35.2017.59
Contestato reddito "da valido". TCA: TA1 2014 "ramo costruzioni" 41-43 (disoccupato per motivi congiunturali; scelta di vita professionale nell'ambito dell'edilizia; lavoro barista "su chiamata"=impie
19 ottobre 2017Italiano31 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2017.59
PC/gm
Lugano
19 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 aprile 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 ottobre 2015, RI 1,
nato il __________ 1958, disoccupato dal 1° luglio 2015 (doc. 95) e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, è uscito dal proprio
domicilio alle ore 7:00 e, mentre correva sotto la pioggia per raggiungere la
propria automobile, è caduto, riportando un trauma distorsivo alla spalla
sinistra con la rottura parziale del tendine sovra-spinato e la rottura
completa del capo lungo del bicipite oltre ad un trauma contusivo/distorsivo
dell'anca destra con lesione e avulsione prossimale completa dei muscoli
ischio-crurali (cfr. doc. 1, 40, 41 e 85).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso (in particolare: doc. 84 e 85, 101 e 102) e dopo
aver comunicato all'assicurato la sospensione a decorrere dal 1° dicembre 2016
delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), ritenuto come, in
base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai
da considerare stabilizzato (doc. 88), con decisione formale del 25 gennaio 2017
(doc. 103), l'CO 1 ha negato all'assicurato una rendita (visto che i postumi
infortunistici non avevano influito sulla sua capacità di guadagno a fronte di
un reddito "da valido" per il 2016 di fr. 49'572.- e "da
invalido" di fr. 53'613.- determinato sulla base delle DPL),
attribuendogli un’indennità per menomazione dell’integrità del 10%.
A seguito dell’opposizione cautelare interposta il 23 febbraio 2017 (e
completata il 23 febbraio 2017: doc. 116) dall'RA 1 __________ di __________, per
conto dell’assicurato (doc. 111), l’CO 1 - dopo aver raccolto l'apprezzamento
medico del 14 aprile 2017 del dr. med. __________ (doc. 121) - in data 28 aprile
2017 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 122).
1.3. Con tempestivo ricorso del 24
maggio 2017, completato il 7 giugno 2017, RI 1, sempre patrocinato dall'RA 1 __________
di __________, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il
riconoscimento in suo favore di una rendita d’invalidità del 35% e di un'IMI
del 20% (doc. III, pag. 5).
Il patrocinatore dell'insorgente contesta il calcolo economico e, segnatamente,
il reddito "da valido" ritenuto dall'CO 1. Egli ritiene che non possa
essere utilizzato il guadagno annuo basato sul CCL della ristorazione che l'CO
1 ha stabilito in fr. 49'572.-, ma dev'essere preso in considerazione l'ultimo
salario annuo conseguito dal suo assistito nella professione di
macchinista/minatore ovvero fr. 82'267.-.
Il rappresentante del ricorrente contesta pure la mancata assegnazione di
un'IMI del 10% per il danno permanente alla coscia destra da aggiungere all'IMI
del 10% riconosciuta dall'CO 1 per il danno permanente alla spalla sinistra,
postulando pertanto il riconoscimento in favore del suo assistito di un'IMI
complessiva del 20%. A suffragio delle proprie argomentazioni versa agli atti
il rapporto medico del 30 maggio 2017 del dr. med. __________, specialista FMH
in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. C1).
1.4. Nella risposta
del 30 giugno 2017 l'CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. Interpellato
dal TCA in merito al rapporto medico del 30 maggio 2017 del dr. med. __________
(doc. C1), il medico di circondario, dr. med. __________, ha versato agli atti
l’apprezzamento medico del 14 settembre 2017 (doc. IX/1).
Il doc. IX+1 è stato trasmesso
il 15 settembre 2017 alle parti per conoscenza, con facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte entro 10 giorni (doc. X).
Con scritto del 23 settembre
2017, l’CO 1 – dopo aver puntualizzato che il parere del medico __________ era
chiaro e non lasciava spazio a dubbi – si è riconfermato nelle proprie
allegazioni e domande (doc. XI).
2.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza
se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o
considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non
considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3
In concreto, oggetto del
contendere è innanzitutto il reddito "da valido" utilizzato
dall'CO 1 per il calcolo del grado di invalidità del ricorrente.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono
quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione (per il
reddito "da invalido"), i dati del 2016, ritenuto che
ad inizio dicembre 2016 lo stato di salute infortunistico dell'assicurato era
stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza
(doc. 85, 86 e 88).
2.4
Circa
il reddito da valido, con la decisione impugnata l’CO 1 ha preso
in considerazione l'importo di fr. 49'572.-, ovvero l'ultimo stipendio
percepito dalla ditta __________ di __________ (fr. 4'131.- x 12 mensilità), in
qualità di cameriere, secondo il CCL Gastrosuisse - Cat. Ia, visto che tale
attività è stata l'ultima svolta da RI 1 prima della disoccupazione e prima
dell'infortunio (doc. 101).
Il patrocinatore del ricorrente chiede invece che per il raffronto dei redditi
venga utilizzato l'ultimo salario annuo conseguito dal suo assistito nella
professione di macchinista/minatore ovvero fr. 82'267.- (doc. I).
Dalla documentazione prodotta emerge segnatamente che l’interessato, dopo aver
assolto le scuole dell’obbligo in Italia, ha lavorato dal 1992 come
"operatore" nell'ambito dell'edilizia per diverse ditte italiane sino
al 2003, anno a partire dal quale ha iniziato a lavorare come
"macchinista/minatore" presso il cantiere di __________ a __________,
tramite la ditta __________ di __________, fino all'infortunio del 2008
all'arto superiore destro, terminato il quale, è stato licenziato, con effetto
al 1° aprile 2012 (doc. 40, 41 e 90). Da quella data egli si è iscritto in
disoccupazione (effettuando prioritariamente le sue ricerche di lavoro
nell'ambito dell'edilizia) per poi annunciarsi all'assistenza verso
aprile/maggio 2014 (doc. 90; doc. D). Dopo di che ha iniziato a lavorare, su
chiamata, presso il __________ di __________, come barista, fino a giugno 2015,
allorquando è stato licenziato perché è stato assunto un barista con licenza.
Dal 1° luglio 2015 è nuovamente in disoccupazione e, mentre stava svolgendo un
programma occupazionale presso la __________, il 2 ottobre 2015 ha avuto
l'infortunio in oggetto (doc. 90).
In siffatte circostanze - tenuto segnatamente conto del fatto che l'assicurato
ha operato una scelta di vita professionale nell'ambito dell'edilizia ove ha
peraltro acquisito un'esperienza ventennale (1992-2012; cfr., in particolare,
CV di cui al doc. 40), che egli non era più attivo professionalmente a causa di
motivi congiunturali,
che è verosimile che, dopo aver terminato le indennità di disoccupazione ed
essersi annunciato all'assistenza, abbia accettato il lavoro di barista
"su chiamata" quale "impiego di fortuna" e, da ultimo, che
al momento dell'infortunio in disamina si trovava nuovamente iscritto alla
disoccupazione -, secondo quanto precede, il reddito "da valido"
dell'assicurato dev'essere calcolato sulla base dei dati statistici risultanti
dall'ISS, conformemente alla giurisprudenza dell'Alta Corte vigente in materia
(cfr., tra le tante, la recentissima STF 8C_728/2016 del
21.
dicembre 2016, consid. 3.1 in fine con riferimenti), ed, in
particolare, applicando la tabella TA1 2014, ramo 41-43
"costruzioni", livello di qualifica 1, uomini.
Il TCA, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, ritiene che RI 1, svolgendo nel 2014 una
professione nel ramo 41-43 "costruzioni", livello di
qualifica 1, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 5'507.-. Riportando questo dato su 41.4 ore (cfr.
dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF
8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'699.75
mensili oppure a fr. 68'397.- per l'intero anno (fr. 5'699.75 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa: STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali da
quantificare in +0.4% per il 2015 e +0.4% per il 2016 (cfr. la relativa tabella
pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di
fr. 68'945.26.
Stante quanto precede, il reddito "da valido" del
ricorrente, nel 2016, ammonta a fr. 68'945.26.
Per quanto concerne il reddito
da invalido, l'importo per il 2016 di fr. 53'613.00 - determinato sulla
base delle DPL (doc. 101) e non contestato dal patrocinatore del ricorrente
(cfr. doc. III a pag. 3 in fine: "Non
contestiamo invece il guadagno teorico esigibile che la SUVA ha calcolato in
53'613.80") - può essere fatto proprio da questa
Corte.
Il grado di invalidità dell’assicurato
- stabilito confrontando i fr. 53'613.- annui al reddito che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute infortunistico,
e cioè fr.
68'945.26 annui (cfr. consid. 2.5) - è del 22,23% arrotondato al 22%, secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
Su questo punto la decisione su opposizione impugnata deve essere pertanto
modificata nel senso che l’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità del
22% dal 1° dicembre 2016.
2.5
Diritto a un'indennità
per menomazione all’integrità?
2.5.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter,
Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura
amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.
STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre
1988.
nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.5.5
Nel caso di specie, dopo aver
sentito il parere del 19 ottobre 2016 del dr. med. __________, specialista FMH
in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, giusta il
quale l'assicurato è portatore di postumi infortunistici importanti e durevoli
alla spalla sinistra e considerando "la
tabella 1.2 la limitazione alla mobilità attiva fino a 30° oltre l'orizzontale
stabilisce un 10%. Pertanto viene attribuita tale percentuale"
(doc. 84), l'CO 1 ha riconosciuto all'assicurato, con la decisione del 25
gennaio 2017, un'IMI del 10% per il danno permanente alla spalla sinistra.
In fase di opposizione l'RA 1 ha chiesto l'assegnazione al suo assistito di
un'IMI del 15% per il danno permanente alla coscia destra da aggiungere all'IMI
del 10% riconosciuta dall'CO 1 per il danno permanente alla spalla sinistra,
postulando pertanto il riconoscimento in favore del suo patrocinato di un'IMI
complessiva del 25% (doc. 116). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato
agli atti il rapporto medico del 14 marzo 2017 del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, giusta il quale:
"(…) il danno permanente fisico alla
spalla sinistra è stata valutato del 10% per ridotta mobilità attiva, secondo
tabelle SUVA/OAINF 1.2 (…), ritengo la valutazione della menomazione
all'integrità per i postumi alla spalla sinistra corretta. Invece la lesione
permanente alla coscia destra non viene menzionata nella valutazione della
menomazione all'integrità. Considerando il danno permanente oggettivabile con
persistente disturbo algico e funzionale su alterazioni cicatriziali dopo
avulsione traumatica della muscolatura ischio-crurale prossimale a destra,
causata dall'infortunio del 02.10.2015, per questo postumi, che sono
paragonabili con i disturbi di una lieve a moderata coxartrosi, secondo la
tabella 5.2 risulta una menomazione all'integrità almeno del 5-10%"
(doc. 118).
L'CO 1 ha sottoposto il precitato documento medico al dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato
locomotore, il quale ha rilevato in data 31 marzo 2017 che "Dall'esame della visita del dott. Lagrotteria
apparentemente non diritto ad IMI per la coscia. Conv. a visita il 14/4/2017
per verifica definitiva" (doc. 119).
Il 14 aprile 2017 il
medico di circondario, dr. med. __________, ha visitato personalmente
l'assicurato e - dopo aver rilevato "Deficit
funzionale della spalla sinistra (…). Per quanto riguarda la coscia destra non
deficit stenici importanti, non apparenti disturbi nella deambulazione"
- è giunto alla seguente conclusione: "Si
rivaluta l'esigibilità lavorativa espressa in occasione della precedente visita
__________; essa viene confermata. Per quanto riguarda il diritto ad IMI, è
stata già concessa una IMI del 10% per la spalla sinistra. Per quanto riguarda
la coscia destra non si ritiene sussistano al momento elementi tali da
configurare un diritto per indennità. La situazione potrà essere rivalutata in
caso di importanti cambiamenti nel futuro" (doc. 121).
Preso atto del parere appena esposto, il 28 aprile 2017 l'CO 1 ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 122).
In
sede ricorsuale l'RA 1 ha chiesto l'assegnazione al suo assistito di un'IMI del
10% per il danno permanente alla coscia destra da aggiungere all'IMI del 10%
riconosciuta dall'CO 1 per il danno permanente alla spalla sinistra, postulando
pertanto il riconoscimento in favore del suo patrocinato di un'IMI complessiva
del 20% (doc. III). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli
atti il rapporto medico del 30 maggio 2017 del dr. med. __________, giusta il
quale: "(…) Purtroppo la diagnosi
corretta di avulsione completa dei muscoli ischiocrurali è stata posta con
importante ritardo e a questo momento una riparazione chirurgica non ha più avuto
senso e non era più esigibile. Dalla letteratura medica scientifica evince che
la mancata terapia adeguata ed il trattamento chirurgico ritardato di questo
tipo di lesione portano a risultati insoddisfacenti con persistenti disturbi e
deficit di forza, ogni tanto con disturbo anche del nervo sciatico, noto come
sindrome degli ischiocrurali. In base all'esame obiettivo siamo confrontati con
un' inveterata rottura completa prossimale con retrazione e cicatrizzazione
degli ischiocrurali a destra e sintomatologia compatibile con sindrome cronico
degli ischiocrurali. Contrariamente a quanto riferito nel rapporto della visita
circondariale del 14.04.2017, il paziente avverte chiaramente dolori alla
palpazione sulla lesione dorsale alla coscia destra. Come compatibile per una
lesione di questo tipo, la deambulazione non difficoltosa per brevi tratti è
normale e non crea rilevante sintomatologia, il deficit di forza e la
sintomatologia algica si manifestano sotto sforzo. Si tratta senz'ombra di
dubbio di un danno permanente con alterata integrità fisica in modo evidente.
Non è da aspettarsi miglioramento in futuro e un notevole peggioramento della
situazione non è prevedibile. Dalla valutazione del medico __________ CO 1, non
ben motivata e giustificata, si deve concludere che ha valutato il danno
permanente per i postumi oggettivabili a livello della coscia destra del 0%,
visto che un tasso inferiore al 5% sarebbe da aggiungere ai 10% concessi per la
spalla. Evidentemente la lesione in oggetto non risulta esplicitamente sulle
liste dell'allegato OAINF e sulle tabelle Suva. Quindi in caso di menomazione
non indicata spetta al medico di valutare il danno fisico in funzione alla
gravità paragonando con altri affezioni. Considerando la lesione, i sintomi e
il deficit funzionale, evidenziati all'esame oggettivo, ritengo adeguato di
valutare la menomazione all'integrità paragonando con un'affezione dell'anca e
quindi entra in considerazione la tabella Suva 5.2 per coxartrosi. I postumi
traumatici a livello della coscia sono complessivamente compatibili con una
situazione di lieve a moderata coxartrosi che secondo la tabella Suva 5.2
corrisponde ad un tasso del 10%. In conclusione confermo la presa di posizione
espressa nel mio scritto del 14.03.2017 ritenendo giustificato una menomazione
all'integrità fisica per almeno del 5 - 10%." (doc. C1).
Interpellato
dal TCA in merito al rapporto medico del 30 maggio 2017 del dr. med. __________,
il medico di circondario, dr. med. __________, con apprezzamento medico del 14
settembre 2017 ha osservato quanto segue: “(…)
Un'avulsione dell'inserzione prossimale degli ischio-crurali non richiede
necessariamente una sutura ed un suo trattamento conservativo non
necessariamente si traduce in un risultato insoddisfacente e pesantemente invalidante
come sostenuto dal dott. med. __________. Nel caso in questione ritengo che non
ci si possa limitare ad un generico riferimento alla letteratura senza
approfondire tale affermazione, che altrimenti risulta superficiale e poco
utile alla discussione. La riparazione chirurgica delle lesioni prossimali
degli ischio-crurali al bacino appare sicuramente indicata quando vi è una
avulsione ossea. Questo avviene soprattutto nei soggetti in accrescimento. (…)
Nelle lesioni delle parti molli degli ischio crurali a livello dell'inserzione
prossimale (quale è il caso in esame) la situazione è differente. In questi
casi è contemplato sia un trattamento chirurgico che uno conservativo non
chirurgico. Occorre precisare che ci troviamo di fronte ad una situazione rara
per cui non vi sono in letteratura casistiche ampie ed univoche. Gli studi
pubblicati sul trattamento chirurgico di queste lesioni sono semplici
"case report" di casi singoli o di bassa numerosità (2-3 casi), in
soggetti giovani sportivi di alto livello o agonisti. In tali pazienti l'obiettivo
terapeutico è il ritorno all'attività sportiva agonistica con esercizi di
agilità e di sforzo muscolare massimale e strenuo. Tale situazione non è per
nulla applicabile al paziente in esame per numerosi motivi (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: livello di attività, età, qualità del tessuto
muscolare, comorbidità). (…) Anche tra gli autori che si schierano aperta-mente
a favore di un trattamento chirurgico, vi sono alcuni che riconoscono che un
tratta-mento conservativo ha risultati buoni o ottimi nel 50% dei casi.
Pertanto in una percentuale non trascurabile di soggetti il trattamento
conservativo ha risultati funzionali paragonabili ai migliori risultati
ottenibili con il trattamento chirurgico. Ritengo quindi che non si possa in
alcun modo affermare a priori che l'assicurato abbia a soffrire di un
importante danno permanente per la tipologia di lesione e per il trattamento
ricevuto (…), ma che si debba esaminare in concreto il quadro clinico obbiettivo.
(…). Nel caso in questione l'assicurato è stato valutato attentamente sia per
quanto riguarda le problematiche generali, sia per quanto riguarda la
problematica alla coscia. Dalle risultanze della visita __________ non si
evince un'importante sintomatologia né un deficit funzionale notevole.
L'obbiettività nel corso della visita medico-circondariale è stata raccolta con
attenzione. Tale obbiettività è peraltro paragonabile a quanto rilevato da
altri specialisti ortopedici e mi riferisco in particolare al rapporto del
dott. med. __________ nella sua visita del 12.04.2016. In tale visita, peraltro
eseguita in un periodo di tempo antecedente alla visita medico-circondariale da
me eseguita, il dott. med. __________ riporta testualmente: "Non
limitazione funzionale a livello di anca e ginocchio destro, non ematomi a
livello delle logge muscolari anteriori e posteriori, non deficit
nervosi-periferici. Movimenti completi su tutti i piani a livello dell'arto
inferiore interessato, estensione contro resistenza dell'arto inferiore destro
lievemente ridotta rispetto al controlaterale dove risulta conservata. A
paziente supino si osserva una lieve dolorabilità alla palpazione a livello del
III medio del ventre del bicipite femorale. Non apprezzabili palpatoriamente
lesioni a livello dell'inserzione tendinea” (n.d.r.: dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Unità di
traumatologia e ortopedia del servizio di chirurgia e ortopedia dell’__________
che ha preso a carico l’assicurato dopo l’infortunio del 2.10.2015, doc. 52).
Si evince quindi dall'obiettività riportata dal dott. med. __________ un quadro
del tutto simile a quanto riscontrato nella visita __________ ed estremamente
differente da quanto sostenuto dal dott. med. __________. In particolare si
nota una sostanziale assenza di deficit funzionale e una totale assenza di
deficit nervosi periferici. Tale obbiettività e inoltre confermata dalla visita
medico-circondariale del 19.10.2016 a firma dott. med. __________ (…).
Anche in questo caso dunque l'obbiettività
riportata da altro specialista ortopedico è del tutto in linea con quanto
riportato nella visita medico-circondariale da me eseguita. Tale obbiettività
ha indotto il medico di circondario che mi ha preceduto a proporre per la spalla
sinistra una IMI del 10% ma a ritenere che non vi fosse diritto ad IMI per quanto
riguarda la coscia destra. (…). Ho pertanto rivalutato globalmente la
situazione dell'assicurato (…). Ho ritenuto di confermare la posizione a suo
tempo presa dal medico di circondario che mi ha preceduto (…). In sostanza
sulla base dell'obbiettività riscontrata alla VMC, in considerazione del quadro
clinico di buon compenso funzionale, ho ritenuto che la condizione presentata
dall'assicurato non raggiungesse i limiti di indennizzabilità a fini IMI.
Per
quanto riguarda la posizione del dott. med. Ge__________ri rispetto alla IMI
per la coscia destra egli ritiene di proporre una IMI del 5 - 10% motivandola
per analogia con un'artrosi lieve moderata dell'anca e riferendosi alla tabella
5.2
Suva. Ritengo che tale valutazione non sia corretta.
A
mio parere infatti la condizione presentata dall'assicurato appare di entità
minore e non paragonabile a un'artrosi moderata che è gravata da dolori
persistenti, difficoltà alla deambulazione, rigidità articolare, deficit di
articolarità. Tutti questi elementi non sono presenti nell'assicurato per
quanto rilevato in occasione della visita medico-circondariale da me eseguita
ne nella visita precedente a firma dott. med. __________ né nell'obbiettività
del dott. med. __________ che ha precedentemente valutato l'assicurato come
ortopedico curante. Inoltre vi è da considerare che nella tabella 5.2 Suva, cui
il dott. med. __________ fa riferimento, indicato chiaramente che per
un'artrosi lieve non viene previsto "nessun risarcimento", riservando
l'indennizzabilità IMI solo ai casi di artrosi media e grave dell'anca. (…)”
(n.d.r.: il corsivo e la sottolineatura sono della redattrice)
Il
TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, a fronte
di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la
giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta
sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI
non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere
da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e
riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71
del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno
2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes
über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo
Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla
valutazione enunciata il 19 ottobre 2016 dal dr. med. __________ e confermata
il 14 aprile 2017 dal dr. med. __________, specialisti che hanno personalmente
visitato l'assicurato e che vantano un’ampia esperienza in materia di medicina
assicurativa e infortunistica.
Parimenti
dicasi per la motivata e approfondita presa di posizione del 14 settembre 2017
di cui si è poc’anzi già ampiamente detto, in cui il dr. med. __________ ha
spiegato nel dettaglio i motivi per cui la sua valutazione (che conferma, a sua
volta, quella del medico di circondario, dr. med. __________) diverge da
quella, esposta nel rapporto medico del 14 marzo 2017 e ribadita nel rapporto
medico del 30 maggio 2017, del dr. med. __________ [l’obbiettività accertata da
lui e dal precedente medico di circondario – estremamente differente da quanto
sostenuto dal dr. med. __________ – è del tutto simile alla condizione
obiettiva riportata il 12 aprile 2016 – e, quindi, prima della sua visita
medico-circondariale del 14 aprile 2017 – del dr. med. __________, specialista
ortopedico che ha preso a carico l’assicurato dopo l’infortunio del 2 ottobre
2015; lo status oggettivo dell’assicurato è di minore entità e non è
paragonabile a un’artrosi moderata (che è gravata da dolori persistenti,
difficoltà alla deambulazione, rigidità articolare e deficit di articolarità)
mentre per un’artrosi lieve non è previsto alcun risarcimento dalla tabella
5.2
SUVA].
Tanto
più che, come riportato in narrativa al considerando 1.5, il patrocinatore
dell’insorgente – a cui è stato trasmesso il 15 settembre 2017 l’apprezzamento
medico del 14 settembre 2017 del medico di circondario per conoscenza con
facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 10 giorni – è
rimasto a tutt’oggi silente e, in particolare, non ha prodotto alcun rapporto
medico specialistico atto a perlomeno sollevare dubbi circa la fedefacenza
della motivata e dettagliata presa di posizione del 14 settembre 2017 del dr.
med. __________.
In conclusione, la
decisione su opposizione impugnata merita tutela nella misura in cui
all’insorgente, per un verso, è stata riconosciuta un'IMI del 10% per il danno
permanente alla spalla sinistra (che, a ragione, non viene contestata dal
patrocinatore dell'assicurato) e, per altro verso, non è stata attribuita
un’IMI per la coscia destra, in assenza di una qualsivoglia menomazione
importante e durevole all'integrità fisica.
2.6
In esito alle considerazioni
che precedono, la decisione su opposizione impugnata deve essere pertanto
modificata nel senso che l’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità del
22% dal 1° dicembre 2016. Per il resto, deve essere confermata.
2.7
Parzialmente vincente in
causa, il ricorrente, patrocinato in causa dall'RA 1 (al riguardo va ricordato
che l’indennità per ripetibili è concessa non soltanto se l’assicurato è
patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una
persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata,
indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di
una rappresentanza di un ente pubblico nell’espletamento del proprio compito:
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G.
Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì
STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016, consid. 2.6), ha diritto all’importo di fr. 1'500.-
a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell'CO 1 (cfr. art. 61
lett. g LPGA; 22 LPTCA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata è modificata nel senso che l’assicurato ha diritto a una
rendita d’invalidità del 22% dal 1° dicembre 2016. Per il resto, essa è
confermata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'CO 1 verserà all’assicurato l’importo di
fr. 1'500.- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti