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Decisione

35.2017.67

Rinvio degli atti all'assicuratore per completare l'istruttoria con una perizia psichiatrica (così come indicato dal medico fiduciario stesso)

5 aprile 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. In data 28 luglio 2017,

l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni (cfr. doc. VIII).

L’amministrazione si è

espressa in merito il 25 agosto 2017 (cfr. doc. IX + allegato).

1.7. Nel corso dei mesi di ottobre

2017 e febbraio 2018, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica,

specificatamente un apprezzamento neurologico della dott.ssa __________ (doc.

XVII + allegati) e una valutazione neuropsicologica eseguita presso l’Unità di

neuropsicologia e logopedia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. XXI +

allegato).

Il 16 marzo 2018,

l’istituto assicuratore ha versato agli atti un apprezzamento allestito dal

neurologo dott. __________ e ha postulato che la procedura ricorsuale venga

sospesa a fronte della necessità di sottoporre il ricorrente a perizia

psichiatrica (doc. XXV + allegato).

Con scritto del 22 marzo

2018, la patrocinatrice dell’assicurato ha aderito alla richiesta di

sospensione della causa (doc. XXVII).

Considerandi

2.1

Nel caso di specie, litigiosa

è la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a porre

fine alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a

decorrere dal 1° aprile 2017 e, nell’affermativa, l’entità della rendita

d’invalidità e dell’IMI spettanti all’assicurato.

Preliminarmente, il TCA è

però tenuto a verificare se l’CO 1 era legittimato a negare la propria

responsabilità relativamente alla problematica psichica di cui soffre

l’insorgente, oppure no.

2.2

Disturbi psichici

conseguenza naturale e adeguata dell’infortunio del 18 novembre 2012?

2.2.1

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza

di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze

(danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000.

nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113.

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo

stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente

prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine);

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la

giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.2.2

Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del

nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve

considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma

piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In

presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione

un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115.

V 140 s., consid. 6c/aa e bb e 409 s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384,

consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53 ss. consid. 4a).

2.2.3

Nel caso

concreto, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’istituto

resistente ha rifiutato di prendere a carico i disturbi psichici di cui soffre

l’assicurato (secondo lo psichiatra curante, una sindrome depressiva ricorrente

- cfr. doc. 284), lasciando aperta la questione relativa all’esistenza di un

nesso causale naturale con l’evento traumatico del novembre 2012 e negando invece

l’adeguatezza (cfr. doc. 288, p. 3 s.).

Al riguardo,

il TCA osserva che, in corso di causa, l’insorgente si è privatamente

sottoposto a ulteriori accertamenti, in particolare a un consulto specialistico

neurologico e a una valutazione neuropsicologica.

Con rapporto

del 30 ottobre 2017, la dott.ssa __________, spec. FMH in neurologia, ha

diagnosticato uno stato dopo ematoma sottodurale acuto fronto-temporo-parietale

destro post-traumatico il 18 novembre 2012, un’epilessia focale sintomatica su

ematoma sottodurale fronto-temporo-parietale destro post-traumatico, dei

deficit cognitivi con deficit di memoria di lavoro, deficit di memoria a lungo

termine verbale, difficoltà di memoria a lungo termine visuo-spaziale, deficit

di attenzione divisa, difficoltà esecutive caratterizzate da difficoltà di

pianificazione e programmazione e ridotta flessibilità mentale, generale

rallentamento psico-motorio, come pure una sindrome ansioso-depressiva.

La

specialista appena citata ha quindi consigliato l’esecuzione di una valutazione

neuropsicologica visto che l’ultima era stata effettuata nel mese di gennaio

2015.

nonché, nel caso in cui i test cognitivi avessero evidenziato un

aggravamento rispetto al passato, una nuova risonanza magnetica cerebrale (cfr.

allegato al doc. XVII).

La

valutazione neuropsicologica è stata eseguita il 22 gennaio 2018 presso l’Unità

di neuropsicologia e logopedia dell’Ospedale __________ di __________. Queste

le conclusioni contenute nel referto allestito in quell’occasione:

" (…) La valutazione neuropsicologica odierna ha messo in evidenza un

quadro cognitivo caratterizzato da deficit attentivi, mnesici ed esecutivi in

parte sovrapponibili a quelli dell’ultima valutazione. Le performance ai

singoli test risultano tuttavia in generale peggiorate rispetto all’ultima

valutazione di gennaio 2015. Ad oggi l’entità dei deficit messi in evidenza è

suscettibile di avere delle ripercussioni sia sulla attività di base della vita

quotidiana che sulle attività complesse compresa la guida di autoveicoli e

l’attività lavorativa. Clinicamente reputiamo che il quadro cognitivo attuale

sia almeno in parte condizionato dallo stato psicologico che risulta

caratterizzato da una sintomatologia di tipo depressiva e da un grande ritiro

sociale.

Sarebbe opportuno fare una valutazione

neuropsicologica di controllo una volta che il quadro psicologico si sia almeno

in parte ristabilito.”(allegato al doc. XXI)

L’amministrazione ha

sottoposto la documentazione acquisita nel frattempo al dott. __________, spec.

FMH in neurologia, per una sua presa di posizione al riguardo.

Con apprezzamento datato 9

marzo 2018, il neurologo di fiducia dell’CO 1 ha innanzitutto dichiarato che i

rapporti in questione non sono atti a modificare la valutazione della

fattispecie dal punto di vista neurologico. D’altro canto, alla domanda se

fosse possibile confermare la decisione presa dall’amministrazione riguardo

all’esistenza di un legame causale naturale tra i disturbi lamentati e l’infortunio,

il dott. __________ ha rilevato che, dal profilo neurologico, la lesione

cerebrale con residue gliosi e depositi di emosiderina a livello

temporo-basale, frontale superiore e fronto-basale bilaterale è imputabile, con

verosimiglianza preponderante, all’infortunio assicurato. L’epilessia

post-traumatica e le difficoltà cognitive, risultanti dalla residua lesione

cerebrale, sono parimenti conseguenza dell’evento traumatico. Per quel che

riguarda la valutazione della causalità dei disturbi depressivi e la loro

incidenza sulla capacità lavorativa, essa è invece di pertinenza della

psichiatria assicurativa. Il fiduciario ha pertanto ritenuto indicato un

approfondimento psichiatrico per chiarire, segnatamente, la questione della

causalità (cfr. allegato al doc. XXV, p. 6: “Aus neurologischer Perspektive ist

zur Beantwortung der Frage der Kausalität, der Behandlungsmöglichkeiten und der

Leistungsfähigkeit mit Abgrenzung von Unfallfolgen und Krankheit, eine

versicherungspsychiatrische Untersuchung indiziert.”).

Con scritto del 16 marzo

2018, l’amministrazione ha postulato una sospensione della procedura ricorsuale

per consentire l’esecuzione della perizia auspicata dal dott. __________ (cfr.

doc. XXV: “Il nostro specialista neurologo ha tuttavia significato che, alfine

di chiarire il più possibile la problematica neurologica con riferimento alla

questione della causalità, sarebbe necessario istruire ulteriormente il dossier

esperendo una “versicherungspsychiatrische Untersuchung”. Dal momento che

sarebbe opportuno, alfine di esperire tali accertamenti, far visitare

nuovamente il Sig. RI 1 da un esperto psichiatra che dovrebbe poi fornire una

sua valutazione e che ciò prenderebbe sicuramente un certo tempo, la scrivente

legale postula la sospensione del procedimento.”).

2.2.4

Chiamato a pronunciarsi, il

TCA prende atto che, secondo il parere del neurologo dott. __________, chiamato

dall’istituto assicuratore convenuto a prendere posizione sulla documentazione

medica acquisita in corso di causa, è indicato che l’istruttoria venga

completata con l’esecuzione di una perizia psichiatrica che si pronunci in

particolare sulla questione del rapporto di causalità naturale con l’infortunio

accaduto nel novembre 2012 (cfr. allegato al doc. XXV).

Da parte sua,

l’amministrazione ha aderito alla proposta del proprio medico fiduciario (cfr.

doc. XXV) e, in tal modo, ha di fatto rimesso in discussione quanto aveva stabilito

con la decisione su opposizione impugnata, ossia l’assenza di un legame causale

adeguato tra la problematica psichica e l’infortunio assicurato (ciò che le

aveva appunto consentito di lasciare aperta la questione della causalità

naturale, evitando di compiere accertamenti in tal senso - cfr. doc. 288, p. 3

s.).

Tenuto conto di quanto

precede, secondo questo Tribunale, il fatto che l’CO 1 abbia ritenuto indicato

completare l’istruttoria mediante una valutazione psichiatrica, significa che

esso stesso riconosce che gli accertamenti che sono stati eseguiti in sede

amministrativa, sono stati incompleti.

Quindi, avendo l’istituto

assicuratore omesso di chiarire un fatto potenzialmente rilevante prima della

presentazione della risposta di causa (in proposito, si veda l’art. 6 cpv. 1

Lptca, giusta il quale l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua

risposta, riesaminare il provvedimento impugnato), per il TCA sono dati i

presupposti per rinviargli gli atti affinché disponga l’accertamento ritenuto indicato

dal dott. __________ e, sulla base delle relative risultanze, decida di nuovo

sul diritto alle prestazioni a contare dal 1° aprile 2017.

L’emanazione del presente

giudizio rende priva di oggetto la domanda di sospensione della causa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato

l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti