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Decisione

35.2017.39

Assicurato beneficiario di una rendita del 10%, aumentata al 30% a seguito di secondo infortunio. Ricaduta nel 05/2015. Confermata estinzione prestaz. di corta durata da 08/2016, in quanto stato ginoc

25 settembre 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

1.8. Il 10 agosto 2017, al TCA è

pervenuto un apprezzamento, datato 21 giugno 2017, del dott. __________ (doc.

XI + allegato).

La patrocinatrice

dell’assicurato si è espressa al riguardo in data 23 agosto 2017 (doc. XIII).

L’amministrazione ha

ancora formulato delle precisazioni il 30 agosto 2017 (doc. XVI).

1.9. In corso di causa, questo

Tribunale ha richiamato dall’UAI la decisione di attribuzione della rendita

d’invalidità del 22 luglio 2010 (cfr. allegato al doc. XV).

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine

alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 23 agosto 2016 e a negare un

aumento della rendita d’invalidità in vigore, oppure no.

2.2

Estinzione del diritto

alle prestazioni di corta durata dal 23.8.2016?

2.2.1

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento

se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di

salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.

19.

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

In virtù dell’art. 11

OAINF, le prestazioni assicurative sono accordate anche in caso di ricadute

o conseguenze tardive, i beneficiari di rendite d’invalidità dovendo

tuttavia soddisfare le condizioni previste all’art. 21 della legge (cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

A norma dell’art. 21 cpv.

1.

LAINF, il beneficiario di una rendita d’invalidità ha diritto, segnatamente,

alle prestazioni sanitarie di cui all’art. 10 LAINF, soltanto se:

"

a. è affetto da malattia professionale;

b. soffre di ricaduta o di postumi

tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con

cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione;

c. abbisogna durevolmente di

trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno;

d. è incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato

sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un

notevole peggioramento".

Il cpv. 3 della suddetta

disposizione legale recita, da parte sua, che, in caso di ricadute o di postumi

tardivi o se l'assicuratore ordina il ripristino della cura medica, il

beneficiario della rendita ha diritto anche alle prestazioni sanitarie e al

rimborso delle spese. Il beneficiario della rendita, se subisce durante questo

periodo una perdita di guadagno, ha diritto all'indennità giornaliera calcolata

in base all'ultimo guadagno realizzato prima della nuova cura medica.

A questo proposito, va

rilevato che, secondo la dottrina, lo specifico riferimento alle ricadute e ai postumi tardivi di cui

al cpv. 3 dell'art. 21 LAINF, non significa che il beneficiario della rendita

ha diritto alla cura medica, ecc. a prescindere dalla restrizione

prevista dall'art. 21 cpv. 1 lett. b LAINF. In questo senso, egli può

pretendere ulteriori provvedimenti sanitari soltanto se questi ultimi sono

suscettibili di migliorare sensibilmente la sua capacità di guadagno oppure

ancora d'impedirne una notevole diminuzione (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 386 s.;

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 113; in questo senso, si veda pure la sentenza

UV.2013.00066 del 25 novembre 2014 del Tribunale delle assicurazioni del

Cantone di Zurigo, consid. 3.1.2).

2.2.2

Nella concreta evenienza,

dalle carte processuali si evince che RI 1, beneficiario di una rendita

d’invalidità LAINF del 30% a dipendenza dei postumi degli infortuni occorsi nel

1989.

e 2000, nel corso del 2015, ha lamentato una recrudescenza dei disturbi al

ginocchio sinistro (cfr. doc. 114), riguardo ai quali l’assicuratore resistente

ha ammesso la propria responsabilità a titolo di ricaduta del primo evento

infortunistico (e ciò dopo aver sentito il parere del dott. __________, spec.

FMH in chirurgia generale e della mano – cfr. doc. 123).

Il medico curante

specialista, dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica,

ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% a contare dal 15 febbraio 2016

(cfr. doc. 142).

Con certificazione del 10

marzo 2016, egli ha precisato che, dalla fine di febbraio 2016, “… la

situazione è notevolmente peggiorata con difficoltà a camminare ed in

particolare ad inginocchiarsi e portare pesi pesanti. Tenendo conto della

professione del paziente, è ovvio che dal 15.2 è totalmente inabile al lavoro

attuale e questo probabilmente definitivamente.” (allegato al doc. 151).

Sentito il 21 aprile 2016

da un funzionario amministrativo, l’insorgente ha in particolare dichiarato che

il medico curante gli aveva prospettato l’esecuzione di un impianto di protesi

parziale al ginocchio sinistro, con la precisazione però che l’intervento “… è

da rimandare per questione di durata della protesi e perché la mia situazione

di malattia ancora non permette un tale approccio. I due tumori in testa sono

stabili e la loro dimensione non è mutata. L’origine è “grado VHO II

leggermente maligna”. Ogni 4 mesi sono sottoposto a controllo RM con liquido di

contrasto. Sono in cura dal Dr. __________ presso l’Ospedale __________ di __________

(reparto __________).” (doc. 155, p. 2).

In data 22 agosto 2016, ha

avuto luogo una visita di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia.

In quell’occasione, il

medico di circondario ha refertato un “… ginocchio ben stabile, senza

arrossamento o gonfiore. Nessun versamento intra-articolare. Nessuna

infiammazione attuale. Leggera dolorabilità alla palpazione nella rima

articolare mediale a sinistra.”.

Quindi, pronunciandosi a

proposito dell’ulteriore procedere terapeutico, egli ha espresso le

considerazioni seguenti:

" (…) Situazione

stabile, priva di dolori con ginocchio stabile. Si può optare per una terapia

conservativa (medicamenti antidolorifici) per alleviare i dolori occasionali e

a carico della CO 1 ed eventualmente una – due serie di fisioterapia all’anno.

Ripresa del lavoro nel limite della rendita. In caso in cui la dolorabilità non

fosse accettabile si può optare per un intervento di, per esempio,

protesizzazione con emiprotesi al ginocchio sinistro mediale in breve tempo, e

al termine della cura (2-3 mesi) ripresa dell’attività lavorativa nel limite

della rendita.” (doc. 170, p. 3)

Nuovamente interpellato dall’amministrazione,

il dott. __________ ha ribadito che lo stato di salute infortunistico si era

stabilizzato e che l’assicurato era in grado di esercitare l’attività

lavorativa svolta al momento della ricaduta nei limiti della rendita in vigore

(cfr. doc. 173).

Con la decisione formale

del 22 novembre 2016, l’CO 1 ha quindi dichiarato RI 1 completamente abile al

lavoro nei limiti della rendita d’invalidità in vigore a decorrere dal 23

agosto 2016, con la precisazione che l’insorgente avrebbe potuto riannunciarsi

nel caso in cui si fosse deciso a sottoporsi all’intervento di emiprotesizzazione

al ginocchio sinistro (doc. 178).

In sede di opposizione,

l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 22 novembre 2016, dell’ortopedico

dott. __________, il quale ha sottolineato la presenza di una “… vera

aggravazione della sintomatologia che impedisce l’attività normale residuale

del paziente. In conseguenza, per questa problematica è inabile al 100% per un

tempo indeterminato e probabilmente a lunga/media scadenza di un intervento

maggiore di tipo artroplastica totale e non parziale. Vista l’instabilità del

crociato anteriore, intervento che non cambierà la sua capacità lavorativa

visto il mestiere esercitato.” (allegato al doc. 179).

D’altra parte, con

certificazione del 5 dicembre 2016, il dott. __________, Caposervizio presso

l’Istituto __________ (__________), dopo aver ricordato che il ricorrente è

affetto da astrocitomi multipli a livello frontale e che quest’ultimo si è nel

frattempo (il 2 novembre 2016) sottoposto a un intervento alla spalla, ha

ritenuto “… possibile che uno stress chirurgico addizionale al recente

intervento alla spalla potrebbe determinare una ripresa dell’attività tumorale.

Per questo raccomandiamo che l’intervento sul ginocchio non sia effettuato

prima che sia completamente recuperato lo stress post operatorio della spalla e

quindi non prima di 3-6 mesi.” (allegato al doc. 179).

Prima dell’emanazione

della decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha chiesto al dott. __________

di prendere posizione in merito alla documentazione medica acquisita nel

frattempo.

Questo segnatamente il

tenore del suo apprezzamento del 7 marzo 2017:

" (…) Al

contrario di quanto scritto dal dott. med. __________ non si nota né

clinicamente, né radiologicamente un peggioramento della situazione del

ginocchio. Radiologicamente è chiaramente visibile una situazione stabile con

una minima artrosi nella parte femoro-tibiale per la quale ho proposto in caso

di peggioramento della situazione una emiprotesizzazione che è chiaramente

molto meno invasiva rispetto a una protesi totale. Nella visita effettuata a

fine agosto 2016 il ginocchio era ben stabile e privo di irritazioni. Nessun

gonfiore, versamento intraarticolare, edema o arrossamento. Per questo si può

costatare una abilità lavorativa possibile nei limiti della rendita. Siccome né

l’avvocato né il dott. med. __________ hanno portato nuovi argomenti, né hanno

mostrato in modo oggettivabile un peggioramento, non vedo indicato un

cambiamento della mia presa di posizione. Posso chiarire che nella mia visita

non è stata data l’indicazione per una protesizzazione in quanto né

radiologicamente né clinicamente si nota un’indicazione a tale procedimento ma

ho proposto una terapia conservativa che è indicata in questo stato di salute

del signor RI 1 senza causare un ulteriore stress all’assicurato. Se nei

prossimi anni dovrebbe peggiorare la situazione del ginocchio, che non è

prevedibile in quanto lui lavora solo in modo ridotto, ritornerò sulla mia

valutazione precedente. Sono ben d’accordo con la valutazione del dott. med. __________

di aspettare il decorso. In caso di necessità di un intervento, molto

probabilmente potrà essere fattibile in quanto eseguito uno per la spalla

recentemente senza problemi.” (doc. 183, p. 3)

In corso di causa,

l’istituto convenuto ha prodotto un’ulteriore valutazione del medico di

circondario, mediante la quale egli ha risposto alle obiezioni sollevate

dall’assicurato con il proprio ricorso. In particolare, il dott. __________ ha

negato che i suoi rapporti agli atti presenterebbero una contraddizione di

contenuto in merito all’intervento di protesizzazione del ginocchio sinistro,

precisando che “non c’era nessuna indicazione al momento della visita, come ben

spiegato al signor RI 1 durante la visita del 22.08.2016. Siccome il ginocchio

era asciutto, privo di irritazioni, chiaramente non c’era nessuna indicazione

per un intervento. Questa dichiarazione non esclude un’eventuale necessità per

un futuro intervento come sopra spiegato.” (allegato al doc. XI).

2.2.3

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.2.4

Nel caso di

specie, il ricorrente sostiene che, al momento in cui l’CO 1 ha dichiarato

estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (agosto 2016), lo stato del

ginocchio sinistro non poteva ancora essere ritenuto stabilizzato, entrando in

linea di conto un intervento di protesizzazione dello stesso. Su questo

aspetto, egli contesta che al parere del medico di circondario possa essere

attribuito sufficiente valore probatorio, in quanto i suoi rapporti

conterrebbero delle contraddizioni e delle inesattezze (cfr. doc. I).

Tutto ben

considerato, questa Corte non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla

valutazione enunciata dal dott. __________, specialista proprio nella materia

che qui interessa.

Innanzitutto,

il TCA non può seguire l’insorgente nella misura in cui pretende che il

fiduciario dell’CO 1 sarebbe caduto in contraddizione, nella misura in cui, in

occasione della visita di controllo del 22 agosto 2016, avrebbe ammesso

l’indicazione a sottoporre l’assicurato a un intervento di protesizzazione del

ginocchio sinistro mentre, con l’apprezzamento del 7 marzo 2017, la

stessa indicazione è stata negata (cfr. doc. I, p. 7 e doc. XIII).

In effetti, così come ha

successivamente ben spiegato lo stesso medico di circondario (cfr. doc. 183 e

allegato al doc. XI), a margine della visita circondariale dell’agosto

2016, l’indicazione all’intervento era stata posta per il futuro,

nell’ipotesi in cui la situazione del ginocchio sinistro si fosse aggravata. Lo

stato oggettivabile a quel momento giustificava soltanto l’applicazione di

provvedimenti conservativi (medicazione antalgica e fisioterapia), ma

non (ancora) il passo terapeutico in discussione.

D’altro canto, per quanto

concerne la pretesa, relativamente breve, durata della visita di controllo, è

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, la durata di una

visita medica non è un criterio che permette in sé di giudicare il valore

probatorio di un rapporto medico (cfr. DTF 125 V 351consid. 3a; STF 9C_613/2014

del 30 aprile 2015 consid. 6.1; STF 8C_734/2016 del 12 luglio 2017).

Inoltre, a proposito del

fatto che il dott. __________ avrebbe ripreso in maniera errata il parere del

dott. __________, contenuto nel referto 5 dicembre 2016 (cfr. doc. I, p. 6), il

TCA rileva che se è vero che a pagina 2 dell’apprezzamento del 7 marzo 2017 il

medico di circondario ha scritto “è impossibile che uno stress

chirurgico addizionale al recente intervento alla spalla potrebbe determinare

una ripresa di attività tumorale” (quando l’oncologo ha invece sostenuto il

contrario – cfr. allegato al doc. 179), è altrettanto vero che si è trattato di

una semplice svista, altrimenti non si spiegherebbe perché, a pagina 3 dello

stesso documento, egli si è dichiarato “… d’accordo con la valutazione del

dott. med. __________ di aspettare il decorso.” (doc. 183, p. 3 – il

corsivo è del redattore).

Infine, la circostanza che

il dott. __________, nella sua nota del 19 ottobre 2016, abbia parlato di un

ginocchio destro “non lesionato” (cfr. doc. 173), non consente ancora di

concludere a una conoscenza superficiale del caso. Infatti, tanto nel referto

relativo alla visita del 22 agosto 2016 (doc. 170, p. 1), quanto nell’apprezzamento

del 7 marzo 2017 (doc. 183, p. 1), il medico di circondario ha correttamente

indicato che l’11 aprile 2000 l’assicurato era rimasto vittima di un trauma

distorsivo al ginocchio destro, a dimostrazione che era ben a conoscenza

dei trascorsi infortunistici dell’insorgente. D’altronde, come è stato

pertinentemente sottolineato nel rapporto del 22 giugno 2017, egli è stato

chiamato dall’amministrazione a valutare lo stato del ginocchio sinistro.

Occorre pertanto concludere

che le obiezioni sollevate da RI 1 non sono atte a sminuire il valore

probatorio riconosciuto al parere del dott. __________.

Del resto, ad avvalorare

la tesi secondo cui, nell’agosto 2016, l’impianto di protesi al

ginocchio sinistro non era (ancora) un provvedimento indicato dal profilo

medico, vi è la certificazione 22 novembre 2016 del medico curante specialista

del ricorrente, per il quale un intervento di artroplastica totale si sarebbe

reso necessario soltanto a “lunga/media scadenza” (cfr. allegato al doc.

179).

In esito

alle considerazioni che precedono, secondo questo Tribunale, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata, perlomeno nella

misura in cui dichiara estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a

far tempo dal 23 agosto 2016 (ritenute, a quel momento, inadempiute le

condizioni di cui all’art. 21 cpv. 1 lett. b LAINF, ossia l’esistenza di

provvedimenti sanitari atti a migliorare sensibilmente la capacità di guadagno

oppure d'impedirne una notevole diminuzione).

Accertato che lo stato del

ginocchio sinistro si era stabilizzato, il TCA deve ancora esaminare se, chiusa

la ricaduta del maggio 2015, l’istituto assicuratore aveva il diritto di negare

un aumento della rendita d’invalidità in vigore.

2.3

Aumento della rendita

di invalidità in vigore?

2.3.1

Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA,

se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa norma è stata

ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il

grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente

aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22 LAINF -

analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga

all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in

cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione

ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e

non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata

viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

114).

La revisione presuppone,

dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la

costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275

consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per costante

giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si

applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di

invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia

disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.

446s.).

2.3.2

L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,

sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF

130.

V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V

116.

consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione

non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.3.3

Il mutamento deve, inoltre,

essere notevole.

Secondo la giurisprudenza

resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere

apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,

un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità

del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75%

(Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

2.3.4

Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è

motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.3.5

Nella presente fattispecie, l’amministrazione

si è rifiutata di aumentare la rendita d’invalidità assegnata a seguito dei

sinistri del 1989 e 2000 (30%) in quanto, tenuto conto dei soli postumi

infortunistici, a far tempo dall’agosto 2016, RI 1 sarebbe stato di nuovo in

grado di svolgere la sua precedente attività lavorativa (quella che egli

esercitava al momento della ricaduta del maggio 2015), nei limiti della rendita

in vigore (cfr. doc. 184, p. 6).

La decisione dell’CO 1 è

fondata sul parere che il proprio medico di circondario ha espresso a margine

della visita di chiusura del 22 agosto 2016.

In quell’occasione, alla

luce dello stato clinico e radiologico oggettivato a livello del ginocchio

sinistro, il dott. __________ ha in effetti attestato “… un’abilità lavorativa

nella misura del 100% nei limiti della rendita da domani.” (doc. 170, p. 4).

Egli ha ribadito tale

valutazione con l’apprezzamento del 7 marzo 2017, precisando in particolare che

“confrontando l’esito della visita di chiusura del 01.10.2001, con conseguente

attribuzione delle IR, e i reperti clinici del 20.08.2016 [recte: 22.08.2016,

n.d.r.], ne deriva una situazione invariata. Si conferma quindi la mancanza di

un netto peggioramento rispetto alla chiusura del caso.” (doc. 183, p. 3).

Con certificazione del 22

novembre 2016, il medico curante specialista ha sostenuto per contro che, a suo

avviso, l’assicurato presenta una totale inabilità lavorativa a tempo

indeterminato, a fronte di una “… vera aggravazione della sintomatologia …”

(allegato al doc. 179).

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene che il parere del dott. __________ possa validamente

costituire da base al proprio giudizio anche per quanto riguarda la questione

della capacità lavorativa e, d’altra parte, che il rapporto del dott. __________

appena citato non sia atto a generare dei dubbi - nemmeno lievi - circa la

fondatezza della conclusione a cui è pervenuto il medico fiduciario, secondo

cui non è oggettivabile un peggioramento significativo dello stato di salute

dell'assicurato rispetto alla situazione constatata all'epoca della chiusura

del caso principale.

Determinante, secondo il

TCA, è la circostanza che l'incremento della sintomatologia dolorosa -

risentito soggettivamente dal ricorrente e, perciò, non apprezzabile - non ha

trovato una sufficiente giustificazione sul piano oggettivo, né clinicamente né

radiologicamente, così come ha ben evidenziato il medico di circondario

(aspetto riguardo al quale la certificazione del medico curante non contiene

alcun elemento di valutazione divergente).

Questa Corte può dunque esimersi

dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare la richiesta perizia

medica pluridisciplinare, ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti

siano già state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per

costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012

del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

queste condizioni - assodato che, rispetto alla situazione esistente al momento

della costituzione della rendita d’invalidità in vigore, le condizioni di

salute infortunistiche di RI 1 sono rimaste pressoché immutate, di modo che

anche la capacità lavorativa è restata la medesima - occorre concludere che non

sono dati i presupposti per aumentare la rendita per la via della revisione ex

art. 17 cpv. 1 LPGA.

La decisione su

opposizione impugnata merita quindi conferma in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti