35.2017.6
Assicurato ferito all'addome da colpo di arma da fuoco mentre lavorava su ponteggio. Successivo sviluppo di disturbi psichici. Negato che questi ultimi costituiscano una conseguenza adeguata dell'info
12 luglio 2017Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.6
mm
Lugano
12 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 dicembre 2016 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In
data 25 giugno 2014, RI 1, dipendente della società __________ di __________ e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stato ferito
all’addome da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava su un ponteggio (doc.
2), riportando, secondo il rapporto di uscita dell’Ospedale __________ di __________,
un ematoperitoneo secondario a lesione epatica e gastrica (cfr. doc. 35).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Nel prosieguo,
l’assicurato ha sviluppato una problematica psichica.
1.2. Con decisione formale dell’8
luglio 2015, l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità a
proposito dei disturbi psichici, ritenuti non trovarsi in un nesso causale
adeguato con l’evento traumatico del giugno 2014 (cfr. doc. 136).
In data 1° ottobre 2015,
l’CO 1 ha dichiarato irricevibile l’opposizione dell’assicurato, in quanto
tardiva (cfr. doc. 153).
Con sentenza 35.2015.112
del 25 aprile 2016, questo Tribunale ha annullato la decisione su opposizione
appena citata e ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché esaminasse nel
merito l’opposizione interposta dall’assicurato ed emanasse la relativa
decisione (cfr. doc. 163).
Il giudizio cantonale è
stato confermato dal Tribunale federale con pronunzia 8C_386/2016 del 10
novembre 2016 (cfr. doc. 170).
1.3. Con decisione su opposizione
datata 2 dicembre 2016, l’CO 1 ha confermato il rifiuto di assumersi le turbe
psichiche presentate dall’assicurato (doc. 173).
1.4. Con tempestivo ricorso del 20
gennaio 2017, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore venga condannato a
riconoscergli una rendita d’invalidità dal 1° febbraio 2015, argomentando in
particolare quanto segue:
" (…).
Ritenendo che non esiste causalità adeguata tra i disturbi psichici
di cui soffre il ricorrente e l’incidente di cui è stato vittima, la CO 1 si
rifiuta di far eseguire una nuova perizia psichiatrica, poiché, par di capire
non ci sarebbe in ogni caso, appunto, un nesso di causalità adeguata.
… Questo modo di ragionare è solo apparentemente logico.
… Invece, come ammette la stessa CO 1, la causalità adeguata
dipende in primo luogo dall’esistenza dei disturbi e poi dalla loro gravità.
… Secondo la decisione stessa, se i disturbi sono particolarmente
gravi, di principio la causalità adeguata è data.
… Se i disturbi sono di grado medio occorre esaminare una
molteplicità di fattori.
… La CO 1 sembrerebbe in ogni caso ammettere che, sulla base delle
risultanze della perizia di parte, siamo in presenza di disturbi psichici.
… Non si vede quindi come si possa prescindere dall’accertare la
loro entità e si possa rinunciare a far eseguire una perizia.
(…).
… A giudizio del ricorrente siamo in presenza di un caso grave sia
per le modalità dell’infortunio, che per le sue conseguenze.
… Per quanto riguarda le modalità dell’infortunio la CO 1 persiste
nella sua linea di totale disumanità.
(…).
… Relativizzare il caso di un ragazzo di 20 anni che in zona
suburbana della tranquilla Svizzera, sta tranquillamente facendo il suo lavoro
su un cantiere su ponteggio e che subisce un incidente non perché gli cade
addosso un attrezzo, non perché scivola, non perché cade un ponteggio, ma
perché un cecchino gli spara addosso da lontano, è francamente sconcertante.
(…).
… Anche per quanto riguarda le conseguenze organiche della
sparatoria le stesse sono più gravi della banalizzazione della CO 1 e dei suoi
consulenti.
… In realtà a febbraio 2015 il ricorrente era ancora inabile al
lavoro e sentiva e sente tuttora dei dolori.
… In conclusione quindi il ricorrente è indubbiamente affetto
dalle conseguenze organiche e psichiche della sparatoria e deve essere messo al
beneficio delle indennità per incapacità di lavorare.” (doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
2.1. Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’istituto assicuratore era legittimato a negare la
propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici e - tenuto conto
soltanto delle conseguenze organiche dell’evento infortunistico -, a
dichiarare estinto il diritto alle prestazioni a contare dal 9 febbraio 2015,
oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.3. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. Nella concreta evenienza, per
stabilire se l’amministrazione ha correttamente posto termine alle prestazioni assicurative
a decorrere dal 9 febbraio 2015, occorre preliminarmente esaminare se essa era
legittimata a negare la propria responsabilità relativamente alla problematica
psichica di cui soffre l’insorgente.
Dalla documentazione
medica agli atti emerge in effetti che RI 1 presenta dei disturbi psichici,
nella forma di una reazione ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento
(secondo il rapporto 25 febbraio 2015 della dott.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, consulente dell’CO 1 – cfr. doc. 87),
rispettivamente di una sindrome post-traumatica da stress (secondo il referto 6
luglio 2015 della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
privatamente consultata dall’assicurato – cfr. doc. 133).
Entrambe le psichiatre hanno
riconosciuto che le turbe psichiche costituiscono una conseguenza dell’infortunio
del mese di giugno 2014 (cfr. doc. 87, p. 10 e doc. 153, p. 9).
Sufficientemente chiarito
l’aspetto della causalità naturale grazie alle due perizie appena menzionate -
ragione per la quale appare superfluo dar seguito alla richiesta ricorsuale di
allestire una nuova perizia psichiatrica -, non resta che da valutare se la
problematica psichica costituisce (pure) una conseguenza adeguata del sinistro
occorso all’assicurato.
2.6. Nell'esaminare l'adeguatezza
del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione
dell’infortunio del 25 giugno 2014.
Per quanto riguarda la
dinamica, dalle carte processuali, in particolare dal rapporto d’inchiesta
della Polizia giudiziaria, si evince che il ricorrente stava lavorando su un
ponteggio all’esterno della __________ di __________, quando è stato ferito a
livello del fianco destro da un proiettile di piccolo calibro (calibro 22)
sparato dalla lunga distanza da una terza persona.
Ora, tenuto
conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto,
non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le
circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il
sinistro occorso al ricorrente deve essere classificato nella categoria degli infortuni di media gravità in senso
stretto, così come ha rettamente deciso l’amministrazione.
In una sentenza
8C_336/2008 del 5 dicembre 2008 consid. 5, il Tribunale federale ha proceduto a
un’identica classificazione, trattandosi di un assicurato che, durante una
battuta di caccia, era stato colpito da quattro pallini da caccia, a livello
delle apofisi spinose delle vertebre C2-C3, della coscia, dell’avambraccio e
del mastoide a sinistra, la cui forza d’impatto l’aveva scaraventato a terra.
Sempre a titolo di
paragone, è utile segnalare che l’Alta Corte ha pure inserito nella categoria
intermedia propriamente detta il caso in cui un’assicurata era stata aggredita
in strada da uno sconosciuto il quale, dopo averla spinta a terra, aveva
tentato di strangolarla con l’intento di ucciderla (cfr. RAMI 1996 U 256 p.
215ss.), il caso in cui un agente incaricato di garantire la sicurezza presso
un dancing, nel corso di una rissa, era stato colpito segnatamente alla nuca
con una sedia (cfr. STFA U 339/99 del 17 aprile 2000), il caso in cui
un’assicurata, dopo essersi recata in banca per prelevare del denaro, era stata
aggredita in strada da uno sconosciuto con il passamontagna, il quale l’aveva
spinta a terra con una certa forza e, nel tentativo di scipparla della
borsetta, l’aveva trascinata “pancia a terra” per alcuni metri (cfr. STF U
138/04 del 16 febbraio 2005 consid. 3.3), il caso in cui una donna era stata
inaspettatamente attaccata e maltrattata durante il sonno dal suo ex compagno,
il quale, trascorsi alcuni minuti, dopo aver ricevuto uno schiaffo
dall’assicurata, era tornato a ragionare, allontanandosi da lei (cfr. STF
8C_1062/2009 del 31 agosto 2010 consid. 4.2.1), il caso in cui un assicurato
era stato aggredito da due uomini con pugni e mazza da baseball, che gli
avevano procurato una frattura mandibolare (cfr. STF 8C_681/2010 del 3 novembre
2010 consid. 6.2), oppure ancora il caso in cui un uomo, sulla via di casa, era
stato inseguito da tre ragazzi attorno ai vent’anni, incrociati poco prima su
un passaggio pedonale, i quali l’avevano spintonato e atterrato, facendogli
perdere conoscenza. Gli aggressori l’avevano poi colpito con dei calci,
causandogli una commozione cerebrale, contusioni alla regione del gomito, del
polso e della spalla sinistra, nonché una contusione al ginocchio destro con
dermoabrasione (cfr. STF 8C_893/2012 del 14 marzo 2013, più volte menzionata).
In tale eventualità, il
giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i
criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4. Per ammettere
l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in
maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In
una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR
2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che
fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere
adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa,
occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto,
va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non
possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono
essere presi in considerazione (cfr. STF
8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich
imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind
bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung
einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).
Analogamente a quanto è
stato deciso dal TF nella pronunzia 8C_336/2008 succitata, anche nel caso di
specie va riconosciuto il carattere impressionante delle circostanze
concomitanti, precisato che tale criterio non risulta in ogni caso adempiuto
con una particolare intensità. In questo contesto, occorre considerare che,
secondo quanto da lui stesso dichiarato a margine dell’interrogatorio di
polizia del 2 luglio 2014 (cfr. doc. 14), al momento del sinistro, RI 1 non ha
avuto coscienza di essere stato colpito da un proiettile. Non ha visto il
responsabile, non ha udito lo sparo e, dopo aver avvertito un forte dolore
addominale, ha creduto di essere stato colpito da un morsetto lanciatogli dal
collega. Egli è stato reso edotto di quanto accaduto solo in un secondo tempo,
allorquando si trovava già degente presso l’Ospedale __________ di __________
(cfr. doc. 90, p. 18).
In merito al criterio
della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, la
giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche
abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non basta per ritenerlo
soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche
gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti
organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come
ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante
(cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).
In concreto,
quelle riportate dall’insorgente sono state delle lesioni serie – un trauma
penetrante da arma da fuoco con alcune lesioni epatiche (a livello di S3, S4 e
S6) e una lesione superficiale interessante la sierosa della parete anteriore
dello stomaco (cfr. doc. 67, p. 3) - che hanno necessitato una
sua immediata ospedalizzazione, ma non si può ancora parlare di lesioni
gravi o di una particolare natura. In effetti, l’assicurato è sempre rimasto
cosciente ed emodinamicamente stabile (cfr. doc. 51). Le lesioni primarie sono
state definitivamente sanate mediante il solo intervento laparoscopico del 25
giugno 2014 (così come hanno dimostrato gli accertamenti diagnostici compiuti
nel prosieguo – cfr. doc. 74: “Ho rivisto in data ordierna nel mio studio il
Signor RI 1 che presenta delle buone condizioni generali. Riferisce un netto
miglioramento del dolore spontaneo che aveva in corrispondenza dell’epicondrio
destro. Permane unicamente un problema di ipoestesia in corrispondenza della
cicatrice in epicondrio destro e epigastrio, …” e doc. 118: “I disturbi
riferiti dal paziente a livello fisico sono solo parzialmente da riferire al
pregresso intervento, ma rientrano nelle normali sequele di un intervento di
tale portata. Attualmente l’esame obiettivo addominale rileva una ipoestesia
cutanea. L’ultima TAC eseguita esclude ogni tipo di sequela intraddominale.”
– il corsivo è del redattore). È sì persistita la sintomatologia dolorosa addominale
ma di essa non si può tener conto, visto che è finalmente risultata priva di
sostrato organico oggettivabile (cfr. doc. 129, p. 3: “Oggettivamente non trovo
né radiologicamente né clinicamente una pato-anatomia che possa spiegare gli
attuali dolori riferiti dall’assicurato.”).
Dalla documentazione a
disposizione non emerge nemmeno che l’assicurato sarebbe stato vittima di una
cura medica errata che ha aggravato notevolmente gli esiti dell'infortunio.
Del resto, secondo la
giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato
quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace
(cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Questa Corte ritiene che
non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento
infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Conformemente alla
giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.
STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010
del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai
sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia,
la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché
le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come
particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre
2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e
riferimenti).
Dagli atti di causa emerge
che, dopo la prima degenza presso il Servizio di chirurgia e ortopedia
dell’Ospedale __________ di __________ (25 giugno - 12 luglio 2014), nel corso
della quale si è in particolare proceduto a sanare chirurgicamente le lesioni
intraddominali (cfr. doc. 51), RI 1 ha beneficiato essenzialmente di una
farmacoterapia (antalgica e antidepressiva/ansiolitica) e di sedute di
psicoterapia.
Il TF ha del resto deciso
in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid.
3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale,
che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una
riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,
anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del
20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un
incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide
lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso
il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che
nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la
seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio
al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,
precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica
protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Il TCA, da parte sua, ne
ha invece ammesso la realizzazione in una sentenza 35.2014.2 del 17 settembre
2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, vittima di un incidente della
circolazione, le cui conseguenze avevano necessitato di ben dieci
operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei
anni e mezzo circa dall’evento traumatico.
Anche il criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è realizzato.
In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi
non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti.
Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la
guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie
non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che,
nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha
raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF
8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009
consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la
realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente
protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).
Nella
concreta evenienza, se il decorso si è rivelato problematico è soprattutto
perché vi è stata molto presto la sovrapposizione di una patologia psichica,
ciò di cui non si può tener conto nell’ambito della valutazione dell’adeguatezza
in base alla DTF 115 V 133.
Parimenti inadempiuto è il
criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa. Dalle carte
processuali emerge che, considerate unicamente le sequele organiche
oggettivabili, il ricorrente è stato dichiarato in grado di riprendere il
lavoro in misura completa a contare dal 9 febbraio 2015, quindi a distanza di
soli sette mesi e mezzo dal sinistro (cfr. doc. 84: “Dal 09.02.2015
l’assicurato è abile in misura completa.” e doc. 129, p. 3: “Da parte organica
non ho elementi per giustificare un’inabilità lavorativa.”, pareri che non
risultato smentiti da alcuna certificazione medica specialistica).
In queste condizioni, può
rimanere indeciso se è realizzato il criterio dei dolori somatici persistenti,
poiché anche se ciò dovesse essere il caso, in presenza di un infortunio di
media gravità in senso stretto, la realizzazione di due criteri (quello qui in
discussione e quello del carattere impressionante dell’evento) non potrebbe comunque
giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità.
In
esito a quanto tutto precede, si deve concludere che le turbe psichiche presentate
da RI 1 non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico
occorso il 25 giugno 2014.
2.7. Vista la conclusione a cui il
TCA è pervenuto al precedente considerando, l’assicuratore resistente era
legittimato a negare la propria responsabilità riguardo ai disturbi psichici e,
dunque, a decidere circa l’estinzione del diritto alle prestazioni tenendo
conto unicamente dei postumi infortunistici organici.
Da questo profilo, occorre
ammettere, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza federale, che l’insorgente ha riacquistato una piena capacità
lavorativa a far tempo dal 9 febbraio 2015, con conseguente estinzione del
diritto all’indennità giornaliera da quella stessa data.
Ora, visto che il
ricorrente ha ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale
professione, ulteriori cure mediche non avrebbero avuto lo scopo di migliorare
sensibilmente il suo stato di salute infortunistico nel senso definito
dall’Alta Corte nella DTF 134 V 109 consid. 4.3. Già per questa ragione, in virtù
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’amministrazione era dunque legittimata a dichiarare
estinto anche il diritto alla cura medica.
In conclusione, la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.8. Deve essere, infine,
esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, come da lui richiesto (cfr. doc. I, p. 1).
Fatti
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o
perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
La procedura per la
concessione dell’assistenza giudiziaria è retta dalla massima ufficiale
(Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, Lugano 1993, p. 240).
Tuttavia, nel caso in cui l’interessato si limita a dichiarare di non poter
pagare le spese di patrocinio, ma non prova in alcun modo il suo stato di
bisogno e omette di fornire qualsiasi indicazione atta a renderlo verosimile,
Considerandi
l’istanza va respinta (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 240). Di conseguenza,
quindi, nel caso in cui il richiedente non fa fronte al proprio obbligo di
collaborare all’accertamento dei fatti, deve sopportarne le conseguenze (SVR
1998.
Nr. UV 1 p. 1 s. e giurisprudenza ivi citata).
In concreto, in data 23
gennaio 2017, il TCA ha chiesto esplicitamente all’avv. RA 1 d’inviare la
documentazione necessaria a decidere circa l'ammissione all'assistenza
giudiziaria (cfr. doc. III).
Nondimeno, sino ad oggi, il
patrocinatore non ha fatto pervenire al Tribunale la documentazione atta a
comprovare il preteso stato di indigenza dell’assicurato, e ciò malgrado gli
sia stata concessa la possibilità di farlo.
In tali circostanze, in
virtù della giurisprudenza suesposta, l’istanza tendente alla concessione
dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti