35.2017.39
Assicurato beneficiario di una rendita del 10%, aumentata al 30% a seguito di secondo infortunio. Ricaduta nel 05/2015. Confermata estinzione prestaz. di corta durata da 08/2016, in quanto stato ginoc
25 settembre 2017Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2017.39
mm
Lugano
25 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 marzo 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 luglio 1989, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di montatore
frigorista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1,
ha riportato sul lavoro la rottura del legamento crociato anteriore (LCA) e di
quello collaterale mediale del ginocchio sinistro.
A dipendenza dei postumi
residuali di quell’evento, con decisione formale del 29 ottobre 1990,
l’amministrazione ha riconosciuto una rendita d’invalidità del 10% a decorrere
dal 1° marzo 1990 e un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 20%
(doc. 13).
1.2. L’11 aprile 2000, l’assicurato
è rimasto vittima di un secondo infortunio professionale, interessante questa
volta il ginocchio destro. L’artroscopia effettuata il 14 settembre 2000 ha
evidenziato la presenza di rotture a livello del LCA e del corno posteriore del
menisco esterno (cfr. doc. 6 – fasc. 3).
In data 30 settembre 2003,
l’CO 1 ha emesso una decisione formale mediante la quale ha posto l’assicurato
al beneficio di una rendita d’invalidità (combinata) del 30% dal 1° ottobre
2001 (cfr. doc. 50 – fasc. 3), data a partire dalla quale RI 1 aveva intrapreso
un’attività indipendente (installatore di celle frigorifere e posatore di
isolazioni, pannelli per la protezione delle acque, ecc.; cfr. doc. 33 – fasc.
3), assicurata presso la __________.
1.3. Dopo sentenza di rinvio di
questa Corte (STCA 32.2008.228 del 28 settembre 2009), l’Ufficio AI ha
attribuito a RI 1 un quarto di rendita dal 1° maggio 2006, rispettivamente una
rendita intera (con un grado d’invalidità del 73%) dal 1° agosto 2006 (cfr.
allegato al doc. XV).
1.4. Nel corso del mese di maggio
2015, l’assicurato ha annunciato all’CO 1 una riacutizzazione dei disturbi al ginocchio
sinistro, insorta nel trasportare un climatizzatore (cfr. doc. 114).
L’amministrazione ha
ammesso la propria responsabilità a titolo di ricaduta dell’evento traumatico
del luglio 1989 (cfr. doc. 128).
L’assicurato ha cessato la
propria attività lavorativa (con un pensum del 20%) a far tempo dal 15
febbraio 2016 (cfr. doc. 142).
1.5. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 22 novembre 2016,
l’assicuratore ha posto termine al versamento dell’indennità giornaliera a
decorrere dal 23 agosto 2016, allorquando RI 1 avrebbe ritrovato una piena
abilità lavorativa nei limiti della rendita d’invalidità in vigore (doc. 178).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 179), in data 20
marzo 2017, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 184).
1.6. Con tempestivo ricorso del 3
maggio 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che gli atti
vengano retrocessi all’istituto assicuratore per nuovi accertamenti, sulla
scorta dei quali dovranno essere riconosciute le prestazioni assicurative del
caso.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, l’insorgente fa innanzitutto valere - per quanto riguarda
l’aspetto relativo alla stabilizzazione dello stato del ginocchio sinistro -, che
“…, la questione dell’opportunità della protesi (auspicata dal Dr. __________
e, in un primo tempo, anche dallo stesso Dr. __________, v. sopra) e la
compatibilità di tale intervento con lo stato di salute generale del ricorrente
non è stata oggetto del benché minimo approfondimento, con particolare
riferimento al mantenimento della capacità residua di guadagno, all’impedimento
di un peggioramento dello stato di salute del ricorrente (art. 21 lett. b, c e
d LAINF). Come detto, il ricorrente confida che grazie alla protesi il lavoro
estivo di montatore frigorista/posa di apparecchi di climatizzazione possa in
futuro essere ancora praticabile, anche se con importanti limitazioni (mansioni
“a terra”, ad esclusione delle attività su scale, ponteggi e tetti). Alla luce
della documentazione medica agli atti, si impone senz’altro un approfondimento
in questo senso, sotto forma di perizia pluridisciplinare. Se, come ritiene il
ricorrente, dovesse rivelarsi opportuna la posa della protesi per conservare la
capacità lavorativa residua, il ricorrente avrà diritto al ripristino delle
indennità giornaliere ex art. 16 cpv. 1 LAINF, essendo data l’incapacità al
lavoro ex art. 16 LPGA …” (doc. I, p. 8).
D’altro canto, per l’ipotesi
in cui l’impianto della protesi al ginocchio sinistro non dovesse risultare
medicalmente indicato, l’assicurato sostiene che, in concreto, non sarebbe data
una notevole modifica soltanto del danno alla salute, ma anche delle ripercussioni
economiche dello stesso, relativamente alle quali auspica che venga disposta una
perizia contabile (doc. I, p. 9).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
Fatti
1.8. Il 10 agosto 2017, al TCA è
pervenuto un apprezzamento, datato 21 giugno 2017, del dott. __________ (doc.
XI + allegato).
La patrocinatrice
dell’assicurato si è espressa al riguardo in data 23 agosto 2017 (doc. XIII).
L’amministrazione ha
ancora formulato delle precisazioni il 30 agosto 2017 (doc. XVI).
1.9. In corso di causa, questo
Tribunale ha richiamato dall’UAI la decisione di attribuzione della rendita
d’invalidità del 22 luglio 2010 (cfr. allegato al doc. XV).
Considerandi
2.1
L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine
alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 23 agosto 2016 e a negare un
aumento della rendita d’invalidità in vigore, oppure no.
2.2
Estinzione del diritto
alle prestazioni di corta durata dal 23.8.2016?
2.2.1
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.
19.
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
In virtù dell’art. 11
OAINF, le prestazioni assicurative sono accordate anche in caso di ricadute
o conseguenze tardive, i beneficiari di rendite d’invalidità dovendo
tuttavia soddisfare le condizioni previste all’art. 21 della legge (cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
A norma dell’art. 21 cpv.
1.
LAINF, il beneficiario di una rendita d’invalidità ha diritto, segnatamente,
alle prestazioni sanitarie di cui all’art. 10 LAINF, soltanto se:
"
a. è affetto da malattia professionale;
b. soffre di ricaduta o di postumi
tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con
cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione;
c. abbisogna durevolmente di
trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno;
d. è incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato
sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un
notevole peggioramento".
Il cpv. 3 della suddetta
disposizione legale recita, da parte sua, che, in caso di ricadute o di postumi
tardivi o se l'assicuratore ordina il ripristino della cura medica, il
beneficiario della rendita ha diritto anche alle prestazioni sanitarie e al
rimborso delle spese. Il beneficiario della rendita, se subisce durante questo
periodo una perdita di guadagno, ha diritto all'indennità giornaliera calcolata
in base all'ultimo guadagno realizzato prima della nuova cura medica.
A questo proposito, va
rilevato che, secondo la dottrina, lo specifico riferimento alle ricadute e ai postumi tardivi di cui
al cpv. 3 dell'art. 21 LAINF, non significa che il beneficiario della rendita
ha diritto alla cura medica, ecc. a prescindere dalla restrizione
prevista dall'art. 21 cpv. 1 lett. b LAINF. In questo senso, egli può
pretendere ulteriori provvedimenti sanitari soltanto se questi ultimi sono
suscettibili di migliorare sensibilmente la sua capacità di guadagno oppure
ancora d'impedirne una notevole diminuzione (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 386 s.;
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 113; in questo senso, si veda pure la sentenza
UV.2013.00066 del 25 novembre 2014 del Tribunale delle assicurazioni del
Cantone di Zurigo, consid. 3.1.2).
2.2.2
Nella concreta evenienza,
dalle carte processuali si evince che RI 1, beneficiario di una rendita
d’invalidità LAINF del 30% a dipendenza dei postumi degli infortuni occorsi nel
1989.
e 2000, nel corso del 2015, ha lamentato una recrudescenza dei disturbi al
ginocchio sinistro (cfr. doc. 114), riguardo ai quali l’assicuratore resistente
ha ammesso la propria responsabilità a titolo di ricaduta del primo evento
infortunistico (e ciò dopo aver sentito il parere del dott. __________, spec.
FMH in chirurgia generale e della mano – cfr. doc. 123).
Il medico curante
specialista, dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica,
ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% a contare dal 15 febbraio 2016
(cfr. doc. 142).
Con certificazione del 10
marzo 2016, egli ha precisato che, dalla fine di febbraio 2016, “… la
situazione è notevolmente peggiorata con difficoltà a camminare ed in
particolare ad inginocchiarsi e portare pesi pesanti. Tenendo conto della
professione del paziente, è ovvio che dal 15.2 è totalmente inabile al lavoro
attuale e questo probabilmente definitivamente.” (allegato al doc. 151).
Sentito il 21 aprile 2016
da un funzionario amministrativo, l’insorgente ha in particolare dichiarato che
il medico curante gli aveva prospettato l’esecuzione di un impianto di protesi
parziale al ginocchio sinistro, con la precisazione però che l’intervento “… è
da rimandare per questione di durata della protesi e perché la mia situazione
di malattia ancora non permette un tale approccio. I due tumori in testa sono
stabili e la loro dimensione non è mutata. L’origine è “grado VHO II
leggermente maligna”. Ogni 4 mesi sono sottoposto a controllo RM con liquido di
contrasto. Sono in cura dal Dr. __________ presso l’Ospedale __________ di __________
(reparto __________).” (doc. 155, p. 2).
In data 22 agosto 2016, ha
avuto luogo una visita di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia.
In quell’occasione, il
medico di circondario ha refertato un “… ginocchio ben stabile, senza
arrossamento o gonfiore. Nessun versamento intra-articolare. Nessuna
infiammazione attuale. Leggera dolorabilità alla palpazione nella rima
articolare mediale a sinistra.”.
Quindi, pronunciandosi a
proposito dell’ulteriore procedere terapeutico, egli ha espresso le
considerazioni seguenti:
" (…) Situazione
stabile, priva di dolori con ginocchio stabile. Si può optare per una terapia
conservativa (medicamenti antidolorifici) per alleviare i dolori occasionali e
a carico della CO 1 ed eventualmente una – due serie di fisioterapia all’anno.
Ripresa del lavoro nel limite della rendita. In caso in cui la dolorabilità non
fosse accettabile si può optare per un intervento di, per esempio,
protesizzazione con emiprotesi al ginocchio sinistro mediale in breve tempo, e
al termine della cura (2-3 mesi) ripresa dell’attività lavorativa nel limite
della rendita.” (doc. 170, p. 3)
Nuovamente interpellato dall’amministrazione,
il dott. __________ ha ribadito che lo stato di salute infortunistico si era
stabilizzato e che l’assicurato era in grado di esercitare l’attività
lavorativa svolta al momento della ricaduta nei limiti della rendita in vigore
(cfr. doc. 173).
Con la decisione formale
del 22 novembre 2016, l’CO 1 ha quindi dichiarato RI 1 completamente abile al
lavoro nei limiti della rendita d’invalidità in vigore a decorrere dal 23
agosto 2016, con la precisazione che l’insorgente avrebbe potuto riannunciarsi
nel caso in cui si fosse deciso a sottoporsi all’intervento di emiprotesizzazione
al ginocchio sinistro (doc. 178).
In sede di opposizione,
l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 22 novembre 2016, dell’ortopedico
dott. __________, il quale ha sottolineato la presenza di una “… vera
aggravazione della sintomatologia che impedisce l’attività normale residuale
del paziente. In conseguenza, per questa problematica è inabile al 100% per un
tempo indeterminato e probabilmente a lunga/media scadenza di un intervento
maggiore di tipo artroplastica totale e non parziale. Vista l’instabilità del
crociato anteriore, intervento che non cambierà la sua capacità lavorativa
visto il mestiere esercitato.” (allegato al doc. 179).
D’altra parte, con
certificazione del 5 dicembre 2016, il dott. __________, Caposervizio presso
l’Istituto __________ (__________), dopo aver ricordato che il ricorrente è
affetto da astrocitomi multipli a livello frontale e che quest’ultimo si è nel
frattempo (il 2 novembre 2016) sottoposto a un intervento alla spalla, ha
ritenuto “… possibile che uno stress chirurgico addizionale al recente
intervento alla spalla potrebbe determinare una ripresa dell’attività tumorale.
Per questo raccomandiamo che l’intervento sul ginocchio non sia effettuato
prima che sia completamente recuperato lo stress post operatorio della spalla e
quindi non prima di 3-6 mesi.” (allegato al doc. 179).
Prima dell’emanazione
della decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha chiesto al dott. __________
di prendere posizione in merito alla documentazione medica acquisita nel
frattempo.
Questo segnatamente il
tenore del suo apprezzamento del 7 marzo 2017:
" (…) Al
contrario di quanto scritto dal dott. med. __________ non si nota né
clinicamente, né radiologicamente un peggioramento della situazione del
ginocchio. Radiologicamente è chiaramente visibile una situazione stabile con
una minima artrosi nella parte femoro-tibiale per la quale ho proposto in caso
di peggioramento della situazione una emiprotesizzazione che è chiaramente
molto meno invasiva rispetto a una protesi totale. Nella visita effettuata a
fine agosto 2016 il ginocchio era ben stabile e privo di irritazioni. Nessun
gonfiore, versamento intraarticolare, edema o arrossamento. Per questo si può
costatare una abilità lavorativa possibile nei limiti della rendita. Siccome né
l’avvocato né il dott. med. __________ hanno portato nuovi argomenti, né hanno
mostrato in modo oggettivabile un peggioramento, non vedo indicato un
cambiamento della mia presa di posizione. Posso chiarire che nella mia visita
non è stata data l’indicazione per una protesizzazione in quanto né
radiologicamente né clinicamente si nota un’indicazione a tale procedimento ma
ho proposto una terapia conservativa che è indicata in questo stato di salute
del signor RI 1 senza causare un ulteriore stress all’assicurato. Se nei
prossimi anni dovrebbe peggiorare la situazione del ginocchio, che non è
prevedibile in quanto lui lavora solo in modo ridotto, ritornerò sulla mia
valutazione precedente. Sono ben d’accordo con la valutazione del dott. med. __________
di aspettare il decorso. In caso di necessità di un intervento, molto
probabilmente potrà essere fattibile in quanto eseguito uno per la spalla
recentemente senza problemi.” (doc. 183, p. 3)
In corso di causa,
l’istituto convenuto ha prodotto un’ulteriore valutazione del medico di
circondario, mediante la quale egli ha risposto alle obiezioni sollevate
dall’assicurato con il proprio ricorso. In particolare, il dott. __________ ha
negato che i suoi rapporti agli atti presenterebbero una contraddizione di
contenuto in merito all’intervento di protesizzazione del ginocchio sinistro,
precisando che “non c’era nessuna indicazione al momento della visita, come ben
spiegato al signor RI 1 durante la visita del 22.08.2016. Siccome il ginocchio
era asciutto, privo di irritazioni, chiaramente non c’era nessuna indicazione
per un intervento. Questa dichiarazione non esclude un’eventuale necessità per
un futuro intervento come sopra spiegato.” (allegato al doc. XI).
2.2.3
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.2.4
Nel caso di
specie, il ricorrente sostiene che, al momento in cui l’CO 1 ha dichiarato
estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (agosto 2016), lo stato del
ginocchio sinistro non poteva ancora essere ritenuto stabilizzato, entrando in
linea di conto un intervento di protesizzazione dello stesso. Su questo
aspetto, egli contesta che al parere del medico di circondario possa essere
attribuito sufficiente valore probatorio, in quanto i suoi rapporti
conterrebbero delle contraddizioni e delle inesattezze (cfr. doc. I).
Tutto ben
considerato, questa Corte non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla
valutazione enunciata dal dott. __________, specialista proprio nella materia
che qui interessa.
Innanzitutto,
il TCA non può seguire l’insorgente nella misura in cui pretende che il
fiduciario dell’CO 1 sarebbe caduto in contraddizione, nella misura in cui, in
occasione della visita di controllo del 22 agosto 2016, avrebbe ammesso
l’indicazione a sottoporre l’assicurato a un intervento di protesizzazione del
ginocchio sinistro mentre, con l’apprezzamento del 7 marzo 2017, la
stessa indicazione è stata negata (cfr. doc. I, p. 7 e doc. XIII).
In effetti, così come ha
successivamente ben spiegato lo stesso medico di circondario (cfr. doc. 183 e
allegato al doc. XI), a margine della visita circondariale dell’agosto
2016, l’indicazione all’intervento era stata posta per il futuro,
nell’ipotesi in cui la situazione del ginocchio sinistro si fosse aggravata. Lo
stato oggettivabile a quel momento giustificava soltanto l’applicazione di
provvedimenti conservativi (medicazione antalgica e fisioterapia), ma
non (ancora) il passo terapeutico in discussione.
D’altro canto, per quanto
concerne la pretesa, relativamente breve, durata della visita di controllo, è
utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, la durata di una
visita medica non è un criterio che permette in sé di giudicare il valore
probatorio di un rapporto medico (cfr. DTF 125 V 351consid. 3a; STF 9C_613/2014
del 30 aprile 2015 consid. 6.1; STF 8C_734/2016 del 12 luglio 2017).
Inoltre, a proposito del
fatto che il dott. __________ avrebbe ripreso in maniera errata il parere del
dott. __________, contenuto nel referto 5 dicembre 2016 (cfr. doc. I, p. 6), il
TCA rileva che se è vero che a pagina 2 dell’apprezzamento del 7 marzo 2017 il
medico di circondario ha scritto “è impossibile che uno stress
chirurgico addizionale al recente intervento alla spalla potrebbe determinare
una ripresa di attività tumorale” (quando l’oncologo ha invece sostenuto il
contrario – cfr. allegato al doc. 179), è altrettanto vero che si è trattato di
una semplice svista, altrimenti non si spiegherebbe perché, a pagina 3 dello
stesso documento, egli si è dichiarato “… d’accordo con la valutazione del
dott. med. __________ di aspettare il decorso.” (doc. 183, p. 3 – il
corsivo è del redattore).
Infine, la circostanza che
il dott. __________, nella sua nota del 19 ottobre 2016, abbia parlato di un
ginocchio destro “non lesionato” (cfr. doc. 173), non consente ancora di
concludere a una conoscenza superficiale del caso. Infatti, tanto nel referto
relativo alla visita del 22 agosto 2016 (doc. 170, p. 1), quanto nell’apprezzamento
del 7 marzo 2017 (doc. 183, p. 1), il medico di circondario ha correttamente
indicato che l’11 aprile 2000 l’assicurato era rimasto vittima di un trauma
distorsivo al ginocchio destro, a dimostrazione che era ben a conoscenza
dei trascorsi infortunistici dell’insorgente. D’altronde, come è stato
pertinentemente sottolineato nel rapporto del 22 giugno 2017, egli è stato
chiamato dall’amministrazione a valutare lo stato del ginocchio sinistro.
Occorre pertanto concludere
che le obiezioni sollevate da RI 1 non sono atte a sminuire il valore
probatorio riconosciuto al parere del dott. __________.
Del resto, ad avvalorare
la tesi secondo cui, nell’agosto 2016, l’impianto di protesi al
ginocchio sinistro non era (ancora) un provvedimento indicato dal profilo
medico, vi è la certificazione 22 novembre 2016 del medico curante specialista
del ricorrente, per il quale un intervento di artroplastica totale si sarebbe
reso necessario soltanto a “lunga/media scadenza” (cfr. allegato al doc.
179).
In esito
alle considerazioni che precedono, secondo questo Tribunale, la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata, perlomeno nella
misura in cui dichiara estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a
far tempo dal 23 agosto 2016 (ritenute, a quel momento, inadempiute le
condizioni di cui all’art. 21 cpv. 1 lett. b LAINF, ossia l’esistenza di
provvedimenti sanitari atti a migliorare sensibilmente la capacità di guadagno
oppure d'impedirne una notevole diminuzione).
Accertato che lo stato del
ginocchio sinistro si era stabilizzato, il TCA deve ancora esaminare se, chiusa
la ricaduta del maggio 2015, l’istituto assicuratore aveva il diritto di negare
un aumento della rendita d’invalidità in vigore.
2.3
Aumento della rendita
di invalidità in vigore?
2.3.1
Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA,
se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata
ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il
grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente
aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF -
analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga
all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in
cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione
ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e
non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata
viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
114).
La revisione presuppone,
dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la
costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275
consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante
giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si
applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.
446s.).
2.3.2
L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,
sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF
130.
V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V
116.
consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio
rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute
ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione
non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.3.3
Il mutamento deve, inoltre,
essere notevole.
Secondo la giurisprudenza
resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere
apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,
un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità
del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75%
(Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.3.4
Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è
motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.3.5
Nella presente fattispecie, l’amministrazione
si è rifiutata di aumentare la rendita d’invalidità assegnata a seguito dei
sinistri del 1989 e 2000 (30%) in quanto, tenuto conto dei soli postumi
infortunistici, a far tempo dall’agosto 2016, RI 1 sarebbe stato di nuovo in
grado di svolgere la sua precedente attività lavorativa (quella che egli
esercitava al momento della ricaduta del maggio 2015), nei limiti della rendita
in vigore (cfr. doc. 184, p. 6).
La decisione dell’CO 1 è
fondata sul parere che il proprio medico di circondario ha espresso a margine
della visita di chiusura del 22 agosto 2016.
In quell’occasione, alla
luce dello stato clinico e radiologico oggettivato a livello del ginocchio
sinistro, il dott. __________ ha in effetti attestato “… un’abilità lavorativa
nella misura del 100% nei limiti della rendita da domani.” (doc. 170, p. 4).
Egli ha ribadito tale
valutazione con l’apprezzamento del 7 marzo 2017, precisando in particolare che
“confrontando l’esito della visita di chiusura del 01.10.2001, con conseguente
attribuzione delle IR, e i reperti clinici del 20.08.2016 [recte: 22.08.2016,
n.d.r.], ne deriva una situazione invariata. Si conferma quindi la mancanza di
un netto peggioramento rispetto alla chiusura del caso.” (doc. 183, p. 3).
Con certificazione del 22
novembre 2016, il medico curante specialista ha sostenuto per contro che, a suo
avviso, l’assicurato presenta una totale inabilità lavorativa a tempo
indeterminato, a fronte di una “… vera aggravazione della sintomatologia …”
(allegato al doc. 179).
Chiamato ora a pronunciarsi,
questo Tribunale ritiene che il parere del dott. __________ possa validamente
costituire da base al proprio giudizio anche per quanto riguarda la questione
della capacità lavorativa e, d’altra parte, che il rapporto del dott. __________
appena citato non sia atto a generare dei dubbi - nemmeno lievi - circa la
fondatezza della conclusione a cui è pervenuto il medico fiduciario, secondo
cui non è oggettivabile un peggioramento significativo dello stato di salute
dell'assicurato rispetto alla situazione constatata all'epoca della chiusura
del caso principale.
Determinante, secondo il
TCA, è la circostanza che l'incremento della sintomatologia dolorosa -
risentito soggettivamente dal ricorrente e, perciò, non apprezzabile - non ha
trovato una sufficiente giustificazione sul piano oggettivo, né clinicamente né
radiologicamente, così come ha ben evidenziato il medico di circondario
(aspetto riguardo al quale la certificazione del medico curante non contiene
alcun elemento di valutazione divergente).
Questa Corte può dunque esimersi
dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare la richiesta perizia
medica pluridisciplinare, ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti
siano già state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per
costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012
del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In
queste condizioni - assodato che, rispetto alla situazione esistente al momento
della costituzione della rendita d’invalidità in vigore, le condizioni di
salute infortunistiche di RI 1 sono rimaste pressoché immutate, di modo che
anche la capacità lavorativa è restata la medesima - occorre concludere che non
sono dati i presupposti per aumentare la rendita per la via della revisione ex
art. 17 cpv. 1 LPGA.
La decisione su
opposizione impugnata merita quindi conferma in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti