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Decisione

35.2017.54

Entità della rendita d'invalidità e dell'IMI

19 ottobre 2017Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid.

4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.2.3

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all’assicurato una rendita

d’invalidità dell’17% a decorrere dal 1° settembre 2016, facendo essenzialmente

capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione

espressa dal medico __________ a margine della visita di chiusura del 18 luglio

2016.

(cfr. doc. 323, p. 4).

In quell’occasione, dopo

aver definito stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche (“Nessuno

degli specialisti che hanno avuto in cura l’assicurato riferiscono di doverlo

ancora vedere, pertanto gli esiti possono considerarsi stabilizzati. Non si

evidenziano, a detta degli specialisti e anche del sottoscritto, particolari

indicazioni di tipo chirurgico. Utile uno, massimo due cicli di fisioterapia

all’anno per circa 2-3 anni per mantenere lo stato raggiunto.”), il dott. ____________________,

spec. FMH in chirurgia, ha così descritto l’esigibilità lavorativa

dell’assicurato:

" (…) Nessuna

limitazione per sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino

all’altezza dei fianchi.

Spesso può portare e sollevare pesi leggeri 5-10 kg fino

all’altezza dei fianchi.

Di rado può sollevare pesi medi da 10 a 25 kg fino all’altezza dei

fianchi.

Mai può sollevare pesi pesanti 25-45 kg fino all’altezza dei

fianchi , molto pesanti superiori a 45 kg fino all’altezza dei fianchi.

Talvolta può sollevare oltre l’altezza del petto fino 5 kg.

Mai può sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori a 5 kg.

Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri o di

precisione. Molto spesso può effettuare lavoro medio come avvitare e forare,

mai può effettuare lavoro pesante e manuale rozzo e mai molto pesante. La

rotazione della mano non ha alcuna limitazione.

Spesso può effettuare lavori sopra la testa, nessuna limitazione

per la rotazione del tronco, per la posizione seduta e inclinata in avanti, la

posizione in piedi e inclinata in avanti, la posizione inginocchiata e la

flessione delle ginocchia.

Nessuna limitazione nella posizione seduta, in piedi e di libera

scelta, può effettuare il cammino da 50 m in su anche per lunghi tratti su

terreno accidentato e può salire e scendere le scale e talvolta può anche

salire su scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile, lo stare in

equilibrio presenta nessuna limitazione.” (doc. 283, p. 9 s.)

Agli atti figurano pure le

certificazioni della dott.ssa __________, specialista in medicina legale e

delle assicurazioni a __________, e del Prof. dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedia e traumatologia, sanitari consultati privatamente dal

ricorrente.

Per quanto qui

d’interesse, con rapporto del 21 febbraio 2017, la dott.ssa __________ ha

indicato che i postumi residuali delle fratture del bacino “… determinano

compromissione della specifica attività lavorativa svolta dal Sig. RI 1 di

muratore, compromettendo la possibilità di prolungata deambulazione e stazione

eretta e la possibilità di movimentazione di carichi, per la precoce comparsa

di sintomatologia dolorosa.” (doc. 325).

Da parte sua, con referto

del 24 maggio 2017, il dott. __________ ha sostenuto che l’assicurato “…

sarebbe abile in maniera completa unicamente per attività leggere che non

comportino uno sforzo continuo del polso sinistro. In particolar modo, a causa

della problematica del polso sinistro, non credo che il paziente possa eseguire

lavori quale incassatore/imballatore, né raffilatore o il controllore

dell’imbottigliamento. Inoltre va tenuto conto del fatto che rimanere seduto o

in piedi a lungo nella stessa posizione, gli risulta difficile. Dev’essere

dunque possibile cambiare posizione frequentemente e alternare la posizione

seduta e in piedi. Sempre a causa dei dolori al polso lavori di precisione con

maneggio di attrezzi di precisione gli risultano pure difficili e

necessiterebbe di frequenti pause.” (allegato al doc. V).

In corso di causa,

l’amministrazione ha invitato il dott. __________ a prendere posizione sulla

documentazione acquisita nel frattempo.

Trattandosi delle

limitazioni derivanti dai pretesi postumi residuali a livello del bacino, il

medico di __________ ha rilevato che il “… complesso fratturativo ha avuto una

evoluzione molto buona, infatti alla visita presso il dott. med. __________ e

il dott. med. __________ del 24.01.2013 si legge che “per quanto riguarda la

deambulazione non vi sono problemi”. Nel rapporto dell’ispettore __________ su

anamnesi professionale peraltro firmato dall’assicurato, si legge che avvertiva

soltanto del dolore che “mi costringeva a cambiare la posizione”. Il paziente

non zoppica più. Tutto sommato la situazione non presentava particolari

problemi. Da quel momento non sono più disponibili referti medici che attestino

una sequela della frattura del bacino tanto meno attestazioni di terapie o di

necessità particolari derivate da questa frattura, la quale appare peraltro

guarita decisamente senza particolari reliquati. Il trattamento delle fratture

del bacino, infatti, e per le fratture come quelle in questione, è decisamente

conservativo, il consolidamento quando la frattura non è instabile è cosa ben

conosciuta in ortopedia. (…). Il complesso fratturativo a livello del bacino,

quindi, in questo caso, senza alcuna scomposizione e senza alcuna instabilità,

guarisce sempre senza particolari problemi.”.

In merito alle limitazioni

all’esigibilità lavorativa evidenziate dal curante specialista, il dott. __________

ha precisato che “… l’articolarità del gomito è pressoché completa e la

dolenzia citata dal dott. med. __________ è effettivamente presente solo ai

massimi gradi, così come la prono/supinazione e non inficia assolutamente l’uso

dell’articolazione. Stessa cosa vale per quanto riguarda il polso e la mano,

dove è evidente che essa può essere usata anche e soprattutto per lavori fini,

in quanto non è compromessa la rotazione del polso e quindi attività come per

esempio la possibilità di avvitare, forare e soprattutto l’esecuzione di lavoro

più fini come il montaggio di piccoli elementi o l’uso della tastiera non

presenta alcuna difficoltà. Sempre per l’esigibilità lavorativa, appare evidente

che non ci sono sintomi, segni o evidenze di patologie degli arti inferiori del

cingolo pelvico che possano controindicare l’uso degli arti inferiori nel senso

più reale del termine. Pertanto la posizione seduta e in piedi non presentano

alcuna controindicazione. L’esigibilità lavorativa rispettosa delle lesioni

dell’assicurato è stata peraltro recepita dal medico di __________, dove viene

espressa una limitazione molto ben dettagliata per quanto riguarda già pesi

leggeri tra 5 e 10 kg sollevati fino all’altezza dei fianchi che possono essere

portati spesso, quindi con una limitazione rispetto alla flesso-estensione del

gomito, considerando tutto ciò che concerne l’articolarità dell’arto superiore

sia per quanto riguarda l’articolarità, sia per quanto riguarda i movimenti di

forza.” (doc. VII 1).

2.2.4

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI

1991.

U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.

1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte

europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che

gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti

dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.2.5

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben

considerato, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, a margine della

visita di chiusura del 18 luglio 2016 (cfr. doc. 283), senza che si

riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori, ragione per la quale, tenuto

conto del solo danno infortunistico, il ricorrente va ritenuto totalmente abile

in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della

manipolazione di attrezzi, da svolgere in posizione eretta, seduta o alternata.

La valutazione

dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche

alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,

riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti

superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile

in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza

dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come

nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco.".

Nella STFA U 200/02 del 20

maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un

infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito

l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura

pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In un giudizio I 27/06 e U

18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della

gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di

dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla

e del braccio destro dominante.

In una sentenza 35.2013.74

dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,

questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività

lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito

l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

Infine, in una sentenza

35.2017.10

del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al

lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato

dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di

Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un

amputato del braccio destro.

Questo Tribunale non

ignora il tenore delle obiezioni sollevate dagli specialisti privatamente

consultati dall’assicurato (cfr. supra, consid. 2.2.3.), tuttavia le

medesime non appaiono suscettibili di generare dei dubbi - nemmeno lievi -

circa la fondatezza dell’apprezzamento enunciato dal medico di __________.

Per quanto attiene alla

certificazione della dott.ssa __________, occorre osservare che ella non si è

affatto pronunciata in merito alla capacità lavorativa dell’insorgente in attività

sostitutive adeguate. D’altronde, che RI 1 non sia più in grado di riprendere

l’esercizio della sua abituale professione di muratore a causa delle sequele

dell’infortunio dell’11 ottobre 2012, è una circostanza che è pure stata

ammessa dall’istituto assicuratore resistente.

In merito al rapporto del

dott. __________, questo Tribunale constata che, anche a suo avviso, il

ricorrente sarebbe “abile in maniera completa” in attività leggere che non

sollecitino costantemente il polso sinistro e gli consentano di alternare la

posizione seduta a quella eretta (cfr. allegato al doc. V).

La circostanza che tra la

sua valutazione dell’esigibilità lavorativa e quella espressa dal medico

fiduciario, vi siano alcune differenze riguardanti la natura e l’importanza dei

limiti funzionali (ad esempio circa la possibilità di mantenere la posizione

eretta/seduta per lungo tempo), è finalmente irrilevante.

Da un lato, come detto, anche

il dott. __________ ha ammesso che il ricorrente sarebbe ancora in grado di

svolgere un’attività lavorativa adeguata a tempo pieno. Dall’altro, va

ricordato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170

p. 899).

In esito alle

considerazioni che precedono, occorre dunque ritenere accertato, perlomeno con

il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che

l’insorgente, sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute

infortunistico.

2.2.6

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2016, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio

assicurato, un importo annuo di fr. 64'750.40 (cfr. doc. 294).

Questo dato – desunto da

informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro e, peraltro, non

contestato dal ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.2.7

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante

un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella

DTF 141 V 1 consid. 5.

2.2.8

Nella presente

fattispecie, l’istituto assicuratore ha determinato il reddito ancora esigibile

dall’assicurato, mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che

nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare

tenuto conto del danno alla salute, e meglio il raffilatore presso la __________,

l’addetto all’imbottigliamento presso la __________, l’aiuto produzione presso

la __________, il collaboratore di lavanderia presso i __________ e il cassiere

presso la __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media nel 2016

un reddito annuo pari a fr. 53'597.80 (doc. 284, p. 1).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 284 si evince che sono 98 i posti di lavoro che entrano in considerazione,

che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 36’400 e a fr.

67'600, e infine che quello medio è di fr. 50'028.

Il TCA constata che il

valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 53'597.80) è superiore

del 6.66% alla media dei salari medi (fr. 50'028). In base alla

giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività

del reddito da invalido stabilito in base alle DPL. In effetti, in una sentenza

U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa

conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA

35.2005.90

del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di

fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio tollerati

scostamenti sino al 10%).

In conclusione, il reddito

da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 53'597.80.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado di invalidità del

ricorrente - determinato confrontando i fr. 53'597.80 al reddito che

egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 64'750.40,

risulta essere dell’17.22%, arrotondato al 17% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Questa Corte rileva che

l’esito della vertenza non potrebbe essere quello che auspica l’assicurato

(aumento del grado dell’invalidità), nemmeno nel caso in cui si volesse seguire

quanto sostenuto dal Prof. __________, ossia che tre dei cinque posti di lavoro

considerati dall’istituto assicuratore al fine di determinare il reddito da

invalido, non rispetterebbero le limitazioni funzionali legate al danno alla

salute infortunistico (cfr. allegato al doc. V).

In quell’ipotesi, secondo

la giurisprudenza, occorrerebbe far capo ai dati salariali statistici

pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (cfr. ad esempio, la STF

8C_88/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.3 e 3.4).

Ora, utilizzando i dati

forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato,

svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello

di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'312.

Riportando questo dato su

41.7

ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr.

66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr.

67'117.65.

Per quanto riguarda la

questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza

8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha

stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,

allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella

fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo

d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si

vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte

federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis

mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto

nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25

aprile 2017 consid. 4.3).

Nel caso concreto, dal

doc. 294 si evince che il reddito da valido è stato fissato partendo dal

salario orario minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro per

l’edilizia principale (fr. 28.30/ora nel 2016). In queste condizioni, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da

invalido a tale titolo.

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Tutto ben considerato, il

TCA ritiene che, mediante una decurtazione del 15%, si tenga adeguatamente

conto delle peculiarità del caso di specie, ovvero degli effetti legati alla

menomazione infortunistica e dello statuto di frontaliere dell’assicurato.

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 57'050.

Nell’ipotesi di lavoro

considerata, il grado d’invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i

fr. 57'050 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 64'750.40 – sarebbe del 15%,

addirittura inferiore a quello riconosciuto dall’amministrazione in

applicazione del metodo delle DPL (17%).

In esito a

quanto precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale Ri

1.

è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 17%,

deve dunque essere confermata.

2.3

Entità della

menomazione all’integrità.

2.3.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.3.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.3.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.3.5

Nella concreta evenienza, dalle

tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità

di cui è portatore RI 1, è stata eseguita dal dott. __________.

Questo il tenore del suo apprezzamento

espresso a margine della visita medica di chiusura del 18 luglio 2016:

" (…).

1.

Reperti

Gomito sinistro: flessione 130° con estensione completa,

pronazione e supinazione pure complete.

Polso di sinistra: flessione dorsale limitata a 30°, flessione

palmare limitata a 30°, inclinazione radiale di 5°, inclinazione ulnare di 15°.

2.

Valutazione del danno all’integrità

20%.

3.

Motivazione

Secondo la tabella Suva 1.2 per una mobilità del gomito da 0° -

90° - 135° è attribuita la percentuale del 10%.

Per la perdita della pronazione il 10%, per la perdita della

supinazione un ulteriore 10% che non sono presenti nell’assicurato. Per un

blocco in estensione con perdita della pronazione e della supinazione si ha una

percentuale del 25%. Nel caso in esame si ha una prono/supinazione completa, e

solo una perdita di flessione ed estensione del polso di circa 30°. Una

percentuale del 10% per il gomito e di un ulteriore 10% per la mano appare

pertanto congrua rispetto all’invalidità dimostrata, per un totale di 20%.” (doc.

282, p. 1)

Con la propria

impugnativa, l’assicurato pretende invece la corresponsione di un’IMI del 30%,

facendo riferimento a quanto sostenuto dalla dott.ssa __________ nella sua

certificazione del 21 febbraio 2017 (cfr. doc. I).

In effetti, secondo la

specialista in medicina legale, l’apprezzamento del dott. __________, considera

unicamente le menomazioni esistenti al gomito e polso destro, “… senza

menzionare le conseguenze lesivo-menomative delle plurime fratture del bacino,

le quali complessivamente, possono stimarsi fra il 5% ed il 10%, (…), occorre,

infatti, tenere conto che le menomazioni conseguenti a frattura del bacino

hanno determinato compromissione della specifica attività lavorativa del Sig. RI

1.

di muratore …” (doc. 325).

In corso di causa, il

ricorrente ha prodotto un rapporto del chirurgo ortopedico dott. __________, il

quale si è così pronunciato in merito alla menomazione all’integrità di cui è

portatore l’assicurato:

" (…) Per

quel che concerne il danno all’integrità, tenendo conto del possibile peggioramento

futuro dell’artrosi combinata al polso e al gomito, stimo il danno attorno al

10% sia per il polso che per il gomito e tra il 5-10% per la problematica

sacro-iliaca.” (allegato al doc. V)

Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte constata innanzitutto che i dottori __________ e __________

hanno valutato allo stesso modo l’entità della menomazione presente a livello

del gomito e polso destro (10% + 10%) e che, da parte sua, la dott.ssa Vanoli

non ha sollevato alcuna obiezione al proposito.

Pertanto, l’agire dell’CO

1.

non presta il fianco a critiche, perlomeno nella misura in cui ha posto

l’assicurato al beneficio di un’indennità del 20% per i danni infortunistici a

gomito e polso destro.

Trattandosi del bacino -

al cui livello RI 1 aveva riportato una frattura composta della branca

ischiopubica sinistra con estensione all’acetabolo e un sospetto distacco

parcellare in corrispondenza della porzione superiore dell’ala iliaca di

sinistra (cfr. doc. 27, 34 e 48, p. 2) - tanto la dott.ssa __________ quanto il

dott. __________ sostengono che i postumi residuali giustificherebbero

l’attribuzione di un’ulteriore IMI valutata attorno al 5-10%.

Con il proprio rapporto

del 24 luglio 2017, il medico di __________ ha, da una parte, sottolineato che si

tratta di “fratture praticamente senza alcun esito funzionale apprezzabile, né

soprattutto documentato, sia in fase iniziale di definizione del danno subito,

tanto meno in fase ultima quale esito” e, dall’altra, rilevato che le

alterazioni artrosiche oggettivate a livello dell’articolazione sacro-iliaca

non sono assolutamente dovute al trauma in esame (cfr. allegato al doc. VII).

Tutto ben considerato,

questo Tribunale ritiene di poter far affidamento sulla valutazione enunciata

dal dott. __________. Dalla documentazione agli atti si evince che, fatta

eccezione per la fase iniziale, RI 1 non ha in effetti più denunciato disturbi

a livello del bacino (perlomeno sino a dopo l’intimazione della decisione

formale) e, d’altra parte, che la regione sacro-iliaca sinistra, laddove la

radiografia del 12 maggio 2017 ha mostrato la presenza di segni artrosici, è

stata risparmiata da fratture (il, peraltro soltanto sospetto, distacco

parcellare ha riguardato la porzione superiore dell’ala iliaca e,

pertanto, non l’articolazione sacro-iliaca).

Secondo il TCA, la

decisione su opposizione impugnata merita conferma anche per quanto riguarda

l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti