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Decisione

35.2017.68

Negata eziologia infortunistica a coxartrosi e impingement femoro-acetabolare. Ammessa stabilizzazione stato di salute infortunistico. Negato diritto a rendita d'invalidità. Entità IMI

27 novembre 2017Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione

antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo

dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nel caso di specie,

l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato il diritto a una

rendita d’invalidità, facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda

l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal medico __________

a margine della visita di chiusura del 24 novembre 2016 (cfr. doc. 268, p. 6).

In quell’occasione, il

dott. __________ ha così descritto l’esigibilità lavorativa dell’insorgente:

" (…) L’esigibilità

è stata redatta in presenza dell’assicurato e della moglie con pieno accordo

dello stesso.

Esigibilità del lavoro

L’assicurato può sollevare molto spesso pesi fino a 5 kg. Spesso

pesi fino a 10 kg, di rado fino a 25 kg ma mai superiori ai 25 kg.

Molto spesso può sollevare pesi anche oltre i 5 kg oltre l’altezza

del petto.

Molto spesso può effettuare lavori leggeri e di precisione così

come lavori medi. Di rado lavori pesanti ma mai più lavori molto pesanti.

Molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione

della mano.

Molto spesso può fare lavori sopra la testa. Di rado lavori che

comportano la rotazione del busto.

Talvolta può mantenere la posizione seduta inclinata in avanti, di

rado la posizione in piedi e inclinata in avanti.

Talvolta può mantenere la posizione inginocchiata ma mai la

posizione con ginocchia in flessione.

Spesso può mantenere la posizione seduta e talvolta la posizione

in piedi.

Molto spesso può sportarsi per tragitti anche superiori ai 50 m.

Talvolta per tragitti lunghi. Di rado per tragitti su terreno sconnesso.

Talvolta salire e scendere le scale e di rado salire e scendere le scale a

pioli.

L’uso delle due mani è possibile. Non vi sono disturbi

dell’equilibrio.” (doc. 222, p. 5 s.)

La

rappresentante del ricorrente contesta la valutazione del medico fiduciario nei

seguenti termini:

" (…) Si

osserva che nessun esame sulla capacità funzionale del ricorrente è mai stato

eseguito da parte della CO 1 e, di conseguenza, agli atti non vi è alcun test

funzionale. (…).

Nei fatti, la CO 1 ha ripreso unicamente il classico “catalogo”

descritto dal medico di __________ (pto. 7 pag. 6 della decisione impugnata)

dell’esigibilità del lavoro; “catalogo” questo del tutto astratto poiché, come

detto, il ricorrente non è mai stato sottoposto a una valutazione delle

capacità funzionali (EFL), per conto della CO 1. (…).

Nel caso in esame, il medico di __________ non ha indicato cosa concretamente

(e se) l’assicurato può svolgere come professione, precisando pure quali

sono/sarebbero le eventuali controindicazioni in quell’attività specifica e in

altre analoghe. Quel che è certo è che il ricorrente non è più in grado di

esercitare la sua professione di manovale edile.

Il medico di __________ non si è espresso concretamente sul grado

dell’incapacità lavorativa del ricorrente, tenendo conto dei reali impedimenti

sia nella professione attuale sia in altre confacenti.” (doc. I, p. 7 s.)

Agli atti figura inoltre

il rapporto 19 ottobre 2017 del chirurgo ortopedico dott. __________, il quale,

pronunciandosi sull’esigibilità lavorativa, ha in particolare osservato che “…,

in caso di dubbi concernenti la rimanente capacità lavorativa, si consiglia una

valutazione del rendimento collegato all’attività lavorativa tramite una

valutazione della capacità funzionale EFL (Evaluation der funktionellen

Leistungsfähigkeit) in un centro specializzato.” (doc. A 13, p. 4).

2.4.4

Attentamente

vagliato l’insieme della documentazione medica, il TCA ritiene di poter

validamente far capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal

medico di __________ (cfr. doc. 222), ragione per la quale, tenuto conto

del solo danno infortunistico, il ricorrente va ritenuto totalmente abile in

attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della

manipolazione di attrezzi, da svolgere in posizione prevalentemente seduta.

Questa Corte non ignora il

tenore delle obiezioni sollevate dalla rappresentante dell’assicurato (cfr. supra,

consid. 2.4.3.), tuttavia le medesime non appaiono suscettibili di generare dei

dubbi - nemmeno lievi - circa la fondatezza dell’apprezzamento enunciato dal

medico di __________.

In primo luogo, occorre

sottolineare che l’esistenza di una piena capacità lavorativa in attività

sostitutive adeguate, è stata ammessa anche dal medico curante specialista

dell’assicurato, il neurochirurgo dott. __________, a margine della

consultazione del settembre 2017, il quale ha infatti dichiarato che “… dal mio

punto di vista il paziente sarebbe abile a una qualsiasi attività lavorativa

che non comporti movimenti di flessione ed estensione, e nemmeno di rotazione

del tronco. Ritengo che non vi siano limiti dal punto di vista del sollevamento

dei carichi sulla base della CT.” (cfr. doc. A 12, p. 2; dello stesso autore si

veda pure il referto del 20 settembre 2016, in cui il dott. __________ aveva

già affermato non sussistere “una controindicazione assoluta alla ripresa

lavorativa” in attività adeguate – cfr. doc. 199).

D’altro canto, per quanto

riguarda il rapporto del dott. __________, egli non ha affatto sostenuto che

l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa enunciato dal medico di __________ sarebbe

errato ma soltanto che, in caso di dubbio (che, in concreto, non sussiste soprattutto

alla luce dei concordanti pareri espressi, rispettivamente, dal medico di __________

e dal medico curante specialista), andrebbe eseguita una valutazione delle

capacità funzionali presso un centro specializzato. Del resto, secondo il TCA,

non vi è ragione di dubitare che il dott. __________, specialista proprio nella

materia che qui interessa che vanta una lunga esperienza nel campo della

medicina infortunistica e assicurativa, sia stato in grado di definire in

maniera corretta (direttamente, senza far capo a una valutazione EFL) l’esigibilità

lavorativa di un assicurato con le patologie che presenta RI 1.

In queste condizioni, il

fatto che l’amministrazione abbia rinunciato a disporre la valutazione in

questione (circa i limiti insiti nelle valutazioni EFL, si veda comunque Gilles

Rivier/Monika Seewer, Evaluation de la capacité fonctionnelle, Informations

medicales SUVA, n° 73, primavera 2002, p. 32 ss.), non presta il fianco a

critiche di sorta.

In esito alle

considerazioni che precedono, occorre dunque ritenere accertato, perlomeno con

il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che

l’insorgente, sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute

infortunistico.

2.4.5

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente guadagnerebbe nel 2017, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio

assicurato, un importo annuo di fr. 58'572.80 (cfr. doc. 247, p. 1).

Questo dato – desunto da

informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 228, p. 1) e,

peraltro, non contestato dal ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio

dal TCA.

2.4.6

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella

DTF 141 V 1 consid. 5.

2.4.7

Nel caso

concreto, dal rapporto di cui al doc. 247 risulta che l’amministrazione ha

quantificato in fr. 57'393 il reddito da invalido, applicando la tabella RSS

2014.

TA 1, livello di qualifica 1 (fr. 67'521.95), e operando successivamente

una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale.

Il

TCA rileva innanzitutto che l’assicuratore convenuto era

legittimato a rinunciare a quantificare il reddito da invalido in base alle

DPL, in quanto il numero di schede entranti in linea di conto alla luce

dell’esigibilità lavorativa tracciata dal medico __________ (9 – cfr.

estratto di cui al doc. 247, p. 3) va considerato insufficiente per

rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro (sul tema, si veda

la STCA 35.2014.20 del 28 luglio

2014.

consid. 2.7 e la STCA 35.2016.57 del 9 gennaio 2017 consid. 2.7.3,

cresciute incontestate in giudicato).

Utilizzando quindi i dati

forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato,

svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello

di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'312.

Riportando questo dato su

41.7

ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr.

66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr.

67'319.

Per quanto riguarda la

questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza

8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha

stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,

allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella

fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo

d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si

vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte

federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis

mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto

nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25

aprile 2017 consid. 4.3).

Nel caso concreto, così

come indicato dall’CO 1, il salario minimo secondo il contratto collettivo di

lavoro per l’edilizia principale ammonta nel 2017 a fr. 58'229.60, dunque

inferiore a quello che l’insorgente avrebbe realizzato, sempre nel 2017, quale manovale

edile (fr. 58'572.80 – cfr. supra, consid. 2.4.5.)

(cfr. doc. 247, p. 1).

In queste condizioni, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da

invalido a tale titolo.

2.4.8

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15% sul reddito

statistico da invalido, per tener conto del danno alla salute post-infortunistico

(doc. 268, p. 7).

Considerato il riserbo di

cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del

15%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Mediante la

riduzione in questione, l’istituto convenuto ha infatti debitamente tenuto

conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica (unico fattore

entrante in linea di conto).

A titolo di raffronto, il

TCA osserva di aver confermato un’analoga riduzione globale del 15% operata

dall'assicuratore ad esempio nella sentenza 35.2005.73 del 20 aprile 2006,

concernente un assicurato, di professione manovale, frontaliere (nel caso di

specie, l’assicurato dimora in Svizzera), il quale, a causa delle sequele

infortunistiche interessanti sia il polso destro che quello sinistro, era stato

giudicato in grado di esercitare soltanto delle attività sostitutive leggere,

in una sentenza 35.2015.91 del 15 febbraio 2016 riguardante un assicurato, frontaliere,

di professione operaio addetto alla produzione, il quale, a causa delle sequele

infortunistiche interessanti l'omero prossimale destro, era stato giudicato in

grado di esercitare (a tempo pieno e con un rendimento completo) soltanto delle

attività sostitutive leggere e in una sentenza 35.2016.34 del 29 agosto 2016,

concernente un’assicurata, frontaliera, in precedenza attiva in qualità di

ausiliaria nell’ambito della ristorazione/aiuto cucina, la quale, a causa del

danno alla salute interessante l’arto superiore dominante destro, conservava

una capacità lavorativa residua del 90%-100% nello svolgimento di attività

leggere adeguate.

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 57'221.15.

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 57'221.15 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 58'572.80

– risulta essere del 2.30%, arrotondato al 2% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2,

insufficiente per fondare il diritto alla rendita (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

Visto che l’istituto

assicuratore ha negato all’assicurato il diritto alla rendita d’invalidità, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.5

Entità della

menomazione dell’integrità.

2.5.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5%

(cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.5.5

Nella presente fattispecie, dalle

tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità

di cui è portatore RI 1, è stata eseguita dal dott. __________.

Questo il tenore del suo apprezzamento

espresso a margine della visita medica di chiusura del 24 novembre 2016:

" (…).

1.

Reperti

L’assicurato è portatore di postumi infortunistici importanti e

durevoli in stato dopo frattura Th12 instabile. Stato dopo fissazione per una

via d’accesso transtoracale. Stato dopo corpectomia e applicazione di un cage.

Stato dopo frattura a due livelli femore destro.

Stato dopo fissazione con fissatore esterno successivamente con

chiodo endomidollare.

Stato dopo pseudo-artrosi. Asportazione del chiodo endomidollare,

rialesaggio e nuovo inchiodamento.

Stato dopo infetto da stafilococco trattato con debridement

chirurgico.

Persiste importante dolore a livello della colonna toraco-lombare

con limitazione funzionale. Leggera ipotrofia della muscolatura dell’arto

inferiore destro con raccorciamento di 1 cm della gamba destra.

Per quanto concerne la colonna viene misurata una ipercifosi di

21°. Iperlordosi. Dolori di carattere medio continuativi, presenti anche

durante la notte e che si accentuano al minimo sforzo.

2.

Valutazione del danno all’integrità

20%

3.

Motivazione

Secondo la tabella 7.2 uno stato dopo frattura con una deviazione ipercifotica

e con dolori continui presenti anche di notte dà diritto ad un indennizzo tra

il 15 e il 20%. In questo caso, considerati i vari interventi che l’assicurato

ha subito anche a livello del femore ritengo giustificato un indennizzo del

20%.” (doc. 221, p. 1)

Interpellato

dall’amministrazione nell’ambito della procedura di opposizione, con

apprezzamento del 3 maggio 2017, il medesimo medico fiduciario ha ulteriormente

precisato la propria valutazione dell’IMI:

" (…) Per

quanto riguarda la IMI la frattura del femore risulta perfettamente consolidata

senza mal posizioni con ottimo callo osseo. All’esame clinico in occasione

della mia visita di chiusura del 24.11.2016 non avevo reperito nessuna

patologia a livello delle ginocchia. La circonferenza era praticamente

simmetrica. Avevo solo constatato un raccorciamento dell’arto inferiore destro

di 1 cm rispetto alla sinistra. Lo stato clinico dell’arto inferiore destro

quindi non dà diritto ad un indennizzo IMI.

La valutazione quindi della IMI riguarda solo ed esclusivamente la

problematica della schiena con una ipercifosi di 21°. Iperlordosi. Dolori di

carattere medio continuativi presenti anche durante la notte e che si

accentuano al minimo sforzo che, secondo la tabella 7.2, dà diritto ad un

indennizzo del 20%.” (doc. 267)

Con il proprio ricorso,

l’assicurato contesta l’entità dell’IMI riconosciutagli dall’amministrazione,

per il motivo che, da una parte, le sue condizioni di salute infortunistiche

non sarebbero ancora stabilizzate e, dall’altra, la menomazione all’integrità

non sarebbe stata valutata da un medico (cfr. doc. I, p. 10 e doc. 258, p. 4 s.).

Chiamata a statuire su una

questione di natura squisitamente medica, questa Corte ritiene di poter

validamente fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento enunciato dal

chirurgo ortopedico dott. __________, anche in considerazione del fatto che

agli atti non figurano certificazioni specialistiche divergenti.

Le obiezioni sollevate in

merito dalla rappresentante del ricorrente risultano già a prima vista

infondate.

Da un canto, così come

dimostrato in precedenza, l’indennità riconosciuta dall’istituto assicuratore è

il frutto di un’approfondita valutazione espressa proprio dal medico di __________.

Dall’altro, al

considerando 2.3.3. della presente pronunzia, il TCA è pervenuto alla

conclusione che nel gennaio 2017, vista la stabilizzazione dello stato di salute

infortunistico, l’CO 1 era ben legittimato a porre fine al versamento delle

prestazioni di corta durata e a valutare il diritto a quelle di lunga durata,

segnatamente all’IMI.

Sulla scorta di quanto

precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata, anche

nella misura in cui all’assicurato è stata assegnata un’indennità del 20%.

2.6

Deve ancora essere esaminato

se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. doc. I, p. 11).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125

II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, tenuto

conto degli elementi di valutazione emersi dalla documentazione a disposizione

e alla luce della giurisprudenza federale e cantonale consultabile sui

rispettivi siti web (www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch), doveva apparire chiaro

che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle

prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità

di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

In queste condizioni, non

essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza

giudiziaria deve essere respinta.

Questa Corte non è

legittimata a pronunciarsi in merito alla questione di sapere se l’assicurato

avesse o meno diritto al gratuito patrocinio nell’ambito della procedura

amministrativa, posto che tale aspetto non è oggetto della decisione su

opposizione impugnata (cfr. doc. 268, p. 9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti