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Decisione

35.2017.61

Rinvio atti all'amministrazione affinché disponga perizia per accertare esistenza di disturbi psichici e, se del caso, la loro eziologia (amm. aveva negato diritto alla rendita considerando soltanto i

23 novembre 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d)

I. Termine:

reddito da invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini

psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano

l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità

lavorativa e tradurla in

capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato

del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella

situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità”.

Considerandi

II. Termine:

reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.6

Nella concreta evenienza,

questo Tribunale constata che agli atti figura un rapporto, datato 25 novembre

2015, del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dal quale

si apprende che l’assicurato è in sua cura dal 18 novembre 2015 con la diagnosi

di sindrome da disadattamento con disturbo delle emozioni (ICD-10:F43.23),

patologia reattiva all’infortunio del novembre 2012 (cfr. doc. ZM 46).

Sempre a questo proposito,

dagli atti AI figuranti nell’incarto prodotto dall’amministrazione, risulta che

nell’aprile 2016 RI 1 è stato periziato dalla dott.ssa __________, anch’ella

specialista in psichiatria e psicoterapia.

Dal relativo rapporto

emerge che l’insorgente soffre di una sindrome depressiva persistente di grado

medio, reattiva (ICD-10:F34.8). Trattandosi dell’incidenza di quest’affezione

sulla sua capacità lavorativa, la dott.ssa __________ ha dichiarato che

l’assicurato ha presentato un’inabilità del 50% nell’abituale professione di

giardiniere dal novembre 2015 al gennaio 2016 e, successivamente, del 40%

(tenuto conto che la farmacoterapia ha cominciato ad avere effetti positivi).

Sempre secondo la psichiatra consultata dall’UAI, “nel caso in cui l’A

riuscisse a trovare un’occupazione più consona alle sue condizioni e

limitazioni fisiche si potrebbe ipotizzare una buona ripresa timica, fino alla

possibilità di recupero in toto della CL, dal punto di vista psichiatrico.”.

Rispondendo a una

richiesta di chiarimento da parte del medico SMR, con referto dell’11 luglio

2016, la dott.ssa __________ ha affermato che la capacità lavorativa

dell’insorgente era ridotta del 40% nell’attività abituale, mentre che, qualora

egli avesse trovato un’occupazione adeguata, la sua abilità lavorativa avrebbe

probabilmente raggiunto l’80%.

Con certificazione del 30

agosto 2016, la psichiatra ha ancora precisato che le “IL citate in perizia si

intendono in riduzione di rendimento per l’abituale attività, che implica un

impegno fisico importante. Se l’A trovasse impiego in attività fisicamente meno

impegnative la sua CL sarebbe da considerarsi piena.”.

Con il rapporto finale del

20.

settembre 2016, il medico SMR, dott. __________, ha segnatamente ammesso

l’esistenza di un’incapacità lavorativa in attività adeguate del 50% dal

novembre 2015 e del 40% dal 3 maggio 2016.

In data 10 ottobre 2016,

lo psichiatra curante ha criticamente commentato le conclusioni a cui è

pervenuta la dott.ssa __________, sostenendo in particolare che “… l’episodio

depressivo attuale, nell’ottica di una sindrome depressiva ricorrente, è di

media gravità, in effetti sono presenti almeno due dei tre sintomi più tipici

segnalati per l’episodio di gravità lieve, nonché almeno quattro degli altri

sintomi. Pertanto l’episodio di entità media compromette il suo funzionamento

personale, relazionale e sociale, nella misura di almeno il 50%. (…). Negli

ultimi mesi, pur ottimizzando la farmacoterapia, vi è stato un ulteriore

peggioramento delle sue condizioni psicofisiche, con aumento significativo

della dolorabilità, peggioramento dell’umore, riduzione dello stimolo vitale,

disturbi del sonno, visione pessimistica per il futuro, riduzione della libido,

mancata reattività emozionale e continuo stato di ideazione di inutilità. (…).

L’inabilità lavorativa rimane del 50%. Pertanto viene mantenuta un’inabilità

lavorativa del 50% in misura completa e persistente e continuativa dal punto di

vista psichiatrico.”.

Chiamata a prendere

posizione sulle considerazioni espresse dal dott. __________, la dott.ssa __________

si è riconfermata nella propria valutazione, con la precisazione che “… se le

condizioni cliniche dovessero stabilmente peggiorare, configurando il quadro di

una depressione medio-grave, una rivalutazione clinica sarebbe necessaria.”.

Accertata quindi una

riduzione della capacità lavorativa in attività adeguate del 50% dal 1° novembre

2015.

e del 40% dal 3 maggio 2016 in ragione della problematica psichica, l’UAI

ha posto RI 1 al beneficio di una mezza rendita, ridotta a un quarto dal 1°

settembre 2016.

Nella concreta evenienza,

l’istituto assicuratore convenuto ha posto fine alle prestazioni di corta

durata e negato all’assicurato il diritto alla rendita d’invalidità,

considerando esclusivamente i postumi infortunistici residuali a livello

dell’arto inferiore destro. In particolare, per quanto riguarda

l’esigibilità lavorativa alla base della decisione di rifiutare il

riconoscimento di una rendita, la CO 1 ha fatto capo esclusivamente alla

valutazione che il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, ha espresso

nell’ambito degli accertamenti ordinati dall’assicurazione per l’invalidità

(cfr. doc. Z 143, p. 6: “In merito all’incapacità di guadagno dell’assicurato,

il Dr. med. __________, nella sua valutazione del 9.6.2015, si è espresso come

segue: (…). Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere

che l’assicurato non è più totalmente abile nella professione di giardiniere.

Tuttavia, tenuto conto delle limitazioni sopra descritte, non vi è alcun motivo

per ritenere che l’assicurato non sia in grado di esercitare un’attività

lavorativa leggera dal profilo dell’impegno fisico e che tenga conto delle

riferite limitazioni.”).

Da quanto precede si

deduce dunque che l'assicuratore LAINF convenuto ha valutato il diritto alla

rendita d’invalidità tenuto conto unicamente della situazione organica, senza

esaminare se dovesse pure essere considerata la componente psichica (e,

nell'affermativa, con quali conseguenze sul diritto e sull’entità della rendita

di invalidità).

Ora, in base alla

giurisprudenza federale, non è corretto valutare il diritto alle prestazioni

che deriva dal danno somatico separatamente da quello che potrebbe invece

risultare dalle sequele psichiche.

In effetti, nella DTF 116

V 159 ss., la Corte federale ha stabilito che l'assicuratore infortuni non può,

in una decisione suscettibile di opposizione, disgiungere le cause possibili di

invalidità - danni fisici da un lato e danni psichici dall'altro - per

prevalersi in seguito della carenza di opposizione contro detto atto,

escludente la sua responsabilità per una delle cause solamente, giustificando

un rifiuto parziale di rendita:

" 1.- La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA)

a nié sa responsabilité pour les troubles psychiques de l'assuré dans un acte

qui n'a pas fait l'objet d'une opposition. C'est la raison pour laquelle les

premiers juges ont considéré que cette question était définitivement réglée. Il

n'en est toutefois rien.

En effet, selon le

système légal, il appartient à l'assurance-accidents d'indemniser l'assuré qui

présente une atteinte à la capacité de gain imputable à un événement engageant

sa responsabilité. Pour arrêter la rente qui doit être versée à cette fin, il y

a lieu de prendre en considération toutes les conséquences dudit événement. Il

n'est nullement prévu de servir une rente pour les séquelles physiques de ce

dernier et une autre pour les éventuelles atteintes psychiques. Il ne faut pas

oublier, d'autre part, que les suites physiques et psychiques d'un accident

sont souvent imbriquées et que les assurés ne sont guère en mesure de faire le

départ entre l'incapacité de travail et de gain à mettre au compte d'une

atteinte physique assurée et celle dont il faudrait rendre responsable une

composante psychique ne regardant pas l'assurance. Le procédé de la CNA, s'il

était admis, conduirait en outre à obliger l'assuré à conduire le cas échéant

deux procès: l'un sur le principe de la responsabilité de l'assurance en raison

des atteintes psychiques, l'autre sur la mesure dans laquelle cette assurance

doit assumer les conséquences physiques d'un événement dommageable. Celui qui,

à tort, a considéré que son incapacité de gain était tout entière imputable à

ses maux physiques serait ainsi privé de la possibilité de faire valoir ses

droits au moment où sa rente sera fixée en fonction de ces atteintes-là. Or tel

sera souvent le cas, en pratique.

Vu ce qui précède,

il se justifie donc de réexaminer l'ensemble des troubles présentés par Raphaël

C. et leurs répercussions sur sa capacité de travail et de gain."

Pertanto,

ricordato che il TCA, ai fini dell'esame di una vertenza, deve di regola tener

conto dei fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; in casu: il 28 aprile 2017), la decisione su opposizione impugnata

va annullata e l’incarto rinviato alla CO 1, affinché abbia a determinarsi - sottoponendo

preliminarmente la pratica a uno specialista in psichiatria - circa l’eventuale

esistenza di turbe psichiche che si trovino in una relazione causale, naturale

e adeguata, con l'evento infortunistico occorso in data 22 novembre 2012.

Successivamente, l'istituto

assicuratore resistente emanerà una nuova decisione formale, con la quale

definire il diritto alle prestazioni dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui la CO 1 ha

posto fine alle prestazioni di corta durata dal mese di giugno 2015 e negato il

diritto alla rendita d’invalidità.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 1'800 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti