35.2017.54
Entità della rendita d'invalidità e dell'IMI
19 ottobre 2017Italiano40 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.54
mm
Lugano
19 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 aprile 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 11 ottobre 2012, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di muratore e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto da
un’altezza di circa tre metri e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 25
ottobre 2012 dell’Ospedale __________ di __________, un trauma cranico e
fratture a livello del radio distale e del processo stiloideo del polso
sinistro, del capitello radiale sinistro, come pure della branca ischiopubica
sinistra (cfr. doc. 27).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 10 ottobre 2016, l’amministrazione ha posto l’assicurato
al beneficio di una rendita d’invalidità del 17% a contare dal 1° settembre
2016 e di un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 20% (doc. 297).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 310 e 317), in
data 3 aprile 2017, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 323).
1.3. Con tempestivo ricorso del 22
maggio 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1
venga condannato a versargli una rendita d’invalidità del 50% e un’IMI del 30%,
argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Il
ricorrente ritiene che, a causa dell’infortunio qui all’esame, non possono essere
da lui pretese attività con le sole limitazioni esposte nel rapporto della
visita medico-__________ di chiusura del 18.7.2016 del dr. __________. Il
ricorrente ha sottoposto il suo caso, dal profilo medico, a una specialista in
medicina legale (dr.ssa __________) così come allo specialista in chirurgia
ortopedica dr. med. __________.
La dr.ssa __________, nel suo rapporto del 21 febbraio 2017,
indica che la valutazione medica della CO 1 si esprime unicamente sulle lesioni
e conseguenti menomazioni patite al gomito e al polso destro, senza menzionare
le conseguenze lesivo-menomative delle plurime fratture di bacino, le quali,
complessivamente, possono stimarsi tra il 5% e il 10%, configurando una
menomazione complessiva non inferiore al 25%, fino al 30%. Ciò per quanto
attiene all’indennità per menomazione dell’integrità.
Il medico legale __________ esprime pure ulteriori limitazioni
all’attività lavorativa esigibile in quanto ne risulta compromessa la
prolungata deambulazione e stazione eretta e la possibilità di movimentazione
di carichi a causa della comparsa di sintomatologia dolorosa.
Le attività indicate dalla CO 1 per il calcolo del grado di
invalidità, tenuto conto delle suddette limitazioni che si aggiungono a quelle
espresse dal medico di __________, non possono essere considerate esigibili dal
ricorrente. Egli non è dunque in grado di conseguire il salario indicato di CHF
53'597.00 annui. Le importanti limitazioni che concernono la deambulazione e la
stazione eretta, consentono di esigere dal ricorrente un’attività lavorativa
con un reddito di gran lunga inferiore a quello indicato dalla CO 1.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 30 giugno 2017, il
patrocinatore dell’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 24 maggio 2017,
del Prof. dott. __________ (doc. V + allegato).
L’amministrazione ha preso
posizione in proposito il 7 agosto 2017, versando agli atti l’apprezzamento 24
luglio 2017 del medico di __________ (doc. VII + allegato).
1.6. Il 21 agosto e il 4 settembre
2017 il ricorrente ha chiesto che il termine per formulare osservazioni sul
rapporto del dott. __________ venisse prorogato (doc. IX e doc. XI), richieste
alle quali il TCA ha dato seguito.
Sino ad oggi il
rappresentante dell’assicurato non ha prodotto alcunché.
2.1. L’oggetto litigioso è
circoscritto all’entità della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti all’insorgente,
a dipendenza dell’infortunio assicurato.
2.2. Entità del grado
dell’invalidità.
2.2.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione
della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid.
4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.2.3
Nella concreta evenienza,
l’assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all’assicurato una rendita
d’invalidità dell’17% a decorrere dal 1° settembre 2016, facendo essenzialmente
capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione
espressa dal medico __________ a margine della visita di chiusura del 18 luglio
2016.
(cfr. doc. 323, p. 4).
In quell’occasione, dopo
aver definito stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche (“Nessuno
degli specialisti che hanno avuto in cura l’assicurato riferiscono di doverlo
ancora vedere, pertanto gli esiti possono considerarsi stabilizzati. Non si
evidenziano, a detta degli specialisti e anche del sottoscritto, particolari
indicazioni di tipo chirurgico. Utile uno, massimo due cicli di fisioterapia
all’anno per circa 2-3 anni per mantenere lo stato raggiunto.”), il dott. ____________________,
spec. FMH in chirurgia, ha così descritto l’esigibilità lavorativa
dell’assicurato:
" (…) Nessuna
limitazione per sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino
all’altezza dei fianchi.
Spesso può portare e sollevare pesi leggeri 5-10 kg fino
all’altezza dei fianchi.
Di rado può sollevare pesi medi da 10 a 25 kg fino all’altezza dei
fianchi.
Mai può sollevare pesi pesanti 25-45 kg fino all’altezza dei
fianchi , molto pesanti superiori a 45 kg fino all’altezza dei fianchi.
Talvolta può sollevare oltre l’altezza del petto fino 5 kg.
Mai può sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori a 5 kg.
Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri o di
precisione. Molto spesso può effettuare lavoro medio come avvitare e forare,
mai può effettuare lavoro pesante e manuale rozzo e mai molto pesante. La
rotazione della mano non ha alcuna limitazione.
Spesso può effettuare lavori sopra la testa, nessuna limitazione
per la rotazione del tronco, per la posizione seduta e inclinata in avanti, la
posizione in piedi e inclinata in avanti, la posizione inginocchiata e la
flessione delle ginocchia.
Nessuna limitazione nella posizione seduta, in piedi e di libera
scelta, può effettuare il cammino da 50 m in su anche per lunghi tratti su
terreno accidentato e può salire e scendere le scale e talvolta può anche
salire su scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile, lo stare in
equilibrio presenta nessuna limitazione.” (doc. 283, p. 9 s.)
Agli atti figurano pure le
certificazioni della dott.ssa __________, specialista in medicina legale e
delle assicurazioni a __________, e del Prof. dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedia e traumatologia, sanitari consultati privatamente dal
ricorrente.
Per quanto qui
d’interesse, con rapporto del 21 febbraio 2017, la dott.ssa __________ ha
indicato che i postumi residuali delle fratture del bacino “… determinano
compromissione della specifica attività lavorativa svolta dal Sig. RI 1 di
muratore, compromettendo la possibilità di prolungata deambulazione e stazione
eretta e la possibilità di movimentazione di carichi, per la precoce comparsa
di sintomatologia dolorosa.” (doc. 325).
Da parte sua, con referto
del 24 maggio 2017, il dott. __________ ha sostenuto che l’assicurato “…
sarebbe abile in maniera completa unicamente per attività leggere che non
comportino uno sforzo continuo del polso sinistro. In particolar modo, a causa
della problematica del polso sinistro, non credo che il paziente possa eseguire
lavori quale incassatore/imballatore, né raffilatore o il controllore
dell’imbottigliamento. Inoltre va tenuto conto del fatto che rimanere seduto o
in piedi a lungo nella stessa posizione, gli risulta difficile. Dev’essere
dunque possibile cambiare posizione frequentemente e alternare la posizione
seduta e in piedi. Sempre a causa dei dolori al polso lavori di precisione con
maneggio di attrezzi di precisione gli risultano pure difficili e
necessiterebbe di frequenti pause.” (allegato al doc. V).
In corso di causa,
l’amministrazione ha invitato il dott. __________ a prendere posizione sulla
documentazione acquisita nel frattempo.
Trattandosi delle
limitazioni derivanti dai pretesi postumi residuali a livello del bacino, il
medico di __________ ha rilevato che il “… complesso fratturativo ha avuto una
evoluzione molto buona, infatti alla visita presso il dott. med. __________ e
il dott. med. __________ del 24.01.2013 si legge che “per quanto riguarda la
deambulazione non vi sono problemi”. Nel rapporto dell’ispettore __________ su
anamnesi professionale peraltro firmato dall’assicurato, si legge che avvertiva
soltanto del dolore che “mi costringeva a cambiare la posizione”. Il paziente
non zoppica più. Tutto sommato la situazione non presentava particolari
problemi. Da quel momento non sono più disponibili referti medici che attestino
una sequela della frattura del bacino tanto meno attestazioni di terapie o di
necessità particolari derivate da questa frattura, la quale appare peraltro
guarita decisamente senza particolari reliquati. Il trattamento delle fratture
del bacino, infatti, e per le fratture come quelle in questione, è decisamente
conservativo, il consolidamento quando la frattura non è instabile è cosa ben
conosciuta in ortopedia. (…). Il complesso fratturativo a livello del bacino,
quindi, in questo caso, senza alcuna scomposizione e senza alcuna instabilità,
guarisce sempre senza particolari problemi.”.
In merito alle limitazioni
all’esigibilità lavorativa evidenziate dal curante specialista, il dott. __________
ha precisato che “… l’articolarità del gomito è pressoché completa e la
dolenzia citata dal dott. med. __________ è effettivamente presente solo ai
massimi gradi, così come la prono/supinazione e non inficia assolutamente l’uso
dell’articolazione. Stessa cosa vale per quanto riguarda il polso e la mano,
dove è evidente che essa può essere usata anche e soprattutto per lavori fini,
in quanto non è compromessa la rotazione del polso e quindi attività come per
esempio la possibilità di avvitare, forare e soprattutto l’esecuzione di lavoro
più fini come il montaggio di piccoli elementi o l’uso della tastiera non
presenta alcuna difficoltà. Sempre per l’esigibilità lavorativa, appare evidente
che non ci sono sintomi, segni o evidenze di patologie degli arti inferiori del
cingolo pelvico che possano controindicare l’uso degli arti inferiori nel senso
più reale del termine. Pertanto la posizione seduta e in piedi non presentano
alcuna controindicazione. L’esigibilità lavorativa rispettosa delle lesioni
dell’assicurato è stata peraltro recepita dal medico di __________, dove viene
espressa una limitazione molto ben dettagliata per quanto riguarda già pesi
leggeri tra 5 e 10 kg sollevati fino all’altezza dei fianchi che possono essere
portati spesso, quindi con una limitazione rispetto alla flesso-estensione del
gomito, considerando tutto ciò che concerne l’articolarità dell’arto superiore
sia per quanto riguarda l’articolarità, sia per quanto riguarda i movimenti di
forza.” (doc. VII 1).
2.2.4
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI
1991.
U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.
1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che
gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti
dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.2.5
Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben
considerato, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, a margine della
visita di chiusura del 18 luglio 2016 (cfr. doc. 283), senza che si
riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori, ragione per la quale, tenuto
conto del solo danno infortunistico, il ricorrente va ritenuto totalmente abile
in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della
manipolazione di attrezzi, da svolgere in posizione eretta, seduta o alternata.
La valutazione
dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche
alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,
riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti
superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile
in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza
dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come
nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco.".
Nella STFA U 200/02 del 20
maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un
infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito
l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura
pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo
ortopedico.
In un giudizio I 27/06 e U
18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della
gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di
dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza
8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a
tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che
presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla
e del braccio destro dominante.
In una sentenza 35.2013.74
dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,
questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività
lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito
l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
Infine, in una sentenza
35.2017.10
del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al
lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato
dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di
Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un
amputato del braccio destro.
Questo Tribunale non
ignora il tenore delle obiezioni sollevate dagli specialisti privatamente
consultati dall’assicurato (cfr. supra, consid. 2.2.3.), tuttavia le
medesime non appaiono suscettibili di generare dei dubbi - nemmeno lievi -
circa la fondatezza dell’apprezzamento enunciato dal medico di __________.
Per quanto attiene alla
certificazione della dott.ssa __________, occorre osservare che ella non si è
affatto pronunciata in merito alla capacità lavorativa dell’insorgente in attività
sostitutive adeguate. D’altronde, che RI 1 non sia più in grado di riprendere
l’esercizio della sua abituale professione di muratore a causa delle sequele
dell’infortunio dell’11 ottobre 2012, è una circostanza che è pure stata
ammessa dall’istituto assicuratore resistente.
In merito al rapporto del
dott. __________, questo Tribunale constata che, anche a suo avviso, il
ricorrente sarebbe “abile in maniera completa” in attività leggere che non
sollecitino costantemente il polso sinistro e gli consentano di alternare la
posizione seduta a quella eretta (cfr. allegato al doc. V).
La circostanza che tra la
sua valutazione dell’esigibilità lavorativa e quella espressa dal medico
fiduciario, vi siano alcune differenze riguardanti la natura e l’importanza dei
limiti funzionali (ad esempio circa la possibilità di mantenere la posizione
eretta/seduta per lungo tempo), è finalmente irrilevante.
Da un lato, come detto, anche
il dott. __________ ha ammesso che il ricorrente sarebbe ancora in grado di
svolgere un’attività lavorativa adeguata a tempo pieno. Dall’altro, va
ricordato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro
diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170
p. 899).
In esito alle
considerazioni che precedono, occorre dunque ritenere accertato, perlomeno con
il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che
l’insorgente, sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute
infortunistico.
2.2.6
Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,
l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2016, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio
assicurato, un importo annuo di fr. 64'750.40 (cfr. doc. 294).
Questo dato – desunto da
informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro e, peraltro, non
contestato dal ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.2.7
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.
; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante
un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa
giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella
DTF 141 V 1 consid. 5.
2.2.8
Nella presente
fattispecie, l’istituto assicuratore ha determinato il reddito ancora esigibile
dall’assicurato, mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che
nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare
tenuto conto del danno alla salute, e meglio il raffilatore presso la __________,
l’addetto all’imbottigliamento presso la __________, l’aiuto produzione presso
la __________, il collaboratore di lavanderia presso i __________ e il cassiere
presso la __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media nel 2016
un reddito annuo pari a fr. 53'597.80 (doc. 284, p. 1).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella
di cui al doc. 284 si evince che sono 98 i posti di lavoro che entrano in considerazione,
che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 36’400 e a fr.
67'600, e infine che quello medio è di fr. 50'028.
Il TCA constata che il
valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 53'597.80) è superiore
del 6.66% alla media dei salari medi (fr. 50'028). In base alla
giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività
del reddito da invalido stabilito in base alle DPL. In effetti, in una sentenza
U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa
conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA
35.2005.90
del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di
fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio tollerati
scostamenti sino al 10%).
In conclusione, il reddito
da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 53'597.80.
Decurtazioni sul reddito
da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
Il grado di invalidità del
ricorrente - determinato confrontando i fr. 53'597.80 al reddito che
egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 64'750.40,
risulta essere dell’17.22%, arrotondato al 17% secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).
Questa Corte rileva che
l’esito della vertenza non potrebbe essere quello che auspica l’assicurato
(aumento del grado dell’invalidità), nemmeno nel caso in cui si volesse seguire
quanto sostenuto dal Prof. __________, ossia che tre dei cinque posti di lavoro
considerati dall’istituto assicuratore al fine di determinare il reddito da
invalido, non rispetterebbero le limitazioni funzionali legate al danno alla
salute infortunistico (cfr. allegato al doc. V).
In quell’ipotesi, secondo
la giurisprudenza, occorrerebbe far capo ai dati salariali statistici
pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (cfr. ad esempio, la STF
8C_88/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.3 e 3.4).
Ora, utilizzando i dati
forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato,
svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello
di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 5'312.
Riportando questo dato su
41.7
ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr.
66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr.
67'117.65.
Per quanto riguarda la
questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza
8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha
stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,
allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella
fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo
d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si
vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte
federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis
mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto
nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25
aprile 2017 consid. 4.3).
Nel caso concreto, dal
doc. 294 si evince che il reddito da valido è stato fissato partendo dal
salario orario minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro per
l’edilizia principale (fr. 28.30/ora nel 2016). In queste condizioni, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da
invalido a tale titolo.
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Tutto ben considerato, il
TCA ritiene che, mediante una decurtazione del 15%, si tenga adeguatamente
conto delle peculiarità del caso di specie, ovvero degli effetti legati alla
menomazione infortunistica e dello statuto di frontaliere dell’assicurato.
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 57'050.
Nell’ipotesi di lavoro
considerata, il grado d’invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i
fr. 57'050 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 64'750.40 – sarebbe del 15%,
addirittura inferiore a quello riconosciuto dall’amministrazione in
applicazione del metodo delle DPL (17%).
In esito a
quanto precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale Ri
1.
è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 17%,
deve dunque essere confermata.
2.3
Entità della
menomazione all’integrità.
2.3.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.3.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.3.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.3.5
Nella concreta evenienza, dalle
tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità
di cui è portatore RI 1, è stata eseguita dal dott. __________.
Questo il tenore del suo apprezzamento
espresso a margine della visita medica di chiusura del 18 luglio 2016:
" (…).
1.
Reperti
Gomito sinistro: flessione 130° con estensione completa,
pronazione e supinazione pure complete.
Polso di sinistra: flessione dorsale limitata a 30°, flessione
palmare limitata a 30°, inclinazione radiale di 5°, inclinazione ulnare di 15°.
2.
Valutazione del danno all’integrità
20%.
3.
Motivazione
Secondo la tabella Suva 1.2 per una mobilità del gomito da 0° -
90° - 135° è attribuita la percentuale del 10%.
Per la perdita della pronazione il 10%, per la perdita della
supinazione un ulteriore 10% che non sono presenti nell’assicurato. Per un
blocco in estensione con perdita della pronazione e della supinazione si ha una
percentuale del 25%. Nel caso in esame si ha una prono/supinazione completa, e
solo una perdita di flessione ed estensione del polso di circa 30°. Una
percentuale del 10% per il gomito e di un ulteriore 10% per la mano appare
pertanto congrua rispetto all’invalidità dimostrata, per un totale di 20%.” (doc.
282, p. 1)
Con la propria
impugnativa, l’assicurato pretende invece la corresponsione di un’IMI del 30%,
facendo riferimento a quanto sostenuto dalla dott.ssa __________ nella sua
certificazione del 21 febbraio 2017 (cfr. doc. I).
In effetti, secondo la
specialista in medicina legale, l’apprezzamento del dott. __________, considera
unicamente le menomazioni esistenti al gomito e polso destro, “… senza
menzionare le conseguenze lesivo-menomative delle plurime fratture del bacino,
le quali complessivamente, possono stimarsi fra il 5% ed il 10%, (…), occorre,
infatti, tenere conto che le menomazioni conseguenti a frattura del bacino
hanno determinato compromissione della specifica attività lavorativa del Sig. RI
1.
di muratore …” (doc. 325).
In corso di causa, il
ricorrente ha prodotto un rapporto del chirurgo ortopedico dott. __________, il
quale si è così pronunciato in merito alla menomazione all’integrità di cui è
portatore l’assicurato:
" (…) Per
quel che concerne il danno all’integrità, tenendo conto del possibile peggioramento
futuro dell’artrosi combinata al polso e al gomito, stimo il danno attorno al
10% sia per il polso che per il gomito e tra il 5-10% per la problematica
sacro-iliaca.” (allegato al doc. V)
Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte constata innanzitutto che i dottori __________ e __________
hanno valutato allo stesso modo l’entità della menomazione presente a livello
del gomito e polso destro (10% + 10%) e che, da parte sua, la dott.ssa Vanoli
non ha sollevato alcuna obiezione al proposito.
Pertanto, l’agire dell’CO
1.
non presta il fianco a critiche, perlomeno nella misura in cui ha posto
l’assicurato al beneficio di un’indennità del 20% per i danni infortunistici a
gomito e polso destro.
Trattandosi del bacino -
al cui livello RI 1 aveva riportato una frattura composta della branca
ischiopubica sinistra con estensione all’acetabolo e un sospetto distacco
parcellare in corrispondenza della porzione superiore dell’ala iliaca di
sinistra (cfr. doc. 27, 34 e 48, p. 2) - tanto la dott.ssa __________ quanto il
dott. __________ sostengono che i postumi residuali giustificherebbero
l’attribuzione di un’ulteriore IMI valutata attorno al 5-10%.
Con il proprio rapporto
del 24 luglio 2017, il medico di __________ ha, da una parte, sottolineato che si
tratta di “fratture praticamente senza alcun esito funzionale apprezzabile, né
soprattutto documentato, sia in fase iniziale di definizione del danno subito,
tanto meno in fase ultima quale esito” e, dall’altra, rilevato che le
alterazioni artrosiche oggettivate a livello dell’articolazione sacro-iliaca
non sono assolutamente dovute al trauma in esame (cfr. allegato al doc. VII).
Tutto ben considerato,
questo Tribunale ritiene di poter far affidamento sulla valutazione enunciata
dal dott. __________. Dalla documentazione agli atti si evince che, fatta
eccezione per la fase iniziale, RI 1 non ha in effetti più denunciato disturbi
a livello del bacino (perlomeno sino a dopo l’intimazione della decisione
formale) e, d’altra parte, che la regione sacro-iliaca sinistra, laddove la
radiografia del 12 maggio 2017 ha mostrato la presenza di segni artrosici, è
stata risparmiata da fratture (il, peraltro soltanto sospetto, distacco
parcellare ha riguardato la porzione superiore dell’ala iliaca e,
pertanto, non l’articolazione sacro-iliaca).
Secondo il TCA, la
decisione su opposizione impugnata merita conferma anche per quanto riguarda
l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti