35.2017.45
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23 ottobre 2017Italiano18 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.45
MM
Lugano
23 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 marzo 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 luglio 2005, RI 1,
dipendente della Fondazione __________ di __________ in qualità di assistente
di cura e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 (in
seguito: CO 1), è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale e
ha riportato la frattura del corpo vertebrale di L4 stabile, la frattura del
capitello radiale destro, un trauma distorsivo cervicale, la rottura del
tendine dei muscoli sovraspinato e infraspinato con sospetta lesione di tipo
SLAP di I. grado, una contusione/distorsione del V. dito della mano sinistra,
una contusione del ginocchio sinistro, nonché una commotio cerebri (doc.
12).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Con due distinte decisioni
formali, datate entrambe 28 gennaio 2008 (doc. 4 e 5), poi confermate in sede
di opposizione, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alla cura
medica, siccome da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da
attendersi un notevole miglioramento delle condizioni di salute infortunistiche
e ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita di invalidità del 66% a far
tempo dal 1° febbraio 2008, nonché di un’indennità per menomazione
all’integrità (IMI) del 35%.
1.3. Con sentenza 35.2008.54+55
del 29 settembre 2008, questo Tribunale ha accolto i ricorsi interposti nel
frattempo da RI 1, ritenuto che, al momento in cui l’amministrazione ha posto
termine alle prestazioni di corta durata, lo stato di salute infortunistico
dell’assicurata non poteva essere considerato stabilizzato, esistendo ancora un
significativo margine di miglioramento mediante ulteriori provvedimenti
terapeutici. Gli atti sono quindi stati retrocessi alla CO 1 affinché definisse
il diritto alle prestazioni a contare dal 1° febbraio 2008 (cfr. doc. AA).
La pronunzia appena citata
è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Ripresa l’istruttoria, con
decisione formale del 20 maggio 2016, l’assicuratore LAINF ha attribuito
all’assicurata una rendita d’invalidità del 100% a decorrere dal 1° novembre
2013, calcolata quale rendita complementare ex art. 20 cpv. 2 LAINF,
corrispondente a un importo di fr. 2’674/mese. Trattandosi dell’IMI, la CO 1 ha
precisato che la relativa decisione sarebbe stata presa in separata sede, una
volta conosciute le risultanze del richiesto approfondimento medico (cfr. doc.
6).
In data 13 marzo 2017, la CO
1 ha parzialmente accolto l’opposizione interposta nel frattempo dall’avv. RA 1
per conto dell’assicurata, nel senso che, a modifica della decisione formale del
20 maggio 2016, ha riconosciuto un’IMI del 45%.
Occorre precisare che
l’amministrazione ha ridotto dal 100 al 73% il grado dell’invalidità presentata
da RI 1, riduzione che non ha comportato una modifica dell’importo versato a
titolo di rendita complementare (fr. 2’674/mese – cfr. doc. 11).
1.5. Con ricorso del 5 maggio
2008, RI 1, sempre rappresentata dalla figlia avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione del 13 marzo 2017.
Dal profilo formale,
ella sostiene che l’amministrazione avrebbe violato il suo diritto di essere
sentito, nella misura in cui non le sarebbe stata concessa la facoltà di partecipare
all’acquisizione del mezzo di prova costituito dalla perizia del dott. __________,
né di pronunciarsi sulle risultanze prima che venisse emanata la decisione su
opposizione impugnata (cfr. doc. I, p. 20 e 33 s.).
Sul piano materiale,
l’insorgente fa innanzitutto valere che, nel novembre 2013, le sue condizioni
di salute infortunistiche non erano stabilizzate, dovendo “… sottoporsi ancora
ad un intervento chirurgico alla schiena, previsto tentativo di cure
alternative presso la Clinica di __________, misure terapeutiche queste che
sono destinate a migliorare sensibilmente il suo stato di salute (e che non
hanno solo un carattere semplicemente conservativo). Ne discende che il caso
non può ancora essere chiuso, ovvero che l’inizio del diritto alla rendita deve
essere posticipato …” (doc. I, p. 19).
D’altro canto, per quanto
concerne il grado dell’invalidità, l’assicurata contesta in particolare
che, a fronte dei postumi residuali del sinistro occorsole nel luglio 2005,
sarebbe in grado di svolgere un’attività sostitutiva adeguata in misura del
50%, e ciò alla luce di quanto è stato nel frattempo deciso dall’assicurazione
per l’invalidità (cfr. doc. I, p. 29 s.: “…, sempre secondo l’Istituto citato,
alla luce degli elementi emersi durante l’elaborazione dell’incarto e dai dati
esposti, le possibilità di impiego appaiono quindi in concreto del tutto
teoriche ed irrealistiche. A favore dell’assicurata si giustifica il
riconoscimento di una rendita AI del 100%. Non si vede perché CO 1 e
soprattutto in virtù di quali basi legali dovrebbe discostarsi da tali
competenti opinioni dell’Istituto AI citato, esso sì indipendente ed autonomo
per eccellenza. Ritornando al grado d’invalidità, il calcolo è semplice CHF
72'072 ovvero il 100%. Si contesta pertanto assolutamente e recisamente questo
pretestuoso ed incomprensibile ed irrealistico conteggio come pure l’asserita
capacità lavorativa residua del 50%.”).
Infine, in merito al guadagno
assicurato su cui la CO 1 ha calcolato l’indennità giornaliera e la rendita
d’invalidità, la ricorrente pretende che, nel caso concreto, troverebbe
applicazione l’art. 23 cpv. 1 OAINF, ragione per la quale le prestazioni in
questione avrebbero dovuto essere stabilite “… sulla base del lavoro e reddito
al 100% che l’assicurata di fatto ha svolto da sempre e pure nel breve periodo
dei 7 mesi formalmente e teoricamente al 70%.”, donde i seguenti conteggi:
" (…).
Ne segue che il conto dell’indennità giornaliera è il seguente:
il salario che l’assicurata avrebbe percepito senza l’infortunio,
ovvero tale stipendio, come visto e documentato in sede di osservazioni del 9
ottobre 2007, è quantificato dalle tabelle classi ROCA 2007 sub doc. H2, ovvero
Classe 21a - 10 aum. = CHF
5'544.-/mese x 13 mensilità CHF 72’072/annuo
Di conseguenza:
Guadagno annuo assicurato CHF
72'072.-
Grado invalidità 100%
Indennità giornaliera: 72’072
365
x 80% = CHF 158.-
Rendita normale mensile CHF
4'804.80
Rispettivamente il calcolo della rendita è il seguente:
Guadagno annuo assicurato CHF
72'072.--
+ rincaro 4.5% CHF
3'243.25
Guadagno di rendita coordinato CHF
75'315.25
90% CHF
67'783.75
Rendita AI dedotta (1808x12) CHF
21'696.—
Rendita finale annua CHF
46'087.75
Rendita mensile CHF
3'840.65
(…).” (doc. I, p. 8 ss.)
1.6. In risposta, l’istituto
assicuratore ha chiesto, in ordine, l’audizione testimoniale di __________ in
relazione alla questione della tempestività del ricorso e, nel merito, che
l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.7. Nel corso del mese di luglio
2017, la patrocinatrice di RI 1 ha prodotto nuova documentazione medica e ha
chiesto che il termine per le nuove prove venisse ulteriormente prorogato al fine
di versare agli atti anche le certificazioni dei dottori __________ e __________
(cfr. doc. X + allegati).
In data 29 settembre 2017,
l’avv. RI 1 ha trasmesso al TCA i rapporti allestiti nel frattempo dai dottori __________,
__________ e __________, nonché dalla Clinica __________ di __________. Per il
resto, ella si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e
conclusioni ricorsuali (cfr. doc. XVI + allegati).
La CO 1 si è espressa al
riguardo in data 11 ottobre 2017 (doc. XVIII).
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2. Nel caso concreto, l’amministrazione
solleva dei dubbi circa la tempestività dell’impugnativa presentata
dall’assicurata e, al riguardo, postula che venga sentita __________, autrice
della dichiarazione prodotta in causa sub doc. II (cfr. doc. IV, p. 2
s.).
Giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo il
capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 1 LPGA
prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto
federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È
determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il
suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I termini stabiliti dalla
legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno
precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15
luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Dopo l'entrata in vigore
della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA,
il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la
sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza
della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006;
Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG,
2003, pp. 130s).
Secondo l'art. 39 cpv. 1
LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a
lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a
un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato
(cpv. 2).
Inoltre, giusta l’art. 38
cpv. 2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del
destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata
avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di
recapito.
Si tratta qui di una
finzione legale che non è influenzata dal termine di ritiro stabilito dalla
Posta.
Che esso sia più lungo o
che esso sia stato prolungato, non modifica la scadenza legale di sette giorni.
L’invio si considera
notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non
si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008
consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Nella
concreta evenienza, dall’estratto Track & Trace si evince che la
decisione su opposizione del 13 marzo 2017 è stata impostata
il 15 marzo 2017 e che il giorno successivo è stato messo l’avviso nella
casella postale dell’avv. RA 1 (cfr. doc. 2).
In virtù dell’art. 38 cpv.
2bis LPGA (applicabile in casu grazie al rinvio di cui all’art. 60 cpv.
2 LPGA), la decisione su opposizione in questione va considerata notificata al
suo destinatario il settimo giorno del termine di giacenza, ossia in data 23
marzo 2017 (così come del resto attestato dalla Posta - cfr. copia della
busta d’intimazione).
Conformemente all’art. 38
cpv. 1 LPGA (applicabile via l’art. 60 cpv. 2 LPGA), il termine di ricorso di
30 giorni di cui all’art. 60 cpv. 1 LPGA ha dunque iniziato a decorrere il 24 marzo
2017 e - tenuto conto delle ferie giudiziarie di Pasqua – l’ultimo giorno del
termine è stato il 7 maggio 2017.
Siccome il 7 maggio 2017
era una domenica, in virtù dell’art. 38 cpv. 3 LPGA, il termine ricorsuale è
scaduto il lunedì successivo, ossia l’8 maggio 2017.
La patrocinatrice
dell’assicurata ha prodotto una dichiarazione, datata 8 maggio 2017, di __________,
il cui tenore è il seguente:
" (…) Io,
sottoscritta, __________, c/o ____________________, confermo di avere visto di
persona RA 1 imbucare 1 busta grande all’indirizzo del Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni, alle ore 21.45 di oggi 8 maggio 2017 nella bucalettere di
Posta Centrale di __________, via __________.” (doc. II)
Secondo dottrina e
giurisprudenza, il termine ricorsuale può essere rispettato imbucando l’invio
non raccomandato nella buca delle lettere prima della mezzanotte. La prova del
rispetto del termine incombe al ricorrente. Essa può essere fornita mediante
testimonianza (cfr. STFA I 645/03 del 22 dicembre 2004 consid. 1.4 e i
riferimenti ivi citati).
Nel caso di specie, l’avv.
RA 1 ha prodotto una dichiarazione testimoniale attestante che l’atto di
ricorso è stato imbucato presso l’Ufficio postale di __________ l’8 maggio 2017
alle ore 21:45, ossia l’ultimo giorno del termine prima della mezzanotte, di
modo che l’impugnativa deve essere dichiarata tempestiva.
Questa Corte non ha motivo
di dubitare dell’attendibilità di quanto dichiarato dalla testimone oculare,
tanto più che il ricorso era stato inviato (anche) via fax a questa Corte alle
ore 21:56 dell’8 maggio 2017 (si veda la relativa ricevuta di trasmissione),
ragione per la quale non è necessario procedere all’audizione richiesta.
2.3. L’assicurata ha rimproverato
alla CO 1 di aver violato il diritto di essere sentito in relazione alle
modalità con le quali essa ha acquisito il rapporto peritale del chirurgo
ortopedico dott. __________ (cfr. doc. I, p. 20).
Il TCA può esimersi
dall’approfondire oltre tale censura, poiché la decisione su opposizione
impugnata deve essere comunque annullata, così come verrà meglio dimostrato qui
di seguito.
2.4. Questo Tribunale constata
che, con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha
segnatamente ridotto dal 100% al 73% il grado dell’invalidità stabilito con la
decisione formale del 20 maggio 2016 (cfr. doc. 6, p. 3 e doc. 11, p. 6).
Ciò configura una reformatio
in peius.
Al riguardo, va segnalato che,
nella DTF 115 V 416 consid. 3b/bb, pronunciandosi a proposito dell’esistenza di
un interesse giuridico degno di protezione all’accertamento di un grado dell’invalidità
Considerandi
più elevato, anche quando detto aumento non influisce sull’importo della
rendita attribuita a titolo di rendita complementare (interesse degno di
protezione finalmente riconosciuto), l’Alta Corte federale ha rilevato in
particolare che l’entità della rendita complementare dipende dall’entità della
rendita dell’assicurazione per l’invalidità, rispettivamente da quella della
rendita AVS. La rendita complementare corrisponde infatti alla differenza tra
il 90% del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, al massimo però
all’importo previsto per l’invalidità totale o parziale (art. 20 cpv. 2 LAINF).
Secondo il TFA, una modifica delle rendite AVS o AI può pertanto giustificare
un adeguamento della rendita complementare, senza adempimento dei presupposti
di una revisione. Inoltre, la fissazione dell’importo della rendita
complementare è il risultato di un calcolo che riunisce diversi elementi, tra i
quali anche il grado dell’invalidità. Non può pertanto essere sostenuto a
priori che una variazione del grado dell’invalidità non influenzi affatto
l’importo della rendita complementare.
Tenuto conto delle considerazioni
espresse dalla Corte federale, occorre ammettere che mediante la riduzione del
grado d’invalidità, la CO 1 ha peggiorato la posizione dell’assicurata, così
come era stata definita con la decisione formale del 20 maggio 2016.
Ora, a norma dell’art. 12
cpv. 2 OPGA, se l’assicuratore intende modificare la decisione a sfavore
dell’opponente, è tenuto a concedere a quest’ultimo la possibilità di ritirare
l’opposizione.
Nella concreta evenienza,
dalla documentazione a disposizione del TCA non risulta che la CO 1 abbia
ottemperato a tale obbligo.
Stante ciò la decisione su
opposizione del 13 marzo 2017 deve essere annullata e la causa retrocessa
all’istituto assicuratore resistente affinché ponga rimedio all’accertato vizio
di forma, dando seguito a quanto stabilito dalla disposizione d’ordinanza
appena citata (in questo senso, si veda la STF U 191/04 del 12 agosto 2005
consid. 1, riguardante una pronunzia cantonale mediante la quale il tasso d’invalidità
era stato ridotto dal 30 al 27% e confermata l’entità della menomazione
dell’integrità).
2.5
A titolo abbondanziale, e per
motivi di economia processuale, questa Corte ritiene utile fornire alcune
indicazioni in merito a taluni aspetti contestati.
Per quanto riguarda la
questione della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico a
far tempo dal novembre 2013 (quindi a distanza di oltre otto anni dall’evento
infortunistico), il TCA segnala, da un lato, che, con la perizia del 2 gennaio
2017, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha rilevato che
“… lo stato di salute della signora RI 1 può ragionevolmente venir ritenuto
stazionario a decorrere dall’autunno del 2013, data della visita di
controllo da parte del dr. __________, in occasione della quale la paziente
riferiva di star bene dopo l’intervento di protesi del ginocchio sinistro” e
che “le misure terapeutiche adottate vengono rivolte primariamente al
mantenimento dello stato di salute attuale.” (doc. 9, p. 11 – il corsivo è
del redattore) e, dall’altro, che dalle certificazioni specialistiche prodotte
in corso di causa dalla ricorrente, non emergono chiari elementi atti a far
dubitare del fatto che, nel novembre 2013, le condizioni di salute
dell’assicurata fossero stabilizzate (cfr., in particolare, i doc. II, MM e
LL).
In merito all’entità
del guadagno assicurato su cui sono state calcolate le indennità
giornaliere e la rendita d’invalidità, il TCA segnala innanzitutto che, in
ossequio agli articoli 15 cpv. 1 e cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 cpv. 3 e 4
OAINF, l’indennità giornaliera e la rendita sono calcolate entrambe in base al guadagno
assicurato, il quale è però determinato secondo modalità diverse. Per il
calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo
salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello
riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Eventuali modifiche di
reddito che sarebbero presumibilmente subentrate dopo l’insorgenza del rischio
assicurato (aumento reale del salario, avanzamenti di carriera, modifiche del
tempo di lavoro, ecc.), non vengono di principio prese in considerazione,
nemmeno qualora fossero dimostrate nel caso concreto (cfr. A.P. Holzer, Der
versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, in SZS 2010,
p. 203).
Inoltre, a proposito
dell’invocato art. 23 cpv. 1 OAINF (rispettivamente, art. 24 cpv. 1 OAINF per
quanto riguarda la rendita d’invalidità), questo Tribunale rileva che le
eventualità enumerate nelle disposizioni d’ordinanza appena menzionate (quindi,
servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, infortunio,
malattia, maternità e lavoro ridotto [nonché la disoccupazione, trattandosi
dell’art. 24 cpv. 1 OAINF]), sono esaustive (cfr. DTF 139 V 161 consid.
4.2
; cfr. pure Holzer, art. cit., p. 216 s. e la nota n. 79). D’altro canto,
è utile segnalare che, in una sentenza U 298/00 dell’11 giugno 2001, il TFA ha
chiaramente sancito, con riferimento al disposto dell’art. 10 cpv. 3 OADI, che
può essere considerato disoccupato (totale o parziale) ai sensi dell’art. 24
cpv. 1 OAINF, soltanto colui che si è annunciato all’assicurazione contro la
disoccupazione e che si sottomette ai relativi obblighi, non essendo
sufficiente “… che si trovi in una condizione analoga a quelle del disoccupato
o della persona che potrebbe disporre delle indennità per lavoro ridotto.”.
Trattandosi infine dell’indennità
per menomazione dell’integrità, questa Corte osserva che, in sede di
decisione formale del 20 maggio 2016, l’amministrazione si era riservata di
decidere al riguardo in separata sede, allorquando fosse stato disponibile il
referto peritale del dott. __________ (cfr. doc. 6). Ora, l’istituto
assicuratore si è pronunciato circa l’entità della menomazione dell’integrità
con la decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. 11, p. 8), anziché emanare
una distinta decisione formale ex art. 49 cpv. 1 LPGA. Così facendo, essa ha
privato l’assicurata del suo diritto di opposizione, così come previsto
dall’art. 52 cpv. 1 LPGA.
2.6
Con
l’emanazione del presente giudizio diviene priva di oggetto l’istanza tendente
alla concessione dell’effetto sospensivo del ricorso.
2.7
L’insorgente,
vincente in lite è patrocinata dalla figlia (avvocato). Si pone dunque la
questione di sapere se le può essere riconosciuto il diritto a ripetibili.
Per
giurisprudenza, un legame di parentela tra la persona assicurata e l'avvocato
che la rappresenta in giudizio non esclude di per sé l'assegnazione di
un'indennità di parte, a meno che il rappresentante legale non abbia lui stesso
un interesse proprio all'esito del processo, segnatamente in virtù di un
obbligo di assistenza, coniugale (art. 159 cpv. 3 CC; v. RCC 1984 p. 287,
consid. 4), parentale (art. 296 segg. CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116) o
altrimenti familiare (art. 328 CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116 con
riferimenti).
Nella
concreta evenienza, l’avv. RA 1 non ha alcun interesse proprio all’esito della
presente procedura ricorsuale, ragione per cui nulla osta all’assegnazione di
un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 13 marzo 2017 è
annullata e la causa rinviata alla CO 1 affinché proceda ai sensi dei
considerandi.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurata l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti