35.2017.5
Rinvio atti per esecuzione di una perizia già ordinata dall'amministrazione pendente causa
23 febbraio 2017Italiano8 min
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Incarto
n.
35.2017.5
mm
Lugano
23 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 dicembre 2016 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, - che, il 21 maggio 2013, RI 1, di
professione aiuto cucina e assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO
1, si è procurata un’ustione di III. grado nella regione volare del III.
distale dell’avambraccio sinistro con dell’olio bollente. L’istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge;
- che il decorso
post-traumatico si è rivelato complicato in ragione di una mancata cicatrizzazione
della ferita con insorgenza di plurime infezioni della stessa (cfr. doc. AA 6);
- che, in data 2 novembre
2015, l’assicurata è stata sottoposta a un intervento di asportazione di ulcera
e lembo cinese di copertura più innesto tipo Thiersch da coscia omolaterale, da
parte del chirurgo della mano dott. __________ (cfr. doc. AA 5).
La CO 1 ha assunto i costi
dell’operazione appena citata e ha ripreso il versamento dell’indennità
giornaliera;
- che, con decisione formale
del 5 settembre 2016, l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto
all’indennità giornaliera a far tempo dal 18 luglio 2016, avendo l’assicurata
ritrovato una piena capacità lavorativa in attività confacenti (cfr. doc. Z 2);
- che, a seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, in data
12 dicembre 2016, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione, precisando inoltre che ella non ha diritto né a una rendita
d’invalidità né a un’IMI (cfr. doc. B);
- che, con tempestivo
ricorso del 20 gennaio 2017, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha
chiesto, in via principale, la condanna della CO 1 a ripristinare il
diritto all’indennità giornaliera a decorrere dal 18 luglio 2016 e, in via
subordinata, il rinvio degli atti all’assicuratore per complemento
istruttorio e nuova decisione (cfr. doc. I);
- che, con scritto del 2
febbraio 2017, il patrocinatore dell’assicurata ha informato il TCA circa
l’intenzione della CO 1 di disporre l’esecuzione di una perizia specialistica e
ha chiesto di essere sentito al fine di regolare la procedura ricorsuale “… con
il ripristino delle indennità giornaliere perlomeno sino al termine degli
accertamenti, che come tali potrebbero essere condivisi dalle parti e da voi
coordinati quale entità super-partes.” (doc. III + allegati);
- che, in data 8 febbraio
2017, l’assicuratore resistente ha domandato la sospensione della causa “…, al
fine di poter allestire una nuova visita peritale a cui sottoporre la
ricorrente. In tal modo CO 1 non solo avrà la dovuta cognizione di causa per
potersi esprimere su quanto fatto valere dalla ricorrente, ma CO 1 avrà altresì
la possibilità di ritirare la decisione su opposizione contestata, qualora alla
luce di quanto appurato durante la visita peritale non dovesse più ritenerla
conforme ai fatti.” (doc. V);
- che, il 13 febbraio 2017,
l’istituto ha in sostanza ribadito il contenuto del suo scritto dell’8 febbraio
2017, con la precisazione che la consultazione peritale presso il Prof. dott. __________
avrà luogo il 20 marzo 2017 (doc. VI);
- che, in data 15 febbraio
2017, al TCA sono pervenuti i quesiti peritali formulati dall’assicuratore
convenuto (doc. VII + allegato);
- che, il 20 febbraio 2017,
Fatti
il rappresentante dell’insorgente si è in sostanza riconfermato nel contenuto
dei suoi precedenti scritti, osservado che, a suo avviso, “… al Tribunale non
rimane concretamente che l’accoglimento dei ricorsi con conseguente rinvio
degli atti per lo svolgimento di ulteriori accertamenti medici oppure lo
svolgimento di ulteriori accertamenti medici in prosieguo di procedura
giudiziaria.” (doc. IX);
considerato, - che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del
18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015);
- che, nel merito, oggetto
della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine
all’indennità giornaliera a far tempo dal 18 luglio 2016, oppure no;
- che, con la decisione su
opposizione impugnata, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto
all’indennità giornaliera a contare dal 18 luglio 2016, avendo l’assicurata
ritrovato una piena capacità lavorativa in attività adeguate, e le ha negato il
diritto alla rendita d’invalidità e all’IMI;
- che, pendente causa,
l’assicuratore resistente ha comunicato al TCA la propria intenzione di
sottoporre la ricorrente a una perizia specialistica a cura dell’Ospedale __________
di __________, postulando perciò la sospensione della causa (cfr. doc. V);
- che, giusta l’art. 43 cpv.
1 prima frase LPGA, l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.
Il capoverso 2 della
Considerandi
succitata disposizione recita che se sono necessari e ragionevolmente esigibili
esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve
sottoporvisi.
Secondo l’art. 44 LPGA, se
per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito
indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per
motivi fondati e presentare controproposte;
- che il fatto che la CO 1
abbia ritenuto indicato completare l’istruttoria mediante una perizia
dermatologica di livello universitario, significa che essa stessa riconosce che
gli accertamenti che sono stati eseguiti in sede amministrativa, sono stati
incompleti;
- che, avendo l’istituto
assicuratore omesso di appurare adeguatamente la fattispecie giuridicamente
rilevante prima della presentazione della risposta di causa (in proposito, si
veda l’art. 6 cpv. 1 Lptca, giusta il quale l’autorità amministrativa può, fino
all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato), secondo
questo Tribunale, sono dati i presupposti per rinviargli gli atti affinché
abbia a compiere il prospettato atto istruttorio e, sulla base delle relative
risultanze, a decidere di nuovo sul diritto alle prestazioni dal profilo
temporale e materiale;
- che, con scritto del 2
febbraio 2017, il rappresentante dell’assicurata ha chiesto che il diritto
all’indennità giornaliera venga ripristinato perlomeno sino al compimento dei
nuovi accertamenti medici (cfr. doc. III).
Al riguardo, va segnalato
che, in una sentenza 8C_45/2008 del 16 dicembre 2008, riguardante una
fattispecie in cui un Tribunale cantonale aveva annullato la decisione su
opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore LAINF aveva dichiarato
estinto il diritto alle prestazioni di corta durata e negato quello a una rendita
d’invalidità e all’IMI, rinviando gli atti per complemento istruttorio e nuova
decisione, il TF ha precisato, con riferimento alla pronunzia U 115/06 del 24
luglio 2007, che il principio sviluppato nella DTF 129 V 370 deve trovare
applicazione anche nel caso in cui l’assicuratore contro gli infortuni sospende
le proprie prestazioni, cosicché quest’ultimo non può essere tenuto a
ripristinare il relativo diritto durante il periodo d’esecuzione degli
accertamenti medici ordinati dal tribunale.
La fattispecie sub
judice non é dissimile da quella esaminata dal Tribunale federale nella pronunzia
succitata. Pertanto, occorre concludere che l’Istituto assicuratore resistente
non può essere obbligato a ripristinare il diritto all’indennità giornaliera durante
il periodo d’esecuzione dell’accertamento medico in discussione.
In queste condizioni, il
TCA può rinunciare a dar seguito alla richiesta di audizione formulata dal
patrocinatore dell’assicurata, in quanto superflua.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti vengono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti