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Decisione

35.2017.58

Sarta a tempo determinato. Scivolata sul ghiaccio (lussazione coccige). Pendente causa accertamento medico e provvedimento professionale (formazione breve nel dettaglio) da parte UAI: RINVIO per nuova

29 novembre 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre,

basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di

qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari

circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U

168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nella concreta evenienza, per

chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto

assicuratore ha fatto capo alla valutazione espressa dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato

locomotore, al termine della visita medica __________ di chiusura del 25 agosto

2016, giusta il quale:

"(…) Reperti

Si rinuncia ad una visita medica clinica.

Diagnosi

Stato dopo frattura coccigea. Stato dopo coccigectomia.

Apprezzamento

Dichiarazioni soggettive dell'assicurata

L'assicurata accusa ancora dolori in regione dell'intervento. Presenta

difficoltà a stare sia a lungo seduta che a lungo in piedi. Non riesce a

guidare per lunghi tragitti. Le terapie sino ad ora svolte non hanno portato ad

un sostanziale miglioramento.

Reperti oggettivi

L'assicurata verrà visitata dal dott. med. Arigoni in data 04.09.2016.

L'assicurata resta in attesa di una convocazione sia da parte del dott. med.

Maino che da parte del dott. med. Pelloni.

Proposte diagnostiche e terapeutiche

Personalmente ritengo che anche con delle terapie del dolore o agopuntura non

si possa sostanzialmente migliorare l'attuale situazione in tempi relativamente

brevi. Pur lasciando quindi la libertà all'assicurata di sottoporsi alle cure

che verranno proposte, ritengo che il caso debba essere risolto dal punto di

vista amministrativo.

Aspetti medico-assicurativi

L'assicurata viene giudicata abile nella misura massima possibile. L'ufficio

competente sarà più esplicito a riguardo.

Esigibilità del lavoro

La esigibilità viene compilata non tanto in base al sesso ma soltanto in base

alla patologia di cui l'assicurata è affetta di origine post-traumatica.

L'assicurata può quindi sollevare molto spesso pesi fino a 10 kg. Talvolta fino

a 25 kg ma mai più superiori ai 25 kg. Può molto spesso sollevare pesi oltre

l'altezza del petto anche superiori ai 5 kg. Può molto spesso effettuare lavori

leggeri e di precisione. Spesso lavori medi ma mai lavori pesanti o molto

pesanti. Molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione della

mano. Molto spesso può fare lavori al di sopra della testa e lavori che

comportano la rotazione. Talvolta può mantenere la posizione inclinata in

avanti e talvolta la posizione in piedi e inclinata in avanti. Talvolta può

mantenere la posizione seduta e talvolta la posizione in piedi. Molto spesso

può camminare per tragitti fino a 50 m. Talvolta anche superiori ai 50 m, di

rado per tragitti lunghi e di rado camminare su terreni sconnessi. Talvolta

può salire le scale e di rado salire le scale a pioli. L'uso delle mani è

possibile" (doc. 114).

Tenuto conto di tali

indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'assicurata andava

considerata abile al lavoro al 100% (e con un rendimento completo) in

un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico e, quindi, con decisione formale del 21 marzo 2017 [a

fronte di un grado di invalidità del 4,95%; considerato un reddito "da

valida" di fr. 51'446.- (determinato, in quanto disoccupata, sulla base

della TA1 2014, ramo 13-15 "industria tessile/abbigliamento", livello

1, donne, aggiornato al 2016) e "da invalida" pari a fr.

48'899.- (determinato sulla base della TA1 2014, ramo 13-15 "industria

tessile/abbigliamento", livello 1, media totale, aggiornato al 2016

e applicando una deduzione sociale del 10% "per tener conto delle sue

variabili personali e professionali ")] l'CO 1 ha negato a RI 1 una

rendita, attribuendole un’indennità per menomazione dell’integrità del 10%

(doc. 148) rispettivamente con decisione su opposizione del 24 aprile 2017 ha

confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 159).

2.5

Il 13 luglio 2017 il

patrocinatore della ricorrente ha trasmesso al TCA la perizia ortopedica del 5

luglio 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica,

traumatologia e medicina dello sport SSMS, giusta il quale RI 1 è "ritenuta

inidonea a qualsiasi attività lavorativa, in un ambito tra il 20-30%

dell'abilità lavorativa" (doc. F; cfr. consid. 1.8)

Il TCA rileva inoltre che pendente causa l'assicurata si è sottoposta

l'11 settembre 2017 ad un esame radiologico dal quale è emerso quanto segue:

"Discopatia L5-S1. Piccola protrusione discale mediana paramediana a

sinistra che prende contatto con la radice S1 a sinistra, non sicuri segni di

conflitto radicolare. Canale spinale stretto su base prevalentemente acquisita

da L3 a S1. Restanti reperti nella norma a livello lombo-sacrale e coccigeo"

(doc. I). Sulla base di tale referto il dr. med. __________, nello scritto del

21.

settembre 2017, ha evidenziato quanto segue: "Purtroppo la pz

lamenta nuovi dolori lombosacrali e al persistenza dei dolori a livello sacro

coccigeo nonostante le modifiche della terapia apportate. (…). Poiché la

paziente lamenta non solo un dolore coccigeo ma anche dolore in sede lombare

L5-S1 e talvolta irradiante a sinistra penso che un'infiltrazione epidurale

potrebbe dirimere meglio se parte dei dolori non possa originare anche dalla

discopatia L5-S1 e dalla stenosi relativa spinale." (doc. L). Il 7

novembre 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell'apparato locomotore, ha osservato che non aveva la certezza

che i nuovi disturbi dell'assicurata fossero in relazione causale, almeno

probabile, con l'infortunio del 24 gennaio 2015 e ha proposto di sostenere i

costi per un'infiltrazione epidurale in senso terapeutico, ma per la CO 1 anche

diagnostico, per valutare se la dolorabilità è legata ai postumi degenerativi

della colonna lombare (quindi non infortunistico) oppure è ancora dominato dai

dolori sacro-iliacali, puntualizzando che, dopo il rapporto post infiltrazione,

il caso andava sottoposto per decisione se i costi devono essere sostenuti

ancora in futuro oppure no (doc. XXII e XXII-1). L'CO 1 ha quindi concesso il

relativo benestare (doc. XXII).

Pendente causa l'assicurata è stata posta anche al beneficio di

provvedimenti professionali da parte dell'UAI, che il 28 aprile 2017 ha assunto

il costo per una formazione breve (parte teorica) nel settore della vendita al

dettaglio per il periodo 27 aprile 2017-31 dicembre 2017 (doc. 161).

In siffatte circostanze, questa Corte non può escludere che dalle risultanze

sia dell'accertamento medico sia del provvedimento professionale emergano degli

elementi di valutazioni suscettibili di incidere sul giudizio relativo

all'oggetto litigioso (rendita e IMI). Di conseguenza secondo il TCA sono dai i

presupposti per rinviare gli atti all'istituto assicuratore convenuto affinché,

sulla base delle risultanze dell'accertamento medico e del provvedimento

professionale, decida nuovamente in merito al diritto dell'assicurata a

prestazioni LAINF.

2.6

Per le ragioni

già esposte al considerando 2.5, si giustifica pertanto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore resistente affinché, dopo aver acquisito agli atti le

risultanze dell'accertamento medico e del provvedimento professionale, definisca nuovamente il diritto alle prestazioni di RI 1,

emanando una nuova decisione formale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all'CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L'CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 1'800.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti