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Decisione

35.2017.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 novembre 2017Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze

economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera

praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di

lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;

conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.2.3

Nella concreta evenienza, per

chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto

assicuratore ha fatto capo alla valutazione espressa dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato

locomotore, al termine della visita medica __________ di chiusura del 2

novembre 2016, giusta il quale:

"(…) Aspetti medico-assicurativi

Si conferma che l'attività quale montatore di finestre ed ex

agente di sicurezza non sono più esigibili a questo assicurato. Si rivaluta

l'esigibilità già a suo tempo espressa con capacità lavorativa nella misura

massima possibile da subito.

Esigibilità del lavoro

L'assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino

all'altezza dei fianchi molto spesso, pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino

all'altezza dei fianchi talvolta, pesi medi fra i 10 e i 25 kg, pesanti fra i

25.

e i 45 kg fino all'altezza dei fianchi e molto pesanti oltre i 45 kg fino

all'altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre all'altezza del petto pesi

fino a massimo 5 kg. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione senza

limitazione e medio talvolta. Lavoro pesante, manuale e rozzo molto pesante

mai. Non problemi di rotazione delle due mani. Lavori sopra la testa molto

spesso, rotazione del tronco spesso, posizione seduta inclinata in avanti senza

limitazioni e in piedi inclinata in avanti mai, posizione inginocchiata e di

flessione delle ginocchia mai. Posizione seduta senza limita-zione, in piedi

talvolta, posizione a libera scelta a predominanza seduto. Camminare fino a 50

metri possibile spesso camminare oltre i 50 m per lunghi tratti su terreno

accidentato mai. Salire le scale di raro, su scale a pioli mai. Uso delle due

mani possibile. Equilibrio o stare in equilibrio possibile a condizione. (…)"

(doc. 155 inf. no. __________)

Tenuto conto di tali

indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'assicurato andava

considerata abile al lavoro al 100% (e con un rendimento completo) in

un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico e, quindi, con decisione formale del 27 marzo 2017 (doc.

169.

inf. no. __________), [a fronte di un reddito "da valido" di fr.

67'173.- calcolato sulla base della TA1 2014, ramo 24-25 (metallurgia; fabbr.

prodotti in metallo), livello 1, uomini, adeguato al 2016; e ad un reddito

"da invalido" di fr. 67'119.24 determinato sulla base della TA1 2014,

media totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2016

e operando successivamente una decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale,

giungendo così all’importo di fr. 57'051.-],

l'istituto assicuratore ha attribuito a RI 1 una rendita di invalidità del 15%

dal 1° luglio 2016, e un'IMI del 10% rispettivamente con decisione su

opposizione del 4 maggio 2017 ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (doc. 197 inf. no. __________).

2.2.4

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri.

Fra questi mezzi di prova

entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici

curanti.

2.2.5

Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in

particolare, doc. 19, 20, 22-24, 32, 42, 46, 67, 76, 84, 90, 99 e 131 inf. no. __________),

questo Tribunale ritiene che il parere espresso nell'apprezza-mento medico del

2.

novembre 2016 dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, e quindi nella

materia che qui ci occupa - dettagliato, approfondito e quindi rispecchianti i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, ai quali, vanno dunque

attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.2.4.) - possa validamente

costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si

riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da

certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In effetti, i

rapporti del 23 settembre e del 27 ottobre 2015 (doc. 133 e 135 inf. no.10.38942.13.8)

della dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina fisica e

riabilitazione, - che erano peraltro noti al medico fiduciario dell'CO 1 e che

tengono conto dello stato generale dell'assicurato e, quindi, anche di elementi

che non sono di competenza della CO 1 - non sono atti a sollevare dubbi -

nemmeno lievi - circa la fedefacenza del referto allestito il 2 novembre 2016

dal dr. med. __________, con espresso riguardo alla situazione clinica

dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal

precitato medico fiduciario, come pure dell'esigibilità posta dal medesimo

specialisti che peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina

assicurativa e infortunistica.

Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli

che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti

inferiori e la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico

fiduciario __________ risulta plausibile anche alla luce dei precedenti

giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che

accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori.

In una sentenza 35.2015.119

del 9 agosto 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il

danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione carpentiere, al

quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto un manufatto

di cemento posizionato a lato dei binari di un treno, riportando una frattura

complessa della caviglia sinistra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con

un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro

leggero dal punto di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della

manipolazione di attrezzi, da esercitare in posizione prevalentemente seduta e

che non implichi (in particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su

lunghi tratti e l’utilizzo di scale a pioli.

In una sentenza 35.2016.3 del 27 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione manovale, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore

sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la

lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III.

metatarso con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura

parzialmente dislocata del calcagno sinistro) era in grado di svolgere a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un

lavoro in posizione prevalentemente seduta, che non implichi spostamenti

frequenti o prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su terreno

sconnesso.

In una sentenza 35.2016.41 del 14 dicembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione magazziniere, che, mentre stava percorrendo la strada cantonale

alla guida del proprio ciclomotore ad una velocità di 15/30 km/h, è stato

investito da una macchina in una rotonda, riportando la frattura intrarticolare

metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale sinistro e la frattura

peroneale prossimale composta sinistra con conseguente un problema di

limitazione funzionale stabile attorno al 90°) era in grado di svolgere,

a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile

con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al

ginocchio sinistro.

In una sentenza 35.2016.80

del 18 gennaio 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il

danno alla salute infortunistico, l'assicurata (di professione ausiliaria di

cure che è caduta nella vasca da bagno riportando una contusione al ginocchio

destro e successivamente è caduta dalle scale di casa a seguito al cedimento

del medesimo ginocchio) era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al ginocchio destro.

Del resto, va anche segnalato che, in una recente sentenza 8C_624/2015 del 25

gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi

residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella

sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al

piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di

Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella

regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha

ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi

interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04

del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato che presentava le

sequele di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003

consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di un’importante frattura

comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva

reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica,

così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza

far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro

dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata

dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità

(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -

che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno

fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di operaio

montatore di finestre).

Del

resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un

aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo

principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento

anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente,

Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio

della riduzione del danno.

Ai

fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non

può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -

ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p.

322.

consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.

114).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico.

Da ultimo, va respinta la

censura ricorsuale, giusta la quale il ricorrente non sarebbe più collocabile,

in quanto 60enne al momento della decisione su opposizione avversata. A questo

proposito, giova difatti ricordare che, come già esposto al consid. 2.2.2 e

come correttamente rilevato dall'CO 1 nei propri allegati, giusta l'art. 28

cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

2.3

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella

causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01

pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.

, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa

S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.

consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti i dati del 2016 (data di decorrenza della

rendita: 1° luglio 2016: doc. 73 inf. no. __________, doc. 33 inf. no. __________

e doc. 169 inf. no. __________).

2.4

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2016, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 67'173.-, calcolato sulla base dei

dati statistici risultanti dall'ISS, considerato che non era più attivo

professionalmente, conformemente alla giurisprudenza (STF 9C_501/2013 e

8C_842/2014 consid. 2.4.2 con i riferimenti; doc. 176 inf.

no. __________).

Questo importo,

desunto dalla tabella TA1 2014, ramo 24-25 "metallurgia; fabbr. prodotti

in metallo", livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.4 ore

e aggiornato al 2016 (doc. doc. 176 inf. no. __________) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da

questa Corte (STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 con

riferimenti).

2.5

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016

al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In

una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore

al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 141 V 1 consid. 5.

Nella

DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una

valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante

dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

2.6

Dalle tavole

processuali risulta che, dovendo quantificare il guadagno senza infortunio

sulla base delle statistiche, visto che al momento dell'infortunio l'assicurato

beneficiava delle prestazioni della cassa disoccupazione dal 1° luglio 2013 e

non aveva alcun contratto di lavoro, "e per evitare un differente

metodo di calcolo che mette a confronto dati nazionali con quelli regionali,

tanto più che la giurisprudenza non permette in questo frangente il calcolo correttivo

del Gap salariale (parallelismo), anche per il salario da invalido usiamo gli

stessi dati statistici e nn il metodo DPL. In tal caso fa stato il valore

totale medio, livello 1 " (doc. 176 e 197 inf. no. __________), l’CO 1 ha determinato in fr. 67'119.24 il reddito da invalido,

applicando la tabella TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini,

aggiornato al 2016 nonché riportato sulle 41.7 ore, e operando successivamente

una decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo

di fr. 57'051.35, arrotondato a fr. 57'051.- (doc. 176 e 197 inf. no. __________).

Questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che nella citata STF

8C_842/2014 del 4 marzo 2015, nella quale il reddito "da valido"

dell'assicurato è stato calcolato sulla base dei dati statistici risultanti

dall'ISS, visto che non era più attivo professionalmente, il reddito "da

invalido", confermato dall'Alta Corte, è stato determinato in base al

metodo delle DPL (cfr., sull'argomento, STCA 35.2016.98 del 31 gennaio

2017, consid. 2.13). Anche nel caso di specie, il reddito "da

invalido" andava pertanto fissato, di principio, in base al metodo

delle DPL.

Il TCA rileva che l’assicuratore convenuto poteva comunque

correttamente rinunciare a quantificare il reddito da invalido in base alle

DPL, in quanto il numero di schede entranti in linea di conto alla luce

dell’esigibilità lavorativa tracciata dal medico __________ (21 – cfr.

estratto di cui al doc. 176 inf. no. __________) va

considerato insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato

equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014 consid. 2.7 e la STCA

35.2016.57

del 9 gennaio 2017 consid. 2.7.3, cresciute incontestate in

giudicato).

Utilizzando quindi i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1,

l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche

inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito

della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.-.

Riportando questo dato su

41.7

ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr.

66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr.

67'117.65.

2.7

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.8

Nella concreta evenienza,

l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla precitata giurisprudenza,

una decurtazione del 15% a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico

da invalido, visto che l'unico criterio che entra in linea di conto nel caso di

specie è quello dei postumi infortunistici (doc. 197 inf.

no. __________).

Dal canto suo il rappresentante del ricorrente contesta la deduzione

sociale del 15% che non tiene debitamente conto delle infermità del suo

assistito (anche quella legata all'atrofia del muscolo femorale originatasi

dall'intervento chirurgico del 2014), delle circostanze personali/professionali,

della gravità delle menomazioni, del deficit scolastico-socio-professionale e

dell'età del ricorrente, della non ricollocabilità, neppure in un'attività a

tempo parziale, del suo assistito a fronte delle defezioni nella deambulazione

per le quali deve ricorrere all'ausilio di stampelle, dell'obesità (che denota

evidenti problemi di salute), dell'età (60 anni), dell'assenza di diplomi e di

specifiche qualifiche professionali (ex agente di sicurezza e montatore di

serramenti senza diploma: doc I, pag. 5 e 6).

Innanzitutto val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita

ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta

della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le

condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni

di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione),

che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre

2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth

Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.

100.

e segg.).

Ferma questa premessa, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il

giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a

quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte

ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’Istituto assicuratore non

abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA,

ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia

tenuto ampiamente conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica.

Val comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale

federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in

relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden

hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich

altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del

30.

novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF

8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno

2009.

consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale

non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di

istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR

2002.

n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del

3.

aprile 2009 consid. 2.3.).

Stante quanto precede questo TCA non condivide le critiche mosse

dal rappresentante del ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore per

aver operato una riduzione sociale del 15%.

Il reddito da invalido di fr. 67'117.65 (cfr. consid. 2.6), tenuto conto di una decurtazione sociale del

15%, ammonta dunque a fr. 57'050.-.

2.9

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. . 57'050.- annui al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute

infortunistico, e cioè fr.

67'173.- annui (cfr. consid. 2.4.) - è del 15,07% arrotondato al 15% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

Visto che mediante la decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata

riconosciuta una rendita di invalidità del 15% dal 1° luglio 2016 (ovvero dalla

sospensione delle prestazioni di corta durata: cfr. doc. 73

inf. no. __________, doc. 33 inf. no. __________e doc. 169 inf.

no. __________) a tempo indeterminato (cfr. doc. 197 inf. no. __________),

essa merita conferma per quest'aspetto.

2.10

Diritto a un'indennità

per menomazione all’integrità?

2.10.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.10.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.10.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.10.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.10.5

Nel caso di specie, dopo aver

sentito il parere del 12 maggio 2015 del dr. med. __________, specialista FMH

in chirurgia generale e della mano, giusta il quale l'assicurato è portatore di

"importanti persistenti dolori, importante edema, e linfedema gamba

caviglia piede destro e limitazione funzionale" e considerando che

"viene valutata la tabella 2 del manuale

per definizione integrità di menomazione fisica, l'importante limitazione

funzionale della caviglia piede destro è paragonabile a stato dopo osteotomia

del calcagno destro allo stato da frattura calcaneare con un'artrosi

dell'articolazione talo-calcaneare. Un'artrodesi sub-talare darebbe diritto al

15%, visto che ci sono ancora anche se limitati movimenti attivi alla caviglia

piede destro, viene detratto il 5%e si addiviene così ad un valore IMI netto

del 10%" (doc. 113 inf. no. __________), l'CO 1 ha riconosciuto

all'assicurato, con la decisione del 27 marzo 2017 (doc. 169 inf. no. __________),

confermata con la decisione su opposizione del 4 maggio 2017 (doc. 197 inf. no.

__________), un'IMI del 10% per il danno permanente alla caviglia destra.

Il legale dell'assicurato contesta l'IMI del 10% stabilita dall'CO 1 e chiede

il riconoscimento di un'IMI del 50% visto che ha perso l'uso confacente di

entrambe le gambe. Dal rapporto medico della dr.ssa med. __________ risulta

infatti che le facoltà motorie del suo cliente sono gravemente compromesse, il

che equivale a perdita parziale delle sue funzioni deambulatorie, segnatamente,

secondo i dettami dell'allegato 3 cifra 2 all'OAINF, a perdita parziale delle

gambe. Il tasso complessivo del 50% risulta giustificato dalla problematiche

descritte nel certificato medico della dr.ssa med. __________, visto che il suo

cliente ha caviglia, bacino, ginocchia e muscoli femorali estremamente mal

ridotti e parzialmente fuori uso (doc. I, pag. 7 e 8).

Giova qua ribadire, come già fatto al considerando 2.1, che deve essere

considerato unicamente il danno infortunistico all'arto inferiore destro

(segnatamente alla caviglia) riconducibile all'infortunio del 13 settembre

2013, facendo astrazione da tutti altri danni alla salute a carattere

prettamente morbosi di cui soffre il ricorrente.

Il TCA osserva non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In

effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che,

secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità

si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare

dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da

un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a

prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,

STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02

del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes

über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo

Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla

valutazione enunciata il 12 maggio 2015 dal dr. med. __________, specialista

che ha personalmente visitato l'assicurato e che vanta un’ampia esperienza in

materia di medicina assicurativa e infortunistica.

Tanto più che neppure il patrocinatore dell’assicurato è stato in

grado di evidenziare motivi atti ad imporre al TCA di scostarsi

dall’apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente.

D'altra parte la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata

smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma

solo attraverso il parere del rappresentante legale dell'assicurato che medico

non è. Motivo per il quale ha il valore di una semplice dichiarazione di parte.

Non può quindi essere condivisa dal TCA.

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella

misura in cui all’insorgente è stata riconosciuta un'IMI del 10% per il danno

permanente all'arto inferiore destro (segnatamente alla caviglia).

2.11

Da ultimo, va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione

di ulteriori prove (in particolare quelle più volte genericamente richieste dal

patrocinatore del ricorrente nel gravame: "documenti, edizione

documenti, testimoni, perizia": cfr. doc. I), ritenendo la situazione

sufficientemente chiarita.

Il legale dell'assicurata

ha pure più volte chiesto nel gravame l'interrogatorio del suo cliente (cfr.

doc. I). Ora, non essendo stata presentata una domanda esplicita di procedere a

un’udienza pubblica (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF

122.

V 55 consid. 3a con riferimenti) ma soltanto una richiesta di audizione

personale (al riguardo, si veda il doc. IX; cfr. SVR 2009 IV Nr. 22 p. 62; DTF

125.

V 38 consid. 2), il TCA rinuncia all’audizione in quanto superflua ai fini

dell’esito della vertenza.

L'incarto della CO 1 (no. __________), pure richiesto più volte in edizione nel

ricorso (cfr. doc. 1), è stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr.

consid. 1.8).

Per quanto concerne il richiamo/l'edizione dall'UAI di Bellinzona dell'incartamento

completo relativo al signor RI 1 (inc. no. __________), la relativa richiesta è

respinta, in quanto superflua ai fini dell’esito della vertenza, visto che

l'UAI risponde anche dei significativi danni alla salute (fisici)

extra-infortunistici, non di pertinenza dell'assicuratore resistente.

Per il medesimo motivo è irrilevante ai fini del giudizio la circostanza che il

grado stabilito in ambito AI differisce da quello determinato in ambito LAINF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti