35.2017.51
Stabilizzazione, RI e IMI; cuoco e posta; art. 28 cpv. 4 OAINF; Lavoro "su chimata" tramite agenzia per posta: no considerato ai fini della media degli ultimi mesi per "reddito da valido"; TA 2104 (ag
11 settembre 2017Italiano60 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.51
PC/sc
Lugano
11 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 marzo 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 agosto 2013, RI 1,
nato il __________ 1964 - di professione sous-chef (cuoco responsabile) presso
il __________ per la __________ con contratto di lavoro "stagionale"
e, quindi, a tempo determinato (dal 18 marzo al 4 novembre 2013) e pure attivo
in qualità di impiegato/operaio presso il centro __________ di __________ per
la __________ con contratto di lavoro "su chiamata" (per mediamente
30 ore settimanali) a tempo indeterminato dal 1° aprile 2013 (cfr. doc. 1, 17,
35 e 59) - e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre
stava percorrendo verso le ore 07:00 la strada cantonale a __________ alla
guida del proprio ciclomotore, è stato investito da una macchina alla rotonda
della __________, riportando una frattura dislocata della punta rotulea del
ginocchio destro, un trauma contusivo al ginocchio destro ed al polpaccio
sinistro ed un trauma alla spalla destra con lesione SLAP grado 3 (cfr. doc. 1,
12, 17, 59, 159).
A causa dei postumi
dell'infortunio RI 1 è stato sottoposto, il 14 gennaio 2015, ad un'operazione
di artroscopia con tenotomia del capo lungo del bicipite brachiale e
stabilizzazione del labbro glenoideo della spalla destra, ad opera del dr. med.
__________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, dell'__________
di __________ (cfr. doc. 113 e 159).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Il 23 giugno 2015 il dr.
med. __________ ha certificato che RI 1 aveva "ripreso la propria
attività lavorativa come responsabile cuoco dal 1°.06.2015 e rimarrà tale
abilità fino al 30.06.2015, mentre dal 01.07.2015 inizierà con l'attività
lavorativa al 100% per tale mansione in quanto può delegare i lavori più
pesanti. Per quanto concerne la sua attività lavorativa in Posta allo
smistamento pacchi non potrà ancora riprendere tale attività neppure in
percentuale" (doc. 138).
1.2. Dopo aver preso atto dei
risultati della visita medica __________ di chiusura del 3 novembre 2015,
eseguita dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, che
ha ritenuto la situazione in fase di stabilizzazione e l'assicurato abile in
misura completa in un'attività confacente con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico (doc. 159), durante l'incontro del 17 novembre
2015 il __________, __________, ha informato l'assicurato che il suo quadro
clinico era pressoché stabilizzato e che, pertanto, per quanto atteneva alla
definizione tecnica-teorica del caso, dal 1° gennaio 2016 l'CO 1 avrebbe
sospeso le proprie prestazioni a carattere di indennità giornaliera e avrebbe
valutato, da tale data, un eventuale diritto ad una rendita d'invalidità LAINF
(doc. 162). Il 17 novembre 2015 il __________, __________, ha informato pure il
responsabile della __________ che, a causa dei postumi infortunistici,
l'assicurato non sarebbe più stato in grado di esercitare le precedenti
mansioni e che, pertanto, l'CO 1 avrebbe definito il caso con data 1° gennaio
2016 (doc. 164).
Esperiti gli accertamenti
economici del caso, l'CO 1 ha appurato che nel corso del 2015 RI 1, malgrado
un'inabilità al lavoro al 100% per l'attività in posta attestata dal dr. med. __________,
era stato impiegato tra i 2 e i 14 giorni al mese (attività irregolare su
chiamata) in turni di lavoro che variavano dalle 3.66 (in media) alle 8.08 ore
giornaliere (doc. 178-180 e 195).
Interpellato al riguardo,
il 4 gennaio 2016 il dr. med. __________ ha rilevato quanto segue: "la
esigibilità da me espressa in occasione della visita di chiusura si sovrappone
alle attività che il paziente ha svolto nel 2015, malgrado la completa
inabilità lavorativa attestata dal Dr. __________ " (doc. 179).
Il 1° dicembre 2016 l'CO 1
ha inviato per raccomandata all'avv. __________, patrocinatore di RI 1, la
seguente decisione:
" (…) Dopo
un'accurata analisi confermiamo di dover rivalutare le prestazioni accordate
nel 2015 per il caso d'infortunio del vostro assistito. A partire dal 5.1.2015
per le conseguenze dell'infortunio assicurato il sig. RI 1 era medicalmente
considerato inabile al lavoro 100% ed ha percepito le prestazioni assicurative
in misura completa fino e compreso il 30.11.2015. Da un successivo controllo è
emerso che il vostro assistito è stato saltuariamente impiegato su chiamata
durante questi mesi (v. fogli paga __________ del 2015 in allegato). Questo
richiede pertanto una modifica delle percentuali d'incapacità lavorativa
rapportando quanto lavorato nei vari periodi di completa inabilità lavorativa
con il grado occupazionale del 34.12%, media dell'impiego dall'inizio del
rapporto di lavoro presso __________, nell'aprile 2013, ad agosto 2013, prima
dell'infortunio in questione. Riassumendo, le indennità giornaliere saranno
corrette considerando le seguenti corrette percentuali di incapacità
lavorativa:
- 05.01.2015 - 31.01.2015: 100%
- 01.02.2015 - 28.02.2015: 59%
- 01.03.2015 - 31.03.2015: 0%
- 01.04.2015 - 30.04.2015: 80%
- 01.05.2015 - 31.05.2015: 67%
- 01.06.2015 - 30.06.2015: 100%
- 01.07.2015 - 31.07.2015: 44%
- 01.08.2015 - 31.08.2015: 100%
- 01.09.2015 - 30.09.2015: 56%
- 01.10.2015 - 31.10.2015: 13%
- 01.11.2015 - 30.11.2015: 7%.
Dal conteggio riassuntivo in allegato risulta un saldo
a nostro favore di CHF 5'779.25,di cui dobbiamo chiedere la restituzione.
Invitiamo il vostro assistito a versarci l'importo dovuto entro 30 giorni.
Qualora ciò non le fosse possibile, attendiamo una vostra proposta di
pagamento. (…). La presente decisione avrà forza di cosa giudicata se non sarà
impugnata mediante opposizione nel termine di 30 giorni dalla sua
notificazione.(…)" (doc. 210)
La precitata decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.3. Nel frattempo, il 21 gennaio,
il 1° marzo e il 19 aprile 2016 il dr. med. __________ ha certificato che RI 1
era abile al lavoro al 100% per l'attività di cuoco e al 25% per l'attività in
posta, ma con le seguenti limitazioni: "può sollevare pesi fino a 10
kg, talvolta anche 25 kg ma mai superiori ai 25 kg; può sollevare oltre
l'altezza del petto pesi non superiori ai 5 kg, come indicato dal dr. med. __________
nel suo rapporto per la CO 1 del 3 novembre 2015" (doc. 182 e 183; 192
e 194; 197 e 198).
In data 29 luglio 2016 il medesimo specialista - dopo aver rilevato quanto
riferito da RI 1 ("Il paziente mi riferisce che, per l'attività come
cuoco, riesce a delegare le mansioni più pesanti e pertanto riesce a svolgere
la propria attività lavorativa al 100%. In __________ invece riferisce di non
essersi più presentato da maggio in quanto la sintomatologia dolorosa impediva
fortemente la sua qualità lavorativa, anche solo al 25%") - ha
certificato che, per l'attività in posta, RI 1 era inabile al 100% dall'8
giugno 2016 al 31 agosto 2016 ed abile al 50% (mezza giornata) dal 1° al 14
settembre 2016 (doc. 202, 203 e 204). In data 14 settembre 2016 lo specialista
in questione ha prolungato l' inabilità lavorativa del 50% per l'attività in
posta fino al 25 ottobre 2016, a fronte di una capacità lavorativa completa per
il secondo lavoro (doc. 204).
Interpellato al riguardo,
in data 4 ottobre 2016 il dr. med. __________ ha rilevato quanto segue: "Dal
rapporto del Dr. __________ non si evince nessuna novità dal punto di vista
medico rispetto alla mia chiusura del 3.11.2015 in cui esprimevo una
limitazione importante per quanto riguarda il sollevamento di pesi oltre i 5 kg
oltre l'orizzonte. Una i.l. non è quindi giustificata. Il paziente è da ritenere
ulteriormente abile nella misura massima possibile nei limiti da me espressi in
occasione della chiusura" (doc. 206).
1.4. In data 6 ottobre 2016 l'avv.
__________, in nome e per conto dell'assicurato, ha contestato la valutazione
del 4 ottobre 2016 del medico di circondario, sulla base dell'incapacità
lavorativa del 50% per l'attività in posta attestata dallo specialista di
fiducia sino al 25 ottobre 2016, chiedendo "il ripristino
dell'indennità giornaliera in favore del signor RI 1 a partire dal 1° maggio
2016, a causa dell'inabilità lavorativa riscontrata nei mesi di maggio-agosto,
da poi ridurre, in linea con la parziale ripresa della capacità lavorativa
attestata dal dr. __________, a partire dal 01.09.2016" (doc. 208).
In data 25 ottobre 2016, 6 dicembre 2016 e 8 febbraio 2017 lo specialista di
fiducia dell'assicurato ha nuovamente attestato un'inabilità lavorativa del 50%
per l'attività in posta, a fronte di una capacità lavorativa completa per il
secondo lavoro (doc. 209, 211, 219 e 220).
1.5. A causa dei postumi
dell'infortunio alla spalla, l'assicurato è stato sottoposto il 13 marzo 2017
ad un'operazione di artroscopia con sutura del tendine sovraspinoso ed
infraspinato con vite Twinfix 5.0, due fili di sutura ed una vite Twinfix 5.5
tre fili di sutura oltre alla stabilizzazione del labbro glenoideo mediante una
vite Twinfix 2.8, sempre ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, dell'__________ di __________ (doc. 234).
Il 13 marzo 2017 il dr. med. __________ ha certificato che RI 1 poteva essere
presente al lavoro senza eseguire nessun tipo di lavoro fisico, in quanto inabile
al 100% dal 6 marzo 2017 al 13 aprile 2017 (doc. 233 e 234).
La ricaduta, notificata il 20 marzo 2017 (doc. 236), è stata assunta dall'Istituto
assicuratore che ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge (doc. 238).
1.6. Dopo
aver preso atto della "valutazione delle prestazioni di rendita"
del 17 febbraio 2017 (doc. 221) ed il "riassunto dei dati determinanti
per la fissazione della rendita" (doc. 222), il 20 febbraio 2017 l'CO
1 ha inviato per raccomandata all'avv. __________ la seguente decisione:
"(…) Ci riferiamo al suo scritto del
12.10.2016.
Abbiamo esaminato il diritto a una rendita di
invalidità e a un'indennità per menomazione dell'integrità, a decorrere dal
01.12.2015, data di sospensione dell'indennità giornaliera. (…).
Dagli accertamenti medici ed economici è risultato
che, nonostante i postumi infortunistici, si può esigere dal signor RI 1 Io
svolgimento di un lavoro leggero, talvolta mediamente pesante, al 100%. Per
l'attività di cuoco egli è abile al lavoro al 100%.
Il salario da valido è quantificato tenendo conto
dell'attività di cuoco presso la __________ e quella di addetto alla
spartizione per la __________ con grado occupazionale del 34.12% (media dalla
data di assunzione 01.04.2013 a quella dell'infortunio). Il salario da valido
ammonta a CHF 76045.00 (__________: CHF 59800.00, __________: CHF 16'245.00).
Per il salario da invalido, visto che come cuoco è
abile al lavoro al 100%, si considera l'attività di cuoco. Inoltre, per il
grado occupazionale del 34.12% (13.58 h/sett), consideriamo un'attività
accessoria nel mercato equilibrato del lavoro. Il salario è quantificato per il
tramite dei dati forniti dall'Ufficio federale di statistica il quale,
attraverso la propria pubblicazione "rilevazione svizzera della struttura
dei salari 2014", un uomo adibito ad attività semplici percepisce un
salario di CHF 5312 mensili. Considerate le 13.58 h che lavorava alla __________,
e la deduzione sociale massima del 25% (DTF 126 V 75) il salario da invalido
per l'attività accessoria nel mercato equilibrato del lavoro ammonta per il
2015 a CHF 16296 (CHF 5312 x 12m x 13.58/40h x 100.4%). Ne consegue che il
salario da invalido è di CHF 76095.00 (cuoco CHF 59'800.00, attività
accessoria: CHF 16296) che, confrontato con quello da valido di CHF 76045.00,
dà alcuna incapacità al guadagno.
Ne consegue che i postumi infortunistici non
influiscono sull'incapacità al guadagno. Non possiamo pertanto accordare
prestazioni a titolo di rendita d'invalidità.
(…)
In base alle risultanze della visita medica del ,
confermata con apprezzamento del 03.11.2015, non esiste nessuna menomazione
importante dell'integrità fisica. Non ricorrono perciò le premesse per la
concessione di un'indennità per menomazione.
Dobbiamo perciò rifiutare le pretese di un'indennità
per menomazione dell'integrità.
Se a causa dell'infortunio o della malattia
professionale lo stato di salute richiedesse una nuova cura medica,
l'assicurato ha il diritto di riannunciarsi alla CO 1 che esaminerà il diritto
a prestazioni assicurative.
(…).
Incapacità lavorativa dal 01.05.2016.
In considerazione del fatto che l'interessato può
ottenere lo stesso salario in attività accessoria nel mercato equilibrato del
lavoro e che non è subentrato un notevole peggioramento medico dei postumi
infortunistici, non sono date le premesse per l'assunzione di incapacità
lavorativa dopo il 01.12.2015 per l'attività presso la __________.
La CO 1 di __________ si esprimerà separatamente per
quanto concerne il previsto intervento, descritto nel rapporto 08.02.2017 del
dr. __________. (…)." (doc. 225)
A seguito dell’opposizione
interposta il 27 marzo 2017 dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurato (doc.
239) - focalizzata sulla contestazione dei salari "da valido" e
"da invalido", sugli accertamenti medici e sull'IMI - l’CO 1 in data 31
marzo 2017 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 243).
1.7. Con tempestivo ricorso del 18
maggio 2017 RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha postulato, in via
principale, il rinvio degli atti all'CO 1 "al fine di attendere la
conclusione del caso e di esperire i dovuti accertamenti per il caso del signor
RI 1" ed, in via subordinata, "eventualmente previ accertamenti
peritali che codesto lodevole Tribunale vorrà disporre, la decisione su
opposizione è annullata ed è riconosciuto il diritto alla rendita di invalidità
ad un grado di almeno il 10% a favore del signor RI 1" (doc. I, pag.
12).
Il patrocinatore
dell'insorgente contesta innanzitutto la chiusura del caso, che reputa essere
avvenuta prematuramente, dato che l'infortunio e la ricaduta non sarebbero
scindibili "perché la ricaduta è da mettere in nesso causale diretto
con l'infortunio e non da ultimo perché la stessa ricaduta si è verificata
prima che venisse pronunciata la negazione della rendita".
Secondariamente il rappresentante del ricorrente contesta il reddito "da
valido" che ammonterebbe a fr. 83'125.82 come pure il reddito "da
invalido" che sarebbe pari a fr. 74'114.17 rispettivamente a fr.
75'147.30. Raffrontando tali dati con il reddito "da valido", si
otterrebbe un grado di invalidità pensionabile dell'11% rispettivamente del
10%.
In terzo luogo il legale dell'assicurato contesta la chiusura del caso, ritenuta
prematura, anche per quanto concerne la fissazione della menomazione
dell'integrità, osservando che il medico di circondario non avrebbe esperito le
dovute verifiche ed approfondimenti, motivo per il quale il TCA dovrebbe ordinare
una perizia giudiziaria.
1.8. Il 22 maggio 2017 l'CO 1 ha
inviato per raccomandata a RI 1, la seguente decisione:
" (…) Nel
presente caso, abbiamo constatato un errore nel conteggio dell'indennità
giornaliera o meglio l'indennità giornaliera le è pervenuta in doppio. (…). Dal
conteggio annesso risulta un saldo a nostro favore di fr. 5'494.45, di cui
dobbiamo chiedere la restituzione. La invitiamo a versarci l'importo dovuto
entro 30 giorni. Qualora ciò non le fosse possibile, attendiamo una sua
proposta di pagamento. La presente decisione avrà forza di cosa giudicata se
non sarà impugnata mediante opposizione nel termine di 30 giorni dalla sua
notificazione. (…)" (doc. 269)
La precitata decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.9. Nella risposta
del 12 giugno 2017 l'CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.10. Nella replica del
22 giugno 2017 il rappresentante del ricorrente
si è riconfermato,
soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
Nella medesima occasione il patrocinatore dell'insorgente ha pure puntualizzato
Fatti
i petita, in particolare, postulando, in via principale, il rinvio degli
atti all'CO 1 "al fine di attendere la conclusione del caso e di
esperire i dovuti accertamenti per il caso del signor RI 1" ed, in via
subordinata, "eventualmente previ accertamenti peritali che codesto
lodevole Tribunale vorrà disporre, la decisione su opposizione è annullata ed è
riconosciuta un'indennità per menomazione dell'integrità e il diritto alla
rendita di invalidità ad un grado di almeno il 10% a favore del signor RI 1"
(doc. V, pag. 6).
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita
di invalidità come pure un'IMI all'assicurato.
2.2
Condizioni di salute
infortunistiche stabilizzate al 1° dicembre 2015?
2.2.1
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.2.2
Nel caso di specie, l'CO 1 ha
sospeso le prestazioni di corta durata dell'assicurato dal 1° dicembre 2015,
ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo quadro
clinico era pressoché stabilizzato, sulla base dei risultati della visita
medica __________ di chiusura del 3 novembre 2015, eseguita dal dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica, che ha ritenuto la situazione in fase
di stabilizzazione e RI 1 abile in misura completa in un'attività confacente
con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (doc. 159).
Il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto ritenuto dall'CO 1. In effetti
dalla documentazione medica agli atti emerge che l'assicurato, dopo essersi
sottoposto il 14 gennaio 2015 ad un'operazione di artroscopia con tenotomia del
capo lungo del bicipite brachiale e stabilizzazione del labbro glenoideo della
spalla destra, è stato visitato il 16 aprile, il 19 maggio ed il 23 giugno 2015
dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, dell'__________ di __________, che ha evidenziato una
mobilizzazione non fluida ed un'articolarità ancora limitata, in particolare
nell'elevazione attiva. In tale periodo l'assicurato si è sottoposto a sedute
di fisioterapia con una frequenza di una-due sedute alla settimana. Il 3
settembre 2015, ovvero a quasi otto mesi dall'intervento chirurgico, lo
specialista ha visitato l'assicurato ed appurato che aveva recuperato la piena
articolarità anche se mancavano i gradi estremi di elevazione rispetto alla
controlaterale. Durante la visita del 3 novembre 2015, l'assicurato ha riferito
al medico di circondario, per quanto riguarda il ginocchio, di avere soltanto
minimi disturbi che tuttavia non necessitavano ulteriori terapie o controlli e
che non lo limitavano nelle normali attività mentre, per quanto riguardava la
spalla, di aver notato un buon recupero della funzionalità, pur persistendo dei
dolori ed, in particolare, un calo della forza. In tale occasione il medico di
circondario ha potuto costatare una muscolatura ben sviluppata e simmetrica,
evidenziando soltanto una minima limitazione funzionale nella retropulsione, e
che la forza ai test manuali era ben conservata. Risultava indicata la
continuazione della ginnastica in palestra come pure delle sedute di
fisioterapia.
Ora, alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione
medica appena riassunta, questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto
assicuratore secondo cui, in data 1°dicembre 2015, lo stato di salute
infortunistico dell'assicurato, a ben quasi 11 mesi dall'operazione di
artroscopia del 14 gennaio 2015, era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1
LAINF e della relativa giurisprudenza.
Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che l'assicurato
continuasse a sottoporsi a visite di controllo rispettivamente a sedute di
fisioterapia, anche dopo tale data.
Tanto più che l'esigibilità posta dal medico di circondario al termine della
visita del 3 novembre 2015 già corrispondeva a quanto si riscontra normalmente
negli assicurati che hanno riportato un danno alla spalla (cfr. consid. 2.3.3 e
2.3
).
Pertanto, data la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche,
l’assicuratore LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle
prestazioni di corta durata e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga
durata.
Stante quanto precede è a ragione che l'Istituto assicuratore ha trattato/sta
trattando l'incapacità lavorativa riconducibile all'operazione di artroscopia del
13.
marzo 2017 quale ricaduta dell'infortunio in questione, così come da
notifica del 20 marzo 2017 (cfr. 233, 234, 236 e 238). Non consente di giungere
ad una diversa conclusione la circostanza che la decisione su opposizione
impugnata, che ha confermato la decisione del 20 febbraio 2017 (doc. 225),
risale al 31 marzo 2017 (doc. 243).
2.3
Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.3.1
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I 871/02
del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994.
U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nel caso di specie, come
riportato in narrativa, RI 1 si è sottoposto il 14 gennaio 2015 ad
un'operazione di artroscopia con tenotomia del capo lungo del bicipite
brachiale e stabilizzazione del labbro glenoideo della spalla destra ad opera
del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, dell'__________ di __________ (doc. 113 e 159).
Per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto
assicuratore ha fatto capo alla visita medica __________ di chiusura del 3
novembre 2015, eseguita dalla dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica, (doc. 159), giusta il quale:
" (…)
Aspetti medico-assicurativi
Personalmente ritengo che la situazione sia in fase di
stabilizzazione.
Secondo il mio punto di vista l'assicurato potrebbe essere giudicato abile in
misura completa in un'attività confacente con le limitazioni sotto descritte.
Esigibilità del lavoro
Ritengo che l'assicurato possa sollevare fino all'altezza dei
fianchi pesi fino a 10 kg molto spesso. Talvolta anche pesi fino a 25 kg ma mai
superiori ai 25 kg. Può sollevare molto spesso oltre l'altezza del petto pesi
fino a 5 kg e talvolta anche superiori ai 5 kg. Molto spesso può effettuare un
lavoro leggero e di precisione e un lavoro medio. Talvolta lavoro pesante ma
mai lavoro molto pesante.
Molto spesso può effettuare un lavoro che comporta la rotazione
della mano. Talvolta può fare lavori sopra la testa. Nessuna limitazione per
quanto riguarda la rotazione del busto, la posizione seduta inclinata in avanti
così come la posizione in piedi e inclinata in avanti, la posizione
inginocchiata e con ginocchia in flessione. Nessuna limitazione per la
posizione seduta e in piedi.
Nessuna limitazione per quanto riguarda gli spostamenti tranne
gli spostamenti su scale a pioli che l'assicurato può eseguire soltanto spesso.
(…)"
Tenuto conto delle
indicazioni fornite dal proprio specialista di fiducia nell'apprezzamento
medico del 3 novembre 2015 (doc. 159; confermate il 5 gennaio 2016, doc. 179,
ed il 4 ottobre 2016, doc. 206), con decisione del 20 febbraio 2017 l’Istituto
assicuratore - dopo aver osservato che si poteva esigere dall'assicurato Io
svolgimento di un lavoro leggero, talvolta mediamente pesante, al 100% mentre
per l'attività di cuoco egli era abile al lavoro al 100% - ha negato a RI 1 una
rendita (a fronte di un grado di invalidità pressoché nullo, ritenuto un
reddito "da valido" di fr. 76'045.00 (__________: fr. 59'800.00, __________:
fr.16'245.00) e quello "da invalido" pari a fr. 76'095.00 (cuoco fr.
59'800.00 e attività accessoria: fr. 16'296.-; (doc. 225). Con decisione su
opposizione del 31 marzo 2017 l'CO 1 ha ribadito che il rifiuto di accordare
all'assicurato una rendita di invalidità meritava conferma, visto che RI 1 non
subiva alcun discapito economico in seguito ai postumi infortunistici (doc.
243).
2.3.4
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.
35.
consid. 4b).
2.3.5
Nella concreta evenienza,
questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in
particolare, i doc. 3, 11, 15, 27, 30, 33, 36, 60, 65, 66, 70, 97, 105, 113,
120, 130, 133, 138, 141, 146, 160, 169, 183, 186, 192, 198, 202 e 205), ritiene
che il parere espresso dal dr. med. Ernesto Frick, medico fiduciario che vanta
un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, -
dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr.
consid. 2.3.4) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora
chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti
istruttori.
Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico
fiduciario (che non è contestata, bensì confermata, dal patrocinatore
dell'assicurato: "Nel ricorso non si contestano i limiti funzionali per
una rendita espressi dal dr. __________ nella sua visita di chiusura del
03.11
"; cfr. replica del 22 giugno 2017: doc. V, pag. 2, punto 4 ab
initio)" risulta plausibile anche alla luce dei precedenti
giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che
accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori.
Ad esempio, in una pronunzia
inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad
esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante
capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un
assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici
interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare
pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di
2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento
del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente
servire come aiuto per il braccio adominante.
In
una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal
TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto
come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso
dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente
inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza
Il
TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto
2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità
superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto
leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il
sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco
di una mano).
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in
giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere
dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di
sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante
deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.
Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione
interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del
deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
Con
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante
un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano
sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del
medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con
instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo
praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità
lavorativa dal profilo ortopedico.
In
una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato
che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della
spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra
sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,
per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era
attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo
immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In
una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la
decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione
dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato
ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di
precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza
di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015
del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla
sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente
completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di
ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa
leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione "tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva
dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo
alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di
sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente -
mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio - è scivolato sul
ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e dolori di
contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura della cuffia
dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei rotatori
della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione "autista" con qualifica di "impiegato-operaio",
che - mentre stava caricando il camion - era caduto dalla rampa di carico,
riportando una frattura del capitello radiale sinistro tipo Mason II e una
frattura composta dello spigolo esterno del processo coronoideo dell'ulna) era
in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività
lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute
infortunistico subito al gomito sinistro (adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione "muratore" che, a causa di un infortunio professionale
con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione trans-P2 del
IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e, quindi, un
lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della
manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede un'ottima
presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente un'ottima
agilità di ambedue le mani contemporaneamente.
In una sentenza
35.2016.103
del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che,
nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione
"parrucchiere" che, a causa di tre infortuni non professionali, aveva
riportato delle limitazioni al gomito sinistro dominante), era in grado di
svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa
compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico
(e più precisamente: prevalentemente impedito nei movimenti ripetitivi di
flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito sinistro specie se contro
resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile l'esecuzione ripetitiva
di non più di 3-4 movimenti al minuto).
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che
incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123.
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è
da ritenere dimostrato, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6
pag. 221 con riferimenti), che
RI 1 è in grado di svolgere l'attività originaria principale di sous-chef
(cuoco responsabile) presso il __________ per la __________, a tempo pieno e
con un rendimento completo, sia un'attività lavorativa accessoria, a tempo
parziale e con un rendimento completo, compatibile con le limitazioni derivanti
dal danno alla salute infortunistico. Egli non è invece più in grado di
svolgere l'attività secondaria, a tempo parziale, di addetto allo smistamento
della __________ per la __________.
Questo Tribunale è
dell’opinione che le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico
(e più precisamente quelle indicate nell'apprezzamento medico del 3 novembre
2015.
del dr. med. __________; doc. 159) non impedirebbero all'assicurato, su di
un mercato equilibrato del lavoro, di svolgere l'attività originaria principale
di sous-chef (cuoco responsabile) presso il __________ per la __________, a
tempo pieno e con un rendimento completo (come fa già), come pure un'attività
lavorativa accessoria, a tempo parziale e con un rendimento completo,
compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.
Il patrocinatore del ricorrente ritiene che sarebbe necessario verificare se ci
sono datori di lavoro disposti ad assumere un uomo di 53 anni, con delle
limitazioni fisiche in lavori per lui esigibili e che non si sovrappongono
all'orario di lavoro della sua attività principale, dal momento che ciò gli appare
poco credibile.
Il TCA osserva che non è necessario procedere alla verifica richiesta poiché
l'implicita censura ricorsuale, giusta la quale il ricorrente - 53enne - non
sarebbe collocabile va respinta. A questo proposito, giova difatti ricordare
che giusta l'art. 28 cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se a
causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Il TCA ritiene inoltre - senza far riferimento alla
difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza
della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la
disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V
276.
consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che l'orario
di lavoro dell'attività principale dell'assicurato non gli impedirebbe, su di
un mercato equilibrato del lavoro, di svolgere un'attività lavorativa
accessoria, a tempo parziale e con un rendimento completo, compatibile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.
2.4
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto
dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.
3.
, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR
2002.
IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.
, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.
, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi
determinanti i dati del 2015 (data di stabilizzazione dello stato di salute
infortunistico dell'assi-curato: 1°dicembre 2015; cfr. consid. 2.2.2).
2.5
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,
senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2015, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 76'045.- (__________: fr.
59'800.-, __________: fr.16'245.00), quantificato tenendo conto dell'attività
di cuoco presso la __________ (fr. 4'600.- x13= fr. 59'800.-) e quella di
addetto alla __________ per la __________ con grado occupazionale del 34.12%
(media dalla data di assunzione 01.04.2013 al 31.08.2013; fr.
23.
-x172.5hx12mx34.12% = fr. 16'244.53).
Per quanto concerne
l'attività di sous-chef (cuoco responsabile) presso il __________ per la __________,
il TCA osserva che utilizzando il salario mensile di fr. 4'600.- desunto dal contratto di lavoro del 28 gennaio 2013 per il periodo dal 18 marzo
al 4 novembre 2013 (doc. 13 e 35), moltiplicato per 13 mensilità (cfr.
contratto di lavoro) si giunge ad un salario annuo lordo di fr. 59'800.-.
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2015 (+0,7
per il 2014 e + 0,3% per il 2015), un reddito annuo di fr. 60'399.25.
Per quanto concerne
l'attività di addetto allo smistamento per la __________, l'assicurato ha
percepito mediamente dalla data di assunzione (1° aprile 2013) al 31 agosto
2013.
un salario mensile lordo di fr. 1'604.52 (ovvero fr. 1'608.90 in aprile,
fr. 1'411.35 in maggio, fr. 1'558.50 in giugno; fr. 1'512.75 in luglio e fr.
1'931.10 in agosto; sono esclusi gli assegni per i figli, conformemente a
quanto stabilito in STF I 600/01 del 26 giugno 2003 al consid. 3.2.2: doc. 155),
moltiplicandolo per 12 mensilità si giunge ad un salario annuo
lordo di fr. 19'254.24. Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali,
si ottiene, per il 2015 (+0,7 per il 2014 e + 0,3% per il 2015), un reddito
annuo di fr. 19'447.17.
Da notare
che, a ragione, l'CO 1 non ha considerato anche i salari percepiti
dall'assicurato dal 1° dicembre 2012 al 31 marzo 2013, dal momento che lavorava
quale addetto di logistica a tempo indeterminato "su chiamata" al
centro __________ di __________ della __________, ma per il tramite
dell'agenzia interinale __________ (cfr. doc. H). Val qui la pena di
puntualizzare che, quand'anche si volessero prendere in considerazione - per mera
ipotesi di lavoro - pure gli stipendi percepiti dall'assicurato tra il 1° dicembre
2012.
ed il 31 marzo 2013 risultanti dalla tabella di cui al doc. I annesso al
gravame (ovvero: fr. 2'568.05 in dicembre 2012, fr. 254.50 in gennaio
2013, fr. 1'247.80 in febbraio e fr. 2'716.05 in marzo), l'assicurato avrebbe
percepito mediamente dal 1° dicembre 2012 al 31 agosto 2013 un salario mensile
lordo di fr. 1'645.44 (fr. 2'568.05 in dicembre 2012, fr. 254.50 in gennaio
2013, fr. 1'247.80 in febbraio, fr. 2'716.05 in marzo, fr. 1'608.90 in aprile,
fr. 1'411.35 in maggio, fr. 1'558.50 in giugno; fr. 1'512.75 in luglio e fr.
1'931.10 in agosto), moltiplicandolo per 12 mensilità si giungerebbe
ad un salario annuo lordo di fr. 19'745.28. Dopo adeguamento all'indice
dei salari nominali, si otterrebbe, per il 2015 (+0,7 per il 2014 e + 0,3% per
il 2015), un reddito annuo di fr.19'943.14 che, non consentirebbe
comunque di ottenere un grado d'invalidità pensionabile (cfr. consid. 2.8). Da notare, che, quand'anche il salario di gennaio 2013 ammontasse a
soli fr. 254.50 a causa dell'asserita malattia dell'assicurato, il TCA non
avrebbe in ogni caso motivo per non considerare tale importo ai fini del
calcolo, a fronte di un lavoro accessorio "su chiamata".
Stante quanto precede, il reddito "da valido" del ricorrente, nel 2015,
ammontava a fr. 79'846.42 (ovvero fr. 60'399.25 + fr.
19'447.17) rispettivamente, quale pura ipotesi di lavoro, a fr. 80'342.39
(ovvero fr. 60'399.25 + fr. fr.19'943.14).
2.6
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è
stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e
nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7
aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente
sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una
differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella
sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008
IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale
del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno
il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente
inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può
giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei
redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la
parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF
141.
V 1 consid. 5.
Giova infine ricordare che, nella DTF 129 V 472 consid.
4.2
, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica
compiuta dall’INSAI, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto
leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la
STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
2.7
Dalle tavole
processuali risulta che l'CO 1 ha determinato in fr. 76'095.- il reddito "da invalido", quantificato tenendo
conto dell'attività di __________ presso la __________ (fr. 4'600.- x13= fr.
59'800.-) e di un'attività accessoria nel mercato equilibrato del lavoro con un
grado occupazionale del 34.12% (13.58 h/sett), per la quale il salario è stato
quantificato in fr. 16'296.- ("per il tramite dei dati forniti
dall'Ufficio federale di statistica il quale, attraverso la propria
pubblicazione "rilevazione svizzera della struttura dei salari 2014",
un uomo adibito ad attività semplici percepisce un salario di CHF 5312 mensili.
Considerate le 13.58 h che lavorava alla __________, e la deduzione sociale
massima del 25% (DTF 126 V 75) il salario da invalido per l'attività accessoria
nel mercato equilibrato del lavoro ammonta per il 2015 a CHF 16'296 (CHF 5312 x
12m x 13.58/40h x 100.4%)".
Per quanto concerne
l'attività di sous-chef (cuoco responsabile) presso il __________ per la __________,
il TCA osserva che utilizzando il salario mensile di fr. 4'600.- desunto dal contratto di lavoro del 28 gennaio 2013 per il periodo dal 18 marzo
al 4 novembre 2013 (doc. 13 e 35), moltiplicato per 13 mensilità (cfr.
contratto di lavoro) si giunge ad un salario annuo lordo di fr. 59'800.-.
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2015 (+0,7
per il 2014 e + 0,3% per il 2015), un reddito annuo di fr. 60'399.25.
Per quanto concerne
l'attività accessoria compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico, il TCA osserva che l'CO 1 ha fatto capo ai
dati salariali statistici anziché a quelli risultanti dalle DPL, senza spiegare
i motivi che l'hanno indotto a procedere in questo modo. Al riguardo,
questa Corte rileva che, come si vedrà meglio in seguito (cfr.
consid. 2.8), dal raffronto dei redditi effettuato applicando i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1 2014 anziché le DPL risulta un
grado di invalidità del 3%. Considerato che nella già citata DTF 129 V
472.
consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione
statistica compiuta dall’INSAI, che il salario medio risultante dalle DPL si
situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo
senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2) - questo TCA ritiene che, in tali circostanze, l'operato
dell'Istituto assicuratore, nel caso di specie, pur non essendo esente da
critiche, possa comunque essere avvallato. Tanto più che neppure è stato
contestato dal patrocinatore dell'assicurato.
Dall'inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami
economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo
il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178,
in particolare il consid. 2.5.7), emerge che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice
di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali
nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR
2002.
UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr.
63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Adattando
all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2015, si ottiene un
salario di fr. 63'929.30 (fr. 63’744.-- : 103,2 x 103,5; cfr.
Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013
del 20 febbraio 2014, consid. 4.2). Questi dati si riferiscono, però, ad
un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2015.
(cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003,
consid. 4.4; vedi. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon
la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale
da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'646.29 (fr. 63'929.30
: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa
(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Ritenuto
un grado occupazionale del 34.12% (media risultante dai mesi aprile-agosto
2013: doc. 155) e applicata la riduzione massima del 25% (pure considerata dall'CO
1.
e correttamente rimasta incontestata dal patrocinatore dell'assicurato al
doc. I, pag. 8, p.to 9; cfr. la tabella allestita il 14 settembre 2016 con le
relative spiegazioni sub doc. AI 145/559-562) il reddito da invalido, per
l'attività accessoria, si attesta, infine, a fr. 17'054.79 (fr. 66'646.29 x 34.12% ridotti del 25% = fr. 17'054.79).
Stante quanto precede, il reddito "da invalido" del
ricorrente, nel 2015, ammontava a fr. 77'454.04 (ovvero
fr. 60'399.25 + fr. 17'054.79).
Da notare, per quanto
riguarda la questione del gap salariale, che, in una sentenza
8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha
stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,
allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella
fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo
d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si
vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte
federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis
mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto
nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25
aprile 2017 consid. 4.3).
Nel caso concreto, il
salario minimo secondo il contratto collettivo di lavoro della Posta per
servizi postali per uomini alla categoria 1 calcolato su 42 ore era pari nel
2015.
a fr. 50'000.- al 100%, ovvero fr. 17'060.- al 34.12%, e pertanto inferiore
a quello che l’insorgente ha realizzato, sempre nel 2015, quale addetto allo
smistamento ovvero fr. 19'447.17 (cfr. consid. 2.5).
In queste condizioni, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da
invalido.
2.8
Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 77'454.04 annui al reddito che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute
infortunistico, e cioè fr. 79'846.42 (rispettivamente, quale pura
ipotesi di lavoro, a fr. 80'342.39) annui (cfr. consid. 2.5.) - è del 2.99%
(rispettivamente del 3.59%) arrotondato al 3% (rispettivamente al 4%) secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
In simili circostanze è
dunque a giusta ragione che l'CO 1 - con la decisione del 20 febbraio 2017 (doc.
225), confermata con la decisione su opposizione impugnata (doc. 243), si è
rifiutata, a fronte di un discapito economico inferiore al 10% (art. 18 cpv. 1
LAINF), di accordare al ricorrente una rendita d’invalidità.
2.9
Diritto a un'indennità
per menomazione all’integrità?
2.9.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità
(art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.9.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter,
Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.9.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari
sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di
analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti,
l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a
frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.9.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.9.5
Nel caso di specie, dopo aver
sentito il parere espresso dal dr. med. __________, al termine della visita
medica circondariale del 3 novembre 2015, secondo la quale "Per quanto
concerne la IMI la situazione è paragonabile a una leggera peri-artrite
omero-scapolare. La abduzione supera i 120°. Non vi sono secondo il mio parere
quindi i presupposti per un indennizzo IMI" (doc. 159 in fine),
l'CO 1, con la decisione del 20 febbraio 2017 (doc. 225), confermata con la
decisione su opposizione impugnata (doc. 243), ha negato all'assicurato il
riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità, in assenza di
una qualsivoglia menomazione importante dell'integrità fisica.
In sede ricorsuale il legale dell'assicurato contesta la chiusura del caso, ritenuta
prematura, anche per la fissazione della menomazione dell'integrità, osservando
che il medico di circondario non ha esperito le dovute verifiche ed
approfondimenti, motivo per il quale il TCA dovrebbe ordinare una perizia
giudiziaria (doc. I).
Le censura deve essere respinta, dal momento che la chiusura del caso non è avvenuta
prematuramente, per i motivi già esposti al considerando 2.2.2.
Il TCA osserva che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In
effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che,
secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità
si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che
l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso
concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o
psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1,
113.
V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43;
cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con
pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale
ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione
enunciata il 3 novembre 2015 dal dr. med. __________, specialista che ha
personalmente visitato l'assicurato e che vanta un’ampia esperienza in materia
di medicina assicurativa e infortunistica, senza che si riveli
necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici e, in particolare, ad una
perizia giudiziaria, come richiesto invece in sede ricorsuale (doc. I).
In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Il TCA rinuncia quindi all'assunzione
di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
Del resto, Il TCA ritiene
che la valutazione dell'IMI effettuata dal medico fiduciario, paragonando il
quadro clinico dell'assicurato a una leggera periartropatia della spalla
destra (cfr. doc. 159), deve essere seguita, nella misura in cui RI 1 - benché
non possa più ingaggiare l'arto superiore destro in lavori da compiere sopra
l'altezza delle spalle - è comunque in grado di alzarlo al di là
dell'orizzontale (la funzione della spalla destra, infatti, in abduzione,
supera i 120°, cfr. doc. 159; cfr., tra le tante, STCA 35.2003.92 del 30 agosto
2004, consid. 2.6.5 e STCA 35.2008.23 dell'8 settembre 2008, consid. 2.6.6).
Tanto più che
neppure il patrocinatore dell’assicurato è stato in grado di evidenziare motivi
atti ad imporre al TCA di scostarsi dall’apprezzamento espresso dal medico di
fiducia dell’assicuratore resistente. D'altra parte la valutazione dello
specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici
neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere del rappresentante
legale dell'assicurato che medico non è. La critica generica mossa dal
patrocinatore dell'insorgente al medico di circondario - che non avrebbe
esperito le dovute verifiche ed approfondimenti, motivo per il quale il TCA
dovrebbe ordinare una perizia giudiziaria - non trova fondamento in alcun
rapporto medico, tantomeno specialistico, ed ha pertanto il valore di una
semplice dichiarazione di parte. Non può quindi essere condivisa dal TCA.
Secondo questo Tribunale, in assenza di una qualsivoglia menomazione importante
dell'integrità fisica, a ragione l’CO 1 si è rifiutata di accordare al
ricorrente un'IMI.
La decisione su
opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti