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Decisione

35.2017.5

Rinvio atti per esecuzione di una perizia già ordinata dall'amministrazione pendente causa

23 febbraio 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il rappresentante dell’insorgente si è in sostanza riconfermato nel contenuto

dei suoi precedenti scritti, osservado che, a suo avviso, “… al Tribunale non

rimane concretamente che l’accoglimento dei ricorsi con conseguente rinvio

degli atti per lo svolgimento di ulteriori accertamenti medici oppure lo

svolgimento di ulteriori accertamenti medici in prosieguo di procedura

giudiziaria.” (doc. IX);

considerato, - che la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del

18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015);

- che, nel merito, oggetto

della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine

all’indennità giornaliera a far tempo dal 18 luglio 2016, oppure no;

- che, con la decisione su

opposizione impugnata, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto

all’indennità giornaliera a contare dal 18 luglio 2016, avendo l’assicurata

ritrovato una piena capacità lavorativa in attività adeguate, e le ha negato il

diritto alla rendita d’invalidità e all’IMI;

- che, pendente causa,

l’assicuratore resistente ha comunicato al TCA la propria intenzione di

sottoporre la ricorrente a una perizia specialistica a cura dell’Ospedale __________

di __________, postulando perciò la sospensione della causa (cfr. doc. V);

- che, giusta l’art. 43 cpv.

1 prima frase LPGA, l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i

necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.

Il capoverso 2 della

Considerandi

succitata disposizione recita che se sono necessari e ragionevolmente esigibili

esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve

sottoporvisi.

Secondo l’art. 44 LPGA, se

per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito

indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per

motivi fondati e presentare controproposte;

- che il fatto che la CO 1

abbia ritenuto indicato completare l’istruttoria mediante una perizia

dermatologica di livello universitario, significa che essa stessa riconosce che

gli accertamenti che sono stati eseguiti in sede amministrativa, sono stati

incompleti;

- che, avendo l’istituto

assicuratore omesso di appurare adeguatamente la fattispecie giuridicamente

rilevante prima della presentazione della risposta di causa (in proposito, si

veda l’art. 6 cpv. 1 Lptca, giusta il quale l’autorità amministrativa può, fino

all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato), secondo

questo Tribunale, sono dati i presupposti per rinviargli gli atti affinché

abbia a compiere il prospettato atto istruttorio e, sulla base delle relative

risultanze, a decidere di nuovo sul diritto alle prestazioni dal profilo

temporale e materiale;

- che, con scritto del 2

febbraio 2017, il rappresentante dell’assicurata ha chiesto che il diritto

all’indennità giornaliera venga ripristinato perlomeno sino al compimento dei

nuovi accertamenti medici (cfr. doc. III).

Al riguardo, va segnalato

che, in una sentenza 8C_45/2008 del 16 dicembre 2008, riguardante una

fattispecie in cui un Tribunale cantonale aveva annullato la decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore LAINF aveva dichiarato

estinto il diritto alle prestazioni di corta durata e negato quello a una rendita

d’invalidità e all’IMI, rinviando gli atti per complemento istruttorio e nuova

decisione, il TF ha precisato, con riferimento alla pronunzia U 115/06 del 24

luglio 2007, che il principio sviluppato nella DTF 129 V 370 deve trovare

applicazione anche nel caso in cui l’assicuratore contro gli infortuni sospende

le proprie prestazioni, cosicché quest’ultimo non può essere tenuto a

ripristinare il relativo diritto durante il periodo d’esecuzione degli

accertamenti medici ordinati dal tribunale.

La fattispecie sub

judice non é dissimile da quella esaminata dal Tribunale federale nella pronunzia

succitata. Pertanto, occorre concludere che l’Istituto assicuratore resistente

non può essere obbligato a ripristinare il diritto all’indennità giornaliera durante

il periodo d’esecuzione dell’accertamento medico in discussione.

In queste condizioni, il

TCA può rinunciare a dar seguito alla richiesta di audizione formulata dal

patrocinatore dell’assicurata, in quanto superflua.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti