l’assicuratore infortuni resistente non era pertanto

legittimato a negare le proprie prestazioni relativamente ai disturbi oggetto

dell’annuncio di ricaduta, per il motivo che essi avrebbero avuto un’origine

extra-infortunistica.

Resta

da valutare se il rifiuto delle prestazioni possa essere giustificato dalla

circostanza che, a partire dal 1° ottobre 2016, RI 1 non necessitava di cure

sanitarie né presentava un’inabilità lavorativa, a dipendenza della

problematica (infortunistica) interessante il ginocchio sinistro, così come lo

ha sostenuto il dott. __________ nel suo referto peritale del 1° gennaio 2017

(sulla cui base l’amministrazione ha fondato la decisione formale del 25

gennaio 2017 – cfr. doc. 22).

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva che, riguardo alla questione

di sapere se, tenuto conto dei disturbi al ginocchio sinistro, la ricorrente

presentava al 1° ottobre 2016 una piena capacità lavorativa nell’abituale

professione d’infermiera, agli atti di causa figurano pareri medici divergenti

che non consentono a questa Corte di decidere con la necessaria tranquillità.

In effetti, se, da una parte,

a margine della visita peritale del 28 dicembre 2016, il

consulente medico dell’assicuratore ha risposto negativamente al succitato

quesito (cfr. doc. 21, p. 22), dall’altra, i medici curanti dell’assicurata

hanno costantemente attestato l’esistenza di un’inabilità lavorativa, dapprima

del 50, in seguito del 40% (cfr. doc. 25). Interpellato dal Tribunale in corso

di causa, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha precisato che l’incapacità

provocata dalla sola patologia al ginocchio sinistro, ammonta in realtà al 20%

(cfr. doc. XII).

Oltre a ciò, secondo questo

Tribunale, a suscitare dei dubbi circa l’affidabilità della valutazione

enunciata dallo specialista consultato dalla CO 1, vi è lo stato del ginocchio

sinistro, oggettivato grazie all’esame di RMN del febbraio 2016, caratterizzato

da gravi ed estese alterazioni degenerative (cfr. doc. 6), nonché il genere di

mansioni che è notoriamente chiamata a svolgere un’infermiera attiva in ambito

ospedaliero (attività da svolgere in buona parte in posizione eretta).

2.11. In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen

oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand

anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die

mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen

einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder

ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens.

Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten

zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei

nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass

Considerandi

die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung

an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter

praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des

Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen

Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der

Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,

dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes

Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF

137.

V 263-265)

In una sentenza

8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in

DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici

di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare

direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti

all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel

auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder

die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i

presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011

del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha fondato la

decisione impugnata esclusivamente sul parere del proprio consulente medico

(per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid.

3.

).

Per le

ragioni già esposte al considerando 2.10., si giustifica

pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio

degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento

peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire se, considerando la sola

problematica interessante il ginocchio sinistro, a partire dal 1°

ottobre 2016, l’assicurata non necessitava di cure sanitarie né presentava

un’inabilità lavorativa. Sulla scorta delle relative risultanze,

la CO 1 sarà poi chiamata a definire il diritto alle prestazioni e,

quindi, a emanare una nuova decisione formale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'000.-- (IVA

inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti