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Decisione

35.2017.53

No "ricaduta/riapertura del caso ai sensi dell'art. 11 OAINF per stessi atti concludenti dell'Istituto resistente". No revisione (art. 53 cpv. 1 LPGA). No riconsiderazione (art. 53 cpv. 2 LPGA).

5 ottobre 2017Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono

essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza

contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento

giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono

servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti

già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano

potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b

pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento

dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una

nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece

elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia

impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una

sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione

della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni

diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il

semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al

contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove

riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag.

358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1

pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

2.6. Nella decisione del 4 maggio

2016 l'CO 1 ha negato all'assicurata l'attribuzione di una rendita d’invalidità,

riconoscendole un’indennità per menomazione dell’integrità del 10%, a fronte di

uno stato di salute stabilizzato al 1° dicembre 2015, data di sospensione delle

indennità giornaliere (doc. 388).

Il 6 settembre 2016

l'assicurata è stata esaminata a __________ dal Prof. dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato

locomotore, che aveva consigliato di procedere ad un'artrolisi (doc. 295).

Contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinatore dell'assi-curata, tale circostanza

non costituisce un fatto nuovo atto a modificare la decisione del 4 maggio 2016

dell'CO 1. Infatti, in quell'occasione l'Istituto assicuratore ha ritenuto lo

stato di salute stabilizzato al 1° dicembre 2015 (data di sospensione delle

indennità giornaliere: doc. 388). Ora, su questo aspetto, il prospettato

intervento di artrolisi come pure la valutazione operata dallo specialista

bernese nella precitata occasione, non apportano nessun nuovo elemento. D'altra

parte non può essere nemmeno ignorato che, già il 3 gennaio 2017 (ovvero a

distanza di qualche mese), il medesimo specialista, vista l'evoluzione (così

come postulato il 13 ottobre 2016 dal dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica sulla base della RM eseguita il 20 settembre 2016: doc.

304 e 306) e non sussistendo alcun danno patologico (così come accertato pure

il 13 ottobre 2016 dal dr. med. __________ sulla base della RM eseguita il 20

settembre 2016: doc. 304 e 306), ha ritenuto non più indicato l'intervento

chirurgico in questione ed aveva pure consigliato all'assicurata di accettare i

disturbi di cui soffriva (doc. 309).

Di conseguenza, la circostanza che il 6 settembre 2016 lo specialista bernese

abbia consigliato di procedere ad un'artrolisi (doc. 295) - per poi non

ritenerla più indicata, giova qui ribadirlo, già a far tempo dal 3 gennaio 2017

a fronte di una "Chronifiziertes und dekompensiertes Schultersyndrom

rechts nach 2-maliger arthroscopischer Rotatorenmanschetten-Reinsertion"

(doc. 309) - non è atta a mettere in discussione ai sensi dell'art. 53 cpv. 1

LPGA la decisione del 4 maggio 2016 (doc. 259) che non è stata contestata dal

patrocinatore dell'assicurata davanti ai Tribunali.

Contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinatore dell'assi-curata, neppure le

circostanze che la sua cliente non è stata posta sotto alcun provvedimento

d'integrazione AI rispettiva-mente che l'UAI non si sarebbe ancora espressa

circa la reintegrazione professionale né tanto meno su un'eventuale inabilità

lavorativa permanente della sua assistita, costituiscono dei fatti nuovi atti a

modificare la decisione del 4 maggio 2016 dell'CO 1. In

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore contro gli infortuni è infatti

tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e

con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI) quando dalla

continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli

miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione

per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti) e,

nel caso di specie, al 1° dicembre 2015 (allorquando l'CO 1 ha ritenuto che lo

stato di salute dell'assicurata fosse stabilizzato, non potendosi più attendere

dei notevoli miglioramenti da ulteriori cure) non erano in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo

per cui nulla ostava alla chiusura del caso ex art. 19 cpv. 1 LAINF.

2.7. Per l'art. 53 cpv. 2 LPGA,

Considerandi

l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e

se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'amministrazione

può quindi riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_113/2012

del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C

349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del

28.

novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.

37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e

80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

Al riguardo giova

evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere

obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione

(cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF

9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I

206/06 del 13 marzo 2007; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.1., pubblicata

in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).

Inoltre va osservato che

l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF

133.

V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia da parte

dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è

impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo, in

quanto una domanda di riconsiderazione può essere in ogni caso ripresentata in

ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8; STCA 30.2017.10 del 22 giugno

2017, consid. 2.2 e rinvii ivi citati).

Nemmeno è possibile

entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in

materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un

controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011

del 12 settembre 2011; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015, consid. 2.4 e

rinvii ivi citati; STCA 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015, consid. 2.5 e rinvii

ivi citati; STCA 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017, consid. 2.5.2 e rinvii

ivi citati; STCA 30.2017.10 del 22 giugno 2017, consid. 2.2 e rinvii ivi

citati).

2.8

Nel presente caso

l'amministrazione, dopo aver riportato i contenuti dell'art. art. 53 cpv. 2

LPGA, ha esplicitamente affermato che "non intende entrare nel merito

di un'eventuale domanda di riconsiderazione" (cfr. decisione su opposizione

pag. 3; Doc. 330).

Ora, contrariamente a

quanto ritenuto dal patrocinatore dell'assicurata, il fatto che l'CO 1 - a

fronte di una chiara indicazione medica posta il 6 settembre 2016 dal Prof. dr.

med. __________ (doc. 295) e confermata il 14 settembre 2016 dal dr. med. __________

(doc. 296) - abbia autorizzato il 19 settembre 2016 un intervento di artrolisi

(doc. 298), informando telefonicamente il legale dell'assicurata che, a

decorrere dalla data dell'operazione, l'indennità giornaliera ex art. 23 cpv. 8

OAINF (sospesa dal 1° dicembre 2015 "per situazione stabilizzata e

definizione rendita") sarebbe stata ripristinata (doc. 299) e che

abbia concesso - preso atto che il 3 gennaio 2017 lo specialista bernese non

aveva più ritenuto indicato, vista l'evoluzione e non sussistendo alcun danno

patologico, l'intervento chirurgico in questione ed aveva consigliato

all'assicurata di accettare i disturbi (doc. 309) come pure dell'apprezzamento

medico del 30 gennaio 2017 del dr. med. __________ (doc. 314) - il 30 gennaio

2017.

il benestare per le terapie dal dr. med. __________ presso il Centro __________

di __________ (doc. 315), non costituisce di tutta evidenza una "riconsiderazione

implicita" della decisione del 4 maggio 2016 ex art. 53 cpv. 2 LPGA

(cfr. gravame del 22 maggio 2017, doc. I, a pag. 4).

Pertanto, tenuto conto

della giurisprudenza appena riportata al considerando 2.7, anche da questo

profilo la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

2.9

In

questa sede il patrocinatore della ricorrente ha postulato - oltre all'edizione

dell'incarto dall'CO 1 (che, come riportato in narrativa, è stato versato agli

atti il 28 giugno 2017 con

la risposta di causa, in merito alla quale è stata data facoltà al

patrocinatore dell'insorgente di presentare eventuali osservazioni; cfr. doc. VI)

- l'assunzione dei seguenti mezzi di prova: "interrogatorio,

documenti, edizione documenti, testimoni, perizia; si richiama dall'Ufficio AI,

Bellinzona, l'edizione dell'incartamento completo relativo alla Signora RI 1

(inc. no. __________)".

In

tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, a quelle genericamente

richieste dal legale dell'assicurata: "interrogatorio, documenti,

edizione documenti, testimoni, perizia"). Il TCA può segnatamente esimersi

dal dare seguito al richiamo dell'incarto AI riguardante l'assicurata come pure

all'interrogatorio di parte, in quanto superflui ai fini dell'esito della

vertenza (cfr. STF I/472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti