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Decisione

35.2017.46

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11 settembre 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.2

Nella presente fattispecie

non è contestato il reddito da invalido di fr. 54'241.20. Il patrocinatore del

ricorrente non concorda invece con il reddito da valido che l’assicuratore

LAINF ha quantificato in fr. 61'798.88 sulla base dei dati fornitigli

direttamente dal datore di lavoro il 30 agosto 2016 (cfr. doc. 215 e doc. 204).

Egli

chiede che il salario da valido venga elevato a fr. 63'722.28 per tenere conto

delle ore straordinarie effettuate da RI 1.

L’assicuratore

LAINF si oppone alla richiesta sostenendo di avere già considerato tutte le ore

straordinarie.

Per costante

giurisprudenza federale guadagni supplementari risultanti da lavoro

straordinario vanno presi in considerazione nella determinazione del reddito da

valido nella misura in cui hanno carattere di reddito e non costituiscono un

rimborso spese, presupposto essendo in ogni caso che tali redditi venivano

percepiti regolarmente dall'assicurato e che egli ne avrebbe probabilmente beneficiato

anche nel futuro (cfr. STF 8C_653/2016 del 16 gennaio 2017; STF 8C_285/2016 del

6.

settembre 2010; RAMI 2000 n. U 400 pag. 381 [U 297/99]; 1989 n. U 69 pag. 176

[U 24/88]; VSI 2002 pag. 159 [I 357/01], consid. 3b).

Dagli atti dell’incarto

emerge che il 30 agosto 2016 la ditta __________ ha comunicato all’CO 1 che

l’assicurato, senza l’infortunio, avrebbe percepito fr. 4'753.76 al mese (cfr.

doc. 203).

D’altra parte dal “conto

salario 2012” e dal “conto salario 2013” che figurano nell’incarto risulta che

nel 2012, l’assicurato ha svolto lavoro straordinario in dicembre (cfr. doc. B)

e, nel 2013, da gennaio a maggio (cfr. doc. 204 pag. 2-3 e doc. V/1).

Inoltre e soprattutto

dallo specchietto riassuntivo dell’CO 1 risulta chiaramente alla seconda

colonna che gli straordinari, per complessivi fr. 1'481.--, sono stati aggiunti

al salario base (cfr. doc. 233).

In simili condizioni la

decisione su opposizione del 21 marzo 2017 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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