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Decisione

35.2017.6

Assicurato ferito all'addome da colpo di arma da fuoco mentre lavorava su ponteggio. Successivo sviluppo di disturbi psichici. Negato che questi ultimi costituiscano una conseguenza adeguata dell'info

12 luglio 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o

perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

La procedura per la

concessione dell’assistenza giudiziaria è retta dalla massima ufficiale

(Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, Lugano 1993, p. 240).

Tuttavia, nel caso in cui l’interessato si limita a dichiarare di non poter

pagare le spese di patrocinio, ma non prova in alcun modo il suo stato di

bisogno e omette di fornire qualsiasi indicazione atta a renderlo verosimile,

Considerandi

l’istanza va respinta (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 240). Di conseguenza,

quindi, nel caso in cui il richiedente non fa fronte al proprio obbligo di

collaborare all’accertamento dei fatti, deve sopportarne le conseguenze (SVR

1998.

Nr. UV 1 p. 1 s. e giurisprudenza ivi citata).

In concreto, in data 23

gennaio 2017, il TCA ha chiesto esplicitamente all’avv. RA 1 d’inviare la

documentazione necessaria a decidere circa l'ammissione all'assistenza

giudiziaria (cfr. doc. III).

Nondimeno, sino ad oggi, il

patrocinatore non ha fatto pervenire al Tribunale la documentazione atta a

comprovare il preteso stato di indigenza dell’assicurato, e ciò malgrado gli

sia stata concessa la possibilità di farlo.

In tali circostanze, in

virtù della giurisprudenza suesposta, l’istanza tendente alla concessione

dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti