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Decisione

35.2017.56

A ragione l'opposizione è stata dichiarata irricevibile perchè non adempiva i presupposti dell'art. 10 cpv. 1 OPGA. No restituzione del termine

31 agosto 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I termini stabiliti dalla

legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno

precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15

luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Il termine di ricorso in

caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a

decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V

305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; H.-J.

Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, p. 130 e segg.).

Se il termine di ricorso è

spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la

decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Th.

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.2. L'art. 10 cpv. 1 OPGA prevede

che l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

Ai sensi dell’art. 10 cpv.

3 OPGA, con riserva delle eccezioni di cui al cpv. 2, qui non applicabili,

l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio

personale.

Secondo l’art. 10 cpv. 4

OPGA l’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo

patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il

verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore.

Per l’art. 10 cpv. 5 OPGA

se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la

firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la

comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.

2.3. Nel caso di specie, è

pacifico ed incontestato che l’opposizione del 28 dicembre 2016 inoltrata

personalmente da RI 1 (doc. 106) era priva di "una conclusione e una

motivazione" e che, pertanto, non adempiva i requisiti di cui all’art.

10 cpv. 1 OPGA.

L'CO 1, con lo scritto del 2 gennaio 2017 (doc. 107), oltre ad informare l'assicurato

che rimaneva in attesa della presa di contatto del suo legale, secondo quanto

comunicato dall'assicurato il 28 dicembre 2016 (cfr. consid. 1.3).

Il 28 febbraio 2017

l’amministrazione - dopo aver osservato che nessun legale aveva preso contatto

entro il termine del 31 gennaio 2017 e aver pure puntualizzato che non si era

presentato nessuno, senza avvisare, all'incontro del 15 febbraio 2017, fissato

su esplicita richiesta dell'assicurato - ha nuovamente interpellato RI 1,

assegnandogli un nuovo termine scadente il 15 marzo 2017 "per motivare

la sua opposizione, rispettivamente dar tempo al suo rappresentante legale di

prendere contatto con il sottoscritto" (doc. 111).

Considerato che RI 1 era rimasto silente e non aveva reagito in alcun modo, il

31 marzo 2017 l'CO 1 - dopo aver reso attento l'assicurato che lo scritto del

28 febbraio 2017 era rimasto inevaso e che l'opposizione doveva contenere una

conclusione e una motivazione ex art. 10 cpv. 1 OPGA - gli ha assegnato un

ultimo termine sino al 24 aprile 2017 per sanare il vizio, con le comminatorie

di legge in caso di inadempienza ex art. 10 cpv. 5 OPGA ["(…) Le

accordo pertanto un ultimo termine scadente il 24.4.2017 per comunicarmi su

quali punti e per quali motivi non condivide la decisione impugnata. In caso di

inadempienza l'opposizione verrà dichiarata irricevibile."] (doc.

113).

L'CO 1 ha dunque concesso

all’assicurato, il quale è rimasto silente e non ha in nessun modo reagito, un

termine complessivo di ben quasi 4 mesi (28 dicembre 2016-24 aprile 2017) per

completare e motivare la propria opposizione.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto è a giusta ragione che il 28 aprile 2017 l'CO 1 ha dichiarato

irricevibile l’opposizione, poiché non adempiva i presupposti dell’art. 10 cpv.

1 OPGA.

2.4. Occorre ora esaminare se il

ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41

LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua

colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione

dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Di analogo tenore è l’art.

14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

Considerandi

Prima dell'entrata in

vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un

termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce

un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,

sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99

del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106

consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b,

pag. 125).

Per "impedimento non

colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza

maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze

personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere

valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve

essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF

8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21

novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

La

giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave

malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.

Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro

il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato

ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n.

8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr.,

pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Per la questione

dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato

oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in

una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la

designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in

modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio

2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016, consid. 2.4).

2.5

Nel caso di

specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che non sono dati i

presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il

termine all'insorgente per "completare e motivare"

l'opposizione del 28 dicembre 2016.

In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile il

fatto che l'assicurato non ha completato e motivato l'opposizione del 28

dicembre 2016, avendo avuto a disposizione, come detto sopra, ben quasi 4 mesi

di tempo.

Determinante ai fini del giudizio è difatti la circostanza che l'assicurato,

dopo aver comunicato il 28 dicembre 2016 all'CO 1 che si era consultato con il

proprio "avvocato il quale vi contatterà al più presto per avere

notizie ulteriormente dettagliate in merito al mio caso, per poter

intraprendere l'azione legale adeguata" (cfr. consid. 1.3), ha atteso

addirittura quasi 4 mesi, prima di conferire il mandato di patrocinio all'avv. __________

(ovvero al 19 aprile 2017; doc. G).

Abbondanzialmente va comunque pure rilevato che, al momento in cui l'assicurato

ha conferito mandato di patrocinio all'avv. Sciuchetti (ovvero al 19 aprile

2017; doc. G), mancavano ancora sei giorni alla scadenza dell'ultimo termine

impartito all’assicurato il 31 marzo 2017 per sanare il vizio, di modo che il

suo patrocinatore di allora - che, lo si ribadisce, era legittimato ad agire a

nome di RI 1 da una regolare procura conferitagli da quest'ultimo il 19 aprile

2017.

(doc. G) - avrebbe avuto tutto il tempo necessario per completare

l'opposizione del 28 dicembre 2016 del suo assistito entro il 24 aprile 2017.

Va, infine, ricordato che, per costante giurisprudenza,

gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle

persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti

(cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008

dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA

38.2008.1

dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1°

aprile 2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39

del 7 settembre 2006 consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA

38.2016.33

del 30 giugno 2016, consid. 2.5 in fine).

In siffatte circostanze, quand'anche

comprovata, non consente di giungere ad altra conclusione neppure l'asserita

circostanza secondo cui l'avv. __________ avrebbe disdetto intempestivamente il

mandato di patrocinio conferitogli da RI 1.

2.6

In simili condizioni, occorre

quindi concludere che l'opposizione inoltrata il 28 dicembre 2016 da RI 1

contro la decisione del 24 novembre 2016 dell'CO 1, non adempiva i presupposti

dell’art. 10 cpv. 1 OPGA (in quanto priva di motivazione e di conclusione) e,

non essendo stata completata entro il 24 aprile 2017, era irricevibile.

Di conseguenza, a ragione l'CO 1 non è entrato nel merito della vertenza e la

decisione su opposizione del 28 aprile 2017 impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti