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Decisione

35.2017.59

Contestato reddito "da valido". TCA: TA1 2014 "ramo costruzioni" 41-43 (disoccupato per motivi congiunturali; scelta di vita professionale nell'ambito dell'edilizia; lavoro barista "su chiamata"=impie

19 ottobre 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza

se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o

considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non

considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3

In concreto, oggetto del

contendere è innanzitutto il reddito "da valido" utilizzato

dall'CO 1 per il calcolo del grado di invalidità del ricorrente.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione (per il

reddito "da invalido"), i dati del 2016, ritenuto che

ad inizio dicembre 2016 lo stato di salute infortunistico dell'assicurato era

stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza

(doc. 85, 86 e 88).

2.4

Circa

il reddito da valido, con la decisione impugnata l’CO 1 ha preso

in considerazione l'importo di fr. 49'572.-, ovvero l'ultimo stipendio

percepito dalla ditta __________ di __________ (fr. 4'131.- x 12 mensilità), in

qualità di cameriere, secondo il CCL Gastrosuisse - Cat. Ia, visto che tale

attività è stata l'ultima svolta da RI 1 prima della disoccupazione e prima

dell'infortunio (doc. 101).

Il patrocinatore del ricorrente chiede invece che per il raffronto dei redditi

venga utilizzato l'ultimo salario annuo conseguito dal suo assistito nella

professione di macchinista/minatore ovvero fr. 82'267.- (doc. I).

Dalla documentazione prodotta emerge segnatamente che l’interessato, dopo aver

assolto le scuole dell’obbligo in Italia, ha lavorato dal 1992 come

"operatore" nell'ambito dell'edilizia per diverse ditte italiane sino

al 2003, anno a partire dal quale ha iniziato a lavorare come

"macchinista/minatore" presso il cantiere di __________ a __________,

tramite la ditta __________ di __________, fino all'infortunio del 2008

all'arto superiore destro, terminato il quale, è stato licenziato, con effetto

al 1° aprile 2012 (doc. 40, 41 e 90). Da quella data egli si è iscritto in

disoccupazione (effettuando prioritariamente le sue ricerche di lavoro

nell'ambito dell'edilizia) per poi annunciarsi all'assistenza verso

aprile/maggio 2014 (doc. 90; doc. D). Dopo di che ha iniziato a lavorare, su

chiamata, presso il __________ di __________, come barista, fino a giugno 2015,

allorquando è stato licenziato perché è stato assunto un barista con licenza.

Dal 1° luglio 2015 è nuovamente in disoccupazione e, mentre stava svolgendo un

programma occupazionale presso la __________, il 2 ottobre 2015 ha avuto

l'infortunio in oggetto (doc. 90).

In siffatte circostanze - tenuto segnatamente conto del fatto che l'assicurato

ha operato una scelta di vita professionale nell'ambito dell'edilizia ove ha

peraltro acquisito un'esperienza ventennale (1992-2012; cfr., in particolare,

CV di cui al doc. 40), che egli non era più attivo professionalmente a causa di

motivi congiunturali,

che è verosimile che, dopo aver terminato le indennità di disoccupazione ed

essersi annunciato all'assistenza, abbia accettato il lavoro di barista

"su chiamata" quale "impiego di fortuna" e, da ultimo, che

al momento dell'infortunio in disamina si trovava nuovamente iscritto alla

disoccupazione -, secondo quanto precede, il reddito "da valido"

dell'assicurato dev'essere calcolato sulla base dei dati statistici risultanti

dall'ISS, conformemente alla giurisprudenza dell'Alta Corte vigente in materia

(cfr., tra le tante, la recentissima STF 8C_728/2016 del

21.

dicembre 2016, consid. 3.1 in fine con riferimenti), ed, in

particolare, applicando la tabella TA1 2014, ramo 41-43

"costruzioni", livello di qualifica 1, uomini.

Il TCA, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, ritiene che RI 1, svolgendo nel 2014 una

professione nel ramo 41-43 "costruzioni", livello di

qualifica 1, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'507.-. Riportando questo dato su 41.4 ore (cfr.

dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF

8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'699.75

mensili oppure a fr. 68'397.- per l'intero anno (fr. 5'699.75 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa: STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali da

quantificare in +0.4% per il 2015 e +0.4% per il 2016 (cfr. la relativa tabella

pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di

fr. 68'945.26.

Stante quanto precede, il reddito "da valido" del

ricorrente, nel 2016, ammonta a fr. 68'945.26.

Per quanto concerne il reddito

da invalido, l'importo per il 2016 di fr. 53'613.00 - determinato sulla

base delle DPL (doc. 101) e non contestato dal patrocinatore del ricorrente

(cfr. doc. III a pag. 3 in fine: "Non

contestiamo invece il guadagno teorico esigibile che la SUVA ha calcolato in

53'613.80") - può essere fatto proprio da questa

Corte.

Il grado di invalidità dell’assicurato

- stabilito confrontando i fr. 53'613.- annui al reddito che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute infortunistico,

e cioè fr.

68'945.26 annui (cfr. consid. 2.5) - è del 22,23% arrotondato al 22%, secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

Su questo punto la decisione su opposizione impugnata deve essere pertanto

modificata nel senso che l’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità del

22% dal 1° dicembre 2016.

2.5

Diritto a un'indennità

per menomazione all’integrità?

2.5.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter,

Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura

amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.

STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre

1988.

nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.5.5

Nel caso di specie, dopo aver

sentito il parere del 19 ottobre 2016 del dr. med. __________, specialista FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, giusta il

quale l'assicurato è portatore di postumi infortunistici importanti e durevoli

alla spalla sinistra e considerando "la

tabella 1.2 la limitazione alla mobilità attiva fino a 30° oltre l'orizzontale

stabilisce un 10%. Pertanto viene attribuita tale percentuale"

(doc. 84), l'CO 1 ha riconosciuto all'assicurato, con la decisione del 25

gennaio 2017, un'IMI del 10% per il danno permanente alla spalla sinistra.

In fase di opposizione l'RA 1 ha chiesto l'assegnazione al suo assistito di

un'IMI del 15% per il danno permanente alla coscia destra da aggiungere all'IMI

del 10% riconosciuta dall'CO 1 per il danno permanente alla spalla sinistra,

postulando pertanto il riconoscimento in favore del suo patrocinato di un'IMI

complessiva del 25% (doc. 116). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato

agli atti il rapporto medico del 14 marzo 2017 del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, giusta il quale:

"(…) il danno permanente fisico alla

spalla sinistra è stata valutato del 10% per ridotta mobilità attiva, secondo

tabelle SUVA/OAINF 1.2 (…), ritengo la valutazione della menomazione

all'integrità per i postumi alla spalla sinistra corretta. Invece la lesione

permanente alla coscia destra non viene menzionata nella valutazione della

menomazione all'integrità. Considerando il danno permanente oggettivabile con

persistente disturbo algico e funzionale su alterazioni cicatriziali dopo

avulsione traumatica della muscolatura ischio-crurale prossimale a destra,

causata dall'infortunio del 02.10.2015, per questo postumi, che sono

paragonabili con i disturbi di una lieve a moderata coxartrosi, secondo la

tabella 5.2 risulta una menomazione all'integrità almeno del 5-10%"

(doc. 118).

L'CO 1 ha sottoposto il precitato documento medico al dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato

locomotore, il quale ha rilevato in data 31 marzo 2017 che "Dall'esame della visita del dott. Lagrotteria

apparentemente non diritto ad IMI per la coscia. Conv. a visita il 14/4/2017

per verifica definitiva" (doc. 119).

Il 14 aprile 2017 il

medico di circondario, dr. med. __________, ha visitato personalmente

l'assicurato e - dopo aver rilevato "Deficit

funzionale della spalla sinistra (…). Per quanto riguarda la coscia destra non

deficit stenici importanti, non apparenti disturbi nella deambulazione"

- è giunto alla seguente conclusione: "Si

rivaluta l'esigibilità lavorativa espressa in occasione della precedente visita

__________; essa viene confermata. Per quanto riguarda il diritto ad IMI, è

stata già concessa una IMI del 10% per la spalla sinistra. Per quanto riguarda

la coscia destra non si ritiene sussistano al momento elementi tali da

configurare un diritto per indennità. La situazione potrà essere rivalutata in

caso di importanti cambiamenti nel futuro" (doc. 121).

Preso atto del parere appena esposto, il 28 aprile 2017 l'CO 1 ha confermato il

contenuto della sua prima decisione (doc. 122).

In

sede ricorsuale l'RA 1 ha chiesto l'assegnazione al suo assistito di un'IMI del

10% per il danno permanente alla coscia destra da aggiungere all'IMI del 10%

riconosciuta dall'CO 1 per il danno permanente alla spalla sinistra, postulando

pertanto il riconoscimento in favore del suo patrocinato di un'IMI complessiva

del 20% (doc. III). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli

atti il rapporto medico del 30 maggio 2017 del dr. med. __________, giusta il

quale: "(…) Purtroppo la diagnosi

corretta di avulsione completa dei muscoli ischiocrurali è stata posta con

importante ritardo e a questo momento una riparazione chirurgica non ha più avuto

senso e non era più esigibile. Dalla letteratura medica scientifica evince che

la mancata terapia adeguata ed il trattamento chirurgico ritardato di questo

tipo di lesione portano a risultati insoddisfacenti con persistenti disturbi e

deficit di forza, ogni tanto con disturbo anche del nervo sciatico, noto come

sindrome degli ischiocrurali. In base all'esame obiettivo siamo confrontati con

un' inveterata rottura completa prossimale con retrazione e cicatrizzazione

degli ischiocrurali a destra e sintomatologia compatibile con sindrome cronico

degli ischiocrurali. Contrariamente a quanto riferito nel rapporto della visita

circondariale del 14.04.2017, il paziente avverte chiaramente dolori alla

palpazione sulla lesione dorsale alla coscia destra. Come compatibile per una

lesione di questo tipo, la deambulazione non difficoltosa per brevi tratti è

normale e non crea rilevante sintomatologia, il deficit di forza e la

sintomatologia algica si manifestano sotto sforzo. Si tratta senz'ombra di

dubbio di un danno permanente con alterata integrità fisica in modo evidente.

Non è da aspettarsi miglioramento in futuro e un notevole peggioramento della

situazione non è prevedibile. Dalla valutazione del medico __________ CO 1, non

ben motivata e giustificata, si deve concludere che ha valutato il danno

permanente per i postumi oggettivabili a livello della coscia destra del 0%,

visto che un tasso inferiore al 5% sarebbe da aggiungere ai 10% concessi per la

spalla. Evidentemente la lesione in oggetto non risulta esplicitamente sulle

liste dell'allegato OAINF e sulle tabelle Suva. Quindi in caso di menomazione

non indicata spetta al medico di valutare il danno fisico in funzione alla

gravità paragonando con altri affezioni. Considerando la lesione, i sintomi e

il deficit funzionale, evidenziati all'esame oggettivo, ritengo adeguato di

valutare la menomazione all'integrità paragonando con un'affezione dell'anca e

quindi entra in considerazione la tabella Suva 5.2 per coxartrosi. I postumi

traumatici a livello della coscia sono complessivamente compatibili con una

situazione di lieve a moderata coxartrosi che secondo la tabella Suva 5.2

corrisponde ad un tasso del 10%. In conclusione confermo la presa di posizione

espressa nel mio scritto del 14.03.2017 ritenendo giustificato una menomazione

all'integrità fisica per almeno del 5 - 10%." (doc. C1).

Interpellato

dal TCA in merito al rapporto medico del 30 maggio 2017 del dr. med. __________,

il medico di circondario, dr. med. __________, con apprezzamento medico del 14

settembre 2017 ha osservato quanto segue: “(…)

Un'avulsione dell'inserzione prossimale degli ischio-crurali non richiede

necessariamente una sutura ed un suo trattamento conservativo non

necessariamente si traduce in un risultato insoddisfacente e pesantemente invalidante

come sostenuto dal dott. med. __________. Nel caso in questione ritengo che non

ci si possa limitare ad un generico riferimento alla letteratura senza

approfondire tale affermazione, che altrimenti risulta superficiale e poco

utile alla discussione. La riparazione chirurgica delle lesioni prossimali

degli ischio-crurali al bacino appare sicuramente indicata quando vi è una

avulsione ossea. Questo avviene soprattutto nei soggetti in accrescimento. (…)

Nelle lesioni delle parti molli degli ischio crurali a livello dell'inserzione

prossimale (quale è il caso in esame) la situazione è differente. In questi

casi è contemplato sia un trattamento chirurgico che uno conservativo non

chirurgico. Occorre precisare che ci troviamo di fronte ad una situazione rara

per cui non vi sono in letteratura casistiche ampie ed univoche. Gli studi

pubblicati sul trattamento chirurgico di queste lesioni sono semplici

"case report" di casi singoli o di bassa numerosità (2-3 casi), in

soggetti giovani sportivi di alto livello o agonisti. In tali pazienti l'obiettivo

terapeutico è il ritorno all'attività sportiva agonistica con esercizi di

agilità e di sforzo muscolare massimale e strenuo. Tale situazione non è per

nulla applicabile al paziente in esame per numerosi motivi (a titolo

esemplificativo e non esaustivo: livello di attività, età, qualità del tessuto

muscolare, comorbidità). (…) Anche tra gli autori che si schierano aperta-mente

a favore di un trattamento chirurgico, vi sono alcuni che riconoscono che un

tratta-mento conservativo ha risultati buoni o ottimi nel 50% dei casi.

Pertanto in una percentuale non trascurabile di soggetti il trattamento

conservativo ha risultati funzionali paragonabili ai migliori risultati

ottenibili con il trattamento chirurgico. Ritengo quindi che non si possa in

alcun modo affermare a priori che l'assicurato abbia a soffrire di un

importante danno permanente per la tipologia di lesione e per il trattamento

ricevuto (…), ma che si debba esaminare in concreto il quadro clinico obbiettivo.

(…). Nel caso in questione l'assicurato è stato valutato attentamente sia per

quanto riguarda le problematiche generali, sia per quanto riguarda la

problematica alla coscia. Dalle risultanze della visita __________ non si

evince un'importante sintomatologia né un deficit funzionale notevole.

L'obbiettività nel corso della visita medico-circondariale è stata raccolta con

attenzione. Tale obbiettività è peraltro paragonabile a quanto rilevato da

altri specialisti ortopedici e mi riferisco in particolare al rapporto del

dott. med. __________ nella sua visita del 12.04.2016. In tale visita, peraltro

eseguita in un periodo di tempo antecedente alla visita medico-circondariale da

me eseguita, il dott. med. __________ riporta testualmente: "Non

limitazione funzionale a livello di anca e ginocchio destro, non ematomi a

livello delle logge muscolari anteriori e posteriori, non deficit

nervosi-periferici. Movimenti completi su tutti i piani a livello dell'arto

inferiore interessato, estensione contro resistenza dell'arto inferiore destro

lievemente ridotta rispetto al controlaterale dove risulta conservata. A

paziente supino si osserva una lieve dolorabilità alla palpazione a livello del

III medio del ventre del bicipite femorale. Non apprezzabili palpatoriamente

lesioni a livello dell'inserzione tendinea” (n.d.r.: dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Unità di

traumatologia e ortopedia del servizio di chirurgia e ortopedia dell’__________

che ha preso a carico l’assicurato dopo l’infortunio del 2.10.2015, doc. 52).

Si evince quindi dall'obiettività riportata dal dott. med. __________ un quadro

del tutto simile a quanto riscontrato nella visita __________ ed estremamente

differente da quanto sostenuto dal dott. med. __________. In particolare si

nota una sostanziale assenza di deficit funzionale e una totale assenza di

deficit nervosi periferici. Tale obbiettività e inoltre confermata dalla visita

medico-circondariale del 19.10.2016 a firma dott. med. __________ (…).

Anche in questo caso dunque l'obbiettività

riportata da altro specialista ortopedico è del tutto in linea con quanto

riportato nella visita medico-circondariale da me eseguita. Tale obbiettività

ha indotto il medico di circondario che mi ha preceduto a proporre per la spalla

sinistra una IMI del 10% ma a ritenere che non vi fosse diritto ad IMI per quanto

riguarda la coscia destra. (…). Ho pertanto rivalutato globalmente la

situazione dell'assicurato (…). Ho ritenuto di confermare la posizione a suo

tempo presa dal medico di circondario che mi ha preceduto (…). In sostanza

sulla base dell'obbiettività riscontrata alla VMC, in considerazione del quadro

clinico di buon compenso funzionale, ho ritenuto che la condizione presentata

dall'assicurato non raggiungesse i limiti di indennizzabilità a fini IMI.

Per

quanto riguarda la posizione del dott. med. Ge__________ri rispetto alla IMI

per la coscia destra egli ritiene di proporre una IMI del 5 - 10% motivandola

per analogia con un'artrosi lieve moderata dell'anca e riferendosi alla tabella

5.2

Suva. Ritengo che tale valutazione non sia corretta.

A

mio parere infatti la condizione presentata dall'assicurato appare di entità

minore e non paragonabile a un'artrosi moderata che è gravata da dolori

persistenti, difficoltà alla deambulazione, rigidità articolare, deficit di

articolarità. Tutti questi elementi non sono presenti nell'assicurato per

quanto rilevato in occasione della visita medico-circondariale da me eseguita

ne nella visita precedente a firma dott. med. __________ né nell'obbiettività

del dott. med. __________ che ha precedentemente valutato l'assicurato come

ortopedico curante. Inoltre vi è da considerare che nella tabella 5.2 Suva, cui

il dott. med. __________ fa riferimento, indicato chiaramente che per

un'artrosi lieve non viene previsto "nessun risarcimento", riservando

l'indennizzabilità IMI solo ai casi di artrosi media e grave dell'anca. (…)”

(n.d.r.: il corsivo e la sottolineatura sono della redattrice)

Il

TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, a fronte

di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la

giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta

sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI

non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere

da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes

über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo

Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla

valutazione enunciata il 19 ottobre 2016 dal dr. med. __________ e confermata

il 14 aprile 2017 dal dr. med. __________, specialisti che hanno personalmente

visitato l'assicurato e che vantano un’ampia esperienza in materia di medicina

assicurativa e infortunistica.

Parimenti

dicasi per la motivata e approfondita presa di posizione del 14 settembre 2017

di cui si è poc’anzi già ampiamente detto, in cui il dr. med. __________ ha

spiegato nel dettaglio i motivi per cui la sua valutazione (che conferma, a sua

volta, quella del medico di circondario, dr. med. __________) diverge da

quella, esposta nel rapporto medico del 14 marzo 2017 e ribadita nel rapporto

medico del 30 maggio 2017, del dr. med. __________ [l’obbiettività accertata da

lui e dal precedente medico di circondario – estremamente differente da quanto

sostenuto dal dr. med. __________ – è del tutto simile alla condizione

obiettiva riportata il 12 aprile 2016 – e, quindi, prima della sua visita

medico-circondariale del 14 aprile 2017 – del dr. med. __________, specialista

ortopedico che ha preso a carico l’assicurato dopo l’infortunio del 2 ottobre

2015; lo status oggettivo dell’assicurato è di minore entità e non è

paragonabile a un’artrosi moderata (che è gravata da dolori persistenti,

difficoltà alla deambulazione, rigidità articolare e deficit di articolarità)

mentre per un’artrosi lieve non è previsto alcun risarcimento dalla tabella

5.2

SUVA].

Tanto

più che, come riportato in narrativa al considerando 1.5, il patrocinatore

dell’insorgente – a cui è stato trasmesso il 15 settembre 2017 l’apprezzamento

medico del 14 settembre 2017 del medico di circondario per conoscenza con

facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 10 giorni – è

rimasto a tutt’oggi silente e, in particolare, non ha prodotto alcun rapporto

medico specialistico atto a perlomeno sollevare dubbi circa la fedefacenza

della motivata e dettagliata presa di posizione del 14 settembre 2017 del dr.

med. __________.

In conclusione, la

decisione su opposizione impugnata merita tutela nella misura in cui

all’insorgente, per un verso, è stata riconosciuta un'IMI del 10% per il danno

permanente alla spalla sinistra (che, a ragione, non viene contestata dal

patrocinatore dell'assicurato) e, per altro verso, non è stata attribuita

un’IMI per la coscia destra, in assenza di una qualsivoglia menomazione

importante e durevole all'integrità fisica.

2.6

In esito alle considerazioni

che precedono, la decisione su opposizione impugnata deve essere pertanto

modificata nel senso che l’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità del

22% dal 1° dicembre 2016. Per il resto, deve essere confermata.

2.7

Parzialmente vincente in

causa, il ricorrente, patrocinato in causa dall'RA 1 (al riguardo va ricordato

che l’indennità per ripetibili è concessa non soltanto se l’assicurato è

patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una

persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata,

indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di

una rappresentanza di un ente pubblico nell’espletamento del proprio compito:

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G.

Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì

STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016, consid. 2.6), ha diritto all’importo di fr. 1'500.-

a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell'CO 1 (cfr. art. 61

lett. g LPGA; 22 LPTCA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata è modificata nel senso che l’assicurato ha diritto a una

rendita d’invalidità del 22% dal 1° dicembre 2016. Per il resto, essa è

confermata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'CO 1 verserà all’assicurato l’importo di

fr. 1'500.- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti