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Decisione

35.2017.48

Benzinaio affetto da anosmia (perdita dell'olfatto). Negata esistenza di una malattia professionale

7 dicembre 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i giudici tedeschi sono pervenuti a questa conclusione, facendo capo alle

perizie di due professori universitari, l’uno specialista in ORL, l’altro in

medicina del lavoro e sociale.

Quest’ultimo esperto ha

indicato che, trattandosi degli effetti della benzina sull’uomo, occorre distinguere

tra un effetto immediato aspecifico e un effetto organico duraturo.

L’effetto immediato aspecifico consiste in un’irritazione di pelle e mucose e

in un’irritazione o paralisi del sistema nervoso. Irritazioni della mucosa

vengono osservate soprattutto in caso d’ingestione di benzina. Gli effetti

immediati aspecifici si trovano in nesso temporale immediato con l’influsso

della benzina, diminuiscono tuttavia con la progressiva eliminazione della

noxa, sono perciò reversibili e non lasciano danni durevoli. Un danno cronico

della mucosa in caso d’esposizione di lunga durata alla benzina è di principio

possibile, ma non è stato mai osservato nonostante l’utilizzo universale di

questa sostanza. Per contro, danni organici durevoli interessano nella stragrande

maggioranza dei casi il sistema nervoso centrale e periferico, ciò che non era

il caso presso il ricorrente.

Il perito ha inoltre

rilevato che stati irritativi recidivanti della pelle, delle mucose e del

sistema nervoso sono stati osservati in caso di esposizioni elevate alla

benzina, di disgrazie oppure di avvelenamenti dovuti a suicidio. In caso

di basse emissioni di benzina tali effetti sono invece inverosimili.

Rifacendosi all’esperienza generale riguardante i distributori di benzina e ai

dati contenuti in un rapporto dell’istituto per la sicurezza sul lavoro

dell’ottobre 1982, l’esperto in questione ha dichiarato che, nel caso concreto,

l’esposizione alla noxa era stata bassa, pari a un decimo del valore di

concentrazione massima sul posto di lavoro (“MAK-Wert”) allora in vigore e solo

eccezionalmente, per pochi secondi, essa aveva raggiunto punte più elevate.

Da parte sua, lo

specialista in ORL ha affermato che, nel caso di specie, l’anamnesi e la

circostanza che l’anosmia fosse insorta progressivamente potevano certamente

parlare a favore dell’esistenza di un nesso di causalità con la professione.

Tuttavia, contro tale relazione parlava il succitato rapporto dell’istituto per

la sicurezza sul lavoro, nel quale era stato accertato che le misurazioni

dell’aria effettuate presso i distributori di benzina avevano fornito

concentrazioni di agenti inquinanti inferiori ai valori di concentrazione

massima sul posto di lavoro. Inoltre, sempre secondo lo specialista

consultato dal tribunale, occorreva considerare che i disturbi erano

circoscritti al tratto aerodigestivo superiore e che non erano state

oggettivate delle alterazioni del quadro ematico tipiche di un’intossicazione

cronica da benzene.

Considerandi

Pertanto, i disturbi

lamentati dal ricorrente potevano essere valutati soltanto quali alterazioni

infiammatorie-irritative interessanti direttamente il punto di entrata delle

sostanze inalate. Tali alterazioni vanno tuttavia considerate reversibili. Il

fatto che l’insorgente soffrisse ancora di disturbi, doveva quindi far pensare

a fattori diversi da quelli di origine professionale.

Questa Corte ritiene che

la pronunzia del tribunale tedesco appena citata possa trovare applicazione

anche nella concreta evenienza, perlomeno per quanto concerne gli aspetti medico-scientifici

che sono stati trattati. In questo ordine di idee, il TCA osserva in

particolare che i periti giudiziari - così come del resto la dott.ssa __________

(cfr. doc. 20: “… bei fehlender und unzureichender Exposition zu “chemischen

Einwirkungen, Stäuben und Räuchen”, da die Emissionen üblicherweise an den

in der Schweiz befindlichen Tankstellen unterhalb der maximalen

Arbeitsplatzkonzentration liegen.” – il corsivo è del redattore) -, hanno

spiegato che l’attività di benzinaio espone la persona interessata a livelli di

noxa inferiori ai valori di concentrazione massima sul posto di lavoro,

insufficienti a causare dei danni organici durevoli (ad esempio, un’anosmia).

Da notare che, in base a quanto l’assicurato ha dichiarato a margine della sua

audizione (cfr. doc. 9, p. 3), a quell’epoca (si tratta infatti del periodo

1966.

– 1980), le pompe di benzina non erano ancora dotate dei sistemi di

recupero dei vapori, ragione per la quale le emissioni erano addirittura più

elevate rispetto a quelle relative al periodo successivo alla loro

introduzione.

Alla luce di quanto

precede, secondo questo Tribunale, il (peraltro immotivato) parere espresso dal

dott. __________ nel suo rapporto del 13 luglio 2016 – anosmia imputabile a

un’irritazione della mucosa nasale provocata da un’esposizione pluridecennale

alla noxa –, non è atto a generare dei dubbi – neppure lievi – circa la

fondatezza dell’apprezzamento espresso dalla specialista interpellata

dall’istituto assicuratore resistente.

In conclusione, in esito

alle considerazioni che precedono, non si ritiene dimostrato, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'insorgente è affetto da una

malattia professionale ai sensi dell’art. 9 LAINF.

Questa Corte può dunque esimersi

dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare la richiesta perizia

medica, ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già state

adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti