35.2017.46
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11 settembre 2017Italiano11 min
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Incarto
n.
35.2017.46
dc/gm
Lugano
11 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 28 maggio 2013 RI 1, nato
nel 1968, è stato vittima di una caduta da una soletta che ha comportato un
trauma cranico commotivo e una frattura dell’olecrano a sinistra. L’CO 1 ha
assunto il caso.
1.2. Con decisione su opposizione
del 21 marzo 2017 l’assicuratore contro gli infortuni ha confermato la
precedente decisione del 1° dicembre 2016 ed ha attribuito a RI 1 una rendita
d’invalidità del 12%.
Tale
grado è stato determinato raffrontando l’importo di fr. 61'798.88 che, secondo
quanto riferito il 30 agosto 2016 dall’ex datore di lavoro, l’assicurato
avrebbe conseguito se avesse potuto continuare la sua attività, con il guadagno
post-infortunistico di fr. 54'241.20, determinato mediante le DPL (cfr. Doc.
A).
1.3. Contro questa decisione
l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il
suo patrocinatore chiede che gli venga attribuita una rendita del 15% in quanto
il reddito da valido dovrebbe essere fissato a fr. 63'722.28 e sottolinea che:
" (…)
Purtroppo ha omesso di accertare che nel corso del periodo di
calcolo ovvero maggio 2012 – maggio 2013, RI 1 ha percetto diverse ulteriori
integrazioni quali straordinari, che quindi devono essere conteggiati, con il
necessario adeguamento all’anno precedente il decorso della rendita. (…)” (Doc.
I)
1.4. Il 6 giugno 2017 l’CO 1 ha
formulato la seguente richiesta al TCA:
" (…)
La controparte rimprovera all’amministrazione di aver proceduto ad
un calcolo impreciso per quanto concerne il salario da valido del ricorrente.
Essa ritiene in sostanza che l’CO 1 non avrebbe, a torto, considerato la
remunerazione straordinaria percepita dal Sig. RI 1 nel periodo maggio 2012-maggio
2013.
Per poter meglio rispondere all’argomentazione di controparte, e
per verificare l’eventuale fondatezza di quanto ella significa, siamo a
chiedere a quest’ultima di voler produrre, per il tramite di questo lodevole
Tribunale, tutta la documentazione attestante l’esecuzione di eventuali ore
straordinarie per il periodo 2009-maggio 2012 nonché un’attestazione del datore
di lavoro del ricorrente che significhi che l’effettuazione di lavoro
straordinario sarebbe stata possibile anche nell’anno 2016. (…)” (Doc. III)
L’8 giugno 2017 il TCA ha
invitato il patrocinatore dell’assicurato a trasmettere al TCA quanto richiesto
dall’CO 1 (cfr. Doc. IV).
Il
22 giugno 2017 il rappresentante dell’assicurato ha così risposto:
" (…) le
accludo l’estratto conto salario del 2013 del signor RI 1 presso la __________,
tratto dall’incarto CO 1.
Manifestamente figura la rimunerazione delle ore straordinarie,
che ho posto in rilievo, che la CO 1 non ha preso in conto nel guadagno
assicurato.
Ravviso che il sinistro in questione è occorso il 28.5.2013, per
il che il salario di riferimento è quello dell’anno precedente il sinistro
medesimo, ovvero il 28.5.2012 – 27.5.2013.
Spetterebbe alla CO 1 nel contesto dei propri compiti in ambito
amministrativo accertare il guadagno assicurato, richiamando il conto salario
dell’assicurato per il 2012, per accertare la complessiva rimunerazione
straordinaria. Tanto più che vi è la prova che sussisteva.
Vi ho provveduto in data odierna personalmente, sostituendomi la CO
1 nei suoi precipui obblighi. Vi darò riscontro quanto prima.
Mi scuso per il disguido da parte mia nei confronti del Tribunale,
ma non nei confronti della CO 1 che devo sostituire nei suoi obblighi. (…)”
(Doc. V)
Il 23 giugno 2017 l’CO 1
ha ancora rilevato:
" (…)
Con lo scritto 6 giugno 2017, chiedevamo alla controparte, per il
tramite di questo lodevole Tribunale, di volerci far pervenire tutta la
documentazione attestante l’esecuzione di eventuali ore straordinarie per il
periodo 2009-maggio 2012 nonché un’attestazione del datore di lavoro del
ricorrente che significasse che l’effettuazione di lavoro straordinario sarebbe
stata possibile anche nell’anno 2016. Purtroppo, da allora, non abbiamo
ricevuto nulla.
L’amministrazione necessita di detti documenti per poter meglio
rispondere alle argomentazioni avanzate dalla controparte con il suo ricorso.
(…)” (Doc. VII)
Il 28 giugno 2017 il
patrocinatore dell’assicurato si è così espresso:
" (…) le
accludo l’estratto conto dei salari di RI 1 presso __________ del 2012. Ciò
alfine di accertare le ore straordinarie svolte, come richiesto dalla CO 1.
Complessivamente risulta una rimunerazione nell’anno precedente il
sinistro a titolo di ore straordinarie svolte di fr. 1'481.-.” (Doc. IX)
1.5. Nella risposta di causa del
14 luglio 2017 l’CO 1 propone di respingere il ricorso, argomentando:
" (…)
L’unica doglianza espressa nel ricorso è quella secondo cui
l'amministrazione non avrebbe tenuto conto (con riferimento al salario da
valido) di "diverse ulteriori integrazioni, quali straordinari". Ciò
non corrisponde al vero.
4.2
Giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, guadagni supplementari risultanti, ad esempio, da lavoro
straordinario vengono presi in considerazione nella determinazione del reddito
da valido nella misura in cui hanno un carattere di reddito e non rappresentano
un rimborso spese. In ogni caso, presupposto è che tali redditi venivano
percepiti regolarmente dall'assicurato e che egli ne avrebbe probabilmente
beneficiato anche in futuro (cfr. RAMI 1989 U 69, p. 176s5.; RAMI 2000 U 400,
p. 381ss.; STF 8C_647/2009 del 4 gennaio 2010 e STE 8C_274/2009 del 3 dicembre
2009).
4.3
Come si può dedurre dal doc. 233, che riassume in una tabella il
calcolo del guadagno da valido relativo all'assicurato, gli straordinari
effettuati sono stati presi in conto. La tabella che esplicita il calcolo
modificato in sede di opposizione riporta infatti le cifre percepite
dall'assicurato a titolo di straordinario nella seconda colonna (doc. 233: tabella
calcolo del guadagno annuale in sede di opposizione).
4.4
Tutto quanto agli atti riferibile al pagamento di ore
straordinarie è stato debitamente preso in conto. L'assicurato, del resto, non
indica quali altri pagamenti di straordinari avrebbe percepito né spiega perché
e come l'amministrazione avrebbe sbagliato i suoi calcoli.
4.5
Con riferimento alla poco collegiale lettera di trasmissione della
documentazione richiesta inviata da controparte a questo lodevole Tribunale, la
scrivente legale significa che non vi è nulla da rimproverare
all'amministrazione con riferimento all'istruzione del caso. Tutti i documenti
necessari ai calcoli della rendita sono stati richiesti e versati agli atti e,
se dell'ulteriore documentazione è stata domandata all'assicurato (che del
resto ha un obbligo di collaborare) è perché dai nostri atti non risultava
l'esecuzione di ulteriori (ventilate da controparte) ore straordinarie che non
fossero già state debitamente prese in conto dall'assicuratore infortuni. (…)”
(Doc. XI)
1.6. Il 14 luglio 2017 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. Doc. XII).
Il 25 agosto 2017 il
patrocinatore dell’assicurato ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni
da proporre e di rimettersi al giudizio del TCA (cfr. doc. XIII).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 ha correttamente attribuito a RI 1 una rendita
d’invalidità del 12% o se essa deve venire elevata al 15%.
Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art. 16 LPGA prevede,
che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido
potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui
dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido.
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
I.
Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.2
Nella presente fattispecie
non è contestato il reddito da invalido di fr. 54'241.20. Il patrocinatore del
ricorrente non concorda invece con il reddito da valido che l’assicuratore
LAINF ha quantificato in fr. 61'798.88 sulla base dei dati fornitigli
direttamente dal datore di lavoro il 30 agosto 2016 (cfr. doc. 215 e doc. 204).
Egli
chiede che il salario da valido venga elevato a fr. 63'722.28 per tenere conto
delle ore straordinarie effettuate da RI 1.
L’assicuratore
LAINF si oppone alla richiesta sostenendo di avere già considerato tutte le ore
straordinarie.
Per costante
giurisprudenza federale guadagni supplementari risultanti da lavoro
straordinario vanno presi in considerazione nella determinazione del reddito da
valido nella misura in cui hanno carattere di reddito e non costituiscono un
rimborso spese, presupposto essendo in ogni caso che tali redditi venivano
percepiti regolarmente dall'assicurato e che egli ne avrebbe probabilmente beneficiato
anche nel futuro (cfr. STF 8C_653/2016 del 16 gennaio 2017; STF 8C_285/2016 del
6.
settembre 2010; RAMI 2000 n. U 400 pag. 381 [U 297/99]; 1989 n. U 69 pag. 176
[U 24/88]; VSI 2002 pag. 159 [I 357/01], consid. 3b).
Dagli atti dell’incarto
emerge che il 30 agosto 2016 la ditta __________ ha comunicato all’CO 1 che
l’assicurato, senza l’infortunio, avrebbe percepito fr. 4'753.76 al mese (cfr.
doc. 203).
D’altra parte dal “conto
salario 2012” e dal “conto salario 2013” che figurano nell’incarto risulta che
nel 2012, l’assicurato ha svolto lavoro straordinario in dicembre (cfr. doc. B)
e, nel 2013, da gennaio a maggio (cfr. doc. 204 pag. 2-3 e doc. V/1).
Inoltre e soprattutto
dallo specchietto riassuntivo dell’CO 1 risulta chiaramente alla seconda
colonna che gli straordinari, per complessivi fr. 1'481.--, sono stati aggiunti
al salario base (cfr. doc. 233).
In simili condizioni la
decisione su opposizione del 21 marzo 2017 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti