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Decisione

35.2017.49

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 agosto 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I

criteri appena esposti valgono anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale)

di uno stato morboso preesistente, se e nella misura in cui, a causa di un

infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato anticipato oppure accelerato

(cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1).

In particolare, è

necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici suscettibili

di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione

degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag.

46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006, già citata).

Qualora un’ernia del disco

preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi

scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,

affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in

questione, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza

massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid.

6.1).

Occorre precisare che,

secondo il Tribunale federale, la durata tollerata della latenza varia a

seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale

oppure cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich

manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen

Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen

Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine

Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.

S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1)

In

tale ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo

semplicemente scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata

all'evento traumatico. Fintanto che non è stato raggiunto lo status quo sine

vel ante, l’assicuratore è tenuto in tal caso ad assumere, in base all’art.

36 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere, come pure i rimborsi delle spese e

le prestazioni sanitarie, sotto cui ricadono anche i costi di cura medica ex

art. 10 LAINF. La persona assicurata ha pertanto diritto a una cura appropriata

(cfr. STF 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 consid. 5.1.2 e riferimento ivi

citato).

Le conseguenze di una

eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari

sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e

la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre 2000 nella causa S., U 170/00 e la

dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA del 7 febbraio 2000 nella

causa N., U 149/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190).

Da notare che, a proposito

delle alterazioni degenerative, il dottor B. Zumstein, spec. FMH in

neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale

cantonale di Winterthur, in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella

causa C. L., inc. n. 35.2002.40, concernente un'assicurata trentaduenne che

aveva riportato un trauma al rachide cervicale a seguito di un incidente della

circolazione stradale, si era così espresso:

" (…).

Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule

beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig,

im zweiten und dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln,

und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie

radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu

Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist

jedoch eine allgemeine Erfahrung, dass solche Veränderungen

lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann meistens durch ein

Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand überführt

werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und dadurch

zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer, die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer

einfachen HWS-Kontusion, das heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch

Considerandi

nicht unerwartet, dass die Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war." (perizia

23.5.2001

del dott. B. Zumstein, p. 8s. - il corsivo è del redattore)

2.6

Nella presente fattispecie

fra gli atti dell’incarto figura in particolare un esame RM-Colonna cervicale

del 31 marzo 2010 che giunge alle seguenti conclusioni:

" (…)

·

Discopatia degenerativa tra C4 e C7, più significativa a livello

C5-C6 sotto forma di una fissura nell’anello fibroso e una focalità erniaria

nel neuroforame di C6 sinistro, non presente sull’esame precedente di 2003

(basandosi sul referto precedente).

·

A livello C6-C7 ernia o modica protrusione a base larga senza

marcata focalità postero-laterale.” (Doc. 5)

Una RM della colonna cervicale

del 5 ottobre 2016 ha invece evidenziato:

" (…)

Protrusione erniaria dorso-laterale destra a livello C6-C7 con

contatto sulla radice C7 di destra e lievi segni di incipiente mielopatia.

Rispetto al 2010 questo referto è di nuova insorgenza.

Per il resto le alterazioni degenerative risultano progredienti in

modo lieve.” (Doc. 2)

Nel “Questionario per ricadute”

del 12 novembre 2016 l’assicurata ha risposto “apparentemente no” alla domanda

se alla conclusione del trattamento dovuto all’infortunio aveva avuto disturbi

residui (cfr. doc. 7).

Nel suo Rapporto del 29

novembre 2016 il Prof. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell’apparato locomotore, medico fiduciario di CO 1, ha negato

che i disturbi del settembre 2016 annunciati dall’assicurata nel settembre 2016

costituiscano una ricaduta dell’evento del 15 febbraio 2010, in quanto l’ernia

a livello C6/C7 viene nuovamente descritta nella RM del 2016 ed esisteva già

nel 2010. Leggere modifiche della struttura rispettivamente modifiche

dell’entità dell’ernia costituiscono un normale sviluppo delle alterazioni

degenerative (“… Im aktuellen MRI der Halswirbelsäule vom

gleichen Institut, am 05.10.2016 angefertigt, wird erneut die Hernie auf dem

Niveau C6/C7 beschrieben, wie sie bereits 2010 befundet wurde. Leichte

Strukturveränderungen bzw. Veränderungen der Grösse der Hernie entsprechen dabei

dem natürlichen Verlauf eines Hernienleidens.”, doc. 9).

Nel

suo Rapporto del 31 gennaio 2017 il dr. __________, specialista FMH in

neurochirurgia e medico caposervizio presso l’Ospedale __________ di __________,

che ha operato l’assicurata, ha sostenuto che “… si tratta di una ernia discale

intraforaminale destra di natura post-traumatica, dato che tale ernia non era

presente su una RM effettuata nel 2003”. (doc. 11).

2.7

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

__________ Agli

atti figurano la certificazioni del dr. __________, medico curante

dell’assicurata, e quella del Prof. __________, medico di fiducia di CO 1.

Di principio, le loro

certificazioni possono essere prese in considerazione nell'ambito di una

valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la

giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un

mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua

provenienza.

Tutto ben considerato,

questa Corte ritiene che

la valutazione espressa dal Prof. __________ del 29 novembre 2003 risulta

essere più convincente rispetto a quella sostenuta dal sanitario consultato da RI

1, tanto più che non esistono dei chiari sintomi “a ponte” tra l’evento

infortunistico del febbraio 2010 (per il quale le prestazioni sono state

versate sino al mese di agosto 2011) e la ricaduta del settembre 2016.

La decisione su

opposizione del 14 aprile 2017 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti