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Decisione

35.2017.37

Gessatore con AFC, scivolato in vasca da bagno (gomito destro): RI 31%. Poi caduto da sgabello e rendita 31% confermata. IMI del 25% non contestata. STCA arti superiori. DSO confermata

23 novembre 2017Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide

basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di

qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari

circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U

168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nella concreta evenienza,

come riportato in narrativa, a seguito dell'infortunio del 9 agosto 2004 RI 1

ha riportato la rottura della fibro cartilagine triangolare del gomito destro.

Dalle tavole processuali si evince che in quell'occasione, per chiarire la

questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha

fatto capo alle visite mediche __________ di chiusura del 26 luglio 2006 e del 24

aprile 2008, ambedue eseguite dal dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica (doc. 82 e 121, inf. no. __________).

In occasione della prima visita, il medico di __________ - dopo aver posto la

diagnosi di competenza dell'CO 1 di "Stato

da rottura della cartilagine triangolare. Stato da shaving del TFCC e

osteotomia di raccorciamento dell'ulna destra il 4.10.2005. Stato da rimozione

del materiale d'osteosintesi all'ulna destra il 5.4.2006" e la

diagnosi non di competenza dell'CO 1 di "Incipiente degenerazione tra

osso semi lunare e radio distale con alterazioni edematose dell'osso semi

lunato (eventualmente morbo di Kienböck)" - ha determinato la seguente

esigibilità:

"L'assicurato non ha limitazioni nel

portare e sollevare fino all'altezza dei fianchi pesi dai 5 ai 10 kg, egli può

spesso sollevare pesi dai 10 ai 25 kg fino all'altezza dei fianchi e non più

pesi superiori ai 25 kg. L'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5

kg oltre l'altezza del petto e spesso pesi superiori ai 5 kg. L'assicurato non

ha limitazioni nel maneggio di attrezzi leggeri e di precisione, può spesso

maneggiare attrezzi di media entità talvolta attrezzi pesanti e di rado

attrezzi molto pesanti. L'assicurato può spesso effettuare la rotazione della

mano ma non contro resistenza. L'assicurato non ha limitazioni nell'effettuare

lavori al di sopra della testa e nemmeno nell'effettuare la rotazione del

tronco, l'assicurato non ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta o in

piedi e inclinata in avanti e nemmeno nell'assumere la posizione inginocchiata

o nell'effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurato non ha limitazioni

nell'assumere la posizione seduta o in piedi di lunga durata, l'assicurato non

ha limitazioni nel camminare anche per lunghi tragitti e nemmeno nel camminare

su terreno accidentato, l'assicurato non ha limitazione nel salire le scale e

può spesso salire su scale a pioli".

Il medico di __________ ha quindi concluso che "Nel limite di questa esigibilità l'assicurato può

essere considerato abile al lavoro al 100% sull'arco della giornata intera."

(doc. 82 inf. no. __________).

In occasione della seconda visita, il medico di __________ - dopo aver posto la

nota diagnosi di competenza dell'CO 1 - ha osservato quanto segue: "Le lamentele soggettive dell'assicurato non si

distanziano sensibilmente da quanto fatto valere in Agenzia in occasione della

visita medica di chiusura del 26.7.2006, anche lo svolgimento della giornata

viene descritto come molto simile. Dal punto di vista dello status

oggettivabile, non vi sono dei cambiamenti di rilievo e non c'è un

peggioramento oggettivabile. La diminuzione della mobilità soprattutto in

pro-supinazione e la diminuzione della forza di prensione della mano destra non

trova riscontro oggettivabile se viene esaminata con più attenzione, infatti

con manovre di sviamento la forza di prensione alla mano destra raggiunge

almeno l'80% di quella della mano sinistra e la pro-supinazione risultano

essere praticamente complete. Anche le circonferenze agli arti superiori sono

paragonabili e in ogni caso non vi è una sostanziale differenza tra la destra e

la sinistra. ". Il medico

di __________ ha quindi concluso che "Alla

luce di questi fatti l'esigibilità espressa in occasione della visita medico-__________

di chiusura del 26.7.2006, non deve essere modificata." (doc. 121,

inf. no. __________).

Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che

l'assicurato andava considerato abile al lavoro al 100% durante l'intera

giornata in un lavoro leggero (quale, ad es., agente __________, operaio in

diversi settori o magazziniere) e, quindi, con decisione formale del 31 luglio

2008.

- cresciuta in giudicato - a fronte di un guadagno nel 2008 "da

valido" di fr. 70'470.40 e "da invalido" di fr. 48'383.-,

l’Istituto assicuratore ha attribuito all'assicurato una rendita d’invalidità del

31% dal 1° giugno 2008 (doc. 141 inf. no. __________), confermata in data 28

ottobre 2011 e 14 febbraio 2014 (doc. 159 e 167 inf. no. __________).

Sempre come descritto in narrativa, a seguito dell'infortunio del 29 settembre

2014.

RI 1 ha riportato un trauma contusivo/distorsivo della spalla sinistra

(con rottura transmurale del sovraspinato) e della colonna toraco-lombare e

sacrale. In questa occasione l'assicurato si è sottoposto il 23 gennaio 2015 ad

un intervento di "ricostruzione della cuffia dei rotatori e ad una

decompressione sottoacromiale" ed il 17 febbraio 2016 ad un intervento

di "capsulotomia circonferenziale e prelievi per esame batteriologico",

ambedue ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell' Ospedale __________ di __________ (doc. 36 e

112.

inf. no. __________).

Successivamente, come descritto in narrativa, a seguito dell'infortunio del 24

aprile 2016, RI 1 ha riportato un trauma contusivo al rachide lombo-sacrale,

senza fratture.

Dalle tavole processuali si evince che, per chiarire la questione riguardante

l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha fatto capo alla visita

medica __________ di chiusura dell'8 agosto 2016, eseguita dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia. In questa occasione il medico di __________ - dopo

aver posto la diagnosi di competenza dell'CO 1 di "Trauma contusivo/distorsivo della spalla sinistra in

data 29.09.2014 con rottura transmurale del sovraspinato. Stato dopo

ricostruzione cuffia rotatoria della spalla sinistra il 23.01.2015. Stato dopo

capsulite adesiva spalla sinistra diagnostica in data 08.06.2015 all'artro-RM.

Stato dopo capsulotomia circonferenziale con biopsie della spalla sinistra in

data 17.02.2016. Stato dopo intensa fisioterapia distrettuale."

e la diagnosi non di competenza dell'CO 1 di "Scoliosi, lieve disallineamento degli ultimi tre segmenti coccigei in

assenza di edema osseo, protrusione erniaria mediana a livello L5/S1 in assenza

di conflitti radicolari."- ha rilevato che: "Nel caso in esame per quanto riguarda la spalla

sinistra appare quindi stabilizzato, nel senso che non appaiono possibili altri

trattamenti. Per quanto riguarda il trauma al rachide lombare, essa appare come

l'esito di una banale contusione locale, e pertanto dopo il citato periodo di

fisioterapia potrà considerarsi estinto. Per quanto riguarda l'esigibilità

lavorativa essa viene definita come segue e per la quale l'assicurato è

ritenuto abile fin da subito in misura del 100%". Ha quindi

concluso determinando la seguente esigibilità: "L'assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg

fino all'altezza dei fianchi, invece non potrà mai portare nessun tipo di peso

superiore ai 5 kg fino all'altezza dei fianchi, oltre l'altezza del petto.

L'assicurato può effettuare il maneggio di attrezzi leggeri e di precisione

senza nessun problema, assai di rado può effettuare il maneggio di attrezzi

medi, mai può effettuare lavoro pesante e manuale rozzo e molto pesante. La

rotazione della mano è possibile senza nessuna limitazione. Mai potrà

effettuare lavori sopra la testa, nessuna limitazione per la rotazione del

tronco, posizione seduta e inclinata in avanti, posizione in piedi e inclinata

in avanti, posizione inginocchiata, flessione delle ginocchia. La posizione

seduta, in piedi e di libera scelta non presentano problemi. Può camminare per

lunghi tratti anche più di 50 m e camminare anche su terreno accidentato,

salire e scendere le scale, ma mai potrà salire su scale a pioli. L'uso delle

due mani è possibile mentre invece è possibile a condizione lo stare in

equilibrio", puntualizzando che "Tale esigibilità lavorativa viene effettuata di comune

accordo con l'assicurato" (doc. 143 inf. no. __________).

L'assicurato ha versato agli atti il rapporto medico del 3 agosto 2016 della

dr. med. __________, specialista FMH in med. fis. e riab., giusta il quale:

"(…) paziente Sig. RI 1, portatore di un quadro di

capsulite adesiva spalla sinistra insorto circa due anni orsono. La capsulite

adesiva è una sinovite cronica della capsula anteriore della spalla,

caratterizzata da una rilevante diminuzione del movimento sia attivo che

passivo. (…). Quando un paziente sviluppa la spalla congelata però, la capsula

che avvolge la spalla diventa rigida e forma delle adesioni. In particolare

circa il 10-20% dei pazienti portatori di Sd. diabetica tipo II ed il 35-40%

dei diabetici di tipo I soffrono frequentemente di spalla congelata. (…). Nel

caso del signor RI 1 tutte queste terapie sono state tentate, in ultima anche

un tentativo di pulizia artroscopica eseguito il 17.02.2016 - Dr. __________

esiti di capsulotomia spalla sn. Vista la poca rispondenza

clinico/sintomatologica che il signor RI 1 presenta ho proposto della

Ossigeno-Ozonoterapia. (…) L'aumento della circolazione sanguigna e dell'

ossigenazione, migliora la funzionalità ed il recupero della fibra muscolare e

della porzione tendinea, mediante un meccanismo di riattivazione del

microcircolo venoso, con conseguente riduzione dell'edema e drenaggio delle

sostanze flogogene; ciò porta alla liberazione dei capillari arteriosi, che

possono far affluire di nuovo sangue ossigenato ai muscoli e tendini, ma soprattutto

alle terminazioni nervose, che reagiscono con il sintomo dolore alla mancanza

di ossigeno. L'aumento locale dell'ossigenazione determina un recupero della

funzionalità ed un miglioramento della struttura anatomo-funzionale della fibra

muscolare e della porzione tendinea. Abbiamo tentato un approccio con tre

sedute, sedute che lasciano il signor RI 1 dolente e soprattutto perplesso

sulla reale potenzialità terapeutica. Il signor RI 1 è portatore di Sd.

Diabetica che rallenta notevolmente la risoluzione delle sd. infiammatorie o

degli esiti chirurgici, nel caso specifico si è probabilmente sovrapposta anche

un sd.depressiva - visto il protrarsi della dolenzia e dell'impossibilità a

trovare un mezzo idoneo alla risoluzione sintomatologica. Al momento oltre che

la mobilizzazione passiva, per impedire la retrazione capsulare e tendinea, e

le terapia con ossigeno-ozono per favorire la riossigenazione dei tessuti non

saprei cos'altro proporre" (doc. 144 inf. no. __________).

L'assicurato ha versato agli atti anche il rapporto medico del 19 agosto 2016

del dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, giusta il quale:

"(…) con riferimento al suo rapporto del

09.08.16

per la visita medico-__________ di chiusura del 08.08.16 rilevo che

viene considerato solo l'infortunio no. __________ del 29.04.14, però nel

"decorso secondo gli atti" viene citato il mio rapporto del 07.07.16

dove indicavo alcune osservazioni riguardanti la colonna lombo-sacrale che,

come ben evidente in esso, si riferiscono al nuovo infortunio in oggetto del

24.04.16

a voi ben noto in quanto, tra l'altro, con lettera del 20.05.16

richiedevo il benestare per l'esecuzione di una RM lombo-sacrale. Ritengo

pertanto che il suo apprezzamento, segnatamente sotto "aspetti

medico-assicurativi", di estinzione delle conseguenze del trauma al

rachide lombare siano da riferire squisitamente del 29.09.14 ma che rimangano

ancore attive nell'ambito dell'infortunio del 24.04.16." (doc.

150.

inf. no. __________).

Interpellato dall'CO 1 in merito alla documentazione medica appena riportata,

il dr. med. __________ ha allestito l'apprezzamento medico del 14 settembre

2016, giusta il quale:

"(…) 1 In risposta alla dott.ssa med. __________

ritengo di conoscere perfettamente ciò che comporta una capsulite di spalla

dopo venticinque anni di ospedale italiano come aiuto-ortopedico, quindi

concordo pienamente con quanto descritto, particolarmente per quanto riguarda

l'ossigeno-ozonoterapia materia che ho insegnato in ambito universitario e che

peraltro pratico da molto tempo. Sicuramente sono pratiche utilissime ma la CO

1.

non le rimborsa. Peraltro l'effettuazione di onde d'urto in contemporanea con

le infiltrazioni di ossigeno e ozono due volte alla settimane per quattro settimane,

è indubbiamente un trattamento di prima scelta, ma la presenza di aderenze

locali che non tendono a ritirarsi anche dopo trattamenti chirurgici ripetuti,

non possono comunque garantire un miglioramento della sintomatologia.

Sicuramente anche questa si potrebbe tentare ma non è possibile garantire

nulla. Dal punto di vista squisitamente medico-assicurativo la valutazione che

è stata data non cambia minimamente, in quanto gli esiti sono chiaramente

tabellati.

2.

In risposta al dott. med. __________ circa l'infortunio del 24.04.2016,

(infortunio n. __________) vedi benestare per l'esecuzione di una RM

lombosacrale, è presente agli atti una RM della colonna lombare senza mezzo di

contrasto del 25.05.2016 dell'Istituto Radiologico __________ nel cui referto

si legge dalle conclusioni: non fratture e lieve disallineamento degli ultimi

tre segmenti coccigei in assenza di edema osseo. Non cedimenti vertebrali.

Protrusione emirima mediale a livello L5/S1 in assenza di conflitti radicolari.

Tale referto successivo al nuovo evento citato, non mostra conseguenze dirette

del trauma in quanto è assente l'edema osseo che è patognomonico di una

situazione di tipo recente. La protrusione emirima mediale a livello L5/S1 in

assenza di conflitti radicolari non è un evento assimilabile ad infortunio.

Pertanto non vi sono fatti nuovi attribuibili all'infortunio stesso, tali da

poter far riconsiderare la posizione dell'assicurato." (doc.

155.

inf. no. __________).

L'assicurato ha versato agli atti anche il certificato medico del 19 gennaio

2017.

del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell' Ospedale __________ di __________, giusta il quale:

"(…) Non concordo invece sul fatto che

il signor RI 1 possa ancora svolgere un lavoro molto leggero sotto

l'orizzontale per tutto il giorno. Per le conseguenze dell'infortunio del

29.09.2014

il paziente presenta dei dolori cronici della spalla e dell'arto

superiore sinistro. Tali dolori sono presenti iri maniera continua e rendono

difficoltoso anche il riposo notturno. Ne deriva una ridotta caricabilità e resistenza

allo sforzo. Inoltre l'articolarità è al quanto limitata e anche lavori molto

leggeri vengono svolti con difficoltà. A ciò si aggiunge la difficoltà

nell'utilizzo dell'arto superiore destro dove il paziente presenta una

problematica al polso. Globalmente ritengo dunque che anche per delle attività

molto leggere il paziente non abbia un rendimento superiore al 50%."

(doc. 178 inf. no. __________).

Interpellato dall'CO 1 in merito al certificato medico appena riportato, il dr.

med. __________ ha allestito l'apprezzamento medico del 14 febbraio 2017,

giusta il quale:

"(…) 1 Alla storia clinica non sembra

che vi siano stati rilevanti sintomi a ponte o un aggravamento della situazione

pregressa a carico del polso destro a partire dall'ultima visita medico-__________

del dott. med. __________ in data 24.04.2008 (…). 2 L'assicurato durante la

visita medico-__________ del 08.08.2016 non ha fatto alcuna menzione di dolori

o lamentele circa la situazione del polso che altrimenti sarebbe stata comunque

descritta nella relazione. 3 In occasione della visita medico-__________ del

26.02.2006

è stata attribuita un'IMI minima proprio per la relativa minima

incidenza del danno biologico subito e l'esigibilità lavorativa è stata data,

come sopra riportato esattamente al 100% della stessa e peraltro nell'arco

dell'intera giornata. 4 La valutazione dell'IMI non è stata contesta dal

collega e questa già è comprensiva del danno del polso destro, così come

l'attribuzione dell'IMI che è sommata a quella della spalla sinistra. Non è

mutata quindi la valutazione dell'IMI proprio perché non vi è nessun peggioramento

apprezzabile rispetto alla pregressa esigibilità lavorativa che peraltro era

esigibile al 100% nell'arco della giornata. Se vi fossero state delle

variazioni durante le visite medico-__________, queste non solo si sarebbero

rilevate ma evidentemente anche l'IMI relativa al polso destro con le

conseguenze dell'aggravamento del danno sarebbe stata adeguata. Non si può

quindi dire che non si è considerata la situazione del polso destro in quanto è

stata considerato nell'ambito dell'esigibilità già espressa a suo tempo e mai

negata dall'assicurato e dell'IMI conseguenza a suo tempo già espressa e mai

negata anche attualmente dal consulente di parte.

5.

Per quanto riguarda la situazione della spalla sinistra va detto che

l'assicurato non ha la perdita di un arto ma una limitazione funzionale che è

ben documentata e ben espressa nell'esame obbiettivo effettuato durante la

visita medico-__________ del 08.08.2016. In particolare non si è attribuita per

esempio la possibilità di alzare pesi superiori a 5 kg fino all'altezza dei

fianchi (busta della spesa) mentre invece è evidente che non potrà mai svolgere

lavori sopra la testa, in particolare sono stati evitati tutti i lavori che

comportano l'uso funzionale della spalla ma è ovvio che può effettuare i

piccoli lavori di smontaggio e montaggio su un bancone e usare la tastiera cosa

che si verifica usando molto di più l'avambraccio piuttosto che la spalla che

viene sollecitata a molto meno di 50° di elevazione. Da ultimo si ricorda che

l'esigibilità descritta è attuabile in misura massima possibile, e non

certamente e sicuramente al 100%. Tale esigibilità è chiaro va adattata a

un'eventuale mansione che tenga conto di queste limitazione anche a parità di

qualifica.

6.

Nell'ambito della valutazione complessiva dell'esigibilità lavorativa inoltre,

va considerato che il lavoro esigibile comprende l'uso dei due arti e non di

uno solo per cui lavori semplici come quelli citati appaiono esigibili, tenendo

presente come ripeto, che l'esigibilità del polso destro consente perfettamente

di effettuare lavori ben più pesanti di quelli descritti nell'attuale

esigibilità lavorativa.

7.

Per quanto riguarda le affermazioni dell'assicurato circa la fisioterapia,

ricordo che esiste la dizione "Dichiarazioni dell'assicurato" proprio

per evidenziare ciò che l'assicurato pensa, le quali tra l'altro non sono

assolutamente vincolanti nel giudizio del medico di __________ che è tenuto a

darne menzione ma che certamente esprime il suo parere indipendentemente dalle

stesse. Sulla necessità di continuare la fisioterapia è stato dato infatti

parere positivo circa l'effettuazione addirittura di due o tre cicli di

fisioterapia all'anno senza peraltro specificarne la durata ed in maniera tale

che possano essere associati anche a congrua terapia farmacologica; quindi,

tale disposizione evidenzia quello che è stata la chiara volontà del medico di __________

circa la prosecuzione della FKT. È stata invece sospesa la FKT relativa al

rachide lombare in quanto il nesso di causalità non era dato.

Conclusioni

A) L'esigibilità lavorativa tiene conto anche dei postumi dell'infortunio

relativo al polso destro così come 'IMI che vengono confermati entrambi.

B) L'assicurato è idoneo in misura massima possibile all'attività che tiene

conto delle limitazioni funzionali evidenziate nella visita medico-__________."

(doc. 184 inf. no. 10.52681.14.2),

Davanti al TCA l'CO 1 ha prodotto l'apprezzamento ortopedico del 22 giugno 2017

del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell'apparato locomotore, giusta il quale:

"(…) Se possono secondo me sussistere alcune interrogazioni

sull'importanza del deficit funzionale e della sindrome dolorosa alla spalla

sinistra del signor RI 1 in esiti di contusione e d'intervento riparativo alla

cuffia complicato da capsulite retrattile, non si può considerare stesso tempo

che l'importanza del deficit funzionale sia stato sottovalutato dal dott. __________

poiché, basandosi sulla funzionalità clinicamente dimostrata, egli ha (…)

definito un profilo d'esigibilità chiaramente restrittivo in termini di

sollecitazioni fisiche. Nelle attività ritenute esigibili dal dott. __________,

non vedo quali non sarebbero compatibili con i postumi infortunistici alla

spalla di sinistra e non ho trovato nella fattispecie pareri medici contrari

specifici. (…).

L'unico parere medico contrario alle conclusioni del medico di __________ per

quanto riguarda l'esigibilità lavorativa è quello del dott. __________, il

quale stima che, in una attività molto leggera, l'assicurato sarebbe in grado

di lavorare ad un massimo orario del 50 %, giustificando questa diminuzione

della capacità oraria con la sindrome dolorosa, la ridotta caricabilità, la

scarsa articolarità, nonché una "problematica al polso" destro.

Per quanto riguarda la sindrome dolorosa, ritengo che dunque essa sia soltanto

parzialmente spiegabile dallo stato organico, in particolar modo per la sua

intensità e la sua persistenza senza variazione nel corso del tempo. Inoltre

non appare che questi dolori siano ora l'oggetto di una terapia farmacologica

specifica regolare, mentre la presa a carico a lungo termine dei farmaci

antalgici è stata specificata dal medico di __________, insieme a tre cicli di

fisioterapia annui, nonostante l'assenza di beneficio sulla funzionalità

finora. Dato che i dolori non si spiegano completamente in base ai postumi

infortunistici, rispettivamente dallo stato oggettivo, e dato che rimane di

sicuro un margine terapeutico per questi dolori se l'assicurato dovesse

sottoporsi a un trattamento, non risulta dunque che questa sindrome dolorosa

possa giustificare una diminuzione della capacità oraria nei limiti

dell'esigibilità fisica definita. L'argomento della ridotta caricabilità e

dell'articolarità non appare neanche poter giustificare una diminuzione di

capacità lavorativa oraria, poiché il profilo è proprio stato definito tenendo

conto di questi deficit, rispettivamente è stato definito in modo che sia

risparmiata al massimo l'articolazione della spalla.

Rimane ora da valutare se i disturbi al polso destro potrebbero giustificare

una diminuzione complementare della capacità lavorativa definita per la spalla

sinistra.

(…). Se la situazione al polso destro è progressivamente peggiorata nonostante

le terapie instaurate fino ad arrivare ad una situazione invalidante facendo

ritenere, nel 2006 e nel 2008, non più esigibile la professione di gessatore

esercitata al momento dell'infortunio dichiarato, si può stesso tempo costatare

che in seguito il signor RI 1 non ha annunciato una ricaduta per il polso

destro, rispettivamente che non esistono agli atti dal 2008 nozioni di terapie

o d'investigazioni complementari per il polso destro. Allo stesso tempo (…) è

chiaro che al momento del secondo infortunio, egli lavorava come gessatore,

certo con capacità oraria limitata al 69 %, ma quindi con un rendimento

completo, ciò non indica una funzione maggiormente alterata al polso di destra

nel corso degli anni, la professione di gessatore non essendo (…) un'attività

in cui i polsi sono sollecitati di poco. Inoltre, anche se dei disturbi al

polso destro sono stati segnalati dall'assicurato durante il decorso

infortunistico e se degli antecedenti al polso destro sono stati ricordati dal

prof. Hertel e dal dott. __________, non sono stati refertati elementi clinici

patologici in rapporto con questo polso destro né poste nuove diagnosi e il

dott. __________ - che ha curato il signor RI 1 per la spalla sinistra e che

quindi l'ha visitato a numerose riprese - parla soltanto di "una

problematica al polso". In altre parole, non esistono elementi concreti

parlando per un peggioramento dello stato al polso destro dal 2008 in esiti

d'interventi d'osteotomia dell'ulna, di shaving del TFCC e di AMO, mentre

esistono indizi seri per considerare che la situazione al polso destro non era

più così invalidante nel 2014 rispetto a quella medicalmente costata nel 2008.

In queste condizioni, non ci sono motivi per modificare l'esigibilità definita

in precedenza per il polso destro, la quale è perfettamente compatibile con la

nuova esigibilità globale (più restrittiva) definita dal dott. __________.

Poiché finalmente questa esigibilità definisce un quadro d'attività leggera

risparmiando al massimo la spalla sinistra, non si vede per quale motivo il

signor RI 1 dovrebbe "compensare" il deficit funzionale a sinistra

con l'arto superiore destro ad un punto tale che questo provocherebbe un

sovraccarico a livello del polso destro. Ciò che è invece sicuro, è che con i

disturbi supplementari alla spalla sinistra, l'esercizio della professione di

gessatore - già valutata non più esigibile in seguito al problema al polso

destro - non è più da prendere in considerazione.

Conclusioni

Attualmente non esistono

elementi di natura medica che possano far ritenere un peggioramento dello stato

di salute relativo al polso destro dell'assicurato rispetto alla situazione

costatata medicalmente nel 2006 e nel 2008.

L'esigibilità definita dal dott. __________ in seguito alla sua visita medica

dell'otto agosto 2016 appare adatta senza restrizione con i postumi infortunistici

presentati dal signor RI 1 alla spalla sinistra e al polso destro." (doc. VII+1).

Interpellato dal TCA in merito al carattere un po' troppo generico e che può

dare adito a dubbi interpretativi della formulazione "in misura massima

possibile" utilizzata per descrivere l'esigibilità del ricorrente in

occasione della visita medico-__________ dell'8 agosto 2016 ("attuabile in misura massima possibile, e non

certamente e sicuramente al 100%. Tale esigibilità è chiaro va adattata a

un'eventuale mansione che tenga conto di queste limitazione anche a parità di

qualifica."), il medico di __________, dr. med. __________,

ha versato agli atti l’apprezzamento medico del 9/10 ottobre 2017,

puntualizzando che:

"(…) 2. Circa l'esigibilità al lavoro, va detto che si

conferma l'esigibilità lavorativa espressa nella visita del 08.08.2016 e

confermata con l'apprezzamento del 14.02.2017, in quanto calzante alla

situazione clinica dell'assicurato nel mercato generale del lavoro.

L'esigibilità stabilita in tale visita stabilisce i limiti funzionali generali

in base ai quali può essere compatibile una qualsivoglia attività. Quindi,

relativamente al mercato generale del lavoro l'esigibilità espressa appare

attuabile in misura del 100% con un rendimento orario del 100% in una attività

ove vengano rispettati i limiti funzionali chiaramente espressi. (…)

3.

Relativamente all'attività a suo tempo svolta e assicurata, cioè quelle di

gessatore, è evidente che l'esigibilità "è attuabile in misura massima

possibile ma e non certamente e sicuramente al 100%" ; con tale dizione si

intendeva sottolineare che nella qualifica di gessatore all'interno di una

ditta possono essere adottate mansioni diverse, come quelle di supervisore, al

pari per esempio di quelle di muratore capo con compiti di direzione e

supervisione dei lavori nella qualifica di muratore. Questo dipende dalle

dimensioni dell'azienda e dall'organizzazione del lavoro. Esistono infatti

diversi casi dove questo è possibile. Ove questo non sia possibile va

considerato l'inquadramento in una attività rispettosa delle limitazioni

funzionali adottate dove certamente l'esigibilità data è attuabile al 100% con

un rendimento orario al 100%. Tale considerazione di rendimento appare

oltremodo ribadita anche nella relazione del dott. __________ del 22.06.2017." (doc. XVI+1).

Val qui la pena di puntualizzare che questo Tribunale, se da una parte

concorda con la critica espressa dal patrocinatore del ricorrente a proposito

del carattere un po’ troppo generico e che può dare adito a dubbi

interpretativi della formulazione "è attuabile in misura massima

possibile, e non certamente e sicuramente al 100%. Tale esigibilità è chiaro va

adattata a un'eventuale mansione che tenga conto di queste limitazioni anche a

parità di qualifica" utilizzata dal dr. med. __________, d’altra parte

non può ignorare che la questione è stata definitivamente chiarita grazie alla

presa di posizione 9/10 ottobre 2017 del dr. med. __________. Con tale

apprezzamento medico, difatti, il medico consulente dell'amministrazione ha

espressamente osservato che "va

considerato l'inquadramento in una attività rispettosa delle limitazioni

funzionali adottate dove certamente l'esigibilità data è attuabile al 100% con

un rendimento orario al 100%. Tale considerazione di rendimento appare

oltremodo ribadita anche nella relazione del dott. __________ del 22.06.2017." In effetti, tale esigibilità era stata confermata anche nell'apprezzamento

ortopedico del 22 giugno 2017dal dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, il quale ha pure

puntualizzato che "l'esigibilità

definita in precedenza per il polso destro, la quale è perfettamente

compatibile con la nuova esigibilità globale (più restrittiva) definita dal

dott. __________. Poiché finalmente questa esigibilità definisce un quadro

d'attività leggera risparmiando al massimo la spalla sinistra, non si vede per

quale motivo il signor RI 1 dovrebbe "compensare" il deficit

funzionale a sinistra con l'arto superiore destro ad un punto tale che questo

provocherebbe un sovraccarico a livello del polso destro".

Il TCA ritiene, pertanto, che i dubbi sollevati dal patrocinatore del

ricorrente siano stati risolti grazie alle inequivocabili risposte fornite dal

dr. med. __________ e dal dr. med. __________, motivo per il quale non occorre

dilungarsi oltre sull’argomento, se non per puntualizzare che - contrariamente

a quanto ritenuto dal legale del ricorrente - il fatto che tali

delucidazioni/apprezzamenti siano intervenuti nell'ambito della procedura

pendente davanti al TCA, non è atto di per se stesso a far dubitare - neppure

lievemente - della loro imparzialità, oggettività e equidistanza.

2.5

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U

259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte

europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che

gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti

dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.6

Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in

particolare, doc. 8, 10, 17, 19, 20, 36, 38, 52, 58, 68, 75, 77, 84, 88, 92,

93, 111, 112, 113, 118, 119, 129, 132, 137, 144, 150, 158, 178 e 188 inf. no. __________),

questo Tribunale ritiene che i pareri espressi dal dr. med. __________ (negli

apprezzamenti medici dell'8 agosto 2016, così come precisato in data 9/10

ottobre 2017, del 14 settembre 2016 e del 14 febbraio 2017), specialista FMH in

chirurgia e dal dr. med. __________ (nell'apprezzamento

ortopedico del 22 giugno 2017), specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell'apparato locomotore, e quindi nella materia che qui

ci occupa - dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati e, ai quali, vanno dunque attribuita piena

forza probante (cfr. consid. 2.5) - possano validamente costituire da base al

giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere

a degli ulteriori atti istruttori.

Del resto, la valutazione unanime degli specialisti dell'CO 1 non è stata

smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In

effetti, il rapporto del 19 gennaio 2017 del dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell' Ospedale __________ di __________,

non è atto a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza dei referti

allestiti dal dr. med. __________ (negli apprezzamenti medici dell'8 agosto

2016, così come precisato in data 9/10 ottobre 2017, del 14 settembre 2016 e

del 14 febbraio 2017) e dell'apprezzamento ortopedico del 22

giugno 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, con

espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata

attentamente e dettagliatamente vagliata dai precitati medici fiduciari, come

pure dell'esigibilità posta dai medesimi specialisti che peraltro vantano

un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.

Non consente di giungere ad una diversa conclusione il fatto che il dr. med. __________ non ha visitato personalmente l'assicurato. In effetti, gioca qui

ricordare che, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici

(“Aktegutachten”) è possibile se l’SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario)

dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri

accertamenti personali (cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del

13.

giugno 2008; sentenza 8C_659/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5; sentenza

8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013,

consid. 2.5).

In casu il dr. med.

__________, medico fiduciario, ha potuto confermare, sulla base degli atti

dell’incarto, le valutazioni operate, dal profilo clinico e dell'esigibilità

lavorativa, dal dr. med. __________ (doc. VII+1).

Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli

che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle

spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare,

rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché

d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra

dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid.

2.

; STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999,

confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

La valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario __________

e confermata dal medico fiduciario __________, risulta plausibile anche alla

luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti

assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori.

Ad esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere

a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,

trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi

infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito

nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità

era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,

il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva

unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In

una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal

TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto

come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso

dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente

inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il

TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano).

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in

giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere

dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di

sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione

interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con

irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante

un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano

sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del

medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con

instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo

praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità

lavorativa dal profilo ortopedico.

In

una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato

che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra

sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,

per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era

attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo

immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.

In

una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la

decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione

dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato

ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di

precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza

di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015

del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla

sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente

completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di

ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa

leggera.

In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione "tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva

dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo

alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di

sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente -

mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio - è scivolato sul

ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e dolori di

contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura della cuffia

dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei rotatori

della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico subito alle spalle.

In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione "autista" con qualifica di "impiegato-operaio",

che - mentre stava caricando il camion - era caduto dalla rampa di carico,

riportando una frattura del capitello radiale sinistro tipo Mason II e una

frattura composta dello spigolo esterno del processo coronoideo dell'ulna) era

in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività

lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico subito al gomito sinistro (adominante).

In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione "muratore" che, a causa di un infortunio professionale

con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione trans-P2 del

IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e, quindi, un

lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione

di attrezzi (anche di precisione) che non richiede un'ottima presa della mano

destra e sinistra nel contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le

mani contemporaneamente.

In una sentenza

35.2016.103

del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che,

nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione

"parrucchiere" che, a causa di tre infortuni non professionali, aveva

riportato delle limitazioni al gomito sinistro dominante), era in grado di svolgere

a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile

con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (e più

precisamente: prevalentemente impedito nei movimenti ripetitivi di

flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito sinistro specie se contro

resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile l'esecuzione ripetitiva

di non più di 3-4 movimenti al minuto).

Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato

completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato

che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra con

sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una

situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.

Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice

Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro

accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori

di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a).

Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui

aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere

svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV

Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3

aprile 2009 consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008

del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente

monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem

ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für

Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur

noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im

weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung

und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.

Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls

überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei

Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr

eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem

hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten

ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."

Questa

giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17

ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui

l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono

possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno

ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora

eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA 35.2017.2

del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).

Il TCA precisa infine che il parere del dr. med. __________ merita di essere

seguito anche nella misura in cui ha negato l'esistenza di un nesso di

causalità naturale tra gli infortuni assicurati (29 settembre 2014: inf. no. __________

e 24 aprile 2016: inf. no. __________). Tanto più che il sindacato __________,

in sede di opposizione, sulla base del certificato medico del 19 gennaio 2017

del dr. med. __________, ha puntualizzato che per "quel che concerne

l'infortunio del 24.04.2016 che ha coinvolto il rachide lombare. Il medico di

cui sopra concorda con la vostra valutazione, non solleviamo dunque obiezioni

in merito all'estinzione del nesso causale" (doc. 173 e 178, pag. 1 e

2.

inf. no. 10.52681.14.2). D’altronde, anche se si volesse ammettere che l’uno

o l’altro degli eventi traumatici occorsi a RI 1 ha (tutt’al più) aggravato

transitoriamente lo stato morboso preesistente a livello della colonna

cervicale, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale (la quale

ha ripreso l’opinione della dottrina medica dominante), un aggravamento

post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo

anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di

produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un

anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011

consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29

novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3). Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 s.), ciò che non è il

caso nella presente fattispecie.

Da ultimo, il TCA concorda con l'operato dell'Istituto assicuratore giusta il

quale "Eventuali disturbi psichici non sono da mettere in relazione

causale adeguata con gli infortuni da noi assicurati. Richieste di prestazioni

per tali affezioni, (…), sono da inoltrare all'assicuratore malattia e/o

invalidità competente" (doc. 163 inf. no. __________). In effetti,

giova ricordare che, per stabilire il nesso di causalità adeguato

tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri

obiettivi e ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio (DTF 115 V 133

consid. 6 pag. 138 segg.). Nei casi di infortunio insignificante o leggero,

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi

psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita

e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può

in effetti essere ammesso che un infortunio insignificante o leggero non sia di

natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine

psichica (DTF 115 V 133 consid. 6a pag. 139; STCA 35.2015.126 del 18 maggio

2016, consid. 2.7).

Dalle tavole processuali si evince che RI 1 il 29 settembre 2014, mentre stava

lisciando una parete, è caduto da uno sgabello, riportando un trauma

contusivo/distorsivo della spalla sinistra (con rottura transmurale del

sovraspinato) e della colonna toraco-lombare e sacrale (cfr. doc. 2, 19, 55 e

143, inf. no. __________) e che il 24 aprile 2016 l'assicurato è caduto accidentalmente

dalle scale, riportando un trauma contusivo al rachide lombo-sacrale, senza

fratture (doc. 129 e 141 inf. no. __________ riguardanti inf. no. __________). Nel caso di specie, secondo il TCA - ritenuto che comuni cadute

e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid.

6a; cfr. Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una

partita di calcio) - non vi è alcun dubbio che gli infortuni di

cui è rimasto vittima l’assicurato devono essere classificati nella predetta

categoria degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr., per una vicenda analoga,

STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante il caso

di un assicurato caduto dalle scale, riportando una contusione alla caviglia

sinistra; vedi pure STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2,

riguardante un’assicurata scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata

delle contusioni all’anca destra). Di modo che, l’adeguatezza

del nesso di causalità relativa ad eventuali "disturbi psichici" di

cui soffre l'assicurato, deve essere negata a priori sia per l'infortunio del 29

settembre 2014 sia per quello del 24 aprile 2016.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico.

Questo Tribunale è dell’opinione che le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico non impedirebbero all'assicurato, su di un mercato

equilibrato del lavoro, di svolgere un'attività lavorativa, a tempo pieno e con

un rendimento completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico.

In siffatte circostanze il Tribunale non condivide le critiche mosse dal

patrocinatore dell'assicurato all'operato del medico di __________, motivo per

le quali tutte le censure sollevate al riguardo sono respinte.

2.7

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto

dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.

3.

, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR

2002.

IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.

3.

, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid.

4.

, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti i dati del 2016 (data di stabilizzazione dello stato di salute

infortunistico dell'assi-curato: 1°ottobre 2016; cfr. doc. 146 inf. no. __________).

2.8

Per quanto concerne il

reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno

alla salute infortunistico, RI 1 nel 2016, come gessatore al 100%, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 67'449.- (fr. 46'540.- x 100%/69%),

calcolato sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro - __________ di __________

- presso il quale il ricorrente ha lavorato dal 1° luglio 2012 (al 31 ottobre

2014) in misura del 69%, retribuito conformemente al CCL dell'ATMG gessatori,

plafonatori, stuccatori e intonacatori, senza operare alcun aumento salariale

per il periodo 2014-2016 (cfr. doc. 153).

Dal canto suo, il patrocinatore del ricorrente ritiene, che il fatto che il suo

cliente non abbia ricevuto aumenti salariali negli anni 2013-2016 è imputabile

alle sue ridotte capacità medico-valetudinarie. In particolare se il suo

assistito non avesse subito gli infortuni del 2004 e del 2014, percepirebbe ora

un salario superiore, dato che avrebbe ricevuto gli usuali aumenti salariali

negli ultimi 5 anni e che negli anni avrebbe potuto assumere un ruolo di

maggiore responsabilità, conseguendo di conseguenza salari più alti.

Il TCA rileva che al momento in cui è occorso il primo infortunio, il 9 agosto

2004, RI 1, era dipendente della ditta __________ di __________, in qualità di gessatore

con AFC, e conseguiva un reddito "da valido" di fr. 70'470.40,

aggiornato al 1° giugno 2008 (doc. 141 inf. no. __________).

In siffatte circostanze, il fatto che - dopo l'infortunio - il ricorrente abbia

continuato ad esercitare la professione di gessatore - ritenuta non più

esigibile dal medico di __________ a causa dei postumi infortunistici al polso

destro in occasione delle visite medico-__________ del 26 luglio 2006 e del 24

aprile 2008 (doc. 82 e 121 inf. no. __________) - fa sì che non può essere

preso in considerazione nel caso concreto l'importo di fr. 67'449.- (fr.

46'540.- x 100%/69%) ritenuto dall'CO 1, sulla base dei dati forniti dal datore

di lavoro - __________ di __________ - presso il quale il ricorrente ha

lavorato dal 1° luglio 2012 (al 31 ottobre 2014) in misura del 69%, retribuito

conformemente al CCL dell'ATMG gessatori, plafonatori, stuccatori e

intonacatori, senza operare alcun aumento salariale per il periodo 2014-2016

(cfr. doc. 153 inf. no. __________).

Ai fini del giudizio deve, quindi, essere considerato il reddito "da

valido" di fr. 70'470.40 (pari a fr. 30.80x176x13) al 1° giugno 2008 (doc.

141.

inf. no. __________), aggiornato al 2016, ovvero fr. 72'644.- (2009: + fr.

0.50

l'ora; 2010, 2011 e 2012: nessun aumento; 2013: + fr. 0.45 l'ora; 2014,

2015.

e 2016: nessun aumento: cfr. http://www.cpcedilizia.ch/commissione/

gesso/disposizioni-legali/archivio).

Il patrocinatore dell'assicurato asserisce che il suo cliente avrebbe potuto

assumere negli anni un ruolo di maggiore responsabilità, conseguendo di

conseguenza salari più alti. Sennonché, in assenza di qualsivoglia indizio

concreto in tal senso, la sua risulta essere una mera dichiarazione di parte,

che non viene pertanto condivisa dal TCA. Occorre infatti tenere

conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano

una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Il "reddito da valido" per il 2016

ammonta quindi a fr. 72'644.-.

2.9

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se

e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere

ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del

caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016

al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).

Nella

DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una

valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante

dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

2.10

Nella presente

fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito

ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che

nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di

esercitare, tenuto conto del danno alla salute, e meglio l'assistente

amministrativo (impiegato) con funzione di "collaboratore

check-in-Cassa" presso la __________ di __________, l'operaio alla

fabbricazione di trapani con funzione di "contr. Punte trapani di

dentisti" presso la __________ di __________, l'aiuto orologiaio con

funzione di assemblatore presso l'__________ di __________, il raffilatore con funzione

di affilatore presso la __________ di __________, e, infine, il programmatore

di macchine CNC presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte

percepivano in media, nel 2016, un reddito annuo pari a fr. 51'699.- (cfr. doc.

160, p. 4).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 160 (pag. 4-6), si evince che sono 33 i posti di lavoro che

entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,

rispettivamente, a fr. 33'149.- e a fr. 82'570, e infine che quello medio è di

fr. 52'691.-

Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto

(fr. 51'699.-) è leggermente inferiore alla media dei salari medi (fr.

52'691.-), ragione per la quale non vi possono essere dubbi circa la

rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

Il TCA rileva inoltre che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano

le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico (in

proposito, cfr. la descrizione delle attività e le esigenze fisiche risultanti

dalla relative schede DPL; doc. doc. 160, p. 7-26) come pure la formazione

dell'assicurato (cfr. i profili formativi richiesti risultanti dalla relative

schede DPL; doc. 160, p. 7-26).

D'altra parte giova ricordare che all’assicurato può essere richiesto di

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività

accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive,

che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale,

ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle

attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere

svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio

2014.

e 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Il TF ha già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del

23.

aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003.

consid. 4.7).

In siffatte circostanze, le contestazioni mosse dal rappresentante

dell'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto assicuratore per aver

applicato al caso di specie le 5 schede DPL in questione non possono essere

condivise dal TCA.

Nella misura in cui l'assicuratore, in conformità alla giurisprudenza

suevocata, ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato,

sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio, la richiesta del

patrocinatore dell'assicurato volta ad avere accesso alla banca dati dell'CO 1

in ambito di DPL, deve essere respinta.

In conclusione, il reddito "da invalido" - che è stato

validamente determinato in base alle DPL - ammonta per il 2016 a fr.

51'699.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

2.11

Il grado di invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 51'699.- al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 72'644.-,

risulta essere del 28.83%, arrotondato al 29% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

Questa Corte rileva che l’esito della vertenza non potrebbe essere quello che

auspica l’assicurato (aumento del grado dell’invalidità), nemmeno nel caso in

cui si volesse seguire – per mera ipotesi di lavoro - quanto sostenuto dal suo

patrocinatore, ossia che tutti e cinque posti di lavoro considerati

dall’istituto assicuratore al fine di determinare il reddito da invalido, non

rispetterebbero le limitazioni funzionali legate al danno alla salute

infortunistico oppure non sarebbero esigibili per altri motivi (formazione,

ecc.).

In quell’ipotesi, secondo la giurisprudenza, occorrerebbe far capo ai dati

salariali statistici pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (cfr. ad

esempio, la STF 8C_88/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.3 e 3.4).

Ora, utilizzando i dati

forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato,

svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello

di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'312.

Riportando questo dato su

41.7

ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr.

66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr.

67'117.65.

Per quanto riguarda la questione del gap salariale, va rilevato che, in

una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il

TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da

valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in

quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario

minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo

senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui

la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis

mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto

nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25

aprile 2017 consid. 4.3).

Nel caso concreto, il

reddito da valido è stato fissato partendo dal salario orario previsto dal

contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale nel 2004 adeguato,

prima al 2008 e, poi, al 2016 (fr. 31.75/ora nel 2016; ove il salario orario minimo

previsto dal contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale nel 2016

era di fr. 28.30/ora). In queste condizioni, non entra in linea

di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a tale titolo.

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Tutto ben considerato, il

TCA ritiene che, mediante una decurtazione del 20%, si tenga adeguatamente e

ampiamente conto delle peculiarità del caso di specie, ovvero degli effetti

legati alle menomazioni infortunistiche.

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta dunque a fr. 53'694.10.

Nell’ipotesi di lavoro considerata, il grado d’invalidità del ricorrente -

stabilito confrontando i fr. 53'694.10 al reddito che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 72'644 - sarebbe del 26.08%, arrotondato al 26%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, e quindi

addirittura inferiore a quello accertato in applicazione del metodo delle DPL

(29%).

Nemmeno applicando per pura ipotesi di lavoro la decurtazione massima del 25%,

comunque non giustificata nel caso concreto, l’esito della vertenza non

potrebbe essere quello che auspica l’assicurato (aumento del grado

dell’invalidità). In tal caso il reddito da invalido, tenuto conto di una

decurtazione del 25%, ammonterebbe dunque a fr. 50'388.25. Il grado d’invalidità

del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'388.25 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 72'644 - sarebbe del 30.70%, arrotondato al 31%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, e quindi

addirittura inferiore a quello accertato in applicazione del metodo delle DPL

(29%).

2.12

In esito a quanto

precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale a RI 1 è

stato confermato il diritto ad una rendita d’invalidità del 31%, deve dunque essere tutelata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti