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Decisione

35.2017.65

Ass.risucchiata da un mulinello mentre faceva il bagno in un pozzo d'acqua profondo 120-130cm dove toccava il fondo con i piedi, riportando sindrome post-traumat.da stress senza lesioni fisiche.Sulla

10 ottobre 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

il secondo caso tratta di un assicurato che è stato vittima di una rapina sotto

minaccia di arma fa fuoco.

In entrambe le situazioni il TF non ha riconosciuto gli estremi

dell'infortunio.

6. Le

situazioni suddette, non sono paragonabili alla presente fattispecie, visto che

in entrambi i casi, la minaccia acuta non era attuale.

Nella situazione della puntura con la

siringa, infatti, non vi è alcuna certezza che vi sia stato un contagio

concreto, ed anche nella situazione della rapina, in cui l'arma non viene

usata, il pericolo non è né acuto né imminente.

Nella situazione che ha colpito la

ricorrente, invece, e dal momento in cui è stata risucchiata dal mulinello, la

stessa si trova immediatamente in un'acuta situazione di alto pericolo,

considerato che il trascinamento verso il fondo di un fiume, è di regola

letale.

Tale circostanza è nota, specie dopo

le continue campagne di informazione e prevenzione relativa alla pericolosità

dei nostri fiumi, ove l'utenza viene messa soprattutto in guardia per il

pericolo dei mulinelli e delle loro conseguenze mortali.

7. Secondo la

decisione querelata, consid. 2.4., occorre dunque contestare che un mulinello

non rappresenti un fattore esterno straordinario, visto che nel momento in cui

una persona ne viene risucchiata, una via d'uscita non è in alcun modo

scontata.

In questo senso, il raffronto della

decisione con le onde del mare, non regge, visto che l'onda come tale è

visibile, prevedibile ed evitabile, ciò che non è il caso di un mulinello, che

può crearsi all'improvviso e soprattutto non è visibile.

Il fatto che l'episodio sia accaduto

in un posto noto all'assicurata, e che l'acqua non fosse profonda, non modifica

la situazione, visto che quello che conta è l'evento come tale, e meglio la

forza improvvisa che ha trascinato sott'acqua l'assicurata. (…)” (doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 31

luglio 2017 il patrocinatore di CO 1 chiede di respingere il ricorso.

Egli ritiene che non si

tratta di un infortunio e sottolinea che i criteri per ammettere la

straordinarietà vanno applicati in modo restrittivo, anche perchè la

giurisprudenza parte dal presupposto che un assicurato è normalmente in grado

di superare eventi traumatici, senza particolari conseguenze.

Il rappresentante della

convenuta sottolinea che:

" (…) Nel

caso concreto la ricorrente si trovava in una pozza di un fiume a lei

conosciuto sin dall'infanzia. Un luogo che conosceva talmente bene da

conoscerne con precisione la conformazione. Essa ha infatti illustrato che

lungo il corso del fiume, dopo il punto in cui si trovava, i macigni formano un

imbuto che porta a un cunicolo sotterraneo che conduce a delle grotte poste a

valle.

La ricorrente, alta 167 cm, si trovava in un corso d'acqua non

profondo (ca. 120-130 cm) in cui essa riusciva a stare in piedi.

Nel corso d'acqua si è formato un mulinello d'acqua, come

oggettivamente capita nei fiumi di montagna, come giustamente fa notare la

stessa ricorrente, ricordando le campagne di informazione messe in atto. Questo

mulinello si è sviluppato con una forza relativa, che ha si risucchiato la

ricorrente verso il fondo, permettendole comunque di mantenersi per lo più a

galla, nuotando con le proprie forze sino a trovare un appiglio e a uscire

dall'acqua da sola. L'intero evento è durato meno di un minuto.

L'assicuratore è dell'avviso che l'evento non possa essere

considerato straordinario al punto da poter considerare dato un infortunio.

(…)

Così la giurisprudenza ha ritenuto che potesse essere superato

senza particolari conseguenze, il caso della persona che si è punta con l'ago

di una siringa o – in determinate condizioni – la persona che ha assistito a una

rapina a mano armata o, ancora, la persona seduta in un aereo che ha terminato

la sua corsa oltre la pista d'atterraggio (decisione TF U 324/04) o quella

messa a terra con violenza da agenti di sicurezza (decisione TF 8c 533/2008) o,

ancora, quella bloccata in una funivia per un'ora e mezza a 300 metri di

altezza (decisione TF 8c 159/2011).

Allo stesso modo l'assicuratore è dell'avviso che poteva essere

superato senza particolari conseguenze l'evento vissuto dalla qui ricorrente:

un mulinello in un fiume di montagna che ha creato una forza di risucchio solo

temporanea e tale da poter essere contrastata con la nuotata decisa della

ricorrente. Si tratta di un evento sicura-mente non paragonabile ai casi di

tsunami o maremoto in cui la straordinarietà è stata ammessa.

Il caso in esame sconfessa peraltro l'asserzione di controparte

secondo la quale "il trascinamento verso il fondo di un fiume, è di

regola letale". L'affermazione non è vera e i casi letali in Ticino si

contano sulle dita di una mano. Sono tutti casi in cui l'acqua è più profonda

di 120 cm, e in cui la conformazione del terreno e la forza dell'acqua sono ben

diversi dal punto in cui è successo quanto narra la ricorrente. (…)” (Doc. III)

1.5. Il 4 luglio 2017 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Il patrocinatore dell’assicurata è rimasto

silente, mentre quello dell’assicuratore contro gli infortuni ha comunicato di

non avere ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. V).

Considerandi

2.1

Per costante giurisprudenza,

uno shock emozionale costituisce un infortunio quando, da un lato, risulta da

un evento di grande violenza realizzatosi in presenza dell’assicurato e,

dall’altro, tale evento drammatico è atto a far sorgere una paura istantanea

anche in persone meno idonee a sopportare certi shock nervosi. Tuttavia solo

degli eventi straordinari atti a suscitare paura e comportanti degli shock psichici,

anch’essi straordinari, adempiono la condizione del carattere straordinario

dell’evento e sono, perciò, costitutivi di un infortunio (cfr. STF 8C_341/2008

del 25 settembre 2008; SVR 2017 UV Nr. 29; SVR 2017 UV Nr. 30; DTF 129 V 402 =

RAMI 2003 p. 269; DTF 129 V 177= SVR 2003 UV N. 11; RAMI 2000 p. 89).

Se l’esistenza di un

evento traumatico viene ammessa, l’esame della causalità adeguata si effettua

conformemente alla regola generale, secondo cui la causalità è adeguata se,

secondo l’andamento ordinario delle cose e la generale esperienza della vita,

un fatto è atto a produrre un risultato come quello che si è verificato, così

che esso appaia favorito da tale fatto (cfr. DTF 125 V 461 consid. 5a e

riferimenti ivi citati).

In una sentenza 8C_30/2007

del 20 settembre 2007 e in una sentenza U 548/06 del 20 settembre 2007 il

Tribunale federale ha ammesso l’evento straordinario nel caso di due assicurate

che avevano assistito al maremoto dell’Oceano Indiano del 26 dicembre 2004.

In una sentenza pubblicata

in RAMI 2005 U 545 pag. 212 l’Alta Corte ha negato il carattere

infortunistico, inteso come avvenimento terrificante, nel caso di un pilota il

cui aereo, pieno di gente, è atterrato male su una pista ghiacciata.

Il Tribunale federale è

arrivato allo stesso risultato in una sentenza 8C_159/2011 dell’11 luglio 2011

trattandosi di un’assicurata bloccata in una funivia per un’ora e mezza a 300 metri

di altezza:

" (…) Entgegen

den Darlegungen in der Beschwerde handelte es sich demnach nicht um ein aussergewöhnliches

Schreckereignis, verbunden mit einem entsprechenden psychischen Schock. Mit

Ereignissen wie etwa Brand- oder Erdbebenkatastrophen, Eisenbahn- oder

Flugzeugunglücken, schweren Autokollisionen, Brückeneinstürzen, Bombenabwürfen,

verbrecherischen Überfällen oder sonstigen plötzlichen Todesgefahren sowie

Seebeben (Urteil 8C_584/2010 vom 3. September 2008 E. 4.1), lässt sich das

vorliegende Geschehen nicht vergleichen. (…)”

Con pronuncia U 10/04 del

22.

agosto 2005 pubblicata in RtiD I-2006 N. 67 pag. 265, il TFA, confermando

una sentenza di questa Corte, ha stabilito, nel caso di un ferraiolo caduto da

una scala in un cantiere e la cui causa della morte era da fare risalire, per

esclusione, a un disturbo del sistema elettrico di conduzione, che non

potrebbero essere ammessi gli estremi per riconoscere l’esistenza di un evento

terrificante straordinario nell’ipotesi in cui l’assicurato prima sia scivolato

e poi sia intervenuto il disturbo al cuore.

Questa Corte, in una

sentenza 35.2007.28 del 19 novembre 2007, ha negato la realizzazione di un

evento di straordinaria violenza in relazione al caso di un assicurato,

macchinista presso il cantiere Alptransit, che, mentre stava pulendo i vagoni

per il trasporto del materiale residuo nella trivella perforatrice in

corrispondenza dello scarico a caduta del materiale indossando le cuffie

insonorizzate, alzando lo sguardo, aveva visto il segnale luminoso, indicante

che entro pochi minuti si sarebbe avviata la trivella. Egli si era così

precipitato fuori della medesima per evitare di essere colpito dagli inerti in

caduta e salendo una scaletta aveva picchiato il ginocchio destro.

In quella pronunzia era

stato in particolare sottolineato che, quale macchinista che si occupava dei

convogli all’interno della trivella, la vista, nel contesto della sua attività

e nelle circostanze suesposte, del segnale luminoso che precedeva l’avvio del

nastro trasportatore degli inerti, allorché portava le cuffie insonorizzate, e

quindi senza sapere da quanto esattamente stava funzionando, non costituisce un

evento che eccede l’ambito di situazioni che possono essere considerate

oggettivamente quotidiane o abituali.

Il TCA è arrivato alla

medesima conclusione in un’altra sentenza 35.2007.98 del 18 giugno 2008

trattandosi del caso del macchinista di un treno TILO il cui modulo anteriore è

deragliato.

2.2

Nella presente fattispecie,

in data 7 settembre 2016 l’assicurata ha approvato e firmato il “Verbale

d’audizione” nel quale l’evento in questione è stato così descritto:

" (…) In

data 07.08.2016 verso le 14:00 si trovava presso una pozza laterale (con

cascata) del fiume della __________ in zona __________ per fare il bagno in

compagnia di conoscenti.

Il corso d’acqua in quel punto non era profondo (circa 120-130 cm)

e lei toccava il fondo coi piedi (tenendo conto che è di cm 167 di statura).

Quando, improvvisamente, mentre si trovava alla base della piccola

cascata, si è formato un mulinello che ha cominciato a risucchiarla verso il

fondo della cascata, dove i macigni formano come un imbuto che porta il fiume a

un cunicolo sotterraneo che conduce a delle grotte a circa 300 metri a valle.

La signora ha subito capito di essere finita in un mulinello,

essendo esperta nuotatrice ed in possesso di un brevetto da sub (Paddy 1, ottenuto

in __________ nel 1982).

Non è riuscita a mettere in pratica le sue conoscenze in questi

casi a causa della conformazione del fondale.

È stata risucchiata per tre volte verso il fondo, ma ha fatto di

tutto per rimanere a galla ed evitare di finire nell’imbuto sotto le rocce,

fino a quando è riuscita ad aggrapparsi ed ad uscire da sola dall’acqua.

Malgrado le grida lanciate, i bagnanti presenti non sono

intervenuti.

L’evento ha avuto una durata inferiore ad minuto e nelle due volte

che è finita sotto ha visto esattamente l’imbuto che la risucchiava, quindi non

ha pensato ad altro che a nuotare ed evitare la cascata che la colpiva sulla

testa.

Nell’evento non ha subito lesioni fisiche a parte aver inghiottito

dell’acqua, infatti non ha dovuto far capo a cure mediche se non per lo

spavento enorme subito.

8.

Diversi

La signora riferisce che il posto dove sono avvenuti i fatti lo

conosceva bene e che frequentava fino dall’infanzia.

Ha sempre evitato per prudenza i luoghi riconosciuti per la loro

pericolosità.

La signora riferisce che quando è stata risucchiata era

perfettamente lucida e che per 2 volte ha pensato seriamente di morire non

riuscendo a liberarsi dalla corrente discendente che la intrappolava malgrado

di suoi sforzi. (…)” (Doc. A punto 7-8)

Alla luce di questa

descrizione il TCA ritiene che siano necessari ulteriori accertamenti da parte

dell’assicuratore.

Infatti, se da una parte,

è appurato che il corso d’acqua non era profondo (120-130 cm) e che l’assicurata

toccava il fondo con i piedi (167 cm di statura), ciò che potrebbe indurre a

negare il carattere eccezionale dell’evento, d’altra parte, l’assicurata ha sottolineato

che il mulinello “ha cominciato a risucchiarla verso il fondo della cascata

dove i macigni formano un imbuto che porta il fiume a un cunicolo sotterraneo

che conduce a delle grotte a circa 300 metri a valle” e che “ha fatto di

tutto per evitare di finire nell’imbuto sotto le rocce”.

Soprattutto quest’ultimo

aspetto va chiarito e approfondito prima di poter concludere che non ci

troviamo di fronte a un evento terrificante. In tale contesto va rilevato che

la perfetta conoscenza del posto da parte dell’assicurata e le sue capacità

natatorie potrebbero semmai costituire un elemento di maggiore consapevolezza

del rischio che stava effettivamente correndo.

Si giustifica quindi l’annullamento

della decisione su opposizione dell’8 maggio 2017 e il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché predisponga un sopralluogo alla presenza

dell’assicurata e del suo patrocinatore per chiarire la situazione.

A seguito di tale

accertamento CO 1 emetterà una nuova decisione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione dell’8 maggio 2017 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati ad CO 1 per ulteriori accertamenti e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 1'000.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti