35.2017.56
A ragione l'opposizione è stata dichiarata irricevibile perchè non adempiva i presupposti dell'art. 10 cpv. 1 OPGA. No restituzione del termine
31 agosto 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.56
PC/sc
Lugano
31 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 aprile 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 aprile 2015 RI 1,
assicurato contro gli infortuni presso l'CO 1, verso le ore 4.00 è stato
vittima di un incidente della circolazione stradale sulla __________,
all'altezza di __________, nel quale ha riportato un trauma al rachide
cervicale con frattura di C2 e lussazione C2/C3 ed ernia traumatica distale
C5/C6 (doc. 1 e 84).
L'assicuratore contro gli
infortuni ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso (in particolare: doc. 84, 89, 93, 96-98), con
decisione formale del 24 novembre 2016 (doc. 99), l'CO 1 ha negato
all'assicurato una rendita (a fronte di un grado di invalidità del 4%; ritenuto
per il 2016 un reddito "da valido" di fr. 52'039.- e "da
invalido" di fr. 49'782.- determinato sulla base delle DPL),
attribuendogli un’indennità per menomazione dell’integrità del 20%.
Visto che RI 1 non aveva ritirato la raccomandata, il 12 dicembre 2016 l'CO 1
ha inviato nuovamente la decisione, per posta semplice, ricordando
all'assicurato che il secondo invio non modificava il termine di 30 giorni per
inoltrare un'eventuale opposizione (doc. 105).
1.3. Il 28 dicembre 2016 RI 1 ha
presentato tempestiva opposizione precisando che il suo legale avrebbe preso
contatto con l'CO 1 per motivarla ["(…) dopo un attenta riflessione mi
sono reso conto di non voler accettare la vostra proposta di risarcimento. (…) mi
sono interpellato con il mio avvocato il quale vi contatterà al più presto per
avere notizie ulteriormente dettagliate in merito al mio caso, per poter
intraprendere l'azione legale adeguata. Datemi conferma scritta di aver
ricevuto tale comunicazione " (doc. 106; n.d.r.: solo il corsivo è
della redattrice)].
1.4. Il 2 gennaio 2017 l'CO 1 ha
informato l'assicurato che rimaneva in attesa della presa di contatto del suo
legale entro il 31 gennaio 2017 e che, trascorso infruttuoso il predetto
termine, avrebbe preso posizione in merito alla sua opposizione (doc. 107).
Il 28 febbraio 2017 l'CO 1 - dopo aver osservato che "Lei ci aveva
preavvisato che saremmo stati contattati dal suo legale. Nonostante il termine
da noi assegnato fino al 31.1.2017 per una presa di contatto da parte del suo
rappresentante legale, nessuno si è annunciato. Inoltre, come da lei richiesto telefonicamente,
le avevamo fissato un incontro con il sottoscritto (…) in data 15.2.2017 ma
senza avvisare, non si è presentato all'incontro" - ha accordato un
ulteriore termine fino al 15 marzo 2017 "per motivare la sua
opposizione, rispettivamente dar tempo al suo rappresentante legale di prendere
contatto con il sottoscritto", avvertendo pure che, trascorso
infruttuoso il predetto termine, avrebbe preso posizione in merito alla sua
opposizione sulla scorta della documentazione in possesso (doc. 111).
Il 31 marzo 2017 l'CO 1 ha
comunicato quanto segue all'assicurato: "(…) mi riferisco
all'opposizione da lei interposta in data 28.12.2016 avverso la decisione del
24.11.2016 della __________ e allo scritto del 28.2.2017 della CO 1 __________
a tutt'oggi rimasto inevaso. Giusta l'art. 10 cpv.1 OPGA l'opposizione deve
contenere una conclusione e una motivazione. Le accordo pertanto un ultimo
termine scadente il 24.4.2017 per comunicarmi su quali punti e per quali motivi
non condivide la decisione impugnata. In caso di inadempienza l'opposizione
verrà dichiarata irricevibile."
(doc. 113).
1.5. Il 19 aprile 2017
l'assicurato ha conferito mandato di patrocinio nella presente vertenza
all'avv. __________ (doc. G).
Il 25 aprile 2017, su
esplicita richiesta telefonica del patrocinatore dell'assicurato, l'avv.
Patrizia Volpi dell'CO 1 gli ha risposto telefonicamente di non essere disposta
a prolungare il termine fissato, in quanto era già scaduto (doc. 120).
Il 26 aprile 2017 RI 1 si
è presentato alla CO 1 di __________ ove, su sua esplicita richiesta, gli è
stata consegnata una copia in formato elettronico (CD contenente 113 atti) del
suo dossier di infortunio (doc. 115).
Il 27 aprile 2017 l'avv. RA
1, in nome e per conto dell'assicurato, ha chiesto all'CO 1 di fissare un
ulteriore congruo temine al suo assistito per sostanziare l'opposizione del 28
dicembre 2016, considerato che il suo cliente sosteneva di aver ricevuto la
raccomandata del 31 marzo 2017 in data 13 aprile 2017 e che il precedente
rappresentante legale - dopo aver incassato l'anticipo di fr. 2'000.- il 24
aprile 2017 (giorno di scadenza dell'impartito termine) - aveva disdetto
intempestivamente l'incarico (art. 404 cpv. 2 CO), potenzialmente
compromettendo la salvaguardia dei suoi diritti (doc. 118).
Il 28 aprile 2017 l'avv. __________
dell'CO 1 ha informato il patrocinatore dell'assicurato che la decisione su
opposizione era già stata trasmessa alla posta e che, quand'anche non fosse
stato così, non avrebbe dato seguito alla sua richiesta, dato che il termine
era già scaduto (doc. 119).
1.6. Con decisione su opposizione
del 28 aprile 2017 l'CO 1 ha dichiarato l’opposizione irricevibile in quanto
sprovvista di una motivazione e di una conclusione (art. 10 cpv. 4 OPGA) ed ha
confermato la decisione del 24 novembre 2016 (doc. 116).
1.7. Il 24 maggio 2017 RI 1,
sempre rappresentato dall'avv. RA 1, è insorto contro la predetta decisione su
opposizione con un unico allegato intitolato "opposizione (art. 52
LPGA) con richiesta di restituzione del termine (art. 41 LPGA)"
(indirizzato all'CO 1 di __________) e "ricorso (art. 56 ss LPGA) con
richiesta di restituzione del termine (art. 41 LPGA)" (indirizzato al
TCA), chiedendo:
"I. IN ORDINE
1. Il
presente memoriale è di accertata competenza di…
Di conseguenza è assunto nella contestuale procedura decisionale.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili.
II. IN VIA PRELIMINARE
1. All'opposizione è concessa la restituzione del termine ex art. 41
LPGA.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili.
III. NEL MERITO
A) IN VIA PRINCIPALE (DECISIONE DEMANDATA)
1. L'opposizione
all'attenzione della CO 1 è accolta.
Di conseguenza la decisione 24 novembre 2016 e la decisione su opposizione 28
aprile 2017 di CO 1 __________, sono annullate.
2. La procedura è rinviata a CO 1 __________ affinché
proceda ad una nuova valutazione della rendita d'invalidità.
3. Protestate tasse, spese e ripetibili.
B) IN VIA SUBORDINATA (DECISIONE DEMANDATA)
1. Il
ricorso all'attenzione del Tribunale cantonale delle assicurazioni della
Repubblica e Cantone Ticino è accolto.
Di conseguenza la decisione 24 novembre 2016 e la decisione su opposizione 28
aprile 2017 di CO 1 __________, sono annullate.
2. La procedura è rinviata a CO 1 __________ affinché
proceda ad una nuova valutazione della rendita d'invalidità.
3. Protestate tasse, spese e ripetibili.
C) IN CASO DI PRONUNZIA MATERIALE NON DEMANDATA
1. La
decisione 24 novembre 2016 e la decisione su opposizione 28 aprile 2017 di CO 1
__________, sono annullate.
2. Il signor RI 1 è messo a beneficio di una rendita
di invalidità ai sensi degli art. 18 ss LAINF.
3. Protestate tasse, spese e ripetibili."
(doc. I pag. 18-20; n.d.r.: solo il corsivo è della
redattrice).
In sostanza, il patrocinatore dell'assicurato contesta nel merito la decisione
del 24 novembre 2016 chiedendo la restituzione del termine per motivare
l'opposizione del 28 dicembre 2016 ex art. 41 LPGA. Anche in questa sede il rappresentante
dell'assicurato osserva che per la vertenza in oggetto il suo cliente ha
conferito il 19 aprile 2017 mandato di patrocinio all'avv. __________, il
quale, dopo aver incassato il 24 aprile 2017 un acconto di fr. 2'000.-
(restituito al suo assistito il 26 aprile successivo), ha disdetto l'incarico
intempestivamente (art. 404 cpv. 2 CO), compromettendo la posizione di RI 1
che, non essendo più assistito, il 27 aprile 2017 ha conferito mandato di
patrocinio all'attuale rappresentante legale. Quest'ultimo ribadisce in questa
sede che le conseguenze dell'intempestiva risoluzione del rapporto di mandato
da parte dell'avv. Sciuchetti, contestuale all'infruttuosa decorrente del
termine suppletivo, non possono essere ascritte a RI 1.
1.8. Con risposta del 19 giugno
2017 l'CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
2.1. Per l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le
decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Ai sensi dell'art. 40 cpv.
1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1
LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a
lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in
tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato
rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA
prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto
federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È
determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il
suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I termini stabiliti dalla
legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno
precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15
luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in
caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a
decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V
305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; H.-J.
Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, p. 130 e segg.).
Se il termine di ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Th.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.2. L'art. 10 cpv. 1 OPGA prevede
che l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.
Ai sensi dell’art. 10 cpv.
3 OPGA, con riserva delle eccezioni di cui al cpv. 2, qui non applicabili,
l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio
personale.
Secondo l’art. 10 cpv. 4
OPGA l’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo
patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il
verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore.
Per l’art. 10 cpv. 5 OPGA
se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la
firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la
comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.
2.3. Nel caso di specie, è
pacifico ed incontestato che l’opposizione del 28 dicembre 2016 inoltrata
personalmente da RI 1 (doc. 106) era priva di "una conclusione e una
motivazione" e che, pertanto, non adempiva i requisiti di cui all’art.
10 cpv. 1 OPGA.
L'CO 1, con lo scritto del 2 gennaio 2017 (doc. 107), oltre ad informare l'assicurato
che rimaneva in attesa della presa di contatto del suo legale, secondo quanto
comunicato dall'assicurato il 28 dicembre 2016 (cfr. consid. 1.3).
Il 28 febbraio 2017
l’amministrazione - dopo aver osservato che nessun legale aveva preso contatto
entro il termine del 31 gennaio 2017 e aver pure puntualizzato che non si era
presentato nessuno, senza avvisare, all'incontro del 15 febbraio 2017, fissato
su esplicita richiesta dell'assicurato - ha nuovamente interpellato RI 1,
assegnandogli un nuovo termine scadente il 15 marzo 2017 "per motivare
la sua opposizione, rispettivamente dar tempo al suo rappresentante legale di
prendere contatto con il sottoscritto" (doc. 111).
Considerato che RI 1 era rimasto silente e non aveva reagito in alcun modo, il
31 marzo 2017 l'CO 1 - dopo aver reso attento l'assicurato che lo scritto del
28 febbraio 2017 era rimasto inevaso e che l'opposizione doveva contenere una
conclusione e una motivazione ex art. 10 cpv. 1 OPGA - gli ha assegnato un
ultimo termine sino al 24 aprile 2017 per sanare il vizio, con le comminatorie
di legge in caso di inadempienza ex art. 10 cpv. 5 OPGA ["(…) Le
accordo pertanto un ultimo termine scadente il 24.4.2017 per comunicarmi su
quali punti e per quali motivi non condivide la decisione impugnata. In caso di
inadempienza l'opposizione verrà dichiarata irricevibile."] (doc.
113).
L'CO 1 ha dunque concesso
all’assicurato, il quale è rimasto silente e non ha in nessun modo reagito, un
termine complessivo di ben quasi 4 mesi (28 dicembre 2016-24 aprile 2017) per
completare e motivare la propria opposizione.
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto è a giusta ragione che il 28 aprile 2017 l'CO 1 ha dichiarato
irricevibile l’opposizione, poiché non adempiva i presupposti dell’art. 10 cpv.
1 OPGA.
2.4. Occorre ora esaminare se il
ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41
LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua
colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione
dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Di analogo tenore è l’art.
14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.
Considerandi
Prima dell'entrata in
vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un
termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce
un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,
sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99
del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106
consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b,
pag. 125).
Per "impedimento non
colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza
maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze
personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere
valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve
essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF
8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21
novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave
malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.
Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro
il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato
ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n.
8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr.,
pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Per la questione
dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato
oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in
una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la
designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in
modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio
2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016, consid. 2.4).
2.5
Nel caso di
specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che non sono dati i
presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il
termine all'insorgente per "completare e motivare"
l'opposizione del 28 dicembre 2016.
In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile il
fatto che l'assicurato non ha completato e motivato l'opposizione del 28
dicembre 2016, avendo avuto a disposizione, come detto sopra, ben quasi 4 mesi
di tempo.
Determinante ai fini del giudizio è difatti la circostanza che l'assicurato,
dopo aver comunicato il 28 dicembre 2016 all'CO 1 che si era consultato con il
proprio "avvocato il quale vi contatterà al più presto per avere
notizie ulteriormente dettagliate in merito al mio caso, per poter
intraprendere l'azione legale adeguata" (cfr. consid. 1.3), ha atteso
addirittura quasi 4 mesi, prima di conferire il mandato di patrocinio all'avv. __________
(ovvero al 19 aprile 2017; doc. G).
Abbondanzialmente va comunque pure rilevato che, al momento in cui l'assicurato
ha conferito mandato di patrocinio all'avv. Sciuchetti (ovvero al 19 aprile
2017; doc. G), mancavano ancora sei giorni alla scadenza dell'ultimo termine
impartito all’assicurato il 31 marzo 2017 per sanare il vizio, di modo che il
suo patrocinatore di allora - che, lo si ribadisce, era legittimato ad agire a
nome di RI 1 da una regolare procura conferitagli da quest'ultimo il 19 aprile
2017.
(doc. G) - avrebbe avuto tutto il tempo necessario per completare
l'opposizione del 28 dicembre 2016 del suo assistito entro il 24 aprile 2017.
Va, infine, ricordato che, per costante giurisprudenza,
gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle
persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti
(cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008
dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA
38.2008.1
dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1°
aprile 2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39
del 7 settembre 2006 consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA
38.2016.33
del 30 giugno 2016, consid. 2.5 in fine).
In siffatte circostanze, quand'anche
comprovata, non consente di giungere ad altra conclusione neppure l'asserita
circostanza secondo cui l'avv. __________ avrebbe disdetto intempestivamente il
mandato di patrocinio conferitogli da RI 1.
2.6
In simili condizioni, occorre
quindi concludere che l'opposizione inoltrata il 28 dicembre 2016 da RI 1
contro la decisione del 24 novembre 2016 dell'CO 1, non adempiva i presupposti
dell’art. 10 cpv. 1 OPGA (in quanto priva di motivazione e di conclusione) e,
non essendo stata completata entro il 24 aprile 2017, era irricevibile.
Di conseguenza, a ragione l'CO 1 non è entrato nel merito della vertenza e la
decisione su opposizione del 28 aprile 2017 impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti