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Decisione

35.2017.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 agosto 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

di un fatto nuovo sarebbe parimenti da escludere perché l’assicurato, a margine

della sua audizione del 3 febbraio 2016, avrebbe debitamente informato

l’amministrazione di praticare ancora la caccia (cfr. doc. I, p. 6: “In ogni

caso, è accertato che l’assicurato ha informato la CO 1 di andare ancora a

caccia. Nel rapporto non figura assolutamente che l’assicurato abbia indicato

alla CO 1 il contrario, ovvero di non andare più a caccia dopo l’infortunio;

anzi, da rapporto emerge chiaramente che il ricorrente ha detto alla CO 1 di

praticare ancora il proprio hobby della caccia ma di riuscire ora solo a fare

ben poco. Spettava a questo punto alla CO 1 semmai approfondire la situazione e

chiedere maggiori ragguagli e dettagli all’assicurato.”).

Il ricorrente contesta

infine la rilevanza del fatto nuovo ritenuto dall’istituto resistente, nel

senso che esso non sarebbe “… di natura tale da modificare la fattispecie alla

base della decisione del 22 luglio 2015.”. Al riguardo, egli sostiene segnatamente

che “… le analisi operate dalla CO 1 e dal medico __________ sono completamente

errate, come pure la decisione impugnata (DOC. B). È confermato che

l’assicurato, quando andava a caccia, si comportava come se fosse ad uno stand

di tiro. Nulla di più, nulla di meno. Di conseguenza, non vi è alcun motivo

oggettivo per mettere in discussione i certificati medici e i rapporti degli

specialisti della __________ di __________, che hanno ritenuto l’assicurato

inabile al lavoro in misura completa fino al 16 dicembre 2016. Il medico __________

e la CO 1 non avrebbero di certo proceduto come fatto in concreto se

l’assicurato, durante gli anni 2015 e 2016, si fosse semplicemente recato ad

uno stand di tiro per sparare con il proprio fucile. Una cosa è infatti camminare

per 5 minuti e appostarsi in attesa di un animale, ben altra cosa è lavorare

per otto ore al giorno quale gessatore.” (doc. I, p.10 s.).

1.7. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.8. In data 3 luglio 2017,

l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione, chiesto che il TCA ordini

l’esecuzione di una perizia sullo stato clinico della caviglia destra posto

che, alla ripresa dell’attività lavorativa, vi è stata una recrudescenza dei

disturbi a quel livello, e postulato l’eventuale audizione testimoniale di

alcuni suoi compagni di caccia (cfr. doc. VII + allegato).

L’istituto assicuratore si

è espresso al riguardo in data 5 luglio 2017 (doc. IX + allegato).

1.9. Il 7 luglio 2017, RI 1 ha

presentato un’istanza volta al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso,

sussidiariamente da trattare alla stregua di un ricorso contro la comunicazione

4 luglio 2017 della patrocinatrice dell’CO 1 (cfr. doc. XI + allegati).

L’CO 1 ha chiesto

l’integrale reiezione dell’istanza (doc. XIII).

Considerandi

2.1

L’oggetto litigioso è

circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto era

legittimato a dichiarare l’assicurato totalmente abile al lavoro dal 10 agosto

2015.

al 24 maggio 2016 e poi ancora dal 2 agosto 2016 e, quindi, a pretendere

la restituzione delle indennità giornaliere corrisposte in quei periodi, oppure

no.

In proposito, il TCA

rileva che, nella DTF 133 V 57 (= SVR 2007 UV Nr. 13), la Corte federale ha

precisato che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità

giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In particolare, è

stato precisato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le

citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni

durevoli ai sensi di tale disposizione.

Una diversa soluzione vale

in quei casi in cui l’assicuratore pretende la restituzione delle prestazioni

indebitamente pagate (cfr. DTF 133 V 57 consid. 6.8 e STF 8C_987/2010 del 24

agosto 2011 consid. 3). Una pretesa di restituzione d’indennità giornaliere e

di prestazioni di cura medica già corrisposte presuppone di conseguenza che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione

oppure di una revisione processuale (art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA) della

decisione originaria (oppure dell’assegnazione informale della prestazione)

(cfr. DTF 130 V 318 consid. 5.2 in fine; 129 V 110 consid. 1.1).

Nel caso di specie, posto

che l’assicuratore convenuto pretende la restituzione delle indennità

giornaliere pagate (a suo dire) a torto durante i periodi precedentemente

indicati, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, occorre

esaminare se l’CO 1 disponeva di un valido titolo – riconsiderazione o

revisione processuale – per revocare le prestazioni in questione.

2.2

Dalla decisione su

opposizione impugnata si evince che, secondo l’amministrazione, la circostanza

che l’assicurato, nonostante fosse inabile al lavoro, praticasse la caccia,

costituirebbe un fatto nuovo atto a fondare una revisione processuale ex art.

53.

cpv. 1 LPGA (cfr. doc. 307, p. 4).

Secondo l'art. 53 cpv. 1

LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato

devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza. Sono “nuovi“ ai sensi di questa disposizione, i

fatti che si sono prodotti sino al momento in cui, nella procedura principale,

delle allegazioni di fatto erano ancora ricevibili, ma che non erano conosciuti

dal richiedente nonostante tutta la sua diligenza. Le prove, da parte loro,

devono servire a provare o dei fatti nuovi rilevanti che fondano la revisione,

o dei fatti che erano conosciuti nell’ambito della precedente procedura ma che

sono rimasti indimostrati a discapito del richiedente. Decisivo è che il mezzo

di prova non serva unicamente ad apprezzare dei fatti, ma all’accertamento di

questi ultimi. In questo senso, non basta che un nuovo rapporto medico fornisca

un diverso apprezzamento dei fatti; sono per contro necessarie delle nuove

circostanze di fatto dalle quali risulti che le basi della decisione in questione

presentava dei vizi oggettivi. L’apprezzamento inesatto deve essere la

conseguenza dell’ignoranza oppure dell’assenza di prove di fatti essenziali per

la decisione (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b; STF 8C_868/2010 del 6 settembre

2011.

consid. 3.2 e 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.1).

2.3

Con la propria impugnativa, RI

1.

contesta l’adempimento dei presupposti della revisione processuale da più

punti di vista.

Innanzitutto, a suo avviso,

l’aver praticato la caccia non costituirebbe un fatto nuovo ai sensi della

disposizione legale appena citata, in quanto si tratterebbe di una circostanza

accaduta posteriormente al momento in cui è stata emanata la decisione del

22.

luglio 2015, mediante la quale l’CO 1 aveva comunicato all’assicurato

l’assunzione della ricaduta e l’ammontare dell’indennità giornaliera versata (cfr.

doc. 205).

Questa Corte non può fare

propria la tesi dell’insorgente. In questo senso, va segnalato che, in una

sentenza 8C_434/2001 dell’8 dicembre 2011 consid. 8.2.1, riguardante

un’assicurata vittima l’8 gennaio 2008 di un incidente della circolazione

stradale, il Tribunale federale ha ammesso l’esistenza di un nuovo mezzo di

prova (materiale relativo alla sorveglianza dell’assicurata nei periodi 25

settembre – 17 dicembre 2008 e 10 - 18 febbraio 2009), rispettivamente di nuovi

elementi di fatto (ritrovata piena capacità lavorativa nella sua abituale

attività a partire dal 19 febbraio 2009), giustificanti una revisione

processuale ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA (e, quindi, la restituzione delle

indennità giornaliere versate nel periodo 19 febbraio – 31 dicembre 2009),

sebbene il fatto nuovo rilevante fosse insorto, come nel caso di specie, posteriormente

alla decisione d’assunzione del caso (mediante la quale l’assicurata era stata

posta al beneficio, segnatamente, delle indennità giornaliere), nel corso della

corresponsione delle prestazioni (per un caso analogo, si veda la STCA

35.2014.29

del 1° aprile 2015 consid. 2.11, cresciuta incontestata in

giudicato).

In secondo luogo, sempre

secondo l’assicurato, non ci si troverebbe parimenti in presenza di un fatto

nuovo in quanto, in occasione della sua audizione del 3 febbraio 2016, avrebbe provveduto

a debitamente informare la funzionaria dell’CO 1 in merito alla pratica della caccia.

Anche questo secondo

argomento è infondato, nella misura in cui dal rapporto allestito in

quell’occasione non risulta affatto che l’insorgente avrebbe dichiarato di

praticare la caccia (cfr. doc. 221, p. 2: “Prima dell’infortunio andava a

caccia, pesca e a cercare funghi. Oggi riesce a fare ben poco. Va a pescare ma

dalla barca seduto.”). Stante ciò, non si vede per quale ragione

l’amministrazione avrebbe dovuto ritenere necessario esperire ulteriori accertamenti

al riguardo.

L’insorgente contesta

infine che l’aver praticato la caccia rappresenti una circostanza idonea a

modificare la base fattuale sulla quale l’assicuratore convenuto aveva a suo

tempo deciso d’indennizzare l’incapacità lavorativa. Da un canto, egli segnala

che il proprio medico curante specialista ha certificato una completa inabilità

lavorativa sino al 16 dicembre 2016. Dall’altro, egli fa valere che durante le

battute di caccia effettuate nel corso del 2015 e 2016, si comportava come se

fosse stato a uno stand di tiro, nel senso che “… giungeva sul posto adibito a

tale attività in auto, camminava max. 5/10 minuti su terreni non di certo

sconnessi e in pianura (ovvero strade carrabili), dopodiché si appostava e

attendeva che i suoi compagni spingessero gli animali verso la sua posizione.

L’assicurato sostanzialmente non si muoveva, e doveva solo premere il grilletto

quando gli animali erano a tiro. Mai l’assicurato ha portato pesi;

l’attrezzatura e le eventuali catture venivano sempre trasportate dai compagni

dell’assicurato.” (doc. I, p. 8).

A questo proposito, il TCA

rileva che l’amministrazione ha fondato la decisione di revocare, per la via

della revisione processuale, le indennità giornaliere corrisposte dal 10 agosto

2015.

(data in cui è stata effettuata la prima cattura) al 24 maggio 2016 (giorno

precedente quello in cui è avvenuto il ricovero legato all’intervento

artroscopico) e poi ancora dal 2 agosto 2016 (data in cui l’assicurato avrebbe

ritrovato lo stesso stato di salute esistente il 10 agosto 2015), essenzialmente

sui dati forniti dall’Ufficio della caccia e della pesca relativi alle catture

effettuate da RI 1 durante il biennio 2015-2016 (cfr. doc. 266 e 269), nonché sulla

valutazione enunciata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,

a margine della visita di controllo del 7 dicembre 2016 (cfr. doc. 303).

In quell’occasione, il

medico __________ ha dichiarato l’assicurato abile in misura completa nella sua

precedente professione con effetto immediato (cfr. doc. 299, p. 8: “Dal

riassunto degli atti e da tutti gli esami si può constatare che il piede è

guarito bene e una capacità lavorativa nel suo precedente lavoro, anche

pesante, può essere esigibile in misura completa. Valutando la situazione

clinica e radiologica odierna con tutti gli esami precedenti ed in assenza di

una artrosi o un danno infortunistico (frattura guarita senza danno alla

cartilagine oggettivabile), ed in assenza di un conflitto per una attività

lavorativa manuale, non è giustificata una rendita. Ho espresso una capacità

lavorativa al 100% da subito nel suo precedente lavoro esigibile.”).

Trattandosi invece dei periodi

trascorsi, egli si è espresso nei seguenti termini:

" (…).

In base alla situazione secondo gli atti l’assicurato può essere

definito abile al lavoro in misura massima possibile in quanto l’attività di

cacciatore non sarebbe stata possibile compreso nel 2015. Faccio riferimento

alla valutazione del dott. med. __________ del 1 settembre 2015 nella quale non

è stata trovata una patologia oggettivabile a parte i dolori soggettivamente

lamentati dall’assicurato, quindi una capacità lavorativa almeno nei limiti

dell’esigibilità lavorativa espressa era possibile.

Per quanto riguarda la visita del 15 gennaio 2016, l’infiltrazione

non ha portato ad un cambiamento della situazione clinica, da notare che la

spect-TAC ha mostrato unicamente un sospetto di infiammazione parte

talo-calcaneare per la quale sono state proposte le infiltrazioni. Siccome non

siamo confrontati con una patologia importante, una capacità lavorativa nei

limiti espressi può essere ancora possibile.

Si nota che anche questa infiltrazione non ha portato ad un

cambiamento, posso valutare che non siamo confrontati con una infiammazione

importante, altrimenti si noterebbe almeno un influsso parziale dopo questa

infiltrazione nella localizzazione della valutata infiammazione.

Dal 25 maggio 2016 è stata espressa una inabilità lavorativa

completa per nuovo intervento di asportazione dell’osso trigono (osso

congenito) attualmente traumatizzato. Alla visita specialistica del 2 agosto

2016.

si può esprimere una abilità lavorativa completa in quanto la situazione

era guarita e l’assicurato era privo di dolori dopo l’intervento.” (doc. 299,

p. 8)

In sede ricorsuale, RI 1

ha prodotto le dichiarazioni di alcuni suoi compagni di caccia.

Questo il contenuto di

quella sottoscritta da __________:

" (…).

1.

Durante gli

anni 2015 e 2016 ero compagno di caccia del Signor RI 1, e presente, assieme al

Signor __________, alla maggior parte delle battute di caccia a cui ha preso

parte RI 1, e meglio quelle indicate nell’allegato 1/. alla presente

dichiarazione.

2.

Il luogo

dell’appostamento (e di conseguenza quello dell’abbattimento) venivano

praticamente sempre raggiunti in auto. Dopo aver parcheggiato l’auto, occorreva

al massimo camminare per circa 10 minuti, su terreni assolutamente non

sconnessi (segnatamente sentieri carrabili). Molte volte non era nemmeno

necessario camminare.

3.

Raggiunto il

luogo designato di cui al pto. 2, il Signor RI 1 si appostava e non si muoveva più,

mentre il sottoscritto e il Signor __________ si spostavano per spingere le

prede verso il luogo dell’appostamento.

4.

Quale

cacciatore confermo pure che il Signor RI 1, anche a prescindere dalla sua

situazione fisica, doveva imperativamente stare fermo, e meglio assolutamente

immobile, nel luogo dell’appostamento in modo da non allarmare le prede.

Durante le battute di caccia il Signor RI 1, dopo aver raggiunto il luogo

dell’appostamento, di fatto non si muoveva più; in sostanza era come se si

trovava a uno stand di tiro.

5.

Il Signor RI

1.

non ha mai portato pesi durante le battute di caccia. Le prede abbattute

venivano portate a valle/caricate negli autoveicoli dal sottoscritto, con

l’aiuto di altri cacciatori.

Sono disposto a confermare quanto sopra, se così richiesto,

dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria.” (doc. E; dello stesso tenore è la

dichiarazione sottoscritta da __________)

Qui di seguito quanto ha invece

dichiarato __________:

" (…).

1.

Durante gli

anni 2015 e 2016 nell’ambito di diverse delle catture di cui all’allegato 1/.,

sono stato chiamato dal Signor RI 1, rispettivamente dai Signori __________ e/o

__________ per aiutare a portare le prede uccise ai posti di controllo.

2.

Il luogo

dell’abbattimento veniva raggiunto praticamente sempre in auto. Dopo aver

parcheggiato l’auto, occorreva semmai al massimo camminare per circa 10 minuti,

su terreni assolutamente non sconnessi (segnatamente sentieri carrabili). Molte

volte non era nemmeno necessario camminare.

3.

Il Signor RI

1.

non ha mai portato pesi, rispettivamente le prede uccise.

Sono disposto a confermare quanto sopra, se così richiesto,

dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria.” (doc. F; dello stesso tenore sono le

dichiarazioni sottoscritte da __________ e da __________, con la precisazione

che quest’ultimo ha partecipato a una sola cattura)

In data 5 luglio 2017, la

patrocinatrice dell’istituto assicuratore ha affermato che “le dichiarazioni

rilasciate dai compagni di caccia dell’assicurato sono ovviamente contestate e

prive di valore probatorio. L’audizione testimoniale delle persone indicate

nell’allegato ricorsuale è contestata poiché inutile.” (doc. IX).

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che alle dichiarazioni agli atti dei

compagni di caccia di RI 1 - le quali, almeno a prima vista, appaiono atte a

relativizzare la rilevanza del fatto nuovo invocato dall’amministrazione -, non

possa essere a priori negato ogni valore probatorio, così come lo pretende l’istituto

assicuratore resistente, il quale avrebbe invece dovuto procedere a verificarne

l’affidabilità, ancora nell’ambito della procedura di opposizione. A

quest’ultimo proposito, va infatti rilevato che l’audizione testimoniale dei

compagni di caccia era già stata chiesta in sede di opposizione (cfr. doc. 306,

p. 6: “Si chiede che vengano convocati i compagni di caccia dell’assicurato, in

modo che possano indicare i comportamenti tenuti proprio dall’assicurato in

queste occasioni. I compagni di caccia sono i seguenti: …”).

Riguardo

allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, è utile

segnalare che l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Le but de la procédure d'opposition est d'obliger

l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen

du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle

doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des

mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux

allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final

recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007

consid. 3.2; sul tema, si veda pure la STFA C 279/03 del 30 settembre 2005

consid. 4)

In una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3, il Tribunale federale ha, inoltre,

ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, e ha rilevato:

"

(…).

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF

132.

V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.

410.

[U 51/98])."

Tenuto conto di quanto

precede, il TCA ritiene che la vertenza sub judice non possa essere

decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio, ciò

che l’CO 1 ha omesso di fare in violazione dell’obbligo di accertamento imposto

dall’art. 43 cpv. 1 LPGA.

L’assicuratore

LAINF convenuto, al quale gli atti vanno rinviati, dovrà pertanto porre in atto

gli atti istruttori che giudica utili per verificare la verosimiglianza delle

circostanze riportate nelle dichiarazioni agli atti (in particolare, “Il

luogo dell’appostamento (e di conseguenza quello dell’abbattimento) venivano

praticamente sempre raggiunti in auto. Dopo aver parcheggiato l’auto,

occorreva al massimo camminare per circa 10 minuti, su terreni assolutamente

non sconnessi (segnatamente sentieri carrabili). Molte volte non era nemmeno

necessario camminare.”; “Le prede abbattute venivano portate a valle/caricate

negli autoveicoli dal sottoscritto, con l’aiuto di altri cacciatori.” – il

corsivo è del redattore), ad esempio eseguendo dei sopralluoghi nelle località

indicate nei dati forniti dall’Ufficio della caccia e della pesca, alla

presenza dell’assicurato e dei suoi compagni di caccia e, alla luce delle

relative risultanze (le quali dovranno essere oggetto di valutazione da parte

di un medico), decidere nuovamente in merito all’adempimento dei presupposti

della revisione processuale ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA (specificatamente

in merito alla rilevanza del fatto nuovo).

Con l’emanazione del

presente giudizio, diviene priva di oggetto l’istanza tendente al ripristino

dell’effetto sospensivo del ricorso (cfr. doc. XI).

2.4

Per quanto riguarda i

disturbi interessanti la caviglia destra, insorti posteriormente alla ripresa

dell’attività lavorativa (avvenuta in data 9 giugno 2017) e annunciati

all’assicuratore in data 3 luglio 2017 (cfr. allegato al doc. VII), questo

aspetto esula dall’oggetto litigioso, precisato che, secondo una costante

giurisprudenza, la data di emanazione della decisione su opposizione impugnata

(in casu, il 21 marzo 2017) segna il limite temporale del potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V

4).

L’amministrazione è

comunque invitata a disporre senza indugio i relativi accertamenti e, quindi, a

pronunciarsi circa il proprio obbligo a prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti