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Decisione

35.2017.63

Rottura di un dente mangiando dei corn flakes. Negato l'intervento di un infortunio ai sensi di legge: la presenza di un chicco di mais semi-lavorato non costituisce un fattore esterno straordinario

2 ottobre 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. Questa Corte è chiamata a

stabilire se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare il

proprio obbligo a prestazioni in relazione alla lesione dentaria occorsa

all’assicurato nel mese di gennaio 2017, oppure no.

2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF,

per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative

sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non

professionale e di malattie professionali.

2.3. L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile (cfr. RAMI 2004 U

530 pag. 576).

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica, mentale o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore."

(cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4. Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI

2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

2.5. L’Alta Corte federale ha

avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata

l'ammissione del carattere straordinario in caso di lesione dentaria.

Sono, in particolare,

stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una

salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta

alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid.

3b; RAMI 1999 U 349, p.

477ss., 1992 U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).

Per contro, non sono stati

considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei popcorn,

un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate

oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420

consid. 2b; STFA U 63/91 del 16 gennaio 1992 non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83

consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156 ss., consid. 2b).

L’Alta Corte nemmeno ha

ritenuto quale fattore esterno straordinario il residuo di un proiettile nella

carne di selvaggina (cfr. RAMI 2006 U 572, p. 84 ss.), né il nocciolo di

ciliegia in un cioccolatino denominato“Griotte au Kirsch” (cfr. STFA U

8/06 del 13 marzo 2006).

Pronunciandosi in merito a

una fattispecie in cui un’assicurata ha subito una lesione dentaria masticando

una scheggia di un guscio di frutti di mare mentre mangiava una pizza ai frutti

di mare non sgusciati, la nostra Massima Istanza non ha, poi, riconosciuto

l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA U 305/02 del 26

febbraio 2004).

Il TFA è giunto alla

medesima conclusione in un caso in cui un’assicurata si è rotta un dente

mangiando una pizza surgelata alle olive nella quale si trovava un’oliva non

snocciolata (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006).

Più di recente, sempre in

materia di lesioni dentarie insorte durante la masticazione, il Tribunale

federale ha negato il carattere straordinario del fattore esterno (e,

quindi, l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge), trattandosi del consumo

di un’insalata verde contenente olive verdi non snocciolate (cfr. STF

8C_893/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3.5), del consumo di una “Cesar

salad” contenente noci, rispettivamente dei croûtons di pane alle

noci arrostiti (cfr. SVR 2016 UV Nr. 17 p. 52 s.) oppure ancora del consumo di

spugnole essiccate acquistate in un supermercato che

contenevano un sassolino (cfr. SVR 2017 UV Nr. 18 p. 61s.).

2.6. Per quanto concerne il

fattore esterno straordinario, il TFA, chinandosi a più riprese su fattispecie

in cui la presenza di un corpo estraneo non era stata accertata, ha sempre

escluso il carattere infortunistico della lesione dentaria.

Nella

sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003 (cfr. consid. 2.6. in fine), ad esempio,

l’Alta Corte ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione

dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente

all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del

fattore straordinario.

In una

pronunzia K 207/00 del 26 settembre 2001, il TFA ha sancito che la rottura di

un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto,

non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la

verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno

straordinario non era stata provata.

In una

sentenza K 202/00 del 18 settembre 2001, il Tribunale federale delle

assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si

era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché

la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti

non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che

ignorandone l'identità aveva ingoiato.

In

un'altra sentenza U 87/03 del 3 ottobre 2003, il TFA ha stabilito che un

assicurato che si era rotto un dente mangiando un'insalata non era stato

vittima di un infortunio. Infatti l'assicurato sostenendo di aver gettato

subito via l'oggetto duro che avrebbe morso, senza esaminarlo, non ha

dimostrato con grado di verosimiglianza preponderante che l'oggetto morso era

un corpo estraneo all'alimento.

In

una sentenza U 243/04 del 22 giugno 2005, la nostra Massima Istanza ha ribadito

che onde poter procedere alla necessaria valutazione e determinare se l'oggetto

all'origine di una lesione dentaria faccia o meno usualmente parte

dell'alimento consumato, occorre avantutto che il corpo estraneo possa

essere individuato.

In una sentenza U 67/05

del 24 maggio 2006, il Tribunale federale, nel caso di un assicurato che aveva

accusato la rottura di un dente mangiando una cosiddetta “tartiflette

au reblochon et aux pommes de terre”, ha

ritenuto che l’esistenza di un fattore esterno straordinario non fosse stata

sufficientemente dimostrata, per il motivo che egli aveva dedotto

trattarsi di un pezzetto d’osso semplicemente in base al dolore risentito e

alla piccola scaglia riscontrata successivamente.

L’Alta Corte

è giunta a questa medesima conclusione in una sentenza 8C_1034/2009 del 28

luglio 2010, concernente un’assicurata che mangiando un risotto, aveva

avvertito un forte scricchiolio sotto il dente, seguito da intensi dolori sino

alla radice, ma che non aveva notato nulla di visibile all’occhio nudo.

Stessa

soluzione in una sentenza 9C_995/2010 del 1° dicembre 2011, riguardante il caso

di un assicurato che si era rotto un dente mentre mangiava dei fagiolini a casa

di un amico, per il motivo che egli non era “… in nessun modo riuscito a

indicare chiaramente la natura di un eventuale corpo estraneo trovantesi nei

fagiolini consumati.”.

In

quest’ultima pronunzia, il TF ha in particolare rilevato che:

" A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione,

non senza tuttavia ribadire che per ammettere l'esistenza di un fattore esterno

straordinario in caso di lesione di un dente non basta la semplice presunzione

che il danno dentario si sia prodotto dopo avere masticato un corpo estraneo

duro (RAMI 2004 n. U 515 pag. 421 [U 64/02] consid. 2.2). Questa conclusione

vale sia se la persona interessata dichiara di avere masticato un corpo

estraneo o qualcosa di duro, sia se crede di avere identificato l'oggetto. Il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha infatti a più riprese affermato che

se le indicazioni della persona assicurata non consentono di descrivere in

maniera precisa e dettagliata il "corpus delicti", l'autorità

amministrativa (o il giudice in caso di controversia giudiziaria) non è in

grado di emettere un giudizio attendibile sulla natura del fattore in causa, e

ancor meno sul carattere straordinario dello stesso. A ciò si aggiunge che in

fase di consultazione al progetto di modifica della LAINF era stato proposto,

per prevenire il rischio di abusi, che l'assicurazione infortuni non concedesse

più prestazioni per le lesioni dentarie connesse con la masticazione e che, pur

avendo scartato una simile ipotesi, il Consiglio federale ha comunque ricordato

che gli abusi vanno prevenuti applicando un maggior rigore nell'esame del

diritto alle prestazioni nel singolo caso di specie (v. sentenza citata

8C_1034/2009 consid. 4.3 con riferimenti; FF 2008 4716).“

Su

questo argomento, si veda il contributo dell’ex giudice federale A. Borella,

nello studio "La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni

sulla nozione di infortunio" pubblicato in "Temi scelti di diritto

delle assicurazioni sociali", ed. CFPG e Helbing & Lichtenhahn, 2006,

p. 7s..

2.7. Nella concreta evenienza,

nell’annuncio d’infortunio del gennaio 2017, come già menzionato nei fatti, è

stato indicato che la frattura del dente ha avuto luogo a causa di un chicco di

mais non lavorato (grezzo) presente nei corn flakes (cfr. doc. 1).

Il ricorrente, il 15

febbraio 2017, ha compilato un questionario sottopostogli dall’assicuratore

LAINF resistente.

Il tenore delle domande e

delle relative risposte è il seguente:

" (…)

1. Come e quando

ha subito la lesione dentaria (descrizione esatta della dinamica, quale cibo ha

assunto, ecc.)?

15.01.17, ore 9 am.

A

colazione, mentre consumavo una ciotola di corn flakes, un grano di mais mi

spezza un molare.

Considerandi

2.

È accaduto

qualcosa di particolare (morso un oggetto? Tipo, dimensioni e caratteristiche

dell’oggetto)?

Vedi sopra

3.

Ha visto l’oggetto o si tratta di una supposizione?

No

(…).” (doc. 7)

Una medesima descrizione

del sinistro si ritrova peraltro nel formulario “Sinistri Assicurazione

responsabilità civile aziendale – Incidenti di clienti”, che l’insorgente ha

compilato in data 17 gennaio 2017 (cfr. doc. 8: “A colazione, mentre consumavo

una ciotola di corn flakes, un grano di mais mi spezza un molare.”).

Alla propria impugnativa

l’assicurato ha allegato il sacchetto in cui erano contenuti i corn flakes

(cfr. doc. L), come pure un chicco di mais schiacciato, quello che a suo dire

avrebbe provocato la frattura del dente qui di discussione (cfr. doc. I).

2.8

Chiamato ora a pronunciarsi

nel caso di specie, il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la

questione di sapere se, soprattutto alla luce della risposta da lui fornita

alla domanda n. 3 del questionario di cui al doc. 7, l’assicurato abbia o meno sufficientemente

dimostrato che la lesione dentaria sia stata causata da un chicco di mais (più

o meno) grezzo, contenuto in una confezione di corn flakes. In effetti,

anche in caso di risposta affermativa a questa domanda, l’esito non potrebbe

essere quello che auspica RI 1, e ciò per le ragioni che verranno esposte qui

di seguito.

Va innanzitutto segnalato

che, in una sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003 consid. 2.2, l’Alta Corte

federale ha lasciato aperta (poiché, in quel caso, l’assicurato non era

comunque riuscito a provare l’esistenza e la natura dell’oggetto incriminato) la

questione di sapere se la presenza di un chicco grezzo, ossia non frantumato e

pressato, in un "müesli" ai 5 cereali, potesse essere

qualificato quale elemento estraneo all'alimento. Subito dopo, essa ha però

ricordato di aver già negato la straordinarietà del fattore esterno, nel caso

di una persona assicurata che si era procurata una lesione dentaria mordendo un

chicco di mais non scoppiato presente nei popcorn.

Nella sentenza U 63/91, già

menzionata in precedenza, il TFA ha in effetti osservato che i chicchi di mais

costituiscono l’alimento di base per la produzione dei popcorn. L’esperienza

generale insegna che, sebbene scaldati, non tutti i chicchi scoppiano e che in quelli

non aperti si trovano di regola ancora dei residui duri; un piccola parte

rimane persino allo stato originario. Pertanto, sempre secondo l’Alta Corte, la

presenza di un chicco di mais grezzo, non scoppiato, non costituisce un fattore

esterno straordinario. Ciò vale tanto per i popcorn preparati in casa,

quanto per quelli in commercio (cfr. consid. 2b della pronunzia succitata).

Ora, tutto ben

considerato, questa Corte non vede sostanziali differenze tra la presente fattispecie

e quella appena citata, riguardante un chicco di mais non scoppiato contenuto

nei popcorn. Infatti, in entrambi i casi, il corpus delicti,

ovvero il chicco di mais, costituisce la componente essenziale del prodotto finale

(il corn flake, rispettivamente il popcorn). A cambiare è

soltanto il tipo di lavorazione necessaria per ottenere il prodotto finale (nel

caso dei corn flakes, i chicchi di mais scoppiati vengono appiattiti

mediante dei cilindri e, successivamente, grigliati in forno – cfr. https://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/aliments/cereales/cereales-du-petit-dejeuner/comment-sont-fabriquees-les-cereales-de-nos-enfants),

ma ciò non può essere considerata una circostanza rilevante ai fini del

giudizio.

In queste condizioni, il

TCA ritiene quindi che le considerazioni sviluppate dall’Alta Corte nella

sentenza appena citata debbano valere, mutatis mutandis, anche nel caso di

specie, di modo che occorre concludere che fa difetto il fattore esterno

straordinario.

Non sono così adempiute le

severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il

carattere infortunistico a un determinato evento.

2.9

Infine, va rilevato che

l’Alta Corte, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a

causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura

di un dente possa essere assimilata a una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2

lett. a OAINF (a partire dal 1° gennaio 2017: art. 6 cpv. 2 lett. a LAINF) (cfr.

STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156 ss.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti