35.2017.63
Rottura di un dente mangiando dei corn flakes. Negato l'intervento di un infortunio ai sensi di legge: la presenza di un chicco di mais semi-lavorato non costituisce un fattore esterno straordinario
2 ottobre 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.63
mm
Lugano
2 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 aprile 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 gennaio 2017, la
ditta __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 che il proprio
dipendente RI 1, in data 15 gennaio 2017, aveva riportato la rottura di un
dente mangiando una porzione di corn flakes in cui si trovava un chicco
di mais non lavorato (cfr. doc. 1).
1.2. Esperiti gli accertamenti
amministrativi del caso, con decisione formale del 22 marzo 2017, l’istituto
assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni (doc. 10).
Il rifiuto è stato
confermato - dopo l'opposizione interposta dall'assicurato personalmente (cfr.
doc. 11) -, con la decisione su opposizione del 25 aprile 2017 (cfr. doc. 13).
1.3. Con tempestivo ricorso del 4
giugno 2017, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione
impugnata, l’amministrazione venga condannata ad assumere i costi legati alla
nota lesione dentaria, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Al
contrario di quanto sostenuto dalla convenuta, il corpus delicti è stato
inequivocabilmente accertato dal ricorrente. Trattasi infatti del chicco di
masi duro (non macinato) prodotto con il ricorso e che accidentalmente il
ricorrente ha masticato unitamente a dei petali friabili di corn flakes,
procurandosi così una lesione ad un dente. (…).
… (…). Alla domanda n. 3 egli ha risposto negativamente in
relazione ad una delle due domande contenute nella domanda n. 3 cioè a quella
della “supposizione”. La domanda n. 3 è ambigua in quanto contiene due domande
diverse ma che di primo acchito si somigliano. L’assicurato ha deciso di
rispondere alla seconda domanda (quella sulla “supposizione”) rispondendo “no”,
nel senso che non si tratta di una sua supposizione in quanto ha visto e
conservato il “corpus delicti” cioè il chicco di mais (duro). Non vi è dunque
nessuna contraddizione nelle dichiarazioni inizialmente e in seguito date dal
ricorrente. Vi è inoltre da dire che corrisponde al vero che il ricorrente,
dietro esplicita richiesta dell’assicurazione __________ (doc. G: lettera
21.2.2017 __________ /ricorrente), ha inviato a quest’ultima il corpus delicti.
Con richiesta del 19.5.2017, il ricorrente ha pregato __________ di
restituirglielo e questa l’ha fatto (…).
… L’argomento avanzato dalla convenuta circa il fatto che sarebbe
normale trovare in un alimento Bio un chicco di mais non lavorato è fuorviante.
Nel caso concreto non c’entra se si trattava di Bio o non Bio. Il ricorrente ha
acquistato una confezione di petali friabili di mais (cosiddetti “corn flakes”)
ed aveva diritto di aspettarsi che fra quei fiocchi di mais friabili non si
trovasse un chicco duro equivalente ad un sassolino. Anche per questo motivo il
ricorso deve essere accolto.” (doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
2.1. Questa Corte è chiamata a
stabilire se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare il
proprio obbligo a prestazioni in relazione alla lesione dentaria occorsa
all’assicurato nel mese di gennaio 2017, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative
sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non
professionale e di malattie professionali.
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile (cfr. RAMI 2004 U
530 pag. 576).
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica, mentale o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore."
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI
2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.5. L’Alta Corte federale ha
avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata
l'ammissione del carattere straordinario in caso di lesione dentaria.
Sono, in particolare,
stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una
salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta
alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid.
3b; RAMI 1999 U 349, p.
477ss., 1992 U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).
Per contro, non sono stati
considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei popcorn,
un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate
oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420
consid. 2b; STFA U 63/91 del 16 gennaio 1992 non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83
consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156 ss., consid. 2b).
L’Alta Corte nemmeno ha
ritenuto quale fattore esterno straordinario il residuo di un proiettile nella
carne di selvaggina (cfr. RAMI 2006 U 572, p. 84 ss.), né il nocciolo di
ciliegia in un cioccolatino denominato“Griotte au Kirsch” (cfr. STFA U
8/06 del 13 marzo 2006).
Pronunciandosi in merito a
una fattispecie in cui un’assicurata ha subito una lesione dentaria masticando
una scheggia di un guscio di frutti di mare mentre mangiava una pizza ai frutti
di mare non sgusciati, la nostra Massima Istanza non ha, poi, riconosciuto
l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA U 305/02 del 26
febbraio 2004).
Il TFA è giunto alla
medesima conclusione in un caso in cui un’assicurata si è rotta un dente
mangiando una pizza surgelata alle olive nella quale si trovava un’oliva non
snocciolata (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006).
Più di recente, sempre in
materia di lesioni dentarie insorte durante la masticazione, il Tribunale
federale ha negato il carattere straordinario del fattore esterno (e,
quindi, l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge), trattandosi del consumo
di un’insalata verde contenente olive verdi non snocciolate (cfr. STF
8C_893/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3.5), del consumo di una “Cesar
salad” contenente noci, rispettivamente dei croûtons di pane alle
noci arrostiti (cfr. SVR 2016 UV Nr. 17 p. 52 s.) oppure ancora del consumo di
spugnole essiccate acquistate in un supermercato che
contenevano un sassolino (cfr. SVR 2017 UV Nr. 18 p. 61s.).
2.6. Per quanto concerne il
fattore esterno straordinario, il TFA, chinandosi a più riprese su fattispecie
in cui la presenza di un corpo estraneo non era stata accertata, ha sempre
escluso il carattere infortunistico della lesione dentaria.
Nella
sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003 (cfr. consid. 2.6. in fine), ad esempio,
l’Alta Corte ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione
dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente
all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del
fattore straordinario.
In una
pronunzia K 207/00 del 26 settembre 2001, il TFA ha sancito che la rottura di
un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto,
non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la
verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno
straordinario non era stata provata.
In una
sentenza K 202/00 del 18 settembre 2001, il Tribunale federale delle
assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si
era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché
la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti
non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che
ignorandone l'identità aveva ingoiato.
In
un'altra sentenza U 87/03 del 3 ottobre 2003, il TFA ha stabilito che un
assicurato che si era rotto un dente mangiando un'insalata non era stato
vittima di un infortunio. Infatti l'assicurato sostenendo di aver gettato
subito via l'oggetto duro che avrebbe morso, senza esaminarlo, non ha
dimostrato con grado di verosimiglianza preponderante che l'oggetto morso era
un corpo estraneo all'alimento.
In
una sentenza U 243/04 del 22 giugno 2005, la nostra Massima Istanza ha ribadito
che onde poter procedere alla necessaria valutazione e determinare se l'oggetto
all'origine di una lesione dentaria faccia o meno usualmente parte
dell'alimento consumato, occorre avantutto che il corpo estraneo possa
essere individuato.
In una sentenza U 67/05
del 24 maggio 2006, il Tribunale federale, nel caso di un assicurato che aveva
accusato la rottura di un dente mangiando una cosiddetta “tartiflette
au reblochon et aux pommes de terre”, ha
ritenuto che l’esistenza di un fattore esterno straordinario non fosse stata
sufficientemente dimostrata, per il motivo che egli aveva dedotto
trattarsi di un pezzetto d’osso semplicemente in base al dolore risentito e
alla piccola scaglia riscontrata successivamente.
L’Alta Corte
è giunta a questa medesima conclusione in una sentenza 8C_1034/2009 del 28
luglio 2010, concernente un’assicurata che mangiando un risotto, aveva
avvertito un forte scricchiolio sotto il dente, seguito da intensi dolori sino
alla radice, ma che non aveva notato nulla di visibile all’occhio nudo.
Stessa
soluzione in una sentenza 9C_995/2010 del 1° dicembre 2011, riguardante il caso
di un assicurato che si era rotto un dente mentre mangiava dei fagiolini a casa
di un amico, per il motivo che egli non era “… in nessun modo riuscito a
indicare chiaramente la natura di un eventuale corpo estraneo trovantesi nei
fagiolini consumati.”.
In
quest’ultima pronunzia, il TF ha in particolare rilevato che:
" A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione,
non senza tuttavia ribadire che per ammettere l'esistenza di un fattore esterno
straordinario in caso di lesione di un dente non basta la semplice presunzione
che il danno dentario si sia prodotto dopo avere masticato un corpo estraneo
duro (RAMI 2004 n. U 515 pag. 421 [U 64/02] consid. 2.2). Questa conclusione
vale sia se la persona interessata dichiara di avere masticato un corpo
estraneo o qualcosa di duro, sia se crede di avere identificato l'oggetto. Il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha infatti a più riprese affermato che
se le indicazioni della persona assicurata non consentono di descrivere in
maniera precisa e dettagliata il "corpus delicti", l'autorità
amministrativa (o il giudice in caso di controversia giudiziaria) non è in
grado di emettere un giudizio attendibile sulla natura del fattore in causa, e
ancor meno sul carattere straordinario dello stesso. A ciò si aggiunge che in
fase di consultazione al progetto di modifica della LAINF era stato proposto,
per prevenire il rischio di abusi, che l'assicurazione infortuni non concedesse
più prestazioni per le lesioni dentarie connesse con la masticazione e che, pur
avendo scartato una simile ipotesi, il Consiglio federale ha comunque ricordato
che gli abusi vanno prevenuti applicando un maggior rigore nell'esame del
diritto alle prestazioni nel singolo caso di specie (v. sentenza citata
8C_1034/2009 consid. 4.3 con riferimenti; FF 2008 4716).“
Su
questo argomento, si veda il contributo dell’ex giudice federale A. Borella,
nello studio "La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni
sulla nozione di infortunio" pubblicato in "Temi scelti di diritto
delle assicurazioni sociali", ed. CFPG e Helbing & Lichtenhahn, 2006,
p. 7s..
2.7. Nella concreta evenienza,
nell’annuncio d’infortunio del gennaio 2017, come già menzionato nei fatti, è
stato indicato che la frattura del dente ha avuto luogo a causa di un chicco di
mais non lavorato (grezzo) presente nei corn flakes (cfr. doc. 1).
Il ricorrente, il 15
febbraio 2017, ha compilato un questionario sottopostogli dall’assicuratore
LAINF resistente.
Il tenore delle domande e
delle relative risposte è il seguente:
" (…)
1. Come e quando
ha subito la lesione dentaria (descrizione esatta della dinamica, quale cibo ha
assunto, ecc.)?
15.01.17, ore 9 am.
A
colazione, mentre consumavo una ciotola di corn flakes, un grano di mais mi
spezza un molare.
Considerandi
2.
È accaduto
qualcosa di particolare (morso un oggetto? Tipo, dimensioni e caratteristiche
dell’oggetto)?
Vedi sopra
3.
Ha visto l’oggetto o si tratta di una supposizione?
No
(…).” (doc. 7)
Una medesima descrizione
del sinistro si ritrova peraltro nel formulario “Sinistri Assicurazione
responsabilità civile aziendale – Incidenti di clienti”, che l’insorgente ha
compilato in data 17 gennaio 2017 (cfr. doc. 8: “A colazione, mentre consumavo
una ciotola di corn flakes, un grano di mais mi spezza un molare.”).
Alla propria impugnativa
l’assicurato ha allegato il sacchetto in cui erano contenuti i corn flakes
(cfr. doc. L), come pure un chicco di mais schiacciato, quello che a suo dire
avrebbe provocato la frattura del dente qui di discussione (cfr. doc. I).
2.8
Chiamato ora a pronunciarsi
nel caso di specie, il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la
questione di sapere se, soprattutto alla luce della risposta da lui fornita
alla domanda n. 3 del questionario di cui al doc. 7, l’assicurato abbia o meno sufficientemente
dimostrato che la lesione dentaria sia stata causata da un chicco di mais (più
o meno) grezzo, contenuto in una confezione di corn flakes. In effetti,
anche in caso di risposta affermativa a questa domanda, l’esito non potrebbe
essere quello che auspica RI 1, e ciò per le ragioni che verranno esposte qui
di seguito.
Va innanzitutto segnalato
che, in una sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003 consid. 2.2, l’Alta Corte
federale ha lasciato aperta (poiché, in quel caso, l’assicurato non era
comunque riuscito a provare l’esistenza e la natura dell’oggetto incriminato) la
questione di sapere se la presenza di un chicco grezzo, ossia non frantumato e
pressato, in un "müesli" ai 5 cereali, potesse essere
qualificato quale elemento estraneo all'alimento. Subito dopo, essa ha però
ricordato di aver già negato la straordinarietà del fattore esterno, nel caso
di una persona assicurata che si era procurata una lesione dentaria mordendo un
chicco di mais non scoppiato presente nei popcorn.
Nella sentenza U 63/91, già
menzionata in precedenza, il TFA ha in effetti osservato che i chicchi di mais
costituiscono l’alimento di base per la produzione dei popcorn. L’esperienza
generale insegna che, sebbene scaldati, non tutti i chicchi scoppiano e che in quelli
non aperti si trovano di regola ancora dei residui duri; un piccola parte
rimane persino allo stato originario. Pertanto, sempre secondo l’Alta Corte, la
presenza di un chicco di mais grezzo, non scoppiato, non costituisce un fattore
esterno straordinario. Ciò vale tanto per i popcorn preparati in casa,
quanto per quelli in commercio (cfr. consid. 2b della pronunzia succitata).
Ora, tutto ben
considerato, questa Corte non vede sostanziali differenze tra la presente fattispecie
e quella appena citata, riguardante un chicco di mais non scoppiato contenuto
nei popcorn. Infatti, in entrambi i casi, il corpus delicti,
ovvero il chicco di mais, costituisce la componente essenziale del prodotto finale
(il corn flake, rispettivamente il popcorn). A cambiare è
soltanto il tipo di lavorazione necessaria per ottenere il prodotto finale (nel
caso dei corn flakes, i chicchi di mais scoppiati vengono appiattiti
mediante dei cilindri e, successivamente, grigliati in forno – cfr. https://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/aliments/cereales/cereales-du-petit-dejeuner/comment-sont-fabriquees-les-cereales-de-nos-enfants),
ma ciò non può essere considerata una circostanza rilevante ai fini del
giudizio.
In queste condizioni, il
TCA ritiene quindi che le considerazioni sviluppate dall’Alta Corte nella
sentenza appena citata debbano valere, mutatis mutandis, anche nel caso di
specie, di modo che occorre concludere che fa difetto il fattore esterno
straordinario.
Non sono così adempiute le
severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il
carattere infortunistico a un determinato evento.
2.9
Infine, va rilevato che
l’Alta Corte, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a
causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura
di un dente possa essere assimilata a una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2
lett. a OAINF (a partire dal 1° gennaio 2017: art. 6 cpv. 2 lett. a LAINF) (cfr.
STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156 ss.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti