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Decisione

35.2017.69

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 settembre 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In data 21 agosto 2017, il

patrocinatore dell’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica e si

è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VII + allegato).

L’amministrazione si è

pronunciata al riguardo il 31 agosto 2017 (cfr. doc. IX).

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare

l’assunzione a titolo di malattia professionale dei disturbi dermatologici di

cui soffre l’assicurata, oppure no.

2.3

Giusta l'art. 9 cpv. 1 LAINF,

sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da

sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.

Fondandosi sulla delega di

competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14 OAINF, il Consiglio

federale ha allestito, nell'allegato 1 all'OAINF, l'elenco esaustivo delle

sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da determinati

lavori dall'altro.

Il rapporto di causalità

fra l'attività professionale e la malattia, oltre a essere adeguato, deve

essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore professionale deve

essere più importante degli eventuali altri elementi che hanno concorso a

causare l'affezione.

Secondo la giurisprudenza,

l'esigenza di un nesso preponderante è data quando la malattia è determinata

per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva menzionata nel primo elenco

oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate nel secondo, essa sia stata

causata in ragione di più del 50% dai lavori indicati in tale sede (DTF 119 V

200.

consid. 2a; RAMI 2000 U 398, p. 333 ss. consid. 3, RAMI

1988.

p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 67ss.).

2.4

Il

cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che sono, pure, considerate malattie

professionali le altre malattie di cui è provato siano state causate

esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività

professionale.

La legge prevede, dunque,

che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a prestazioni, fra le

altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale vi sia un rapporto

esclusivo o almeno nettamente preponderante: la giurisprudenza ritiene

soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata causata dall'attività

professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186 consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355 consid. 2a, DTF 114 V 109

consid. 3; RAMI 1991 p. 318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 68).

Il TFA ha, poi, ancora

stabilito che ciò presume che, epidemiologicamente, la frequenza dell'affezione

in questione sia almeno 4 volte più alta per una categoria professionale

determinata che per la popolazione in generale (DTF 126 V 183 consid. 4c e

riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI 2000 U 408, p. 407,

RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179 consid. 3a; Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).

Nella sentenza di cui alla

DTF 126 V 183, l’Alta Corte ha inoltre precisato che sapere se un'affezione

configura una malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF è in primo

luogo una questione di prove in un caso concreto. Tuttavia, qualora in base ai

dati forniti dalla scienza medica emerga, a dipendenza della particolare natura

di una determinata affezione, che non può essere provato che essa sia

riconducibile all'esercizio di un'attività professionale, non è consentito

fornire la prova di una causalità qualificata in un'evenienza concreta giusta l'art. 9 cpv. 2 LAINF.

L’Alta

Corte ha ancora ribadito questi principi in una sentenza 8C_73/2017 del 6

luglio 2017 consid. 2.2, rilevando in particolare quanto segue:

" (…).

Im Rahmen von Art. 9 Abs. 2

UVG ist grundsätzlich in jedem Einzelfall darüber Beweis zu führen, ob die

geforderte stark überwiegende (mehr als 75%ige) bis ausschliessliche berufliche

Verursachung vorliegt (BGE 126 V 183 E. 4b S. 189). Angesichts

des empirischen Charakters der medizinischen Wissenschaft (BGE 126 V 183 E. 4c S. 189) spielt es

indessen für den Beweis im Einzelfall eine entscheidende Rolle, ob und inwieweit

die Medizin, je nach ihrem Wissensstand in der fraglichen Disziplin, über die

Genese einer Krankheit im Allgemeinen Auskunft zu geben oder (noch) nicht zu

geben vermag. Wenn aufgrund medizinischer Forschungsergebnisse ein

Erfahrungswert dafür besteht, dass eine berufsbedingte Entstehung eines

bestimmten Leidens von seiner Natur her nicht nachgewiesen werden kann, dann

schliesst dies den (positiven) Beweis auf qualifizierte Ursächlichkeit im

Einzelfall aus. Oder mit anderen Worten: Sofern der Nachweis eines

qualifizierten (zumindest stark überwiegenden [Anteil von mindestens 75 %])

Kausalzusammenhanges nach der medizinischen Empirie allgemein nicht geleistet

werden kann (z.B. wegen der weiten Verbreitung einer Krankheit in der

Gesamtbevölkerung, welche es ausschliesst, dass die eine bestimmte versicherte

Berufstätigkeit ausübende Person zumindest vier Mal häufiger von einem Leiden

betroffen ist als die Bevölkerung im Durchschnitt), scheidet die Anerkennung im

Einzelfall aus. Sind anderseits die allgemeinen medizinischen Erkenntnisse mit

dem gesetzlichen Erfordernis einer stark überwiegenden (bis ausschliesslichen)

Verursachung des Leidens durch eine (bestimmte) berufliche Tätigkeit vereinbar,

besteht Raum für nähere Abklärungen zwecks Nachweises des qualifizierten

Kausalzusammenhanges im Einzelfall (BGE 126 V 183 E. 4c S. 189 f.; Urteil

8C_507/2015 vom 6. Januar 2016 E. 2.2).“

2.5

Dalla decisione su

opposizione impugnata si evince che l’istituto assicuratore resistente per

negare la propria responsabilità ha fatto essenzialmente capo al parere del

proprio medico fiduciario, dott. __________, spec. FMH in medicina generale,

secondo il quale le allergie legate a certe sostanze (formaldeide, timerosal,

ecc.), concernono dei prodotti universali. Il nickel è parimenti il metallo più

presente nell’ambiente in generale. Pertanto, a suo avviso, la prevalenza

professionale, trattandosi oltretutto di una persona esercitante l’attività

assicurata soltanto nella misura del 40%, non raggiunge il 50% richiesto dalla

legge (cfr. doc. 3, p. 5 e doc. 4).

Agli atti figurano,

segnatamente, i rapporti del dott. __________, Caposervizio di allergologia e

immunologia clinica presso l’Ospedale __________ di __________.

Dal suo referto del 19

settembre 2016 si apprende che egli ha indagato l’assicurata durante il periodo

5.

agosto – 16 settembre 2016 e che ha diagnosticato la presenza di una

dermatite atopica di probabile origine multifattoriale su componente

tossica-irritativa quando lavora a seguito dell’utilizzo di sostanze a pH acido

e basico e componente allergica da contatto su sensibilizzazione di tipo

tardivo a formaldeide, metilisotiazolinone, polyvidon-lod e softaman, di una

rinocongiuntivite allergica stagionale su sensibilizzazione di tipo I ai

pollini di graminacee, segale e piantaggine, di una sensibilizzazione di tipo I

all’epitelio di cane e di una possibile intolleranza all’istamina con

peggioramento del prurito cutaneo. In quella medesima sede, lo specialista ha

quindi riferito che la ricorrente “… lamenta una dermatite atopica con

probabile componente tossico-irritativa ed allergica da contatto, che dipende

dalla presenza o meno sul posto di lavoro. Le sensibilizzazioni tardive

spiegano il motivo per cui la paziente lamenta disturbi sempre il giorno

successivo al lavoro. Attualmente la paziente non lavora ed è pressoché

asintomatica tranne che per i suoi disturbi di rinocongiuntivite stagionale.

(…). Invio quindi copia di questa lettera anche al medico di fiducia della CO 1,

chiedendo di riesaminare il caso, in quanto ritengo che vi siano tutti i motivi

per riaprire un caso di infortunio professionale.” (doc. Q).

Con rapporto del 6 giugno

2017, lo stesso dott. __________ ha formulato alcune osservazioni a proposito del

contenuto della decisione su opposizione impugnata:

" (…) Al

punto 2.4 il rapporto [recte: la decisione su opposizione, n.d.r.] cita “un

evento unico e, conseguentemente, un semplice rapporto di simultaneità non è

sufficiente. Infine, nella misura in cui la prova di una nozione di causalità

qualificata non risulti riferita dal profilo medico in modo generale,

l’ammissione della malattia professionale è esclusa”. Risposta: non ritengo si

tratti di un evento unico e simultaneo, bensì ripetuto su più mesi e durante e

dopo il lavoro in casa per anziani e confermato anche dalle visite presso il

medico curante Dr. __________, che ha certificato alla paziente un’inabilità

lavorativa del 100% per malattia professionale. In caso di dubbio la causalità

va dimostrata e ritengo quindi necessario approfondire il caso con un test di

riesposizione controllato della paziente all’ambiente lavorativo ed ai prodotti

utilizzati durante il lavoro (____________). Tale test di provocazione va

eseguito sotto stretto controllo medico e monitorato nei giorni precedenti e

successivi al test con visite presso un medico specialista FMH in dermatologia.

Al punto 2.5 il rapporto menziona che “sembra che sia intralciata

dai molteplici sintomi esclusivamente nell’attività d’assistente di cura,

mentre non risultano limiti nella capacità lavorativa svolta a titolo

indipendente”. Nota: questa frase, espressa dal medico della CO 1 e non dalla

paziente, conferma il rapporto temporale fra l’esposizione della paziente agli

allergeni in casa per anziani e la comparsa dei disturbi cutanei, escludendo

una possibile causa legata all’attività secondaria a titolo indipendente.

Si continua affermando che “risulta pure, dai vari rapporti

medici, che nonostante l’interruzione del lavoro a decorrere dal 04.06.2015 i

sintomi si siano solo leggermente attenuati ma non siano mai completamente

scomparsi”. Risposta: la paziente ha mostrato un chiaro miglioramento e

controllo dei disturbi della dermatite solo dopo l’interruzione dell’attività

lavorativa presso la __________ di __________. La signora RI 1 soffre di una

dermatite atopica sottogiacente che necessita di trattamenti continui e

quotidiani con creme emollienti e cortisoniche.

Nel rapporto si afferma che “la Sig.ra RI 1 soffre di allergia a

molteplici sostanze che non risultano maggiormente presenti nel suo ambito

professionale rispetto a quanto accada generalmente in ogni ambiente”.

Risposta: i test epicutanei della paziente hanno presentato delle

sensibilizzazioni di tipo IV a formaldeide, metilisotiazolinone, Polyvidon-lod

e Softaman, allergeni presenti unicamente in Ospedali e case per anziani e non

a casa sua.

Infine nella lettera si esprime ”un nesso di causalità esclusivo o

preponderante con l’attività professionale non è accertato”. Risposta: come

riferito in precedenza il nesso di causalità va accertato con un test di

esposizione controllato, esame che fino ad ora non è mai stato eseguito.” (doc.

T)

In sede di risposta di

causa, l’amministrazione ha segnatamente rilevato che “le dermatosi

professionali nel settore delle case di cura sono frequenti e la loro

collocazione predilige le mani. Uno studio danese del 2012 indica che l’eczema

delle mani nel personale di cura è 2 volte più importante che nella popolazione

in generale. Tuttavia, nella fattispecie, i disturbi sono apparsi come sintomi

quali forti accessi improvvisi di nausea, giramenti di testa e un malessere

generale. Inoltre, l’eczema è apparso sul viso, sul collo e la scollatura ma ha

risparmiato le mani.” (doc. III).

Queste le osservazioni

espresse al riguardo dal dott. __________:

" (…) Nel

mio rapporto del 19 settembre 2016 menzionavo che la paziente era colpita dagli

eczemi ed arrossamenti non soltanto alla zona del viso e decolleté ma

soprattutto mani e braccia. Perché invece nel punto 3 si dice che le mani erano

risparmiate?

Nell’ambito di allergie da contatto è noto che i fumi esalati

dagli allergeni possano causare, se inalati, disturbi di rinite, rinorrea e

tosse fino a giramenti di testa e malessere generalizzato. Inoltre il fatto di

toccarsi il viso e il collo con le mani sul luogo di lavoro contribuisce al

trasporto degli allergeni dalle mani ed altre zone del corpo.

Il test “Gold standard” per valutare se i disturbi della paziente

sono causati dalle allergie diagnosticate è un test di esposizione controllata

agli allergeni incriminati sul luogo di lavoro. Secondo le mie informazioni

questo test non è mai stato eseguito, ragione per la quale non è possibile

escludere questa ipotesi.” (doc. U)

2.6

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Chiamato

a pronunciarsi nel caso di specie, questo Tribunale non ritiene che il

referto agli atti del dott. __________, medico generalista, possa

senz’altro costituire da valido supporto

probatorio al presente giudizio.

Il TCA constata che, in

base alle risultanze dei testi allergologici a cui è stata sottoposta,

l’assicurata è risultata allergica, in particolare, alla formaldeide (inserita,

così come il nichelio, a titolo di sostanza nociva ai sensi dell’art. 9 cpv. 1

LAINF, nell’elenco di cui all’Allegato 1 all’OAINF), al metilisotiazolinone, al

Polyvidon-lod e al Softaman, sostanze, rispettivamente prodotti che, a detta

del medico curante specialista, sarebbero presenti esclusivamente in ospedali

e case per anziani, dunque sul posto di lavoro dell’insorgente (cfr. doc. T).

Da parte sua, il

fiduciario dell’assicuratore convenuto ha invece sostenuto che taluni allergeni,

quali la formaldeide o il thimerosal, sarebbero contenuti in prodotti universali,

utilizzati anche al di fuori dell’ambito lavorativo, di modo che non si

potrebbe parlare di un nesso causale preponderante, rispettivamente nettamente

preponderante, con l’attività professionale assicurata (cfr. doc. 4).

In questo contesto, deve

essere sottolineato che l’amministrazione non ha compiuto il benché minimo

accertamento, quale ad esempio un’inchiesta sul luogo di lavoro, volto a verificare

se e, eventualmente, con quel frequenza la ricorrente è stata esposta professionalmente

alle sostanze/prodotti a cui è risultata allergica.

Il TCA

ritiene quindi che la circostanza appena evocata, unitamente alle

considerazioni contenute nelle certificazioni dell’allergologo dott. __________,

siano atte a creare dei dubbi circa la fondatezza della valutazione espressa

dal dott. __________, sulla cui base l’amministrazione ha fondato la decisione

su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2).

Esso

non è quindi in grado di derimere, con la necessaria tranquillità, la presente

vertenza sulla base della sola documentazione a disposizione.

Stante ciò, gli atti vanno

retrocessi alla CO 1 affinché disponga gli accertamenti necessari a determinare

se e, eventualmente, in quale misura RI 1 è stata professionalmente esposta

agli allergeni individuati. Nel caso in cui dovesse essere dimostrata

l’esposizione, l’istituto assicuratore dovrebbe ordinare una perizia

specialistica in merito alla questione di sapere se i disturbi cutanei

denunciati dalla ricorrente sono o meno riconducibili al contatto con queste

sostanze.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 800.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti