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Decisione

35.2017.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 ottobre 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I termini stabiliti dalla

legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno

precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15

luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Dopo l'entrata in vigore

della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA,

il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la

sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza

della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006;

Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG,

2003, pp. 130s).

Secondo l'art. 39 cpv. 1

LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a

lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza

diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge a

un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato

(cpv. 2).

Inoltre, giusta l’art. 38

cpv. 2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del

destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata

avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di

recapito.

Si tratta qui di una

finzione legale che non è influenzata dal termine di ritiro stabilito dalla

Posta.

Che esso sia più lungo o

che esso sia stato prolungato, non modifica la scadenza legale di sette giorni.

L’invio si considera

notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non

si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008

consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Nella

concreta evenienza, dall’estratto Track & Trace si evince che la

decisione su opposizione del 13 marzo 2017 è stata impostata

il 15 marzo 2017 e che il giorno successivo è stato messo l’avviso nella

casella postale dell’avv. RA 1 (cfr. doc. 2).

In virtù dell’art. 38 cpv.

2bis LPGA (applicabile in casu grazie al rinvio di cui all’art. 60 cpv.

2 LPGA), la decisione su opposizione in questione va considerata notificata al

suo destinatario il settimo giorno del termine di giacenza, ossia in data 23

marzo 2017 (così come del resto attestato dalla Posta - cfr. copia della

busta d’intimazione).

Conformemente all’art. 38

cpv. 1 LPGA (applicabile via l’art. 60 cpv. 2 LPGA), il termine di ricorso di

30 giorni di cui all’art. 60 cpv. 1 LPGA ha dunque iniziato a decorrere il 24 marzo

2017 e - tenuto conto delle ferie giudiziarie di Pasqua – l’ultimo giorno del

termine è stato il 7 maggio 2017.

Siccome il 7 maggio 2017

era una domenica, in virtù dell’art. 38 cpv. 3 LPGA, il termine ricorsuale è

scaduto il lunedì successivo, ossia l’8 maggio 2017.

La patrocinatrice

dell’assicurata ha prodotto una dichiarazione, datata 8 maggio 2017, di __________,

il cui tenore è il seguente:

" (…) Io,

sottoscritta, __________, c/o ____________________, confermo di avere visto di

persona RA 1 imbucare 1 busta grande all’indirizzo del Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni, alle ore 21.45 di oggi 8 maggio 2017 nella bucalettere di

Posta Centrale di __________, via __________.” (doc. II)

Secondo dottrina e

giurisprudenza, il termine ricorsuale può essere rispettato imbucando l’invio

non raccomandato nella buca delle lettere prima della mezzanotte. La prova del

rispetto del termine incombe al ricorrente. Essa può essere fornita mediante

testimonianza (cfr. STFA I 645/03 del 22 dicembre 2004 consid. 1.4 e i

riferimenti ivi citati).

Nel caso di specie, l’avv.

RA 1 ha prodotto una dichiarazione testimoniale attestante che l’atto di

ricorso è stato imbucato presso l’Ufficio postale di __________ l’8 maggio 2017

alle ore 21:45, ossia l’ultimo giorno del termine prima della mezzanotte, di

modo che l’impugnativa deve essere dichiarata tempestiva.

Questa Corte non ha motivo

di dubitare dell’attendibilità di quanto dichiarato dalla testimone oculare,

tanto più che il ricorso era stato inviato (anche) via fax a questa Corte alle

ore 21:56 dell’8 maggio 2017 (si veda la relativa ricevuta di trasmissione),

ragione per la quale non è necessario procedere all’audizione richiesta.

2.3. L’assicurata ha rimproverato

alla CO 1 di aver violato il diritto di essere sentito in relazione alle

modalità con le quali essa ha acquisito il rapporto peritale del chirurgo

ortopedico dott. __________ (cfr. doc. I, p. 20).

Il TCA può esimersi

dall’approfondire oltre tale censura, poiché la decisione su opposizione

impugnata deve essere comunque annullata, così come verrà meglio dimostrato qui

di seguito.

2.4. Questo Tribunale constata

che, con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha

segnatamente ridotto dal 100% al 73% il grado dell’invalidità stabilito con la

decisione formale del 20 maggio 2016 (cfr. doc. 6, p. 3 e doc. 11, p. 6).

Ciò configura una reformatio

in peius.

Al riguardo, va segnalato che,

nella DTF 115 V 416 consid. 3b/bb, pronunciandosi a proposito dell’esistenza di

un interesse giuridico degno di protezione all’accertamento di un grado dell’invalidità

Considerandi

più elevato, anche quando detto aumento non influisce sull’importo della

rendita attribuita a titolo di rendita complementare (interesse degno di

protezione finalmente riconosciuto), l’Alta Corte federale ha rilevato in

particolare che l’entità della rendita complementare dipende dall’entità della

rendita dell’assicurazione per l’invalidità, rispettivamente da quella della

rendita AVS. La rendita complementare corrisponde infatti alla differenza tra

il 90% del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, al massimo però

all’importo previsto per l’invalidità totale o parziale (art. 20 cpv. 2 LAINF).

Secondo il TFA, una modifica delle rendite AVS o AI può pertanto giustificare

un adeguamento della rendita complementare, senza adempimento dei presupposti

di una revisione. Inoltre, la fissazione dell’importo della rendita

complementare è il risultato di un calcolo che riunisce diversi elementi, tra i

quali anche il grado dell’invalidità. Non può pertanto essere sostenuto a

priori che una variazione del grado dell’invalidità non influenzi affatto

l’importo della rendita complementare.

Tenuto conto delle considerazioni

espresse dalla Corte federale, occorre ammettere che mediante la riduzione del

grado d’invalidità, la CO 1 ha peggiorato la posizione dell’assicurata, così

come era stata definita con la decisione formale del 20 maggio 2016.

Ora, a norma dell’art. 12

cpv. 2 OPGA, se l’assicuratore intende modificare la decisione a sfavore

dell’opponente, è tenuto a concedere a quest’ultimo la possibilità di ritirare

l’opposizione.

Nella concreta evenienza,

dalla documentazione a disposizione del TCA non risulta che la CO 1 abbia

ottemperato a tale obbligo.

Stante ciò la decisione su

opposizione del 13 marzo 2017 deve essere annullata e la causa retrocessa

all’istituto assicuratore resistente affinché ponga rimedio all’accertato vizio

di forma, dando seguito a quanto stabilito dalla disposizione d’ordinanza

appena citata (in questo senso, si veda la STF U 191/04 del 12 agosto 2005

consid. 1, riguardante una pronunzia cantonale mediante la quale il tasso d’invalidità

era stato ridotto dal 30 al 27% e confermata l’entità della menomazione

dell’integrità).

2.5

A titolo abbondanziale, e per

motivi di economia processuale, questa Corte ritiene utile fornire alcune

indicazioni in merito a taluni aspetti contestati.

Per quanto riguarda la

questione della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico a

far tempo dal novembre 2013 (quindi a distanza di oltre otto anni dall’evento

infortunistico), il TCA segnala, da un lato, che, con la perizia del 2 gennaio

2017, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha rilevato che

“… lo stato di salute della signora RI 1 può ragionevolmente venir ritenuto

stazionario a decorrere dall’autunno del 2013, data della visita di

controllo da parte del dr. __________, in occasione della quale la paziente

riferiva di star bene dopo l’intervento di protesi del ginocchio sinistro” e

che “le misure terapeutiche adottate vengono rivolte primariamente al

mantenimento dello stato di salute attuale.” (doc. 9, p. 11 – il corsivo è

del redattore) e, dall’altro, che dalle certificazioni specialistiche prodotte

in corso di causa dalla ricorrente, non emergono chiari elementi atti a far

dubitare del fatto che, nel novembre 2013, le condizioni di salute

dell’assicurata fossero stabilizzate (cfr., in particolare, i doc. II, MM e

LL).

In merito all’entità

del guadagno assicurato su cui sono state calcolate le indennità

giornaliere e la rendita d’invalidità, il TCA segnala innanzitutto che, in

ossequio agli articoli 15 cpv. 1 e cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 cpv. 3 e 4

OAINF, l’indennità giornaliera e la rendita sono calcolate entrambe in base al guadagno

assicurato, il quale è però determinato secondo modalità diverse. Per il

calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo

salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello

riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.

Eventuali modifiche di

reddito che sarebbero presumibilmente subentrate dopo l’insorgenza del rischio

assicurato (aumento reale del salario, avanzamenti di carriera, modifiche del

tempo di lavoro, ecc.), non vengono di principio prese in considerazione,

nemmeno qualora fossero dimostrate nel caso concreto (cfr. A.P. Holzer, Der

versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, in SZS 2010,

p. 203).

Inoltre, a proposito

dell’invocato art. 23 cpv. 1 OAINF (rispettivamente, art. 24 cpv. 1 OAINF per

quanto riguarda la rendita d’invalidità), questo Tribunale rileva che le

eventualità enumerate nelle disposizioni d’ordinanza appena menzionate (quindi,

servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, infortunio,

malattia, maternità e lavoro ridotto [nonché la disoccupazione, trattandosi

dell’art. 24 cpv. 1 OAINF]), sono esaustive (cfr. DTF 139 V 161 consid.

4.2

; cfr. pure Holzer, art. cit., p. 216 s. e la nota n. 79). D’altro canto,

è utile segnalare che, in una sentenza U 298/00 dell’11 giugno 2001, il TFA ha

chiaramente sancito, con riferimento al disposto dell’art. 10 cpv. 3 OADI, che

può essere considerato disoccupato (totale o parziale) ai sensi dell’art. 24

cpv. 1 OAINF, soltanto colui che si è annunciato all’assicurazione contro la

disoccupazione e che si sottomette ai relativi obblighi, non essendo

sufficiente “… che si trovi in una condizione analoga a quelle del disoccupato

o della persona che potrebbe disporre delle indennità per lavoro ridotto.”.

Trattandosi infine dell’indennità

per menomazione dell’integrità, questa Corte osserva che, in sede di

decisione formale del 20 maggio 2016, l’amministrazione si era riservata di

decidere al riguardo in separata sede, allorquando fosse stato disponibile il

referto peritale del dott. __________ (cfr. doc. 6). Ora, l’istituto

assicuratore si è pronunciato circa l’entità della menomazione dell’integrità

con la decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. 11, p. 8), anziché emanare

una distinta decisione formale ex art. 49 cpv. 1 LPGA. Così facendo, essa ha

privato l’assicurata del suo diritto di opposizione, così come previsto

dall’art. 52 cpv. 1 LPGA.

2.6

Con

l’emanazione del presente giudizio diviene priva di oggetto l’istanza tendente

alla concessione dell’effetto sospensivo del ricorso.

2.7

L’insorgente,

vincente in lite è patrocinata dalla figlia (avvocato). Si pone dunque la

questione di sapere se le può essere riconosciuto il diritto a ripetibili.

Per

giurisprudenza, un legame di parentela tra la persona assicurata e l'avvocato

che la rappresenta in giudizio non esclude di per sé l'assegnazione di

un'indennità di parte, a meno che il rappresentante legale non abbia lui stesso

un interesse proprio all'esito del processo, segnatamente in virtù di un

obbligo di assistenza, coniugale (art. 159 cpv. 3 CC; v. RCC 1984 p. 287,

consid. 4), parentale (art. 296 segg. CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116) o

altrimenti familiare (art. 328 CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116 con

riferimenti).

Nella

concreta evenienza, l’avv. RA 1 non ha alcun interesse proprio all’esito della

presente procedura ricorsuale, ragione per cui nulla osta all’assegnazione di

un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 13 marzo 2017 è

annullata e la causa rinviata alla CO 1 affinché proceda ai sensi dei

considerandi.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti