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Decisione

35.2017.60

Incidente stradale. Trauma contusivo della colonna vertebrale (cervico-dorsale). Sospensione delle prestazioni per status quo sine raggiunto dopo 6 mesi e 3 giorni. Conforme alla dottrina medica ed ai

25 settembre 2017Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine,

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10

pag. 35 consid. 4b).

2.7. Il TCA constata

innanzitutto che l'assicurata è stata visitata il 14 ottobre

2016, giorno in cui ha subito l'infortunio, presso il pronto soccorso di chirurgia

dell'Ospedale __________ di __________ __________, dalla dr.ssa __________, che

ha attestato un'incapacità lavorativa del 100% a partire da detta data al 21

ottobre 2016 (compreso) per un trauma contusivo della colonna cervico-dorsale,

in assenza di trauma cranico e senza perdita di conoscenza, né nausea o

vomito, né formicolio agli arti, prescrivendo antidolorifici

(cfr. lettera di dimissione del 14 ottobre 2016 di cui al doc. 26).

In seguito, l'assicurata è stata sottoposta, su richiesta del proprio medico

curante, a dei cicli di fisioterapia (doc. 11 e 20) e su richiesta del medico

fiduciario (doc. 14), ad una MRI della colonna cervicale il 29 novembre 2016

(dalla quale non sono emerse lesioni di tipo traumatico, ma è stata evidenziata

una discopatia a livello C3-C4, C4-C5 e C5-C6, D4-D5, D6-D7, D7-D8 senza

compromissioni midollari o radicolari) e della colonna toraco-lombo-sacrale il

2 dicembre 2016 (dalla quale è emersa una iniziale discopatia L4-L5 e L5, S1;

una protrusione discale intra-extra foraminale ds. L4-L5 con fissurazione

dell'anulus fibroso ma senza segni di irritazione radicolare ed una protrusione

discale centrale focale L5-S1 con fissurazione dell'anulus fibroso e contatto

con entrambe le radici S1; doc. 20 e doc. B). Il 2 dicembre 2016 l'assicurata è

stata visitata dal medico fiduciario che, preso atto delle risultanze delle MRI,

l'ha annunciata per un esame neurologico.

Il 14 febbraio 2017 l'assicurata è stata visitata dal dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia, che ha eseguito un esame neurologico risultato

"sicuramente normale", senza deficit che facessero sospettare lesioni

alle strutture nervose centrali o periferiche, motivo per il quale lo

specialista - che ha parimenti preso atto delle risultanze delle MRI -

complessivamente non ha rilevato, dal profilo neurologico, patologie rilevanti,

bensì una sintomatologia principalmente muscolo-tensiva (doc. B).

Il 24 febbraio 2017 l'assicurata è stata nuovamente visitata dal medico

fiduciario che - dopo aver riassunto gli atti, riportato le dichiarazioni

dell'assicurata (disturbi attuali, medicamenti, terapia, professione e

situazione sociale) come pure i reperti oggettivabili (stato generale, sistema

muscolo scheletrico e colonna cervicale, sistema muscolo scheletrico e colonna

toraco-lombo-sacrale) ed il decorso - ha rilevato oggettivamente che "la

paziente parla ancora di dolenzia alla palpazione della colonna cervicale, dei

legamenti interspinosi e sovraspinosi e poco ai legamenti interspinosi e

sovraspinosi da TH4 fino a L". La muscolatura paravertebrale cervicale,

paravertebrale toracale e paravertebrale lombare non è contratta. Non ci sono

miogelosi. Ancora ridotta la mobilità della colonna cervicale e

toraco-lombo-sacrale. Non segni radicolari". Il medico fiduciario è

quindi giunto alla conclusione che "esiste soggettivamente una

cervico-toraco-lombalgia senza segni radicolari. Non c'è nessuna contrattura

della muscolatura cervico-toraco-lombare. Non ci sono miogelosi. I segni

soggettivi possono essere solo parzialmente oggettivabili in rapporto con esami

clinici oggettivabili. C'è una certa autolimitazione e estensione incosciente

della sintomatologia da parte della paziente. Abbiamo spiegato alla Signora che

secondo la nostra opinione lei potrebbe riprendere il lavoro come impiegata nel

servizio alberghiero di una casa per anziani. Abbiamo fissato una capacità

lavorativa del 50% del 20.03.2017 e del 100% dal 17.04.2017. Con la ripresa del

lavoro in misura del 1005 dal 17.04.2017, lo stato quo sine sarà raggiunto"

(doc. 20; n.d.r. solo il corsivo è della redattrice).

Il 20 marzo 2017 l'assicurata è stata visitata dal suo medico curante (dr. med.

__________, specialista FMH in medicina generale e medicina interna) che ha

attestato che la paziente si era presentata al lavoro per la ripresa

dell'attività lavorativa al 50% che tuttavia aveva dovuto essere subito sospesa

a causa della sintomatologia dolorosa (necessitante di assunzione quotidiana di

AINS) ancora molto presente e che era esacerbata dagli sforzi fisici della

ripresa lavorativa. Ha quindi concluso attestando un'incapacità lavorativa

completa a partire dal 20 marzo 2017, puntualizzando che come "trattamento

è ora prevista la presa a carico con agopuntura, per cui un nuovo tentativo di

Considerandi

ripresa lavorativa potrebbe essere possibile non prima di 4 settimane"

e rilevando, da ultimo, come vi fosse "una marcata conflittualità con

il datore di lavoro che rappresenta una concausa del decorso prolungato e

sfavorevole" (doc. 21).

Davanti al TCA l'assicurata ha prodotto il certificato medico del 24 maggio

2017.

ove il dr. med. __________ - dopo aver posto la diagnosi ("cervico-toraco-lombalgia

cronico persistente dopo tamponamento auto-auto il 14.10.2016 in/con:

Incapacità lavorativa completa dal 14.10.2016 (con prova lavorativa come

ausiliaria di pulizia il 20.3.2017 al 50%, sospesa per esacerbazione dei

dolori); MRI cervicale-toracale 29.11.2016: plurime discopatie senza

compressioni midollari; MRI lombare 2.12.2016 con protrusione discale L4-L7

senza sicura segni di irritazione radicolare e protrusione discale L5-S1 con

contratto con entrambi e radici S1 specialmente a dx") - ha riportato

la terapia ("AINS necessaria e prolungata; Scarso beneficio terapeutico

da Tramal, Mydocalm, Xanax, Dafalgan; Stato dopo fisioterapia senza chiaro

beneficio; Agopuntura con parziale beneficio"), puntualizzando che era

previsto un consulto specialistico vertebrale presso il dr. med. __________,

Locarno, il 6 giugno 2017 (doc. E).

Il 6 giugno 2017, l'assicurata è stata visitata dal dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, che ha ritenuto i dolori

riferiti dalla paziente compatibili con una problematica di distorsione

cervicale senza riscontro di alterazioni strutturali. Lo specialista ha

osservato che la problematica appariva molto dolente ed influiva pure sullo

stato psicologico della paziente. Per escludere completamente una lesione

strutturale, ha annunciato la paziente per una TAC cervicale anche per un

possibile trattamento di infiltrazione (doc. F1).

Il 14 giugno 2017, l'assicurata si è quindi sottoposta ad una TAC cervicale dalla quale è emersa una "rettilizazzione

del rachide cervicale. No segni per listesi. No segni per fratture. Non

importanti riduzioni spazi intersomatici. Ampiezza normale del canale spinale e

dei forami laterali" (doc. F1).

Il 20 giugno 2017, l'assicurata è stata nuovamente visitata

dal dr. med. __________, che - dopo aver riportato le dichiarazioni

dell'assicurata (rilevando, tra l'altro, che la paziente appariva abbastanza

esasperata per i sintomi), l'esame clinico e gli esami radiologici (TAC

cervicale del 14 giugno 2017 e RM cervicale del 29 novembre 2016) - ha posto la

diagnosi di "Sindrome cervicovertebrale dopo infortunio del

14.10

; Protrusione del disco C3-C4 senza segni per impronta del sacco

durale" (n.d.r.: solo il corsivo è della redattrice). Lo specialista,

consultato privatamente dall'assicurata, ha quindi ritenuto che "Dal

punto di vista neurologico e dopo valutazione anche della TAC cervicale

eseguita, (…) la problematica descritta dalla paziente sia piuttosto da

imputare ad un'insufficienza muscolare per cui consiglio di insistere sui

trattamenti conservativi, potenziando anche possibili terapie alternative per

ridurre il doloro. Dal punto di vista ortopedico non ho ulteriori consigli da

dare e sicuramente non ci sono gli estremi per trattamenti più invasivi"

(doc. F1).

Il 5 luglio 2017 l'assicurata è stata nuovamente visitata dal dr.

med. __________ che ha attestato come la paziente lamentasse una

sintomatologia cervicale persistente dopo l'infortunio del 14 ottobre 2016 e

che "Come anche valutato dallo specialista Dr. __________, __________,

si tratta di postumi dell'infortunio a decorso lento ma ancora adeguato, anche

perché in precedenza la paziente mai ha sofferto di cervicalgie" (doc.

F2).

Val qui la pena di puntualizzare che i disturbi di cui soffre RI 1, sono stati

approfonditamente indagati, da tutti i profili possibili. Non vi è pertanto da

attendersi che ulteriori provvedimenti istruttori mettano in luce nuovi e

rilevanti elementi di valutazione.

2.8

Nella concreta evenienza,

questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr.

consid. 2.7), ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia (e, quindi, della materia che qui ci occupa) e

medico perito SIM (che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina

assicurativa e infortunistica e che ha visitato personalmente l'assicurata),

risulta essere dettagliato e approfondito e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6); ad esso va dunque

attribuita piena forza probante e può validamente costituire da base al

giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere, senza che si riveli

necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (in particolare,

all'esperimento di una "perizia medica giudiziaria atta a valutare

l'incapacità lavorativa" della ricorrente, così come da lei postulato

nel gravame e nello scritto dell'8 luglio 2017; cfr. doc. I e doc. VII).

Del resto, la valutazione dello specialista dell'Istituto resistente non è

stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale,

ma solo attraverso il parere del medico curante, dr. med. __________,

specialista FMH in medicina generale e medicina interna, e, quindi, non della

materia che qui ci occupa rispettivamente dell'assicurata che medico non è.

Quest'ultima, in particolare, ha ribadito anche in questa sede - fondandosi

anche sul rapporto medico del 25 giugno 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore (doc. F1) - che i disturbi di cui soffre

sarebbero conseguenti all'evento infortunistico del 14 ottobre 2016. Ora, tale

affermazione non trova fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno

specialistico (ritenuto come il precitato referto riporta la ormai nota ed

incontestata diagnosi, senza tuttavia riferire alcunché in merito all'eziologia

dei dolori in disamina). Non può quindi essere condivisa dal TCA.

D'altra parte, la tempistica (6 mesi e 3 giorni: 14 ottobre 2016-17 aprile

2017) con la quale, a mente del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, è

stato raggiunto lo status quo sine vel ante in relazione al trauma contusivo della colonna cervico-dorsale subito

dall’interessata durante il tamponamento si concilia si concilia con la dottrina

medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni

alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola,

considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico

(3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare e 6-9 mesi, al massimo un

anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative - cfr. STFA U 250/06

del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non fosse mai

sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations

médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss., contributo in cui viene illustrata,

con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in

materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal,

Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in

Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Questa tesi dottrinale è

stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo il Tribunale

federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata)

di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente

asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove

mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF

8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011

consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del

10.

novembre 2010 consid. 3.3; cfr. pure STCA 35.2016.59 del 7 novembre 2016,

consid. 2.8).

Nel

caso di specie, la CO 1 ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino

al 17 aprile 2017, dunque per oltre sei mesi, ciò che appare conforme ai

principi giurisprudenziali appena citati.

In siffatte circostanze non consentono di giungere a una diversa conclusione le

censure ricorsuali sollevate dalla ricorrente, in particolare con espresso

riferimento all'operato del medico fiduciario e dell'Istituto assicuratore.

Pertanto, in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa

dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

2.

e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI 1 il 14 ottobre 2016 ha cessato di giocare un

ruolo causale in relazione ai disturbi da essa lamentati alla colonna cervico-dorsale a

far tempo dal 17 aprile 2017.

Di conseguenza la CO 1 era legittimata a porre fine alle proprie prestazioni a

partire da quella data.

Stante

quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti