35.2017.42
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21 agosto 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2017.42
mm
Lugano
21 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 maggio 2007, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di capogessatore e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è inciampato e
ha riportato una frattura trimalleolare alla caviglia destra.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 19 novembre 2010, RI 1 è stato posto al beneficio di una
rendita d’invalidità del 30% a decorrere dal 1° febbraio 2010, frutto di una
transazione conclusa in data 19 ottobre 2010 (l’assicurato ha continuato a
esercitare la sua abituale professione in misura ridotta), e di un’indennità
per menomazione all’integrità (IMI) del 5% (cfr. doc. 146).
Il provvedimento appena
citato è cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. Dalle carte processuali
emerge che, nel corso del mese di aprile 2015, l’assicurato ha consultato il
chirurgo ortopedico dott. __________, a causa dello sviluppo di dolori
ingravescenti a livello dell’articolazione tibio-tarsica destra (cfr. doc.
178), imputabili alla presenza di un’artrosi post-traumatica (cfr., ad esempio,
il doc. 198).
L’amministrazione ha
riconosciuto la propria responsabilità a titolo di ricaduta dell’evento
traumatico del maggio 2007 (cfr. doc. 204 e doc. 205). In particolare, a RI 1
sono state versate indennità giornaliere in funzione delle percentuali
d’inabilità lavorativa attestate dal medico curante specialista a far tempo dal
12 giugno 2015.
In data 25 maggio 2016, l’assicurato
è stato sottoposto a un intervento artroscopico d’escissione dell’os
trigonum e di debridement del compartimento posteriore (cfr. doc.
251).
1.4. In data 14 settembre 2016,
all’CO 1 è pervenuta una telefonata anonima, in base alla quale, proprio in
quel periodo, l’assicurato stava cacciando di notte sul __________ (cfr. doc.
265).
Esperiti alcuni
accertamenti, il 5 ottobre 2016, l’assicuratore ha comunicato a RI 1 la
sospensione immediata delle prestazioni (doc. 274).
1.5. Con decisione formale del 27
gennaio 2017, l’CO 1 ha dichiarato l’assicurato completamente abile al lavoro
per il periodo 10 agosto 2015 – 24 maggio 2016 e poi ancora a far tempo dal 2
agosto 2016. L’istituto ha quindi preteso la restituzione delle indennità
giornaliere indebitamente versate (fr. 48'089.25) (cfr. doc. 303).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 306), in data 21
marzo 2017, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 307).
1.6. Con tempestivo ricorso del 5
maggio 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 sia tenuto a
erogare/ripristinare le prestazioni di legge a dipendenza del sinistro del
maggio 2007, segnatamente le indennità giornaliere sino al 16 dicembre 2016.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, l’insorgente fa valere che non sarebbero adempiuti i
presupposti per procedere alla revisione processuale della decisione mediante
la quale l’assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità in relazione
alla ricaduta della primavera 2015.
In primo luogo, secondo il
ricorrente, non si sarebbe in presenza di un fatto nuovo, posto che “…, tutti i
fatti su cui si basa la revisione procedurale ex art. 53 cpv. 1 LPGA operata
dalla CO 1 sono semmai avvenuti posteriormente all’adozione della decisione 22
luglio 2015. Infatti, come emerge chiaramente dai documenti richiamati dalla
stessa CO 1 all’Ufficio della caccia e della pesca (…), il ricorrente ha
iniziato a recarsi a caccia solamente nel mese di agosto 2015, ovvero dopo
l’adozione della decisione 22 luglio 2015.” (doc. I, p. 5).
D’altro canto, l’esistenza
Fatti
di un fatto nuovo sarebbe parimenti da escludere perché l’assicurato, a margine
della sua audizione del 3 febbraio 2016, avrebbe debitamente informato
l’amministrazione di praticare ancora la caccia (cfr. doc. I, p. 6: “In ogni
caso, è accertato che l’assicurato ha informato la CO 1 di andare ancora a
caccia. Nel rapporto non figura assolutamente che l’assicurato abbia indicato
alla CO 1 il contrario, ovvero di non andare più a caccia dopo l’infortunio;
anzi, da rapporto emerge chiaramente che il ricorrente ha detto alla CO 1 di
praticare ancora il proprio hobby della caccia ma di riuscire ora solo a fare
ben poco. Spettava a questo punto alla CO 1 semmai approfondire la situazione e
chiedere maggiori ragguagli e dettagli all’assicurato.”).
Il ricorrente contesta
infine la rilevanza del fatto nuovo ritenuto dall’istituto resistente, nel
senso che esso non sarebbe “… di natura tale da modificare la fattispecie alla
base della decisione del 22 luglio 2015.”. Al riguardo, egli sostiene segnatamente
che “… le analisi operate dalla CO 1 e dal medico __________ sono completamente
errate, come pure la decisione impugnata (DOC. B). È confermato che
l’assicurato, quando andava a caccia, si comportava come se fosse ad uno stand
di tiro. Nulla di più, nulla di meno. Di conseguenza, non vi è alcun motivo
oggettivo per mettere in discussione i certificati medici e i rapporti degli
specialisti della __________ di __________, che hanno ritenuto l’assicurato
inabile al lavoro in misura completa fino al 16 dicembre 2016. Il medico __________
e la CO 1 non avrebbero di certo proceduto come fatto in concreto se
l’assicurato, durante gli anni 2015 e 2016, si fosse semplicemente recato ad
uno stand di tiro per sparare con il proprio fucile. Una cosa è infatti camminare
per 5 minuti e appostarsi in attesa di un animale, ben altra cosa è lavorare
per otto ore al giorno quale gessatore.” (doc. I, p.10 s.).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.8. In data 3 luglio 2017,
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione, chiesto che il TCA ordini
l’esecuzione di una perizia sullo stato clinico della caviglia destra posto
che, alla ripresa dell’attività lavorativa, vi è stata una recrudescenza dei
disturbi a quel livello, e postulato l’eventuale audizione testimoniale di
alcuni suoi compagni di caccia (cfr. doc. VII + allegato).
L’istituto assicuratore si
è espresso al riguardo in data 5 luglio 2017 (doc. IX + allegato).
1.9. Il 7 luglio 2017, RI 1 ha
presentato un’istanza volta al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso,
sussidiariamente da trattare alla stregua di un ricorso contro la comunicazione
4 luglio 2017 della patrocinatrice dell’CO 1 (cfr. doc. XI + allegati).
L’CO 1 ha chiesto
l’integrale reiezione dell’istanza (doc. XIII).
Considerandi
2.1
L’oggetto litigioso è
circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto era
legittimato a dichiarare l’assicurato totalmente abile al lavoro dal 10 agosto
2015.
al 24 maggio 2016 e poi ancora dal 2 agosto 2016 e, quindi, a pretendere
la restituzione delle indennità giornaliere corrisposte in quei periodi, oppure
no.
In proposito, il TCA
rileva che, nella DTF 133 V 57 (= SVR 2007 UV Nr. 13), la Corte federale ha
precisato che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità
giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In particolare, è
stato precisato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le
citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni
durevoli ai sensi di tale disposizione.
Una diversa soluzione vale
in quei casi in cui l’assicuratore pretende la restituzione delle prestazioni
indebitamente pagate (cfr. DTF 133 V 57 consid. 6.8 e STF 8C_987/2010 del 24
agosto 2011 consid. 3). Una pretesa di restituzione d’indennità giornaliere e
di prestazioni di cura medica già corrisposte presuppone di conseguenza che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione
oppure di una revisione processuale (art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA) della
decisione originaria (oppure dell’assegnazione informale della prestazione)
(cfr. DTF 130 V 318 consid. 5.2 in fine; 129 V 110 consid. 1.1).
Nel caso di specie, posto
che l’assicuratore convenuto pretende la restituzione delle indennità
giornaliere pagate (a suo dire) a torto durante i periodi precedentemente
indicati, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, occorre
esaminare se l’CO 1 disponeva di un valido titolo – riconsiderazione o
revisione processuale – per revocare le prestazioni in questione.
2.2
Dalla decisione su
opposizione impugnata si evince che, secondo l’amministrazione, la circostanza
che l’assicurato, nonostante fosse inabile al lavoro, praticasse la caccia,
costituirebbe un fatto nuovo atto a fondare una revisione processuale ex art.
53.
cpv. 1 LPGA (cfr. doc. 307, p. 4).
Secondo l'art. 53 cpv. 1
LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato
devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza. Sono “nuovi“ ai sensi di questa disposizione, i
fatti che si sono prodotti sino al momento in cui, nella procedura principale,
delle allegazioni di fatto erano ancora ricevibili, ma che non erano conosciuti
dal richiedente nonostante tutta la sua diligenza. Le prove, da parte loro,
devono servire a provare o dei fatti nuovi rilevanti che fondano la revisione,
o dei fatti che erano conosciuti nell’ambito della precedente procedura ma che
sono rimasti indimostrati a discapito del richiedente. Decisivo è che il mezzo
di prova non serva unicamente ad apprezzare dei fatti, ma all’accertamento di
questi ultimi. In questo senso, non basta che un nuovo rapporto medico fornisca
un diverso apprezzamento dei fatti; sono per contro necessarie delle nuove
circostanze di fatto dalle quali risulti che le basi della decisione in questione
presentava dei vizi oggettivi. L’apprezzamento inesatto deve essere la
conseguenza dell’ignoranza oppure dell’assenza di prove di fatti essenziali per
la decisione (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b; STF 8C_868/2010 del 6 settembre
2011.
consid. 3.2 e 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.1).
2.3
Con la propria impugnativa, RI
1.
contesta l’adempimento dei presupposti della revisione processuale da più
punti di vista.
Innanzitutto, a suo avviso,
l’aver praticato la caccia non costituirebbe un fatto nuovo ai sensi della
disposizione legale appena citata, in quanto si tratterebbe di una circostanza
accaduta posteriormente al momento in cui è stata emanata la decisione del
22.
luglio 2015, mediante la quale l’CO 1 aveva comunicato all’assicurato
l’assunzione della ricaduta e l’ammontare dell’indennità giornaliera versata (cfr.
doc. 205).
Questa Corte non può fare
propria la tesi dell’insorgente. In questo senso, va segnalato che, in una
sentenza 8C_434/2001 dell’8 dicembre 2011 consid. 8.2.1, riguardante
un’assicurata vittima l’8 gennaio 2008 di un incidente della circolazione
stradale, il Tribunale federale ha ammesso l’esistenza di un nuovo mezzo di
prova (materiale relativo alla sorveglianza dell’assicurata nei periodi 25
settembre – 17 dicembre 2008 e 10 - 18 febbraio 2009), rispettivamente di nuovi
elementi di fatto (ritrovata piena capacità lavorativa nella sua abituale
attività a partire dal 19 febbraio 2009), giustificanti una revisione
processuale ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA (e, quindi, la restituzione delle
indennità giornaliere versate nel periodo 19 febbraio – 31 dicembre 2009),
sebbene il fatto nuovo rilevante fosse insorto, come nel caso di specie, posteriormente
alla decisione d’assunzione del caso (mediante la quale l’assicurata era stata
posta al beneficio, segnatamente, delle indennità giornaliere), nel corso della
corresponsione delle prestazioni (per un caso analogo, si veda la STCA
35.2014.29
del 1° aprile 2015 consid. 2.11, cresciuta incontestata in
giudicato).
In secondo luogo, sempre
secondo l’assicurato, non ci si troverebbe parimenti in presenza di un fatto
nuovo in quanto, in occasione della sua audizione del 3 febbraio 2016, avrebbe provveduto
a debitamente informare la funzionaria dell’CO 1 in merito alla pratica della caccia.
Anche questo secondo
argomento è infondato, nella misura in cui dal rapporto allestito in
quell’occasione non risulta affatto che l’insorgente avrebbe dichiarato di
praticare la caccia (cfr. doc. 221, p. 2: “Prima dell’infortunio andava a
caccia, pesca e a cercare funghi. Oggi riesce a fare ben poco. Va a pescare ma
dalla barca seduto.”). Stante ciò, non si vede per quale ragione
l’amministrazione avrebbe dovuto ritenere necessario esperire ulteriori accertamenti
al riguardo.
L’insorgente contesta
infine che l’aver praticato la caccia rappresenti una circostanza idonea a
modificare la base fattuale sulla quale l’assicuratore convenuto aveva a suo
tempo deciso d’indennizzare l’incapacità lavorativa. Da un canto, egli segnala
che il proprio medico curante specialista ha certificato una completa inabilità
lavorativa sino al 16 dicembre 2016. Dall’altro, egli fa valere che durante le
battute di caccia effettuate nel corso del 2015 e 2016, si comportava come se
fosse stato a uno stand di tiro, nel senso che “… giungeva sul posto adibito a
tale attività in auto, camminava max. 5/10 minuti su terreni non di certo
sconnessi e in pianura (ovvero strade carrabili), dopodiché si appostava e
attendeva che i suoi compagni spingessero gli animali verso la sua posizione.
L’assicurato sostanzialmente non si muoveva, e doveva solo premere il grilletto
quando gli animali erano a tiro. Mai l’assicurato ha portato pesi;
l’attrezzatura e le eventuali catture venivano sempre trasportate dai compagni
dell’assicurato.” (doc. I, p. 8).
A questo proposito, il TCA
rileva che l’amministrazione ha fondato la decisione di revocare, per la via
della revisione processuale, le indennità giornaliere corrisposte dal 10 agosto
2015.
(data in cui è stata effettuata la prima cattura) al 24 maggio 2016 (giorno
precedente quello in cui è avvenuto il ricovero legato all’intervento
artroscopico) e poi ancora dal 2 agosto 2016 (data in cui l’assicurato avrebbe
ritrovato lo stesso stato di salute esistente il 10 agosto 2015), essenzialmente
sui dati forniti dall’Ufficio della caccia e della pesca relativi alle catture
effettuate da RI 1 durante il biennio 2015-2016 (cfr. doc. 266 e 269), nonché sulla
valutazione enunciata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,
a margine della visita di controllo del 7 dicembre 2016 (cfr. doc. 303).
In quell’occasione, il
medico __________ ha dichiarato l’assicurato abile in misura completa nella sua
precedente professione con effetto immediato (cfr. doc. 299, p. 8: “Dal
riassunto degli atti e da tutti gli esami si può constatare che il piede è
guarito bene e una capacità lavorativa nel suo precedente lavoro, anche
pesante, può essere esigibile in misura completa. Valutando la situazione
clinica e radiologica odierna con tutti gli esami precedenti ed in assenza di
una artrosi o un danno infortunistico (frattura guarita senza danno alla
cartilagine oggettivabile), ed in assenza di un conflitto per una attività
lavorativa manuale, non è giustificata una rendita. Ho espresso una capacità
lavorativa al 100% da subito nel suo precedente lavoro esigibile.”).
Trattandosi invece dei periodi
trascorsi, egli si è espresso nei seguenti termini:
" (…).
In base alla situazione secondo gli atti l’assicurato può essere
definito abile al lavoro in misura massima possibile in quanto l’attività di
cacciatore non sarebbe stata possibile compreso nel 2015. Faccio riferimento
alla valutazione del dott. med. __________ del 1 settembre 2015 nella quale non
è stata trovata una patologia oggettivabile a parte i dolori soggettivamente
lamentati dall’assicurato, quindi una capacità lavorativa almeno nei limiti
dell’esigibilità lavorativa espressa era possibile.
Per quanto riguarda la visita del 15 gennaio 2016, l’infiltrazione
non ha portato ad un cambiamento della situazione clinica, da notare che la
spect-TAC ha mostrato unicamente un sospetto di infiammazione parte
talo-calcaneare per la quale sono state proposte le infiltrazioni. Siccome non
siamo confrontati con una patologia importante, una capacità lavorativa nei
limiti espressi può essere ancora possibile.
Si nota che anche questa infiltrazione non ha portato ad un
cambiamento, posso valutare che non siamo confrontati con una infiammazione
importante, altrimenti si noterebbe almeno un influsso parziale dopo questa
infiltrazione nella localizzazione della valutata infiammazione.
Dal 25 maggio 2016 è stata espressa una inabilità lavorativa
completa per nuovo intervento di asportazione dell’osso trigono (osso
congenito) attualmente traumatizzato. Alla visita specialistica del 2 agosto
2016.
si può esprimere una abilità lavorativa completa in quanto la situazione
era guarita e l’assicurato era privo di dolori dopo l’intervento.” (doc. 299,
p. 8)
In sede ricorsuale, RI 1
ha prodotto le dichiarazioni di alcuni suoi compagni di caccia.
Questo il contenuto di
quella sottoscritta da __________:
" (…).
1.
Durante gli
anni 2015 e 2016 ero compagno di caccia del Signor RI 1, e presente, assieme al
Signor __________, alla maggior parte delle battute di caccia a cui ha preso
parte RI 1, e meglio quelle indicate nell’allegato 1/. alla presente
dichiarazione.
2.
Il luogo
dell’appostamento (e di conseguenza quello dell’abbattimento) venivano
praticamente sempre raggiunti in auto. Dopo aver parcheggiato l’auto, occorreva
al massimo camminare per circa 10 minuti, su terreni assolutamente non
sconnessi (segnatamente sentieri carrabili). Molte volte non era nemmeno
necessario camminare.
3.
Raggiunto il
luogo designato di cui al pto. 2, il Signor RI 1 si appostava e non si muoveva più,
mentre il sottoscritto e il Signor __________ si spostavano per spingere le
prede verso il luogo dell’appostamento.
4.
Quale
cacciatore confermo pure che il Signor RI 1, anche a prescindere dalla sua
situazione fisica, doveva imperativamente stare fermo, e meglio assolutamente
immobile, nel luogo dell’appostamento in modo da non allarmare le prede.
Durante le battute di caccia il Signor RI 1, dopo aver raggiunto il luogo
dell’appostamento, di fatto non si muoveva più; in sostanza era come se si
trovava a uno stand di tiro.
5.
Il Signor RI
1.
non ha mai portato pesi durante le battute di caccia. Le prede abbattute
venivano portate a valle/caricate negli autoveicoli dal sottoscritto, con
l’aiuto di altri cacciatori.
Sono disposto a confermare quanto sopra, se così richiesto,
dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria.” (doc. E; dello stesso tenore è la
dichiarazione sottoscritta da __________)
Qui di seguito quanto ha invece
dichiarato __________:
" (…).
1.
Durante gli
anni 2015 e 2016 nell’ambito di diverse delle catture di cui all’allegato 1/.,
sono stato chiamato dal Signor RI 1, rispettivamente dai Signori __________ e/o
__________ per aiutare a portare le prede uccise ai posti di controllo.
2.
Il luogo
dell’abbattimento veniva raggiunto praticamente sempre in auto. Dopo aver
parcheggiato l’auto, occorreva semmai al massimo camminare per circa 10 minuti,
su terreni assolutamente non sconnessi (segnatamente sentieri carrabili). Molte
volte non era nemmeno necessario camminare.
3.
Il Signor RI
1.
non ha mai portato pesi, rispettivamente le prede uccise.
Sono disposto a confermare quanto sopra, se così richiesto,
dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria.” (doc. F; dello stesso tenore sono le
dichiarazioni sottoscritte da __________ e da __________, con la precisazione
che quest’ultimo ha partecipato a una sola cattura)
In data 5 luglio 2017, la
patrocinatrice dell’istituto assicuratore ha affermato che “le dichiarazioni
rilasciate dai compagni di caccia dell’assicurato sono ovviamente contestate e
prive di valore probatorio. L’audizione testimoniale delle persone indicate
nell’allegato ricorsuale è contestata poiché inutile.” (doc. IX).
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che alle dichiarazioni agli atti dei
compagni di caccia di RI 1 - le quali, almeno a prima vista, appaiono atte a
relativizzare la rilevanza del fatto nuovo invocato dall’amministrazione -, non
possa essere a priori negato ogni valore probatorio, così come lo pretende l’istituto
assicuratore resistente, il quale avrebbe invece dovuto procedere a verificarne
l’affidabilità, ancora nell’ambito della procedura di opposizione. A
quest’ultimo proposito, va infatti rilevato che l’audizione testimoniale dei
compagni di caccia era già stata chiesta in sede di opposizione (cfr. doc. 306,
p. 6: “Si chiede che vengano convocati i compagni di caccia dell’assicurato, in
modo che possano indicare i comportamenti tenuti proprio dall’assicurato in
queste occasioni. I compagni di caccia sono i seguenti: …”).
Riguardo
allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, è utile
segnalare che l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Le but de la procédure d'opposition est d'obliger
l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen
du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle
doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des
mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux
allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final
recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007
consid. 3.2; sul tema, si veda pure la STFA C 279/03 del 30 settembre 2005
consid. 4)
In una sentenza
9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3, il Tribunale federale ha, inoltre,
ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, e ha rilevato:
"
(…).
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF
132.
V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.
410.
[U 51/98])."
Tenuto conto di quanto
precede, il TCA ritiene che la vertenza sub judice non possa essere
decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio, ciò
che l’CO 1 ha omesso di fare in violazione dell’obbligo di accertamento imposto
dall’art. 43 cpv. 1 LPGA.
L’assicuratore
LAINF convenuto, al quale gli atti vanno rinviati, dovrà pertanto porre in atto
gli atti istruttori che giudica utili per verificare la verosimiglianza delle
circostanze riportate nelle dichiarazioni agli atti (in particolare, “Il
luogo dell’appostamento (e di conseguenza quello dell’abbattimento) venivano
praticamente sempre raggiunti in auto. Dopo aver parcheggiato l’auto,
occorreva al massimo camminare per circa 10 minuti, su terreni assolutamente
non sconnessi (segnatamente sentieri carrabili). Molte volte non era nemmeno
necessario camminare.”; “Le prede abbattute venivano portate a valle/caricate
negli autoveicoli dal sottoscritto, con l’aiuto di altri cacciatori.” – il
corsivo è del redattore), ad esempio eseguendo dei sopralluoghi nelle località
indicate nei dati forniti dall’Ufficio della caccia e della pesca, alla
presenza dell’assicurato e dei suoi compagni di caccia e, alla luce delle
relative risultanze (le quali dovranno essere oggetto di valutazione da parte
di un medico), decidere nuovamente in merito all’adempimento dei presupposti
della revisione processuale ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA (specificatamente
in merito alla rilevanza del fatto nuovo).
Con l’emanazione del
presente giudizio, diviene priva di oggetto l’istanza tendente al ripristino
dell’effetto sospensivo del ricorso (cfr. doc. XI).
2.4
Per quanto riguarda i
disturbi interessanti la caviglia destra, insorti posteriormente alla ripresa
dell’attività lavorativa (avvenuta in data 9 giugno 2017) e annunciati
all’assicuratore in data 3 luglio 2017 (cfr. allegato al doc. VII), questo
aspetto esula dall’oggetto litigioso, precisato che, secondo una costante
giurisprudenza, la data di emanazione della decisione su opposizione impugnata
(in casu, il 21 marzo 2017) segna il limite temporale del potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V
4).
L’amministrazione è
comunque invitata a disporre senza indugio i relativi accertamenti e, quindi, a
pronunciarsi circa il proprio obbligo a prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti