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Decisione

35.2017.51

Stabilizzazione, RI e IMI; cuoco e posta; art. 28 cpv. 4 OAINF; Lavoro "su chimata" tramite agenzia per posta: no considerato ai fini della media degli ultimi mesi per "reddito da valido"; TA 2104 (ag

11 settembre 2017Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

i petita, in particolare, postulando, in via principale, il rinvio degli

atti all'CO 1 "al fine di attendere la conclusione del caso e di

esperire i dovuti accertamenti per il caso del signor RI 1" ed, in via

subordinata, "eventualmente previ accertamenti peritali che codesto

lodevole Tribunale vorrà disporre, la decisione su opposizione è annullata ed è

riconosciuta un'indennità per menomazione dell'integrità e il diritto alla

rendita di invalidità ad un grado di almeno il 10% a favore del signor RI 1"

(doc. V, pag. 6).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita

di invalidità come pure un'IMI all'assicurato.

2.2

Condizioni di salute

infortunistiche stabilizzate al 1° dicembre 2015?

2.2.1

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 41ss.).

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.2.2

Nel caso di specie, l'CO 1 ha

sospeso le prestazioni di corta durata dell'assicurato dal 1° dicembre 2015,

ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo quadro

clinico era pressoché stabilizzato, sulla base dei risultati della visita

medica __________ di chiusura del 3 novembre 2015, eseguita dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica, che ha ritenuto la situazione in fase

di stabilizzazione e RI 1 abile in misura completa in un'attività confacente

con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (doc. 159).

Il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto ritenuto dall'CO 1. In effetti

dalla documentazione medica agli atti emerge che l'assicurato, dopo essersi

sottoposto il 14 gennaio 2015 ad un'operazione di artroscopia con tenotomia del

capo lungo del bicipite brachiale e stabilizzazione del labbro glenoideo della

spalla destra, è stato visitato il 16 aprile, il 19 maggio ed il 23 giugno 2015

dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, dell'__________ di __________, che ha evidenziato una

mobilizzazione non fluida ed un'articolarità ancora limitata, in particolare

nell'elevazione attiva. In tale periodo l'assicurato si è sottoposto a sedute

di fisioterapia con una frequenza di una-due sedute alla settimana. Il 3

settembre 2015, ovvero a quasi otto mesi dall'intervento chirurgico, lo

specialista ha visitato l'assicurato ed appurato che aveva recuperato la piena

articolarità anche se mancavano i gradi estremi di elevazione rispetto alla

controlaterale. Durante la visita del 3 novembre 2015, l'assicurato ha riferito

al medico di circondario, per quanto riguarda il ginocchio, di avere soltanto

minimi disturbi che tuttavia non necessitavano ulteriori terapie o controlli e

che non lo limitavano nelle normali attività mentre, per quanto riguardava la

spalla, di aver notato un buon recupero della funzionalità, pur persistendo dei

dolori ed, in particolare, un calo della forza. In tale occasione il medico di

circondario ha potuto costatare una muscolatura ben sviluppata e simmetrica,

evidenziando soltanto una minima limitazione funzionale nella retropulsione, e

che la forza ai test manuali era ben conservata. Risultava indicata la

continuazione della ginnastica in palestra come pure delle sedute di

fisioterapia.

Ora, alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione

medica appena riassunta, questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto

assicuratore secondo cui, in data 1°dicembre 2015, lo stato di salute

infortunistico dell'assicurato, a ben quasi 11 mesi dall'operazione di

artroscopia del 14 gennaio 2015, era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1

LAINF e della relativa giurisprudenza.

Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che l'assicurato

continuasse a sottoporsi a visite di controllo rispettivamente a sedute di

fisioterapia, anche dopo tale data.

Tanto più che l'esigibilità posta dal medico di circondario al termine della

visita del 3 novembre 2015 già corrispondeva a quanto si riscontra normalmente

negli assicurati che hanno riportato un danno alla spalla (cfr. consid. 2.3.3 e

2.3

).

Pertanto, data la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche,

l’assicuratore LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle

prestazioni di corta durata e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga

durata.

Stante quanto precede è a ragione che l'Istituto assicuratore ha trattato/sta

trattando l'incapacità lavorativa riconducibile all'operazione di artroscopia del

13.

marzo 2017 quale ricaduta dell'infortunio in questione, così come da

notifica del 20 marzo 2017 (cfr. 233, 234, 236 e 238). Non consente di giungere

ad una diversa conclusione la circostanza che la decisione su opposizione

impugnata, che ha confermato la decisione del 20 febbraio 2017 (doc. 225),

risale al 31 marzo 2017 (doc. 243).

2.3

Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.3.1

Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I 871/02

del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994.

U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nel caso di specie, come

riportato in narrativa, RI 1 si è sottoposto il 14 gennaio 2015 ad

un'operazione di artroscopia con tenotomia del capo lungo del bicipite

brachiale e stabilizzazione del labbro glenoideo della spalla destra ad opera

del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, dell'__________ di __________ (doc. 113 e 159).

Per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto

assicuratore ha fatto capo alla visita medica __________ di chiusura del 3

novembre 2015, eseguita dalla dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica, (doc. 159), giusta il quale:

" (…)

Aspetti medico-assicurativi

Personalmente ritengo che la situazione sia in fase di

stabilizzazione.

Secondo il mio punto di vista l'assicurato potrebbe essere giudicato abile in

misura completa in un'attività confacente con le limitazioni sotto descritte.

Esigibilità del lavoro

Ritengo che l'assicurato possa sollevare fino all'altezza dei

fianchi pesi fino a 10 kg molto spesso. Talvolta anche pesi fino a 25 kg ma mai

superiori ai 25 kg. Può sollevare molto spesso oltre l'altezza del petto pesi

fino a 5 kg e talvolta anche superiori ai 5 kg. Molto spesso può effettuare un

lavoro leggero e di precisione e un lavoro medio. Talvolta lavoro pesante ma

mai lavoro molto pesante.

Molto spesso può effettuare un lavoro che comporta la rotazione

della mano. Talvolta può fare lavori sopra la testa. Nessuna limitazione per

quanto riguarda la rotazione del busto, la posizione seduta inclinata in avanti

così come la posizione in piedi e inclinata in avanti, la posizione

inginocchiata e con ginocchia in flessione. Nessuna limitazione per la

posizione seduta e in piedi.

Nessuna limitazione per quanto riguarda gli spostamenti tranne

gli spostamenti su scale a pioli che l'assicurato può eseguire soltanto spesso.

(…)"

Tenuto conto delle

indicazioni fornite dal proprio specialista di fiducia nell'apprezzamento

medico del 3 novembre 2015 (doc. 159; confermate il 5 gennaio 2016, doc. 179,

ed il 4 ottobre 2016, doc. 206), con decisione del 20 febbraio 2017 l’Istituto

assicuratore - dopo aver osservato che si poteva esigere dall'assicurato Io

svolgimento di un lavoro leggero, talvolta mediamente pesante, al 100% mentre

per l'attività di cuoco egli era abile al lavoro al 100% - ha negato a RI 1 una

rendita (a fronte di un grado di invalidità pressoché nullo, ritenuto un

reddito "da valido" di fr. 76'045.00 (__________: fr. 59'800.00, __________:

fr.16'245.00) e quello "da invalido" pari a fr. 76'095.00 (cuoco fr.

59'800.00 e attività accessoria: fr. 16'296.-; (doc. 225). Con decisione su

opposizione del 31 marzo 2017 l'CO 1 ha ribadito che il rifiuto di accordare

all'assicurato una rendita di invalidità meritava conferma, visto che RI 1 non

subiva alcun discapito economico in seguito ai postumi infortunistici (doc.

243).

2.3.4

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.

35.

consid. 4b).

2.3.5

Nella concreta evenienza,

questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in

particolare, i doc. 3, 11, 15, 27, 30, 33, 36, 60, 65, 66, 70, 97, 105, 113,

120, 130, 133, 138, 141, 146, 160, 169, 183, 186, 192, 198, 202 e 205), ritiene

che il parere espresso dal dr. med. Ernesto Frick, medico fiduciario che vanta

un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, -

dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr.

consid. 2.3.4) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora

chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti

istruttori.

Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico

fiduciario (che non è contestata, bensì confermata, dal patrocinatore

dell'assicurato: "Nel ricorso non si contestano i limiti funzionali per

una rendita espressi dal dr. __________ nella sua visita di chiusura del

03.11

"; cfr. replica del 22 giugno 2017: doc. V, pag. 2, punto 4 ab

initio)" risulta plausibile anche alla luce dei precedenti

giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che

accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori.

Ad esempio, in una pronunzia

inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad

esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante

capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un

assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici

interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare

pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di

2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento

del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente

servire come aiuto per il braccio adominante.

In

una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal

TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto

come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso

dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente

inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza

Il

TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano).

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in

giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere

dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di

sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione

interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante

un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano

sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del

medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con

instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo

praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità

lavorativa dal profilo ortopedico.

In

una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato

che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra

sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,

per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era

attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo

immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.

In

una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la

decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione

dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato

ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di

precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza

di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015

del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla

sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente

completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di

ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa

leggera.

In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione "tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva

dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo

alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di

sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente -

mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio - è scivolato sul

ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e dolori di

contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura della cuffia

dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei rotatori

della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico subito alle spalle.

In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione "autista" con qualifica di "impiegato-operaio",

che - mentre stava caricando il camion - era caduto dalla rampa di carico,

riportando una frattura del capitello radiale sinistro tipo Mason II e una

frattura composta dello spigolo esterno del processo coronoideo dell'ulna) era

in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività

lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico subito al gomito sinistro (adominante).

In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione "muratore" che, a causa di un infortunio professionale

con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione trans-P2 del

IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e, quindi, un

lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della

manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede un'ottima

presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente un'ottima

agilità di ambedue le mani contemporaneamente.

In una sentenza

35.2016.103

del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che,

nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione

"parrucchiere" che, a causa di tre infortuni non professionali, aveva

riportato delle limitazioni al gomito sinistro dominante), era in grado di

svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa

compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico

(e più precisamente: prevalentemente impedito nei movimenti ripetitivi di

flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito sinistro specie se contro

resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile l'esecuzione ripetitiva

di non più di 3-4 movimenti al minuto).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere l'attività originaria principale di sous-chef

(cuoco responsabile) presso il __________ per la __________, a tempo pieno e

con un rendimento completo, sia un'attività lavorativa accessoria, a tempo

parziale e con un rendimento completo, compatibile con le limitazioni derivanti

dal danno alla salute infortunistico. Egli non è invece più in grado di

svolgere l'attività secondaria, a tempo parziale, di addetto allo smistamento

della __________ per la __________.

Questo Tribunale è

dell’opinione che le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico

(e più precisamente quelle indicate nell'apprezzamento medico del 3 novembre

2015.

del dr. med. __________; doc. 159) non impedirebbero all'assicurato, su di

un mercato equilibrato del lavoro, di svolgere l'attività originaria principale

di sous-chef (cuoco responsabile) presso il __________ per la __________, a

tempo pieno e con un rendimento completo (come fa già), come pure un'attività

lavorativa accessoria, a tempo parziale e con un rendimento completo,

compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

Il patrocinatore del ricorrente ritiene che sarebbe necessario verificare se ci

sono datori di lavoro disposti ad assumere un uomo di 53 anni, con delle

limitazioni fisiche in lavori per lui esigibili e che non si sovrappongono

all'orario di lavoro della sua attività principale, dal momento che ciò gli appare

poco credibile.

Il TCA osserva che non è necessario procedere alla verifica richiesta poiché

l'implicita censura ricorsuale, giusta la quale il ricorrente - 53enne - non

sarebbe collocabile va respinta. A questo proposito, giova difatti ricordare

che giusta l'art. 28 cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se a

causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Il TCA ritiene inoltre - senza far riferimento alla

difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza

della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la

disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V

276.

consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che l'orario

di lavoro dell'attività principale dell'assicurato non gli impedirebbe, su di

un mercato equilibrato del lavoro, di svolgere un'attività lavorativa

accessoria, a tempo parziale e con un rendimento completo, compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

2.4

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto

dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.

3.

, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR

2002.

IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.

3.

, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid.

4.

, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti i dati del 2015 (data di stabilizzazione dello stato di salute

infortunistico dell'assi-curato: 1°dicembre 2015; cfr. consid. 2.2.2).

2.5

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2015, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 76'045.- (__________: fr.

59'800.-, __________: fr.16'245.00), quantificato tenendo conto dell'attività

di cuoco presso la __________ (fr. 4'600.- x13= fr. 59'800.-) e quella di

addetto alla __________ per la __________ con grado occupazionale del 34.12%

(media dalla data di assunzione 01.04.2013 al 31.08.2013; fr.

23.

-x172.5hx12mx34.12% = fr. 16'244.53).

Per quanto concerne

l'attività di sous-chef (cuoco responsabile) presso il __________ per la __________,

il TCA osserva che utilizzando il salario mensile di fr. 4'600.- desunto dal contratto di lavoro del 28 gennaio 2013 per il periodo dal 18 marzo

al 4 novembre 2013 (doc. 13 e 35), moltiplicato per 13 mensilità (cfr.

contratto di lavoro) si giunge ad un salario annuo lordo di fr. 59'800.-.

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2015 (+0,7

per il 2014 e + 0,3% per il 2015), un reddito annuo di fr. 60'399.25.

Per quanto concerne

l'attività di addetto allo smistamento per la __________, l'assicurato ha

percepito mediamente dalla data di assunzione (1° aprile 2013) al 31 agosto

2013.

un salario mensile lordo di fr. 1'604.52 (ovvero fr. 1'608.90 in aprile,

fr. 1'411.35 in maggio, fr. 1'558.50 in giugno; fr. 1'512.75 in luglio e fr.

1'931.10 in agosto; sono esclusi gli assegni per i figli, conformemente a

quanto stabilito in STF I 600/01 del 26 giugno 2003 al consid. 3.2.2: doc. 155),

moltiplicandolo per 12 mensilità si giunge ad un salario annuo

lordo di fr. 19'254.24. Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali,

si ottiene, per il 2015 (+0,7 per il 2014 e + 0,3% per il 2015), un reddito

annuo di fr. 19'447.17.

Da notare

che, a ragione, l'CO 1 non ha considerato anche i salari percepiti

dall'assicurato dal 1° dicembre 2012 al 31 marzo 2013, dal momento che lavorava

quale addetto di logistica a tempo indeterminato "su chiamata" al

centro __________ di __________ della __________, ma per il tramite

dell'agenzia interinale __________ (cfr. doc. H). Val qui la pena di

puntualizzare che, quand'anche si volessero prendere in considerazione - per mera

ipotesi di lavoro - pure gli stipendi percepiti dall'assicurato tra il 1° dicembre

2012.

ed il 31 marzo 2013 risultanti dalla tabella di cui al doc. I annesso al

gravame (ovvero: fr. 2'568.05 in dicembre 2012, fr. 254.50 in gennaio

2013, fr. 1'247.80 in febbraio e fr. 2'716.05 in marzo), l'assicurato avrebbe

percepito mediamente dal 1° dicembre 2012 al 31 agosto 2013 un salario mensile

lordo di fr. 1'645.44 (fr. 2'568.05 in dicembre 2012, fr. 254.50 in gennaio

2013, fr. 1'247.80 in febbraio, fr. 2'716.05 in marzo, fr. 1'608.90 in aprile,

fr. 1'411.35 in maggio, fr. 1'558.50 in giugno; fr. 1'512.75 in luglio e fr.

1'931.10 in agosto), moltiplicandolo per 12 mensilità si giungerebbe

ad un salario annuo lordo di fr. 19'745.28. Dopo adeguamento all'indice

dei salari nominali, si otterrebbe, per il 2015 (+0,7 per il 2014 e + 0,3% per

il 2015), un reddito annuo di fr.19'943.14 che, non consentirebbe

comunque di ottenere un grado d'invalidità pensionabile (cfr. consid. 2.8). Da notare, che, quand'anche il salario di gennaio 2013 ammontasse a

soli fr. 254.50 a causa dell'asserita malattia dell'assicurato, il TCA non

avrebbe in ogni caso motivo per non considerare tale importo ai fini del

calcolo, a fronte di un lavoro accessorio "su chiamata".

Stante quanto precede, il reddito "da valido" del ricorrente, nel 2015,

ammontava a fr. 79'846.42 (ovvero fr. 60'399.25 + fr.

19'447.17) rispettivamente, quale pura ipotesi di lavoro, a fr. 80'342.39

(ovvero fr. 60'399.25 + fr. fr.19'943.14).

2.6

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è

stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e

nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente

sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una

differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella

sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008

IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale

del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno

il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può

giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei

redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la

parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF

141.

V 1 consid. 5.

Giova infine ricordare che, nella DTF 129 V 472 consid.

4.2

, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica

compiuta dall’INSAI, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto

leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la

STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

2.7

Dalle tavole

processuali risulta che l'CO 1 ha determinato in fr. 76'095.- il reddito "da invalido", quantificato tenendo

conto dell'attività di __________ presso la __________ (fr. 4'600.- x13= fr.

59'800.-) e di un'attività accessoria nel mercato equilibrato del lavoro con un

grado occupazionale del 34.12% (13.58 h/sett), per la quale il salario è stato

quantificato in fr. 16'296.- ("per il tramite dei dati forniti

dall'Ufficio federale di statistica il quale, attraverso la propria

pubblicazione "rilevazione svizzera della struttura dei salari 2014",

un uomo adibito ad attività semplici percepisce un salario di CHF 5312 mensili.

Considerate le 13.58 h che lavorava alla __________, e la deduzione sociale

massima del 25% (DTF 126 V 75) il salario da invalido per l'attività accessoria

nel mercato equilibrato del lavoro ammonta per il 2015 a CHF 16'296 (CHF 5312 x

12m x 13.58/40h x 100.4%)".

Per quanto concerne

l'attività di sous-chef (cuoco responsabile) presso il __________ per la __________,

il TCA osserva che utilizzando il salario mensile di fr. 4'600.- desunto dal contratto di lavoro del 28 gennaio 2013 per il periodo dal 18 marzo

al 4 novembre 2013 (doc. 13 e 35), moltiplicato per 13 mensilità (cfr.

contratto di lavoro) si giunge ad un salario annuo lordo di fr. 59'800.-.

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2015 (+0,7

per il 2014 e + 0,3% per il 2015), un reddito annuo di fr. 60'399.25.

Per quanto concerne

l'attività accessoria compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico, il TCA osserva che l'CO 1 ha fatto capo ai

dati salariali statistici anziché a quelli risultanti dalle DPL, senza spiegare

i motivi che l'hanno indotto a procedere in questo modo. Al riguardo,

questa Corte rileva che, come si vedrà meglio in seguito (cfr.

consid. 2.8), dal raffronto dei redditi effettuato applicando i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1 2014 anziché le DPL risulta un

grado di invalidità del 3%. Considerato che nella già citata DTF 129 V

472.

consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione

statistica compiuta dall’INSAI, che il salario medio risultante dalle DPL si

situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo

senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2) - questo TCA ritiene che, in tali circostanze, l'operato

dell'Istituto assicuratore, nel caso di specie, pur non essendo esente da

critiche, possa comunque essere avvallato. Tanto più che neppure è stato

contestato dal patrocinatore dell'assicurato.

Dall'inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami

economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo

il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178,

in particolare il consid. 2.5.7), emerge che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice

di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali

nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR

2002.

UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr.

63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Adattando

all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2015, si ottiene un

salario di fr. 63'929.30 (fr. 63’744.-- : 103,2 x 103,5; cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013

del 20 febbraio 2014, consid. 4.2). Questi dati si riferiscono, però, ad

un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2015.

(cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003,

consid. 4.4; vedi. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon

la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale

da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'646.29 (fr. 63'929.30

: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Ritenuto

un grado occupazionale del 34.12% (media risultante dai mesi aprile-agosto

2013: doc. 155) e applicata la riduzione massima del 25% (pure considerata dall'CO

1.

e correttamente rimasta incontestata dal patrocinatore dell'assicurato al

doc. I, pag. 8, p.to 9; cfr. la tabella allestita il 14 settembre 2016 con le

relative spiegazioni sub doc. AI 145/559-562) il reddito da invalido, per

l'attività accessoria, si attesta, infine, a fr. 17'054.79 (fr. 66'646.29 x 34.12% ridotti del 25% = fr. 17'054.79).

Stante quanto precede, il reddito "da invalido" del

ricorrente, nel 2015, ammontava a fr. 77'454.04 (ovvero

fr. 60'399.25 + fr. 17'054.79).

Da notare, per quanto

riguarda la questione del gap salariale, che, in una sentenza

8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha

stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,

allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella

fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo

d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si

vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte

federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis

mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto

nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25

aprile 2017 consid. 4.3).

Nel caso concreto, il

salario minimo secondo il contratto collettivo di lavoro della Posta per

servizi postali per uomini alla categoria 1 calcolato su 42 ore era pari nel

2015.

a fr. 50'000.- al 100%, ovvero fr. 17'060.- al 34.12%, e pertanto inferiore

a quello che l’insorgente ha realizzato, sempre nel 2015, quale addetto allo

smistamento ovvero fr. 19'447.17 (cfr. consid. 2.5).

In queste condizioni, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da

invalido.

2.8

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 77'454.04 annui al reddito che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute

infortunistico, e cioè fr. 79'846.42 (rispettivamente, quale pura

ipotesi di lavoro, a fr. 80'342.39) annui (cfr. consid. 2.5.) - è del 2.99%

(rispettivamente del 3.59%) arrotondato al 3% (rispettivamente al 4%) secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

In simili circostanze è

dunque a giusta ragione che l'CO 1 - con la decisione del 20 febbraio 2017 (doc.

225), confermata con la decisione su opposizione impugnata (doc. 243), si è

rifiutata, a fronte di un discapito economico inferiore al 10% (art. 18 cpv. 1

LAINF), di accordare al ricorrente una rendita d’invalidità.

2.9

Diritto a un'indennità

per menomazione all’integrità?

2.9.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità

(art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.9.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter,

Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.9.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari

sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di

analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti,

l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a

frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.9.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.9.5

Nel caso di specie, dopo aver

sentito il parere espresso dal dr. med. __________, al termine della visita

medica circondariale del 3 novembre 2015, secondo la quale "Per quanto

concerne la IMI la situazione è paragonabile a una leggera peri-artrite

omero-scapolare. La abduzione supera i 120°. Non vi sono secondo il mio parere

quindi i presupposti per un indennizzo IMI" (doc. 159 in fine),

l'CO 1, con la decisione del 20 febbraio 2017 (doc. 225), confermata con la

decisione su opposizione impugnata (doc. 243), ha negato all'assicurato il

riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità, in assenza di

una qualsivoglia menomazione importante dell'integrità fisica.

In sede ricorsuale il legale dell'assicurato contesta la chiusura del caso, ritenuta

prematura, anche per la fissazione della menomazione dell'integrità, osservando

che il medico di circondario non ha esperito le dovute verifiche ed

approfondimenti, motivo per il quale il TCA dovrebbe ordinare una perizia

giudiziaria (doc. I).

Le censura deve essere respinta, dal momento che la chiusura del caso non è avvenuta

prematuramente, per i motivi già esposti al considerando 2.2.2.

Il TCA osserva che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In

effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che,

secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità

si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che

l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso

concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o

psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1,

113.

V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43;

cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con

pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale

ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione

enunciata il 3 novembre 2015 dal dr. med. __________, specialista che ha

personalmente visitato l'assicurato e che vanta un’ampia esperienza in materia

di medicina assicurativa e infortunistica, senza che si riveli

necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici e, in particolare, ad una

perizia giudiziaria, come richiesto invece in sede ricorsuale (doc. I).

In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione

di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

Del resto, Il TCA ritiene

che la valutazione dell'IMI effettuata dal medico fiduciario, paragonando il

quadro clinico dell'assicurato a una leggera periartropatia della spalla

destra (cfr. doc. 159), deve essere seguita, nella misura in cui RI 1 - benché

non possa più ingaggiare l'arto superiore destro in lavori da compiere sopra

l'altezza delle spalle - è comunque in grado di alzarlo al di là

dell'orizzontale (la funzione della spalla destra, infatti, in abduzione,

supera i 120°, cfr. doc. 159; cfr., tra le tante, STCA 35.2003.92 del 30 agosto

2004, consid. 2.6.5 e STCA 35.2008.23 dell'8 settembre 2008, consid. 2.6.6).

Tanto più che

neppure il patrocinatore dell’assicurato è stato in grado di evidenziare motivi

atti ad imporre al TCA di scostarsi dall’apprezzamento espresso dal medico di

fiducia dell’assicuratore resistente. D'altra parte la valutazione dello

specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici

neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere del rappresentante

legale dell'assicurato che medico non è. La critica generica mossa dal

patrocinatore dell'insorgente al medico di circondario - che non avrebbe

esperito le dovute verifiche ed approfondimenti, motivo per il quale il TCA

dovrebbe ordinare una perizia giudiziaria - non trova fondamento in alcun

rapporto medico, tantomeno specialistico, ed ha pertanto il valore di una

semplice dichiarazione di parte. Non può quindi essere condivisa dal TCA.

Secondo questo Tribunale, in assenza di una qualsivoglia menomazione importante

dell'integrità fisica, a ragione l’CO 1 si è rifiutata di accordare al

ricorrente un'IMI.

La decisione su

opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti